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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 24/12/2025, n. 12255 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 12255 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 23150/2024
TRIBUNALE DI NAPOLI –
XIII SEZIONE CIVILE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
nel procedimento iscritto al n. R.G. 23150/2024 promosso con ricorso depositato in data 29.10.2024 da:
nata in [...] - São Paulo / Brasil il 11/08/1978 CPF: ed ivi Parte_1 C.F._1 residente Rua Nicolau Barreto;
nato in [...] - São Paulo / Brasil il 27/08/1980 CPF: in Controparte_1 C.F._2 proprio unitamente ad nata in [...] - São Paulo Controparte_2
/ Brasil il 21/07/1987 CPF: nell'interesse dei figli minori C.F._3 Persona_1
nato in [...] - São Paulo/ Brasil il 12/05/2013 CPF: e
[...] C.F._4 [...]
nata in [...] - São Paulo / Brasil il 25/01/2016 CPF: tutti Parte_2 C.F._5 residenti in [...]do Capuava, n° 2530, c a s a 375, Jardim Belizário, Cotia,SP;
nata in [...] - São Paulo / Brasil il 08/12/1992 CPF: ed ivi Controparte_3 C.F._6 residente in [...],420, Brooklin, São Paulo, Capitale, tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Lara Perrotta (C.F. , presso il cui studio legale in San Lucido alla C.F._7
Via Regina Elena n. 56 sono elettivamente domiciliati ed ove intendono ricevere tutte le comunicazioni e le notifiche relative al presente procedimento, a mezzo pec:
giusta procura in atti Email_1
Ricorrenti
contro
, in persona del Ministro pro tempore, Controparte_4 con l'Avvocatura di Stato nonché con Controparte_5
ex lege
[...]
Il GOT Dott.ssa Adele Granata all'esito dell'udienza del 16.12.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso ex art. 281 undecies cpc i ricorrenti convenivano il chiedendo che gli Controparte_4 venisse riconosciuta la cittadinanza italiana iure sanguinis, esponendo di essere discendenti diretti di CP_6
, nato il [...] a [...] padre e di madre )
[...] Controparte_7 Controparte_8
(estratto certificato di nascita all-to n.1).
Il nonostante la regolare notifica risulta contumace. Controparte_4
Il PM non ha proposto osservazioni.
Circa la competenza del Tribunale di Napoli, va premesso che la Legge Delega n. 206/2021 prevede al comma n. 36 la seguente modifica: “All'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 17 febbraio 2017,
n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»".
Il comma n. 37 della cit. Legge prevede che “Le disposizioni dei commi da 27 a 36 del presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge”.
Pertanto, a far data dal 22.06.22, in caso di ricorrenti residenti all'estero, la competenza del Tribunale si è spostata dal Foro di Roma al Foro di nascita dell'avo italiano, o più precisamente al Tribunale in cui hanno sede le Sezioni Specializzate in materia di immigrazione e cittadinanza. Nel caso di specie l'avo era nato in [...], da cui deriva la competenza di questo Tribunale, nella sezione specializzata in materia di immigrazione.
Il riconoscimento della cittadinanza italiana è oggi disciplinato dalla Legge n. 91/1992, e relativi regolamenti di esecuzione. L'art. 1 della citata legge stabilisce che è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o madre cittadini. Per essere riconosciuti cittadini italiani per discendenza è necessario dimostrare con certificati di registro civile la linea diretta con l'antenato italiano nato in [...] fino al richiedente.
Alla luce della documentazione in atti, va acclarato che la linea di discendenza rappresentata ed elencata nel ricorso trova esatto riscontro nella documentazione allegata. Risulta inoltre che nato il [...], cittadino italiano, non era mai stato Controparte_6 naturalizzato cittadino brasiliano e mai aveva rinunciato alla cittadinanza italiana, avendola quindi trasmessa iure sanguinis al figlio , che l'aveva a sua volta trasmessa ai suoi Persona_2 discendenti, sicché questi sono a loro volta cittadini italiani.
Dall'esame di tale documentazione emerge che non vi sono stati casi di trasmissione della cittadinanza per via materna prima dell'entrata in vigore della Costituzione. Dunque, nessun ostacolo normativo poteva opporsi alla trasmissione della cittadinanza italiana sulla base della legge vigente al momento in cui i singoli discendenti sono venuti al mondo. Nel caso in esame, soggetto titolare della legittimazione passiva è il . Alla luce del diritto di cittadinanza Controparte_4 italiana“jure sanguinis" per discendenza paterna, e in base alle disposizioni di legge esplicitate finora, i ricorrenti hanno tentato preliminarmente di prenotare, per presentare la richiesta di riconoscimento della cittadinanza all'organo amministrativo di competenza, il Consolato Generale
d'Italia in Brasile, che nel caso specifico ha rilasciato un numero di prenotazione che verrà presumibilmente chiamato tra molti anni.
In linea di principio pertanto la richiesta, se compiutamente istruita, dovrebbe essere favorevolmente evasa in via amministrativa senza necessità di ricorso al giudice.
Sono note le liste di attesa presso la rappresentanza diplomatica competente da cui emerge che la prospettiva di attesa per il primo esame della domanda è di oltre dieci - undici anni dalla presentazione.
Poiché ai sensi dell'articolo 2 della legge 241 del 7 agosto 1990 i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo, l'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis italiano juris sanguinis e il decorso di un lasso temporale irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportano sicuramente una lesione dell'interesse stesso ed equivalgono a un diniego del riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale.
Giova ricordare che, secondo la Cassazione (sentenza a Sezioni Unite n.4466 e 4467 del 2009) la cittadinanza è condizione personale che rende una persona membro del popolo di un certo Paese e da essa sorgono diritti e doveri non solo nei confronti dello Stato ma anche nei rapporti del cittadino con la società e le altre persone che ad essa appartengono ai sensi dell'art. 4, 1 2 comma della costituzione. Lo status di cittadino, secondo la Corte di cassazione, è dunque “una qualità essenziale della persona, con caratteri di assolutezza, originarietà, indisponibilità ed imprescrittibilità che lo rendono giustiziabile in ogni tempo e di regola non definibile come esaurito chiuso, se non quando non risulti denegato o riconosciuto da sentenza passata in giudicato”. Ne discende che l'eccezionale carico di lavoro gravante sugli uffici consolari non può incidere sull'esercizio di un diritto soggettivo perfetto, quale è quello alla cittadinanza per discendenza.
Alla luce di quanto sopra esposto deve accogliersi la domanda avanzata dai ricorrenti e deve essere dichiarato che gli stessi sono cittadini italiani, disponendosi l'adozione del dei Controparte_4 provvedimenti conseguenti.
La natura della procedura consente la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
-accoglie la domanda e per l'effetto dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
-ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere Controparte_4 alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
-dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Napoli, 23.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Adele Granata
TRIBUNALE DI NAPOLI –
XIII SEZIONE CIVILE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
nel procedimento iscritto al n. R.G. 23150/2024 promosso con ricorso depositato in data 29.10.2024 da:
nata in [...] - São Paulo / Brasil il 11/08/1978 CPF: ed ivi Parte_1 C.F._1 residente Rua Nicolau Barreto;
nato in [...] - São Paulo / Brasil il 27/08/1980 CPF: in Controparte_1 C.F._2 proprio unitamente ad nata in [...] - São Paulo Controparte_2
/ Brasil il 21/07/1987 CPF: nell'interesse dei figli minori C.F._3 Persona_1
nato in [...] - São Paulo/ Brasil il 12/05/2013 CPF: e
[...] C.F._4 [...]
nata in [...] - São Paulo / Brasil il 25/01/2016 CPF: tutti Parte_2 C.F._5 residenti in [...]do Capuava, n° 2530, c a s a 375, Jardim Belizário, Cotia,SP;
nata in [...] - São Paulo / Brasil il 08/12/1992 CPF: ed ivi Controparte_3 C.F._6 residente in [...],420, Brooklin, São Paulo, Capitale, tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Lara Perrotta (C.F. , presso il cui studio legale in San Lucido alla C.F._7
Via Regina Elena n. 56 sono elettivamente domiciliati ed ove intendono ricevere tutte le comunicazioni e le notifiche relative al presente procedimento, a mezzo pec:
giusta procura in atti Email_1
Ricorrenti
contro
, in persona del Ministro pro tempore, Controparte_4 con l'Avvocatura di Stato nonché con Controparte_5
ex lege
[...]
Il GOT Dott.ssa Adele Granata all'esito dell'udienza del 16.12.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso ex art. 281 undecies cpc i ricorrenti convenivano il chiedendo che gli Controparte_4 venisse riconosciuta la cittadinanza italiana iure sanguinis, esponendo di essere discendenti diretti di CP_6
, nato il [...] a [...] padre e di madre )
[...] Controparte_7 Controparte_8
(estratto certificato di nascita all-to n.1).
Il nonostante la regolare notifica risulta contumace. Controparte_4
Il PM non ha proposto osservazioni.
Circa la competenza del Tribunale di Napoli, va premesso che la Legge Delega n. 206/2021 prevede al comma n. 36 la seguente modifica: “All'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 17 febbraio 2017,
n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»".
Il comma n. 37 della cit. Legge prevede che “Le disposizioni dei commi da 27 a 36 del presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge”.
Pertanto, a far data dal 22.06.22, in caso di ricorrenti residenti all'estero, la competenza del Tribunale si è spostata dal Foro di Roma al Foro di nascita dell'avo italiano, o più precisamente al Tribunale in cui hanno sede le Sezioni Specializzate in materia di immigrazione e cittadinanza. Nel caso di specie l'avo era nato in [...], da cui deriva la competenza di questo Tribunale, nella sezione specializzata in materia di immigrazione.
Il riconoscimento della cittadinanza italiana è oggi disciplinato dalla Legge n. 91/1992, e relativi regolamenti di esecuzione. L'art. 1 della citata legge stabilisce che è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o madre cittadini. Per essere riconosciuti cittadini italiani per discendenza è necessario dimostrare con certificati di registro civile la linea diretta con l'antenato italiano nato in [...] fino al richiedente.
Alla luce della documentazione in atti, va acclarato che la linea di discendenza rappresentata ed elencata nel ricorso trova esatto riscontro nella documentazione allegata. Risulta inoltre che nato il [...], cittadino italiano, non era mai stato Controparte_6 naturalizzato cittadino brasiliano e mai aveva rinunciato alla cittadinanza italiana, avendola quindi trasmessa iure sanguinis al figlio , che l'aveva a sua volta trasmessa ai suoi Persona_2 discendenti, sicché questi sono a loro volta cittadini italiani.
Dall'esame di tale documentazione emerge che non vi sono stati casi di trasmissione della cittadinanza per via materna prima dell'entrata in vigore della Costituzione. Dunque, nessun ostacolo normativo poteva opporsi alla trasmissione della cittadinanza italiana sulla base della legge vigente al momento in cui i singoli discendenti sono venuti al mondo. Nel caso in esame, soggetto titolare della legittimazione passiva è il . Alla luce del diritto di cittadinanza Controparte_4 italiana“jure sanguinis" per discendenza paterna, e in base alle disposizioni di legge esplicitate finora, i ricorrenti hanno tentato preliminarmente di prenotare, per presentare la richiesta di riconoscimento della cittadinanza all'organo amministrativo di competenza, il Consolato Generale
d'Italia in Brasile, che nel caso specifico ha rilasciato un numero di prenotazione che verrà presumibilmente chiamato tra molti anni.
In linea di principio pertanto la richiesta, se compiutamente istruita, dovrebbe essere favorevolmente evasa in via amministrativa senza necessità di ricorso al giudice.
Sono note le liste di attesa presso la rappresentanza diplomatica competente da cui emerge che la prospettiva di attesa per il primo esame della domanda è di oltre dieci - undici anni dalla presentazione.
Poiché ai sensi dell'articolo 2 della legge 241 del 7 agosto 1990 i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo, l'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis italiano juris sanguinis e il decorso di un lasso temporale irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportano sicuramente una lesione dell'interesse stesso ed equivalgono a un diniego del riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale.
Giova ricordare che, secondo la Cassazione (sentenza a Sezioni Unite n.4466 e 4467 del 2009) la cittadinanza è condizione personale che rende una persona membro del popolo di un certo Paese e da essa sorgono diritti e doveri non solo nei confronti dello Stato ma anche nei rapporti del cittadino con la società e le altre persone che ad essa appartengono ai sensi dell'art. 4, 1 2 comma della costituzione. Lo status di cittadino, secondo la Corte di cassazione, è dunque “una qualità essenziale della persona, con caratteri di assolutezza, originarietà, indisponibilità ed imprescrittibilità che lo rendono giustiziabile in ogni tempo e di regola non definibile come esaurito chiuso, se non quando non risulti denegato o riconosciuto da sentenza passata in giudicato”. Ne discende che l'eccezionale carico di lavoro gravante sugli uffici consolari non può incidere sull'esercizio di un diritto soggettivo perfetto, quale è quello alla cittadinanza per discendenza.
Alla luce di quanto sopra esposto deve accogliersi la domanda avanzata dai ricorrenti e deve essere dichiarato che gli stessi sono cittadini italiani, disponendosi l'adozione del dei Controparte_4 provvedimenti conseguenti.
La natura della procedura consente la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
-accoglie la domanda e per l'effetto dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
-ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere Controparte_4 alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
-dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Napoli, 23.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Adele Granata