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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 31/03/2025, n. 542 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 542 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3444/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione civile
Il Tribunale di Reggio Calabria, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del GOP Grazia Cammaroto, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 3444/2017 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi, riservata in decisione all'udienza del 2 ottobre 2024 con concessione dei termini ex art.190 c.p.c., e promossa da
• Cod. Fisc. , nato a [...] Parte_1 C.F._1
Calabri (RC) il 05.01.1950 e Cod. Fisc. , Parte_2 C.F._2 nata a [...] il [...] entrambi residenti in [...] ed elettivamente domiciliati in Villa San Giovanni (RC)
Lungomare Cenide 44, presso lo studio dell' Avv.to Antonia Criaco, Cod. Fisc.
che li rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di C.F._3 citazione in opposizione, in atti il 19.09.2017 attrice-opponente contro
• cod. fisc. / P.I. , con sede in Mestre (VE), via Controparte_1 P.IVA_1
Terraglio, 63, in persona della sua Procuratrice e legale rappresentante pro tempore dott.
, giusta procura in notaio di Venezia-Mestre (rep. Controparte_2 Persona_1
38916; racc. 13589), elettivamente domiciliata in Verona, vicolo S. Bernardino, 5A, presso lo studio dell'Avv.to Marco Rossi ( ), giusta procura in C.F._4 atti il 01.12.2017 convenuta –opposta
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Con ricorso dell'8.06.2017, la chiedeva al Tribunale di Reggio Calabria di CP_1 ingiungere al IG. ed alla IG.ra il pagamento in Parte_1 Parte_2
solido, il primo in qualità di debitore principale e la seconda in qualità di garante, della somma di euro 49.906,18 oltre i successivi interessi di mora al tasso contrattualmente pagina 1 di 12 previsto da calcolarsi sul solo capitale di € 23.455,29 fino all'effettivo soddisfo, oltre spese e accessori di legge in ordine ad un contratto di finanziamento n.4024573 – n.
20117873661816 - stipulato il 20.06.2008 con la Società FI Banca S.p.A. (doc.
2 fasc- mon.).
Rilevavano che l'obbligato si rendeva inadempiente ali obblighi contrattuali assunti omettendo il pagamento delle rate mensili in rimborso come da estratto conto certificato da FI, originaria contraente (all. 6 e 8 fasc. mon.)
Che il credito era stato oggetto di cessione pro soluto da FINDOMESTIC BANCA S.p.A. a
LOCAM S.p.A., giusto contratto del 16 Aprile 2013 (doc. 03 fasc. mon.) e che, nel contesto di una successiva operazione di cartolarizzazione, veniva ceduto il 19.04.2013 alla (doc. 04); che la cedeva il credito a Controparte_3 Controparte_3
con atto del 31/07/2015 (doc. 05 fasc. mon). CP_1
Che la cessione unitamente alla diffida, veniva notificata a a Parte_1 mezzo lett. raccomandata A/R del 01.08.2015, ricevuta in data 18.09.2015 (doc.06-07) ed anche alla garante (All.10 e 11 fasc. mon). Parte_2
Che in relazione al suddetto contratto risultava un saldo debitore di €49.906,18 di cui
€23.455,29 in linea capitale (all.6 e 8), oltre interessi di mora calcolati al tasso contrattualmente previsto (e comunque entro i limiti del tasso soglia usura di cui alla L.
108/1996) dalla data di decadenza dal beneficio del termine alla data di deposito del ricorso monitorio, come da prospetto allegato (doc.09), oltre ad € 2.790,48 a titolo di rate scadute e non pagate.
1.2 In accoglimento della domanda proposta da con Decreto n. 586/2017 CP_1 reso da questo tribunale il 15.06.2017 nel procedimento iscritto al n.2309/2017 R.G., veniva ingiunto ai IGnori e , il pagamento in solido, in Parte_1 Parte_2 qualità di debitore il primo e di garante la seconda, della somma di euro 49.906,18 per le causali di cui al ricorso, oltre interessi moratori come richiesti, nonché delle spese e compensi di procedura.
1.3 Avverso il decreto ingiuntivo proponevano tempestiva opposizione i IGnori
e eccependo la sua nullità in quanto reso in assenza Parte_1 Parte_2
di prova dell'effettiva stipula del contratto di finanziamento;
il contratto prodotto dalla opposta era privo della firma del responsabile FI e comunque mai consegnato al cliente. Inoltre, disconosceva la firma apposta quale Parte_2
garante nel predetto contratto. Gli opponenti lamentavano inoltre l'errore nel calcolo degli interessi pretesi ad un tasso superiore rispetto a quello indicato nel contratto;
che venivano conteggiati interessi moratori superiori al tasso soglia e quindi usurai;
pagina 2 di 12 l'eccessivo importo degli interessi sanciti con la clausola penale, di cui chiedevano, in via gradata, la riduzione;
l'illecita capitalizzazione degli interessi.
Chiedevano quindi dichiararsi la nullità del decreto ingiuntivo opposto per i motivi esposti ed anche ex art. 50 TUB, per carenza di prova scritta del credito ingiunto e in subordine concludevano chiedendo “…
1. Accertare e dichiarare, senza alcun inversione dell'onere della prova e previa ogni necessaria declaratoria di nullità, l'insussistenza e/o
l'infondatezza e/o l'ineIGibilità del credito ex adverso azionato ovvero, in via subordinata, ridurne sensibilmente l'ammontare, per le ragioni tutte esposte in narrativa;
2. Accertare e dichiarare, senza alcun inversione dell'onere della prova e previa ogni necessaria declaratoria di nullità, l'insussistenza e/o l'infondatezza della fideiussione della IG. ra nata a [...] il [...], CF Parte_2
;
3. Accertare e dichiarare la nullità del contratto di finanziamento C.F._2
n. 20117873661816, ai sensi dell'art. 117 TUB, comma 1, e comunque per le ragioni esposte nel punto 3) della presente trattazione;
4. Accertare e dichiarare la nullità del contratto di finanziamento n. 20117873661816 per indeterminatezza del tasso di interesse convenuto ed applicato, per tutte le ragioni esposte nel precedente punto 3) e
4) della presente trattazione;
5. Accertare e dichiarare anche ex art. 1283 c.c. la nullità della pratica di capitalizzazione trimestrale degli interessi e/o delle clausole anatocistiche;
Per l'effetto e in ogni caso revocare il decreto ingiuntivo opposto. Con vittoria di spese, onorari, IVA e CPA come per legge…”
1.4 L'1.12.2017, costituendosi in giudizio, la eccepiva l'infondatezza CP_1 dell'opposizione rilevando che i documenti già allegati in sede monitoria e quelli prodotti in allegato alla costituzione provavano l'esistenza del credito per l'importo ingiunto. Rilevavano la non contestazione ad opera degli opponenti del contratto di finanziamento, somma peraltro erogata;
che il rimborso era stata concordato con addebito RID su conto corrente presso Banco di Napoli, Agenzia di Villa San Giovanni;
che il modello contrattuale redatto dalla stessa FI era sottoscritto dai beneficiari ed anche dalla garante che aveva consegnato nell'occasione i documenti personali che produceva in allegato;
riservava comunque istanza di verificazione in merito alla firma disconosciuta. Rilevava inoltre che il contratto di finanziamento e l'estratto conto ex art. 50 TUB, già prodotto in sede monitoria, provavano l'esistenza e l'ammontare del credito ingiunto, dando contezza della rate rimborsate e di quelle non saldate dagli ingiunti. Eccepivano la genericità e l'inconsistenza dell'eccezione mossa in merito al conteggio degli interessi, invero calcolati in conformità alla previsione contrattuale compresa la penale;
che non risulta conteggiata alcuna maggiorazione del pagina 3 di 12 3% sugli interessi di mora e che la CTU in merito richiesta dagli opponenti risultava esplorativa e mirata a colmare carenza probatorie della stessa parte.
Concludeva chiedendo “…In via preliminare: 1) Concedersi la provvisoria esecutività al decreto ingiuntivo opposto ex art. 648 cpc in quanto l'opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione;
Nel merito: 2) Rigettare ogni domanda dell'opponente, confermare il decreto ingiuntivo opposto e, in ogni caso, accertare che
è creditrice nei confronti di e della CP_1 Parte_1 Parte_2 somma di € 49.906,18 (ovvero quella diversa somma maggiore o minore che dovesse risultare dovuta e da determinarsi, se del caso, in via equitativa) oltre ai successivi interessi di mora al tasso convenzionale (comunque entro i limiti di cui alla legge
108/1996 ridotti almeno di un punto) da calcolarsi sul solo capitale di € 23.455,29 fino al saldo;
3) In via subordinata, nell'ipotesi di accoglimento di qualsiasi domanda degli opponenti, condannarli (ex art. 2033 cc o 2041 cc) alla restituzione o pagamento a favore di della somma € 49.906,18 (ovvero quella diversa somma CP_1
maggiore o minore che dovesse risultare dovuta e da determinarsi, se del caso, in via equitativa) oltre ai successivi interessi di mora al tasso convenzionale (comunque entro i limiti di cui alla legge 108/1996 ridotti almeno di un punto) da calcolarsi sul solo capitale di € 23.455,29 fino al saldo;
4) Con vittoria di spese e compensi professionali del monitorio e del presente giudizio, oltre accessori di legge (IVA e CPA) e al rimborso forfettario spese generali 15%.. ”.
1.5 Con ordinanza del 15.11.2018, non veniva concessa la provvisoria esecutività al decreto opposto;
acquisite le memorie difensive depositate dalle parti nel rispetto dei termini concessi ex art. 183 comma 6 c.p.c. e risultato vano il tentativo di definizione bonaria e alternativa della controversia, con ordinanza del 28.02.2020 veniva disposta
CTU per a verificazione della firma apposta dalla garante.
L'originale cartaceo del documento del 20/06/2008 veniva consegnato dall'opposta al
CTU e da questo consegnato alla custodia della cancelleria in cassaforte presso il tribunale all'esito del deposito dell'elaborato peritale, acquisito al giudizio il 20.11.2020.
1.6 Il fascicolo di causa veniva rimesso a nuovo istruttore che, con ordinanza del
13.05.2022, rigettava la richiesta di CTU avanzata dagli opponenti, fissando udienza di precisazione delle conclusioni al 24.11.2022, udienza più volte differita.
1.7 All'udienza del 2 ottobre 2024 le parti comparivano innanzi a nuovo istruttore e, precisate le conclusioni, la causa veniva assunta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., come richiesti dalle stesse parti.
2 Tanto premesso, deve essere preliminarmente esaminato il motivo di opposizione pagina 4 di 12 che si incentra sulla autenticità della firma apposta dalla garante, , nel Parte_2 contratto di finanziamento oggetto di causa, da questa disconosciuta.
L'opposta ha argomentato l'infondatezza dell'eccezione, depositando nel corso del giudizio l'originale del contratto a suo tempo sottoscritto dagli opponenti ed anche copia dei documenti personali della garante a comprova dell'autenticità della sottoscrizione, svolgendo comunque istanza di verificazione.
Veniva disposta CTU grafologica ed acquisito l'elaborato peritale a firma del nominato esperto dott. Persona_2
2.1 Preliminarmente, va dato atto che il riferimento al "Collegio" contenuto nell'art. 220
c.p.c. va considerato come, in generale, "organo giudicante"; di regola, si deve infatti ritenere che, per effetto della nota ripartizione di competenza fra Collegio e giudice monocratico (a seguito della modifica dell'art. 48 ord. giud.e succ.mod., confluito nell'art. 50-bis c.p.c.), la decisione sul procedimento di verificazione, spetta al Collegio ovvero al giudice unico a seconda di quale sia l'organo cui spetta la decisione di merito.
Nel caso la competenza a decidere sull'istanza è del tribunale adito con l'opposizione a decreto ingiuntivo. Né il giudizio di verificazione risulta incluso tra le cause riservate ai poteri decisori del Collegio ai sensi dell'art 50 bis c.p.c. La domanda va quindi decisa da questo tribunale in funzione monocratica.
2.2 Nel merito, complessivamente, tenuto conto delle memorie e dei riscontri acquisiti nel corso del giudizio, va considerato che:
- in sede di opposizione si è dedotta l'inesistenza dell'obbligazione di garanzia;
specificamente ha disconosciuto il contratto laddove reca la propria Parte_2
(dedotta apocrifa) sottoscrizione;
- premesse e richiamate le cautele adottate per la custodia in cancelleria del documento da verificare (depositati originali in possesso) e fatte depositare, pure in contraddittorio, le scritture di comparazione (firma apposta nella procura, firma apposta nella carta di identità digitale, nella patente di guida) è stato acquisito anche il saggio grafico del 10.07.2020 come disposto nell'ordinanza del 28.02.2020.
- il nominato CTU nell'elaborato acquisito al giudizio ha precisato il metodo di indagine seguito: “L'indagine verrà condotta sulla base del metodo analitico comparativo su base grafologica, non verrà preso in considerazione solo l'aspetto formale delle firme, ma anche e soprattutto l'aspetto dinamico e costruttivo della struttura. Il metodo consiste nella descrizione degli scritti nella loro totalità e nei loro componenti, per mettere in evidenza i connotati grafici personali dell'autore della scrittura, differenziandoli in caratteri generali e caratteri particolari”. pagina 5 di 12 - Il CTU ha accertano e descritto le analisi grafiche degli scritti di verifica, le
“caratteristiche particolari” rilevate;
ha operato e descritto “il confronto analitico comparativo tra le firme in verifica e le firme autografe” (pag-16-19 ctu) al fine di rispondere al quesito postogli.
- All'esito della complessiva indagine e dei rilievi accertati e argomentati il CTU ha concluso che “…Dai confronti effettuati si è evidenziata una differenza di stile e ritmo tra la firma indagata e quelle autografe non solo sotto l'aspetto formale, ma anche e soprattutto sotto l'aspetto dinamico e costruttivo della struttura. Sono stati messi in evidenza i principali connotati grafici personali della scrittura in verifica confrontati con quelli della IG.ra . Nel confronto sono state evidenziate sostanziali Parte_2 differenze, sia tra le dominanti grafiche che tra i contrassegni particolari, e la più importante è la vistosa differenza tra i livelli grafici (ductus e di forma) espressi nella firma in verifica e nelle firme comparative. Per ductus intendiamo il termine che si riscontra nel diritto romano: è la fluidità personale spontanea di uno scritto dovuto all'automaticità di tracciamento delle singole lettere. Anche quando una scrittura presenta un alto grado di variabilità di tracciamento, il ductus è inequivocabilmente riconoscibile. Il livello di forma è invece rappresentato dal grado di padronanza del mezzo grafico, dalla maggiore o minore automatizzazione raggiunta, oltre che dal tipo di estetica, (modello, antimodello, elegante ecc.) e da tutte le altre caratteristiche che esprimono il particolare modo di essere della scrittura, non solo nella coerenza formale ma anche nelle particolari difficoltà grafiche. Secondo tale definizione le scritture a confronto appartengono a classi differenti per ritmo, fluidità, stile, calibro, livello di abilità grafica, allineamento sul rigo, leggibilità, gestione degli stacchi, rapporti di calibro interni, curvi lineo, sviluppo verso destra. L'analisi condotta ha portato all'individuazione di difformità di ogni tipo in tutti i parametri del grafismo: ritmo grafico, velocità di esecuzione, costruzione dei profili letterali, forma delle lettere, continuità del filo grafico, inclinazione, direzione, gesti fuggitivi. Le peculiarità strutturali dedotte nel testo e nel documento autografo sono risultate totalmente incompatibili con la struttura delle alfabetiche omologhe del campione in verifica. Dopo un'attenta osservazione, e data la difformità del ritmo del filo grafico tra la scrittura in verifica e quelle in comparazione, è possibile concludere che le firme apposte nel documento in verifica, non sono riconducibili alla mano della IG.ra . I risultati Parte_2
dell'indagine consentono pertanto di formulare un giudizio di difformità tra gli scritti a confronto. L'analisi ed i confronti effettuati evidenziano differenze strutturali e morfologiche che testimoniano la non autografia delle firme oggetto di causa. pagina 6 di 12 - In risposta al quesito posto, così' conclude il CTU: “…Dopo aver analizzato la scrittura della IGnora attraverso le numerose firme autografe;
- essendo emerse Parte_2 dal confronto tra contestata ed autografe numerosi segni di differenza a basso, medio ed alto Potere Identificatorio;
- non sussistendo uguaglianze sostanziali al di là di vaghe similarità; - dovendo quindi escludere che le differenze siano dovute ad una forte variabilità grafica o ad una volontaria dissimulazione;
- essendo le firme contestate un
"prodotto" semplice da eseguire e compatibile con una imitazione a mano libera (mal riuscita); - non essendo stati riscontrati segni di somiglianza con la scrittura autografa della IGnora;
- sussistendo numerose differenze a cominciare dal ductus;
- Parte_2 si perviene in fede alla seguente motivata conclusione… Valutati con scrupolo ed obiettività tutti gli elementi raccolti nel corso di un'indagine condotta con rigorosa metodologia peritale, ripercorse le motivate considerazioni, il sottoscritto ritiene di avere un congruo numero di elementi sui quali fondare il documentato conclusivo sul quesito posto: … Le firme apposte sul documento in verifica NON sono riconducibili alla mano della IG.ra ”. Parte_2
2.3 E' noto in linea generale, che il procedimento incidentale di verificazione di scrittura privata oggetto di disconoscimento risulta avere finalità e contenuto istruttori, inquadrandosi nell'ambito dell'attività probatoria, tipicamente nell'alveo di disponibilità delle parti;
la sentenza che motivatamente accerta la non provenienza del documento oggetto di verificazione dall'autore apparente comporta che tale documento non può essere considerato autentico, nel senso che non proviene dal dedotto autore, nella specie, dal garante opponente, . (Cass., I, 07/10/2021, n. 27218; id., ex Parte_2 multis, n. 4036/1995; n. 2411/2005).
Orbene, nel caso in esame, dopo il disconoscimento delle sottoscrizioni recanti il nome di , la cessionaria opposta ha manifestato l'intenzione di avvalersi del Parte_2 documento, perciò ha formulato istanza di verificazione sin dalla comparsa di risposta successiva all'instaurazione del presente giudizio, correttamente producendo l'originale del contratto.
Sennonchè le risultanze della relazione del CTU, in modo puntuale ed esauriente, fanno concludere per l'oggettiva non riconducibilità delle sottoscrizioni esaminate e in atti alla mano di;
nè il metodo e le conclusioni assunte dalla CTU possono Parte_2 ritenersi smentite dai documenti personali della parte prodotti dall'opposta o dai rilievi svolti, perché chiariti dallo stesso CTU, le cui conclusioni, frutto di una analitico e attento metodo di indagine, sono condivisili.
2.3.1 Deve ritenersi quindi la non autenticità della sottoscrizione apposta dalla garante pagina 7 di 12 del contratto di finanziamento del 20.06.2008; la sottoscrizione non può ritenersi apposta dalla IGnora e conseguentemente non sussiste in capo alla stessa Parte_2 alcun obbligo di garanzia per le obbligazioni assunte da nei Parte_1
confronti dell'originaria contraente, FI, e giusti gli atti di cessione pro soluto in atti, della Banca cessionaria qui opposta.
In definitiva, è fondata e va accolta l'opposizione di che non avendo Parte_2
sottoscritto la garanzia nel contratto di finanziamento non può ritenersi tenuta in solido con l'obbligato principale al pagamento dell'importo ingiunto col decreto n.586/2017.
3 Passando all'esame degli altri motivi di impugnazione, quindi in merito alla dedotta invalidità del contratto di finanziamento per mancata sottoscrizione della FI e sulla dedotta mancata consegna di copia dell'atto all'obbligato, si osserva.
3.1 Il contratto di finanziamento al pari dei contratti bancari e di quelli relativi a prestazione di servizi di investimento e accessori devono essere redatti per iscritto ed una copia consegnata al cliente (art. 117 del Testo Unico Bancario;
art. 23 del Testo
Unico Finanziari). Entrambe le norme concludono che i detti contratti sono insanabilmente nulli nel caso di inosservanza della forma prescritta. Le citate norme costituiscono applicazione specifica – nell'ambito dei contratti bancari e finanziari – dei requisiti essenziali del contratto indicati dall'art. 1325 c.c., che dispone che è requisito di validità del contratto la forma, quando essa è prescritta dalla legge sotto pena di nullità, come è nel caso di specie.
Nel caso in esame, la Banca opposta ha prodotto al giudizi l'originale del contratto di finanziamento sottoscritto dall'obbligato che è un modello standard, predisposto dallo stesso soggetto erogatore del prestito;
è una proposta contrattuale cui segue l'accettazione del soggetto che lo ha redatto.
Agli atti manca l'accettazione della proposta contrattuale da parte della FI che però, come pacificamente risulta al giudizio, ha provveduto ad erogare l'importo concordato al richiedente il prestito, E' anche provato al giudizio Parte_1 che il contratto de quo ha avuto esecuzione, stante i pagamenti operati dall'obbligato almeno nel periodo iniziale del rapporto. Pacifico è inoltre che l'obbligato si sia reso inadempiente agli obblighi di pagamento assunti omettendo di corrispondere i rimborsi mensili come provato dalla certificazione ex art. 50 TUB in atti e dall'estratto conto analitico allegato dall'opposta (all.6 e 8 fac. Mon.) che provano che alla data del 29.04.2009 la sorte capitare residua quindi ancora dovuta in rimborso era pari ad euro
23.455,29.
pagina 8 di 12 3.2 Sulla validità del contratto mono-firma sono intervenute le Sezioni Unite della
Cassazione, che con la sentenza n. 898 del 16 gennaio 2018 hanno affermato il seguente principio di diritto: “Il requisito della forma scritta del contratto-quadro relativo ai servizi di investimento, disposto dall'art. 23 del d.lgs. 24/ 2/1998, n. 58, è rispettato ove sia redatto il contratto per iscritto e ne venga consegnata una copia al cliente, ed è sufficiente la sola sottoscrizione dell'investitore, non necessitando la sottoscrizione anche dell'intermediario, il cui consenso ben si può desumere alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti”.
Il principio di diritto, pronunziato in relazione alla forma imposta ai contratti relativi alla prestazione dei servizi di investimento (art. 23 TUF), è sicuramente applicabile anche ai contratti bancari, per i quali l'art. 117 TUB prescrive lo stesso requisito formale, sempre a pena di nullità, e questo nell'identità sostanziale e funzionale delle due norme e dei presupposti su cui è fondato il ragionamento seguito dalle Sezioni Unite.
Le Sezioni Unite, in relazione all'art. 23 TUF (con applicabilità de plano a quanto pertinente all'art. 117 TUB) hanno fatto riferimento alla funzione propria di tale norma speciale ed anche dell'art. 1325 c.c. sui requisiti essenziali del contratto, quale norma di riferimento. Secondo le Sezioni Unite, il requisito della forma imposto dall'art. 1325 n.
4 cod. civ. (“la forma, quando risulta che è prescritta dalla legge sotto pena di nullità”) va inteso in senso strettamente funzionale, e non strutturale, avendo cioè riguardo alla finalità propria della normativa di settore qui in discussione.
La finalità della previsione della nullità nell'ambito dei contratti finanziari (così come quelli bancari) è – secondo le SS.UU. – volta ad assicurare la piena indicazione ed informazione al cliente degli specifici servizi forniti, della durata e delle modalità di rinnovo del contratto e di modifica dello stesso, nonché delle modalità proprie con cui si svolgeranno le singole operazioni, della periodicità, dei contenuti e della documentazione da fornire in sede di rendicontazione, ed altro ancora che attiene funzionalmente al successivo svolgimento del rapporto.
Per tale ragione il contratto deve essere redatto per iscritto, e quindi sicuramente esistere ed essere sottoscritto dal cliente, a cui deve essere anche consegnato un esemplare, proprio perché è il cliente che ha bisogno di conoscere e di potere all'occorrenza verificare nel corso del rapporto il rispetto delle modalità di esecuzione da parte dell'intermediario e delle regole che riguardano la vigenza del contratto.
Secondo le Sezioni Unite, in tale prospettiva, nessuna rilevanza ha o potrebbe avere la firma dell'intermediario finanziario, che nulla aggiunge al substrato contrattuale, ben potendo il consenso della banca risultare a mezzo di comportamenti concludenti, e tra pagina 9 di 12 questi: la predisposizione del documento contrattuale, la consegna al cliente, l'invio della rendicontazione del rapporto, etc.
3.2.1 In conclusione, la mancata sottoscrizione del documento contrattuale da parte della banca non determina la nullità per difetto della forma scritta ex art. 117 comma 3
TUB, essendo sufficiente che il contratto sia redatto per iscritto, ne sia consegnata una copia al cliente e vi sia la sottoscrizione di quest'ultimo. Corollario di questa impostazione è che il consenso della banca può desumersi alla stregua di comportamenti concludenti, quali l'avvenuta apertura del conto e nell'invio dei relativi estratti (Cassazione Civile, Sez. I, 2 aprile 2021, n. 9196)
3.3 In merito alla mancata consegna di copia del contratto al cliente, va rilevato che l'assunto difensivo dell'opponente è rimasto privo di riscontro probatorio e risulta comunque smentito dalla sottoscrizione apposta dallo stesso nel Parte_1 contratto di finanziamento del 20 giugno 2008 con cui ha “confermato di avere avuto visione delle condizioni generali di contratto e di avere ricevuto copia” anche delle stesse e del modello sottoscritto.
Pertanto l'opposizione del debitore almeno sotto tali profili deve Parte_1 ritenersi infondata.
4 Passando infine all'esame del motivo di opposizione relativo all'errore nel conteggio degli interessi, della lamentata applicazione di una maggiorazione del 3% nel loro conteggio a fronte del saggio minore pattuito in contratto, del dedotto superamento del tasso soglia e del lamentato anatocismo, si osserva.
Le contestazioni dell'opposta oltre che generiche risultano infondate. La parte si è limitata a dedurre violazioni contrattuali e normative, ma di tali assunti non risulta fornita prova al giudizio;
per di più che l'opposta ha anche depositato ulteriori documenti nel corso del giudizio, provando la percentuale di interessi di mora applicati nel conteggio dell'importo ingiunto ed il non superamento del tasso soglia (doc. all.2 al fascicolo di costituzione).
Gli interessi sia corrispettivi che moratori risultano determinati nel contratto sottoscritto da (TAN 9,80%, TAEG 10,39%) e nelle condizioni Parte_1 generali di finanziamento a questo allegate (paragrafo III, 12); il tasso di mora applicato non risulta superiore a quelli anti-usura pubblicati ai sensi della legge 108/96 come indicato nel calcolo degli interessi allegato dalla parte opposta, a fronte del quale difettano contestazioni specifiche di controparte.
pagina 10 di 12 Si legge peraltro nel punto III, 12 lett. g delle condizioni generali di contratto che in ipotesi di ritardo nel pagamento delle rate di rimborso, si sarebbe applicata la penale sul capitale residuo e la maggiorazione sulla percentuale degli interessi corrispettivi previsti in contratto parti allo 0,04 al giorno.
Come provato dalla con il calcolo degli interessi allegato, alla sorte capitale CP_1 residua di euro 23.455,29 quantificata alla data del 29.04.2009 sono stati conteggiati e a decorrere da tale data (data di decadenza dal beneficio del termine) interessi di mora al tasso del 14,60%, che è provato al giudizio non essere superiore a quelli soglia indicati dalla Banca d'Italia per il periodo a rifermento (tasso soglia pari al 15,27%).
Non c'è insomma specifica prova al giudizio, a fronte delle allegazioni operate dall'opposta, dell'anatocismo, dell'applicazione di tassi di interessi usurai, di errore nei conteggi della banca.
Alla strega delle superiori argomentazioni l'opposizione deve pertanto essere rigettata con la conferma del decreto ingiuntivo opposto nei confronti del solo principale obbligato, . Parte_1
5 Va infine osservato che non ha contestato di avere sottoscritto Parte_1 il contratto di finanziamento in atti, prodotto in originale dall'opposta; non ha contestato di essersi reso inadempiente agli obblighi assunti, omettendo di rimborsare il capitale finanziato e gli interessi concordati.
La produzione documentale della per quanto in parte carente, perché priva CP_1
degli allegati richiamati nei successivi atti di trasferimento in blocco di crediti, lascia concludere comunque la sussistenza in capo alla stessa della legittimazione, processuale e sostanziale, all'azione esperita in sede monitoria (Cass. Sez. U.
16.02.2016, n.2951).
Invero, i contratti di cessione del credito prodotti, i criteri di identificazione dei crediti facenti parte del pacchetto ceduto indicati nei contratti e nella allegata pubblicazione in
G.U., l'originale del contratto di finanziamento e gli estratti conto FI, la notifica della avvenuta cessione del credito, sono tutti documenti che lasciano concludere la sussistenza della titolarità in capo all'opposta del credito ingiunto.
5.1 Può ritenersi inoltre che nel presente giudizio, il creditore opposto che è gravato dall'onere di provare i fatti costitutivi della domanda proposta e che può produrre nuove prove ad integrazione di quelle già offerte nella fase monitoria, abbia dato anche prova della fondatezza della pretesa creditoria nel suo complesso (Cass. 12.3.2019, n
7020; Cass., 8.2.92, n.1410; Cass., 23.10.90, n. 10280; Cass., 28.11.89, n. 5185; Cass.,
19.1.88, n. 361; Cass.,5.12.87, n. 9078). pagina 11 di 12 5.2 Di contro, sul punto l'opponente si è limitata a dedurre errori nei calcoli degli interessi, a lamentare violazione sui tassi applicati, senza però dare al giudizio riscontri a supporto dei propri assunti e la richiesta di CTU da questa avanzata, in assenza di specifiche contestazioni, risultava esplorativa, motivo per cui, con ordinanza del
13.05.2022, veniva rigettata.
6 I contrasti giurisprudenziali nella materia oggetto di causa, chiariti dalla sopravvenuta decisione della Corte a Sezioni Unite (tenuto conto della data in cui l'opposizione è stata proposta) e la parziale soccombenza anche dell'opposta in merito alla inesistenza della garanzia contrattale di , giustificano la compensazione delle spese di lite Parte_2 tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria Seconda Sezione Civile , in composizione monocratica, nella persona del GOP Grazia Cammaroto, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 3444/2017 R.G.A.C. promossa da E Parte_1 [...]
nei confronti di in persona del legale Pt_2 Controparte_1 rappresentante pro tempore, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione così provvede:
-in accoglimento dell'opposizione proposta da dichiara l'inesistenza della Parte_2 garanzia del contratto di finanziamento del 20.06.2008, perché non sono riconducili a le firme apposte nel predetto contratto e conseguente revoca la condanna Parte_2 in solido di quale garante degli obblighi assunti da Parte_2 Parte_1 disposta nel decreto ingiuntivo n.586/2017 del 15.06.2017;
- rigetta l'opposizione proposta da perché infondata e per l'effetto Parte_1 conferma il decreto ingiuntivo n.586/2017 del 16.06.2017 nei confronti dello stesso quale principale ed esclusivo obbligato al pagamento dell'importo ingiunto.
-compensa le spese di lite tra le parti in causa. Così deciso in Reggio Calabria, il 31 marzo 2025
Il G O P avvocato Grazia Cammaroto
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione civile
Il Tribunale di Reggio Calabria, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del GOP Grazia Cammaroto, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 3444/2017 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi, riservata in decisione all'udienza del 2 ottobre 2024 con concessione dei termini ex art.190 c.p.c., e promossa da
• Cod. Fisc. , nato a [...] Parte_1 C.F._1
Calabri (RC) il 05.01.1950 e Cod. Fisc. , Parte_2 C.F._2 nata a [...] il [...] entrambi residenti in [...] ed elettivamente domiciliati in Villa San Giovanni (RC)
Lungomare Cenide 44, presso lo studio dell' Avv.to Antonia Criaco, Cod. Fisc.
che li rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di C.F._3 citazione in opposizione, in atti il 19.09.2017 attrice-opponente contro
• cod. fisc. / P.I. , con sede in Mestre (VE), via Controparte_1 P.IVA_1
Terraglio, 63, in persona della sua Procuratrice e legale rappresentante pro tempore dott.
, giusta procura in notaio di Venezia-Mestre (rep. Controparte_2 Persona_1
38916; racc. 13589), elettivamente domiciliata in Verona, vicolo S. Bernardino, 5A, presso lo studio dell'Avv.to Marco Rossi ( ), giusta procura in C.F._4 atti il 01.12.2017 convenuta –opposta
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Con ricorso dell'8.06.2017, la chiedeva al Tribunale di Reggio Calabria di CP_1 ingiungere al IG. ed alla IG.ra il pagamento in Parte_1 Parte_2
solido, il primo in qualità di debitore principale e la seconda in qualità di garante, della somma di euro 49.906,18 oltre i successivi interessi di mora al tasso contrattualmente pagina 1 di 12 previsto da calcolarsi sul solo capitale di € 23.455,29 fino all'effettivo soddisfo, oltre spese e accessori di legge in ordine ad un contratto di finanziamento n.4024573 – n.
20117873661816 - stipulato il 20.06.2008 con la Società FI Banca S.p.A. (doc.
2 fasc- mon.).
Rilevavano che l'obbligato si rendeva inadempiente ali obblighi contrattuali assunti omettendo il pagamento delle rate mensili in rimborso come da estratto conto certificato da FI, originaria contraente (all. 6 e 8 fasc. mon.)
Che il credito era stato oggetto di cessione pro soluto da FINDOMESTIC BANCA S.p.A. a
LOCAM S.p.A., giusto contratto del 16 Aprile 2013 (doc. 03 fasc. mon.) e che, nel contesto di una successiva operazione di cartolarizzazione, veniva ceduto il 19.04.2013 alla (doc. 04); che la cedeva il credito a Controparte_3 Controparte_3
con atto del 31/07/2015 (doc. 05 fasc. mon). CP_1
Che la cessione unitamente alla diffida, veniva notificata a a Parte_1 mezzo lett. raccomandata A/R del 01.08.2015, ricevuta in data 18.09.2015 (doc.06-07) ed anche alla garante (All.10 e 11 fasc. mon). Parte_2
Che in relazione al suddetto contratto risultava un saldo debitore di €49.906,18 di cui
€23.455,29 in linea capitale (all.6 e 8), oltre interessi di mora calcolati al tasso contrattualmente previsto (e comunque entro i limiti del tasso soglia usura di cui alla L.
108/1996) dalla data di decadenza dal beneficio del termine alla data di deposito del ricorso monitorio, come da prospetto allegato (doc.09), oltre ad € 2.790,48 a titolo di rate scadute e non pagate.
1.2 In accoglimento della domanda proposta da con Decreto n. 586/2017 CP_1 reso da questo tribunale il 15.06.2017 nel procedimento iscritto al n.2309/2017 R.G., veniva ingiunto ai IGnori e , il pagamento in solido, in Parte_1 Parte_2 qualità di debitore il primo e di garante la seconda, della somma di euro 49.906,18 per le causali di cui al ricorso, oltre interessi moratori come richiesti, nonché delle spese e compensi di procedura.
1.3 Avverso il decreto ingiuntivo proponevano tempestiva opposizione i IGnori
e eccependo la sua nullità in quanto reso in assenza Parte_1 Parte_2
di prova dell'effettiva stipula del contratto di finanziamento;
il contratto prodotto dalla opposta era privo della firma del responsabile FI e comunque mai consegnato al cliente. Inoltre, disconosceva la firma apposta quale Parte_2
garante nel predetto contratto. Gli opponenti lamentavano inoltre l'errore nel calcolo degli interessi pretesi ad un tasso superiore rispetto a quello indicato nel contratto;
che venivano conteggiati interessi moratori superiori al tasso soglia e quindi usurai;
pagina 2 di 12 l'eccessivo importo degli interessi sanciti con la clausola penale, di cui chiedevano, in via gradata, la riduzione;
l'illecita capitalizzazione degli interessi.
Chiedevano quindi dichiararsi la nullità del decreto ingiuntivo opposto per i motivi esposti ed anche ex art. 50 TUB, per carenza di prova scritta del credito ingiunto e in subordine concludevano chiedendo “…
1. Accertare e dichiarare, senza alcun inversione dell'onere della prova e previa ogni necessaria declaratoria di nullità, l'insussistenza e/o
l'infondatezza e/o l'ineIGibilità del credito ex adverso azionato ovvero, in via subordinata, ridurne sensibilmente l'ammontare, per le ragioni tutte esposte in narrativa;
2. Accertare e dichiarare, senza alcun inversione dell'onere della prova e previa ogni necessaria declaratoria di nullità, l'insussistenza e/o l'infondatezza della fideiussione della IG. ra nata a [...] il [...], CF Parte_2
;
3. Accertare e dichiarare la nullità del contratto di finanziamento C.F._2
n. 20117873661816, ai sensi dell'art. 117 TUB, comma 1, e comunque per le ragioni esposte nel punto 3) della presente trattazione;
4. Accertare e dichiarare la nullità del contratto di finanziamento n. 20117873661816 per indeterminatezza del tasso di interesse convenuto ed applicato, per tutte le ragioni esposte nel precedente punto 3) e
4) della presente trattazione;
5. Accertare e dichiarare anche ex art. 1283 c.c. la nullità della pratica di capitalizzazione trimestrale degli interessi e/o delle clausole anatocistiche;
Per l'effetto e in ogni caso revocare il decreto ingiuntivo opposto. Con vittoria di spese, onorari, IVA e CPA come per legge…”
1.4 L'1.12.2017, costituendosi in giudizio, la eccepiva l'infondatezza CP_1 dell'opposizione rilevando che i documenti già allegati in sede monitoria e quelli prodotti in allegato alla costituzione provavano l'esistenza del credito per l'importo ingiunto. Rilevavano la non contestazione ad opera degli opponenti del contratto di finanziamento, somma peraltro erogata;
che il rimborso era stata concordato con addebito RID su conto corrente presso Banco di Napoli, Agenzia di Villa San Giovanni;
che il modello contrattuale redatto dalla stessa FI era sottoscritto dai beneficiari ed anche dalla garante che aveva consegnato nell'occasione i documenti personali che produceva in allegato;
riservava comunque istanza di verificazione in merito alla firma disconosciuta. Rilevava inoltre che il contratto di finanziamento e l'estratto conto ex art. 50 TUB, già prodotto in sede monitoria, provavano l'esistenza e l'ammontare del credito ingiunto, dando contezza della rate rimborsate e di quelle non saldate dagli ingiunti. Eccepivano la genericità e l'inconsistenza dell'eccezione mossa in merito al conteggio degli interessi, invero calcolati in conformità alla previsione contrattuale compresa la penale;
che non risulta conteggiata alcuna maggiorazione del pagina 3 di 12 3% sugli interessi di mora e che la CTU in merito richiesta dagli opponenti risultava esplorativa e mirata a colmare carenza probatorie della stessa parte.
Concludeva chiedendo “…In via preliminare: 1) Concedersi la provvisoria esecutività al decreto ingiuntivo opposto ex art. 648 cpc in quanto l'opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione;
Nel merito: 2) Rigettare ogni domanda dell'opponente, confermare il decreto ingiuntivo opposto e, in ogni caso, accertare che
è creditrice nei confronti di e della CP_1 Parte_1 Parte_2 somma di € 49.906,18 (ovvero quella diversa somma maggiore o minore che dovesse risultare dovuta e da determinarsi, se del caso, in via equitativa) oltre ai successivi interessi di mora al tasso convenzionale (comunque entro i limiti di cui alla legge
108/1996 ridotti almeno di un punto) da calcolarsi sul solo capitale di € 23.455,29 fino al saldo;
3) In via subordinata, nell'ipotesi di accoglimento di qualsiasi domanda degli opponenti, condannarli (ex art. 2033 cc o 2041 cc) alla restituzione o pagamento a favore di della somma € 49.906,18 (ovvero quella diversa somma CP_1
maggiore o minore che dovesse risultare dovuta e da determinarsi, se del caso, in via equitativa) oltre ai successivi interessi di mora al tasso convenzionale (comunque entro i limiti di cui alla legge 108/1996 ridotti almeno di un punto) da calcolarsi sul solo capitale di € 23.455,29 fino al saldo;
4) Con vittoria di spese e compensi professionali del monitorio e del presente giudizio, oltre accessori di legge (IVA e CPA) e al rimborso forfettario spese generali 15%.. ”.
1.5 Con ordinanza del 15.11.2018, non veniva concessa la provvisoria esecutività al decreto opposto;
acquisite le memorie difensive depositate dalle parti nel rispetto dei termini concessi ex art. 183 comma 6 c.p.c. e risultato vano il tentativo di definizione bonaria e alternativa della controversia, con ordinanza del 28.02.2020 veniva disposta
CTU per a verificazione della firma apposta dalla garante.
L'originale cartaceo del documento del 20/06/2008 veniva consegnato dall'opposta al
CTU e da questo consegnato alla custodia della cancelleria in cassaforte presso il tribunale all'esito del deposito dell'elaborato peritale, acquisito al giudizio il 20.11.2020.
1.6 Il fascicolo di causa veniva rimesso a nuovo istruttore che, con ordinanza del
13.05.2022, rigettava la richiesta di CTU avanzata dagli opponenti, fissando udienza di precisazione delle conclusioni al 24.11.2022, udienza più volte differita.
1.7 All'udienza del 2 ottobre 2024 le parti comparivano innanzi a nuovo istruttore e, precisate le conclusioni, la causa veniva assunta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., come richiesti dalle stesse parti.
2 Tanto premesso, deve essere preliminarmente esaminato il motivo di opposizione pagina 4 di 12 che si incentra sulla autenticità della firma apposta dalla garante, , nel Parte_2 contratto di finanziamento oggetto di causa, da questa disconosciuta.
L'opposta ha argomentato l'infondatezza dell'eccezione, depositando nel corso del giudizio l'originale del contratto a suo tempo sottoscritto dagli opponenti ed anche copia dei documenti personali della garante a comprova dell'autenticità della sottoscrizione, svolgendo comunque istanza di verificazione.
Veniva disposta CTU grafologica ed acquisito l'elaborato peritale a firma del nominato esperto dott. Persona_2
2.1 Preliminarmente, va dato atto che il riferimento al "Collegio" contenuto nell'art. 220
c.p.c. va considerato come, in generale, "organo giudicante"; di regola, si deve infatti ritenere che, per effetto della nota ripartizione di competenza fra Collegio e giudice monocratico (a seguito della modifica dell'art. 48 ord. giud.e succ.mod., confluito nell'art. 50-bis c.p.c.), la decisione sul procedimento di verificazione, spetta al Collegio ovvero al giudice unico a seconda di quale sia l'organo cui spetta la decisione di merito.
Nel caso la competenza a decidere sull'istanza è del tribunale adito con l'opposizione a decreto ingiuntivo. Né il giudizio di verificazione risulta incluso tra le cause riservate ai poteri decisori del Collegio ai sensi dell'art 50 bis c.p.c. La domanda va quindi decisa da questo tribunale in funzione monocratica.
2.2 Nel merito, complessivamente, tenuto conto delle memorie e dei riscontri acquisiti nel corso del giudizio, va considerato che:
- in sede di opposizione si è dedotta l'inesistenza dell'obbligazione di garanzia;
specificamente ha disconosciuto il contratto laddove reca la propria Parte_2
(dedotta apocrifa) sottoscrizione;
- premesse e richiamate le cautele adottate per la custodia in cancelleria del documento da verificare (depositati originali in possesso) e fatte depositare, pure in contraddittorio, le scritture di comparazione (firma apposta nella procura, firma apposta nella carta di identità digitale, nella patente di guida) è stato acquisito anche il saggio grafico del 10.07.2020 come disposto nell'ordinanza del 28.02.2020.
- il nominato CTU nell'elaborato acquisito al giudizio ha precisato il metodo di indagine seguito: “L'indagine verrà condotta sulla base del metodo analitico comparativo su base grafologica, non verrà preso in considerazione solo l'aspetto formale delle firme, ma anche e soprattutto l'aspetto dinamico e costruttivo della struttura. Il metodo consiste nella descrizione degli scritti nella loro totalità e nei loro componenti, per mettere in evidenza i connotati grafici personali dell'autore della scrittura, differenziandoli in caratteri generali e caratteri particolari”. pagina 5 di 12 - Il CTU ha accertano e descritto le analisi grafiche degli scritti di verifica, le
“caratteristiche particolari” rilevate;
ha operato e descritto “il confronto analitico comparativo tra le firme in verifica e le firme autografe” (pag-16-19 ctu) al fine di rispondere al quesito postogli.
- All'esito della complessiva indagine e dei rilievi accertati e argomentati il CTU ha concluso che “…Dai confronti effettuati si è evidenziata una differenza di stile e ritmo tra la firma indagata e quelle autografe non solo sotto l'aspetto formale, ma anche e soprattutto sotto l'aspetto dinamico e costruttivo della struttura. Sono stati messi in evidenza i principali connotati grafici personali della scrittura in verifica confrontati con quelli della IG.ra . Nel confronto sono state evidenziate sostanziali Parte_2 differenze, sia tra le dominanti grafiche che tra i contrassegni particolari, e la più importante è la vistosa differenza tra i livelli grafici (ductus e di forma) espressi nella firma in verifica e nelle firme comparative. Per ductus intendiamo il termine che si riscontra nel diritto romano: è la fluidità personale spontanea di uno scritto dovuto all'automaticità di tracciamento delle singole lettere. Anche quando una scrittura presenta un alto grado di variabilità di tracciamento, il ductus è inequivocabilmente riconoscibile. Il livello di forma è invece rappresentato dal grado di padronanza del mezzo grafico, dalla maggiore o minore automatizzazione raggiunta, oltre che dal tipo di estetica, (modello, antimodello, elegante ecc.) e da tutte le altre caratteristiche che esprimono il particolare modo di essere della scrittura, non solo nella coerenza formale ma anche nelle particolari difficoltà grafiche. Secondo tale definizione le scritture a confronto appartengono a classi differenti per ritmo, fluidità, stile, calibro, livello di abilità grafica, allineamento sul rigo, leggibilità, gestione degli stacchi, rapporti di calibro interni, curvi lineo, sviluppo verso destra. L'analisi condotta ha portato all'individuazione di difformità di ogni tipo in tutti i parametri del grafismo: ritmo grafico, velocità di esecuzione, costruzione dei profili letterali, forma delle lettere, continuità del filo grafico, inclinazione, direzione, gesti fuggitivi. Le peculiarità strutturali dedotte nel testo e nel documento autografo sono risultate totalmente incompatibili con la struttura delle alfabetiche omologhe del campione in verifica. Dopo un'attenta osservazione, e data la difformità del ritmo del filo grafico tra la scrittura in verifica e quelle in comparazione, è possibile concludere che le firme apposte nel documento in verifica, non sono riconducibili alla mano della IG.ra . I risultati Parte_2
dell'indagine consentono pertanto di formulare un giudizio di difformità tra gli scritti a confronto. L'analisi ed i confronti effettuati evidenziano differenze strutturali e morfologiche che testimoniano la non autografia delle firme oggetto di causa. pagina 6 di 12 - In risposta al quesito posto, così' conclude il CTU: “…Dopo aver analizzato la scrittura della IGnora attraverso le numerose firme autografe;
- essendo emerse Parte_2 dal confronto tra contestata ed autografe numerosi segni di differenza a basso, medio ed alto Potere Identificatorio;
- non sussistendo uguaglianze sostanziali al di là di vaghe similarità; - dovendo quindi escludere che le differenze siano dovute ad una forte variabilità grafica o ad una volontaria dissimulazione;
- essendo le firme contestate un
"prodotto" semplice da eseguire e compatibile con una imitazione a mano libera (mal riuscita); - non essendo stati riscontrati segni di somiglianza con la scrittura autografa della IGnora;
- sussistendo numerose differenze a cominciare dal ductus;
- Parte_2 si perviene in fede alla seguente motivata conclusione… Valutati con scrupolo ed obiettività tutti gli elementi raccolti nel corso di un'indagine condotta con rigorosa metodologia peritale, ripercorse le motivate considerazioni, il sottoscritto ritiene di avere un congruo numero di elementi sui quali fondare il documentato conclusivo sul quesito posto: … Le firme apposte sul documento in verifica NON sono riconducibili alla mano della IG.ra ”. Parte_2
2.3 E' noto in linea generale, che il procedimento incidentale di verificazione di scrittura privata oggetto di disconoscimento risulta avere finalità e contenuto istruttori, inquadrandosi nell'ambito dell'attività probatoria, tipicamente nell'alveo di disponibilità delle parti;
la sentenza che motivatamente accerta la non provenienza del documento oggetto di verificazione dall'autore apparente comporta che tale documento non può essere considerato autentico, nel senso che non proviene dal dedotto autore, nella specie, dal garante opponente, . (Cass., I, 07/10/2021, n. 27218; id., ex Parte_2 multis, n. 4036/1995; n. 2411/2005).
Orbene, nel caso in esame, dopo il disconoscimento delle sottoscrizioni recanti il nome di , la cessionaria opposta ha manifestato l'intenzione di avvalersi del Parte_2 documento, perciò ha formulato istanza di verificazione sin dalla comparsa di risposta successiva all'instaurazione del presente giudizio, correttamente producendo l'originale del contratto.
Sennonchè le risultanze della relazione del CTU, in modo puntuale ed esauriente, fanno concludere per l'oggettiva non riconducibilità delle sottoscrizioni esaminate e in atti alla mano di;
nè il metodo e le conclusioni assunte dalla CTU possono Parte_2 ritenersi smentite dai documenti personali della parte prodotti dall'opposta o dai rilievi svolti, perché chiariti dallo stesso CTU, le cui conclusioni, frutto di una analitico e attento metodo di indagine, sono condivisili.
2.3.1 Deve ritenersi quindi la non autenticità della sottoscrizione apposta dalla garante pagina 7 di 12 del contratto di finanziamento del 20.06.2008; la sottoscrizione non può ritenersi apposta dalla IGnora e conseguentemente non sussiste in capo alla stessa Parte_2 alcun obbligo di garanzia per le obbligazioni assunte da nei Parte_1
confronti dell'originaria contraente, FI, e giusti gli atti di cessione pro soluto in atti, della Banca cessionaria qui opposta.
In definitiva, è fondata e va accolta l'opposizione di che non avendo Parte_2
sottoscritto la garanzia nel contratto di finanziamento non può ritenersi tenuta in solido con l'obbligato principale al pagamento dell'importo ingiunto col decreto n.586/2017.
3 Passando all'esame degli altri motivi di impugnazione, quindi in merito alla dedotta invalidità del contratto di finanziamento per mancata sottoscrizione della FI e sulla dedotta mancata consegna di copia dell'atto all'obbligato, si osserva.
3.1 Il contratto di finanziamento al pari dei contratti bancari e di quelli relativi a prestazione di servizi di investimento e accessori devono essere redatti per iscritto ed una copia consegnata al cliente (art. 117 del Testo Unico Bancario;
art. 23 del Testo
Unico Finanziari). Entrambe le norme concludono che i detti contratti sono insanabilmente nulli nel caso di inosservanza della forma prescritta. Le citate norme costituiscono applicazione specifica – nell'ambito dei contratti bancari e finanziari – dei requisiti essenziali del contratto indicati dall'art. 1325 c.c., che dispone che è requisito di validità del contratto la forma, quando essa è prescritta dalla legge sotto pena di nullità, come è nel caso di specie.
Nel caso in esame, la Banca opposta ha prodotto al giudizi l'originale del contratto di finanziamento sottoscritto dall'obbligato che è un modello standard, predisposto dallo stesso soggetto erogatore del prestito;
è una proposta contrattuale cui segue l'accettazione del soggetto che lo ha redatto.
Agli atti manca l'accettazione della proposta contrattuale da parte della FI che però, come pacificamente risulta al giudizio, ha provveduto ad erogare l'importo concordato al richiedente il prestito, E' anche provato al giudizio Parte_1 che il contratto de quo ha avuto esecuzione, stante i pagamenti operati dall'obbligato almeno nel periodo iniziale del rapporto. Pacifico è inoltre che l'obbligato si sia reso inadempiente agli obblighi di pagamento assunti omettendo di corrispondere i rimborsi mensili come provato dalla certificazione ex art. 50 TUB in atti e dall'estratto conto analitico allegato dall'opposta (all.6 e 8 fac. Mon.) che provano che alla data del 29.04.2009 la sorte capitare residua quindi ancora dovuta in rimborso era pari ad euro
23.455,29.
pagina 8 di 12 3.2 Sulla validità del contratto mono-firma sono intervenute le Sezioni Unite della
Cassazione, che con la sentenza n. 898 del 16 gennaio 2018 hanno affermato il seguente principio di diritto: “Il requisito della forma scritta del contratto-quadro relativo ai servizi di investimento, disposto dall'art. 23 del d.lgs. 24/ 2/1998, n. 58, è rispettato ove sia redatto il contratto per iscritto e ne venga consegnata una copia al cliente, ed è sufficiente la sola sottoscrizione dell'investitore, non necessitando la sottoscrizione anche dell'intermediario, il cui consenso ben si può desumere alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti”.
Il principio di diritto, pronunziato in relazione alla forma imposta ai contratti relativi alla prestazione dei servizi di investimento (art. 23 TUF), è sicuramente applicabile anche ai contratti bancari, per i quali l'art. 117 TUB prescrive lo stesso requisito formale, sempre a pena di nullità, e questo nell'identità sostanziale e funzionale delle due norme e dei presupposti su cui è fondato il ragionamento seguito dalle Sezioni Unite.
Le Sezioni Unite, in relazione all'art. 23 TUF (con applicabilità de plano a quanto pertinente all'art. 117 TUB) hanno fatto riferimento alla funzione propria di tale norma speciale ed anche dell'art. 1325 c.c. sui requisiti essenziali del contratto, quale norma di riferimento. Secondo le Sezioni Unite, il requisito della forma imposto dall'art. 1325 n.
4 cod. civ. (“la forma, quando risulta che è prescritta dalla legge sotto pena di nullità”) va inteso in senso strettamente funzionale, e non strutturale, avendo cioè riguardo alla finalità propria della normativa di settore qui in discussione.
La finalità della previsione della nullità nell'ambito dei contratti finanziari (così come quelli bancari) è – secondo le SS.UU. – volta ad assicurare la piena indicazione ed informazione al cliente degli specifici servizi forniti, della durata e delle modalità di rinnovo del contratto e di modifica dello stesso, nonché delle modalità proprie con cui si svolgeranno le singole operazioni, della periodicità, dei contenuti e della documentazione da fornire in sede di rendicontazione, ed altro ancora che attiene funzionalmente al successivo svolgimento del rapporto.
Per tale ragione il contratto deve essere redatto per iscritto, e quindi sicuramente esistere ed essere sottoscritto dal cliente, a cui deve essere anche consegnato un esemplare, proprio perché è il cliente che ha bisogno di conoscere e di potere all'occorrenza verificare nel corso del rapporto il rispetto delle modalità di esecuzione da parte dell'intermediario e delle regole che riguardano la vigenza del contratto.
Secondo le Sezioni Unite, in tale prospettiva, nessuna rilevanza ha o potrebbe avere la firma dell'intermediario finanziario, che nulla aggiunge al substrato contrattuale, ben potendo il consenso della banca risultare a mezzo di comportamenti concludenti, e tra pagina 9 di 12 questi: la predisposizione del documento contrattuale, la consegna al cliente, l'invio della rendicontazione del rapporto, etc.
3.2.1 In conclusione, la mancata sottoscrizione del documento contrattuale da parte della banca non determina la nullità per difetto della forma scritta ex art. 117 comma 3
TUB, essendo sufficiente che il contratto sia redatto per iscritto, ne sia consegnata una copia al cliente e vi sia la sottoscrizione di quest'ultimo. Corollario di questa impostazione è che il consenso della banca può desumersi alla stregua di comportamenti concludenti, quali l'avvenuta apertura del conto e nell'invio dei relativi estratti (Cassazione Civile, Sez. I, 2 aprile 2021, n. 9196)
3.3 In merito alla mancata consegna di copia del contratto al cliente, va rilevato che l'assunto difensivo dell'opponente è rimasto privo di riscontro probatorio e risulta comunque smentito dalla sottoscrizione apposta dallo stesso nel Parte_1 contratto di finanziamento del 20 giugno 2008 con cui ha “confermato di avere avuto visione delle condizioni generali di contratto e di avere ricevuto copia” anche delle stesse e del modello sottoscritto.
Pertanto l'opposizione del debitore almeno sotto tali profili deve Parte_1 ritenersi infondata.
4 Passando infine all'esame del motivo di opposizione relativo all'errore nel conteggio degli interessi, della lamentata applicazione di una maggiorazione del 3% nel loro conteggio a fronte del saggio minore pattuito in contratto, del dedotto superamento del tasso soglia e del lamentato anatocismo, si osserva.
Le contestazioni dell'opposta oltre che generiche risultano infondate. La parte si è limitata a dedurre violazioni contrattuali e normative, ma di tali assunti non risulta fornita prova al giudizio;
per di più che l'opposta ha anche depositato ulteriori documenti nel corso del giudizio, provando la percentuale di interessi di mora applicati nel conteggio dell'importo ingiunto ed il non superamento del tasso soglia (doc. all.2 al fascicolo di costituzione).
Gli interessi sia corrispettivi che moratori risultano determinati nel contratto sottoscritto da (TAN 9,80%, TAEG 10,39%) e nelle condizioni Parte_1 generali di finanziamento a questo allegate (paragrafo III, 12); il tasso di mora applicato non risulta superiore a quelli anti-usura pubblicati ai sensi della legge 108/96 come indicato nel calcolo degli interessi allegato dalla parte opposta, a fronte del quale difettano contestazioni specifiche di controparte.
pagina 10 di 12 Si legge peraltro nel punto III, 12 lett. g delle condizioni generali di contratto che in ipotesi di ritardo nel pagamento delle rate di rimborso, si sarebbe applicata la penale sul capitale residuo e la maggiorazione sulla percentuale degli interessi corrispettivi previsti in contratto parti allo 0,04 al giorno.
Come provato dalla con il calcolo degli interessi allegato, alla sorte capitale CP_1 residua di euro 23.455,29 quantificata alla data del 29.04.2009 sono stati conteggiati e a decorrere da tale data (data di decadenza dal beneficio del termine) interessi di mora al tasso del 14,60%, che è provato al giudizio non essere superiore a quelli soglia indicati dalla Banca d'Italia per il periodo a rifermento (tasso soglia pari al 15,27%).
Non c'è insomma specifica prova al giudizio, a fronte delle allegazioni operate dall'opposta, dell'anatocismo, dell'applicazione di tassi di interessi usurai, di errore nei conteggi della banca.
Alla strega delle superiori argomentazioni l'opposizione deve pertanto essere rigettata con la conferma del decreto ingiuntivo opposto nei confronti del solo principale obbligato, . Parte_1
5 Va infine osservato che non ha contestato di avere sottoscritto Parte_1 il contratto di finanziamento in atti, prodotto in originale dall'opposta; non ha contestato di essersi reso inadempiente agli obblighi assunti, omettendo di rimborsare il capitale finanziato e gli interessi concordati.
La produzione documentale della per quanto in parte carente, perché priva CP_1
degli allegati richiamati nei successivi atti di trasferimento in blocco di crediti, lascia concludere comunque la sussistenza in capo alla stessa della legittimazione, processuale e sostanziale, all'azione esperita in sede monitoria (Cass. Sez. U.
16.02.2016, n.2951).
Invero, i contratti di cessione del credito prodotti, i criteri di identificazione dei crediti facenti parte del pacchetto ceduto indicati nei contratti e nella allegata pubblicazione in
G.U., l'originale del contratto di finanziamento e gli estratti conto FI, la notifica della avvenuta cessione del credito, sono tutti documenti che lasciano concludere la sussistenza della titolarità in capo all'opposta del credito ingiunto.
5.1 Può ritenersi inoltre che nel presente giudizio, il creditore opposto che è gravato dall'onere di provare i fatti costitutivi della domanda proposta e che può produrre nuove prove ad integrazione di quelle già offerte nella fase monitoria, abbia dato anche prova della fondatezza della pretesa creditoria nel suo complesso (Cass. 12.3.2019, n
7020; Cass., 8.2.92, n.1410; Cass., 23.10.90, n. 10280; Cass., 28.11.89, n. 5185; Cass.,
19.1.88, n. 361; Cass.,5.12.87, n. 9078). pagina 11 di 12 5.2 Di contro, sul punto l'opponente si è limitata a dedurre errori nei calcoli degli interessi, a lamentare violazione sui tassi applicati, senza però dare al giudizio riscontri a supporto dei propri assunti e la richiesta di CTU da questa avanzata, in assenza di specifiche contestazioni, risultava esplorativa, motivo per cui, con ordinanza del
13.05.2022, veniva rigettata.
6 I contrasti giurisprudenziali nella materia oggetto di causa, chiariti dalla sopravvenuta decisione della Corte a Sezioni Unite (tenuto conto della data in cui l'opposizione è stata proposta) e la parziale soccombenza anche dell'opposta in merito alla inesistenza della garanzia contrattale di , giustificano la compensazione delle spese di lite Parte_2 tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria Seconda Sezione Civile , in composizione monocratica, nella persona del GOP Grazia Cammaroto, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 3444/2017 R.G.A.C. promossa da E Parte_1 [...]
nei confronti di in persona del legale Pt_2 Controparte_1 rappresentante pro tempore, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione così provvede:
-in accoglimento dell'opposizione proposta da dichiara l'inesistenza della Parte_2 garanzia del contratto di finanziamento del 20.06.2008, perché non sono riconducili a le firme apposte nel predetto contratto e conseguente revoca la condanna Parte_2 in solido di quale garante degli obblighi assunti da Parte_2 Parte_1 disposta nel decreto ingiuntivo n.586/2017 del 15.06.2017;
- rigetta l'opposizione proposta da perché infondata e per l'effetto Parte_1 conferma il decreto ingiuntivo n.586/2017 del 16.06.2017 nei confronti dello stesso quale principale ed esclusivo obbligato al pagamento dell'importo ingiunto.
-compensa le spese di lite tra le parti in causa. Così deciso in Reggio Calabria, il 31 marzo 2025
Il G O P avvocato Grazia Cammaroto
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