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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trento, sez. distaccata di Bolzano, sentenza 08/07/2025, n. 77 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trento |
| Numero : | 77 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Trento
Sezione Distaccata di Bolzano
Sezione Civile
riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori
Magistrati:
dott. Isabella Martin Presidente estensore dott. Tullio Joppi Consigliere
dott. Claudia Montagnoli Consigliere
SENTENZA
nella causa civile di II° grado iscritta sub n. 26/2024 R.G.
promossa da
, c.f. , Parte_1 P.IVA_1
c.f. , Parte_1 C.F._1
rappresentati e difesi dall'avv. MOCCIA MARCEL, giusta delega in atti
- appellante -
contro c.f. Controparte_1
, rappresentato e difeso dall'avv. GANNER P.IVA_2
MARTIN, giusta delega in atti
- appellato -
1 Oggetto: Affitto di azienda
Causa trattenuta in decisione all'udienza del 22/05/2024 sulle seguenti
CONCLUSIONI
del procuratore di parte appellante:
- in via pregiudiziale e cautelare, sospendere e/o revocare la provvisoria
esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
- in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza oggetto di gravame accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano:
“1) in via principale, nel merito, previa ogni opportuna statuizione
circa il grave inadempimento di controparte, dichiarare risolto il
contratto e restituita l'azienda e rigettare tutte le domande
avanzate dal locatore/parte ricorrente, perché infondate in fatto e
in diritto ed ordinare la restituzione della garanzia prestata (doc.
8); 3) in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento
della domanda di parte ricorrente, ridurla secondo equità e
giustizia ed ordinare la restituzione della garanzia prestata (doc.
8); 4) previa fissazione di nuova udienza di discussione, ai sensi
dell'art. 418 c.p.c., in accoglimento della domanda
riconvenzionale, ritenere e dichiarare l'inadempimento del
2 locatore e, per l'effetto, condannarlo al pagamento dei
conseguenti danni, che si quantificano complessivamente in €
150.000,00.-, o in quell'altra somma maggiore o minore accertata
in corso di causa come dovuta a tale titolo anche secondo
parametri equitativi. Con vittoria di spese e compensi."
e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato/a dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
del procuratore di parte appellante:
Voglia l'On.le Corte di Appello di Trento- Sezione distaccata di
Bolzano, contrariis
reiectis, così giudicare:
In via preliminare:
- dichiarare, per i motivi esposti in narrativa, l'estinzione del processo con cancellazione della causa dal ruolo;
In via preliminare subordinata:
- rigettare, per i motivi esposti in narrativa, l'avversaria istanza di sospensione dell'immediata esecutività della sentenza di primo grado;
In via principale:
- rigettare, per i motivi esposti in narrativa, l'appello proposto e
3 confermare integralmente la sentenza appellata;
In ogni caso:
- con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi gradi di giudizio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 447 bis c.p.c. dd. 20.05.2022
[...]
chiedeva al Tribunale di Bolzano Controparte_1
l'accertamento della risoluzione del contratto di affitto di azienda del 02/12/2014 concluso con Parte_1
Pa (all'epoca per
[...] CP_2
inadempimento dell'affittuaria e conseguente condanna della stessa all'immediato rilascio dei locali e al pagamento di un'indennità di € 6.000,00.- per ogni mese da giugno 2022
all'effettivo rilascio, oltre al pagamento dell'importo di €
129.606,94.- più accessori corrispondente ai canoni mensili arretrati non pagati.
A sostegno delle proprie pretese la ricorrente deduceva di aver stipulato in data 02/12/2014 con Parte_1
(all'epoca PJ Egna s.r.l.) un contratto di affitto di
[...]
azienda della durata di anni 10 con un canone mensile di €
6.000,00.- più Iva da versare entro il 10 di ogni mese;
che all'art.11 il contratto prevedeva clausola risolutiva espressa per il caso di mancato pagamento del canone dovuto entro 30 giorni dalla scadenza;
che nonostante intimazione la società resistente non aveva provveduto a pagare canoni arretrati per complessivi
4 € 129.606,94 e neppure aveva lasciato l'immobile libero da persone e cose.
Si costituiva in giudizio ( Parte_1
in seguito semplicemente in persona della socia Pt_1
amministratrice rilevando, a contestazione Parte_1
delle deduzioni e domande avversarie, come la previsione contrattuale di redazione di un inventario di consistenza dell'azienda fosse rimasta lettera morta, che era intervenuta una parziale novazione oggettiva del rapporto contrattuale,
avendo le parti concordato una sospensione del pagamento del canone a causa della cd. emergenza Covid atteso che l'esercizio oggetto di locazione è incorporato in un centro ippico e che per effetto delle misure restrittive in materia di sport e tempo libero era impedito l'accesso al bar/ristorante; pertanto, eccepiva, ad ogni modo, altresì l'impossibilità sopravvenuta ad adempiere con riferimento all'intero periodo di chiusura del circolo ippico fino alla data prevista dal Decreto Riaperture del 19 maggio
2021 come integrato dalle disposizioni provinciali. Formulava
domanda riconvenzionale di risarcimento del danno derivante da inadempimento della ricorrente all'obbligo di consegnare attrezzatura ed immobile in stato da servire all'uso e alla produzione a cui era destinato nonché dalla violazione del divieto di concorrenza per avere il locatore posto in essere a più
riprese attività di ristorazione e mescita in diretta concorrenza con quella dell'azienda oggetto di contratto.
5 Ciò posto, chiedeva Parte_1 Parte_1
l'accertamento del grave inadempimento di parte ricorrente e pertanto declaratoria di risoluzione del contratto, con reiezione di ogni domanda avversaria;
formulava in via riconvenzionale domanda di risarcimento danni nell'ammontare complessivo di
€ 150.000,.-.
La causa veniva istruita attraverso l'assunzione di prova testimoniale.
Con sentenza n. 96/2024 del 25/01/2024 il Tribunale, ritenuto accertato nei termini allegati dalla ricorrente l'inadempimento della resistente, ha respinto le eccezioni avanzate da in Pt_1
quanto infondate, considerato che non risultava provata alcuna pattuizione in ordine alla sospensione del pagamento dei canoni di affitto durante il periodo di emergenza Covid, e, con riferimento alla dedotta impossibilità sopravvenuta, che l'emergenza epidemiologica , nella specie, non possa rilevare ai sensi dell'art. 1463 c.c. con riferimento all'obbligazione di pagamento di canoni, sempre suscettibile di adempimento in quanto fungibile;
quanto alla domanda riconvenzionale di risarcimento del danno avanzata da ha ritenuto Pt_1
esclusa ogni violazione del patto di non concorrenza contrattualmente previsto, rilevato che la contestata attività di somministrazione di cibo e bevande non è stata posta in essere dall'affittuaria o per conto della stessa;
quanto alle contestazioni circa la funzionalità dell'azienda il Tribunale ha
6 richiamato le previsioni del contratto di affitto in forza delle quali l'affittuaria aveva confermato lo stato di buona manutenzione dell'azienda.
Sulla scorta di tali considerazioni, preso atto che parte resistente ha consegnato l'immobile in data 08.08.2022,
ritenuto non contestato da parte resistente l'ammontare dei canoni arretrati indicato in € 129.606,94.- cui si sono aggiunti i canoni di giugno e luglio 2022 e spese di gas, il Primo Giudice
ha accertato e dichiarato l'intervenuta risoluzione del contratto di affitto di azienda a far data dal 28.01.2022 per inadempimento dell'affittuaria, ha dichiarato l'intervenuta cessazione della materia del contendere in ordine alla domanda di rilascio, ha condannato la resistente al pagamento dell'importo complessivo di € 157.473,86.- oltre interessi, ha
Pa respinto le domande avanzate da di Parte_1 Parte_1
ed ha condannato la stessa alla rifuzione delle spese
[...]
in favore della ricorrente.
Avverso tale decisione ha proposto impugnazione Parte_1
chiedendo in primis la sospensione della Parte_1
esecutorietà dell'impugnata sentenza, sul presupposto della sussistenza di gravi motivi e pericolo di gravissimo ed irreparabile danno nonché della fondatezza dei motivi di gravame fatti valere, relativi al mancato accoglimento della domanda riconvenzionale di risarcimento del danno per violazione del patto di non concorrenza in forza dell'eccezione di
7 inademplenti non est ademplendum e per assenza di inventario e mancata funzionalità della azienda, nonchè alla eccezione di impossibilità sopravvenuta per factum principis.
Con decreto del 15.03.2024 è stata fissata udienza di discussione della causa dinanzi al Collegio per il 22.05.2024
assegnando a parte ricorrente termine di giorni 10 per la notifica del ricorso in appello e del decreto alla controparte.
si è costituita in Controparte_1
giudizio contestando integralmente i motivi di appello proposti da controparte insistendo per il rigetto del gravame e la conferma dell'impugnata sentenza. In via preliminare l'appellante ha eccepito la mancata notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza entro il termine perentorio assegnato con il decreto e quindi l'estinzione del procedimento
All'udienza del 22.05.2024 il procuratore di parte appellante si
è riportato ai propri atti e richieste, insistendo nella richiesta di concessione della provvisoria esecutorietà dell'impugnata sentenza;
il procuratore di parte appellata ha richiamato quanto dedotto e richiesto nella propria comparsa di costituzione, La
Corte si è riservata la decisione.
A scioglimento della riserva il Collegio ha respinto l'istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà dell'impugnata sentenza ritenendo non manifestamente fondati i motivi di gravame e non sussistere il periculum in mora difettando qualsiasi elemento atto ad indicare un'eventuale incapacità
8 restitutoria dell'appellata.
La Corte ha fissato per la lettura del dispositivo udienza del
14.05.2025 assegnando termine per il deposito di note difensive sino al 31.03.2025; l'udienza è stata rinviata, per ragioni organizzative dell'ufficio, per il medesimo incombente al
11.06.2025.
Parte appellata ha depositato note difensiva in data 31.03.2025,
mentre parte appellante non vi ha provveduto.
All'udienza del 11.06.2025 le parti hanno confermato le conclusioni rassegnate in atti e la Corte ha dato lettura del presente dispositivo di sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Va preliminarmente rilevato che l'eccezione di estinzione del processo per mancata notifica del ricorso in appello e del decreto di fissazione di udienza perché questo risulta comunicato alle parti il 18.03.2024, ma notificato da parte appellante all'appellata solo in data 05.04.2024.
L'eccezione non è fondata.
È, invero, costante la giurisprudenza nel ritenere che il termine di dieci giorni entro il quale l'appellante, ai sensi dell'art. 435 c.
2 c.p.c. , deve notificare all'appellato il ricorso in appello unitamente al decreto di fissazione di udienza di discussione,
non ha carattere perentorio, con la conseguenza che la sua inosservanza non produce alcuna conseguenza pregiudizievole per la parte “perché non incide su alcun interesse di ordine
9 pubblico processuale o su di un interesse dell'appellato, sempre
che sia rispettato il termine che , in forza del medesimo art. 435
commi 3 e 4 c.p.c., deve intercorrere tra il giorno della notifica e
quello dell'udienza di discussione” ( Cass. 24034/2020). Nella
fattispecie, dunque, la notifica del ricorso in appello e del decreto di fissazione di udienza avvenuta in data 05.04.2024
per l'udienza del 22.05.2024 rispetta il termine stabilito dall'art. 435 c.
3. c.p.c., e pertanto il giudizio è correttamente instaurato.
2. Venendo quindi ai motivi di gravame fatti valere da
[...]
, con il primo dal titolo “ii. Errata Parte_1
valutazione e/o travisamento di fatti e prove – omessa,
insufficiente, contraddittoria motivazione su di un punto decisivo
per la soluzione della controversia: domanda in via
riconvenzionale/divieto di concorrenza/exceptio non adimpleti
contractus/violazione dell'art.2557 c.c.” l'appellante censura la motivazione del Tribunale che ha negato una violazione del patto di non concorrenza da parte di in CP_1
considerazione del fatto che la stessa non ha posto in essere né
direttamente tramite altri, alcuna attività di somministrazione di cibo e bevande.
2.1 In primis l'appellante si duole del mancato accoglimento della domanda riconvenzionale di risarcimento del danno da violazione del divieto di concorrenza. Viene qui rimarcata la circostanza che l'attività di somministrazione di bevande e cibo
10 è avvenuta durante le manifestazioni sportive all'interno di Alps
Coliseum, centro ippico di proprietà dell'appellata, attraverso l'utilizzo delle sue strutture.
L'appellante contesta la valutazione probatoria effettuata dal
Primo Giudice sulla scorta della sola testimonianza di Tes_1
che ha riferito di 4 o 5 manifestazioni all'anno, mentre
[...]
dalla documentazione proveniente dal sito istituzionale di parte ricorrente/appellata ( doc. 7 appallante) risulterebbe che nel periodo 2015/2020 sono intervenuti non meno di 70 eventi.
Circostanza questa che troverebbe conferma nelle dichiarazioni dei testi e dalle quali emergerebbe un quadro Tes_2 Tes_3
chiaro e diffuso del fenomeno di concorrenza sleale.
2.2 Il motivo di impugnazione non è fondato perché frutto di una lettura atomistica e non contestualizzata delle dichiarazioni testimoniali citate.
Ed invero, il teste , pronipote della Testimone_4
legale rappresentante dell'appellante, ha dichiarato di aver lavorato presso il ristorante AP JO ( PJ Egna) dal
07.07.2021 al 09.07.2022 ed ha confermato che in occasione degli eventi c'erano dei banchetti;
ha, poi, precisato che le manifestazioni si svolgevano una volta circa al mese, ma non tutti i mesi.
Il teste ha lavorato presso il ristorante AP Testimone_5
JO dal 24.11.2017 al luglio 2022 in qualità di barman e preposto;
ha confermato che in occasione delle manifestazioni
11 all'ippodromo veniva organizzato il servizio ristorazione precisando che “Queste manifestazioni erano abbastanza
frequenti da inizio primavera a fine autunno con regolarità
mensile: in genere una al mese, capitava che d'estate fossero
anche più frequenti. “
Sia il teste che il teste hanno riferito che Tes_2 Tes_3
durante le manifestazioni il parcheggio di fronte al locale veniva occupato per cui la clientela del locale non trovava posto ed il ristorante lavorava solo al 60%, seppur a volte qualche spettatore vi effettuava una consumazione.
Queste dichiarazioni sono in parte smentite dalla testimonianza di consigliere dell'ARTA (associazione Regionale Testimone_1
TAA per il Reining) organizzatore delle predette manifestazioni con banchetti, che si svolgono, secondo il teste, da aprile a fine settembre- inizio ottobre e complessivamente quattro o cinque volte all'anno. Il teste ha riferito di aver cercato un accordo con i gestori del ristorante ( affinché aprisse prima, Pt_1
considerato che il venerdì' ed il sabato il ristorante apriva alle
17.00 e solo la domenica a pranzo, mentre i cavalieri arrivavano al circolo sin dalle 6 di mattina.
Tali affermazioni trovano riscontro in quanto dichiarato dal teste frequentatore del centro ippico e del Tes_6
ristorante, secondo il quale le manifestazioni e i banchetti venivano organizzati dall'associazione ARTA che affittava appositamente lo spazio e si tenevano quattro o cinque volte
12 all'anno; lo stesso ha precisato che all'inizio quando si tenevano le gare ippiche non venivano organizzati i banchetti, siccome però il ristorante non faceva servizio colazione né pranzo e quando era aperto a pranzo per i partecipanti non c'era tempo per mangiare al ristorante, si è provveduto ad organizzare i banchetti.
Dalla documentazione in atti ed in particolare dal relativo contratto di affitto ( doc. 3 parte appellata) risulta che
è solo proprietaria del centro ippico che è dato in CP_1
affitto a Alps Coliseum, organizzatrice delle manifestazioni ippiche e del servizio di ristorazione durante le gare.
2.3 Il quadro d'insieme che si delinea in esito alle riportate testimonianze consente di affermare che non vi è stata da parte di alcuna attività concorrenziale a quella di CP_1 [...]
idonea a sviarne la clientela, atteso che le manifestazioni Pt_1
sono state organizzate da altro soggetto, Alps Coliseum, per altro in numero limitato di quattro e cinque volte all'anno da aprile e fine settembre e con un servizio di ristorazione tutt'affatto differente per oggetto, orari e modalità rispetto a quello effettuato dal ristorante. Già sotto questo aspetto la somministrazione di cibo e bevande all'aperto su tavoli e panche di legno (come si evince dalle fotografie dimesse in atti)
rivolta ai partecipanti alle gare ippiche ed eventuali spettatori non appare idonea a sviare la clientela del ristorante aperto a pranzo solo di domenica ed il venerdì e sabato solo per cena.
13 Va, altresì considerato che l'elenco dimesso da parte appellante non consegna alcun dato sul numero di manifestazioni alle quali era stato fornito anche il servizio di ristorazione potendosi,
per esempio, ragionevolmente escludersi che per gli eventi di novembre inoltrato, dicembre e febbraio sia stato predisposto un servizio di ristorazione all'aperto. Alcuni di questi eventi elencati, per altro, riguardano corsi di equitazione per bambini o seminari su temi dell'equitazione.
Gli stessi testi di parte appellante, del resto, riferiscono che gli eventi con i banchetti si tenevano una volta al mese ( testi e , ma non ogni mese ( teste ). Tes_2 Tes_3 Tes_2
Per quanto sin qui esposto va dunque confermata sul punto l'impugnata sentenza.
3. Il secondo mezzo dal titolo “errata valutazione e/o
travisamento di fatti e prove – omessa, insufficente,
contraddittoria motivazione su di un punto decisivo per la
soluzione della controversia: eccezione sulla mancata redazione
dell'inventario/difetti del compendio aziendale”, riguarda la funzionalità dell'azienda oggetto del contratto d'affitto concluso tra le parti.
L'appellata si duole del fatto che parti dell'azienda erano inservibili allo scopo ritenendo di aver fornito la relativa prova attraverso la documentazione comprovante l'acquisto di macchinari ed utensili.
Principalmente, come condivisibilmente rilevato dal Primo
14 Giudice, occorre evidenziare che ai sensi dell'art. 3 del contratto di affitto concluso tra le parti, “con la sottoscrizione del presente
contratto l'affittuaria conferma di aver controllato l'azienda in
oggetto e di averla trovata in uno stato di buona manutenzione,
di sicurezza ed idonea all'utilizzo convenuto”; pertanto Pt_1
ha confermato il buono stato di manutenzione e l'idoneità
dell'azienda all'uso cui è destinata.
3.1 Sotto altro aspetto va rilevato che difetta una specificazione sul punto;
anche in questo grado di appello, infatti, si Pt_1
limita ad affermare genericamente che parti dell'azienda erano inservibili introducendo inammissibilmente in appello il nuovo tema della mancanza di certificazione degli impianti e conformità delle attrezzature alle normative di settore.
Non supplisce al difetto di puntuale indicazione la documentazione dimessa da parte appellante relativa all'acquisto di materiale vario ed arnesi da cucina, per altro,
avvenuta nel corso del rapporto di affitto.
Valga qui unicamente rilevare che le fatture dimesse dall'appellante riguardano in parte, acquisto di attrezzature ed utensili da cucina e macchinari avvenuto anche a distanza di alcuni anni dalla consegna dell'azienda in parte, acquisto di materiale di consumo.
3.2 In sostanza, le emergenze probatorie non consentono in alcun modo di superare la dichiarazione contrattuale di “aver
controllato l'azienda in oggetto e di averla trovata in uno stato di
15 buona manutenzione, di sicurezza ed idonea all'utilizzo
convenuto”, dichiarazione che rende irrilevante la mancata formazione dell'inventario, avendo, come detto, l'affittuaria accertato lo stato dell'azienda ritenendo idoneo all'uso cui è
destinata.
Infine, appare decisivo richiamare la previsione dell'art.5 del contratto di affitto ai sensi del quale ”il locatore non assume
alcun obbligo di acquistare o sostituire a sue spese oggetti di
arredamento e di inventario durante il rapporto di affitto fatta
ececzione per la manutenzione straordinaria. Tutti i beni
strumentali aziendali comunque sostituiti e/o acquisiti da parte
dell'affittuaria rimarranno di proprietà dell'azienda e le relative
spese sono già state calcolate nel canone d'affitto e nella durata
del contratto, per cui l'affittuaria nulla potrà e avrà da pretendere
al momento della cessazione del rapporto nei confronti del
locatore per detti investimenti.”
Siffatte argomentazioni portano a considerare infondato il motivo di gravame dedotto.
4. Ulteriore censura avanzata da riguarda “errata Pt_1
valutazione e/o travisamento di fatti e prove – omessa,
insufficiente, contraddittoria motivazione su di un punto decisivo
per la soluzione della controversia: eccezione di impossibilità
sopravvenuta”.
Con tale mezzo l'appellante si duole del mancato accoglimento dell'eccezione di impossibilità sopravvenuta da parte del primo
16 giudice che ha escluso che l'emergenza epidemiologica da Covid
19 possa rilevare ai sensi dell'art. 1463 c.c. con riferimento all'obbligazione di pagamento dei canoni di affitto.
L'appellante specifica qui di aver eccepito che l'azienda oggetto di locazione era inclusa nella più ampia struttura sportiva senza accesso diretto alla via pubblica con la conseguenza che le restrizioni all'accesso e l'utilizzo degli impianti sportivi imposti dalla normativa d'urgenza, per altro di durata più
estesa rispetto agli esercizi pubblici, hanno avuto riflessi negativi sull'attività della società appellante.
In sostanza, l'appellante fa valere qui un'impossibilità
sopravvenuta riflessa in conseguenza delle limitazioni di apertura del centro ippico dovute all'emergenza da Covid 19,
senza censurare l'argomentazione del Primo Giudice che ha escluso che la situazione epidemiologica possa configurare un caso di impossibilità sopravvenuta non potendo un'obbligazione di pagamento divenire obiettivamente impossibile, attesa la sua natura di bene fungibile.
Valga al riguardo unicamente aggiungersi che l'art.1463 c.c.
non risulta applicabile all'ipotesi de quo, poiché a causa della normativa d'urgenza l'immobile non diventa inidoneo all'uso,
bensì è l'attività che in esso si esercita ad essere impedita e ciò
ricade nella sfera di rischio dell'imprenditore conduttore. (cfr.
Tribunale di Roma n.8206/2022).
4.1 La doglianza è ad ogni modo infondata alla luce qui di
17 seguito argomentato.
Pa In primo luogo, risulta dalla planimetria che il ristorante ha un accesso dalla strada pubblica, indipendente dal centro ippico, trattandosi di struttura del tutto separata e distinta. In
secondo luogo, va evidenziato che l'appellante si è resa inadempiente rispetto ai canoni di affitto sin da marzo 2019
(doc. 5 appellata), mentre le restrizioni alle attività sportive sono state introdotte con DPCM 9 marzo 2020 e quindi a distanza di un anno. Non può dunque, a prescindere da ogni altra considerazione, ritenersi l'inadempimento di Pt_1
all'obbligazione del pagamento del canone di affitto causalmente collegata alle limitazioni imposte dalla normativa d'urgenza all'utilizzo del centro ippico.
5. L'appello va dunque respinto rivelandosi i motivi a sostegno privi di fondamento.
In esito al giudizio di appello l'appellante risulta soccombente e conseguentemente le spese del grado vanno poste a suo carico.
Le spese del giudizio vanno determinate in base ai criteri di cui al DM 55/2014, e quantificate come da nota spese di parte appellata;
le spese di trasferta richieste in misura di € 25,00.-
spettano ai sensi degli artt. 11 e 27 del citato DM.
Va dato atto che ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R.
n. 115 del 2002 , sussistono presupposti per il versamento da parte appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo
18 unificato pari a quello dovuto per l'appello principale, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Trento – Sezione Distaccata di Bolzano,
ogni diversa domanda ed eccezione respinta, definitivamente pronunciando sull'appello avanzato da Parte_1
anche in qualità di legale rappresentante di Parte_1
nei confronti di
[...] Controparte_1
in persona del legale rappresentante avverso la
[...]
sentenza n. 96/2024 pronunciata dal Tribunale di Bolzano in data 25/01/2024,
respinge
l'appello
condanna
e in Parte_1 Parte_1
persona del legale rappresentante a rifondere a
[...]
le spese del presente grado di Controparte_1
giudizio che si liquidano per l'intero in complessivi €
11.514,65.- di cui € 2.977,00.- per la fase di studio, €
1.911,00.- per la fase introduttiva ed € 5.103,00.- per la fase decisionale, oltre € 1.498,65.- per spese generali nella misura del 15% sul compenso ed € 25,00.- per spese vive, IVA e Cap
come per legge;
Dà atto, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115
del 2002 , della sussistenza dei presupposti per il versamento
19 da parte appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello principale, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Dispone che, per il caso di pubblicazione/riproduzione o diffusione del presente provvedimento, vengano omessi i dati personali e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati ai sensi dell'art.52 D.Lgs. n. 196/2003.
Bolzano, così deciso il 11 giugno 2025
La Presidente estensore Dott. Isabella Martin
20
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Trento
Sezione Distaccata di Bolzano
Sezione Civile
riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori
Magistrati:
dott. Isabella Martin Presidente estensore dott. Tullio Joppi Consigliere
dott. Claudia Montagnoli Consigliere
SENTENZA
nella causa civile di II° grado iscritta sub n. 26/2024 R.G.
promossa da
, c.f. , Parte_1 P.IVA_1
c.f. , Parte_1 C.F._1
rappresentati e difesi dall'avv. MOCCIA MARCEL, giusta delega in atti
- appellante -
contro c.f. Controparte_1
, rappresentato e difeso dall'avv. GANNER P.IVA_2
MARTIN, giusta delega in atti
- appellato -
1 Oggetto: Affitto di azienda
Causa trattenuta in decisione all'udienza del 22/05/2024 sulle seguenti
CONCLUSIONI
del procuratore di parte appellante:
- in via pregiudiziale e cautelare, sospendere e/o revocare la provvisoria
esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
- in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza oggetto di gravame accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano:
“1) in via principale, nel merito, previa ogni opportuna statuizione
circa il grave inadempimento di controparte, dichiarare risolto il
contratto e restituita l'azienda e rigettare tutte le domande
avanzate dal locatore/parte ricorrente, perché infondate in fatto e
in diritto ed ordinare la restituzione della garanzia prestata (doc.
8); 3) in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento
della domanda di parte ricorrente, ridurla secondo equità e
giustizia ed ordinare la restituzione della garanzia prestata (doc.
8); 4) previa fissazione di nuova udienza di discussione, ai sensi
dell'art. 418 c.p.c., in accoglimento della domanda
riconvenzionale, ritenere e dichiarare l'inadempimento del
2 locatore e, per l'effetto, condannarlo al pagamento dei
conseguenti danni, che si quantificano complessivamente in €
150.000,00.-, o in quell'altra somma maggiore o minore accertata
in corso di causa come dovuta a tale titolo anche secondo
parametri equitativi. Con vittoria di spese e compensi."
e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato/a dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
del procuratore di parte appellante:
Voglia l'On.le Corte di Appello di Trento- Sezione distaccata di
Bolzano, contrariis
reiectis, così giudicare:
In via preliminare:
- dichiarare, per i motivi esposti in narrativa, l'estinzione del processo con cancellazione della causa dal ruolo;
In via preliminare subordinata:
- rigettare, per i motivi esposti in narrativa, l'avversaria istanza di sospensione dell'immediata esecutività della sentenza di primo grado;
In via principale:
- rigettare, per i motivi esposti in narrativa, l'appello proposto e
3 confermare integralmente la sentenza appellata;
In ogni caso:
- con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi gradi di giudizio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 447 bis c.p.c. dd. 20.05.2022
[...]
chiedeva al Tribunale di Bolzano Controparte_1
l'accertamento della risoluzione del contratto di affitto di azienda del 02/12/2014 concluso con Parte_1
Pa (all'epoca per
[...] CP_2
inadempimento dell'affittuaria e conseguente condanna della stessa all'immediato rilascio dei locali e al pagamento di un'indennità di € 6.000,00.- per ogni mese da giugno 2022
all'effettivo rilascio, oltre al pagamento dell'importo di €
129.606,94.- più accessori corrispondente ai canoni mensili arretrati non pagati.
A sostegno delle proprie pretese la ricorrente deduceva di aver stipulato in data 02/12/2014 con Parte_1
(all'epoca PJ Egna s.r.l.) un contratto di affitto di
[...]
azienda della durata di anni 10 con un canone mensile di €
6.000,00.- più Iva da versare entro il 10 di ogni mese;
che all'art.11 il contratto prevedeva clausola risolutiva espressa per il caso di mancato pagamento del canone dovuto entro 30 giorni dalla scadenza;
che nonostante intimazione la società resistente non aveva provveduto a pagare canoni arretrati per complessivi
4 € 129.606,94 e neppure aveva lasciato l'immobile libero da persone e cose.
Si costituiva in giudizio ( Parte_1
in seguito semplicemente in persona della socia Pt_1
amministratrice rilevando, a contestazione Parte_1
delle deduzioni e domande avversarie, come la previsione contrattuale di redazione di un inventario di consistenza dell'azienda fosse rimasta lettera morta, che era intervenuta una parziale novazione oggettiva del rapporto contrattuale,
avendo le parti concordato una sospensione del pagamento del canone a causa della cd. emergenza Covid atteso che l'esercizio oggetto di locazione è incorporato in un centro ippico e che per effetto delle misure restrittive in materia di sport e tempo libero era impedito l'accesso al bar/ristorante; pertanto, eccepiva, ad ogni modo, altresì l'impossibilità sopravvenuta ad adempiere con riferimento all'intero periodo di chiusura del circolo ippico fino alla data prevista dal Decreto Riaperture del 19 maggio
2021 come integrato dalle disposizioni provinciali. Formulava
domanda riconvenzionale di risarcimento del danno derivante da inadempimento della ricorrente all'obbligo di consegnare attrezzatura ed immobile in stato da servire all'uso e alla produzione a cui era destinato nonché dalla violazione del divieto di concorrenza per avere il locatore posto in essere a più
riprese attività di ristorazione e mescita in diretta concorrenza con quella dell'azienda oggetto di contratto.
5 Ciò posto, chiedeva Parte_1 Parte_1
l'accertamento del grave inadempimento di parte ricorrente e pertanto declaratoria di risoluzione del contratto, con reiezione di ogni domanda avversaria;
formulava in via riconvenzionale domanda di risarcimento danni nell'ammontare complessivo di
€ 150.000,.-.
La causa veniva istruita attraverso l'assunzione di prova testimoniale.
Con sentenza n. 96/2024 del 25/01/2024 il Tribunale, ritenuto accertato nei termini allegati dalla ricorrente l'inadempimento della resistente, ha respinto le eccezioni avanzate da in Pt_1
quanto infondate, considerato che non risultava provata alcuna pattuizione in ordine alla sospensione del pagamento dei canoni di affitto durante il periodo di emergenza Covid, e, con riferimento alla dedotta impossibilità sopravvenuta, che l'emergenza epidemiologica , nella specie, non possa rilevare ai sensi dell'art. 1463 c.c. con riferimento all'obbligazione di pagamento di canoni, sempre suscettibile di adempimento in quanto fungibile;
quanto alla domanda riconvenzionale di risarcimento del danno avanzata da ha ritenuto Pt_1
esclusa ogni violazione del patto di non concorrenza contrattualmente previsto, rilevato che la contestata attività di somministrazione di cibo e bevande non è stata posta in essere dall'affittuaria o per conto della stessa;
quanto alle contestazioni circa la funzionalità dell'azienda il Tribunale ha
6 richiamato le previsioni del contratto di affitto in forza delle quali l'affittuaria aveva confermato lo stato di buona manutenzione dell'azienda.
Sulla scorta di tali considerazioni, preso atto che parte resistente ha consegnato l'immobile in data 08.08.2022,
ritenuto non contestato da parte resistente l'ammontare dei canoni arretrati indicato in € 129.606,94.- cui si sono aggiunti i canoni di giugno e luglio 2022 e spese di gas, il Primo Giudice
ha accertato e dichiarato l'intervenuta risoluzione del contratto di affitto di azienda a far data dal 28.01.2022 per inadempimento dell'affittuaria, ha dichiarato l'intervenuta cessazione della materia del contendere in ordine alla domanda di rilascio, ha condannato la resistente al pagamento dell'importo complessivo di € 157.473,86.- oltre interessi, ha
Pa respinto le domande avanzate da di Parte_1 Parte_1
ed ha condannato la stessa alla rifuzione delle spese
[...]
in favore della ricorrente.
Avverso tale decisione ha proposto impugnazione Parte_1
chiedendo in primis la sospensione della Parte_1
esecutorietà dell'impugnata sentenza, sul presupposto della sussistenza di gravi motivi e pericolo di gravissimo ed irreparabile danno nonché della fondatezza dei motivi di gravame fatti valere, relativi al mancato accoglimento della domanda riconvenzionale di risarcimento del danno per violazione del patto di non concorrenza in forza dell'eccezione di
7 inademplenti non est ademplendum e per assenza di inventario e mancata funzionalità della azienda, nonchè alla eccezione di impossibilità sopravvenuta per factum principis.
Con decreto del 15.03.2024 è stata fissata udienza di discussione della causa dinanzi al Collegio per il 22.05.2024
assegnando a parte ricorrente termine di giorni 10 per la notifica del ricorso in appello e del decreto alla controparte.
si è costituita in Controparte_1
giudizio contestando integralmente i motivi di appello proposti da controparte insistendo per il rigetto del gravame e la conferma dell'impugnata sentenza. In via preliminare l'appellante ha eccepito la mancata notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza entro il termine perentorio assegnato con il decreto e quindi l'estinzione del procedimento
All'udienza del 22.05.2024 il procuratore di parte appellante si
è riportato ai propri atti e richieste, insistendo nella richiesta di concessione della provvisoria esecutorietà dell'impugnata sentenza;
il procuratore di parte appellata ha richiamato quanto dedotto e richiesto nella propria comparsa di costituzione, La
Corte si è riservata la decisione.
A scioglimento della riserva il Collegio ha respinto l'istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà dell'impugnata sentenza ritenendo non manifestamente fondati i motivi di gravame e non sussistere il periculum in mora difettando qualsiasi elemento atto ad indicare un'eventuale incapacità
8 restitutoria dell'appellata.
La Corte ha fissato per la lettura del dispositivo udienza del
14.05.2025 assegnando termine per il deposito di note difensive sino al 31.03.2025; l'udienza è stata rinviata, per ragioni organizzative dell'ufficio, per il medesimo incombente al
11.06.2025.
Parte appellata ha depositato note difensiva in data 31.03.2025,
mentre parte appellante non vi ha provveduto.
All'udienza del 11.06.2025 le parti hanno confermato le conclusioni rassegnate in atti e la Corte ha dato lettura del presente dispositivo di sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Va preliminarmente rilevato che l'eccezione di estinzione del processo per mancata notifica del ricorso in appello e del decreto di fissazione di udienza perché questo risulta comunicato alle parti il 18.03.2024, ma notificato da parte appellante all'appellata solo in data 05.04.2024.
L'eccezione non è fondata.
È, invero, costante la giurisprudenza nel ritenere che il termine di dieci giorni entro il quale l'appellante, ai sensi dell'art. 435 c.
2 c.p.c. , deve notificare all'appellato il ricorso in appello unitamente al decreto di fissazione di udienza di discussione,
non ha carattere perentorio, con la conseguenza che la sua inosservanza non produce alcuna conseguenza pregiudizievole per la parte “perché non incide su alcun interesse di ordine
9 pubblico processuale o su di un interesse dell'appellato, sempre
che sia rispettato il termine che , in forza del medesimo art. 435
commi 3 e 4 c.p.c., deve intercorrere tra il giorno della notifica e
quello dell'udienza di discussione” ( Cass. 24034/2020). Nella
fattispecie, dunque, la notifica del ricorso in appello e del decreto di fissazione di udienza avvenuta in data 05.04.2024
per l'udienza del 22.05.2024 rispetta il termine stabilito dall'art. 435 c.
3. c.p.c., e pertanto il giudizio è correttamente instaurato.
2. Venendo quindi ai motivi di gravame fatti valere da
[...]
, con il primo dal titolo “ii. Errata Parte_1
valutazione e/o travisamento di fatti e prove – omessa,
insufficiente, contraddittoria motivazione su di un punto decisivo
per la soluzione della controversia: domanda in via
riconvenzionale/divieto di concorrenza/exceptio non adimpleti
contractus/violazione dell'art.2557 c.c.” l'appellante censura la motivazione del Tribunale che ha negato una violazione del patto di non concorrenza da parte di in CP_1
considerazione del fatto che la stessa non ha posto in essere né
direttamente tramite altri, alcuna attività di somministrazione di cibo e bevande.
2.1 In primis l'appellante si duole del mancato accoglimento della domanda riconvenzionale di risarcimento del danno da violazione del divieto di concorrenza. Viene qui rimarcata la circostanza che l'attività di somministrazione di bevande e cibo
10 è avvenuta durante le manifestazioni sportive all'interno di Alps
Coliseum, centro ippico di proprietà dell'appellata, attraverso l'utilizzo delle sue strutture.
L'appellante contesta la valutazione probatoria effettuata dal
Primo Giudice sulla scorta della sola testimonianza di Tes_1
che ha riferito di 4 o 5 manifestazioni all'anno, mentre
[...]
dalla documentazione proveniente dal sito istituzionale di parte ricorrente/appellata ( doc. 7 appallante) risulterebbe che nel periodo 2015/2020 sono intervenuti non meno di 70 eventi.
Circostanza questa che troverebbe conferma nelle dichiarazioni dei testi e dalle quali emergerebbe un quadro Tes_2 Tes_3
chiaro e diffuso del fenomeno di concorrenza sleale.
2.2 Il motivo di impugnazione non è fondato perché frutto di una lettura atomistica e non contestualizzata delle dichiarazioni testimoniali citate.
Ed invero, il teste , pronipote della Testimone_4
legale rappresentante dell'appellante, ha dichiarato di aver lavorato presso il ristorante AP JO ( PJ Egna) dal
07.07.2021 al 09.07.2022 ed ha confermato che in occasione degli eventi c'erano dei banchetti;
ha, poi, precisato che le manifestazioni si svolgevano una volta circa al mese, ma non tutti i mesi.
Il teste ha lavorato presso il ristorante AP Testimone_5
JO dal 24.11.2017 al luglio 2022 in qualità di barman e preposto;
ha confermato che in occasione delle manifestazioni
11 all'ippodromo veniva organizzato il servizio ristorazione precisando che “Queste manifestazioni erano abbastanza
frequenti da inizio primavera a fine autunno con regolarità
mensile: in genere una al mese, capitava che d'estate fossero
anche più frequenti. “
Sia il teste che il teste hanno riferito che Tes_2 Tes_3
durante le manifestazioni il parcheggio di fronte al locale veniva occupato per cui la clientela del locale non trovava posto ed il ristorante lavorava solo al 60%, seppur a volte qualche spettatore vi effettuava una consumazione.
Queste dichiarazioni sono in parte smentite dalla testimonianza di consigliere dell'ARTA (associazione Regionale Testimone_1
TAA per il Reining) organizzatore delle predette manifestazioni con banchetti, che si svolgono, secondo il teste, da aprile a fine settembre- inizio ottobre e complessivamente quattro o cinque volte all'anno. Il teste ha riferito di aver cercato un accordo con i gestori del ristorante ( affinché aprisse prima, Pt_1
considerato che il venerdì' ed il sabato il ristorante apriva alle
17.00 e solo la domenica a pranzo, mentre i cavalieri arrivavano al circolo sin dalle 6 di mattina.
Tali affermazioni trovano riscontro in quanto dichiarato dal teste frequentatore del centro ippico e del Tes_6
ristorante, secondo il quale le manifestazioni e i banchetti venivano organizzati dall'associazione ARTA che affittava appositamente lo spazio e si tenevano quattro o cinque volte
12 all'anno; lo stesso ha precisato che all'inizio quando si tenevano le gare ippiche non venivano organizzati i banchetti, siccome però il ristorante non faceva servizio colazione né pranzo e quando era aperto a pranzo per i partecipanti non c'era tempo per mangiare al ristorante, si è provveduto ad organizzare i banchetti.
Dalla documentazione in atti ed in particolare dal relativo contratto di affitto ( doc. 3 parte appellata) risulta che
è solo proprietaria del centro ippico che è dato in CP_1
affitto a Alps Coliseum, organizzatrice delle manifestazioni ippiche e del servizio di ristorazione durante le gare.
2.3 Il quadro d'insieme che si delinea in esito alle riportate testimonianze consente di affermare che non vi è stata da parte di alcuna attività concorrenziale a quella di CP_1 [...]
idonea a sviarne la clientela, atteso che le manifestazioni Pt_1
sono state organizzate da altro soggetto, Alps Coliseum, per altro in numero limitato di quattro e cinque volte all'anno da aprile e fine settembre e con un servizio di ristorazione tutt'affatto differente per oggetto, orari e modalità rispetto a quello effettuato dal ristorante. Già sotto questo aspetto la somministrazione di cibo e bevande all'aperto su tavoli e panche di legno (come si evince dalle fotografie dimesse in atti)
rivolta ai partecipanti alle gare ippiche ed eventuali spettatori non appare idonea a sviare la clientela del ristorante aperto a pranzo solo di domenica ed il venerdì e sabato solo per cena.
13 Va, altresì considerato che l'elenco dimesso da parte appellante non consegna alcun dato sul numero di manifestazioni alle quali era stato fornito anche il servizio di ristorazione potendosi,
per esempio, ragionevolmente escludersi che per gli eventi di novembre inoltrato, dicembre e febbraio sia stato predisposto un servizio di ristorazione all'aperto. Alcuni di questi eventi elencati, per altro, riguardano corsi di equitazione per bambini o seminari su temi dell'equitazione.
Gli stessi testi di parte appellante, del resto, riferiscono che gli eventi con i banchetti si tenevano una volta al mese ( testi e , ma non ogni mese ( teste ). Tes_2 Tes_3 Tes_2
Per quanto sin qui esposto va dunque confermata sul punto l'impugnata sentenza.
3. Il secondo mezzo dal titolo “errata valutazione e/o
travisamento di fatti e prove – omessa, insufficente,
contraddittoria motivazione su di un punto decisivo per la
soluzione della controversia: eccezione sulla mancata redazione
dell'inventario/difetti del compendio aziendale”, riguarda la funzionalità dell'azienda oggetto del contratto d'affitto concluso tra le parti.
L'appellata si duole del fatto che parti dell'azienda erano inservibili allo scopo ritenendo di aver fornito la relativa prova attraverso la documentazione comprovante l'acquisto di macchinari ed utensili.
Principalmente, come condivisibilmente rilevato dal Primo
14 Giudice, occorre evidenziare che ai sensi dell'art. 3 del contratto di affitto concluso tra le parti, “con la sottoscrizione del presente
contratto l'affittuaria conferma di aver controllato l'azienda in
oggetto e di averla trovata in uno stato di buona manutenzione,
di sicurezza ed idonea all'utilizzo convenuto”; pertanto Pt_1
ha confermato il buono stato di manutenzione e l'idoneità
dell'azienda all'uso cui è destinata.
3.1 Sotto altro aspetto va rilevato che difetta una specificazione sul punto;
anche in questo grado di appello, infatti, si Pt_1
limita ad affermare genericamente che parti dell'azienda erano inservibili introducendo inammissibilmente in appello il nuovo tema della mancanza di certificazione degli impianti e conformità delle attrezzature alle normative di settore.
Non supplisce al difetto di puntuale indicazione la documentazione dimessa da parte appellante relativa all'acquisto di materiale vario ed arnesi da cucina, per altro,
avvenuta nel corso del rapporto di affitto.
Valga qui unicamente rilevare che le fatture dimesse dall'appellante riguardano in parte, acquisto di attrezzature ed utensili da cucina e macchinari avvenuto anche a distanza di alcuni anni dalla consegna dell'azienda in parte, acquisto di materiale di consumo.
3.2 In sostanza, le emergenze probatorie non consentono in alcun modo di superare la dichiarazione contrattuale di “aver
controllato l'azienda in oggetto e di averla trovata in uno stato di
15 buona manutenzione, di sicurezza ed idonea all'utilizzo
convenuto”, dichiarazione che rende irrilevante la mancata formazione dell'inventario, avendo, come detto, l'affittuaria accertato lo stato dell'azienda ritenendo idoneo all'uso cui è
destinata.
Infine, appare decisivo richiamare la previsione dell'art.5 del contratto di affitto ai sensi del quale ”il locatore non assume
alcun obbligo di acquistare o sostituire a sue spese oggetti di
arredamento e di inventario durante il rapporto di affitto fatta
ececzione per la manutenzione straordinaria. Tutti i beni
strumentali aziendali comunque sostituiti e/o acquisiti da parte
dell'affittuaria rimarranno di proprietà dell'azienda e le relative
spese sono già state calcolate nel canone d'affitto e nella durata
del contratto, per cui l'affittuaria nulla potrà e avrà da pretendere
al momento della cessazione del rapporto nei confronti del
locatore per detti investimenti.”
Siffatte argomentazioni portano a considerare infondato il motivo di gravame dedotto.
4. Ulteriore censura avanzata da riguarda “errata Pt_1
valutazione e/o travisamento di fatti e prove – omessa,
insufficiente, contraddittoria motivazione su di un punto decisivo
per la soluzione della controversia: eccezione di impossibilità
sopravvenuta”.
Con tale mezzo l'appellante si duole del mancato accoglimento dell'eccezione di impossibilità sopravvenuta da parte del primo
16 giudice che ha escluso che l'emergenza epidemiologica da Covid
19 possa rilevare ai sensi dell'art. 1463 c.c. con riferimento all'obbligazione di pagamento dei canoni di affitto.
L'appellante specifica qui di aver eccepito che l'azienda oggetto di locazione era inclusa nella più ampia struttura sportiva senza accesso diretto alla via pubblica con la conseguenza che le restrizioni all'accesso e l'utilizzo degli impianti sportivi imposti dalla normativa d'urgenza, per altro di durata più
estesa rispetto agli esercizi pubblici, hanno avuto riflessi negativi sull'attività della società appellante.
In sostanza, l'appellante fa valere qui un'impossibilità
sopravvenuta riflessa in conseguenza delle limitazioni di apertura del centro ippico dovute all'emergenza da Covid 19,
senza censurare l'argomentazione del Primo Giudice che ha escluso che la situazione epidemiologica possa configurare un caso di impossibilità sopravvenuta non potendo un'obbligazione di pagamento divenire obiettivamente impossibile, attesa la sua natura di bene fungibile.
Valga al riguardo unicamente aggiungersi che l'art.1463 c.c.
non risulta applicabile all'ipotesi de quo, poiché a causa della normativa d'urgenza l'immobile non diventa inidoneo all'uso,
bensì è l'attività che in esso si esercita ad essere impedita e ciò
ricade nella sfera di rischio dell'imprenditore conduttore. (cfr.
Tribunale di Roma n.8206/2022).
4.1 La doglianza è ad ogni modo infondata alla luce qui di
17 seguito argomentato.
Pa In primo luogo, risulta dalla planimetria che il ristorante ha un accesso dalla strada pubblica, indipendente dal centro ippico, trattandosi di struttura del tutto separata e distinta. In
secondo luogo, va evidenziato che l'appellante si è resa inadempiente rispetto ai canoni di affitto sin da marzo 2019
(doc. 5 appellata), mentre le restrizioni alle attività sportive sono state introdotte con DPCM 9 marzo 2020 e quindi a distanza di un anno. Non può dunque, a prescindere da ogni altra considerazione, ritenersi l'inadempimento di Pt_1
all'obbligazione del pagamento del canone di affitto causalmente collegata alle limitazioni imposte dalla normativa d'urgenza all'utilizzo del centro ippico.
5. L'appello va dunque respinto rivelandosi i motivi a sostegno privi di fondamento.
In esito al giudizio di appello l'appellante risulta soccombente e conseguentemente le spese del grado vanno poste a suo carico.
Le spese del giudizio vanno determinate in base ai criteri di cui al DM 55/2014, e quantificate come da nota spese di parte appellata;
le spese di trasferta richieste in misura di € 25,00.-
spettano ai sensi degli artt. 11 e 27 del citato DM.
Va dato atto che ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R.
n. 115 del 2002 , sussistono presupposti per il versamento da parte appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo
18 unificato pari a quello dovuto per l'appello principale, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Trento – Sezione Distaccata di Bolzano,
ogni diversa domanda ed eccezione respinta, definitivamente pronunciando sull'appello avanzato da Parte_1
anche in qualità di legale rappresentante di Parte_1
nei confronti di
[...] Controparte_1
in persona del legale rappresentante avverso la
[...]
sentenza n. 96/2024 pronunciata dal Tribunale di Bolzano in data 25/01/2024,
respinge
l'appello
condanna
e in Parte_1 Parte_1
persona del legale rappresentante a rifondere a
[...]
le spese del presente grado di Controparte_1
giudizio che si liquidano per l'intero in complessivi €
11.514,65.- di cui € 2.977,00.- per la fase di studio, €
1.911,00.- per la fase introduttiva ed € 5.103,00.- per la fase decisionale, oltre € 1.498,65.- per spese generali nella misura del 15% sul compenso ed € 25,00.- per spese vive, IVA e Cap
come per legge;
Dà atto, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115
del 2002 , della sussistenza dei presupposti per il versamento
19 da parte appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello principale, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Dispone che, per il caso di pubblicazione/riproduzione o diffusione del presente provvedimento, vengano omessi i dati personali e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati ai sensi dell'art.52 D.Lgs. n. 196/2003.
Bolzano, così deciso il 11 giugno 2025
La Presidente estensore Dott. Isabella Martin
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