TRIB
Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 15/12/2025, n. 11798 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11798 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 21493/2024 R.Gen.Aff.Cont. Cron._________ Rep. _________ Sent. n._________
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Napoli 13 SEZIONE CIVILE Il Tribunale di Napoli, XIII sezione civile, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Stefania
CE, letto l'art. 281 sexies, terzo comma, c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 21493 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto: diritto all'unità familiare
TRA
, nata il [...] in [...], rapp.ta Parte_1
e difesa dall'avv.to Gianluca Valentino, presso il cui studio, sito ad
Aversa alla via Firenze n. 12, elett.nte domicilia, in virtù di procura in atti
RICORRENTE E
Controparte_1
in persona del Ministro p.t., rapp.to e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con sede a in via CP_1
Diaz n. 11
RESISTENTE
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con decreto n. 324 emesso il 09.07.2024 e notificato il
17.09.2024, il Questore della Provincia di rigettava CP_1
l'istanza, formalizzata il 17.04.2023 dalla ricorrente, volta a conseguire il rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari, in coesione con il coniuge , cittadina Parte_2
italiano. Il Questore fondava la decisione sull'assoluta infondatezza del requisito della convivenza.
Con ricorso ex art.702 bis c.p.c., depositato il 16.10.2024, la ricorrente contestava la legittimità del provvedimento in quanto adottato sulla base di accertamenti grossolani e, comunque, non approfonditi e non rispondenti al vero. Assumeva che il rapporto di coniugio continuava tuttora a sussistere nonostante il marito fosse recluso presso la casa circondariale di Poggioreale e la convivenza fosse di fatto allo stato impedita da cause di forza maggiore.
- 2 - L'attrice, in conclusione, chiedeva di annullare il provvedimento impugnato in quanto emanato in violazione degli artt. 6, co., 1, 30, co. 2, d.lgs. n. 286/1998 ed art. 14, co. 1, d.p.r. n. 394/1999 nonché perché viziato da eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei fatti e, per l'effetto, disporre il rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari.
Integrato il contraddittorio con il convenuto sull'istanza cautelare di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, avanzata nel ricorso e ricondotta all'art. 700 c.p.c., il 29.10.2024 il si Controparte_2
costituiva in giudizio tramite l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, che depositava una memoria con cui chiedeva il rigetto del ricorso.
Fissata l'udienza del 13.11.2024 per ascoltare, come informatore, , il difensore della ricorrente Parte_2
allegava l'impedimento del a comparire in quanto Parte_2
ristretto presso la Casa Circondariale di Poggioreale e chiedeva, pertanto, che l'udienza si svolgesse a trattazione scritta.
Accolta l'istanza del difensore, all'udienza suindicata le parti si riportavano alle rispettive conclusioni.
Con ordinanza del 14.11.2024, il giudice rigettava la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato e fissava l'udienza di trattazione del merito della causa per il 03.11.2025, disponendone nel contempo la sostituzione con lo scambio di note di parte da depositare nel termine perentorio del
- 3 - 03.11.2025.
Con nota del 31.10.2025, parte ricorrente insisteva per l'accoglimento del ricorso.
Fissata l'udienza di discussione della causa al 10.12.2025, presente il difensore della ricorrente, il giudice si riservava di depositare la sentenza nel termine di trenta giorni successivi ai sensi dell'art. 281 sexies terzo comma c.p.c..
Così brevemente riassunti i fatti di causa, esaminando il merito della causa, la controversia rientra nell'ambito applicativo degli artt. 30, comma 6, t.u.i. (d.lgs. 286\1998) e 20 d.lgs. 150\11, avendo ad oggetto il diritto all'unità familiare, vantato dall'attrice e a suo dire illegittimamente frustrato dal Questore della Provincia di che ha rigettato la sua richiesta di permesso di CP_1
soggiorno per coesione con il coniuge avente cittadinanza italiana.
L'unico legittimato passivo dell'azione è il
[...]
, del quale il Questore è articolazione organica CP_2
periferica, priva di capacità propria di stare in giudizio in via diretta ed autonoma in tale tipo di controversia.
Occorre, inoltre, puntualizzare i fatti sottoposti a questo giudice, emergenti dalle allegazioni difensive, per procedere alla qualificazione della domanda ed alla ricostruzione conseguente del quadro normativo da applicare.
La controversia trae origine dalla formulazione, da parte
- 4 - dell'istante, cittadina extra UE, di una domanda di permesso di soggiorno per coesione con il coniuge, cittadino italiano, con il quale si è unita in matrimonio il 28.09.2022 ad AC (cfr. copia dell'estratto di matrimonio nel fascicolo dell'attrice).
Al momento della formulazione dell'istanza rigettata dal
Questore, la richiedente era irregolarmente presente sul territorio nazionale.
Alla fattispecie concreta si applica, pertanto, il combinato disposto degli artt. 19, comma 2, lett. c), t.u.i. e 28 d.p.r. 394\1999
(cfr. Cass. 14159\17, per la quale “poichè il permesso di soggiorno per motivi familiari oggetto del presente giudizio costituisce una conseguenza del divieto di espulsione previsto dal T.U. n. 286 del
1998, art. 19 comma 2, lett. c), è a tale paradigma normativo che occorre riferirsi nell'individuazione delle ragioni ostative al rilascio iniziale del predetto permesso del D.P.R. n. 394 del 1999, ex art. 28, specificamente denominato: "permessi di soggiorno per gli stranieri per i quali sono vietati l'espulsione ed il respingimento".
Non trova peraltro applicazione neanche il D.Lgs. n. 286 del
1998, art. 30, che disciplina le ipotesi di rilascio di permesso di soggiorno per motivi familiari di cittadini stranieri che siano in possesso dei requisiti d'ingresso o siano già soggiornanti ad altro titolo. Tale norma contempla, alla lett. b), l'ipotesi dello straniero che abbia contratto matrimonio con cittadino italiano ma ne
- 5 - richiede la precondizione del soggiorno regolare ad altro titolo per almeno un anno. Deve, conseguentemente, concludersi che al cittadino straniero che soggiorna irregolarmente in quanto già attinto da un provvedimento espulsivo o perchè privo dei requisiti per un diverso titolo di soggiorno, si applica il combinato disposto del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19, comma 2, lett. c) e del D.P.R.
n. 394 del 1999, art. 28.”; conforme, in motivazione, Cass.
5378\2020; v. anche Cass. 12745\13).
Elemento costitutivo della fattispecie normativa su richiamata, la quale, nel vietarne l'espulsione, consente allo straniero di conseguire il permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 28, lett. b), d.p.r. 394\1999, è la convivenza con il coniuge cittadino italiano.
L'art. 19, lett. c), infatti, esige, per permettere allo straniero richiedente di beneficiare del permesso di soggiornare sul territorio nazionale, di dimostrare che a base del vincolo matrimoniale con un cittadino italiano vi sia una concreta affectio maritalis, all'evidente scopo di frustrare agevoli aggiramenti delle regole disciplinanti l'afflusso di stranieri nello Stato.
Il significato da attribuire a tale requisito non è certamente fisso, trattandosi di connotato caratterizzante una relazione umana, di per sé naturalmente variabile nelle modalità in cui si esplica. È evidente, dunque, che il suo contenuto non può non dipendere, innanzitutto, dal tipo di rapporto preso in esame dalla disposizione
- 6 - in commento ma deve, comunque, essere effettivamente esistente
(Cass. 28201\2021); e, nel caso di coniugio, ci si attende di ritrovare un legame stabile tra due persone, connotato da duratura e significativa comunanza di vita, che può anche consentire di prescindere dalla coabitazione, temporaneamente o periodicamente, per ragioni obiettivamente riscontrabili, quali sono ad esempio le esigenze di lavoro o la necessità di subire cure mediche.
Nel caso di specie nulla di tutto ciò è stato riscontrato.
La p.a ha contestato il difetto di convivenza tra i coniugi e nel decreto in questa sede impugnato ha indicato con puntualità i giorni (07.05.2024, 15.05.2024, 21.05.2024, 25.05.2025) in cui il personale accertatore si è recato presso la casa coniugale, senza trovare mai la ricorrente né segni della presunta convivenza coniugale (“nell'unico bagno non vi era traccia di spazzolini e/o altri effetti riconducibili alla reale presenza della donna, …i vestiti erano riposti in una valigia e non sistemati in modo permanente come si addice ad una donna che vi dimorerebbe da almeno due anni sui quattro di matrimonio”). Inoltre, nella memoria di costituzione, parte resistente si è richiamata alla relazione di servizio redatta in occasione dell'ultimo accesso del 25.05.2025
(allegata in atti) da cui si ricava che in tale occasione veniva identificato tale , fratello di , Persona_1 Parte_2
il quale riferiva che da dieci giorni si era trasferita Parte_1
presso l'abitazione di un'amica sita in Casal di Principe e che, allo
- 7 - stato, con lui conviveva nell'abitazione soltanto sua madre,
Si legge, altresì, in detta relazione che né Persona_2
né sua madre erano in grado di Parte_2 Persona_2
fornire altri elementi utili ad individuare l'effettivo domicilio della ricorrente a Casal di Principe.
L'attrice ha dedotto molto genericamente la natura approssimativa, non approfondita e non veritiera degli accertamenti eseguiti senza tuttavia specificare in cosa gli esiti degli accertamenti eseguiti non corrisponderebbero al vero. Si è limitata, infatti, a sostenere apoditticamente la permanenza, nonostante il coniuge italiano sia recluso presso la casa circondariale di Poggioreale, del rapporto di coniugio e l'impossibilità, allo stato attuale, della convivenza per cause di forza maggiore, senza invece contestare di non essere stata trovata in casa durante i suindicati accessi né l'assenza di suoi effetti riconducibili alla sua reale abitazione nella casa. Inoltre, non ha mai neppure provato e chiesto di provare che, proprio in occasione degli accessi compiuti dalla p.a. presso l'abitazione, non era in casa, vuoi perché impegnata al lavoro, vuoi per altro motivo.
Né l'attrice ha mai contestato di essere destinataria della misura di prevenzione del divieto di accesso alle aree urbane della località di Battipaglia della durata di dodici mesi adottata Questore di Salerno il 16.03.2024, essendo risultato che ella era stata controllata nell'intento di esercitare l'attività di meretricio ed aveva reiterato la propria condotta non ottemperando all'ordine di
- 8 - allontanamento.
È da notare, infine, a rafforzare ulteriormente il giusto convincimento della p.a., che la ricorrente non ha mai minimamente circostanziato l'occasione in cui ha conosciuto il marito e la loro frequentazione che ha preceduto la celebrazione del loro matrimonio.
Il ricorso deve, dunque, essere rigettato per evidente infondatezza.
Le spese processuali seguono la soccombenza della parte ricorrente. Esse sono liquidate d'ufficio, in difetto di nota spese, come da dispositivo, applicando i parametri previsti per le cause di valore indeterminabile basso, stante la scarsa complessità della controversia, ed il valore minimo per ciascuna fase, stante la semplicità del loro svolgimento. Pertanto, si liquidano gli importi di euro 588,00 per la fase introduttiva, euro 426,00 per la fase di studio, euro 993,00 per la fase istruttoria ed euro 601,00 per la fase decisionale, per un totale di euro 2.608,00, per quanto concerne il procedimento cautelare. Quanto alla causa di merito, si esclude la liquidazione del compenso per la fase di studio ed introduttiva, considerato che la domanda cautelare è stata inclusa nel ricorso e che le relative prestazioni sono state assorbite da quelle eseguite per la disamina della domanda cautelare e per la preparazione della relativa difesa, e si liquidano gli importi di euro 903,00 per la fase
- 9 - istruttoria ed euro 1.453,00 pera la fase decisionale, per un totale di euro 2.356,00.
PQM
Il Tribunale, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. rigetta il ricorso;
2. condanna la ricorrente al pagamento, in favore del
[...]
, delle spese processuali, come precisate in parte CP_2
motiva, che liquida nella somma complessiva di euro
4.064,00 per compenso di avvocato, oltre i.v.a e c.p.a., come per legge.
Napoli, 15.12.2025
Il giudice
Dott.ssa Stefania CE
- 10 -
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Napoli 13 SEZIONE CIVILE Il Tribunale di Napoli, XIII sezione civile, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Stefania
CE, letto l'art. 281 sexies, terzo comma, c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 21493 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto: diritto all'unità familiare
TRA
, nata il [...] in [...], rapp.ta Parte_1
e difesa dall'avv.to Gianluca Valentino, presso il cui studio, sito ad
Aversa alla via Firenze n. 12, elett.nte domicilia, in virtù di procura in atti
RICORRENTE E
Controparte_1
in persona del Ministro p.t., rapp.to e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con sede a in via CP_1
Diaz n. 11
RESISTENTE
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con decreto n. 324 emesso il 09.07.2024 e notificato il
17.09.2024, il Questore della Provincia di rigettava CP_1
l'istanza, formalizzata il 17.04.2023 dalla ricorrente, volta a conseguire il rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari, in coesione con il coniuge , cittadina Parte_2
italiano. Il Questore fondava la decisione sull'assoluta infondatezza del requisito della convivenza.
Con ricorso ex art.702 bis c.p.c., depositato il 16.10.2024, la ricorrente contestava la legittimità del provvedimento in quanto adottato sulla base di accertamenti grossolani e, comunque, non approfonditi e non rispondenti al vero. Assumeva che il rapporto di coniugio continuava tuttora a sussistere nonostante il marito fosse recluso presso la casa circondariale di Poggioreale e la convivenza fosse di fatto allo stato impedita da cause di forza maggiore.
- 2 - L'attrice, in conclusione, chiedeva di annullare il provvedimento impugnato in quanto emanato in violazione degli artt. 6, co., 1, 30, co. 2, d.lgs. n. 286/1998 ed art. 14, co. 1, d.p.r. n. 394/1999 nonché perché viziato da eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei fatti e, per l'effetto, disporre il rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari.
Integrato il contraddittorio con il convenuto sull'istanza cautelare di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, avanzata nel ricorso e ricondotta all'art. 700 c.p.c., il 29.10.2024 il si Controparte_2
costituiva in giudizio tramite l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, che depositava una memoria con cui chiedeva il rigetto del ricorso.
Fissata l'udienza del 13.11.2024 per ascoltare, come informatore, , il difensore della ricorrente Parte_2
allegava l'impedimento del a comparire in quanto Parte_2
ristretto presso la Casa Circondariale di Poggioreale e chiedeva, pertanto, che l'udienza si svolgesse a trattazione scritta.
Accolta l'istanza del difensore, all'udienza suindicata le parti si riportavano alle rispettive conclusioni.
Con ordinanza del 14.11.2024, il giudice rigettava la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato e fissava l'udienza di trattazione del merito della causa per il 03.11.2025, disponendone nel contempo la sostituzione con lo scambio di note di parte da depositare nel termine perentorio del
- 3 - 03.11.2025.
Con nota del 31.10.2025, parte ricorrente insisteva per l'accoglimento del ricorso.
Fissata l'udienza di discussione della causa al 10.12.2025, presente il difensore della ricorrente, il giudice si riservava di depositare la sentenza nel termine di trenta giorni successivi ai sensi dell'art. 281 sexies terzo comma c.p.c..
Così brevemente riassunti i fatti di causa, esaminando il merito della causa, la controversia rientra nell'ambito applicativo degli artt. 30, comma 6, t.u.i. (d.lgs. 286\1998) e 20 d.lgs. 150\11, avendo ad oggetto il diritto all'unità familiare, vantato dall'attrice e a suo dire illegittimamente frustrato dal Questore della Provincia di che ha rigettato la sua richiesta di permesso di CP_1
soggiorno per coesione con il coniuge avente cittadinanza italiana.
L'unico legittimato passivo dell'azione è il
[...]
, del quale il Questore è articolazione organica CP_2
periferica, priva di capacità propria di stare in giudizio in via diretta ed autonoma in tale tipo di controversia.
Occorre, inoltre, puntualizzare i fatti sottoposti a questo giudice, emergenti dalle allegazioni difensive, per procedere alla qualificazione della domanda ed alla ricostruzione conseguente del quadro normativo da applicare.
La controversia trae origine dalla formulazione, da parte
- 4 - dell'istante, cittadina extra UE, di una domanda di permesso di soggiorno per coesione con il coniuge, cittadino italiano, con il quale si è unita in matrimonio il 28.09.2022 ad AC (cfr. copia dell'estratto di matrimonio nel fascicolo dell'attrice).
Al momento della formulazione dell'istanza rigettata dal
Questore, la richiedente era irregolarmente presente sul territorio nazionale.
Alla fattispecie concreta si applica, pertanto, il combinato disposto degli artt. 19, comma 2, lett. c), t.u.i. e 28 d.p.r. 394\1999
(cfr. Cass. 14159\17, per la quale “poichè il permesso di soggiorno per motivi familiari oggetto del presente giudizio costituisce una conseguenza del divieto di espulsione previsto dal T.U. n. 286 del
1998, art. 19 comma 2, lett. c), è a tale paradigma normativo che occorre riferirsi nell'individuazione delle ragioni ostative al rilascio iniziale del predetto permesso del D.P.R. n. 394 del 1999, ex art. 28, specificamente denominato: "permessi di soggiorno per gli stranieri per i quali sono vietati l'espulsione ed il respingimento".
Non trova peraltro applicazione neanche il D.Lgs. n. 286 del
1998, art. 30, che disciplina le ipotesi di rilascio di permesso di soggiorno per motivi familiari di cittadini stranieri che siano in possesso dei requisiti d'ingresso o siano già soggiornanti ad altro titolo. Tale norma contempla, alla lett. b), l'ipotesi dello straniero che abbia contratto matrimonio con cittadino italiano ma ne
- 5 - richiede la precondizione del soggiorno regolare ad altro titolo per almeno un anno. Deve, conseguentemente, concludersi che al cittadino straniero che soggiorna irregolarmente in quanto già attinto da un provvedimento espulsivo o perchè privo dei requisiti per un diverso titolo di soggiorno, si applica il combinato disposto del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19, comma 2, lett. c) e del D.P.R.
n. 394 del 1999, art. 28.”; conforme, in motivazione, Cass.
5378\2020; v. anche Cass. 12745\13).
Elemento costitutivo della fattispecie normativa su richiamata, la quale, nel vietarne l'espulsione, consente allo straniero di conseguire il permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 28, lett. b), d.p.r. 394\1999, è la convivenza con il coniuge cittadino italiano.
L'art. 19, lett. c), infatti, esige, per permettere allo straniero richiedente di beneficiare del permesso di soggiornare sul territorio nazionale, di dimostrare che a base del vincolo matrimoniale con un cittadino italiano vi sia una concreta affectio maritalis, all'evidente scopo di frustrare agevoli aggiramenti delle regole disciplinanti l'afflusso di stranieri nello Stato.
Il significato da attribuire a tale requisito non è certamente fisso, trattandosi di connotato caratterizzante una relazione umana, di per sé naturalmente variabile nelle modalità in cui si esplica. È evidente, dunque, che il suo contenuto non può non dipendere, innanzitutto, dal tipo di rapporto preso in esame dalla disposizione
- 6 - in commento ma deve, comunque, essere effettivamente esistente
(Cass. 28201\2021); e, nel caso di coniugio, ci si attende di ritrovare un legame stabile tra due persone, connotato da duratura e significativa comunanza di vita, che può anche consentire di prescindere dalla coabitazione, temporaneamente o periodicamente, per ragioni obiettivamente riscontrabili, quali sono ad esempio le esigenze di lavoro o la necessità di subire cure mediche.
Nel caso di specie nulla di tutto ciò è stato riscontrato.
La p.a ha contestato il difetto di convivenza tra i coniugi e nel decreto in questa sede impugnato ha indicato con puntualità i giorni (07.05.2024, 15.05.2024, 21.05.2024, 25.05.2025) in cui il personale accertatore si è recato presso la casa coniugale, senza trovare mai la ricorrente né segni della presunta convivenza coniugale (“nell'unico bagno non vi era traccia di spazzolini e/o altri effetti riconducibili alla reale presenza della donna, …i vestiti erano riposti in una valigia e non sistemati in modo permanente come si addice ad una donna che vi dimorerebbe da almeno due anni sui quattro di matrimonio”). Inoltre, nella memoria di costituzione, parte resistente si è richiamata alla relazione di servizio redatta in occasione dell'ultimo accesso del 25.05.2025
(allegata in atti) da cui si ricava che in tale occasione veniva identificato tale , fratello di , Persona_1 Parte_2
il quale riferiva che da dieci giorni si era trasferita Parte_1
presso l'abitazione di un'amica sita in Casal di Principe e che, allo
- 7 - stato, con lui conviveva nell'abitazione soltanto sua madre,
Si legge, altresì, in detta relazione che né Persona_2
né sua madre erano in grado di Parte_2 Persona_2
fornire altri elementi utili ad individuare l'effettivo domicilio della ricorrente a Casal di Principe.
L'attrice ha dedotto molto genericamente la natura approssimativa, non approfondita e non veritiera degli accertamenti eseguiti senza tuttavia specificare in cosa gli esiti degli accertamenti eseguiti non corrisponderebbero al vero. Si è limitata, infatti, a sostenere apoditticamente la permanenza, nonostante il coniuge italiano sia recluso presso la casa circondariale di Poggioreale, del rapporto di coniugio e l'impossibilità, allo stato attuale, della convivenza per cause di forza maggiore, senza invece contestare di non essere stata trovata in casa durante i suindicati accessi né l'assenza di suoi effetti riconducibili alla sua reale abitazione nella casa. Inoltre, non ha mai neppure provato e chiesto di provare che, proprio in occasione degli accessi compiuti dalla p.a. presso l'abitazione, non era in casa, vuoi perché impegnata al lavoro, vuoi per altro motivo.
Né l'attrice ha mai contestato di essere destinataria della misura di prevenzione del divieto di accesso alle aree urbane della località di Battipaglia della durata di dodici mesi adottata Questore di Salerno il 16.03.2024, essendo risultato che ella era stata controllata nell'intento di esercitare l'attività di meretricio ed aveva reiterato la propria condotta non ottemperando all'ordine di
- 8 - allontanamento.
È da notare, infine, a rafforzare ulteriormente il giusto convincimento della p.a., che la ricorrente non ha mai minimamente circostanziato l'occasione in cui ha conosciuto il marito e la loro frequentazione che ha preceduto la celebrazione del loro matrimonio.
Il ricorso deve, dunque, essere rigettato per evidente infondatezza.
Le spese processuali seguono la soccombenza della parte ricorrente. Esse sono liquidate d'ufficio, in difetto di nota spese, come da dispositivo, applicando i parametri previsti per le cause di valore indeterminabile basso, stante la scarsa complessità della controversia, ed il valore minimo per ciascuna fase, stante la semplicità del loro svolgimento. Pertanto, si liquidano gli importi di euro 588,00 per la fase introduttiva, euro 426,00 per la fase di studio, euro 993,00 per la fase istruttoria ed euro 601,00 per la fase decisionale, per un totale di euro 2.608,00, per quanto concerne il procedimento cautelare. Quanto alla causa di merito, si esclude la liquidazione del compenso per la fase di studio ed introduttiva, considerato che la domanda cautelare è stata inclusa nel ricorso e che le relative prestazioni sono state assorbite da quelle eseguite per la disamina della domanda cautelare e per la preparazione della relativa difesa, e si liquidano gli importi di euro 903,00 per la fase
- 9 - istruttoria ed euro 1.453,00 pera la fase decisionale, per un totale di euro 2.356,00.
PQM
Il Tribunale, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. rigetta il ricorso;
2. condanna la ricorrente al pagamento, in favore del
[...]
, delle spese processuali, come precisate in parte CP_2
motiva, che liquida nella somma complessiva di euro
4.064,00 per compenso di avvocato, oltre i.v.a e c.p.a., come per legge.
Napoli, 15.12.2025
Il giudice
Dott.ssa Stefania CE
- 10 -