TAR Roma, sez. 5T, sentenza 27/03/2026, n. 5827
TAR
Ordinanza cautelare 7 febbraio 2023
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TAR
Sentenza 27 marzo 2026

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  • Rigettato
    Violazione dell’art. 8 sexies comma 1 del d.lgs. n. 502/1992. Eccesso di potere per sviamento di potere, difetto di istruttoria e illogicità manifesta. Violazione del principio dell’affidamento.

    La Corte ha ritenuto che la fissazione dei tetti di spesa rientra nella discrezionalità regionale e che il sistema del VSM, pur modificando il precedente, non risulta irrazionale né illogico, bilanciando l'interesse pubblico al contenimento della spesa con le esigenze delle strutture sanitarie. Inoltre, la remunerazione pubblica opera come sovvenzione e non copre integralmente i costi, in linea con i vincoli normativi.

  • Improcedibile
    Violazione dell’art. 8 sexies comma 1 del d.lgs. n. 502/1992. Eccesso di potere per sviamento di potere, difetto di istruttoria e illogicità manifesta. Violazione dei principi costituzionali di tutela del diritto alla salute di cui all’art. 32, del principio di ragionevolezza di cui all’art. 3 della Costituzione e di principio di buona amministrazione di cui all’art. 97 della Costituzione.

    La ricorrente ha preso atto delle precisazioni della Regione sull'utilizzo dello stesso metodo del VSM sia per le strutture accreditate che per gli ospedali pubblici, rendendo tale motivo irrilevante.

  • Improcedibile
    Violazione dell’art. 8 sexies comma 1 del d.lgs. n. 502/1992. Eccesso di potere per sviamento di potere, difetto di istruttoria e illogicità manifesta.

    La ricorrente ha dichiarato di non voler replicare alle argomentazioni della Regione in relazione alla remunerazione COVID, che è stata oggetto di una successiva determina, perdendo di rilevanza questo motivo di ricorso.

  • Inammissibile
    Violazione dell’art. 8 sexies comma 1 del d.lgs. n. 502/1992. Eccesso di potere per sviamento di potere, difetto di istruttoria e illogicità manifesta. Violazione dei principi di trasparenza.

    Il motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità, poiché le censure erano generiche e la ricorrente non ha fornito prove a sostegno delle proprie deduzioni.

  • Rigettato
    Violazione dell’art. 8 sexies comma 1 del d.lgs. n. 502/1992. Eccesso di potere per sviamento di potere, difetto di istruttoria e illogicità manifesta.

    La ricorrente ha preso atto delle precisazioni della Regione sull'esclusione della remunerazione dei soli accessi con codice 6 (paziente non risponde a chiamata) e non anche degli accessi seguiti da ricovero, rendendo tale parte del motivo improcedibile. Per il resto, il motivo è rigettato per le medesime ragioni del primo motivo.

  • Rigettato
    Violazione dell’art. 8 sexies comma 1 del d.lgs. n. 502/1992. Eccesso di potere per sviamento di potere, difetto di istruttoria e illogicità manifesta.

    La Corte ha ritenuto che la Regione, nell'esercitare i propri poteri programmatori, ha finanziato maggiormente i DEA di II livello in virtù della loro complessità. Il precedente sistema di finanziamento (DCA 265/2014) prevedeva anch'esso un finanziamento aggiuntivo per i DEA di II livello, dimostrando una coerenza nella valorizzazione della maggiore complessità di tali strutture.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 5T, sentenza 27/03/2026, n. 5827
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 5827
    Data del deposito : 27 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo