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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. I, sentenza 07/01/2026, n. 171 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 171 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 171/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 1, riunita in udienza il 04/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
LA REGINA LILIANA, Presidente
NOLA CATIA, Relatore
CAPUTO LUCA, Giudice
in data 04/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11995/2025 depositato il 24/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Roberto Bracco 20 80100 Napoli NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 07176202500001603000 ISCRIZIONE IPOT
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 21565/2025 depositato il
09/12/2025
Richieste delle parti: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 24.06.2025 ,la sig.ra Ricorrente_1 impugnava la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria in epigrafe, notificata in data 5 maggio 2025 relativa al mancato pagamento della somma di € 123.003,85 , dovuta a vario titolo per pretese tributarie e non.
Opponeva l'illegittimità dell'atto impugnato per mancata notifica delle cartelle di pagamento sottese;
per prescrizione dei crediti azionati;
per difetto di motivazione;
per violazione dell'art. 77 del DPR 602/1973.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate Riscossione la quale replicava puntualmente alle avverse censure , deducendo la infondatezza dell'opposizione.Eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva relativamente all'attività di accertamento,riservata all'ente impositore Centro Operativo di Pescara di cui chiedeva l'intervento nel giudizio, giusta atto notificato l'11.07.2025.
Non si costituiva l'Agenzia delle Entrate Centro Operativo di Pescara.
All'udienza del 04.12.2025 ,in camera di consiglio, previo rigetto dell'istanza di sospensione non ricorrendo i presupposti ex art. 47 D.Lgs 546/92, la Corte rendeva la presente decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via pregiudiziale ,in rito, va verificata la giurisdizione di questa Corte a conoscere della controversia.
Occorre rilevare che la ricorrente ha proposto opposizione, tra le altre, avverso la cartella di pagamento n. 07120170055360913000; n. 07120180007663115001; n. 07120180050362142000; n.
07120190026564233001; n. 07120200035029337000; n. 07120210066649522000; n.
07120210097405127000 limitatamente al ruolo 2021 / 10589; n. 07120210109488958000; n.
07120220082217091000 e n. 07120230071293622000, emesse a seguito di violazioni del Codice della
Strada .
Trattasi, all'evidenza ,di domanda che è al di fuori della giurisdizione tributaria e la sua impugnativa, pertanto, esula dalla competenza delle Corti di Giustizia Tributarie, rientrando in quella dell'Autorità
Giudiziaria ordinaria.
Deve ,conseguenzialmente,farsi declaratoria di difetto di giurisdizione .
Nel merito,il ricorso è parzialmente fondato e va accolto nei limiti di cui si dirà .
Trattasi di controversia di cui la ricorrente lamenta la illegittimità perché non provata la notifica delle cartelle e degli accertamenti presupposti ,per conseguenza, maturata la prescrizione dei crediti.
Qualora la parte destinataria di una cartella di pagamento contesti esclusivamente di averne ricevuto la notificazione e l'agente per la riscossione dia prova della esecuzione della stessa( secondo le forme ordinarie o con messo notificatore, ovvero mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento) resta preclusa la deduzione di vizi concernenti la cartella non tempestivamente opposti, né sussiste un onere, in capo all'agente, di produrre in giudizio la copia integrale della cartella stessa, a tal fine bastando le informazioni desumibili dalla relata di notifica nonché dall'estratto di ruolo.
La cartella esattoriale non è altro che la stampa del ruolo in unico originale notificata alla parte ed il titolo esecutivo è costituito dal ruolo.
In tema di notifica della cartella esattoriale,poi, ex art. 26, comma primo, seconda parte, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, la prova del perfezionamento del procedimento di notificazione e della relativa data è assolta mediante la produzione dell'avviso di ricevimento, non essendo necessario che l'agente della riscossione produca la copia della cartella di pagamento, la quale, una volta pervenuta all'indirizzo del destinatario, deve ritenersi ritualmente consegnata a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 e. e, superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione.
Ulteriormente , è stato riconosciuto che la produzione dell'estratto di ruolo vale a individuare in maniera univoca gli elementi essenziali contenuti nella cartella, ivi compresa la notifica della stessa. Infatti,
l'estratto di ruolo è una riproduzione fedele ed integrale degli elementi essenziali contenuti nella cartella esattoriale: esso deve contenere tutti i dati essenziali per consentire al contribuente di identificare a quale pretesa dell'amministrazione esso si riferisca (e per consentire al contribuente di apprestare le sue difese e al giudice ove adito di verificare la fondatezza della pretesa creditoria o gli altri punti sollevati dall'opponente) perché contiene tutti i dati necessari ad identificare in modo inequivoco la contribuente, ovvero nominativo, codice fiscale, data di nascita e domicilio fiscale;
tutti i dati indispensabili necessari per individuare la natura e l'entità delle pretese iscritte a ruolo, ovvero il numero della cartella, l'importo dovuto, l'importo già riscosso e l'importo residuo, l'aggio, la descrizione del tributo, il codice e l'anno di riferimento del tributo, l'anno di iscrizione a ruolo, la data di esecutività del ruolo, gli estremi della notifica della cartella di pagamento, l'ente creditore (indicazioni obbligatoriamente previste dal D.P.R. n. 602 del
1973, art. 25, oltre che dal D.M. n. 321 del 1999, artt. 1 e 6).
A tale stregua, preclusa la deduzione di vizi propri delle cartelle di pagamento che avrebbero dovuto essere fatti valere tempestivamente impugnando queste ultime e correlativamente legittima la comunicazione impugnata,non essendo ,altresì,risultato contestato il relativo mancato pagamento.
Di più.
Dalla produzione versata in atti dal Concessionario è risultata provata, la esecuzione della notifica di precedenti intimazioni contenenti ciascuna e/o talune delle n.39 cartelle controverse ed anche , due degli accertamenti in contestazione ,precisamente il n. 250TERM000215 e n. 250TERM000360/2013 .
La rituale notifica delle intimazioni richiamate ha comportato ,da un lato, l' effetto interruttivo della prescrizione costituendo manifestazione della volontà di ottenere il soddisfacimento del proprio diritto con conseguente esercizio del relativo potere.
Dall'altro, ha comportato la cristallizzazione dell'obbligazione di cui si controverte.
In tema di contenzioso tributario, l'intimazione di pagamento di cui all'art. 50 DPR n. 602/73, in quanto equiparabile all'avviso di mora di cui al precedente art. 46 DPR citato, è impugnabile autonomamente ai sensi dell'art. 19, comma 1, lett. e), D.Lgs. n. 546/92, sicché la sua impugnazione non è meramente facoltativa, ma necessaria pena,appunto, la cristallizzazione dell'obbligazione,
A tale stregua, sussiste l'onere d'impugnare l'avviso di intimazione per fare valere la prescrizione dei crediti tributari maturati tra la data di notificazione degli atti prodromici e quella di notificazione dell'avviso stesso.
Fondata, invece, l'eccezione relativamente agli accertamenti n. 250TERM000208 e n.250TERM001756 di cui non è stata fornita prova dell'intervenuta notifica .
In definitiva , il ricorso può trovare accoglimento solo limitatamente a tali ultimi accertamenti in relazione ai quali e nella parte qua, il preavviso di ipoteca va annullato , restando confermato per il resto.
L'accoglimento in misura ridotta della domanda formulata dalla ricorrente giustifica la compensazione parziale delle spese ,nella misura indicata in dispositivo con conseguente condanna nella residua misura , per la restante parte .
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunziando, così provvede:
1) dichiara il proprio difetto di giurisdizione limitatamente alle cartelle afferenti contravvenzioni CdS come in motivazione, essendo competente a decidere il GdP di Napoli, dinanzi al quale il giudizio va riassunto nei termini di legge;
2) accoglie parzialmente il ricorso con riferimento agli accertamenti n. 250TERM000208 e n.250TERM001756;
3) rigetta nel resto;
4) condanna la ricorrente al pagamento in favore di AD delle spese di lite liquidate, nella misura di 2/3, in € 1.500,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, Iva e Cpa come per legge.
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 1, riunita in udienza il 04/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
LA REGINA LILIANA, Presidente
NOLA CATIA, Relatore
CAPUTO LUCA, Giudice
in data 04/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11995/2025 depositato il 24/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Roberto Bracco 20 80100 Napoli NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 07176202500001603000 ISCRIZIONE IPOT
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 21565/2025 depositato il
09/12/2025
Richieste delle parti: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 24.06.2025 ,la sig.ra Ricorrente_1 impugnava la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria in epigrafe, notificata in data 5 maggio 2025 relativa al mancato pagamento della somma di € 123.003,85 , dovuta a vario titolo per pretese tributarie e non.
Opponeva l'illegittimità dell'atto impugnato per mancata notifica delle cartelle di pagamento sottese;
per prescrizione dei crediti azionati;
per difetto di motivazione;
per violazione dell'art. 77 del DPR 602/1973.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate Riscossione la quale replicava puntualmente alle avverse censure , deducendo la infondatezza dell'opposizione.Eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva relativamente all'attività di accertamento,riservata all'ente impositore Centro Operativo di Pescara di cui chiedeva l'intervento nel giudizio, giusta atto notificato l'11.07.2025.
Non si costituiva l'Agenzia delle Entrate Centro Operativo di Pescara.
All'udienza del 04.12.2025 ,in camera di consiglio, previo rigetto dell'istanza di sospensione non ricorrendo i presupposti ex art. 47 D.Lgs 546/92, la Corte rendeva la presente decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via pregiudiziale ,in rito, va verificata la giurisdizione di questa Corte a conoscere della controversia.
Occorre rilevare che la ricorrente ha proposto opposizione, tra le altre, avverso la cartella di pagamento n. 07120170055360913000; n. 07120180007663115001; n. 07120180050362142000; n.
07120190026564233001; n. 07120200035029337000; n. 07120210066649522000; n.
07120210097405127000 limitatamente al ruolo 2021 / 10589; n. 07120210109488958000; n.
07120220082217091000 e n. 07120230071293622000, emesse a seguito di violazioni del Codice della
Strada .
Trattasi, all'evidenza ,di domanda che è al di fuori della giurisdizione tributaria e la sua impugnativa, pertanto, esula dalla competenza delle Corti di Giustizia Tributarie, rientrando in quella dell'Autorità
Giudiziaria ordinaria.
Deve ,conseguenzialmente,farsi declaratoria di difetto di giurisdizione .
Nel merito,il ricorso è parzialmente fondato e va accolto nei limiti di cui si dirà .
Trattasi di controversia di cui la ricorrente lamenta la illegittimità perché non provata la notifica delle cartelle e degli accertamenti presupposti ,per conseguenza, maturata la prescrizione dei crediti.
Qualora la parte destinataria di una cartella di pagamento contesti esclusivamente di averne ricevuto la notificazione e l'agente per la riscossione dia prova della esecuzione della stessa( secondo le forme ordinarie o con messo notificatore, ovvero mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento) resta preclusa la deduzione di vizi concernenti la cartella non tempestivamente opposti, né sussiste un onere, in capo all'agente, di produrre in giudizio la copia integrale della cartella stessa, a tal fine bastando le informazioni desumibili dalla relata di notifica nonché dall'estratto di ruolo.
La cartella esattoriale non è altro che la stampa del ruolo in unico originale notificata alla parte ed il titolo esecutivo è costituito dal ruolo.
In tema di notifica della cartella esattoriale,poi, ex art. 26, comma primo, seconda parte, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, la prova del perfezionamento del procedimento di notificazione e della relativa data è assolta mediante la produzione dell'avviso di ricevimento, non essendo necessario che l'agente della riscossione produca la copia della cartella di pagamento, la quale, una volta pervenuta all'indirizzo del destinatario, deve ritenersi ritualmente consegnata a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 e. e, superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione.
Ulteriormente , è stato riconosciuto che la produzione dell'estratto di ruolo vale a individuare in maniera univoca gli elementi essenziali contenuti nella cartella, ivi compresa la notifica della stessa. Infatti,
l'estratto di ruolo è una riproduzione fedele ed integrale degli elementi essenziali contenuti nella cartella esattoriale: esso deve contenere tutti i dati essenziali per consentire al contribuente di identificare a quale pretesa dell'amministrazione esso si riferisca (e per consentire al contribuente di apprestare le sue difese e al giudice ove adito di verificare la fondatezza della pretesa creditoria o gli altri punti sollevati dall'opponente) perché contiene tutti i dati necessari ad identificare in modo inequivoco la contribuente, ovvero nominativo, codice fiscale, data di nascita e domicilio fiscale;
tutti i dati indispensabili necessari per individuare la natura e l'entità delle pretese iscritte a ruolo, ovvero il numero della cartella, l'importo dovuto, l'importo già riscosso e l'importo residuo, l'aggio, la descrizione del tributo, il codice e l'anno di riferimento del tributo, l'anno di iscrizione a ruolo, la data di esecutività del ruolo, gli estremi della notifica della cartella di pagamento, l'ente creditore (indicazioni obbligatoriamente previste dal D.P.R. n. 602 del
1973, art. 25, oltre che dal D.M. n. 321 del 1999, artt. 1 e 6).
A tale stregua, preclusa la deduzione di vizi propri delle cartelle di pagamento che avrebbero dovuto essere fatti valere tempestivamente impugnando queste ultime e correlativamente legittima la comunicazione impugnata,non essendo ,altresì,risultato contestato il relativo mancato pagamento.
Di più.
Dalla produzione versata in atti dal Concessionario è risultata provata, la esecuzione della notifica di precedenti intimazioni contenenti ciascuna e/o talune delle n.39 cartelle controverse ed anche , due degli accertamenti in contestazione ,precisamente il n. 250TERM000215 e n. 250TERM000360/2013 .
La rituale notifica delle intimazioni richiamate ha comportato ,da un lato, l' effetto interruttivo della prescrizione costituendo manifestazione della volontà di ottenere il soddisfacimento del proprio diritto con conseguente esercizio del relativo potere.
Dall'altro, ha comportato la cristallizzazione dell'obbligazione di cui si controverte.
In tema di contenzioso tributario, l'intimazione di pagamento di cui all'art. 50 DPR n. 602/73, in quanto equiparabile all'avviso di mora di cui al precedente art. 46 DPR citato, è impugnabile autonomamente ai sensi dell'art. 19, comma 1, lett. e), D.Lgs. n. 546/92, sicché la sua impugnazione non è meramente facoltativa, ma necessaria pena,appunto, la cristallizzazione dell'obbligazione,
A tale stregua, sussiste l'onere d'impugnare l'avviso di intimazione per fare valere la prescrizione dei crediti tributari maturati tra la data di notificazione degli atti prodromici e quella di notificazione dell'avviso stesso.
Fondata, invece, l'eccezione relativamente agli accertamenti n. 250TERM000208 e n.250TERM001756 di cui non è stata fornita prova dell'intervenuta notifica .
In definitiva , il ricorso può trovare accoglimento solo limitatamente a tali ultimi accertamenti in relazione ai quali e nella parte qua, il preavviso di ipoteca va annullato , restando confermato per il resto.
L'accoglimento in misura ridotta della domanda formulata dalla ricorrente giustifica la compensazione parziale delle spese ,nella misura indicata in dispositivo con conseguente condanna nella residua misura , per la restante parte .
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunziando, così provvede:
1) dichiara il proprio difetto di giurisdizione limitatamente alle cartelle afferenti contravvenzioni CdS come in motivazione, essendo competente a decidere il GdP di Napoli, dinanzi al quale il giudizio va riassunto nei termini di legge;
2) accoglie parzialmente il ricorso con riferimento agli accertamenti n. 250TERM000208 e n.250TERM001756;
3) rigetta nel resto;
4) condanna la ricorrente al pagamento in favore di AD delle spese di lite liquidate, nella misura di 2/3, in € 1.500,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, Iva e Cpa come per legge.