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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 25/11/2025, n. 5978 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5978 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai Magistrati:
Dott.ssa Rosa Bernardina Cristofano Presidente
Dott.ssa Laura Scarlatelli Consigliere
Dott. Paolo Barletta Consigliere rel.
a seguito di trattazione scritta, riunita in camera di consiglio all'udienza del 30.10.2025 ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 162/2020 R.G. lavoro vertente
TRA
in persona del l.r.p.t e n.q. di legale rappresentante p.t. Parte_1 Parte_2 della società rappresentati e difesi dagli avv.ti Candida D'Agostino e Sergio Parte_1
Antonelli, presso lo studio della prima elettivamente domiciliata in Napoli alla via Mariano D'Ayala n.
6 -appellanti-
E
- in Controparte_1 persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato dello Stato Anna Concetta Cantore dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso i cui uffici in Napoli alla via A. Diaz n. 11 è domiciliata ex lege -appellata-
Oggetto: opposizione all'ordinanza ingiunzione ex artt. 22 e ss., L. 689/1981
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
L' ( ), con ordinanza n. 7120 Controparte_1 Controparte_1 del 30.1.2018 ha intimato alla società obbligata in solido, e a Parte_1 Parte_2
n.q. di legale rappresentante, il pagamento della somma di € 15.500,00 a titolo di sanzione amministrativa dovuta per la violazione di cui all'art. 110 comma 9 lett. f) bis del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS). Come da verbale redatto in data 20.2.2014 dalla Guardia di Finanza Compagnia di Caserta, congiuntamente con i funzionari dell' notificato in Controparte_2 data 4.3.2014, è stato accertato che n.q. di legale rappresentante della Parte_2 società appellante (con sede a Napoli, viale Colli Aminei 23), nonché proprietaria degli apparecchi destinati al gioco e alle scommesse, era autore delle violazioni di cui alla suddetta normativa, per aver installato in luogo aperto al pubblico (esercizio Planet Win 365 sito in Caserta alla via F. Petrarca n. 19/21), apparecchi e congegni da divertimento e intrattenimento di cui all'art. 110 TULPS, risultati non in regola con la normativa vigente. L'ingiunto ha proposto opposizione davanti al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, IV sezione civile, sostenendo: la erronea applicazione della fattispecie normativa, sussistendo l'autorizzazione di cui all'art. 86 TULPS;
il mancato esercizio dell'attività di raccolta scommesse nel locale del Sig. ; la insussistenza della condotta illecita per il Parte_3 gestore/proprietario degli apparecchi, non potendo lo stesso rispondere delle condotte dei terzi, autori delle violazioni. Ha chiesto quindi annullarsi l'ordinanza ingiunzione opposta e, in via subordinata, ha chiesto comminarsi una sanzione inferiore. Il Tribunale adìto, con sentenza n. 1783 del 17.6.2019, ha rigettato la opposizione;
nulla per le spese di lite. Con ricorso depositato in data 15.1.2020 hanno proposto appello e la Parte_2
censurando l'impugnata sentenza per l'omessa notifica del verbale di Parte_1 perquisizione e sequestro penale, la sussistenza della condotta illecita per il gestore/proprietario degli apparecchi, non potendo lo stesso rispondere delle condotte dei terzi, autori delle violazioni;
deducendo la legittimità della posizione amministrativa della e del stante l'esistenza della titolarità della licenza ex art. 86 TULPS da Parte_1 Pt_2 parte del gestore dell'esercizio commerciale e l'esclusione della condotta illecita per l'assenza dell'elemento soggettivo, essendo parte opponente estranea alle attività svolte nel locale, in cui si erano limitati ad installare gli apparecchi dotati delle relative autorizzazioni.
Hanno infine contestato l'ammontare della sanzione irrogata e chiesto la condanna dell' alla refusione delle spese del doppio grado. CP_1
Si è costituita l' che ha chiesto il rigetto del gravame con Controparte_1 vittoria di spese.
Lette le note scritte con cui parte appellante ha comunicato il decesso di , Parte_2 avvenuto in data 15.10.2025, all'udienza del 30.10.2025 la causa è stata riservata in decisione. Va preliminarmente dichiarata l'estinzione della sanzione amministrativa limitatamente alla posizione di quale autore della violazione, per intervenuto decesso di Parte_2 quest'ultimo, avvenuto in data 15.10.2025, come documentato in atti mediante il deposito del certificato di morte. La morte dell'autore della violazione amministrativa comporta infatti l'estinzione dell'obbligazione di pagare la sanzione pecuniaria irrogata dall'Amministrazione, la quale, ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 7, non si trasmette agli eredi, con conseguente cessazione della materia del contendere nel giudizio di opposizione all'ordinanza ingiunzione, la cui declaratoria può essere effettuata anche in sede di legittimità ove il decesso sia documentato ex art. 372 c.p.c. (Cass. n. 22199 del 2010; Cass. n. 6737 del 2016; Cass. n. 27650 del 2018; Cass. n. 28577 del 2021). Sempre in via pregiudiziale, va rilevata l'ininfluenza della circostanza del decesso del legale rappresentante della società quanto alla posizione di quest'ultima, essendo principio ripetutamente affermato dalla Cassazione che la procura ad litem di cui all'art. 83 c.p.c., comma 2, se proveniente dall'organo della società abilitato a conferirla, resta valida e imputabile all'ente finché non venga revocata, indipendentemente dalle vicende modificative dell'organo che l'ha rilasciata, trattandosi di atto dell'ente e non della persona fisica che lo rappresentava, ancorché la società sia legalmente rappresentata da persona diversa da colui che aveva precedentemente rilasciato la procura (Cass. n. 32880 del 2019: Cass. n. 11847 del 2007; Cass. n. 13881 del 1999; Cass. n. 5589 del 1993). Ciò premesso, l'appello non risulta meritevole di accoglimento.
È priva di pregio la doglianza sulla omessa notifica del verbale di perquisizione e sequestro penale. La contestazione oggetto dell'ordinanza ingiunzione impugnata è infatti contenuta nel verbale di contestazione e sequestro amministrativo del 20.2.2014, ritualmente notificato, di cui parte appellante non ha mai eccepito la mancata notifica. Il verbale del sequestro penale, come ricordato nella memoria di costituzione della Controparte_1 richiama peraltro le violazioni contestate al titolare dell'esercizio commerciale Planet Win 365, e non all'appellante che quindi non può assolutamente risponderne.
E del resto, dalle difese spiegate in primo grado da parte appellante, emerge una piena conoscenza degli addebiti contestati. Con il secondo motivo di gravame, viene dedotta l'assenza di responsabilità degli appellanti in relazione alla condotta sanzionata, la mancanza di accertamento dell'elemento soggettivo ed il difetto di legittimazione passiva.
In buona sostanza parte ricorrente lamenta la falsa applicazione dell'art. 110, comma 9, lett. f) bis del TULPS, per avere il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ritenuto configurabile l'illecito contestato, benché il locale all'interno del quale erano collocate le macchinette di proprietà dell'appellante fosse munito della licenza prevista dall'art. 86 del TULPS. Deduce, in particolare, che la aveva all'epoca dei fatti contestati soltanto un Parte_1 contratto relativo all'uso degli apparecchi di sua proprietà e che, pertanto, all'atto della installazione di detti apparecchi era tenuta a verificare unicamente che l'esercizio Planet Win
(in cui venivano installati) fosse provvisto di tutte le autorizzazioni di cui all'art. 86 TULPS. La censura mossa da parte appellante non merita, tuttavia, accoglimento, essendo da condividere il principio affermato dalla Suprema Corte, Sezione III penale, nella sentenza n. 6709 del 2016, secondo il quale «la possibilità di installare apparecchi da divertimento e intrattenimento sulla base della licenza di cui all'art. 86 riguarda solo i locali aperti al pubblico che non siano già soggetti all'autorizzazione di polizia di cui all'art. 88, come appunto previsto da tale norma "per l'esercizio delle scommesse», chiarendo, ulteriormente, che «i soggetti che effettuano l'esercizio delle scommesse (compresi i c.d. "corner") possono installare apparecchi da divertimento e intrattenimento, di cui all'art. 110, comma 6, solo in presenza della licenza di polizia ex art. 88 TULPS. Infatti, l'art. 86 TULPS, nel richiedere l'obbligo della licenza ivi prevista per l'installazione degli apparecchi in esercizi commerciali, si riferisce a quelli diversi dagli esercizi per i quali è previsto l'obbligo della licenza di cui all'art. 88».
Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del R.D. 18/6/1931, n. 773 (c.d. TULPS): «Relativamente agli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici di cui all'articolo 110, commi 6 e 7, la licenza è altresì necessaria:
a) per l'attività di produzione o di importazione;
b) per l'attività di distribuzione e di gestione, anche indiretta;
c) per l'installazione in esercizi commerciali o pubblici diversi da quelli già in possesso di altre licenze di cui al primo o secondo comma o di cui all'articolo 88 ovvero per l'installazione in altre aree aperte al pubblico od in circoli privati.» L'art. 88 del predetto TULPS, invece, prevede che: «La licenza per l'esercizio delle scommesse può essere concessa esclusivamente a soggetti concessionari o autorizzati da parte di o di altri enti ai quali la legge riserva la facoltà CP_3 di organizzazione e gestione delle scommesse, nonché a soggetti incaricati dal concessionario o dal titolare di autorizzazione in forza della stessa concessione o autorizzazione». In relazione ai rapporti fra le due disposizioni, la giurisprudenza di merito ritiene in prevalenza che coloro i quali possiedono la specifica licenza ministeriale per la raccolta di scommesse ex art. 88 TULPS possono installare anche apparecchi da intrattenimento e divertimento senza l'ulteriore licenza di cui all'art. 86 TULPS;
detta ultima licenza è richiesta solo per coloro i quali intendono dotarsi esclusivamente di apparecchi per intrattenimento e divertimento.
La ratio legis delle disposizioni in questione è stata individuata nella necessità di assicurare un controllo più rigoroso in un ambito fortemente esposto a rischi, quale è quello del gioco e delle scommesse.
Da ciò discende che, qualora si installino apparecchi da intrattenimento e divertimento in un locale ove funzionano già apparecchi per la raccolta delle scommesse, è richiesto al gestore il possesso della licenza di cui all'art. 88 TULPS. Inoltre, la licenza ex art. 86 del TULPS è sufficiente solo nel caso in cui gli apparecchi da intrattenimento non siano posti all'interno dello stesso locale in cui si svolge la raccolta delle scommesse: ovvero gli spazi fisici non devono essere tra loro comunicanti. Nel caso di specie, Co Cont gli agenti della P.G./P. la dipendente dell' hanno accertato e contestato che all'interno dei locali facenti capo a operava un centro scommesse in cui erano stati Parte_3 censiti 5 congegni da divertimento e intrattenimento classificabili tra quelli richiamati nell'art. 110 comma 6 lett. a) del TULPS, installati e perfettamente funzionanti, in assenza della licenza ex art. 88 del TULPS. Deve quindi senz'altro, ritenersi condivisibile la conclusione cui è pervenuto il primo giudice in ordine all'irrilevanza del fatto che l'esercizio commerciale del , al momento Pt_3 dell'accertamento, fosse munito dell'autorizzazione ex art. 86 TULPS, mancando, però, il titolo ex art. 88 TULPS. Parimenti condivisibile appare la valutazione del Tribunale in ordine alla lamentata imputabilità agli appellanti dei fatti contestati per assenza dell'elemento soggettivo, richiamando in particolare una pronuncia del Giudice Amministrativo (Cons. di Stato Sez. IV, sentenza n. 655/2008), che, con riferimento ai proprietari/gestori degli apparecchi da divertimento ed intrattenimento, afferma che tali soggetti “non costituiscono meri ausiliari materiali della raccolta del gioco lecito, bensì terminali della gestione del gioco medesimo con diretto rapporto con i consumatori”. Ne consegue che gli stessi sono tenuti alla verifica di tutte le licenze necessarie – che nella fattispecie sono risultate assenti - in capo all'esercizio presso cui detti apparecchi vengono installati.
Del resto, la norma di cui all'art. 110 comma 9 lett. f-bis) prevede: “Chiunque, sul territorio nazionale, distribuisce o installa apparecchi e congegni di cui al presente articolo o comunque ne consente l'uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli e associazioni di qualunque specie non muniti delle prescritte autorizzazioni, ove previste, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 a 15.000 euro per ciascun apparecchio”; è evidente che nel caso in esame gli autori della violazione hanno installato gli apparecchi all'interno dell'esercizio commerciale Planet Win e ne hanno comunque consentito l'utilizzo in assenza delle autorizzazioni prescritte. È ininfluente, a questo punto, il rilievo sulla buona fede degli opponenti e la carenza dell'elemento soggettivo. Infatti, nell'ambito delle violazioni cui è applicabile una sanzione amministrativa, l'elemento soggettivo, ai sensi dell'art. 3 della l. n. 689/1981, è costituito indifferentemente dal dolo o dalla colpa. Ne discende che l'errore sulla liceità della relativa condotta, correntemente indicato come «buona fede », rileva per escludere la responsabilità amministrativa, al pari di quanto avviene per la responsabilità penale in materia di contravvenzioni, solo quando l'errore risulti inevitabile. Nel caso di specie, non risulta allegato e provato alcun elemento positivo, estraneo all'autore dell'infrazione, idoneo a ingenerare in lui la convinzione della liceità della condotta, né alcun altro fatto, avente le caratteristiche del caso fortuito, idoneo come tale a spezzare il nesso di causalità tra condotta ed evento. Anche l'ultima censura – relativa alla sproporzione tra la sanzione irrogata e l'infrazione contestata – appare destituita di fondamento.
Invero, l'art. 110 comma 9 lett. f-bis) citato, prevede l'applicazione di una sanzione pecuniaria da € 1.500,00 ad € 15.000,00 per ciascun apparecchio;
l'art. 11 della legge 689/81 prevede i criteri per la determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra un limite minimo ed un limite massimo, quali la gravità dell'infrazione, l'opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, la personalità dello stesso e le sue condizioni economiche. Nella questione in esame, l'infrazione accertata è certamente tale da indurre a giudicare la violazione non lieve. Il primo giudice ha ritenuto giustamente congrua la determinazione della sanzione in € 15.500,00, considerato che sono stati installati ben 5 apparecchi da divertimento ed intrattenimento. L'appello va, per i motivi sopra esposti, rigettato, con conferma dell'impugnata sentenza. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della dell'ulteriore importo a titolo di contributo Parte_1 unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
- dichiara estinta l'obbligazione di pagamento della sanzione amministrativa nei confronti di;
Parte_2
- rigetta l'appello fra le restanti parti;
- condanna la società appellante al pagamento delle spese del presente giudizio in favore dell' , che si liquidano in Controparte_5 complessivi € 1.984,00, oltre a IVA, CPA e spese generali.
- ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della società appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto. Napoli, 30.10.2025 Il consigliere est. Magistrato Ausiliario
Il Presidente
Dott.ssa Rosa Bernardina Cristofano Presidente
Dott.ssa Laura Scarlatelli Consigliere
Dott. Paolo Barletta Consigliere rel.
a seguito di trattazione scritta, riunita in camera di consiglio all'udienza del 30.10.2025 ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 162/2020 R.G. lavoro vertente
TRA
in persona del l.r.p.t e n.q. di legale rappresentante p.t. Parte_1 Parte_2 della società rappresentati e difesi dagli avv.ti Candida D'Agostino e Sergio Parte_1
Antonelli, presso lo studio della prima elettivamente domiciliata in Napoli alla via Mariano D'Ayala n.
6 -appellanti-
E
- in Controparte_1 persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato dello Stato Anna Concetta Cantore dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso i cui uffici in Napoli alla via A. Diaz n. 11 è domiciliata ex lege -appellata-
Oggetto: opposizione all'ordinanza ingiunzione ex artt. 22 e ss., L. 689/1981
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
L' ( ), con ordinanza n. 7120 Controparte_1 Controparte_1 del 30.1.2018 ha intimato alla società obbligata in solido, e a Parte_1 Parte_2
n.q. di legale rappresentante, il pagamento della somma di € 15.500,00 a titolo di sanzione amministrativa dovuta per la violazione di cui all'art. 110 comma 9 lett. f) bis del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS). Come da verbale redatto in data 20.2.2014 dalla Guardia di Finanza Compagnia di Caserta, congiuntamente con i funzionari dell' notificato in Controparte_2 data 4.3.2014, è stato accertato che n.q. di legale rappresentante della Parte_2 società appellante (con sede a Napoli, viale Colli Aminei 23), nonché proprietaria degli apparecchi destinati al gioco e alle scommesse, era autore delle violazioni di cui alla suddetta normativa, per aver installato in luogo aperto al pubblico (esercizio Planet Win 365 sito in Caserta alla via F. Petrarca n. 19/21), apparecchi e congegni da divertimento e intrattenimento di cui all'art. 110 TULPS, risultati non in regola con la normativa vigente. L'ingiunto ha proposto opposizione davanti al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, IV sezione civile, sostenendo: la erronea applicazione della fattispecie normativa, sussistendo l'autorizzazione di cui all'art. 86 TULPS;
il mancato esercizio dell'attività di raccolta scommesse nel locale del Sig. ; la insussistenza della condotta illecita per il Parte_3 gestore/proprietario degli apparecchi, non potendo lo stesso rispondere delle condotte dei terzi, autori delle violazioni. Ha chiesto quindi annullarsi l'ordinanza ingiunzione opposta e, in via subordinata, ha chiesto comminarsi una sanzione inferiore. Il Tribunale adìto, con sentenza n. 1783 del 17.6.2019, ha rigettato la opposizione;
nulla per le spese di lite. Con ricorso depositato in data 15.1.2020 hanno proposto appello e la Parte_2
censurando l'impugnata sentenza per l'omessa notifica del verbale di Parte_1 perquisizione e sequestro penale, la sussistenza della condotta illecita per il gestore/proprietario degli apparecchi, non potendo lo stesso rispondere delle condotte dei terzi, autori delle violazioni;
deducendo la legittimità della posizione amministrativa della e del stante l'esistenza della titolarità della licenza ex art. 86 TULPS da Parte_1 Pt_2 parte del gestore dell'esercizio commerciale e l'esclusione della condotta illecita per l'assenza dell'elemento soggettivo, essendo parte opponente estranea alle attività svolte nel locale, in cui si erano limitati ad installare gli apparecchi dotati delle relative autorizzazioni.
Hanno infine contestato l'ammontare della sanzione irrogata e chiesto la condanna dell' alla refusione delle spese del doppio grado. CP_1
Si è costituita l' che ha chiesto il rigetto del gravame con Controparte_1 vittoria di spese.
Lette le note scritte con cui parte appellante ha comunicato il decesso di , Parte_2 avvenuto in data 15.10.2025, all'udienza del 30.10.2025 la causa è stata riservata in decisione. Va preliminarmente dichiarata l'estinzione della sanzione amministrativa limitatamente alla posizione di quale autore della violazione, per intervenuto decesso di Parte_2 quest'ultimo, avvenuto in data 15.10.2025, come documentato in atti mediante il deposito del certificato di morte. La morte dell'autore della violazione amministrativa comporta infatti l'estinzione dell'obbligazione di pagare la sanzione pecuniaria irrogata dall'Amministrazione, la quale, ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 7, non si trasmette agli eredi, con conseguente cessazione della materia del contendere nel giudizio di opposizione all'ordinanza ingiunzione, la cui declaratoria può essere effettuata anche in sede di legittimità ove il decesso sia documentato ex art. 372 c.p.c. (Cass. n. 22199 del 2010; Cass. n. 6737 del 2016; Cass. n. 27650 del 2018; Cass. n. 28577 del 2021). Sempre in via pregiudiziale, va rilevata l'ininfluenza della circostanza del decesso del legale rappresentante della società quanto alla posizione di quest'ultima, essendo principio ripetutamente affermato dalla Cassazione che la procura ad litem di cui all'art. 83 c.p.c., comma 2, se proveniente dall'organo della società abilitato a conferirla, resta valida e imputabile all'ente finché non venga revocata, indipendentemente dalle vicende modificative dell'organo che l'ha rilasciata, trattandosi di atto dell'ente e non della persona fisica che lo rappresentava, ancorché la società sia legalmente rappresentata da persona diversa da colui che aveva precedentemente rilasciato la procura (Cass. n. 32880 del 2019: Cass. n. 11847 del 2007; Cass. n. 13881 del 1999; Cass. n. 5589 del 1993). Ciò premesso, l'appello non risulta meritevole di accoglimento.
È priva di pregio la doglianza sulla omessa notifica del verbale di perquisizione e sequestro penale. La contestazione oggetto dell'ordinanza ingiunzione impugnata è infatti contenuta nel verbale di contestazione e sequestro amministrativo del 20.2.2014, ritualmente notificato, di cui parte appellante non ha mai eccepito la mancata notifica. Il verbale del sequestro penale, come ricordato nella memoria di costituzione della Controparte_1 richiama peraltro le violazioni contestate al titolare dell'esercizio commerciale Planet Win 365, e non all'appellante che quindi non può assolutamente risponderne.
E del resto, dalle difese spiegate in primo grado da parte appellante, emerge una piena conoscenza degli addebiti contestati. Con il secondo motivo di gravame, viene dedotta l'assenza di responsabilità degli appellanti in relazione alla condotta sanzionata, la mancanza di accertamento dell'elemento soggettivo ed il difetto di legittimazione passiva.
In buona sostanza parte ricorrente lamenta la falsa applicazione dell'art. 110, comma 9, lett. f) bis del TULPS, per avere il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ritenuto configurabile l'illecito contestato, benché il locale all'interno del quale erano collocate le macchinette di proprietà dell'appellante fosse munito della licenza prevista dall'art. 86 del TULPS. Deduce, in particolare, che la aveva all'epoca dei fatti contestati soltanto un Parte_1 contratto relativo all'uso degli apparecchi di sua proprietà e che, pertanto, all'atto della installazione di detti apparecchi era tenuta a verificare unicamente che l'esercizio Planet Win
(in cui venivano installati) fosse provvisto di tutte le autorizzazioni di cui all'art. 86 TULPS. La censura mossa da parte appellante non merita, tuttavia, accoglimento, essendo da condividere il principio affermato dalla Suprema Corte, Sezione III penale, nella sentenza n. 6709 del 2016, secondo il quale «la possibilità di installare apparecchi da divertimento e intrattenimento sulla base della licenza di cui all'art. 86 riguarda solo i locali aperti al pubblico che non siano già soggetti all'autorizzazione di polizia di cui all'art. 88, come appunto previsto da tale norma "per l'esercizio delle scommesse», chiarendo, ulteriormente, che «i soggetti che effettuano l'esercizio delle scommesse (compresi i c.d. "corner") possono installare apparecchi da divertimento e intrattenimento, di cui all'art. 110, comma 6, solo in presenza della licenza di polizia ex art. 88 TULPS. Infatti, l'art. 86 TULPS, nel richiedere l'obbligo della licenza ivi prevista per l'installazione degli apparecchi in esercizi commerciali, si riferisce a quelli diversi dagli esercizi per i quali è previsto l'obbligo della licenza di cui all'art. 88».
Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del R.D. 18/6/1931, n. 773 (c.d. TULPS): «Relativamente agli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici di cui all'articolo 110, commi 6 e 7, la licenza è altresì necessaria:
a) per l'attività di produzione o di importazione;
b) per l'attività di distribuzione e di gestione, anche indiretta;
c) per l'installazione in esercizi commerciali o pubblici diversi da quelli già in possesso di altre licenze di cui al primo o secondo comma o di cui all'articolo 88 ovvero per l'installazione in altre aree aperte al pubblico od in circoli privati.» L'art. 88 del predetto TULPS, invece, prevede che: «La licenza per l'esercizio delle scommesse può essere concessa esclusivamente a soggetti concessionari o autorizzati da parte di o di altri enti ai quali la legge riserva la facoltà CP_3 di organizzazione e gestione delle scommesse, nonché a soggetti incaricati dal concessionario o dal titolare di autorizzazione in forza della stessa concessione o autorizzazione». In relazione ai rapporti fra le due disposizioni, la giurisprudenza di merito ritiene in prevalenza che coloro i quali possiedono la specifica licenza ministeriale per la raccolta di scommesse ex art. 88 TULPS possono installare anche apparecchi da intrattenimento e divertimento senza l'ulteriore licenza di cui all'art. 86 TULPS;
detta ultima licenza è richiesta solo per coloro i quali intendono dotarsi esclusivamente di apparecchi per intrattenimento e divertimento.
La ratio legis delle disposizioni in questione è stata individuata nella necessità di assicurare un controllo più rigoroso in un ambito fortemente esposto a rischi, quale è quello del gioco e delle scommesse.
Da ciò discende che, qualora si installino apparecchi da intrattenimento e divertimento in un locale ove funzionano già apparecchi per la raccolta delle scommesse, è richiesto al gestore il possesso della licenza di cui all'art. 88 TULPS. Inoltre, la licenza ex art. 86 del TULPS è sufficiente solo nel caso in cui gli apparecchi da intrattenimento non siano posti all'interno dello stesso locale in cui si svolge la raccolta delle scommesse: ovvero gli spazi fisici non devono essere tra loro comunicanti. Nel caso di specie, Co Cont gli agenti della P.G./P. la dipendente dell' hanno accertato e contestato che all'interno dei locali facenti capo a operava un centro scommesse in cui erano stati Parte_3 censiti 5 congegni da divertimento e intrattenimento classificabili tra quelli richiamati nell'art. 110 comma 6 lett. a) del TULPS, installati e perfettamente funzionanti, in assenza della licenza ex art. 88 del TULPS. Deve quindi senz'altro, ritenersi condivisibile la conclusione cui è pervenuto il primo giudice in ordine all'irrilevanza del fatto che l'esercizio commerciale del , al momento Pt_3 dell'accertamento, fosse munito dell'autorizzazione ex art. 86 TULPS, mancando, però, il titolo ex art. 88 TULPS. Parimenti condivisibile appare la valutazione del Tribunale in ordine alla lamentata imputabilità agli appellanti dei fatti contestati per assenza dell'elemento soggettivo, richiamando in particolare una pronuncia del Giudice Amministrativo (Cons. di Stato Sez. IV, sentenza n. 655/2008), che, con riferimento ai proprietari/gestori degli apparecchi da divertimento ed intrattenimento, afferma che tali soggetti “non costituiscono meri ausiliari materiali della raccolta del gioco lecito, bensì terminali della gestione del gioco medesimo con diretto rapporto con i consumatori”. Ne consegue che gli stessi sono tenuti alla verifica di tutte le licenze necessarie – che nella fattispecie sono risultate assenti - in capo all'esercizio presso cui detti apparecchi vengono installati.
Del resto, la norma di cui all'art. 110 comma 9 lett. f-bis) prevede: “Chiunque, sul territorio nazionale, distribuisce o installa apparecchi e congegni di cui al presente articolo o comunque ne consente l'uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli e associazioni di qualunque specie non muniti delle prescritte autorizzazioni, ove previste, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 a 15.000 euro per ciascun apparecchio”; è evidente che nel caso in esame gli autori della violazione hanno installato gli apparecchi all'interno dell'esercizio commerciale Planet Win e ne hanno comunque consentito l'utilizzo in assenza delle autorizzazioni prescritte. È ininfluente, a questo punto, il rilievo sulla buona fede degli opponenti e la carenza dell'elemento soggettivo. Infatti, nell'ambito delle violazioni cui è applicabile una sanzione amministrativa, l'elemento soggettivo, ai sensi dell'art. 3 della l. n. 689/1981, è costituito indifferentemente dal dolo o dalla colpa. Ne discende che l'errore sulla liceità della relativa condotta, correntemente indicato come «buona fede », rileva per escludere la responsabilità amministrativa, al pari di quanto avviene per la responsabilità penale in materia di contravvenzioni, solo quando l'errore risulti inevitabile. Nel caso di specie, non risulta allegato e provato alcun elemento positivo, estraneo all'autore dell'infrazione, idoneo a ingenerare in lui la convinzione della liceità della condotta, né alcun altro fatto, avente le caratteristiche del caso fortuito, idoneo come tale a spezzare il nesso di causalità tra condotta ed evento. Anche l'ultima censura – relativa alla sproporzione tra la sanzione irrogata e l'infrazione contestata – appare destituita di fondamento.
Invero, l'art. 110 comma 9 lett. f-bis) citato, prevede l'applicazione di una sanzione pecuniaria da € 1.500,00 ad € 15.000,00 per ciascun apparecchio;
l'art. 11 della legge 689/81 prevede i criteri per la determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra un limite minimo ed un limite massimo, quali la gravità dell'infrazione, l'opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, la personalità dello stesso e le sue condizioni economiche. Nella questione in esame, l'infrazione accertata è certamente tale da indurre a giudicare la violazione non lieve. Il primo giudice ha ritenuto giustamente congrua la determinazione della sanzione in € 15.500,00, considerato che sono stati installati ben 5 apparecchi da divertimento ed intrattenimento. L'appello va, per i motivi sopra esposti, rigettato, con conferma dell'impugnata sentenza. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della dell'ulteriore importo a titolo di contributo Parte_1 unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
- dichiara estinta l'obbligazione di pagamento della sanzione amministrativa nei confronti di;
Parte_2
- rigetta l'appello fra le restanti parti;
- condanna la società appellante al pagamento delle spese del presente giudizio in favore dell' , che si liquidano in Controparte_5 complessivi € 1.984,00, oltre a IVA, CPA e spese generali.
- ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della società appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto. Napoli, 30.10.2025 Il consigliere est. Magistrato Ausiliario
Il Presidente