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Sentenza 7 giugno 2025
Sentenza 7 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 07/06/2025, n. 496 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 496 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2025 |
Testo completo
N. 408/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Barbara Cao Presidente dott. Alessandro Petronzi Giudice dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo in epigrafe indicato, promossa da
DA (C.F. ) nata a [...], il [...], rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. COLOMBO GIUSEPPE
RICORRENTE contro
(C.F. nato in [...] il [...] Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
Si dà atto che è stata data regolare comunicazione all'Ufficio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del
Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Como degli atti del procedimento.
OGGETTO SEPARAZIONE GIUDIZIALE
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE
Voglia l'Ecc.mo Presidente del Tribunale Ordinario di Como, confermare con sentenza la separazione personale giudiziale dei coniugi Sig.ri e alle seguenti condizioni: Parte_2 Controparte_1
1. dichiararsi che la separazione è addebitabile esclusivamente al Sig. in Controparte_1 considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che regolano il matrimonio;
2. i coniugi vivranno separatamente;
3. posto che tutti i figli delle odierne parti sono diventati maggiorenni non si chiede alcun provvedimento relativamente alla loro domiciliazione e affidamento;
4. ordinarsi al Sig. di contribuire al mantenimento dei figli e Controparte_1 Persona_1 Per_2
oggi maggiorenni ma non ancora economicamente autosufficienti corrispondendo alla madre l'importo
[...] complessivo di € 250,00 = (duecentocinquanta) rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT costo – vita, e col pagamento di tutte le metà delle spese mediche per le prestazioni non coperte dal Servizio Sanitario
Nazionale (ivi comprese spese farmaceutiche, ticket, spese specialistiche), delle spese scolastiche e di istruzione (tasse, rette di iscrizione, buoni pasto per mensa scolastica ed eventuali gite programmate dalla scuola), che si renderanno necessarie, nonché di tutte le spese educative in genere (corsi sportivi, musicali, di danza o altro) o ludiche che verranno concordate tra i genitori. Detti importi saranno pagati a mezzo R.I.D bancario entro il 15 di ogni mese, sino all'effettiva indipendenza economica del figlio;
5. emettersi infine ogni altro provvedimento di legge, necessario e connesso alla presente pronuncia.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Processo: i provvedimenti presidenziali provvisori ed i provvedimenti del Giudice Istruttore
Con ricorso depositato in data 1 febbraio 2023, DA ha chiesto al Tribunale di pronunciare la Parte_1 separazione personale con addebito al marito, , sposato con rito civile in Controparte_1
Cantù, in data 30 marzo 1995 (atto iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Cantù - anno 1995, n. Per_ 3, parte I). Ha chiesto, altresì, di disporre l'affidamento esclusivo a sé dei figli minori, (nato il [...]) e (nata il [...]) -atteso che gli altri figli, (nato il [...]) e Per_3 Per_4
(nata il [...]) erano già maggiorenni ed economicamente autonomi-, con collocamento Per_5 presso di sé, nella casa coniugale di cui ha chiesto l'assegnazione, di regolamentare le frequentazioni padre- figli come dalla stessa proposto, di porre a carico del padre un contributo per il mantenimento indiretto dei figli nella misura di € 250, oltre al 50% delle spese straordinarie.
All'udienza presidenziale del 21 marzo 2024, sentita la sola ricorrente, il Presidente delegato ha disposto la rinnovazione della notifica, rilevando che la notifica presso la ex casa coniugale non può dirsi regolare in quanto il resistente è assente dal 2017 da quel domicilio e disponendo procedersi tramite apposite ricerche, anche consolari (in Italia e nel paese di origine) e, diversamente, ai sensi dell'art. 143 c.p.c.
Alla successiva udienza del 21 novembre 2024 -rilevata la mancata costituzione del resistente, nonostante la regolarità della notifica- con ordinanza a verbale, il Presidente delegato ha così provveduto:
- autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
- in attesa di approfondimenti sulla situazione economica del resistente, considerati al contempo il suo protratto stato di disoccupazione evidenziato in ricorso e la sua capacità lavorativa specifica rappresentata dalla ricorrente alla scorsa udienza, dispone che provveda al mantenimento della Controparte_1 figlia maggiorenne non economicamente autosufficiente e del figlio minorenne mediante Per_3 Per_2 versamento a dell'importo complessivo di € 250,00 mensili con decorrenza da febbraio 2023 Parte_2
(da versarsi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese e soggetto a rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT-FOI) e contribuisca al 50% delle spese extra assegno (c.d. straordinarie) per i figli di cui al
Protocollo del Tribunale di Como del 24.5.2018, mentre l'assegno unico continuerà a essere integralmente percepito dalla ricorrente;
- allo scopo di ottenere informazioni quantomeno sull'attività lavorativa svolta dal resistente finché era in
Italia, ordina al Centro per l'impiego, all'Inps e all'Agenzia delle Entrate la produzione in giudizio, entro il
30/04/2025, di documentazione attinente alla situazione lavorativa, previdenziale, reddituale ed economica di
nato in [...] il [...] (C.F. . Ha nominato la dott.ssa Controparte_1 C.F._2
Manenti Giudice istruttore e fissato l'udienza di comparizione e trattazione in data 30 maggio 2025, autorizzando l'eventuale precisazione delle conclusioni, in caso di contumacia del resistente.
A tale udienza -rilevata la regolarità della notifica dell'ordinanza presidenziale e la mancata costituzione di parte resistente- il Giudice istruttore ne ha dichiarato la contumacia. Ha quindi rimesso la causa in decisione dinanzi al Collegio, attesa la rinuncia di parte ricorrente ai termini ex art. 190 c.p.c.
Il materiale probatorio
Il Tribunale osserva che il materiale probatorio agli atti è idoneo a fondare una motivata decisione su tutte le domande svolte da parte ricorrente.
In particolare, quanto alle determinazioni economiche, il Tribunale evidenzia che, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto e preciso ammontare, attraverso l'acquisizione di dati numerici o rigorose analisi contabili e finanziarie, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi (Cass. 28.3.2019, n. 8744; Cass. 15.11.2016, n.
23263; Cass. 6.6.2013, n. 14336; Cass. 28.1.2011, n. 2098).
La domanda di separazione
La domanda di separazione personale dei coniugi deve essere accolta.
e hanno contratto matrimonio con rito civile in Cantù Parte_2 CP_1 CP_1 in data 30 marzo 1995 (atto iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Cantù - anno 1995, n. 3, parte
I).
Dalla loro unione, sono nati i figli (nato il [...]), (nata il [...]), Per_4 Per_5 Per_3 Per_ (nata il [...]) e (nato il [...]).
La comunione di vita materiale e morale tra i coniugi è però ormai venuta meno da tempo, come risulta dalle allegazioni della ricorrente, confermate anche in udienza presidenziale. In particolare, la ferma volontà di separarsi manifestata dalla signora e il protrarsi della separazione di fatto tra i coniugi sono elementi Pt_2 tutti idonei a rivelare l'impossibilità della prosecuzione della convivenza tra i coniugi e di una loro riconciliazione. Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il Giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare, in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione ed a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, pur a prescindere da elementi di addebitabilità da parte dell'altro, la convivenza. Ove tale situazione di intollerabilità si verifichi, anche rispetto ad un solo coniuge, deve ritenersi che questi abbia diritto a chiedere la separazione: con la conseguenza che la relativa domanda costituisce esercizio di un suo diritto (Cass. 30.1.2013 n. 2183).
Ricorrono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 151 comma 1 c.c. per pronunciare la richiesta separazione personale tra le parti.
La domanda di addebito
Nulla deve essere disposto, attesa la rinuncia alla domanda di addebito, all'udienza del 30 maggio 2025.
La responsabilità genitoriale
Nulla deve essere disposto, avendo tutti i figli della coppia raggiunto la maggiore età.
La casa coniugale
Nulla deve essere disposto in quanto rilasciata anche dalla ricorrente: La casa coniugale era a Novedrate ma
è stata venduta all'asta a ottobre/novembre 2023. Era una casa in comproprietà con un mutuo (cfr. verbale udienza del 21 marzo 2024).
Il contributo al mantenimento dei figli
Con riferimento al contributo per il mantenimento indiretto dei figli, deve evidenziarsi che a seguito sia della separazione personale che del divorzio la prole comune ha diritto ad un mantenimento economico tale da garantirle un tenore di vita tendenzialmente corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo, per quanto possibile, a quello goduto in precedenza, continuando a trovare applicazione l'obbligo normativo di cui agli artt. 147, 148, 316 bis e 337 ter c.c. che impone il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli ed obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione fin quando l'età dei figli lo richieda di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione (Cass. n. 21273/2013).
Il parametro di riferimento, ai fini della determinazione del concorso negli oneri finanziari, è costituito, secondo il disposto di cui agli artt. 147, 148, 316 bis e 337 ter c.c., non soltanto dalle "rispettive sostanze", ma anche dalla rispettiva capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, con espressa valorizzazione non soltanto delle risorse economiche individuali, ma anche delle accertate potenzialità lavorative e reddituali (Cass. n. 9915/2007). La corresponsione dell'assegno è quindi la modalità con cui un genitore, provvede indirettamente e periodicamente alle spese connesse alle esigenze dei figli somministrando all'altro un importo con lo scopo di assicurare alla prole il soddisfacimento delle attuali esigenze e ad assicurargli uno standard di vita tendenzialmente analoga quello goduto in costanza di convivenza dei genitori (Cass. 785/2012).
Ciò premesso, in sede di precisazione delle conclusioni, la signora ha insistito per la conferma del Pt_3 contributo paterno al mantenimento dei figli stabilito nell'ordinanza presidenziale.
La signora ha dichiarato di lavorare come operaia e di guadagnare € 1.500 mensili circa su 13 mensilità, Pt_3 precisando che la tredicesima ammonta a circa € 1.100, cui si aggiungono € 28 mensili di assegno unico (cfr. verbale d'udienza del 30.5.2025). Dalla documentazione in atti, risulta aver percepito un reddito mensile netto, calcolato su dodici mensilità, pari a circa € 1.435 nel 2023 (CU 2024) e pari a circa € 1.600 nel 2024 (CU
2025) mentre, nel 2025, ha percepito una busta paga di circa € 1.750 mensili (media buste paga gennaio-marzo
2025). Vive con i figli Ismail -economicamente autonomo, percettore di un reddito mensile di € 1.800-2.000 Per_ mensili- e in una casa in locazione, per cui paga un canone mensile di € 800. dovrebbe Per_3 Per_3 iniziare a giugno un tirocinio, si è diplomata in grafica nel 2024 mentre fa il quarto anno di istituto Per_2 tecnico, sempre in grafica, questo è il penultimo anno. (cfr. verbale d'udienza del 30.5.2025).
Il signor secondo quanto riferito dalla moglie, all'epoca dell'udienza presidenziale, aveva una ditta CP_1 in proprio con cui trasportava latte, con partita IVA e si sarebbe successivamente trasferito in Francia, ove vivrebbe attualmente (cfr. verbale d'udienza del 21.3.2024). Dalle indagini economiche svolte, l'ultima prestazione lavorativa erogata dal 03/06/2014 in favore di “POLITEX S.A.S FREUDENBERG POLITEX
S.R.L”, è terminata in data 15/07/2014 (cfr. Centro per l'Impiego).
Alla luce, pertanto, degli elementi acquisiti, pur non conoscendosi le effettive ed attuali capacità reddituali del signor -dovendo comunque quest'ultimo contribuire al mantenimento dei figli, essendogli ciò CP_1 imposto dalle norme del nostro ordinamento (art. 30 Cost. e art. 315 bis e ss. c.c.) e potendosi ritenere che lo stesso abbia integra capacità lavorativa (classe 1961)-, il Collegio ritiene che possa essere confermato, a carico di quest'ultimo -come richiesto da parte ricorrente- l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli Per_ maggiorenni ma economicamente non autosufficienti, e nella misura minima di € 250 mensili, Per_3 oltre al 50% delle spese extra assegno come da Protocollo in uso presso il Tribunale di Como.
Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al Collegio, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti per la definizione del procedimento. Gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e, comunque, inidonei a condurre ad una conclusione di segno diverso.
Le spese di lite
Le spese di lite, attesa la natura necessaria del giudizio quanto alla domanda sullo status e considerata la contumacia di parte resistente, che non ha quindi svolto difese, vengono dichiarate irripetibili e rimarranno a carico della parte che le ha anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Como, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti in epigrafe indicate, ogni altra istanza, domanda anche istruttoria ed eccezione disattesa, così decide:
1. DICHIARA, ai sensi dell'art. 151 comma 1 c.c., la separazione personale dei coniugi Parte_2
e , sposati in Cantù in data 30 marzo 1995 (atto iscritto nei registri Controparte_1 dello Stato Civile del Comune di Cantù - anno 1995, n. 3, parte I);
2. PONE a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento dei Controparte_1 Per_ figli maggiorenni ma economicamente non autosufficienti, e mediante versamento a Per_3
[...]
, in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, della somma mensile di € 250 Parte_2
(annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, prima rivalutazione febbraio 2024), oltre al 50% delle spese extra assegno secondo quanto disposto dal Protocollo in uso presso il Tribunale di Como, di seguito riportato: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base / specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante pediatra di base o dallo specialista anche e non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno richiesto dalla scuola comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese di scuola bus per mezzi di trasporto pubblico
(bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico, in caso di impossibilità da parte dei genitori o familiari ad accompagnare e riprendere i figli da scuola;
spese scolastiche (da documentare) che chiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private previa consultazione degli insegnanti;
d) corsi di specializzazione / master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola in caso di assenza dei genitori per lavoro e indisponibilità dei familiari;
b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei;
d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy-scout); e) baby-sitter in caso di assenza dei genitori per motivi di lavoro e/o malattia dei figli e indisponibilità di altri familiari;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza genitori;
g) spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
Avuto riguardo alle spese da concordate, il genitore, a fronte di una richiesta scritta all'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg); in difetto il silenzio sarà inteso come assenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e-mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
Parte
3. DÀ ATTO che l'assegno unico per i figli continuerà ad essere interamente percepito dalla signora
[...
genitore convivente;
4. NULLA sulle spese di lite.
SENTENZA provvisoriamente esecutiva ex lege, ad eccezione del capo 1).
MANDA alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al Capo 1), al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Cantù, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Como, nella camera di consiglio del 30.5.2025.
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Martina Roberta Manenti dott.ssa Barbara Cao
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Barbara Cao Presidente dott. Alessandro Petronzi Giudice dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo in epigrafe indicato, promossa da
DA (C.F. ) nata a [...], il [...], rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. COLOMBO GIUSEPPE
RICORRENTE contro
(C.F. nato in [...] il [...] Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
Si dà atto che è stata data regolare comunicazione all'Ufficio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del
Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Como degli atti del procedimento.
OGGETTO SEPARAZIONE GIUDIZIALE
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE
Voglia l'Ecc.mo Presidente del Tribunale Ordinario di Como, confermare con sentenza la separazione personale giudiziale dei coniugi Sig.ri e alle seguenti condizioni: Parte_2 Controparte_1
1. dichiararsi che la separazione è addebitabile esclusivamente al Sig. in Controparte_1 considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che regolano il matrimonio;
2. i coniugi vivranno separatamente;
3. posto che tutti i figli delle odierne parti sono diventati maggiorenni non si chiede alcun provvedimento relativamente alla loro domiciliazione e affidamento;
4. ordinarsi al Sig. di contribuire al mantenimento dei figli e Controparte_1 Persona_1 Per_2
oggi maggiorenni ma non ancora economicamente autosufficienti corrispondendo alla madre l'importo
[...] complessivo di € 250,00 = (duecentocinquanta) rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT costo – vita, e col pagamento di tutte le metà delle spese mediche per le prestazioni non coperte dal Servizio Sanitario
Nazionale (ivi comprese spese farmaceutiche, ticket, spese specialistiche), delle spese scolastiche e di istruzione (tasse, rette di iscrizione, buoni pasto per mensa scolastica ed eventuali gite programmate dalla scuola), che si renderanno necessarie, nonché di tutte le spese educative in genere (corsi sportivi, musicali, di danza o altro) o ludiche che verranno concordate tra i genitori. Detti importi saranno pagati a mezzo R.I.D bancario entro il 15 di ogni mese, sino all'effettiva indipendenza economica del figlio;
5. emettersi infine ogni altro provvedimento di legge, necessario e connesso alla presente pronuncia.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Processo: i provvedimenti presidenziali provvisori ed i provvedimenti del Giudice Istruttore
Con ricorso depositato in data 1 febbraio 2023, DA ha chiesto al Tribunale di pronunciare la Parte_1 separazione personale con addebito al marito, , sposato con rito civile in Controparte_1
Cantù, in data 30 marzo 1995 (atto iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Cantù - anno 1995, n. Per_ 3, parte I). Ha chiesto, altresì, di disporre l'affidamento esclusivo a sé dei figli minori, (nato il [...]) e (nata il [...]) -atteso che gli altri figli, (nato il [...]) e Per_3 Per_4
(nata il [...]) erano già maggiorenni ed economicamente autonomi-, con collocamento Per_5 presso di sé, nella casa coniugale di cui ha chiesto l'assegnazione, di regolamentare le frequentazioni padre- figli come dalla stessa proposto, di porre a carico del padre un contributo per il mantenimento indiretto dei figli nella misura di € 250, oltre al 50% delle spese straordinarie.
All'udienza presidenziale del 21 marzo 2024, sentita la sola ricorrente, il Presidente delegato ha disposto la rinnovazione della notifica, rilevando che la notifica presso la ex casa coniugale non può dirsi regolare in quanto il resistente è assente dal 2017 da quel domicilio e disponendo procedersi tramite apposite ricerche, anche consolari (in Italia e nel paese di origine) e, diversamente, ai sensi dell'art. 143 c.p.c.
Alla successiva udienza del 21 novembre 2024 -rilevata la mancata costituzione del resistente, nonostante la regolarità della notifica- con ordinanza a verbale, il Presidente delegato ha così provveduto:
- autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
- in attesa di approfondimenti sulla situazione economica del resistente, considerati al contempo il suo protratto stato di disoccupazione evidenziato in ricorso e la sua capacità lavorativa specifica rappresentata dalla ricorrente alla scorsa udienza, dispone che provveda al mantenimento della Controparte_1 figlia maggiorenne non economicamente autosufficiente e del figlio minorenne mediante Per_3 Per_2 versamento a dell'importo complessivo di € 250,00 mensili con decorrenza da febbraio 2023 Parte_2
(da versarsi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese e soggetto a rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT-FOI) e contribuisca al 50% delle spese extra assegno (c.d. straordinarie) per i figli di cui al
Protocollo del Tribunale di Como del 24.5.2018, mentre l'assegno unico continuerà a essere integralmente percepito dalla ricorrente;
- allo scopo di ottenere informazioni quantomeno sull'attività lavorativa svolta dal resistente finché era in
Italia, ordina al Centro per l'impiego, all'Inps e all'Agenzia delle Entrate la produzione in giudizio, entro il
30/04/2025, di documentazione attinente alla situazione lavorativa, previdenziale, reddituale ed economica di
nato in [...] il [...] (C.F. . Ha nominato la dott.ssa Controparte_1 C.F._2
Manenti Giudice istruttore e fissato l'udienza di comparizione e trattazione in data 30 maggio 2025, autorizzando l'eventuale precisazione delle conclusioni, in caso di contumacia del resistente.
A tale udienza -rilevata la regolarità della notifica dell'ordinanza presidenziale e la mancata costituzione di parte resistente- il Giudice istruttore ne ha dichiarato la contumacia. Ha quindi rimesso la causa in decisione dinanzi al Collegio, attesa la rinuncia di parte ricorrente ai termini ex art. 190 c.p.c.
Il materiale probatorio
Il Tribunale osserva che il materiale probatorio agli atti è idoneo a fondare una motivata decisione su tutte le domande svolte da parte ricorrente.
In particolare, quanto alle determinazioni economiche, il Tribunale evidenzia che, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto e preciso ammontare, attraverso l'acquisizione di dati numerici o rigorose analisi contabili e finanziarie, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi (Cass. 28.3.2019, n. 8744; Cass. 15.11.2016, n.
23263; Cass. 6.6.2013, n. 14336; Cass. 28.1.2011, n. 2098).
La domanda di separazione
La domanda di separazione personale dei coniugi deve essere accolta.
e hanno contratto matrimonio con rito civile in Cantù Parte_2 CP_1 CP_1 in data 30 marzo 1995 (atto iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Cantù - anno 1995, n. 3, parte
I).
Dalla loro unione, sono nati i figli (nato il [...]), (nata il [...]), Per_4 Per_5 Per_3 Per_ (nata il [...]) e (nato il [...]).
La comunione di vita materiale e morale tra i coniugi è però ormai venuta meno da tempo, come risulta dalle allegazioni della ricorrente, confermate anche in udienza presidenziale. In particolare, la ferma volontà di separarsi manifestata dalla signora e il protrarsi della separazione di fatto tra i coniugi sono elementi Pt_2 tutti idonei a rivelare l'impossibilità della prosecuzione della convivenza tra i coniugi e di una loro riconciliazione. Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il Giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare, in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione ed a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, pur a prescindere da elementi di addebitabilità da parte dell'altro, la convivenza. Ove tale situazione di intollerabilità si verifichi, anche rispetto ad un solo coniuge, deve ritenersi che questi abbia diritto a chiedere la separazione: con la conseguenza che la relativa domanda costituisce esercizio di un suo diritto (Cass. 30.1.2013 n. 2183).
Ricorrono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 151 comma 1 c.c. per pronunciare la richiesta separazione personale tra le parti.
La domanda di addebito
Nulla deve essere disposto, attesa la rinuncia alla domanda di addebito, all'udienza del 30 maggio 2025.
La responsabilità genitoriale
Nulla deve essere disposto, avendo tutti i figli della coppia raggiunto la maggiore età.
La casa coniugale
Nulla deve essere disposto in quanto rilasciata anche dalla ricorrente: La casa coniugale era a Novedrate ma
è stata venduta all'asta a ottobre/novembre 2023. Era una casa in comproprietà con un mutuo (cfr. verbale udienza del 21 marzo 2024).
Il contributo al mantenimento dei figli
Con riferimento al contributo per il mantenimento indiretto dei figli, deve evidenziarsi che a seguito sia della separazione personale che del divorzio la prole comune ha diritto ad un mantenimento economico tale da garantirle un tenore di vita tendenzialmente corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo, per quanto possibile, a quello goduto in precedenza, continuando a trovare applicazione l'obbligo normativo di cui agli artt. 147, 148, 316 bis e 337 ter c.c. che impone il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli ed obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione fin quando l'età dei figli lo richieda di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione (Cass. n. 21273/2013).
Il parametro di riferimento, ai fini della determinazione del concorso negli oneri finanziari, è costituito, secondo il disposto di cui agli artt. 147, 148, 316 bis e 337 ter c.c., non soltanto dalle "rispettive sostanze", ma anche dalla rispettiva capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, con espressa valorizzazione non soltanto delle risorse economiche individuali, ma anche delle accertate potenzialità lavorative e reddituali (Cass. n. 9915/2007). La corresponsione dell'assegno è quindi la modalità con cui un genitore, provvede indirettamente e periodicamente alle spese connesse alle esigenze dei figli somministrando all'altro un importo con lo scopo di assicurare alla prole il soddisfacimento delle attuali esigenze e ad assicurargli uno standard di vita tendenzialmente analoga quello goduto in costanza di convivenza dei genitori (Cass. 785/2012).
Ciò premesso, in sede di precisazione delle conclusioni, la signora ha insistito per la conferma del Pt_3 contributo paterno al mantenimento dei figli stabilito nell'ordinanza presidenziale.
La signora ha dichiarato di lavorare come operaia e di guadagnare € 1.500 mensili circa su 13 mensilità, Pt_3 precisando che la tredicesima ammonta a circa € 1.100, cui si aggiungono € 28 mensili di assegno unico (cfr. verbale d'udienza del 30.5.2025). Dalla documentazione in atti, risulta aver percepito un reddito mensile netto, calcolato su dodici mensilità, pari a circa € 1.435 nel 2023 (CU 2024) e pari a circa € 1.600 nel 2024 (CU
2025) mentre, nel 2025, ha percepito una busta paga di circa € 1.750 mensili (media buste paga gennaio-marzo
2025). Vive con i figli Ismail -economicamente autonomo, percettore di un reddito mensile di € 1.800-2.000 Per_ mensili- e in una casa in locazione, per cui paga un canone mensile di € 800. dovrebbe Per_3 Per_3 iniziare a giugno un tirocinio, si è diplomata in grafica nel 2024 mentre fa il quarto anno di istituto Per_2 tecnico, sempre in grafica, questo è il penultimo anno. (cfr. verbale d'udienza del 30.5.2025).
Il signor secondo quanto riferito dalla moglie, all'epoca dell'udienza presidenziale, aveva una ditta CP_1 in proprio con cui trasportava latte, con partita IVA e si sarebbe successivamente trasferito in Francia, ove vivrebbe attualmente (cfr. verbale d'udienza del 21.3.2024). Dalle indagini economiche svolte, l'ultima prestazione lavorativa erogata dal 03/06/2014 in favore di “POLITEX S.A.S FREUDENBERG POLITEX
S.R.L”, è terminata in data 15/07/2014 (cfr. Centro per l'Impiego).
Alla luce, pertanto, degli elementi acquisiti, pur non conoscendosi le effettive ed attuali capacità reddituali del signor -dovendo comunque quest'ultimo contribuire al mantenimento dei figli, essendogli ciò CP_1 imposto dalle norme del nostro ordinamento (art. 30 Cost. e art. 315 bis e ss. c.c.) e potendosi ritenere che lo stesso abbia integra capacità lavorativa (classe 1961)-, il Collegio ritiene che possa essere confermato, a carico di quest'ultimo -come richiesto da parte ricorrente- l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli Per_ maggiorenni ma economicamente non autosufficienti, e nella misura minima di € 250 mensili, Per_3 oltre al 50% delle spese extra assegno come da Protocollo in uso presso il Tribunale di Como.
Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al Collegio, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti per la definizione del procedimento. Gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e, comunque, inidonei a condurre ad una conclusione di segno diverso.
Le spese di lite
Le spese di lite, attesa la natura necessaria del giudizio quanto alla domanda sullo status e considerata la contumacia di parte resistente, che non ha quindi svolto difese, vengono dichiarate irripetibili e rimarranno a carico della parte che le ha anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Como, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti in epigrafe indicate, ogni altra istanza, domanda anche istruttoria ed eccezione disattesa, così decide:
1. DICHIARA, ai sensi dell'art. 151 comma 1 c.c., la separazione personale dei coniugi Parte_2
e , sposati in Cantù in data 30 marzo 1995 (atto iscritto nei registri Controparte_1 dello Stato Civile del Comune di Cantù - anno 1995, n. 3, parte I);
2. PONE a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento dei Controparte_1 Per_ figli maggiorenni ma economicamente non autosufficienti, e mediante versamento a Per_3
[...]
, in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, della somma mensile di € 250 Parte_2
(annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, prima rivalutazione febbraio 2024), oltre al 50% delle spese extra assegno secondo quanto disposto dal Protocollo in uso presso il Tribunale di Como, di seguito riportato: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base / specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante pediatra di base o dallo specialista anche e non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno richiesto dalla scuola comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese di scuola bus per mezzi di trasporto pubblico
(bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico, in caso di impossibilità da parte dei genitori o familiari ad accompagnare e riprendere i figli da scuola;
spese scolastiche (da documentare) che chiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private previa consultazione degli insegnanti;
d) corsi di specializzazione / master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola in caso di assenza dei genitori per lavoro e indisponibilità dei familiari;
b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei;
d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy-scout); e) baby-sitter in caso di assenza dei genitori per motivi di lavoro e/o malattia dei figli e indisponibilità di altri familiari;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza genitori;
g) spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
Avuto riguardo alle spese da concordate, il genitore, a fronte di una richiesta scritta all'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg); in difetto il silenzio sarà inteso come assenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e-mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
Parte
3. DÀ ATTO che l'assegno unico per i figli continuerà ad essere interamente percepito dalla signora
[...
genitore convivente;
4. NULLA sulle spese di lite.
SENTENZA provvisoriamente esecutiva ex lege, ad eccezione del capo 1).
MANDA alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al Capo 1), al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Cantù, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Como, nella camera di consiglio del 30.5.2025.
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Martina Roberta Manenti dott.ssa Barbara Cao