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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 24/07/2025, n. 1610 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1610 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1409/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE
Volontaria Giurisdizione CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati: dott. RD RA presidente dott. Prisca Picalarga giudice dott. TT UN giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. V.G. R.G. 1409/2025 promossa da:
(C.F. ) e (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Francesco Ferone C.F._2
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DELL'UFFICIO DI PROCURA
OGGETTO: divorzio congiunto.
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 14.7.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati hanno contratto matrimonio concordatario in Lanuvio il 20.7.2002, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Lanuvio, al n. 15, Parte II, Serie A, anno 2002.
Dall'unione sono nati due figli (n. il 19.12.2002), maggiorenne e autosufficiente Per_1
economicamente, e (n. il 13.11.2005), maggiorenne e portatore di handicap grave. Per_2
I ricorrenti sono separati come da decreto di omologa del Tribunale di Velletri del 3.6.2015.
Con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c., personalmente sottoscritto e iscritto in data 3.4.2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, queste ultime hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni: “a) la casa coniugale, sita in (00075) Lanuvio (RM), alla Via Eugenio Montale n. 14, è di proprietà del padre della Sig.ra e rimane assegnata a quest'ultima; b) il Sig. Parte_1 Parte_2 provvederà a versare alla moglie, quale contributo per il mantenimento del figlio , Per_2
portatore di grave handicap, la somma di Euro 250,00 (duecentocinquanta) mensili, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, come per legge, e da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese;
c) i coniugi si dichiarano entrambi economicamente indipendenti e autosufficienti. A tal riguardo, il Sig. dichiara di svolgere attività lavorativa in somministrazione Parte_2
tramite agenzia interinale presso la Daikin Applied Europe, di non presentare Dichiarazione dei
Redditi, di non avere diritti reali sui beni immobili né sui beni mobili registrati, di non aver in corso mutui e/o finanziamenti, e di essere intestatario di una Postepay Evolution n. 5333171091811675, di cui si allegano gli estratti conto degli ultimi tre anni (doc. 3). La Sig.ra dichiara di Parte_1
non svolgere alcuna attività lavorativa, di non presentare Dichiarazione dei redditi, di non avere diritti reali su beni immobili, di essere intestataria del veicolo Fiat Seicento tg CX 600 PJ (doc. 4) e del veicolo Fiat Doblò tg. 4M (doc. 5), di non avere in corso mutui e/o finanziamenti, e di essere co-intestataria, insieme con il figlio di un libretto di risparmio n. Persona_3
53855686, di cui si allegano gli estratti conto degli ultimi tre anni (doc. 6)”.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate con compensazione delle spese di lite.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Rilevato che le condizioni di divorzio concordate sono conformi all'interesse delle parti e del figlio
, maggiorenne e portatore di handicap grave, il Collegio ritiene di poterle porre a base della Per_2
presente decisione.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita, in quanto regolamenta compiutamente anche le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Atteso l'accordo raggiunto, le spese vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1. Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Pt_1
e , i cui estremi sono riportati in parte motiva;
[...] Parte_2
2. Omologa le condizioni di divorzio ritrascritte in parte motiva e provvede in conformità alle stesse;
3. Compensa tra le parti le spese di procedura;
4. Manda Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Lanuvio perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Velletri, così deciso nella Camera di Consiglio del 23.7.2025.
Il giudice estensore Il presidente
TT UN RD RA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE
Volontaria Giurisdizione CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati: dott. RD RA presidente dott. Prisca Picalarga giudice dott. TT UN giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. V.G. R.G. 1409/2025 promossa da:
(C.F. ) e (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Francesco Ferone C.F._2
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DELL'UFFICIO DI PROCURA
OGGETTO: divorzio congiunto.
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 14.7.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati hanno contratto matrimonio concordatario in Lanuvio il 20.7.2002, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Lanuvio, al n. 15, Parte II, Serie A, anno 2002.
Dall'unione sono nati due figli (n. il 19.12.2002), maggiorenne e autosufficiente Per_1
economicamente, e (n. il 13.11.2005), maggiorenne e portatore di handicap grave. Per_2
I ricorrenti sono separati come da decreto di omologa del Tribunale di Velletri del 3.6.2015.
Con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c., personalmente sottoscritto e iscritto in data 3.4.2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, queste ultime hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni: “a) la casa coniugale, sita in (00075) Lanuvio (RM), alla Via Eugenio Montale n. 14, è di proprietà del padre della Sig.ra e rimane assegnata a quest'ultima; b) il Sig. Parte_1 Parte_2 provvederà a versare alla moglie, quale contributo per il mantenimento del figlio , Per_2
portatore di grave handicap, la somma di Euro 250,00 (duecentocinquanta) mensili, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, come per legge, e da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese;
c) i coniugi si dichiarano entrambi economicamente indipendenti e autosufficienti. A tal riguardo, il Sig. dichiara di svolgere attività lavorativa in somministrazione Parte_2
tramite agenzia interinale presso la Daikin Applied Europe, di non presentare Dichiarazione dei
Redditi, di non avere diritti reali sui beni immobili né sui beni mobili registrati, di non aver in corso mutui e/o finanziamenti, e di essere intestatario di una Postepay Evolution n. 5333171091811675, di cui si allegano gli estratti conto degli ultimi tre anni (doc. 3). La Sig.ra dichiara di Parte_1
non svolgere alcuna attività lavorativa, di non presentare Dichiarazione dei redditi, di non avere diritti reali su beni immobili, di essere intestataria del veicolo Fiat Seicento tg CX 600 PJ (doc. 4) e del veicolo Fiat Doblò tg. 4M (doc. 5), di non avere in corso mutui e/o finanziamenti, e di essere co-intestataria, insieme con il figlio di un libretto di risparmio n. Persona_3
53855686, di cui si allegano gli estratti conto degli ultimi tre anni (doc. 6)”.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate con compensazione delle spese di lite.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Rilevato che le condizioni di divorzio concordate sono conformi all'interesse delle parti e del figlio
, maggiorenne e portatore di handicap grave, il Collegio ritiene di poterle porre a base della Per_2
presente decisione.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita, in quanto regolamenta compiutamente anche le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Atteso l'accordo raggiunto, le spese vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1. Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Pt_1
e , i cui estremi sono riportati in parte motiva;
[...] Parte_2
2. Omologa le condizioni di divorzio ritrascritte in parte motiva e provvede in conformità alle stesse;
3. Compensa tra le parti le spese di procedura;
4. Manda Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Lanuvio perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Velletri, così deciso nella Camera di Consiglio del 23.7.2025.
Il giudice estensore Il presidente
TT UN RD RA