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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 13/10/2025, n. 1578 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1578 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cosenza
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Silvana Domenica Ferrentino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 170/2024 R.G.
TRA rappresentato e difeso dall'avv. CUPELLI Parte_1
LUIGI;
Ricorrente
E
, rappresentato e difeso Controparte_1 dall'avv. MONTEDURO RICCARDO;
Resistente
, rappresentato e difeso dall'avv.DI CATO STEFANIA CP_2
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso ritualmente notificato la parte ricorrente proponeva opposizione all'intimazione di pagamento n.03420239010486416000 notificata in data 28.12.2023 da relativamente agli Controparte_1 avvisi di addebito meglio indicati nell'atto introduttivo.
Lamentava l'intervenuto annullamento degli avvisi di addebito 33420130002144087000 e 33420160004422839000, la mancata notifica degli avvisi e la prescrizione dei crediti vantati anche considerando l'avvenuta notifica degli avvisi.
Si costituiva in giudizio l'ente impositore eccependo la propria carenza di legittimazione e nel merito, contestando il ricorso di cui chiedeva il rigetto per infondatezza.
Cont Si costituiva chiedendo la cessata materia del contendere relativamente agli avvisi di addebito n.
33420130002144087000 e 33420160004422839000,nel merito chiedendo il rigetto del ricorso essendo stati notificati atti interruttivi.
Superflua ogni attività istruttoria, la causa veniva decisa all'esito del deposito delle note ex art.127 ter cpc.
Relativamente agli avvisi di addebito n.33420130002144087000 e n.33420160004422839000 va osservato come dagli atti risulta che con sentenza n.1959 del 2023 sono stati annullati.
Venuto meno definitivamente dunque il titolo esecutivo con l'annullamento giudiziale, la parte convenuta non doveva notificare,a carico dell'opponente, l'intimazione di pagamento essendo questo un atto illegittimo perché privo della sottostante esistenza e attualità di un titolo esecutivo(cfr Tribunale Roma 12 maggio 2011).
Non è maturata la prescrizione con riferimento ai restanti avvisi di addebito notificati tra il 26.7.2018
e il 30.7.2022 e l'intimazione è stata notificata in data
28.12.2023 considerando la sospensione della stessa in base alla legislazione emergenziale.
Non può non evidenziarsi peraltro che , l'art. 37 del d.l. n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020, rubricato “Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici. Sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”, dispone, al comma 2: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
Tale disposizione ha quindi previsto un periodo di sospensione della durata di 129 giorni.
E' poi intervenuta ulteriore sospensione dal 31 dicembre
2020 al 30 giugno 2021, cioè per 182 giorni. Invero,
l'art. 11 del d.l. 31.12.2020, n. 183, convertito dalla legge 26.2.2021, n. 21, dispone al comma 9: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
In definitiva considerando entrambi i periodi di sospensione , al quinquennio dalla notifica degli avvisi devono aggiungersi 311 giorni pari alla somma di 129 e
182.
va dunque annullata l'intimazione opposta relativamente agli avvisi di addebito n.33420130002144087000 e n.33420160004422839000. Le spese si compensano atteso il parziale accoglimento del ricorso.
PQM
Annulla l'intimazione opposta relativamente agli avvisi di addebito n.33420130002144087000 e n.33420160004422839000.
Rigetta nel resto il ricorso.
Compensa le spese.
Cosenza,13.10.2025
Il giudice
Dott.ssa Silvana D.Ferrentino