Ordinanza cautelare 7 febbraio 2023
Sentenza 27 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5T, sentenza 27/03/2026, n. 5827 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 5827 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05827/2026 REG.PROV.COLL.
N. 16704/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 16704 del 2022, proposto da -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Silvio Bozzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale Regina Margherita, 1;
contro
Regione Lazio, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Giuseppe Allocca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso la sede dell’Avvocatura regionale in Roma, via Marcantonio Colonna, 27;
Fondazione Policlinico Universitario GO LL IRCCS, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Marcello Clarich, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale Liegi, 32;
Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe Fratto, Vincenzo Gambardella ed Egidio Mammone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso la sede legale dell’Azienda Ospedaliera in Roma, Circonvallazione Gianicolense, 87;
Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico Umberto I e Ospedale Policlinico Casilino, non costituiti in giudizio;
e con l'intervento di
ad adiuvandum ,
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Raffaele Izzo, ES Vinci Orlando e Filippo Maria Longhi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio legale Izzo e Associati in Roma, via Boezio, 2;
per l’annullamento
della determinazione della Direzione Salute e Integrazione Socio Sanitaria della Regione Lazio -OMISSIS- del 26.10.2022 (registrata ufficialmente il 27.10.2022), nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, ivi compresi, tra gli altri, e ove occorra, del DCA n. 498 del 2019 della DGR 689 del 2020 e della determinazione dirigenziale G14713 del 2020, nei limiti specificati in parte motiva.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Lazio, della Fondazione Policlinico Universitario GO LL IRCCs e dell’Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4- bis , cod.proc.amm.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 27 febbraio 2026 il dott. UC IF e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1.) Con il presente ricorso l’-OMISSIS-, ha impugnato la determinazione della Direzione Salute e Integrazione Socio Sanitaria della Regione Lazio -OMISSIS- del 26.10.2022 (registrata ufficialmente il 27.10.2022), di definizione, per 1’anno 2021, del finanziamento delle funzioni assistenziali ospedaliere, ai sensi dell’articolo 8- sexies , commi l- bis e 2, del d.lgs. n. 502/1992 e s.m.i. per le strutture pubbliche e private accreditate, in attuazione di quanto previsto dalla delibera di Giunta n. 339 dell’8 del 29 settembre 2021, sollevando plurimi profili di violazione di legge ed eccesso di potere.
2.) La parte ricorrente, con il primo motivo di ricorso, ha lamentato l’illegittimità degli atti e provvedimenti impugnati per “ Violazione dell’art. 8 sexies comma 1 del dlsg.vo n 502 del 1992. Eccesso di potere per sviamento di potere, difetto di istruttoria e illogicità manifesta. Violazione del principio dell’affidamento ”.
La parte ricorrente ha innanzitutto rappresentato che la regione Lazio, con il decreto del Commissario ad acta (“ DCA ”) n. 265 del 1° settembre 2014 e successive modificazioni, aveva adottato un sistema di finanziamento delle funzioni assistenziali fondato su rimborsi forfetari certi e predeterminati, ancorati ai costi standard delle strutture, garantendo in tale modo che le strutture sanitarie interessate disponessero di ristori sicuri per assicurare l’efficienza della rete, a prescindere dal numero delle prestazioni erogate, a copertura anche dei costi relativi al personale medico infermieristico e al personale amministrativo dipendente e ai medici consulenti che la specifica struttura è comunque obbligata ad assicurare, oltre ad altri costi diretti e ad altri costi generali.
Ad avviso della parte ricorrente, con il sistema introdotto dal DCA n. 498 del 10 dicembre 2019 non esisterebbe più la certezza della sicura remunerazione di queste voci di costo, in quanto il finanziamento si basa su un valore standard medio (“ VSM ”) calcolato dividendo il finanziamento complessivo delle varie reti per la totalità degli accessi – per il pronto soccorso – e le giornate di occupazione – per le terapie intensive – relative a tutti i soggetti accreditati.
Pertanto, secondo la prospettazione ricorsuale la copertura dei costi fissi non sarebbe assicurata in maniera certa, attesa la dipendenza dalla volatilità del VSM che, a sua volta, dipende dalla volatilità delle prestazioni complessivamente erogate, oltreché dal quantum complessivo del finanziamento.
2.1.) Con il secondo motivo di ricorso è stata contestata la legittimità degli atti e provvedimenti impugnati per “ Violazione dell’art. 8 sexies comma 1 del dlgs.vo n 502 del 1992. Eccesso di potere per sviamento di potere, difetto di istruttoria e illogicità manifesta sotto diverso profilo. Violazione dei principi costituzionali di tutela del diritto alla salute di cui all’art. 32, del principio di ragionevolezza di cui all’art. 3 della Costituzione e di principio di buona amministrazione di cui all’art. 97 della Cost ”.
La parte ricorrente, con tale mezzo di gravame, ha lamentato l’illegittimità dei gravati atti e provvedimenti, prospettando la indebita discriminazione delle strutture private accreditate rispetto alle strutture sanitarie pubbliche, in quanto per queste ultime, non assoggettate a limiti di finanziamento, il VSM rimarrebbe lo stesso a prescindere dal numero di accesso dei pazienti e dalle prestazioni dalle stesse erogate.
2.1.2.) Con il terzo mezzo di gravame è stata dedotta l’illegittimità degli atti e provvedimenti impugnati per “ Violazione dell’art. 8 sexies comma 1 del dlgs.vo n 502 del 1992 sotto diverso profilo. Eccesso di potere per sviamento di potere, difetto di istruttoria e illogicità manifesta sotto diverso profilo ”.
La parte ricorrente, in particolare, sul rilievo che le prestazioni di terapia intensiva e terapia subintensiva erogate in favore dei pazienti affetti dal virus SARS-CoV-2 “ includono i maggiori costi remunerati secondo le regole di cui al DCA 98/2019 ” in base a quanto previsto dalla delibera di Giunta regionale (“ DGR ”) n. 689/2020 e dalle norme inserite nell’articolo 7 dell’accordo con i soggetti accreditati sulla scorta di quanto previsto da tale DGR, ha lamentato che la remunerazione di tali prestazioni escluderebbe la remunerazione dei costi di cui si discute atteso che l’articolo 7, comma 4, lett. d) , prevede una remunerazione specifica relativa, in sintesi, all’allestimento dei posti letto di terapia intensiva e subintensiva.
Ad avviso della parte ricorrente, siccome il finanziamento di cui al citato articolo 7, nel riferirsi all’allestimento, fa riferimento alle risorse necessarie per la creazione dei posti letto, e la remunerazione contestata con il ricorso in esame non si riferisce all’allestimento degli anzidetti posti letto, bensì alle risorse necessarie per mantenere in efficienza, nel corso del tempo, la rete nell’ambito della quale sono allestiti i posti letto, non vi sarebbe alcuna ragione logica alla base della scelta di includere, nella remunerazione prevista dal sopracitato articolo 7, i “ maggiori costi remunerati secondo le regole di cui al DCA 498/2019, ovvero previsti dalla disciplina oggetto del ricorso ” (cfr. pag. 16 del ricorso).
2.1.3.) Con il quarto motivo di ricorso è stata contestata la legittimità degli atti e provvedimenti impugnati per “ Violazione dell’art. 8 sexies comma 1 del dlgs.vo n 502 del 1992. Eccesso di potere per sviamento di potere, difetto di istruttoria e illogicità manifesta sotto diverso profilo. Violazione dei principi di trasparenza che devono ispirare i procedimenti amministrativi ”.
La parte ricorrente, dopo aver evidenziato che rispetto agli atti impugnati le garanzie procedimentali sono attenuate e che malgrado ciò, nel caso di specie, l’Amministrazione abbia comunque deciso di avviare un procedimento in contraddittorio, nell’ambito del quale sono state presentate osservazioni, ha lamentato l’illegittimità degli stessi sull’assunto che la regione Lazio non avrebbe fornito alcuna risposta alle osservazioni formulate dalla parte ricorrente e dalle Associazioni di categoria.
2.1.4.) Con il quinto motivo di ricorso è stata lamentata l’illegittimità degli atti e provvedimenti impugnati per “ Violazione dell’art. 8 sexies comma 1 del dlgs.vo n 502 del 1992. Eccesso di potere per sviamento di potere, difetto di istruttoria e illogicità manifesta sotto diverso profilo ”.
Con tale mezzo di gravame è stata contestata la legittimità della scelta di operare una consistente riduzione del finanziamento ad essa spettante mediante il ricorso al meccanismo basato sul VSM, atteso che in tal modo non si prende in considerazione il reale costo di produzione standard affrontato dalle singole strutture e si prescinde dal fatto che l’organizzazione della struttura ospedaliera sia rimasta la stessa e i costi del personale siano aumentati.
La parte ricorrente, inoltre, ha lamentato l’illegittimità della mancata remunerazione dei costi degli accessi non seguiti da ricovero, posto che anche tali costi risulterebbero ingiustamente non remunerati;
2.1.5.) Con il sesto motivo di ricorso è stata contestata la legittimità dei gravati atti e provvedimenti per “ Violazione dell’art. 8 sexies comma 1 del d.lgs. n 502 del 1992. Eccesso di potere per sviamento di potere, difetto di istruttoria e illogicità manifesta sotto diverso profilo ”.
La parte ricorrente, in particolare, ha contestato il fatto che per le strutture sanitarie inserite nella categoria DEA di I e II livello sia previsto un finanziamento quasi analogo, nonostante tra le stesse vi sia una sensibile diversità quanto al numero degli accessi, pari a 172.050 per le strutture DEA di I livello e a 60.599 per le strutture DEA di II livello.
3.) La regione Lazio si è costituita in resistenza nel presente giudizio e ha preliminarmente eccepito l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse a seguito della sottoscrizione del contratto di budget dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2021, in relazione alla clausola di salvaguardia di cui all’articolo 17, nonché in quanto la determina impugnata avrebbe natura meramente programmatica, mentre non è stata gravata la determinazione G 03384 del 13 marzo 2023, con cui è stata concretamente determinata la produzione riconoscibile per funzioni ordinarie, nonché per funzioni Covid 2021.
La regione Lazio ha, poi, eccepito anche l’infondatezza dell’intero gravame.
3.1.) Si è costituita in giudizio anche la Fondazione Policlinico Universitario GO LL IRCCS, eccependo l’irricevibilità, l’inammissibilità e, comunque, l’infondatezza del sesto motivo di ricorso, unico rispetto al quale ha prospettato di vantare una posizione di controinteresse atteso che la parte ricorrente, con tale mezzo di gravame, ha contestato la legittimità del finanziamento riconosciuto ai pronto soccorso con Dipartimento di emergenza e accettazione di II livello, categoria nella quale anch’essa rientra (cfr. pag. 2 della memoria di costituzione del 27 gennaio 2023).
3.2.) L’Azienda ospedaliera San Camillo Forlanini si è costituita solo formalmente nel presente giudizio.
4.) -OMISSIS-., anche in qualità di gestore dell’ospedale Cristo Re, è intervenuta ad adiuvandum nel presente giudizio, chiedendo anche la trattazione congiunta del ricorso in esame con quelli proposti da altre strutture sanitarie avverso i medesimi provvedimenti impugnati dall’-OMISSIS-.
5.) La Fondazione Policlinico Universitario GO LL IRCCS, con memoria depositata in data 18 marzo 2025, ha ribadito le proprie eccezioni, insistendo per la reiezione del ricorso.
5.1.) La parte ricorrente, con memoria depositata in data 27 gennaio 2026, ha:
- controdedotto alle eccezioni sollevate dalle altre parti costituite, altresì dichiarando di: a)
prendere atto delle precisazioni della Regione resistente in relazione all’esclusione della remunerazione dei soli accessi con codice 6 – paziente non risponde a chiamata – e non anche degli accessi seguiti da ricovero, come invece era stato “ affermato nel penultimo [ i.e. , quinto, n.d.r.] motivo di ricorso ”; b) prendere atto di quanto affermato dalla Regione in relazione all’utilizzo dello stesso metodo del VSM sia relativamente alle strutture accreditate, sia agli ospedali pubblici, con la conseguenza che “ non ha più rilevanza quanto affermato da questa difesa nel secondo motivo di ricorso ”; c) non intendere replicare “ alle argomentazioni della Regione in relazione alla remunerazione covid ”, che è stata oggetto della successiva determina G 03384 del 13 marzo 2023, con la conseguenza che “ perde di rilevanza il terzo motivo di ricorso ”.
- specificato le proprie rimanenti doglianze;
- instato per l’accoglimento dei motivi di ricorso per i quali ancora risultava sussistere un interesse concreto, diretto e attuale.
6.) La parte ricorrente, con istanza del 2 febbraio 2026, ha chiesto la riunione del presente giudizio con quello incardinato mediante la proposizione del ricorso identificato con il numero di R.G. -OMISSIS-/2024, sempre da essa proposto e con il quale è stato chiesto, inter alia , l’annullamento della determinazione della Direzione Salute e Integrazione Socio Sanitaria della Regione Lazio G08883 del 3 luglio 2024, avente ad oggetto la remunerazione delle funzioni assistenziali di cui all’articolo 8- sexies, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 502 del 1992, relativamente, però, all’anno 2023.
7.) La Fondazione Policlinico Universitario GO LL IRCCS, con memoria di replica depositata in data 6 febbraio 2026, ha controdedotto alle argomentazioni difensive della parte ricorrente con riguardo al sesto motivo di ricorso e ha insistito per il suo rigetto, in uno a quello dell’intero gravame proposto.
8.) La parte ricorrente, con istanza depositata in data 23 febbraio 2026, ha chiesto il passaggio in decisione della causa sulla base degli atti e scritti depositati.
9.) Il Collegio, nel corso della discussione della causa durante l’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 27 febbraio 2026, ha dato avviso alle parti, ai sensi dell’articolo 73, comma 3, c.p.a., della sussistenza di un possibile profilo di inammissibilità del quarto motivo di ricorso per difetto di specificità delle censure con lo stesso articolate.
All’esito della discussione la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Vanno preliminarmente rigettate le istanze di riunione presentate da -OMISSIS- (in quanto non ricorre alcuna ipotesi di connessione soggettiva tra i procedimenti indicati, ma una semplice comunanza delle questioni giuridiche prospettate – cfr. Cons. Stato, sez. IV, sent. n. 2958 del 16 giugno 2017) e dalla parte ricorrente (atteso che la richiesta riunione determinerebbe, senza che emergano apprezzabili ragioni a riguardo, un ulteriore slittamento della definizione del presente contenzioso, il che risulta incompatibile con le esigenze del programma straordinario di smaltimento dell’arretrato).
2. Passando all’esame del ricorso, va innanzitutto rilevato che la parte ricorrente, nella memoria depositata in data 27 gennaio 2026, ha dichiarato:
- di prendere atto delle precisazioni della Regione in relazione all’esclusione della remunerazione solo degli accessi con codice 6 – paziente non risponde a chiamata – e non anche degli accessi seguiti da ricovero come affermato nel quinto motivo di ricorso;
- di prendere atto di quanto affermato dalla Regione in relazione all’utilizzo dello stesso metodo del VSM applicato sia alle strutture accreditate e sia agli ospedali pubblici, con la conseguenza che “ non ha più rilevanza quanto affermato da questa difesa nel secondo motivo di ricorso ”;
- che non intendere replicare alle argomentazioni della Regione in relazione alla remunerazione covid, che è stata oggetto della successiva determina G 03384 del 13 marzo 2023, con la conseguenza che “ perde di rilevanza il terzo motivo di ricorso ”.
2.1. Alla luce di tali dichiarazioni e prese d’atto, vanno dichiarati improcedibili, per sopravvenuta carenza d’interesse, i motivi secondo, terzo e quinto (nella parte in cui è stata contestata la mancata remunerazione degli accessi non seguiti da ricovero).
3. Quanto alle restanti censure, va in primo luogo dichiarato inammissibile, per difetto di specificità, il quarto motivo di ricorso, atteso che le lamentate carenze procedimentali sono soltanto genericamente dedotte, non comprendendosi quali osservazioni gli operatori avrebbero formulato e quale incidenza avrebbero potuto avere in relazione alla conduzione del procedimento, atteso che la parte ricorrente non ha assolto l’onere probatorio su di essa incombente, non avendo versato in atti alcuna evidenza a sostegno delle proprie deduzioni.
4. Il Collegio, in relazione alle censure articolate con i restanti motivi di ricorso, ritiene che si possa prescindere dall’esame delle eccezioni pregiudiziali sollevate dalle altre parti costituite, in ragione della infondatezza delle stesse.
5. In proposito, giova premettere che, per giurisprudenza consolidata, la fissazione dei tetti di spesa costituisce oggetto di un atto autoritativo di esclusiva competenza regionale e rappresenta un ineludibile obbligo dettato da esigenze di equilibrio finanziario e di razionalizzazione della spesa pubblica.
Come ha avuto modo di precisare anche l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, “ alle Regioni è stato affidato il compito di adottare determinazioni di natura autoritativa e vincolante in tema di limiti alla spesa sanitaria, in coerenza con l’esigenza che l’attività dei vari soggetti operanti nel sistema sanitario si svolga nell’ambito di una pianificazione finanziaria. Alla stregua di detta disciplina spetta ad un atto autoritativo e vincolante di programmazione regionale, e non già ad una fase concordata e convenzionale, la fissazione del tetto massimo annuale di spesa sostenibile con il fondo sanitario per singola istituzione o per gruppi di istituzioni, nonché la determinazione dei preventivi annuali delle prestazioni … Tale funzione programmatoria, volta a garantire la corretta gestione delle risorse disponibili, rappresenta, quindi, un dato insindacabile nella misura in cui la fissazione dei limiti di spesa si atteggia ad adempimento di un obbligo che influisce in modo pregnante sulla possibilità stessa di attingere le risorse necessarie per la remunerazione delle prestazioni erogate ” (cfr. Cons. Stato, Ad. plen., sent. n. 4 del 12 aprile 2012).
Difatti, “ il carattere impellente delle esigenze di riequilibrio della spesa sanitaria impone allo Stato, in una situazione di scarsità di risorse pubbliche, interventi correttivi immediati, con sacrifici posti a vario titolo su tutti coloro che sono presenti nello specifico settore di attività e quindi anche sulle strutture convenzionate, queste ultime libere di valutare la convenienza a continuare ad operare in regime di accreditamento accettando il tariffario imposto, o porsi fuori del servizio sanitario nazionale operando privatamente, a favore dei soli utenti solventi; conseguentemente, il sistema di determinazione tariffaria delle prestazioni sanitarie concesse dal S.S.R., se ed in quanto eccedenti il limite massimo prefissato, è espressione del potere autoritativo di fissazione dei tetti di spesa e di controllo pubblicistico della spesa sanitaria in funzione di tutela della finanza pubblica affidato alle Regioni e trova giustificazione concorrente nella possibilità che le aziende erogatrici fruiscano di economie di scala, nonché effettuino opportune programmazioni della rispettiva attività per cui, ove venisse consentito lo sforamento dei tetti complessivi di spesa fissati dalla Regione, il potere di programmazione regionale ne risulterebbe vanificato ” (cfr. Cons. Stato, Sez. III, sent. n. 994 del 3 marzo 2017).
5.1. Le Regioni, nell’esercitare detta potestà programmatoria, godono dunque di un ampio potere discrezionale, chiamato a bilanciare l’interesse pubblico al contenimento della spesa, il diritto degli assistiti alla fruizione di prestazioni sanitarie adeguate, le legittime aspettative degli operatori privati che ispirano le loro condotte ad una logica imprenditoriale e l’assicurazione dell’efficienza delle strutture pubbliche che costituiscono un pilastro del sistema sanitario.
È stato, infatti, chiarito che “ l’esigenza di assicurare i livelli essenziali di assistenza sanitaria va contemperata con l’obiettivo della sostenibilità economica del sistema di erogazione a mezzo delle strutture private e, come la Corte Costituzionale ha avuto modo di puntualizzare (cfr. sentenza Corte Costituzionale n. 111/2005) l’Amministrazione, in detto ambito, deve operare scelte ampiamente discrezionali di politica sanitaria e di contenimento della spesa pubblica ” (cfr. TAR Lazio, sez. III- quater , sent. n. 423 del 16 gennaio 2013).
5.2. Ne consegue, come affermato dal Consiglio di Stato (cfr., Cons. Stato, sez. III, sent. n. 4843 del 24 giugno 2021, che richiama Cons. Stato, sez. III, sent. n. 396 del 22 gennaio 2018) che “ in tema di fissazione dei tetti di spesa, nessuna irragionevolezza od illogicità può ascriversi alla previsione di un parametro quantitativo difforme rispetto al regime relativo all'anno precedente, in ragione del dichiarato e motivato intento di contenimento della spesa pubblica sanitaria e del suo esplicarsi non casuale ma mirato, in quanto rivolto nella direzione della riduzione di quelle prestazioni che, sulla base dei parametri tecnico-discrezionali individuati in sede programmatoria, appaiano quantitativamente eccedenti ”.
Da tanto discende “ che i vincoli posti dal legislatore statale alla Regione Lazio col piano di rientro, vengono ad assumere una funzione assorbente nella ripartizione delle risorse, e nel cui ambito ciò che residua ai fini della legittimità della azione amministrativa sono la ragionevolezza interna e la par condicio nel concreto svolgimento di questa azione ” (TAR Lazio, sez. III-Stralcio, sent. n. 7779/2020, passata in giudicato).
5.3. Ciò premesso, la regione Lazio, con il DCA n. 489/2019, ha ritenuto di introdurre a partire dall’anno 2019 e in relazione alla definizione del finanziamento da destinare alle singole strutture per le funzioni assistenziali riconducibili alle attività con rilevanti costi d’attesa connesse alle reti di emergenza e urgenza e alla terapia intensiva, alla terapia intensiva neonatale e delle unità coronariche, il criterio del c.d. Valore standard medio, attraverso cui viene riconosciuto un livello massimo di finanziamento per singolo soggetto erogatore privato accreditato in funzione del numero complessivo degli accessi netti al pronto soccorso/numero complessivo dei transiti effettuati nei posti letto in terapia intensiva, rapportati con il livello massimo di finanziamento individuato per le due attività in argomento.
5.4. In particolare, il DCA n. 489/2019 ha stabilito che il finanziamento definitivo delle funzioni di emergenza e urgenza e terapia intensiva, verrà rideterminato a valore standard medio, come di seguito indicato:
- per le funzioni di urgenza ed emergenza: a) ridefinizione del livello massimo di finanziamento per singolo soggetto erogatore privato accreditato in funzione del numero degli accessi netti nell’anno 2019 remunerabili a consuntivo e valorizzazione di tali accessi secondo il valore standard medio, tenuto conto del ruolo ricoperto nella Rete di Emergenza ed Urgenza e del limite di spesa di euro 75.675.910; b) ridefinizione del livello massimo di finanziamento per singolo soggetto erogatore pubblico in funzione del numero degli accessi netti nell’anno 2019 remunerabili a consuntivo e valorizzazione di tali accessi applicando il valore standard medio di cui al precedente punto a) , tenuto conto del ruolo ricoperto nella Rete di Emergenza ed Urgenza;
- per le funzioni di terapia intensiva: c) ridefinizione del livello massimo di finanziamento per singolo soggetto erogatore privato accreditato in funzione del numero delle giornate di occupazione dei posti letto accreditati nell’anno 2019, remunerabili a consuntivo e valorizzazione secondo il valore standard medio, tenuto conto del limite di spesa di euro 57.602.621; d) ridefinizione del livello massimo di finanziamento per singolo soggetto erogatore privato accreditato in funzione del numero delle giornate di occupazione dei posti letto accreditati nell’anno 2019, remunerabili a consuntivo e valorizzazione applicando il valore standard medio di cui al precedente punto c) .
5.5. Il VSM è individuato “ per ruolo nella rete ”, rapportando il finanziamento complessivo individuato per tutte le strutture che fanno parte di quel ruolo nella rete con gli accessi registrati complessivamente dalle medesime strutture.
Posto che, come evidenziato, l’esigenza di assicurare i livelli essenziali di assistenza sanitaria va contemperata con l’obiettivo della sostenibilità economica del sistema di erogazione a mezzo delle strutture private (cfr. Corte cost., sent. n. 111/2005), l’Amministrazione, in coerenza col Piano di rientro della spesa sanitaria, ha operato una scelta ampiamente discrezionale di politica sanitaria e di contenimento della spesa pubblica, che con riguardo alle contestazioni mosse dalla parte ricorrente con il ricorso in esame e con le caratteristiche del caso di specie, non si appalesa irrazionale, né presenta profili di irragionevolezza.
5.6. Con riguardo alla censura con la quale è stata predicata la illegittimità dei provvedimenti impugnati sull’assunto che gli stessi non avrebbero preso in considerazione i costi fissi di attesa determinati dagli elevati standard di autorizzazione e di accreditamento imposti dalla stessa Regione per tali attività, questo Tribunale si è già favorevolmente pronunciato sull’operato dell’amministrazione regionale con la sentenza n. 1577 del 26 gennaio 2026, rilevando che “ In assenza dello specifico decreto ministeriale che ai sensi del co. 3 dell’art. 8 sexies d.lgs. n. 502 del 1992 dovrebbe definire i “criteri generali per la definizione delle funzioni assistenziali in argomento e per la loro remunerazione massima (…) sulla base di standard organizzativi, costi unitari predefiniti dei fattori produttivi, tenendo conto, quando appropriato, del volume dell’attività svolta”, la Regione ha dunque provveduto nell’esercizio della propria discrezionalità tecnica ad individuare il suddetto criterio, la cui legittimità è stata più volte ribadita da questo Tar (da ultimo questa Sezione, sentenza 10 ottobre 2025 n. 17411).
Quanto poi ai maggiori costi che secondo parte ricorrente resterebbero non remunerati, in realtà nella stessa determinazione impugnata, come evidenziato nella difesa dell’Amministrazione resistente, è specificato che “… in relazione al finanziamento a funzione per i maggiori costi dell’annualità 2021 sostenuti dalle strutture private accreditate per il finanziamento dei maggiori costi per le attività con rilevanti costi di attesa relativi alle reti di emergenza/urgenza e per le attività con rilevanti costi d’attesa connesse alla terapia intensiva, terapia intensiva neonatale e delle unità coronariche, con l’emananda determina dirigenziale verrà definito il finanziamento 2021 per singola struttura erogatrice ai sensi del DCA n. 498/2019, determinato sulla base del finanziamento ex DGR 339/2021 e degli accessi netti al pronto soccorso e delle giornate di occupazione dei posti letto accreditati di Terapia Intensiva comunicati dai sistemi informativi per l’annualità 2021, tenuto conto degli impatti causati dalla gestione dell’emergenza COVID.
Si precisa che, in relazione alle funzioni di T.I., T.I.N. e U.T.I.C., al fine di mantenere, a seguito dell’applicazione del criterio del “Valore Standard Medio” (VSM) di cui al soprarichiamato DCA 498/2019, una coerenza con il livello di finanziamento consuntivo per l’anno 2020, si riconoscono gli importi del fondo stanziato nel 2020 con DGR n. 769/2021 e ripartito con determinazione n. 83/2022… ” .
Pertanto per le attività con rilevanti costi di attesa, i provvedimenti regionali hanno già previsto forme integrative di ristoro che valorizzano tale differenza, sia pure nel rispetto dei tetti massimi di finanziamento sulla cui legittimità valgono le considerazioni sopra esposte ”.
5.7. Vale, inoltre, evidenziare come la remunerazione delle funzioni assistenziali erogate dalle strutture private accreditate con oneri a carico del Servizio sanitario nazionale (“ SSN ”) non può in alcun caso presentare una connotazione sinallagmatica, con conseguente totale copertura pubblica dei relativi costi, in quanto ciò è escluso in radice dal medesimo meccanismo previsto dall’articolo 8- sexies del d.lgs. n. 502/1992 (ancorché inattuato all’epoca dei fatti di causa), che in proposito discorre di remunerazione “ in base al costo standard di produzione del programma di assistenza ”.
La remunerazione pubblica delle funzioni assistenziali, secondo quanto chiarito dalla giurisprudenza amministrativa, opera infatti alla stregua di una “ sovvenzione pubblica ” ed è, per questo, rimessa al giudizio discrezionale della Giunta regionale, che lo esercita su base programmatoria e nel rispetto dei vincoli di bilancio (cfr. Tar Lazio, sez. III- quater , sent. n. 19820 del 7 novembre 2025).
Il fatto che il SSN, mediante il meccanismo del VSM, possa non remunerare integralmente i costi sostenuti dalle strutture private accreditate per erogare le prestazioni sanitarie afferenti alle funzioni assistenziali, risulta del tutto coerente con la previsione di specifici vincoli normativi alla spesa sanitaria, tanto è vero che lo stesso articolo 8- sexies , comma 1- bis , del d.lgs. n. 502/1992 stabilisce che “ Il valore complessivo della remunerazione delle funzioni non può in ogni caso superare il 30 per cento del limite di remunerazione assegnato ”.
Pertanto, laddove l’erogazione delle prestazioni sanitarie correlate alle funzioni assistenziali raggiunga un livello tale da rendere i relativi costi marginali talmente elevati da condurre allo sforamento del budget assegnato – con conseguenti ricadute negative sulla remuneratività dell’attività d’impresa – le strutture private accreditate non sono tenute a rendere prestazioni in eccesso, non potendo conseguire alcuna sovvenzione pubblica per la erogazione di prestazioni sanitarie eccedenti il tetto di spesa preventivato (cfr. Cons. Stato, sez. III, sent. n. 2 del 7 gennaio 2014).
In proposito, giova osservare che le strutture private accreditate, la cui attività economica è pubblicamente sovvenzionata, operano in regime di concorrenza programmata, o quasi mercato, caratterizzato dall’attenuazione del rischio di impresa grazie alla copertura finanziaria della provvista pubblica e dalla protezione della posizione di mercato dovuta alla presenza di barriere amministrative e normative all’ingresso, vantaggi (concorrenziali), questi, che vengono ad essere necessariamente bilanciati dall’assoggettamento degli operatori economici operanti in tale arena concorrenziale agli ineludibili vincoli di programmazione e spesa pubblica, che determinano la misura massima delle prestazioni sanitarie che il Servizio sanitario nazionale può erogare e che può permettersi di acquistare da ciascun erogatore privato (cfr., a tale ultimo riguardo, Cons. Stato, sez. III, sent. n. 566 del 10 febbraio 2016).
5.7.1. Giova, a riguardo, rilevare che le strutture accreditate contribuiscono con le proprie funzioni di pertinenza pubblica all’attuazione delle finalità di assistenza sanitaria (cfr. articolo 43 della legge n. 833/1978 e l’articolo 8 del d.lgs. n. 502/1992) ed è proprio l’inerenza all’interesse della collettività che giustifica l’esborso di danaro, sotto forma di assunzione a carico del bilancio regionale delle prestazioni assicurate, attraverso il sistema di remunerazione di cui godono dette strutture sanitarie.
Per tali ragioni, è stata riconosciuta la sussistenza di un rapporto di servizio in capo alle strutture private accreditate, le quali, quindi, sono legate all’ente pubblico da un vincolo concessorio che ne determina, in modo continuativo e sistematico, l’inserimento nell’organizzazione dell’amministrazione (cfr. Corte di Cassazione, sent. n. 473/2015). Attraverso l’accreditamento, pertanto, si produce un effetto traslativo di funzioni e vincoli pubblicistici, con la conseguenza che gli enti privati accreditati sono tenuti ad osservare la programmazione della spesa sanitaria e a concorrere al raggiungimento dell’obiettivo del suo contenimento.
Alla luce delle suesposte considerazioni, non risulta esigibile, come prospettato dalla parte ricorrente con il motivo di ricorso in esame, che il sistema di remunerazione delle funzioni assistenziali sia congegnato dalla Regione in maniera tale da garantire l’integrale copertura dei costi fissi, ovvero degli effettivi costi standard di produzione tarati non su un valore medio bensì sulla specifica struttura dei costi singoli operatori (di cui, peraltro, non può escludersi, almeno su un piano ipotetico, la non ottimale efficienza), sostenuti per l’erogazione delle prestazioni sanitarie di cui si tratta, poiché ciò si porrebbe in contrasto con i vincoli normativi e pattizi che devono essere necessariamente rispettati per operare in regime di accreditamento.
5.8. La censura va, pertanto, rigettata, come pure, per le medesime ragioni, il quinto motivo di ricorso, nella parte in cui è stata lamentata la differenza tra il finanziamento di cui al DCA n. 265 del 2014 – che ha introdotto il precedente sistema di finanziamento – e quello attuale, calcolato in base al meccanismo introdotto con la delibera regionale impugnata.
6. Il Collegio ritiene che anche il sesto motivo non sia meritevole di accoglimento.
6.1. In proposito, è sufficiente evidenziare che la resistente regione Lazio ha inteso finanziare con una quota maggioritaria i DEA di II livello, esercitando i propri poteri programmatori in questo ambito, in virtù della complessità e del ruolo dagli stessi ricoperto, come peraltro riconosciuto anche dalla stessa parte ricorrente.
Va, poi, soggiunto, che la materia in questione si caratterizza per l’attribuzione alla amministrazione regionale, di poteri ampiamente discrezionali, il cui sindacato giurisdizionale è ammesso esclusivamente per ragioni di manifesta illogicità o irragionevolezza, che nel caso di specie non emergono.
6.2. La parte ricorrente, invero, fonda la propria doglianza sul fatto che, nel precedente DCA del 2014, la differenza tra il costo medio di accesso per i DEA di I e II livello non era tale da giustificare il divario di finanziamento che si è poi avuto con l’applicazione della delibera impugnata.
Detto argomento, tuttavia, non tiene conto del fatto che la medesima DCA del 2014 prevedeva un ulteriore finanziamento in favore dei DEA di II livello, legato all’indice di dispersione specialistica, che portava l’ammontare totale del finanziamento a una somma finanche superiore a quella prevista dalla delibera impugnata.
Quindi, anche nel sistema di finanziamento previsto dalla DCA n. 265/2014 la Regione aveva riconosciuto la maggiore complessità dei DEA di II livello, compensando il limitato scarto nel costo medio di accesso tra DEA di I e II livello mediante una specifica voce di finanziamento, volta proprio a tener conto della maggiore complessità delle situazioni cliniche affrontate nei DEA di II livello.
6.3. Non emergono, pertanto, profili di manifesta irrazionalità nelle determinazioni regionali, che, viceversa, risultano coerenti con la valorizzazione sia del numero di accessi, sia dell’oggettiva complessità delle prestazioni rese dalle due differenti categorie di soggetti accreditati che vengono in rilievo rispetto alla censura in esame.
7. In definitiva, sulla scorta delle suesposte considerazioni, il ricorso in esame risulta in parte inammissibile, in parte improcedibile e, per la restante parte, infondato.
8. Le spese di lite, tenuto conto della complessità delle questioni affrontate, possono peraltro essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo respinge e, per la restante parte, lo dichiara in parte inammissibile e in parte improcedibile nei sensi di cui in motivazione.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 febbraio 2026 con l’intervento dei magistrati:
ES TT, Presidente
Enrico Mattei, Consigliere
UC IF, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| UC IF | ES TT |
IL SEGRETARIO