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Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. VIII, sentenza 25/02/2026, n. 1610 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1610 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1610/2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 8, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
GENNARO IGNAZIO, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
LO MANTO VINCENZA, Giudice
in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2647/2023 depositato il 15/05/2023
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Siracusa
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3794/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SIRACUSA sez. 3 e pubblicata il 21/11/2022
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820190006498750 IMU 2013
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L' Agenzia delle Entrate-Riscossione, in persona del legale rappresentante p.t.,impugnava la sentenza n.
3794/03/2022 della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Siracusa, Sez. III. Che aveva accolto il ricorso presentato da Resistente_1,
Conveniva in giudizio anche l'ente impositore Comune di Siracusa, in persona del Sindaco p.t.,
Con ricorso del 14.10.2019 il contribuente aveva impugnato la cartella di pagamento n. 29820190006498750 relativa ad IMU anno 2013, deducendo vari profili di illegittimità, tra cui l'asserita mancata notifica dell'avviso di accertamento presupposto n. 7308/2016. La Corte di primo grado accoglieva il ricorso ritenendo non provata la notifica dell'atto prodromico e annullava la cartella.
Con rituale atto di appello l'Agenzia delle Entrate-Riscossione deduce l'erroneità della sentenza, documentando – anche mediante produzione dell'Ente impositore – la regolare notifica dell'avviso di accertamento in data 02.03.2017, nonché la piena tempestività della successiva cartella notificata il
14.10.2019.
Il Comune di Siracusa, costituendosi, conferma documentalmente la regolare notifica dell'accertamento e la tempestività della cartella, rilevando altresì l'inammissibilità delle eccezioni di merito per mancata impugnazione dell'avviso nei termini.
Il contribuente resiste con controdeduzioni, chiedendo il rigetto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sulla regolarità della notifica dell'avviso di accertamento
Gli atti depositati dall'Ente impositore (all.
1-3 delle sue memorie) comprovano che l'avviso di accertamento n. 7308/2016 è stato ritualmente notificato mediante raccomandata A/R n. 61629941549-0 in data
02.03.2017.
Tale prova documentale è pienamente idonea a superare le contestazioni del contribuente.
Pertanto, la motivazione della sentenza impugnata – fondata sulla supposta mancanza di prova di notifica – risulta erronea e va integralmente riformata.
2. Sulla tempestività dell'azione accertativa e della cartella
L'IMU 2013 poteva essere accertata sino al 31 dicembre 2018. L'avviso è stato notificato il 02.03.2017, dunque entro i termini di decadenza. La cartella è stata notificata il 14.10.2019, e quindi entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'avviso è divenuto definitivo, come previsto dal D.P.R. 602/1973.
Ne consegue la piena tempestività dell'attività di riscossione.
3. Sulla inammissibilità delle contestazioni di merito
Non essendo stato impugnato l'avviso di accertamento nei termini, si è consolidata la pretesa tributaria. In caso di omessa impugnazione dell'atto presupposto, le contestazioni sul merito dell'imposizione sono tardive e inammissibili.
4. Sulla legittimazione passiva
L'appello dell'AdER è fondato anche nella parte in cui evidenzia la propria estraneità alle valutazioni sul merito dell'imposizione, di competenza esclusiva dell'Ente impositore.
Accertata la regolare notifica dell'avviso di accertamento, e la la tempestività della cartella, l'appello dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione deve essere accolto.
Le spese seguono la soccombenza
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia – Sezione distaccata di Siracusa – definitivamente pronunciando:
Accoglie l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione;
Riforma integralmente la sentenza n. 3794/03/2022 della C.G.T. di primo grado di Siracusa;
Condanna il contribuente al pagamento delle spese del presente grado di giudizio a favore di AD e del
Comune di Siracusa nella misura di € 250,00 a favore di ciascuno di essi oltre accessori di legge.
Palermo 29.1.26
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 8, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
GENNARO IGNAZIO, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
LO MANTO VINCENZA, Giudice
in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2647/2023 depositato il 15/05/2023
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Siracusa
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3794/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SIRACUSA sez. 3 e pubblicata il 21/11/2022
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820190006498750 IMU 2013
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L' Agenzia delle Entrate-Riscossione, in persona del legale rappresentante p.t.,impugnava la sentenza n.
3794/03/2022 della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Siracusa, Sez. III. Che aveva accolto il ricorso presentato da Resistente_1,
Conveniva in giudizio anche l'ente impositore Comune di Siracusa, in persona del Sindaco p.t.,
Con ricorso del 14.10.2019 il contribuente aveva impugnato la cartella di pagamento n. 29820190006498750 relativa ad IMU anno 2013, deducendo vari profili di illegittimità, tra cui l'asserita mancata notifica dell'avviso di accertamento presupposto n. 7308/2016. La Corte di primo grado accoglieva il ricorso ritenendo non provata la notifica dell'atto prodromico e annullava la cartella.
Con rituale atto di appello l'Agenzia delle Entrate-Riscossione deduce l'erroneità della sentenza, documentando – anche mediante produzione dell'Ente impositore – la regolare notifica dell'avviso di accertamento in data 02.03.2017, nonché la piena tempestività della successiva cartella notificata il
14.10.2019.
Il Comune di Siracusa, costituendosi, conferma documentalmente la regolare notifica dell'accertamento e la tempestività della cartella, rilevando altresì l'inammissibilità delle eccezioni di merito per mancata impugnazione dell'avviso nei termini.
Il contribuente resiste con controdeduzioni, chiedendo il rigetto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sulla regolarità della notifica dell'avviso di accertamento
Gli atti depositati dall'Ente impositore (all.
1-3 delle sue memorie) comprovano che l'avviso di accertamento n. 7308/2016 è stato ritualmente notificato mediante raccomandata A/R n. 61629941549-0 in data
02.03.2017.
Tale prova documentale è pienamente idonea a superare le contestazioni del contribuente.
Pertanto, la motivazione della sentenza impugnata – fondata sulla supposta mancanza di prova di notifica – risulta erronea e va integralmente riformata.
2. Sulla tempestività dell'azione accertativa e della cartella
L'IMU 2013 poteva essere accertata sino al 31 dicembre 2018. L'avviso è stato notificato il 02.03.2017, dunque entro i termini di decadenza. La cartella è stata notificata il 14.10.2019, e quindi entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'avviso è divenuto definitivo, come previsto dal D.P.R. 602/1973.
Ne consegue la piena tempestività dell'attività di riscossione.
3. Sulla inammissibilità delle contestazioni di merito
Non essendo stato impugnato l'avviso di accertamento nei termini, si è consolidata la pretesa tributaria. In caso di omessa impugnazione dell'atto presupposto, le contestazioni sul merito dell'imposizione sono tardive e inammissibili.
4. Sulla legittimazione passiva
L'appello dell'AdER è fondato anche nella parte in cui evidenzia la propria estraneità alle valutazioni sul merito dell'imposizione, di competenza esclusiva dell'Ente impositore.
Accertata la regolare notifica dell'avviso di accertamento, e la la tempestività della cartella, l'appello dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione deve essere accolto.
Le spese seguono la soccombenza
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia – Sezione distaccata di Siracusa – definitivamente pronunciando:
Accoglie l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione;
Riforma integralmente la sentenza n. 3794/03/2022 della C.G.T. di primo grado di Siracusa;
Condanna il contribuente al pagamento delle spese del presente grado di giudizio a favore di AD e del
Comune di Siracusa nella misura di € 250,00 a favore di ciascuno di essi oltre accessori di legge.
Palermo 29.1.26
IL RELATORE IL PRESIDENTE