Sentenza 9 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 09/02/2025, n. 89 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 89 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI LECCE SECONDA SEZIONE CIVILE
***
Il Tribunale di Lecce, seconda sezione civile, in composizione collegiale, nelle persone dei giudici:
- Cinzia Mondatore Presidente
- Francesca Caputo Componente
- Michele Grande Relatore ed estensore pronuncia la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento iscritto al n. 2423/2024 R.G.V.G. avente ad oggetto domanda di separazione consensuale tra coniugi proposto da
), rappresentato e difeso da avv. Parte_1 C.F._1
Angelo Terragno;
e
), rappresentata e difesa da Controparte_1 C.F._2 avv. Salvatore Carbone;
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Lecce.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I.- Alla luce di quanto strettamente rileva ai fini della decisione, le posizioni delle parti e lo svolgimento del processo possono riassumersi come segue.
I.1.- e hanno adito Parte_1 Controparte_1 congiuntamente questo Tribunale riferendo di essere coniugi in virtù di matrimonio celebrato in data 20/08/2018 e trascritto nei registri dello stato civile del Comune di ES NT (atto n. 3, parte II, serie A, anno 2018). Hanno precisato che dalla loro unione
è nato (Tricase, 11/11/2022). Persona_1
Nel ricorso depositato in data 30/05/2024, hanno domandato l'omologazione della separazione consensuale alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separati, stabilendosi fin d'ora che la sig.ra continuerà ad abitare nell'abitazione familiare di CP_1
ES NT in Piazza IV Novembre n. 3 assieme al figlio
, mentre il sig. ove riterrà opportuno;
Per_1 Pt_1
2) Il figlio minore verrà congiuntamente Persona_1 affidato ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre sig.ra ; Controparte_1
3) Il sig. si impegna a corrispondere mensilmente la somma di Pt_1
€ 300,00 a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore, da versarsi a mezzo bonifico bancario sulle coordinate a lui già note;
4) La sig.ra disponendo di autonome risorse rinuncia ad CP_1 ogni forma di contributo al proprio sostentamento, si conviene altresì che percepirà costei per intero l'assegno unico;
5) In ordine al diritto di visita in favore del genitore non collocatario, verrà esercitato per n. 3 incontri settimanali della durata di un'ora e trenta minuti, secondo un calendario che verrà di volta in volta previamente concordato compatibilmente con gli orari lavorativi del padre e delle esigenze del bambino.
Gli istanti convengono, altresì, che attesa la tenera età del piccolo , il padre si impegni per il primo anno dalla firma Per_1 del presente ricorso ad incontrare il minore senza allontanarsi dal circondario del comune di ES NT;
6) Le spese di questo procedimento restano interamente compensate fra le parti, ed i rispettivi legali rinunciano al vincolo di solidarietà previsto dalla legge professionale
I.2.- Il giudice delegato, con il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione, ha disposto la trasmissione degli atti al pubblico ministero, per il relativo parere, il quale nulla ha opposto (parere del 23/07/2024).
I.3.- All'udienza del 10/12/2024, i coniugi hanno dichiarato di voler regolamentare la loro separazione secondo le condizioni indicate nell'atto introduttivo e secondo le seguenti condizioni modificative:
− in sostituzione della condizione sub 5 del ricorso introduttivo, la seguente: 5.1) incontrerà e terrà con sé il Parte_1 figlio secondo il seguente calendario: a.1) sino al Per_1 compimento dei 3 anni di età, il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 16:00 alle 20:00 e, a settimane alterne, il sabato o la domenica dalle 16:00 alle 20:00; a.2) a partire dal compimento del terzo anno di età del minore, il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 16:00 alle 20:00, nonché a settimane alterne, dalle 15.00 del sabato alle 20.00 della domenica, impegnandosi ad introdurre i pernottamenti con progressività e precisando che gli stessi avverranno, almeno in una prima fase, presso la casa dei nonni paterni;
b) quanto alle festività, un anno, a cominciare da quello in corso, il 24/12, il 01/01, il 05/01 e il Lunedì dell'Angelo e l'anno successivo il 25/12, il 31/12, il 06/01 e la
2 R.G.V.G. 2423/2024
Domenica di Pasqua e così di seguito;
c) nel periodo estivo, a partire dai 3 anni del minore, per due periodi da 7 giorni consecutivi - eventualmente da suddividere in periodi più brevi - in luglio o in agosto ad anni alterni, previo accordo da concludersi tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
d) tutti gli anni in occasione della festività del genitore;
e) i giorni di compleanno del figlio saranno trascorsi unitamente ad entrambi i genitori;
5.2) i genitori si danno atto che il presente calendario è suscettibile di modifiche concordate in ragione delle loro esigenze lavorative, nonché delle esigenze della prole;
5.3) i genitori si impegnano a favorire al meglio la realizzazione concreta dell'interesse alla bigenitorialità; in particolare, il genitore collocatario prevalente si impegna ad adoperarsi affinché la prole incontri l'altro genitore;
5.4) inoltre, i genitori si impegnano a non presentare i loro eventuali partner al figlio sino al compimento del sesto anno di età del figlio medesimo;
5.5) i genitori si impegnano, quantomeno sino al compimento del terzo anno di età del minore, a non allontanarsi dal circondario del Comune di ES NT.
Il giudice delegato, sentite le parti, preso atto della loro volontà di non riconciliarsi e raccolta conferma delle condizioni di separazione così come modificate in udienza, ha rimesso la causa in decisione.
II.- La separazione consensuale è meritevole di essere omologata.
Le condizioni concordate tra le parti, infatti, appaiono conformi alla legge e rispondenti all'interesse della prole.
III.- Nulla deve essere disposto ai fini della regolamentazione delle spese, atteso che la domanda congiunta esclude la soccombenza di alcuno.
P.Q.M.
il Tribunale di Lecce, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 2423/2024 R.G.V.G. introdotto con ricorso congiunto del 30/05/2024, con l'intervento del P.M., così provvede:
1) OMOLOGA la separazione consensuale tra (Brindisi Parte_1
(BR), 22/02/1990) e (Gagliano del Capo (LE), Controparte_1
03/03/1986) alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo così come modificate all'udienza del 10/12/2024;
2) DISPONE che, a cura della cancelleria, copia autentica della presente sentenza sia trasmessa, dopo il passaggio in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di ES
NT per le annotazioni e gli adempimenti di competenza;
3) NULLA per le spese.
Così deciso a Lecce, camera di consiglio del 07/02/2025.
3 R.G.V.G. 2423/2024
Il giudice estensore
Michele Grande
La Presidente
Cinzia Mondatore
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