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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 02/07/2025, n. 1418 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1418 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E D I SANTA MARIA CAPUA VETERE
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro Dott. Roberto Pellecchia all'udienza del 02-07-2025 ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio civile iscritto al n.r.g. 330 dell'anno 2025
OGGETTO
Opposizione a comunicazione preventiva di fermo ammnistrativo
TRA
(cf. ), rapp.ta e difesa, giusta procura Parte_1 C.F._1 rilasciata su foglio separato dal ricorso introduttivo telematico. dall'Avv. Lettera
Raffaele (C.F.: ed elett.te dom.ta presso il suo studio. C.F._2 ricorrente
E
(codice fiscale ), con sede legale Via Controparte_1 P.IVA_1
Giuseppe Grezar n. 14 Roma nella persona del dott. , nella qualità Controparte_2 di Responsabile Atti Introduttivi del Giudizio Campania del medesimo Ente pubblico economico, istituito con Decreto Legge n. 193/2016, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 225/2016, in forza di procura speciale autenticata nella firma il
25.7.2024 per notar Rep. 181515 – Racc. 12772, rappresentata e Persona_1 difesa, giusta mandato allega-to al presente atto, dall'Avv. Rosaria Morrone
(C.F.: ), presso il quale elettivamente domicilia. C.F._3 resistente
E
( ) in persona del Presidente p.t., rapp.to e difeso dall'Avv. Ida CP_3 P.IVA_2
Verrengia ), giusta procura generale notarile in atti. C.F._4 resistente
CONCLUSIONI
Per la ricorrente: come da ricorso introduttivo. Per le parti resistenti: come da rispettiva memoria di costituzione e risposta. 1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso a questo Giudice del Lavoro depositato in data 16-01-2025, la ricorrente in epigrafe indicata proponeva opposizione avverso la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 02880202400007865000 notificata il 09/12/2024, dell'importo totale pari ad €.47.069,00; che in detta comunicazione venivano indicati gli avvisi di addebito n. 32820220001526660000 di €.25.782,71 (IVS 2015, 2016, 2017, 2018, 2019), n.
32820220006488618000 di €.9.661,50 (IVS 2015, 2016, 2017, 2018, 2019).
Lamentava l'istante l'omessa notifica degli avvisi di addebito sottesi alla comunicazione CP_ di fermo amministrativo, la decadenza dell' dal diritto alla riscossione ai sensi dell'art.25 D. Lgs n.46/1999, l'intervenuta prescrizione quinquennale dei contributi ex art.3 comma 9 l.n.335/1995, la violazione dell'art.30 del d.l. n.78/2010 e della legge n.241 del 1990.
Tanto premesso, la ricorrente, previa sospensione dell'esecutorietà della comunicazione di fermo amministrativo, chiedeva dichiararsi non dovute le somme di CP_ cui alla comunicazione di fermo, essendo decaduto l' dalla pretesa contributiva in virtù della preclusione all'esercizio del diritto in applicazione dell'articolo 25 del D.
LGS 46/199 in combinato disposto con l'articolo 1 Legge 296/2006, e sopravvenuta prescrizione ai sensi della legge 335/1990, nonché della legge 689/1981; chiedeva ordinare l'immediata cancellazione degli avvisi di addebito e della cartella di pagamento sottesi alla Comunicazione preventiva di iscrizione di fermo amministrativo n. 02880202400007865000, per la competenza del Tribunale adito e relativamente ai crediti di natura previdenziale.
Con vittoria di spese processuali ed attribuzione. CP_
Si costituiva in giudizio l' eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva con riguardo ai vizi formali della comunicazione di fermo amministrativo e nel merito, eccependo di aver regolarmente portato gli avvisi di addebito a conoscenza della ricorrente;
che alcuna prescrizione era decorsa. Concludeva quindi per il rigetto della domanda.
Si costituiva altresì l' eccependo il proprio Controparte_1 difetto di legittimazione passiva in ordine ai motivi di opposizione riguardanti il merito della pretesa e contestando per il resto il fondamento della domanda di cui chiedeva il rigetto.
All'odierna udienza, all'esito della discussione, questo Giudice pronunciava sentenza provvedendo contestualmente al suo deposito nel fascicolo telematico.
2 L'opposizione è in parte fondata. CP_ Parte ricorrente si duole della inosservanza da parte dell' del termine di cui all'art.25 del D. Lgs n.46/1999, per l'iscrizione a ruolo dei contributi richiesti con la cartella di pagamento sottesa alla comunicazione di fermo amministrativo.
E' tuttavia il caso di richiamare il condivisibile principio espresso dalla S.C. sul tema secondo cui l'azione proposta contro l'iscrizione a ruolo dei contributi previdenziali è una opposizione all'esecuzione, quindi un'ordinaria azione di accertamento negativo del credito a cognizione piena, sicchè la ritenuta decadenza dall'iscrizione, e la conseguente illegittimità della stessa, non esimono il giudice dalla verifica della fondatezza della pretesa contributiva, nell' “an” e nel “quantum”, anche qualora l'ente previdenziale si sia limitato a chiedere il mero rigetto dell'opposizione, senza formulare alcuna specifica domanda al fine di sollecitare la cognizione in ordine alla sussistenza dell'obbligazione (Cass. n.1558 del 23-01-2020).
Pertanto, nel caso di specie, diviene irrilevante la verifica in ordine alla eventuale decadenza dalla iscrizione a ruolo del credito contributivo posto a fondamento della comunicazione di avviso di fermo amministrativo, avendo l'ente impositore formulato specifica domanda di condanna della ricorrente al pagamento dei contributi.
La ricorrente si duole altresì della omessa notifica degli avvisi di addebito n.
32820220001526660000 di €.25.782,71 (IVS 2015, 2016, 2017, 2018, 2019), n.
32820220006488618000 di €.9.661,50 (IVS 2015, 2016, 2017, 2018, 2019), sottesi alla comunicazione di fermo amministrativo.
A tale riguardo, chi scrive ritiene di dare continuità al principio consolidato espresso dalla S.C. secondo cui, qualora la notifica della cartella di pagamento sia eseguita, ai sensi dell'art. 26, comma 1, seconda parte, del d.P.R. n. 602 del 1973, mediante invio diretto, da parte del concessionario, di raccomandata con avviso di ricevimento, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della legge n. 890 del 1982 (Cass. ord. 13-06-2016, n.12083; Cass. 18-11-2016,
n.23511; Cass. 12-11-2018, n.28872; Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 10037 del
10/04/2019; da ultimo Cass. n.9866 dell'11-04-2024).
Nel caso in esame, l'avviso di addebito 32820220001526660000 è pervenuto alla ricorrente in data 2-08-2022 mentre l'avviso di addebito n.32820220006488618000 è stato ricevuto dalla in data 27-01-2023 (cfr. ricevute di ritorno in atti). Tali Pt_1 ricevute risultano idonee a documentare l'avvenuta ricezione da parte della Pt_1 degli avvisi di addebito sottesi alla comunicazione di fermo amministrativo, dovendosi
3 ritenere, in considerazione della presunzione di conoscenza di cui all'art.1335 c.c. ed in conformità al principio di vicinanza della prova, la conoscenza dell'atto da parte del ricevente (cfr. Cass. 09-03-2025 n.6251 e la giurisprudenza ivi citata).
Tali ricevute quindi costituiscono idonei atti interruttivi della prescrizione: tuttavia occorre verificare – tenuto conto del fatto che gli avvisi di addebito fanno riferimento a contributi maturati anche dal Maggio 2015, nonché negli anni 2016, 2017, 2018 e 2019 se risultino prodotti ulteriori e precedenti atti interruttivi della prescrizione.
Invero, nella produzione dell' vi è la prova documentale, oltre che Controparte_1 della ricezione da parte della ricorrente comunicazione di fermo amministrativo impugnata nel presente giudizio, di un atto di pignoramento presso terzi in data 17-09-
2024, di una intimazione di pagamento ricevuta dalla in data 13-06-2024 e di Pt_1 una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria pervenuta alla ricorrente in data
08-09-2023. Dunque, quest'ultima costituisce atto interruttivo della prescrizione precedente la comunicazione di fermo amministrativo qui impugnata. Ciononostante detta intimazione è inidonea ad interrompere la prescrizione dei contributi portati dalla comunicazione di fermo e maturati sino a tutto il 7-09-2018 che quindi devono ritenersi estinti per prescrizione.
Con riguardo infine alla violazione della l.n.241/1990, ed in particolare alla omessa o erronea indicazione, nell'ordinanza ingiunzione (o, in sua mancanza, nella cartella di pagamento), del termine per proporre l'opposizione e dell'autorità competente a decidere sulla stessa, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della l. n. 241 del 1990, questo
Giudice ritiene di esprimere la propria convinta adesione all'orientamento della S.C. secondo cui tali erronee indicazioni non determinano, "ex se", invalidità dell'atto ma, possono, al più, dar luogo ad errore scusabile, impedendo la decadenza dal diritto di proporre opposizione, qualora tali indicazioni mancanti o sbagliate non consentano l'adeguata identificazione dell'Autorità a cui ricorrere e la conoscenza dei termini relativi (Cass. ord. 27-01-2020, n.1740).
Né appare invocabile la previsione di cui all'art. 3 della legge n. 241/1990, avendo la
Suprema Corte affermato (Cass. n. 18469/2014), anche in materia di procedimento sanzionatorio, che, ai fini del rispetto del precetto posto dall'art. 3, comma 3, della legge
7 agosto 1990, n. 241, è sufficiente che l'atto indicato in motivazione – i.e. gli avvisi di addebito, come nel caso di specie - sia reso disponibile per l'interessato, non avendo tale norma (a differenza di quanto stabilito dall'art. 7, comma 1, della legge 27 luglio 2000,
n. 212, sullo Statuto dei diritti del contribuente), posto a carico dell'amministrazione
4 anche l'obbligo di allegare al provvedimento l'atto richiamato;
pertanto, il provvedimento che applica una sanzione amministrativa può essere motivato per relationem, non essendo in tal caso l'Amministrazione, salvo disposizione contraria, tenuta ad allegare o comunicare gli atti richiamati (conf. Cass. n. 12320/2004).
Per le ragioni sin qui esposte, la domanda va parzialmente accolta con la declaratoria di intervenuta prescrizione dei crediti per omesso versamento di contributi maturati sino al
07-09-2018, dovendosi respingere l'opposizione per la restante parte.
Il parziale accoglimento della domanda impone la declaratoria di compensazione delle spese di lite tra le parti nella misura del 50% ponendo la quota residua a carico della ricorrente e liquidandosi quest'ultima come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da CP_ nei confronti dell' e dell' , Parte_1 Controparte_1 con ricorso depositato in data 16-01-2025, così provvede:
• In parziale accoglimento della domanda, dichiara prescritti i contributi richiesti e maturati sino al 07-09-2018;
• Rigetta l'opposizione per la parte restante;
• Dichiara compensate tra le parti le spese di lite nella misura del 50% ponendo la quota residua a carico di e liquidando quest'ultima in Parte_1
CP_ complessivi €.1000,00 in favore dell' e di €.1.000,00 in favore dell' oltre, in favore di quest'ultima parte Controparte_1 processuale, Iva e cpa come per legge e spese generali.
Santa Maria Capua Vetere 02-07-2025
Il Giudice del Lavoro
(dott. Roberto Pellecchia)
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E D I SANTA MARIA CAPUA VETERE
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro Dott. Roberto Pellecchia all'udienza del 02-07-2025 ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio civile iscritto al n.r.g. 330 dell'anno 2025
OGGETTO
Opposizione a comunicazione preventiva di fermo ammnistrativo
TRA
(cf. ), rapp.ta e difesa, giusta procura Parte_1 C.F._1 rilasciata su foglio separato dal ricorso introduttivo telematico. dall'Avv. Lettera
Raffaele (C.F.: ed elett.te dom.ta presso il suo studio. C.F._2 ricorrente
E
(codice fiscale ), con sede legale Via Controparte_1 P.IVA_1
Giuseppe Grezar n. 14 Roma nella persona del dott. , nella qualità Controparte_2 di Responsabile Atti Introduttivi del Giudizio Campania del medesimo Ente pubblico economico, istituito con Decreto Legge n. 193/2016, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 225/2016, in forza di procura speciale autenticata nella firma il
25.7.2024 per notar Rep. 181515 – Racc. 12772, rappresentata e Persona_1 difesa, giusta mandato allega-to al presente atto, dall'Avv. Rosaria Morrone
(C.F.: ), presso il quale elettivamente domicilia. C.F._3 resistente
E
( ) in persona del Presidente p.t., rapp.to e difeso dall'Avv. Ida CP_3 P.IVA_2
Verrengia ), giusta procura generale notarile in atti. C.F._4 resistente
CONCLUSIONI
Per la ricorrente: come da ricorso introduttivo. Per le parti resistenti: come da rispettiva memoria di costituzione e risposta. 1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso a questo Giudice del Lavoro depositato in data 16-01-2025, la ricorrente in epigrafe indicata proponeva opposizione avverso la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 02880202400007865000 notificata il 09/12/2024, dell'importo totale pari ad €.47.069,00; che in detta comunicazione venivano indicati gli avvisi di addebito n. 32820220001526660000 di €.25.782,71 (IVS 2015, 2016, 2017, 2018, 2019), n.
32820220006488618000 di €.9.661,50 (IVS 2015, 2016, 2017, 2018, 2019).
Lamentava l'istante l'omessa notifica degli avvisi di addebito sottesi alla comunicazione CP_ di fermo amministrativo, la decadenza dell' dal diritto alla riscossione ai sensi dell'art.25 D. Lgs n.46/1999, l'intervenuta prescrizione quinquennale dei contributi ex art.3 comma 9 l.n.335/1995, la violazione dell'art.30 del d.l. n.78/2010 e della legge n.241 del 1990.
Tanto premesso, la ricorrente, previa sospensione dell'esecutorietà della comunicazione di fermo amministrativo, chiedeva dichiararsi non dovute le somme di CP_ cui alla comunicazione di fermo, essendo decaduto l' dalla pretesa contributiva in virtù della preclusione all'esercizio del diritto in applicazione dell'articolo 25 del D.
LGS 46/199 in combinato disposto con l'articolo 1 Legge 296/2006, e sopravvenuta prescrizione ai sensi della legge 335/1990, nonché della legge 689/1981; chiedeva ordinare l'immediata cancellazione degli avvisi di addebito e della cartella di pagamento sottesi alla Comunicazione preventiva di iscrizione di fermo amministrativo n. 02880202400007865000, per la competenza del Tribunale adito e relativamente ai crediti di natura previdenziale.
Con vittoria di spese processuali ed attribuzione. CP_
Si costituiva in giudizio l' eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva con riguardo ai vizi formali della comunicazione di fermo amministrativo e nel merito, eccependo di aver regolarmente portato gli avvisi di addebito a conoscenza della ricorrente;
che alcuna prescrizione era decorsa. Concludeva quindi per il rigetto della domanda.
Si costituiva altresì l' eccependo il proprio Controparte_1 difetto di legittimazione passiva in ordine ai motivi di opposizione riguardanti il merito della pretesa e contestando per il resto il fondamento della domanda di cui chiedeva il rigetto.
All'odierna udienza, all'esito della discussione, questo Giudice pronunciava sentenza provvedendo contestualmente al suo deposito nel fascicolo telematico.
2 L'opposizione è in parte fondata. CP_ Parte ricorrente si duole della inosservanza da parte dell' del termine di cui all'art.25 del D. Lgs n.46/1999, per l'iscrizione a ruolo dei contributi richiesti con la cartella di pagamento sottesa alla comunicazione di fermo amministrativo.
E' tuttavia il caso di richiamare il condivisibile principio espresso dalla S.C. sul tema secondo cui l'azione proposta contro l'iscrizione a ruolo dei contributi previdenziali è una opposizione all'esecuzione, quindi un'ordinaria azione di accertamento negativo del credito a cognizione piena, sicchè la ritenuta decadenza dall'iscrizione, e la conseguente illegittimità della stessa, non esimono il giudice dalla verifica della fondatezza della pretesa contributiva, nell' “an” e nel “quantum”, anche qualora l'ente previdenziale si sia limitato a chiedere il mero rigetto dell'opposizione, senza formulare alcuna specifica domanda al fine di sollecitare la cognizione in ordine alla sussistenza dell'obbligazione (Cass. n.1558 del 23-01-2020).
Pertanto, nel caso di specie, diviene irrilevante la verifica in ordine alla eventuale decadenza dalla iscrizione a ruolo del credito contributivo posto a fondamento della comunicazione di avviso di fermo amministrativo, avendo l'ente impositore formulato specifica domanda di condanna della ricorrente al pagamento dei contributi.
La ricorrente si duole altresì della omessa notifica degli avvisi di addebito n.
32820220001526660000 di €.25.782,71 (IVS 2015, 2016, 2017, 2018, 2019), n.
32820220006488618000 di €.9.661,50 (IVS 2015, 2016, 2017, 2018, 2019), sottesi alla comunicazione di fermo amministrativo.
A tale riguardo, chi scrive ritiene di dare continuità al principio consolidato espresso dalla S.C. secondo cui, qualora la notifica della cartella di pagamento sia eseguita, ai sensi dell'art. 26, comma 1, seconda parte, del d.P.R. n. 602 del 1973, mediante invio diretto, da parte del concessionario, di raccomandata con avviso di ricevimento, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della legge n. 890 del 1982 (Cass. ord. 13-06-2016, n.12083; Cass. 18-11-2016,
n.23511; Cass. 12-11-2018, n.28872; Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 10037 del
10/04/2019; da ultimo Cass. n.9866 dell'11-04-2024).
Nel caso in esame, l'avviso di addebito 32820220001526660000 è pervenuto alla ricorrente in data 2-08-2022 mentre l'avviso di addebito n.32820220006488618000 è stato ricevuto dalla in data 27-01-2023 (cfr. ricevute di ritorno in atti). Tali Pt_1 ricevute risultano idonee a documentare l'avvenuta ricezione da parte della Pt_1 degli avvisi di addebito sottesi alla comunicazione di fermo amministrativo, dovendosi
3 ritenere, in considerazione della presunzione di conoscenza di cui all'art.1335 c.c. ed in conformità al principio di vicinanza della prova, la conoscenza dell'atto da parte del ricevente (cfr. Cass. 09-03-2025 n.6251 e la giurisprudenza ivi citata).
Tali ricevute quindi costituiscono idonei atti interruttivi della prescrizione: tuttavia occorre verificare – tenuto conto del fatto che gli avvisi di addebito fanno riferimento a contributi maturati anche dal Maggio 2015, nonché negli anni 2016, 2017, 2018 e 2019 se risultino prodotti ulteriori e precedenti atti interruttivi della prescrizione.
Invero, nella produzione dell' vi è la prova documentale, oltre che Controparte_1 della ricezione da parte della ricorrente comunicazione di fermo amministrativo impugnata nel presente giudizio, di un atto di pignoramento presso terzi in data 17-09-
2024, di una intimazione di pagamento ricevuta dalla in data 13-06-2024 e di Pt_1 una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria pervenuta alla ricorrente in data
08-09-2023. Dunque, quest'ultima costituisce atto interruttivo della prescrizione precedente la comunicazione di fermo amministrativo qui impugnata. Ciononostante detta intimazione è inidonea ad interrompere la prescrizione dei contributi portati dalla comunicazione di fermo e maturati sino a tutto il 7-09-2018 che quindi devono ritenersi estinti per prescrizione.
Con riguardo infine alla violazione della l.n.241/1990, ed in particolare alla omessa o erronea indicazione, nell'ordinanza ingiunzione (o, in sua mancanza, nella cartella di pagamento), del termine per proporre l'opposizione e dell'autorità competente a decidere sulla stessa, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della l. n. 241 del 1990, questo
Giudice ritiene di esprimere la propria convinta adesione all'orientamento della S.C. secondo cui tali erronee indicazioni non determinano, "ex se", invalidità dell'atto ma, possono, al più, dar luogo ad errore scusabile, impedendo la decadenza dal diritto di proporre opposizione, qualora tali indicazioni mancanti o sbagliate non consentano l'adeguata identificazione dell'Autorità a cui ricorrere e la conoscenza dei termini relativi (Cass. ord. 27-01-2020, n.1740).
Né appare invocabile la previsione di cui all'art. 3 della legge n. 241/1990, avendo la
Suprema Corte affermato (Cass. n. 18469/2014), anche in materia di procedimento sanzionatorio, che, ai fini del rispetto del precetto posto dall'art. 3, comma 3, della legge
7 agosto 1990, n. 241, è sufficiente che l'atto indicato in motivazione – i.e. gli avvisi di addebito, come nel caso di specie - sia reso disponibile per l'interessato, non avendo tale norma (a differenza di quanto stabilito dall'art. 7, comma 1, della legge 27 luglio 2000,
n. 212, sullo Statuto dei diritti del contribuente), posto a carico dell'amministrazione
4 anche l'obbligo di allegare al provvedimento l'atto richiamato;
pertanto, il provvedimento che applica una sanzione amministrativa può essere motivato per relationem, non essendo in tal caso l'Amministrazione, salvo disposizione contraria, tenuta ad allegare o comunicare gli atti richiamati (conf. Cass. n. 12320/2004).
Per le ragioni sin qui esposte, la domanda va parzialmente accolta con la declaratoria di intervenuta prescrizione dei crediti per omesso versamento di contributi maturati sino al
07-09-2018, dovendosi respingere l'opposizione per la restante parte.
Il parziale accoglimento della domanda impone la declaratoria di compensazione delle spese di lite tra le parti nella misura del 50% ponendo la quota residua a carico della ricorrente e liquidandosi quest'ultima come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da CP_ nei confronti dell' e dell' , Parte_1 Controparte_1 con ricorso depositato in data 16-01-2025, così provvede:
• In parziale accoglimento della domanda, dichiara prescritti i contributi richiesti e maturati sino al 07-09-2018;
• Rigetta l'opposizione per la parte restante;
• Dichiara compensate tra le parti le spese di lite nella misura del 50% ponendo la quota residua a carico di e liquidando quest'ultima in Parte_1
CP_ complessivi €.1000,00 in favore dell' e di €.1.000,00 in favore dell' oltre, in favore di quest'ultima parte Controparte_1 processuale, Iva e cpa come per legge e spese generali.
Santa Maria Capua Vetere 02-07-2025
Il Giudice del Lavoro
(dott. Roberto Pellecchia)
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