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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 19/12/2025, n. 1531 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1531 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1371/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA
Sezione Lavoro
VERBALE DI UDIENZA
Nel procedimento promosso da
Pt_1
RICORRENTE nei confronti di
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 19/12/2025, il Giudice dott.ssa Antenore dà atto che è collegata da remoto per parte opposta l'avv. Torre e che compare in presenza per l'avv.Gammieri, in Pt_1 sostituzione dell'Avv. Imparato.
Il Giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti.
I procuratori delle parti discutono la causa e concludono come in atti. richiama Pt_1 la CTU espletata dalla dr.ssa e chiede l'accoglimento del ricorso. L'avv. Per_1
Torre si riporta alla memoria. Entrambi i difensori dichiarano di rinunciare a presenziare alla lettura della sentenza all'esito della Camera di Consiglio.
Il Giudice interrompe il collegamento e, dopo essersi ritirato in Camera di Consiglio, pronuncia sentenza ex art. 429, comma primo, c.p.c.. IL GIUDICE dott.ssa E. Antenore
1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa E. Antenore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado iscritta al N. 1371/2024 R.G. promossa da:
, (C.F. Parte_2
), in persona del Presidente e leg. Rappr. pro tempore Prof. P.IVA_1 Parte_3 rappresentato e difeso dall'Avv. Alfonsino Imparato, elett. dom. presso l'Ente in Monza in Via Morandi 1 angolo Via Correggio e di voler ricevere gli avvisi di cancelleria all' indirizzo PEC indicato in ricorso,
RICORRENTE contro
(C.F./P.I. ), rappresentata e difesa CP_1 C.F._1 dall'avv. TORRE MARILENA, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, RESISTENTE
Oggetto: Opposizione ex art. 445 bis n. 6 cpc
CONCLUSIONI
Per : Pt_1
1) In accoglimento del presente ricorso, rigettare per inammissibilità e infondatezza le domande avversarie dirette al riconoscimento del requisito sanitario previsto per il beneficio contributivo previsto dall'art. 80, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
2) In via istruttoria, disporsi nuova CTU medico legale diretta alla verifica della sussistenza dei requisiti sanitari richiesti per il riconoscimento della prestazione richiesta.
Con vittoria di spese e compensi di difesa.
Per la resistente:
2 Chiede il rigetto del ricorso con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore dei procuratori che si dichiarano antistatari
MOTIVAZIONE
1. Con ricorso di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis Cpc, iscritto a ruolo in data 02/05/2023, conveniva l' dinanzi al Tribunale di CP_1 Pt_1
Monza, Giudice del lavoro, chiedendo il riconoscimento del requisito sanitario previsto per la concessione del beneficio contributivo previsto dall'art. 80, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Maggiorazione del periodo di servizio effettivamente svolto dai lavoratori sordomuti o con invalidità superiore al 74 per cento o ascritta alle prime quattro categorie della tabella A allegata al DPR 30 dicembre 1981, n. 834).
A sostegno del ricorso la ricorrente deduceva di aver presentato domanda amministrativa di aggravamento dell'invalidità civile in data 06/08/2020 e di essere stata sottoposta a visita di accertamento presso la competente Commissione Medica in data 02/09/2020, all'esito della quale veniva riconosciuto soltanto: “INVALIDO con TOTALE e permanente inabilità lavorativa: 100% art.2 e 12 L 118/71” (doc. n. 2 fasc ricorrente).
Successivamente, veniva svolta visita di revisione in data 02/11/2022, all'esito della quale la ricorrente veniva riconosciuta: “INVALIDO con riduzione permanente della capacità lavorativa dal 34% al 73% art. 2 e 13 L.118/71 e art 9 DL 509/88 Percentuale: 70%” (doc. n. 3 fasc. ricorrente).
Si costituiva ritualmente l' che eccepiva in via preliminare, la carenza di Pt_1 interesse ad agire ex art. 100 cpc e comunque l'infondatezza nel merito.
Il Giudice disponeva CTU medico-legale, che in conclusione riconosceva i requisiti per beneficiare dell'indennità figurativa ex art. 80 comma 3 della L. n. 388/2000 per invalidità civile superiore al 74%.
La difesa dell' depositava in data 20.5.2024 dichiarazione di dissenso Pt_1 all'omologazione dell'accertamento sanitario nel rispetto del termine concesso dal Giudice, che con successivo decreto del 21.5.2024 “Viste le contestazioni dell' Pt_1 dà termine di 30 giorni dal 20.5.24 per il deposito del ricorso”.
Con ricorso depositato il 27/05/2024, ha chiesto il rigetto della domanda Pt_1 avversaria di accertamento dell'indennità figurativa ex art. 80 comma 3 della L. n. 388/2000 per insussistenza del requisito sanitario, riproponendo altresì l'eccezione di carenza di interesse ad agire.
Si è costituta ritualmente in giudizio la sig.ra contestando la CP_1 fondatezza delle domande e chiedendone il rigetto.
3 Disposta una CTU medico legale, all'udienza di discussione, non essendo necessaria alcuna ulteriore attività istruttoria, la causa è stata oralmente discussa e decisa come da dispositivo pubblicamente letto.
2. Il ricorso è fondato.
Va premesso che l'articolo 80, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n.388, dispone che
“A decorrere dall'anno 2002, ai lavoratori sordomuti di cui all'articolo 1 della legge 26 maggio 1970. n. 381, nonché agli invalidi per qualsiasi causa, ai quali è stata riconosciuta un'invalidità superiore al 74 per cento o ascritta alle prime quattro categorie della tabella A allegata al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come sostituita dalla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, e successive modificazioni, è riconosciuto, a loro richiesta, per ogni anno di servizio presso pubbliche amministrazioni o aziende private ovvero cooperative effettivamente svolto, il beneficio di due mesi di contribuzione figurativa utile ai soli fini del diritto alla pensione e dell'anzianità contributiva;
il beneficio e' riconosciuto fino al limite massimo di cinque anni di contribuzione figurativa”.
Per effetto delle disposizioni richiamate sopra ai lavoratori sordomuti ovvero agli invalidi per qualsiasi causa con invalidità riconosciuta superiore al 74 per cento ovvero ascritta alle prime quattro categorie della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, è attribuito, con effetto dal 1° febbraio 2002, a richiesta un beneficio di due mesi di contribuzione figurativa fino al limite massimo di cinque anni per ogni anno di servizio effettivamente svolto presso pubbliche amministrazioni o aziende private ovvero cooperative utile esclusivamente ai fini del diritto e della misura della pensione.
Ora, è da evidenziare che il CTU ha accertato, con motivazione che si condivide (frutto delle visite alla parte ricorrente, delle sue stesse dichiarazioni e dell'esame della certificazione in atti) e alla quale si fa espresso rinvio, che le infermità di cui è portatrice non determinano che la signora sia “invalido civile con riduzione CP_1 della capacità lavorativa pari o superiore al 74%”.
In particolare, il CTU sulla scorta della storia clinica e dell'attuale andamento della patologia oncologica, con preciso riferimento alle più recenti indagini clinico- strumentali, ha ritenuto di poter attribuire alla medesima una percentuale di invalidità civile pari al 70% secondo la Tabella di cui al DM 05/02/1992. Ha aggiunto che per quanto attiene le restanti patologie, ossia l'allergia a pollini ed animali, la tendinopatia (per semplificare una tendinite) del sovraspinato sinistro ed i riferiti dolori articolari diffusi (specie a carico delle piccole articolazioni di mani e piedi) esse non possono giustificare l'attribuzione di ulteriori percentuali di invalidità civile.
4 Si deve, pertanto, concludere che il ricorso presentato da deve essere accolto. Pt_1
Ogni altro profilo di censura è assorbito nella valutazione sopra espressa per il principio della ragione più liquida.
3) Quanto alle spese di lite occorre ricordare che l'articolo 152 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie attualmente vigente, sotto la rubrica “Esenzione dal pagamento di spese, competenze e onorari nei giudizi per prestazioni previdenziali” così dispone: “nei giudizi promossi per ottenere prestazioni previdenziali o assistenziali la parte soccombente, salvo comunque quanto previsto dall'articolo 96, primo comma, del codice di procedura civile, non può essere condannata al pagamento delle spese, competenze ed onorari quando risulti titolare, nell'anno precedente a quello della pronuncia, di un reddito imponibile ai fini IRPEF, risultante dall'ultima dichiarazione, pari o inferiore a due volte l'importo del reddito stabilito ai sensi degli articoli 76, commi da 1 a 3, e 77 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115. L'interessato che, con riferimento all'anno precedente a quello di instaurazione del giudizio, si trova nelle condizioni indicate nel presente articolo formula apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione nelle conclusioni dell'atto introduttivo e si impegna a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito verificatesi nell'anno precedente. Si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 79 e l'articolo 88 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002".
Si deve rilevare che la parte resistente ha attestato (cfr. doc in atti), ai sensi dell'art. 152 disp. att. cpc, di trovarsi nelle condizioni economiche che giustificano l'esenzione dal pagamento di spese, competenze e onorari nei giudizi per prestazioni previdenziali secondo la suddetta norma.
Pertanto, si deve disporre che le spese del giudizio siano integralmente compensate tra le parti e che siano poste definitivamente a carico di le spese di CTU già Pt_1 liquidate con decreto emesso in data 13.10.2025.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, in accoglimento del ricorso proposto da : Pt_1
1) rigetta per infondatezza la domanda di diretta al CP_1 riconoscimento del requisito sanitario previsto per il beneficio contributivo previsto dall'art. 80, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
2) spese compensate;
3) pone le spese di CTU come liquidate con decreto in data 13.10.2025 definitivamente a carico di . Pt_1
5 Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Monza, 19/12/2025.
Il Giudice del Lavoro Dott.ssa Emilia Antenore
6
TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA
Sezione Lavoro
VERBALE DI UDIENZA
Nel procedimento promosso da
Pt_1
RICORRENTE nei confronti di
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 19/12/2025, il Giudice dott.ssa Antenore dà atto che è collegata da remoto per parte opposta l'avv. Torre e che compare in presenza per l'avv.Gammieri, in Pt_1 sostituzione dell'Avv. Imparato.
Il Giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti.
I procuratori delle parti discutono la causa e concludono come in atti. richiama Pt_1 la CTU espletata dalla dr.ssa e chiede l'accoglimento del ricorso. L'avv. Per_1
Torre si riporta alla memoria. Entrambi i difensori dichiarano di rinunciare a presenziare alla lettura della sentenza all'esito della Camera di Consiglio.
Il Giudice interrompe il collegamento e, dopo essersi ritirato in Camera di Consiglio, pronuncia sentenza ex art. 429, comma primo, c.p.c.. IL GIUDICE dott.ssa E. Antenore
1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa E. Antenore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado iscritta al N. 1371/2024 R.G. promossa da:
, (C.F. Parte_2
), in persona del Presidente e leg. Rappr. pro tempore Prof. P.IVA_1 Parte_3 rappresentato e difeso dall'Avv. Alfonsino Imparato, elett. dom. presso l'Ente in Monza in Via Morandi 1 angolo Via Correggio e di voler ricevere gli avvisi di cancelleria all' indirizzo PEC indicato in ricorso,
RICORRENTE contro
(C.F./P.I. ), rappresentata e difesa CP_1 C.F._1 dall'avv. TORRE MARILENA, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, RESISTENTE
Oggetto: Opposizione ex art. 445 bis n. 6 cpc
CONCLUSIONI
Per : Pt_1
1) In accoglimento del presente ricorso, rigettare per inammissibilità e infondatezza le domande avversarie dirette al riconoscimento del requisito sanitario previsto per il beneficio contributivo previsto dall'art. 80, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
2) In via istruttoria, disporsi nuova CTU medico legale diretta alla verifica della sussistenza dei requisiti sanitari richiesti per il riconoscimento della prestazione richiesta.
Con vittoria di spese e compensi di difesa.
Per la resistente:
2 Chiede il rigetto del ricorso con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore dei procuratori che si dichiarano antistatari
MOTIVAZIONE
1. Con ricorso di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis Cpc, iscritto a ruolo in data 02/05/2023, conveniva l' dinanzi al Tribunale di CP_1 Pt_1
Monza, Giudice del lavoro, chiedendo il riconoscimento del requisito sanitario previsto per la concessione del beneficio contributivo previsto dall'art. 80, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Maggiorazione del periodo di servizio effettivamente svolto dai lavoratori sordomuti o con invalidità superiore al 74 per cento o ascritta alle prime quattro categorie della tabella A allegata al DPR 30 dicembre 1981, n. 834).
A sostegno del ricorso la ricorrente deduceva di aver presentato domanda amministrativa di aggravamento dell'invalidità civile in data 06/08/2020 e di essere stata sottoposta a visita di accertamento presso la competente Commissione Medica in data 02/09/2020, all'esito della quale veniva riconosciuto soltanto: “INVALIDO con TOTALE e permanente inabilità lavorativa: 100% art.2 e 12 L 118/71” (doc. n. 2 fasc ricorrente).
Successivamente, veniva svolta visita di revisione in data 02/11/2022, all'esito della quale la ricorrente veniva riconosciuta: “INVALIDO con riduzione permanente della capacità lavorativa dal 34% al 73% art. 2 e 13 L.118/71 e art 9 DL 509/88 Percentuale: 70%” (doc. n. 3 fasc. ricorrente).
Si costituiva ritualmente l' che eccepiva in via preliminare, la carenza di Pt_1 interesse ad agire ex art. 100 cpc e comunque l'infondatezza nel merito.
Il Giudice disponeva CTU medico-legale, che in conclusione riconosceva i requisiti per beneficiare dell'indennità figurativa ex art. 80 comma 3 della L. n. 388/2000 per invalidità civile superiore al 74%.
La difesa dell' depositava in data 20.5.2024 dichiarazione di dissenso Pt_1 all'omologazione dell'accertamento sanitario nel rispetto del termine concesso dal Giudice, che con successivo decreto del 21.5.2024 “Viste le contestazioni dell' Pt_1 dà termine di 30 giorni dal 20.5.24 per il deposito del ricorso”.
Con ricorso depositato il 27/05/2024, ha chiesto il rigetto della domanda Pt_1 avversaria di accertamento dell'indennità figurativa ex art. 80 comma 3 della L. n. 388/2000 per insussistenza del requisito sanitario, riproponendo altresì l'eccezione di carenza di interesse ad agire.
Si è costituta ritualmente in giudizio la sig.ra contestando la CP_1 fondatezza delle domande e chiedendone il rigetto.
3 Disposta una CTU medico legale, all'udienza di discussione, non essendo necessaria alcuna ulteriore attività istruttoria, la causa è stata oralmente discussa e decisa come da dispositivo pubblicamente letto.
2. Il ricorso è fondato.
Va premesso che l'articolo 80, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n.388, dispone che
“A decorrere dall'anno 2002, ai lavoratori sordomuti di cui all'articolo 1 della legge 26 maggio 1970. n. 381, nonché agli invalidi per qualsiasi causa, ai quali è stata riconosciuta un'invalidità superiore al 74 per cento o ascritta alle prime quattro categorie della tabella A allegata al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come sostituita dalla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, e successive modificazioni, è riconosciuto, a loro richiesta, per ogni anno di servizio presso pubbliche amministrazioni o aziende private ovvero cooperative effettivamente svolto, il beneficio di due mesi di contribuzione figurativa utile ai soli fini del diritto alla pensione e dell'anzianità contributiva;
il beneficio e' riconosciuto fino al limite massimo di cinque anni di contribuzione figurativa”.
Per effetto delle disposizioni richiamate sopra ai lavoratori sordomuti ovvero agli invalidi per qualsiasi causa con invalidità riconosciuta superiore al 74 per cento ovvero ascritta alle prime quattro categorie della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, è attribuito, con effetto dal 1° febbraio 2002, a richiesta un beneficio di due mesi di contribuzione figurativa fino al limite massimo di cinque anni per ogni anno di servizio effettivamente svolto presso pubbliche amministrazioni o aziende private ovvero cooperative utile esclusivamente ai fini del diritto e della misura della pensione.
Ora, è da evidenziare che il CTU ha accertato, con motivazione che si condivide (frutto delle visite alla parte ricorrente, delle sue stesse dichiarazioni e dell'esame della certificazione in atti) e alla quale si fa espresso rinvio, che le infermità di cui è portatrice non determinano che la signora sia “invalido civile con riduzione CP_1 della capacità lavorativa pari o superiore al 74%”.
In particolare, il CTU sulla scorta della storia clinica e dell'attuale andamento della patologia oncologica, con preciso riferimento alle più recenti indagini clinico- strumentali, ha ritenuto di poter attribuire alla medesima una percentuale di invalidità civile pari al 70% secondo la Tabella di cui al DM 05/02/1992. Ha aggiunto che per quanto attiene le restanti patologie, ossia l'allergia a pollini ed animali, la tendinopatia (per semplificare una tendinite) del sovraspinato sinistro ed i riferiti dolori articolari diffusi (specie a carico delle piccole articolazioni di mani e piedi) esse non possono giustificare l'attribuzione di ulteriori percentuali di invalidità civile.
4 Si deve, pertanto, concludere che il ricorso presentato da deve essere accolto. Pt_1
Ogni altro profilo di censura è assorbito nella valutazione sopra espressa per il principio della ragione più liquida.
3) Quanto alle spese di lite occorre ricordare che l'articolo 152 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie attualmente vigente, sotto la rubrica “Esenzione dal pagamento di spese, competenze e onorari nei giudizi per prestazioni previdenziali” così dispone: “nei giudizi promossi per ottenere prestazioni previdenziali o assistenziali la parte soccombente, salvo comunque quanto previsto dall'articolo 96, primo comma, del codice di procedura civile, non può essere condannata al pagamento delle spese, competenze ed onorari quando risulti titolare, nell'anno precedente a quello della pronuncia, di un reddito imponibile ai fini IRPEF, risultante dall'ultima dichiarazione, pari o inferiore a due volte l'importo del reddito stabilito ai sensi degli articoli 76, commi da 1 a 3, e 77 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115. L'interessato che, con riferimento all'anno precedente a quello di instaurazione del giudizio, si trova nelle condizioni indicate nel presente articolo formula apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione nelle conclusioni dell'atto introduttivo e si impegna a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito verificatesi nell'anno precedente. Si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 79 e l'articolo 88 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002".
Si deve rilevare che la parte resistente ha attestato (cfr. doc in atti), ai sensi dell'art. 152 disp. att. cpc, di trovarsi nelle condizioni economiche che giustificano l'esenzione dal pagamento di spese, competenze e onorari nei giudizi per prestazioni previdenziali secondo la suddetta norma.
Pertanto, si deve disporre che le spese del giudizio siano integralmente compensate tra le parti e che siano poste definitivamente a carico di le spese di CTU già Pt_1 liquidate con decreto emesso in data 13.10.2025.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, in accoglimento del ricorso proposto da : Pt_1
1) rigetta per infondatezza la domanda di diretta al CP_1 riconoscimento del requisito sanitario previsto per il beneficio contributivo previsto dall'art. 80, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
2) spese compensate;
3) pone le spese di CTU come liquidate con decreto in data 13.10.2025 definitivamente a carico di . Pt_1
5 Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Monza, 19/12/2025.
Il Giudice del Lavoro Dott.ssa Emilia Antenore
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