Decreto cautelare 15 gennaio 2021
Ordinanza cautelare 28 gennaio 2021
Ordinanza collegiale 13 maggio 2021
Ordinanza collegiale 6 dicembre 2021
Sentenza breve 24 febbraio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, ordinanza cautelare 28/01/2021, n. 39 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 39 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 28/01/2021
N. 00026/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 26 del 2021, proposto da
Pulitori ed Affini s.p.a., rappresentata e difesa dall'avvocato Massimiliano Brugnoletti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso la Segreteria del T.A.R.;
contro
Provincia di Padova, in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Paolo Voci e Patrizia Carbone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Padova, Piazza Bardella n. 2;
nei confronti
Provincia di Vicenza, in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Paolo Balzani, Maria Elena Tranfaglia, Federica Castegnaro e Ilaria Bolzon, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Mariagrazia Romeo in Mestre, viale Ancona 17;
IT A. Barbato s.r.l., rappresentata e difesa dagli avvocati Nicola Creuso, Nicola De Zan e Mauro Marangon, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dei primi in Padova, via San Marco 11/c;
Raiders s.r.l. non costituitasi in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
- della Determinazione n. 1 del 4 gennaio 2021, con cui la Provincia di Padova ha aggiudicato al RTI IT A. Barbato - Raiders s.r.l. la procedura di gara, da sé autonomamente bandita, per “ l'affidamento dei servizi di pulizia degli uffici provinciali, di reception , centralino ed informazione, necessari al funzionamento dell'Ente ”;
- del disciplinare della detta gara in parte qua, ove non ha previsto la revoca della stessa e/o una clausola risolutiva espressa del conseguente contratto d'appalto in presenza di una Convenzione già attiva, per il medesimo servizio di pulizia, conclusa da un Soggetto Aggregatore di cui all'art. 9, comma 3, del decreto legge n. 66 del 2014;
- la, conosciuta solo negli estremi ma non posseduta, Determinazione a contrarre di detta gara, n. 517 del 30 giugno 2020; nonché il susseguente bando, anch'esso non posseduto, pubblicato in GUUE e in GURI in data 6 luglio 2020;
- di tutti gli altri atti presupposti, connessi e consequenziali all'aggiudicazione impugnata anche ove allo stato sconosciuti;
nonché
per l'accertamento dell'obbligo della Provincia di Padova di revocare il provvedimento di aggiudicazione impugnato e la declaratoria d'inefficacia del contratto qualora nelle more stipulato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Provincia di Padova e di Provincia di Vicenza e di IT A. Barbato S.r.l.;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2021 il dott. Stefano Mielli e uditi per le parti i difensori in modalità videoconferenza come specificato nel verbale;
Considerato:
- che ad una prima e sommaria delibazione propria della fase cautelare il ricorso non appare sorretto da sufficienti elementi di fondatezza;
- che infatti la gara oggetto di impugnazione è stata indetta e bandita in un momento in cui non era ancora stata perfezionata la Convenzione (la determinazione a contrarre è del 30 giugno 2020 mentre la Convenzione, all’esito di un lungo contenzioso, è stata sottoscritta solamente il 23 novembre 2020);
- che pertanto non appare plausibile configurare in capo alla Provincia di Padova un particolare obbligo motivazionale circa la mancata adesione alla predetta Convenzione al momento in cui è stata indetta la gara;
- che sotto il profilo sostanziale appaiono comunque sussistere i presupposti che giustificherebbero una deroga all’obbligo di aderire al servizio oggetto della Convenzione stipulata dal soggetto aggregatore (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 19 giugno 2019, n. 4190; id. 28 marzo 2018, n. 1937);
- che appare infatti in primo luogo riscontrabile una diversità di oggetto del contratto relativo alla procedura di cui è impugnata l’aggiudicazione (concernente un contratto comprendente l’affidamento dei servizi di pulizia degli uffici provinciali, di reception , centralino ed informazione, necessari al funzionamento dell’Ente) rispetto a quello oggetto della Convenzione conclusa dal soggetto aggregatore (concernente i soli servizi di pulizia);
- che in secondo luogo appare dimostrata una maggiore convenienza del contratto oggetto della gara impugnata rispetto alla Convenzione, tenuto conto che la prima comprende la fornitura dei prodotti necessari per lo svolgimento delle pulizie e dei servizi aggiuntivi previsti nell’offerta base che invece nella Convenzione vengono erogati solo a fronte di costi supplementari (cfr. la memoria della Provincia di Padova depositata in giudizio il 22 gennaio 2021 alle pagine 10 e 11, nonché il doc. 11 allegato alle difese);
- che conseguentemente, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, nel caso di specie non appare configurabile in capo alla Provincia di Padova un divieto di aggiudicazione o un obbligo di annullamento in autotutela della di gara;
- che sotto il profilo del periculum in mora va osservato che in ogni caso la ricorrente potrebbe subentrare nel contratto relativo al servizio già affidato in via d’urgenza alla controinteressata (che ha anche già provveduto ad assumere il personale impiegato nel precedente affidamento), con la conseguenza che anche sotto tale profilo non sussistono i presupposti per l’accoglimento della domanda cautelare;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), respinge la suindicata domanda cautelare.
Spese compensate.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso nella camera di consiglio tenutasi da remoto il 27 gennaio 2021 in modalità videoconferenza, con l’intervento dei magistrati:
Maddalena Filippi, Presidente
Stefano Mielli, Consigliere, Estensore
Filippo Dallari, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Stefano Mielli | Maddalena Filippi |
IL SEGRETARIO