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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 27/01/2025, n. 201 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 201 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TARANTO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Taranto in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dr.ssa
Maria LEONE, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429 c.p.c. nella causa promossa da
Parte_1
Con l'Avv. Martino Giuseppe ricorrente
Contro
Controparte_1
Con Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce
resistente
Oggetto: Vittime del dovere
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 8.11.23 la parte ricorrente, premesso di aver riportato lesioni psico-fisiche in conseguenza del servizio operativo reso come maresciallo
LGT e segnatamente l'insorgenza di infermità, chiede i benefici quale vittima del dovere in misura superiore a quella già riconosciuta, pari al 14%.
Il si costituiva ritualmente in giudizio sostenendo Controparte_1
l'infondatezza delle domande.
La causa, espletata CTU medico legale, all'udienza odierna, veniva decisa come da sentenza ex art. 429 c.p.c..
Preliminarmente deve ribadirsi la giurisdizione del giudice ordinario. Al riguardo basti richiamare il principio affermato, a Sezioni Unite, dai giudici di legittimità nell'ordinanza n. 26626 del 18.12.2007: “le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata sono titolari, in presenza delle condizioni di legge, di un vero e proprio diritto soggettivo all'erogazione della speciale elargizione prevista dalla legge 20 ottobre 1990, n. 302, essendo al riguardo la P.A. priva di ogni potestà discrezionale, sia con riguardo all'entità della somma che con riguardo ai presupposti per la erogabilità; ne consegue che le relative controversie sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario”. Nel medesimo senso si è espressa Cass. S.U. nella sentenza n.
17078 dell'8.08.2011, secondo cui “In tema di speciali elargizioni per le vittime del terrorismo e loro familiari, gli art. 11 e 12 della legge 3 agosto 2004, n. 206, hanno previsto, nel caso in cui sia già stata definitivamente accertata, in sede giudiziaria, amministrativa o contabile, la dipendenza dell'invalidità (e il suo grado) ovvero della morte da atti o stragi di terrorismo, uno speciale procedimento dinanzi al tribunale in composizione monocratica, caratterizzato da estrema concentrazione e semplicità, per giungere con la massima rapidità all'effettivo riconoscimento di tutti i benefici economici assicurati dalla legislazione in materia. Ne consegue che, anche in riferimento a controversie aventi ad oggetto il beneficio dell'esenzione dall'IRPEF delle somme erogate a titolo di pensione, previsto dall'art. 2 della legge 23 novembre
1998, n. 407, e dall'art. 3 della legge n. 206 del 2004, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario (e non già quella esclusiva delle commissioni tributarie), avendo il legislatore inteso derogare, anche nella materia tributaria, alle norme sulla attribuzione della giurisdizione ad autorità giurisdizionali diverse dal giudice ordinario.”. La tutela in sede di giurisdizione ordinaria dei diritti soggettivi di cui all'art. 442 c.p.c. non soffre, poi, deroga per il fatto che la consistenza della pretesa previdenziale dipenda da accertamenti inerenti al rapporto di impiego, dal momento che le relative questioni devono essere esaminate solamente in via incidentale e senza efficacia di giudicato, nei limiti dell'accertamento incidentale previsto dall'art. 34
c.p.c. Deve, pertanto, dichiararsi la giurisdizione del Giudice ordinario, e nella fattispecie del Giudice del lavoro, trattandosi di prestazioni di chiara natura assistenziale.
Nel merito il ricorso è solo parzialmente fondato. Il ricorrente, riconosciuto Vittima del Dovere con provvedimento del 23.6.21 nella misura dell'11%, modificato d'ufficio il 2.5.22 con incremento della percentuale di invalidità riconosciuta fino al 14%, agiva in giudizio contestando il provvedimento non essendo stato valutato l'aggravamento dell'invalidità permanente e del danno biologico, con incidenza sulla spettanza e/o misura della speciale elargizione.
Costituendosi in giudizio il evidenziava che il ricorrente aveva ottenuto il CP_1
riconoscimento dello stato di Vittima del Dovere con valutazione di invalidità nel grado del 14% e che non fosse possibile per le vittime del dovere chiedere la valutazioni di ulteriori aggravamenti dovendosi ritenere cristallizzata la speciale elargizione una volta ottenuto il primo riconoscimento.
Vi è quindi da verificare se il grado di invalidità del ricorrente conseguente ai fatti che hanno determinato il riconoscimento a suo favore dello status di Vittima del
Dovere sia nelle more aumentato, considerato che il giudizio odierno consegue alla mancata valutazione da parte del ggravamento delle patologie Controparte_2
sofferte. La CTU medico-legale svolta in corso di causa ha permesso di accertare che il ricorrente attualmente presenta una invalidità complessiva (conseguente ai fatti che hanno determinato il riconoscimento a suo favore dello status di Vittima del Dovere) determinata, ai sensi degli artt. 3 e 4 DPR 181/09, nel grado del 18%, e tanto non per un intervenuto aggravamento ma sin dalla data della domanda di riconoscimento di vittima del dovere. L'attuale grado di invalidità importa la necessità che l'Amministrazione provveda a riliquidare la speciale erogazione corrisposta al ricorrente a suo tempo, tenendo conto della situazione patologica odierna e dunque rapportando l'importo unitario al grado di invalidità complessiva, pari al 18% a far data dal 20.6.18.
Invece l'assegno vitalizio previsto dall'art. 2 comma 1 legge n. 407/1998 dell'importo di €. 500,00 mensili, essendo previsto solo a condizione che il soggetto abbia una lesione invalidante pari al 25%, requisito non presente nel caso di specie, non spetta, analogamente all'assegno vitalizio non reversibile di cui all'art. 5 comma
3 legge n. 204/2006 di €. 1.033,00 soggetto a perequazione automatica In definitiva il ricorso merita parziale accoglimento.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da infrascritto dispositivo.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, cos' provvede:
1. accoglie il ricorso per quanto di ragione e per l'effetto condanna il a CP_1
riliquidare la speciale elargizione nella misura del 18% a far data dal 20.6.18;
2. condanna il al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente CP_1
che liquida in complessivi € 1800,00, oltre iva e cpa, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Taranto, 27.1.25
Il gdl
Dott.ssa Maria LEONE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TARANTO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Taranto in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dr.ssa
Maria LEONE, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429 c.p.c. nella causa promossa da
Parte_1
Con l'Avv. Martino Giuseppe ricorrente
Contro
Controparte_1
Con Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce
resistente
Oggetto: Vittime del dovere
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 8.11.23 la parte ricorrente, premesso di aver riportato lesioni psico-fisiche in conseguenza del servizio operativo reso come maresciallo
LGT e segnatamente l'insorgenza di infermità, chiede i benefici quale vittima del dovere in misura superiore a quella già riconosciuta, pari al 14%.
Il si costituiva ritualmente in giudizio sostenendo Controparte_1
l'infondatezza delle domande.
La causa, espletata CTU medico legale, all'udienza odierna, veniva decisa come da sentenza ex art. 429 c.p.c..
Preliminarmente deve ribadirsi la giurisdizione del giudice ordinario. Al riguardo basti richiamare il principio affermato, a Sezioni Unite, dai giudici di legittimità nell'ordinanza n. 26626 del 18.12.2007: “le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata sono titolari, in presenza delle condizioni di legge, di un vero e proprio diritto soggettivo all'erogazione della speciale elargizione prevista dalla legge 20 ottobre 1990, n. 302, essendo al riguardo la P.A. priva di ogni potestà discrezionale, sia con riguardo all'entità della somma che con riguardo ai presupposti per la erogabilità; ne consegue che le relative controversie sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario”. Nel medesimo senso si è espressa Cass. S.U. nella sentenza n.
17078 dell'8.08.2011, secondo cui “In tema di speciali elargizioni per le vittime del terrorismo e loro familiari, gli art. 11 e 12 della legge 3 agosto 2004, n. 206, hanno previsto, nel caso in cui sia già stata definitivamente accertata, in sede giudiziaria, amministrativa o contabile, la dipendenza dell'invalidità (e il suo grado) ovvero della morte da atti o stragi di terrorismo, uno speciale procedimento dinanzi al tribunale in composizione monocratica, caratterizzato da estrema concentrazione e semplicità, per giungere con la massima rapidità all'effettivo riconoscimento di tutti i benefici economici assicurati dalla legislazione in materia. Ne consegue che, anche in riferimento a controversie aventi ad oggetto il beneficio dell'esenzione dall'IRPEF delle somme erogate a titolo di pensione, previsto dall'art. 2 della legge 23 novembre
1998, n. 407, e dall'art. 3 della legge n. 206 del 2004, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario (e non già quella esclusiva delle commissioni tributarie), avendo il legislatore inteso derogare, anche nella materia tributaria, alle norme sulla attribuzione della giurisdizione ad autorità giurisdizionali diverse dal giudice ordinario.”. La tutela in sede di giurisdizione ordinaria dei diritti soggettivi di cui all'art. 442 c.p.c. non soffre, poi, deroga per il fatto che la consistenza della pretesa previdenziale dipenda da accertamenti inerenti al rapporto di impiego, dal momento che le relative questioni devono essere esaminate solamente in via incidentale e senza efficacia di giudicato, nei limiti dell'accertamento incidentale previsto dall'art. 34
c.p.c. Deve, pertanto, dichiararsi la giurisdizione del Giudice ordinario, e nella fattispecie del Giudice del lavoro, trattandosi di prestazioni di chiara natura assistenziale.
Nel merito il ricorso è solo parzialmente fondato. Il ricorrente, riconosciuto Vittima del Dovere con provvedimento del 23.6.21 nella misura dell'11%, modificato d'ufficio il 2.5.22 con incremento della percentuale di invalidità riconosciuta fino al 14%, agiva in giudizio contestando il provvedimento non essendo stato valutato l'aggravamento dell'invalidità permanente e del danno biologico, con incidenza sulla spettanza e/o misura della speciale elargizione.
Costituendosi in giudizio il evidenziava che il ricorrente aveva ottenuto il CP_1
riconoscimento dello stato di Vittima del Dovere con valutazione di invalidità nel grado del 14% e che non fosse possibile per le vittime del dovere chiedere la valutazioni di ulteriori aggravamenti dovendosi ritenere cristallizzata la speciale elargizione una volta ottenuto il primo riconoscimento.
Vi è quindi da verificare se il grado di invalidità del ricorrente conseguente ai fatti che hanno determinato il riconoscimento a suo favore dello status di Vittima del
Dovere sia nelle more aumentato, considerato che il giudizio odierno consegue alla mancata valutazione da parte del ggravamento delle patologie Controparte_2
sofferte. La CTU medico-legale svolta in corso di causa ha permesso di accertare che il ricorrente attualmente presenta una invalidità complessiva (conseguente ai fatti che hanno determinato il riconoscimento a suo favore dello status di Vittima del Dovere) determinata, ai sensi degli artt. 3 e 4 DPR 181/09, nel grado del 18%, e tanto non per un intervenuto aggravamento ma sin dalla data della domanda di riconoscimento di vittima del dovere. L'attuale grado di invalidità importa la necessità che l'Amministrazione provveda a riliquidare la speciale erogazione corrisposta al ricorrente a suo tempo, tenendo conto della situazione patologica odierna e dunque rapportando l'importo unitario al grado di invalidità complessiva, pari al 18% a far data dal 20.6.18.
Invece l'assegno vitalizio previsto dall'art. 2 comma 1 legge n. 407/1998 dell'importo di €. 500,00 mensili, essendo previsto solo a condizione che il soggetto abbia una lesione invalidante pari al 25%, requisito non presente nel caso di specie, non spetta, analogamente all'assegno vitalizio non reversibile di cui all'art. 5 comma
3 legge n. 204/2006 di €. 1.033,00 soggetto a perequazione automatica In definitiva il ricorso merita parziale accoglimento.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da infrascritto dispositivo.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, cos' provvede:
1. accoglie il ricorso per quanto di ragione e per l'effetto condanna il a CP_1
riliquidare la speciale elargizione nella misura del 18% a far data dal 20.6.18;
2. condanna il al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente CP_1
che liquida in complessivi € 1800,00, oltre iva e cpa, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Taranto, 27.1.25
Il gdl
Dott.ssa Maria LEONE