Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Toscana, sentenza 23/12/2025, n. 136 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Toscana |
| Numero : | 136 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE TOSCANA
composta dai seguenti magistrati:
LO AX Presidente rel.
Elena Papa Consigliere Alessandra Cucuzza Consigliere ha emesso la seguente:
SENTENZA n. 136/2025 Nel giudizio di responsabilità recante il n. 63244 del registro di segreteria, promosso dal Vice Procuratore Generale ed instaurato con atto di citazione depositato in segreteria in data 13 maggio 2025 nei confronti di:
ZA DR AL c.f. [...], residente a [...] interno 1, titolare dell’omonima ditta individuale “A.V.B.Solutions” avente partita Iva 02455380978, non costituito in giudizio.
Nella odierna udienza pubblica del 5 novembre 2025, uditi il magistrato relatore pres. LO AX, il rappresentante del Pubblico Ministero in persona del sostituto procuratore generale cons. Elena Di Gisi, non costituita la parte convenuta in giudizio.
Visto l’atto introduttivo ed i documenti tutti del giudizio.
FATTO
Con atto di citazione depositato in data 13 maggio 2025 e ritualmente notificato, la Procura presso questa Sezione giurisdizionale ha convenuto in giudizio DR AL ZA, chiedendo la condanna dello stesso al risarcimento della somma di € 19.453,60, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria ed unitamente agli accessori di giustizia.
Secondo la prospettazione della Procura, fondata sulla notizia di danno erariale trasmessa dalla Guardia di Finanza Nucleo Polizia Economico- Finanziaria Firenze Gruppo Tutela Spesa Pubblica Nazionale Frodi Comunitarie ed acquisita in data 19 maggio 2022 prot. n. 2271 , la parte convenuta avrebbe posto in essere una serie di condotte dolose volte all’ ottenimento fraudolento di un finanziamento pubblico a valere sul fondo POR FESR 2014/2020-Azione 3.5.1 – Bando “Creazione impresa giovanile, femminile e dei destinatari ammortizzatori sociali” approvato con decreto dirigenziale n. 13454 del 22 agosto 2018, gestito dal Raggruppamento Temporaneo di Imprese “TO Muove”, e costituito tra “Fidi TO s.p.a.”, “Artigiancredito s.c.” e “Artigiancassa s.p.a.”.
In particolare la parte convenuta DR AZ AL, dopo aver costituito una impresa individuale avente ad oggetto l’attività di “portali di ricerca sul web”, iscritta al registro delle imprese il 12 luglio 2019, aveva presentato una domanda di finanziamento di euro 24.316,88 a fronte di un investimento ammesso di € 34.738,40. La domanda, accolta con delibera n. 338/R.S.I.F. del 31 luglio 2019 da TO Muove, determinava l’erogazione della somma di euro 24.316,88 a fronte di un investimento ammesso di € 34. 738,40, con anticipo di € 19.453,50 avente valuta 17 gennaio 2020 a titolo di anticipo.
Come riferito dalla Procura, sulla base degli accertamenti della Guardia di Finanza erano emerse anomalie in ordine ad alcune pratiche di finanziamento presentate da un’ unica società di consulenza , la Debut Italia s.r.l., esercente attività di consulenza amministrativa e che, secondo gli inquirenti, era stata in grado di fare ottenere alla propria clientela l’accesso ai fondi pubblici mediante la predisposizione di documentazione, solo formalmente corretta, talvolta falsa, idonea a superare i vincoli del bando.
Dalla documentazione in atti risultava che tra i clienti della Debut vi era l’odierno convenuto, sig. DR AL ZA nei confronti della cui impresa “A.V.B. Solutions” veniva avviato da TO Muove il procedimento di revoca con nota prot. 0052985/2020 del 15 novembre 2020 per mancata rendicontazione dell’investimento entro il termine previsto, ovvero entro il 23 agosto 2020, non avendo il convenuto ottemperato agli obblighi previsti dal paragrafo 6.1 del Bando, e successiva assegnazione del termine di 15 giorni per presentare controdeduzioni/osservazioni, comunque non inoltrate.
In data 25 novembre 2020 il soggetto gestore proponeva all’ ente regionale la revoca totale del finanziamento nei confronti della suddetta impresa.
La Regione TO con decreto dirigenziale n. 20700 del 30 novembre 2020 disponeva la revoca totale nei confronti dell’impresa A.V.B. Solutions dell’agevolazione pari ad € 24.316,88, ed il recupero dell’importo di € 19.453,50 accreditato a titolo di anticipo. L’impresa non provvedeva al pagamento di quanto richiesto, siccome rilevato dalla nota di aggiornamento del 4 aprile 2024 acquisita agli atti della Procura contabile ed esito di delega alla Guardia di Finanza Nucleo di Polizia Economica Finanziaria Gruppo Tutela Spesa Pubblica.
Vieppiù dalle investigazioni rese emergeva che tra i documenti istruttori presentati dal ZA al soggetto gestore, volti all’ ottenimento del finanziamento, sussisteva un contratto preliminare di locazione di immobile ad uso commerciale intestato al predetto con controparte risultata essere persona inesistente.
A seguito dell’invito a dedurre del 9 ottobre 2024 emesso ai sensi dell’art. 67 del d.lgs. 26 agosto 2016 n. 174, notificato con esito negativo in data 16 ottobre 2024 presso l’indirizzo di ultima residenza e, successivamente, ai sensi dell’art. 143 c.p.c. in data 18 novembre 2024- 8 dicembre 2024, non seguivano deduzioni.
In punto di diritto la Procura ritiene la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi della responsabilità amministrativa.
Secondo la parte attorea sussiste un rapporto di servizio di tipo funzionale tra l’Amministrazione che ha erogato il contributo ed il destinatario delle risorse pubbliche, e tale interpretazione viene corroborata citando alcuni orientamenti della Corte di Cassazione.
L’ antigiuridicità della condotta deriva, secondo la Procura dalla palese violazione della normativa prevista dal “Bando Creazione di impresa”(paragrafi 6.1, 9.1, 9.3) con conseguente lesione dell’ interesse alla tutela della corretta gestione delle risorse pubbliche, sia sotto il profilo della privazione ad altre imprese del finanziamento erogato che della perdita di risorse pubbliche introitate e illegittimamente trattenute dal beneficiario, nonostante la mancata attuazione del progetto imprenditoriale assistito dall’ agevolazione e vista l’ inattività dell’ impresa. Vieppiù era stata disattesa anche la richiesta di chiarimenti e controdeduzioni della Regione TO ai fini del contraddittorio volto all’ adozione della revoca totale.
L’ accesso al finanziamento sarebbe stata ottenuta producendo documentazione artefatta , oltre alla distrazione successivamente delle risorse ottenute dalle finalità per cui erano state concesse.
L’ elemento soggettivo appare, secondo la Procura, connotato dal dolo a causa della volontaria e consapevole violazione degli obblighi contrattuali, avendo la parte convenuta trattenuto, senza alcuna giustificazione, le somme erogate dall’ Amministrazione regionale nell’ambito del progetto di cui al Bando Creazione di Impresa, con previsione ed accettazione del danno. In ordine ai detti fatti il convenuto odierno è indagato da EPPO per i reati di cui all’ artt. 316 bis c.p.(malversazioni di erogazioni pubbliche) ed al’ art. 316 ter c.p. (indebita percezione di erogazioni pubbliche).
Sotto il profilo del nesso causale, osserva la parte inquirente, vi è un nesso causale tra la condotta posta in essere dal convenuto e la perdita patrimoniale subito dall’ ente pubblico TO ( e di riflesso dall’ UE e dallo Stato Italiano) per l’ indebita percezione dei finanziamenti, mentre la quantificazione è calibrata dalla parte attorea nella misura pari alle risorse oggetto del finanziamento indebitamente percepite dall’ odierno convenuto nella misura pari a complessivi € 19.453,60, oltre rivalutazione monetaria, interessi legali e spese di giustizia.
La parte convenuta, pur ritualmente notiziata dell’invito a dedurre e dell’atto di citazione, non si è costituita in giudizio Nella odierna udienza di discussione, non comparsa la parte convenuta, il rappresentante del Pubblico Ministero ha insistito per la declaratoria della contumacia del convenuto e l’accoglimento della pretesa attorea; quindi la causa è stata introitata per la decisione.
DIRITTO
In via preliminare va dichiarata la contumacia del convenuto che, a seguito della notificazione presso l’indirizzo di ultima residenza ed ai sensi dell’art. 143 c.p.c., non si è costituito.
Il giudizio è stato introdotto dalla Procura per ottenere il risarcimento del danno cagionato all’amministrazione pubblica dalle condotte dolose poste in essere dalla parte convenuta per l’indebito ottenimento di un finanziamento pubblico illegittimamente erogato e sviato dagli scopi pubblici per i quali era stato erogato dall’ amministrazione.
Il Collegio ravvisa, sulla base della documentazione prodotta dalla Procura e soprarichiamata, tutti gli elementi costitutivi della responsabilità amministrativa atteso che il convenuto, dopo aver ricevuto indebitamente il finanziamento pubblico, non ha realizzato, secondo quanto previsto dal bando e dalla domanda di finanziamento, il programma imprenditoriale previsto. In siffatto modo ha arrecato un danno all’amministrazione derivante dalla mancata realizzazione degli scopi propri della misura e dalla conseguente sottrazione delle risorse ricevute agli scopi stessi.
Con riferimento alla giurisdizione contabile, la Corte di Cassazione ha statuito che sussiste la giurisdizione della Corte dei conti ogni qual volta il privato, cui siano erogati fondi pubblici “per sue scelte incida negativamente sul modo di essere del programma imposto dalla P.A., alla cui realizzazione con l’atto di concessione di contributi pubblici esso è chiamato a partecipare, e l’incidenza sia tale da determinare uno sviamento dalle finalità perseguite” (Cass. SS.UU.ord. n. 14436/2018); in tal modo, infatti, egli provoca un danno all’ ente pubblico, “anche sotto il profilo di sottrarre ad altri enti il finanziamento che avrebbe potuto portare alla realizzazione del piano così come concretizzato ed approvato dall’ ente pubblico con il concorso dello stesso privato, danno cui deve rispondere davanti al giudice contabile” (Cass. SS. UU. ord. n. 14436/2018); in siffatto modo anche Cass. SS.UU. ord. n. 9794/2023.
La magistratura contabile, per il radicamento della giurisdizione sul danno erariale conseguente alla illecita percezione del contributo pubblico, assegna natura decisiva alla natura del danno conseguente alla mancata realizzazione degli scopi perseguiti con la contribuzione, non avendo rilevanza né la qualità del soggetto che gestisce il denaro pubblico, il quale può ben essere un soggetto di diritto privato destinatario della contribuzione, né il titolo in base al quale la gestione del pubblico denaro è svolta, che può consistere in un rapporto di pubblico impiego o di servizio, ma anche in una concessione amministrativa o in un contratto di diritto privato (Corte conti, Sez. II Centr.n.31/2025).
Entrando nel merito la giurisprudenza di questa Sezione ha già avuto modo di statuire che il danno derivante dalla concessione di un finanziamento pubblico può “assumere carattere “genetico” o “funzionale”. Nel primo caso si perfeziona nel momento stesso in cui l’impresa, dichiarando falsamente il possesso dei requisiti di accesso al credito garantito, ottenga il finanziamento in modo indebito, in quanto i requisiti di accesso al Programma costituiscono il parametro che il legislatore ha ritenuto necessario e sufficiente affinché l’ erogazione di liquidità avvenga in modo efficiente alla ripresa economica; nel secondo caso, nel momento in cui si realizzi lo sviamento dei fondi per fini diversi da quelli di legge, per i conseguenti effetti di frustrazione (in quota parte) del Programma di ripresa stesso: cfr. questa Sezione giurisdizionale n. 23/2024, Sezione giurisdizionale Regione Marche n. 18/2023 e Cass. SS.UU. n. 33845/2021, che riconoscono il danno erariale del privato che entri a far parte di un Programma pubblicistico incidendolo – per sue scelte - in senso negativo, nello sviamento dalla finalità perseguita, anche solo in termini di sottrazione del finanziamento garantite ad altre imprese che avrebbero potuto concorrere alla realizzazione del piano di ripresa programmato Il danno erariale nella specie risulta pari all’ammontare del finanziamento ricevuto, nonché dei costi inutilmente sostenuti dall’ Amministrazione per istruire ed erogare il finanziamento. Infatti il soggetto convenuto, dopo aver ricevuto il contributo pubblico, non ha realizzato, secondo quanto previsto dal bando e dalla domanda di finanziamento, il programma imprenditoriale previsto. In siffatto modo, con condotta causativa del danno ha realizzato un depauperamento finanziario dell’amministrazione derivante dalla mancata realizzazione degli scopi propri della misura e della conseguente sottrazione delle risorse ricevute agli scopi stessi. Tale danno è pari all’ ammontare del finanziamento ricevuto, nonché dei costi inutilmente sostenuti dall’amministrazione per istruire ed erogare il finanziamento. La condotta tenuta dal convenuto deve qualificarsi come illecita, in quanto contraria ai vincoli del bando: paragrafo 6, con obblighi del beneficiario relativi alla realizzazione del progetto ed alla tempistica della realizzazione con obbligo di rendicontazione delle spese effettivamente sostenute; paragrafo 9, il quale sancisce la decadenza dall’ agevolazione e la revoca totale della medesima per mancato rispetto degli obblighi del beneficiario, con conseguente rimborso forfettario a carico del beneficiario. Il convenuto, in particolare non ha provveduto a dare attuazione al programma nei termini stabiliti, né ha restituito l’anticipazione ricevuta, nonostante la formale revoca del beneficio. E’ da evidenziare, inoltre, l’inerzia della parte convenuta rispetto alle richieste di chiarimento inoltrate dall’ Amministrazione regionale le quali sono rimaste prive di riscontro (cfr. questa Sezione n. 89/2025), incorrendo in una causa di decadenza dal finanziamento e mancando di provvedere alla restituzione dell’anticipo, nonostante la formale revoca del beneficio.
Il comportamento tenuto è palesemente caratterizzato dall’elemento soggettivo del dolo, inteso come volontà sia della condotta fonte di danno, sia del danno stesso, inteso come inefficace realizzazione dei fini propri del finanziamento (cfr. questa Sezione n. 63/2025). La parte convenuta beneficiaria del finanziamento ha scientemente beneficiato di un’erogazione senza adempiere agli obblighi connessi ed omettendo volutamente ogni attività restitutoria, anche successivamente alla decadenza dal beneficio (cfr. questa Sezione n. 58/2025 e Sezione giurisdizionale Regione Liguria n. 70/2023).
Appare evidente il nesso di causalità diretta ed immediata tra la condotta del convenuto ed il pregiudizio economico sofferto dalla finanza pubblica derivante dall’ indebita sottrazione di risorse pubbliche alle finalità istituzionali cui erano originariamente destinate (cfr. questa Sezione n. 49/2017), realizzando ampiamente per il nesso causale il principio di matrice civilistica, operativo nel giudizio di responsabilità amministra, del “più probabile che non” o anche detto della “prevalenza relativa della probabilità”: in termini Corte conti Sez. II n. 233/2024 e Corte conti Sez. III n. 210/2024.
La parte va, pertanto, condannata al pagamento in favore della Regione TO dell’importo di euro 19.600,00, oltre rivalutazione calcolata, secondo gli indici ISTAT, dalla data della revoca del finanziamento (30 novembre 2020) ed oltre interessi legali calcolati sulla somma così rivalutata dalla data del deposito della sentenza al soddisfo.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dei Conti - Sezione Giurisdizionale della Regione TO, respinta ogni altra eccezione e istanza, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla Procura Regionale nei confronti di DR AL ZA:
dichiara la contumacia del sig. DR AL ZA;
condanna il sig. DR AL ZA al pagamento dell’importo di € 19.600,00 in favore della Regione TO, oltre rivalutazione, nei termini di cui in motivazione, mentre sono dovuti gli interessi legali dal deposito della sentenza al soddisfo.
Le spese giudiziali seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura pari a euro 235,70(Duecentotrentacinque/70).
Così deciso in Firenze nella Camera di Consiglio del 5 novembre 2025.
Il Presidente est.
LO AX
F. to digitalmente Depositata in Segreteria il 23/12/2025 Il Funzionario
IE ET
F. to digitalmente