TRIB
Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 29/07/2025, n. 552 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 552 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3315/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Michele Fornaciari Presidente Dott.ssa Alice Croci Giudice relatore Dott.ssa Michela Boi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3315/2024 promossa da:
(C.F.: , con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 C.F._1
FRANCESCA DEL CARLO, presso il cui studio è elettivamente domiciliata a Lucca, Via Pisana n. 478, come da procura in atti;
RICORRENTE contro
); Controparte_2 C.F._2 CONVENUTO CONTUMACE con la partecipazione di
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: modifica delle condizioni di divorzio
CONCLUSIONI
Come rassegnate dal procuratore di parte ricorrente all'udienza del 30.05.2025, da intendersi qui trascritte.
pagina 1 di 7 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ha proposto ricorso nei confronti dell'ex coniuge Controparte_1 Controparte_2 deducendo che: gli stessi hanno contratto matrimonio concordatario il 21.06.2008 a
Pescaglia, optando per il regime della separazione dei beni e dall'unione coniugale il Per_ 20.05.2009 è nata la GL;
il 09.09.2015 è intervenuta la separazione consensuale tra le parti e con sentenza n. 706/2016 emessa da questo Tribunale il 21.03.2016 è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
successivamente, la situazione personale ed economica degli ex coniugi si è modificata;
in particolare, nel mese di giugno
2020 ella ha sporto denuncia querela nei confronti del convenuto lamentando abusi sessuali che la GL minore le aveva raccontato di avere subito da parte del padre, ma il relativo procedimento penale è stato archiviato il 20.10.2021; la GL minore non vuole più avere alcun tipo di rapporto con il padre, come anche a questi comunicato con raccomandata del 4 aprile 2022; pertanto, il padre non ha condiviso l'esercizio della responsabilità genitoriale sulla GL in alcuna forma, se non quando ella gli si è dovuta rivolgere per ottenere alcune autorizzazioni burocratiche, come quelle per i vaccini o per questioni scolastiche o per il rinnovo del documento di identità; già nel mese di aprile 2023 ella aveva manifestato Per_ l'intenzione di richiedere l'affidamento esclusivo della GL , con raccomandata alla quale il ha dato riscontro con mail del 5 maggio 2023, senza tuttavia mai attivarsi CP_2 presso un legale per procedere in via congiunta alla modifica delle condizioni di divorzio;
dal mese di settembre 2024 il convenuto non ha più provveduto ad effettuare il bonifico relativo al mantenimento della GL, comunicandole con mail del 30.09.2024 che lo avrebbe fatto a mezzo assegno bancario e chiedendole un incontro;
nel ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio era stato indicato che il pagamento del Per_ contributo al mantenimento di fosse versato a mezzo postagiro;
la somma di € 300,00 mensili non è mai stata oggetto di rivalutazione ISTAT.
Ha concluso chiedendo la modifica delle condizioni stabilite nella sopra citata sentenza di divorzio disponendo: l'affidamento esclusivo della GL a sé, senza diritto Persona_2 di visita del padre;
l'assegnazione della casa coniugale al convenuto quale proprietario dell'immobile; a carico del convenuto l'obbligo di corrisponderle € 360,00 mensili a titolo Per_ di contributo per il mantenimento della GL , con decorrenza dalla data di deposito pagina 2 di 7 del ricorso. In via istruttoria, ha richiesto l'acquisizione del fascicolo relativo al procedimento penale 2230/2020 RGNR e l'audizione della GL.
Il convenuto, nonostante la regolarità della notifica, non si è costituito in giudizio.
All'udienza del 14.03.2025, sentita parte ricorrente, il Giudice ha adottato i seguenti provvedimenti in via temporanea e urgente, a modifica delle condizioni di divorzio:
“- Dispone l'affido esclusivo c.d. rafforzato della GL minore alla madre, la quale potrà esercitare la responsabilità genitoriale in via esclusiva anche in ordine alle questioni di maggiore interesse per la minore e ciò in considerazione della totale interruzione dei rapporti tra la madre e GL ed il padre a far data dall'anno 2020 e dell'assenza di ogni comunicazione tra le parti;
- Revoca l'assegnazione alla ricorrente della casa coniugale sita a San Rocco in Turrite, località Turrite 10, tenuto conto dell'avvenuto trasferimento;
- Sospende il diritto di visita del padre nei confronti della GL, in conformità alla situazione che ormai si protrae di fatto da qualche anno;
- Dispone che il padre provveda a versare la somma stabilita a titolo di mantenimento tramite bonifico sul conto corrente intestato alla ricorrente (Iban
[...]).
Inoltre, ritenutane la necessità sotto il profilo istruttorio, il Giudice ha invitato la Procura della Repubblica presso questo Tribunale a trasmettere copia degli atti del procedimento penale RGNR 2230/2020 a carico di compatibilmente con il segreto Controparte_2 istruttorio, nonché i Servizi Sociali di Pescaglia a far pervenire una relazione di aggiornamento sulle condizioni della minore e sui percorsi di sostegno attivati, eventualmente corredata dalla relazione della psicologa che la segue, dott.ssa . Per_3
Il 08.05.2025 è pervenuta la relazione dei Servizi Sociali del Comune di Pescaglia e il
16.05.2025 la relazione della dott.ssa , psicologa dell'UFSMIA. Per_3
All'udienza del 30.05.2025 il procuratore di parte ricorrente, alla luce della relazione depositata dai Servizi sociali, ritenuto superfluo l'ascolto della minore, oltre che pregiudizievole, ha chiesto la definizione del giudizio, precisando le conclusioni come da pagina 3 di 7 ricorso e rinunciando ad ogni termine per note conclusive. Il Giudice ha rimesso la causa al
Collegio per la decisione.
***
Preliminarmente, deve essere dichiarata la contumacia del convenuto, il quale non si è costituito in giudizio, nonostante la regolarità della notifica.
Passando al merito, deve essere confermato, a definizione del giudizio, il regime di affidamento esclusivo c.d. rafforzato alla madre, già disposto in via temporanea e urgente a modifica delle condizioni di divorzio.
In linea generale, l'art. 337-quater c.c. prevede: “Il Giudice può disporre l'affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga con provvedimento motivato che
l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore. Il genitore a cui sono affidati
i figli in via esclusiva, salva diversa disposizione del Giudice, ha l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale su di essi […]. Salvo che non sia diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori. Il genitore cui i figli non sono affidati ha il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse”. Pertanto il Tribunale, laddove ritenga che l'affido condiviso – che rappresenta la misura preferibile in linea astratta - sia pregiudizievole per il minore, può affidare il figlio ad uno solo dei genitori, con relativo esercizio della responsabilità genitoriale in via esclusiva da parte del genitore affidatario;
in tal caso, restano condivise le scelte di maggior interesse per il figlio e il genitore non affidatario, pur avendone limitato l'esercizio, conserva la titolarità della responsabilità genitoriale e, di conseguenza, il diritto e il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione. Il medesimo riguardo al best interest of the child può condurre a limitare ulteriormente l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte del genitore non affidatario, concentrando ogni scelta relativa al minore, anche quelle di maggior interesse, sul genitore affidatario in via esclusiva, che diventa così unico centro decisionale della vita del bambino: è il caso dell'affidamento c.d. esclusivo rafforzato, assetto necessario per fare fronte a quei casi in cui risulti pregiudizievole, per l'equilibrio e il corretto sviluppo pagina 4 di 7 psicofisico del minore, la condivisione delle suddette decisioni da parte di entrambi i genitori.
E tale è il caso di specie, caratterizzato dall'assenza di ogni comunicazione tra il nucleo composto dalla ricorrente e dalla GL e il convenuto, perdurante sin dal mese di giugno
2020, ovvero dal principio della vicenda legata al procedimento penale - successivamente archiviato - scaturito dalla querela presentata dalla ricorrente nei confronti dell'ex coniuge per violenze poste in essere dall'ex marito nei suoi confronti durante la vita coniugale nonché per abusi sessuali dallo stesso commessi in danno della GL (docc. 4 e 5 allegati al ricorso); una situazione tale per cui la ricorrente, attualmente, teme la persona del convenuto, con il quale ha interrotto ogni contatto, e la minore rifiuta qualsiasi rapporto con il padre (“Rispetto al rapporto con lui dice di non vederlo da giugno 2020 e di non voler più sapere niente di lui, dice di non avere un padre e che se lui ha un problema deve farsi aiutare”, cfr. relazione del 08/05/2025 pervenuta dai Servizi Sociali di Pescaglia).
Inoltre, è emersa con evidenza la sussistenza di importanti criticità in capo al convenuto, il quale, come sopra detto, non vede la GL da giugno 2020: a fronte della volontà espressa dalla minore di interrompere ogni rapporto, occorre infatti considerare come non risulti che questi abbia effettuato alcun serio tentativo di riavvicinamento alla GL, né preso contatti con i Servizi Sociali o con l'ambiente scolastico al fine di ricevere aggiornamenti riguardo alla minore, nemmeno rispetto alle questioni maggiormente rilevanti (sanitarie, scolastiche etc.).
A tale inequivocabile disinteresse sotto il profilo morale si è altresì aggiunto quello legato all'aspetto materiale, dal momento che, secondo quanto dedotto dalla ricorrente nell'atto introduttivo e dalla stessa dichiarato all'udienza del 14.03.2025, dal mese di settembre 2024 il convenuto non ha più corrisposto l'assegno per il mantenimento ordinario della GL - che precedentemente a tale momento veniva versato a mezzo bonifico - comunicandole a mezzo mail che lo avrebbe fatto consegnandole di persona un assegno bancario (doc. 10); modalità alla quale la ricorrente si è sottratta, temendo la persona dell'ex coniuge in ragione delle violenze subite nel corso della vita coniugale, come sopra detto.
Costituisce ulteriore indice del suddetto atteggiamento del convenuto anche la mancata costituzione dello stesso nel presente procedimento;
peraltro, nella mail inviata il pagina 5 di 7 05.05.2023 al procuratore della ricorrente, il predetto si era detto d'accordo sull'affidamento esclusivo della GL alla madre, salvo poi non aver ulteriormente contattato il legale per addivenire all'introduzione di un procedimento congiunto.
Ciò detto, come anticipato, a fronte delle suddette evidenti criticità osservate nella figura paterna, nonché dell'interruzione di ogni rapporto tra le figure genitoriali e tra padre e GL, si impone la necessità di affidare la stessa in via esclusiva alla ricorrente – la quale, come emerge dalla relazione dei Servizi Sociali del Comune di Pescaglia, si è dimostrata una figura presente e adeguata, centrale nella vita della GL ed in grado di soddisfarne le esigenze sotto ogni aspetto - attribuendo altresì alla stessa in via esclusiva il potere decisionale relativo alle decisioni di maggior interesse per la minore, secondo il paradigma c.d. rafforzato, con collocamento presso la medesima.
Sulla base degli elementi sopra detti, le frequentazioni tra padre e GL devono essere sospese, tenuto conto dell'interruzione di ogni contatto tra padre e GL, perdurante da cinque anni e della volontà dalla stessa manifestata in modo inequivocabile di non avere alcun contatto col padre, come emerge dalla relazione dei Servizi Sociali di Pescaglia sopra citata, alla luce della quale il Giudice delegato ha ritenuto di non procedere all'ascolto della minore, ritenendolo superfluo, nonché pregiudizievole, tenuto conto dell'esposizione ad ulteriori sollecitazioni emotive cui esso avrebbe condotto.
Si dispone, inoltre, la prosecuzione del percorso psicologico della minore Persona_2 presso la dott.ssa dell'UFSMIA, rivelatosi un prezioso spazio di condivisione ed Per_3 elaborazione del proprio vissuto personale.
Per quanto concerne la casa coniugale sita a San Rocco in Turrite, località Turrite n. 10, se ne conferma la revoca dell'assegnazione alla ricorrente, tenuto conto dell'avvenuto trasferimento della stessa presso i genitori, come dedotto nel ricorso e come dalla stessa dichiarato all'udienza del 14.03.2025.
Relativamente ai profili economici, deve chiarirsi che nessuna istanza di modifica del quantum del contributo indicato nella sentenza di divorzio è stata formulata, atteso che la diversa misura indicata (€ 360,00 mensili invece di € 300,00) deriva dalla rivalutazione annuale di tale assegno, che non era mai stata richiesta in precedenza, trattandosi, pertanto,
pagina 6 di 7 di importi già dovuti sulla base del titolo originario, che, dunque, non necessita di alcuna modifica sul punto. Si conferma, invece, la modifica già disposta in via provvisoria relativamente alle modalità di corresponsione di detti importi, ossia tramite bonifico sul conto corrente intestato alla ricorrente.
In base al principio della soccombenza, le spese processuali sono poste a carico del convenuto, condannato al pagamento, a tale titolo, in favore della ricorrente, di € 3.000,00 oltre al 15% per spese forfettarie, all'Iva e al c.p.a., come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così modifica le condizioni di cui alla sentenza di divorzio n. 706/2016, emessa da questo Tribunale il 21.03.2016, depositata il
31.03.2016:
- Affida la GL minore in via super-esclusiva alla madre Persona_2 CP_1
presso la quale è collocata;
[...]
- Revoca l'assegnazione della casa familiare alla ricorrente;
- Sospende le frequentazioni padre-GL, per le ragioni indicate in motivazione;
- Dispone la prosecuzione del percorso psicologico seguito dalla minore presso
L'UFSMIA;
- Dispone che il padre provveda a versare la somma stabilita a titolo di mantenimento della GL tramite bonifico sul conto corrente intestato alla ricorrente;
- Condanna il convenuto al pagamento delle spese processuali in favore della convenuta, liquidate in € 3.000,00 oltre al 15% per spese generali, all'Iva e al c.p.a., come per legge.
Si comunichi alle parti, ai Servizi sociali del Comune di Pescaglia e all'UFSMIA.
Così deciso a Lucca nella camera di consiglio del 28/07/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Alice Croci Dott. Michele Fornaciari
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Michele Fornaciari Presidente Dott.ssa Alice Croci Giudice relatore Dott.ssa Michela Boi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3315/2024 promossa da:
(C.F.: , con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 C.F._1
FRANCESCA DEL CARLO, presso il cui studio è elettivamente domiciliata a Lucca, Via Pisana n. 478, come da procura in atti;
RICORRENTE contro
); Controparte_2 C.F._2 CONVENUTO CONTUMACE con la partecipazione di
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: modifica delle condizioni di divorzio
CONCLUSIONI
Come rassegnate dal procuratore di parte ricorrente all'udienza del 30.05.2025, da intendersi qui trascritte.
pagina 1 di 7 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ha proposto ricorso nei confronti dell'ex coniuge Controparte_1 Controparte_2 deducendo che: gli stessi hanno contratto matrimonio concordatario il 21.06.2008 a
Pescaglia, optando per il regime della separazione dei beni e dall'unione coniugale il Per_ 20.05.2009 è nata la GL;
il 09.09.2015 è intervenuta la separazione consensuale tra le parti e con sentenza n. 706/2016 emessa da questo Tribunale il 21.03.2016 è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
successivamente, la situazione personale ed economica degli ex coniugi si è modificata;
in particolare, nel mese di giugno
2020 ella ha sporto denuncia querela nei confronti del convenuto lamentando abusi sessuali che la GL minore le aveva raccontato di avere subito da parte del padre, ma il relativo procedimento penale è stato archiviato il 20.10.2021; la GL minore non vuole più avere alcun tipo di rapporto con il padre, come anche a questi comunicato con raccomandata del 4 aprile 2022; pertanto, il padre non ha condiviso l'esercizio della responsabilità genitoriale sulla GL in alcuna forma, se non quando ella gli si è dovuta rivolgere per ottenere alcune autorizzazioni burocratiche, come quelle per i vaccini o per questioni scolastiche o per il rinnovo del documento di identità; già nel mese di aprile 2023 ella aveva manifestato Per_ l'intenzione di richiedere l'affidamento esclusivo della GL , con raccomandata alla quale il ha dato riscontro con mail del 5 maggio 2023, senza tuttavia mai attivarsi CP_2 presso un legale per procedere in via congiunta alla modifica delle condizioni di divorzio;
dal mese di settembre 2024 il convenuto non ha più provveduto ad effettuare il bonifico relativo al mantenimento della GL, comunicandole con mail del 30.09.2024 che lo avrebbe fatto a mezzo assegno bancario e chiedendole un incontro;
nel ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio era stato indicato che il pagamento del Per_ contributo al mantenimento di fosse versato a mezzo postagiro;
la somma di € 300,00 mensili non è mai stata oggetto di rivalutazione ISTAT.
Ha concluso chiedendo la modifica delle condizioni stabilite nella sopra citata sentenza di divorzio disponendo: l'affidamento esclusivo della GL a sé, senza diritto Persona_2 di visita del padre;
l'assegnazione della casa coniugale al convenuto quale proprietario dell'immobile; a carico del convenuto l'obbligo di corrisponderle € 360,00 mensili a titolo Per_ di contributo per il mantenimento della GL , con decorrenza dalla data di deposito pagina 2 di 7 del ricorso. In via istruttoria, ha richiesto l'acquisizione del fascicolo relativo al procedimento penale 2230/2020 RGNR e l'audizione della GL.
Il convenuto, nonostante la regolarità della notifica, non si è costituito in giudizio.
All'udienza del 14.03.2025, sentita parte ricorrente, il Giudice ha adottato i seguenti provvedimenti in via temporanea e urgente, a modifica delle condizioni di divorzio:
“- Dispone l'affido esclusivo c.d. rafforzato della GL minore alla madre, la quale potrà esercitare la responsabilità genitoriale in via esclusiva anche in ordine alle questioni di maggiore interesse per la minore e ciò in considerazione della totale interruzione dei rapporti tra la madre e GL ed il padre a far data dall'anno 2020 e dell'assenza di ogni comunicazione tra le parti;
- Revoca l'assegnazione alla ricorrente della casa coniugale sita a San Rocco in Turrite, località Turrite 10, tenuto conto dell'avvenuto trasferimento;
- Sospende il diritto di visita del padre nei confronti della GL, in conformità alla situazione che ormai si protrae di fatto da qualche anno;
- Dispone che il padre provveda a versare la somma stabilita a titolo di mantenimento tramite bonifico sul conto corrente intestato alla ricorrente (Iban
[...]).
Inoltre, ritenutane la necessità sotto il profilo istruttorio, il Giudice ha invitato la Procura della Repubblica presso questo Tribunale a trasmettere copia degli atti del procedimento penale RGNR 2230/2020 a carico di compatibilmente con il segreto Controparte_2 istruttorio, nonché i Servizi Sociali di Pescaglia a far pervenire una relazione di aggiornamento sulle condizioni della minore e sui percorsi di sostegno attivati, eventualmente corredata dalla relazione della psicologa che la segue, dott.ssa . Per_3
Il 08.05.2025 è pervenuta la relazione dei Servizi Sociali del Comune di Pescaglia e il
16.05.2025 la relazione della dott.ssa , psicologa dell'UFSMIA. Per_3
All'udienza del 30.05.2025 il procuratore di parte ricorrente, alla luce della relazione depositata dai Servizi sociali, ritenuto superfluo l'ascolto della minore, oltre che pregiudizievole, ha chiesto la definizione del giudizio, precisando le conclusioni come da pagina 3 di 7 ricorso e rinunciando ad ogni termine per note conclusive. Il Giudice ha rimesso la causa al
Collegio per la decisione.
***
Preliminarmente, deve essere dichiarata la contumacia del convenuto, il quale non si è costituito in giudizio, nonostante la regolarità della notifica.
Passando al merito, deve essere confermato, a definizione del giudizio, il regime di affidamento esclusivo c.d. rafforzato alla madre, già disposto in via temporanea e urgente a modifica delle condizioni di divorzio.
In linea generale, l'art. 337-quater c.c. prevede: “Il Giudice può disporre l'affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga con provvedimento motivato che
l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore. Il genitore a cui sono affidati
i figli in via esclusiva, salva diversa disposizione del Giudice, ha l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale su di essi […]. Salvo che non sia diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori. Il genitore cui i figli non sono affidati ha il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse”. Pertanto il Tribunale, laddove ritenga che l'affido condiviso – che rappresenta la misura preferibile in linea astratta - sia pregiudizievole per il minore, può affidare il figlio ad uno solo dei genitori, con relativo esercizio della responsabilità genitoriale in via esclusiva da parte del genitore affidatario;
in tal caso, restano condivise le scelte di maggior interesse per il figlio e il genitore non affidatario, pur avendone limitato l'esercizio, conserva la titolarità della responsabilità genitoriale e, di conseguenza, il diritto e il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione. Il medesimo riguardo al best interest of the child può condurre a limitare ulteriormente l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte del genitore non affidatario, concentrando ogni scelta relativa al minore, anche quelle di maggior interesse, sul genitore affidatario in via esclusiva, che diventa così unico centro decisionale della vita del bambino: è il caso dell'affidamento c.d. esclusivo rafforzato, assetto necessario per fare fronte a quei casi in cui risulti pregiudizievole, per l'equilibrio e il corretto sviluppo pagina 4 di 7 psicofisico del minore, la condivisione delle suddette decisioni da parte di entrambi i genitori.
E tale è il caso di specie, caratterizzato dall'assenza di ogni comunicazione tra il nucleo composto dalla ricorrente e dalla GL e il convenuto, perdurante sin dal mese di giugno
2020, ovvero dal principio della vicenda legata al procedimento penale - successivamente archiviato - scaturito dalla querela presentata dalla ricorrente nei confronti dell'ex coniuge per violenze poste in essere dall'ex marito nei suoi confronti durante la vita coniugale nonché per abusi sessuali dallo stesso commessi in danno della GL (docc. 4 e 5 allegati al ricorso); una situazione tale per cui la ricorrente, attualmente, teme la persona del convenuto, con il quale ha interrotto ogni contatto, e la minore rifiuta qualsiasi rapporto con il padre (“Rispetto al rapporto con lui dice di non vederlo da giugno 2020 e di non voler più sapere niente di lui, dice di non avere un padre e che se lui ha un problema deve farsi aiutare”, cfr. relazione del 08/05/2025 pervenuta dai Servizi Sociali di Pescaglia).
Inoltre, è emersa con evidenza la sussistenza di importanti criticità in capo al convenuto, il quale, come sopra detto, non vede la GL da giugno 2020: a fronte della volontà espressa dalla minore di interrompere ogni rapporto, occorre infatti considerare come non risulti che questi abbia effettuato alcun serio tentativo di riavvicinamento alla GL, né preso contatti con i Servizi Sociali o con l'ambiente scolastico al fine di ricevere aggiornamenti riguardo alla minore, nemmeno rispetto alle questioni maggiormente rilevanti (sanitarie, scolastiche etc.).
A tale inequivocabile disinteresse sotto il profilo morale si è altresì aggiunto quello legato all'aspetto materiale, dal momento che, secondo quanto dedotto dalla ricorrente nell'atto introduttivo e dalla stessa dichiarato all'udienza del 14.03.2025, dal mese di settembre 2024 il convenuto non ha più corrisposto l'assegno per il mantenimento ordinario della GL - che precedentemente a tale momento veniva versato a mezzo bonifico - comunicandole a mezzo mail che lo avrebbe fatto consegnandole di persona un assegno bancario (doc. 10); modalità alla quale la ricorrente si è sottratta, temendo la persona dell'ex coniuge in ragione delle violenze subite nel corso della vita coniugale, come sopra detto.
Costituisce ulteriore indice del suddetto atteggiamento del convenuto anche la mancata costituzione dello stesso nel presente procedimento;
peraltro, nella mail inviata il pagina 5 di 7 05.05.2023 al procuratore della ricorrente, il predetto si era detto d'accordo sull'affidamento esclusivo della GL alla madre, salvo poi non aver ulteriormente contattato il legale per addivenire all'introduzione di un procedimento congiunto.
Ciò detto, come anticipato, a fronte delle suddette evidenti criticità osservate nella figura paterna, nonché dell'interruzione di ogni rapporto tra le figure genitoriali e tra padre e GL, si impone la necessità di affidare la stessa in via esclusiva alla ricorrente – la quale, come emerge dalla relazione dei Servizi Sociali del Comune di Pescaglia, si è dimostrata una figura presente e adeguata, centrale nella vita della GL ed in grado di soddisfarne le esigenze sotto ogni aspetto - attribuendo altresì alla stessa in via esclusiva il potere decisionale relativo alle decisioni di maggior interesse per la minore, secondo il paradigma c.d. rafforzato, con collocamento presso la medesima.
Sulla base degli elementi sopra detti, le frequentazioni tra padre e GL devono essere sospese, tenuto conto dell'interruzione di ogni contatto tra padre e GL, perdurante da cinque anni e della volontà dalla stessa manifestata in modo inequivocabile di non avere alcun contatto col padre, come emerge dalla relazione dei Servizi Sociali di Pescaglia sopra citata, alla luce della quale il Giudice delegato ha ritenuto di non procedere all'ascolto della minore, ritenendolo superfluo, nonché pregiudizievole, tenuto conto dell'esposizione ad ulteriori sollecitazioni emotive cui esso avrebbe condotto.
Si dispone, inoltre, la prosecuzione del percorso psicologico della minore Persona_2 presso la dott.ssa dell'UFSMIA, rivelatosi un prezioso spazio di condivisione ed Per_3 elaborazione del proprio vissuto personale.
Per quanto concerne la casa coniugale sita a San Rocco in Turrite, località Turrite n. 10, se ne conferma la revoca dell'assegnazione alla ricorrente, tenuto conto dell'avvenuto trasferimento della stessa presso i genitori, come dedotto nel ricorso e come dalla stessa dichiarato all'udienza del 14.03.2025.
Relativamente ai profili economici, deve chiarirsi che nessuna istanza di modifica del quantum del contributo indicato nella sentenza di divorzio è stata formulata, atteso che la diversa misura indicata (€ 360,00 mensili invece di € 300,00) deriva dalla rivalutazione annuale di tale assegno, che non era mai stata richiesta in precedenza, trattandosi, pertanto,
pagina 6 di 7 di importi già dovuti sulla base del titolo originario, che, dunque, non necessita di alcuna modifica sul punto. Si conferma, invece, la modifica già disposta in via provvisoria relativamente alle modalità di corresponsione di detti importi, ossia tramite bonifico sul conto corrente intestato alla ricorrente.
In base al principio della soccombenza, le spese processuali sono poste a carico del convenuto, condannato al pagamento, a tale titolo, in favore della ricorrente, di € 3.000,00 oltre al 15% per spese forfettarie, all'Iva e al c.p.a., come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così modifica le condizioni di cui alla sentenza di divorzio n. 706/2016, emessa da questo Tribunale il 21.03.2016, depositata il
31.03.2016:
- Affida la GL minore in via super-esclusiva alla madre Persona_2 CP_1
presso la quale è collocata;
[...]
- Revoca l'assegnazione della casa familiare alla ricorrente;
- Sospende le frequentazioni padre-GL, per le ragioni indicate in motivazione;
- Dispone la prosecuzione del percorso psicologico seguito dalla minore presso
L'UFSMIA;
- Dispone che il padre provveda a versare la somma stabilita a titolo di mantenimento della GL tramite bonifico sul conto corrente intestato alla ricorrente;
- Condanna il convenuto al pagamento delle spese processuali in favore della convenuta, liquidate in € 3.000,00 oltre al 15% per spese generali, all'Iva e al c.p.a., come per legge.
Si comunichi alle parti, ai Servizi sociali del Comune di Pescaglia e all'UFSMIA.
Così deciso a Lucca nella camera di consiglio del 28/07/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Alice Croci Dott. Michele Fornaciari
pagina 7 di 7