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Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4B, sentenza 24/11/2025, n. 20961 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 20961 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 20961/2025 REG.PROV.COLL.
N. 13222/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 13222 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da IA AR AN, rappresentato e difeso dall'avvocato Daniele Sparano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero della Difesa, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
di SC PA, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
del decreto dirigenziale n. M_D AB05933 REG2022 0620255 del 21.10.2022 con cui il Ministero della Difesa – Direzione Generale per il personale militare ha comunicato l'esclusione del ricorrente dalla procedura concorsuale VSP13AM0918, avente ad oggetto l'immissione nel ruolo dei volontari in servizio permanente dell'Aeronautica Militare, per il 2022, dei volontari in ferma prefissata quadriennale, reclutati ai sensi del d.lgs. n. 66/2010, notificato in pari data (21.10.2022);
nonché di tutti i verbali e provvedimenti, connessi e consequenziali.
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 9/1/2023 :
del decreto di immissione in ruolo, di cui al foglio n. M_D AB05933 REG2022 0712152 del 29.11.2022, pubblicato il 30.11.2022, nonché del decreto di congedo illimitato, di cui al foglio con protocollo n° 0767586 del 23.12.2022, notificato in data 28.12.2022, consequenziali all’esclusione dalla procedura concorsuale VSP13AM0918, avente ad oggetto l’immissione nel ruolo dei volontari in servizio permanente dell’Aeronautica Militare, per il 2022, dei volontari in ferma prefissata quadriennale, reclutati ai sensi del d.lgs. n. 66/2010;
di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, connesso e conseguente rispetto ai provvedimenti impugnati, comunque finalizzato alla esclusione del ricorrente dalla procedura concorsuale de qua, anche se non conosciuto;
nonché per l’annullamento di tutti gli altri atti già impugnati nel ricorso introduttivo, da intendersi qui interamente trascritti;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visto l’art. 35, co. 1, lett. c, c.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, c.p.a.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 14 novembre 2025 il dott. AL LO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato che con memoria del 7 novembre 2025 parte ricorrente ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse al presente ricorso, come integrato da motivi aggiunti;
Considerato che costituisce ius receptum che la parte ricorrente, sino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione, abbia la piena disponibilità dell’azione, ben potendo rinunciare al ricorso o, comunque, dichiarare di aver perso ogni interesse alla relativa decisione, con la conseguenza che, in questo secondo caso, il giudice non potrà che dichiarare l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, non avendo egli il potere né di procedere d'ufficio né di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell'interesse ad agire, che solo quest’ultimo è legittimato a compiere sulla base di personali ed insindacabili considerazioni (in tal senso, Consiglio di Stato, Sezione VI, 17 settembre 2001, n. 4859, nonché Consiglio di Stato, Sezione IV, 16 novembre 2007, n. 5832);
Ritenuto che, pertanto, vada dichiarata l’improcedibilità del ricorso e dei motivi aggiunti per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell’art. 35, co. 1, lett. c), c.p.a.;
Ritenuto, infine, che le spese di lite possano essere compensate in ragione dell’esito in rito del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li dichiara improcedibili per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
LA TT, Presidente FF
SC Elefante, Consigliere
AL LO, Referendario, Estensore
Da Assegnare Magistrato, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AL LO | LA TT |
IL SEGRETARIO