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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 06/06/2025, n. 305 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 305 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DELLA SPEZIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE
In composizione collegiale, formato da:
Lucia Sebastiani Presidente rel.
Ettore Di Roberto Giudice
Maurizio Drigani Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa n. 1730/2024 R.G.A.C. avente per oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili del matrimonio concordatario e promossa
DA
, nato il [...] alla Spezia e residente in [...] Parte_1
c.f. Avv. IOZZI VANESSA C.F._1
CONTRO
, nata il [...] a [...] e residente in [...]Controparte_1
(SP)
c.f. Avv. CHIAPPINI LUCIA C.F._2
E con l'intervento necessario del Pubblico Ministero che ha apposto il visto in data
22.11.2024
1 sulle seguenti
CONCLUSIONI
Precisate congiuntamente dalle parti all'udienza del 27.5.2025:
“dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti alle seguenti condizioni: obbligo dello di corresponsione dell'importo mensile di € Pt_1
1250,00 a titolo di assegno divorzile da versarsi alla entro il 30 di ogni mese, CP_1
fatte salve eventuali ulteriori pretese non oggetto del presente giudizio, a far data dal mese di giugno 2025. Spese compensate”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
premettendo di aver contratto in data 8.6.1997 ad IA (SP) Parte_1
matrimonio concordatario con (atto trascritto nei registri degli atti Controparte_1
di matrimonio dello Stato civile dello stesso Comune al n. 11 parte II serie A anno
1997), di avere avuto un figlio ( , nato il [...], maggiorenne ed Per_1
economicamente autosufficiente), di essersi separati con decreto di omologazione del Tribunale della Spezia in data 12.9.2022 e di non aver da allora ripreso alcuna forma di comunione materiale e spirituale, ha chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso.
Si è costituita non opponendosi al divorzio ma chiedendo di Controparte_1
accogliere le condizioni di cui alla comparsa di costituzione.
Con ordinanza ex art. 473-bis.22 c.p.c., resa a scioglimento della riserva assunta all'esito dell'udienza di comparizione delle parti, il Giudice ha sottoposto alle stesse proposta conciliativa fissando udienza per la precisazione delle conclusioni congiunte e la discussione orale della causa nel caso di accettazione della proposta da entrambe le parti (o di raggiungimento tra le stesse di un diverso accordo), ovvero per l'espletamento delle prove ammesse con la medesima ordinanza.
2 Alla successiva udienza del 27.5.2025, le parti, all'esito di ampia discussione, avendo raggiunto un accordo, hanno chiesto di essere autorizzati a precisare congiuntamente le conclusioni, sulle quali la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Nel merito, premesso che unica questione controversa era la quantificazione dell'assegno divorzile a favore della convenuta, deve rilevarsi: la sussistenza dei presupposti per la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio, richiesta da entrambe le parti, dopo che è maturato il termine di legge a far data dalla comparizione personale delle stesse nel giudizio di separazione consensuale conclusosi con omologa in data 12.9.2022 del verbale contenente le condizioni concordate;
la conformità a legge della condizione concordata relativamente alla quantificazione dell'assegno divorzile, che può pertanto essere recepita dal
Tribunale
La natura della causa e l'accordo raggiunto giustificano la compensazione integrale delle spese del presente giudizio, come peraltro richiesto dalle parti.
P.Q.M
Il Tribunale della Spezia, definitivamente pronunciando ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, nella causa iscritta al n. 1730/2024 R.G.A.C., avente ad oggetto: Divorzio – Cessazione effetti civili del matrimonio concordatario visti gli artt. 3 e 5 della legge n. 898/1970
Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso-concordatario tra e contratto ad IA (SP) in data Parte_1 Controparte_1
8.6.1997 (atto trascritto nei registri degli atti di matrimonio dello Stato civile dello
3 stesso Comune al n. 11 parte II serie A anno 1997) omologando le condizioni concordate tra le parti come di seguito:
“obbligo dello di corresponsione dell'importo mensile di € 1250,00 a titolo Pt_1
di assegno divorzile da versarsi alla entro il 30 di ogni mese, fatte salve CP_1
eventuali ulteriori pretese non oggetto del presente giudizio, a far data dal mese di giugno 2025. Spese compensate”
Manda al Cancelliere perché trasmetta copia autentica della presente sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale dello Stato civile per le annotazioni e le incombenze di legge e per ogni altro adempimento di competenza.
Così deciso alla Spezia nella camera di consiglio del 29.5.2025
Il Presidente est.
Lucia Sebastiani
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