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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 10/03/2025, n. 229 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 229 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4545/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente relatore dott. Eleonora Ramacciotti Giudice dott. Francesca Cerrone Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento camerale iscritto al n. r.g.v. 4545/2024 promosso da:
C.F. ), Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. PALLADINI PIETRO ANTONIO
ricorrente adottante per l'adozione del maggiorenne (C.F. ) Persona_1 C.F._2 con la costituzione di
-figlia dell'adottante-, con il patrocinio dell'avv. TASSI LAURA CRISTINA Controparte_1
PAOLA TORRICELLI -moglie dell'adottante-, con il patrocinio dell'avv. CAVALIERI GIULIA con l'intervento del Pubblico Ministero
avente ad oggetto: adozione di maggiorenne
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda proposta da , nato a [...] il [...] ed ivi Parte_1
residente, che pur avendo altri figli, intende adottare , detto , nato a [...] Persona_1 Per_2
(Albania) il 15.11.1982, non può essere accolta a causa del mancato assenso di , nata a Controparte_1
Modena il 9/5/1970, figlia dell'adottante.
Si tratta di decisione fondata sul principio della “ragione più liquida” (v. da ultimo Cassazione
693/2024).
Il Tribunale di Modena intende così confermare il suo precedente orientamento.
Non vanno dunque esaminate le altre eccezioni ed istanze delle parti (eccezione di incapacità del pagina 1 di 3 ricorrente, che ha in corso procedimento per l'apertura di amministrazione di sostegno;
richiesta di rinvio in attesa di definizione di ctu nell'ambito di altra procedura di AdS nei confronti della moglie dell'adottante, che deve prestare l'assenso all'adozione; istanza di sospensione ex art. 295 cpc del presente procedimento).
Secondo l'art. 291 c.c., per come originariamente formulato, “l'adozione è permessa alle persone che non hanno discendenti legittimi o legittimati, che hanno compiuto gli anni trentacinque e che superano almeno di diciotto anni l'età di coloro che essi intendono adottare”.
Sennonché, la Corte Costituzionale, con la sentenza 19.5.1988, n. 557, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del richiamato articolo “nella parte in cui non consente l'adozione a persone che abbiano discendenti (…) maggiorenni e consenzienti”.
Nel caso in esame l'adottante e l'adottando hanno espresso il consenso Parte_1 Persona_1 all'udienza del 26/2/2024.
Alla stessa udienza , figlia dell'adottante, ha dichiarato di negare l'assenso a che suo Controparte_1
padre adotti . Non è necessario esaminare le ragioni di tale dissenso, espresse nella sua Persona_1
memoria di costituzione e difesa, essendo irrilevanti ai fini della decisione, per le ragioni che saranno di seguito indicate.
Ritiene il collego che l'adozione non possa essere disposta per l'assorbente rilievo che CP_1
ha negato il suo assenso all'adozione.
[...]
Le norme di cui agli art.li 291 e 297 c.c., come modificate a seguito dell'intervento della Corte
Costituzionale (sent 557/1988 citata), devono essere infatti interpretate nel senso che il mancato assenso del figlio dell'adottante -come quello del coniuge dello stesso- non consente di procedere all'adozione.
La Corte Costituzionale nella citata sentenza 557/1988 ha seguito il seguente iter argomentativo.
Preliminarmente è da rilevare come indubbiamente il legislatore in via di principio possa, nell'esercizio del suo potere discrezionale, contenere l'istituto dell'adozione entro l'ambito ritenuto più opportuno per salvaguardare i diritti dei membri della famiglia legittima.
È tuttavia necessario che la normativa non comporti delle limitazioni eccessive - e come tali irrazionali
- rispetto allo scopo perseguito, sì da violare l'art. 3 Cost.
Ha quindi rilevato che, mentre l'esistenza del coniuge non osta all'adozione, sempre che questi presti il suo assenso (art. 297, primo comma, c.c.), la circostanza che vi siano figli legittimi o legittimati, benché maggiorenni e consenzienti, impedisce che si possa procedere alla adozione medesima.
Tale differente valutazione legislativa dell'assenso di persone (rispettivamente coniuge e figli), tutte facenti parte della famiglia legittima dell'adottante, ed egualmente interessate, sia sotto l'aspetto morale pagina 2 di 3 che sotto quello patrimoniale, anche in relazione al favor sempre dimostrato del legislatore verso l'istituto, appare chiaramente incongrua.
Non sussiste, infatti, un motivo razionale per ritenere sufficientemente tutelata la posizione del coniuge attraverso la previsione del suo assenso, e per non disporre analogamente, in una situazione sostanzialmente identica, rispetto ai discendenti legittimi o legittimati maggiorenni e consenzienti.
Deve concludersi che la norma impugnata viola, per la parte a cui si riferisce l'ordinanza di rimessione, il principio di eguaglianza (art. 3 Cost.) e deve quindi esserne dichiarata l'illegittimità costituzionale.
La decisione è fondata sulla discriminazione (e dunque sulla violazione del principio di uguaglianza) tra la posizione del coniuge e quella dei figli dell'adottante.
La dichiarazione di illegittimità costituzione risulta perciò strettamente collegata alla facoltà di assenso da parte dei figli, che è sempre richiesto, e in mancanza del quale l'adozione non può pronunciarsi.
Il temperamento, introdotto dalla riforma del 1975, che consente di pronunciare l'adozione ove il rifiuto dell'assenso sia “ingiustificato o contrario all'interesse dell'adottando” è infatti applicabile tranne per il caso del coniuge convivente ed oggi, per i suindicati motivi, pure dei figli che debbano prestare l'assenso.
L'assenso da parte del coniuge o dei figli dell'adottante deve ritenersi sempre richiesto e la sua mancanza impedisce di pronunciare l'adozione.
La mancanza dell'assenso di , figlia dell'adottante, impedisce perciò di pronunciare Controparte_1
l'adozione.
La domanda di adozione deve,
per questi motivi
, essere respinta.
Va esclusa l'applicazione dell'art. 91 c.p.c. in ragione della natura del procedimento, e comunque vi sarebbero giuste ragioni per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa istanza disattesa,
I – respinge la domanda di di adozione del maggiorenne . Parte_1 Persona_1
II – nulla sulle spese.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 6/3/2025
Il Presidente estensore
Riccardo Di Pasquale
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente relatore dott. Eleonora Ramacciotti Giudice dott. Francesca Cerrone Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento camerale iscritto al n. r.g.v. 4545/2024 promosso da:
C.F. ), Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. PALLADINI PIETRO ANTONIO
ricorrente adottante per l'adozione del maggiorenne (C.F. ) Persona_1 C.F._2 con la costituzione di
-figlia dell'adottante-, con il patrocinio dell'avv. TASSI LAURA CRISTINA Controparte_1
PAOLA TORRICELLI -moglie dell'adottante-, con il patrocinio dell'avv. CAVALIERI GIULIA con l'intervento del Pubblico Ministero
avente ad oggetto: adozione di maggiorenne
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda proposta da , nato a [...] il [...] ed ivi Parte_1
residente, che pur avendo altri figli, intende adottare , detto , nato a [...] Persona_1 Per_2
(Albania) il 15.11.1982, non può essere accolta a causa del mancato assenso di , nata a Controparte_1
Modena il 9/5/1970, figlia dell'adottante.
Si tratta di decisione fondata sul principio della “ragione più liquida” (v. da ultimo Cassazione
693/2024).
Il Tribunale di Modena intende così confermare il suo precedente orientamento.
Non vanno dunque esaminate le altre eccezioni ed istanze delle parti (eccezione di incapacità del pagina 1 di 3 ricorrente, che ha in corso procedimento per l'apertura di amministrazione di sostegno;
richiesta di rinvio in attesa di definizione di ctu nell'ambito di altra procedura di AdS nei confronti della moglie dell'adottante, che deve prestare l'assenso all'adozione; istanza di sospensione ex art. 295 cpc del presente procedimento).
Secondo l'art. 291 c.c., per come originariamente formulato, “l'adozione è permessa alle persone che non hanno discendenti legittimi o legittimati, che hanno compiuto gli anni trentacinque e che superano almeno di diciotto anni l'età di coloro che essi intendono adottare”.
Sennonché, la Corte Costituzionale, con la sentenza 19.5.1988, n. 557, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del richiamato articolo “nella parte in cui non consente l'adozione a persone che abbiano discendenti (…) maggiorenni e consenzienti”.
Nel caso in esame l'adottante e l'adottando hanno espresso il consenso Parte_1 Persona_1 all'udienza del 26/2/2024.
Alla stessa udienza , figlia dell'adottante, ha dichiarato di negare l'assenso a che suo Controparte_1
padre adotti . Non è necessario esaminare le ragioni di tale dissenso, espresse nella sua Persona_1
memoria di costituzione e difesa, essendo irrilevanti ai fini della decisione, per le ragioni che saranno di seguito indicate.
Ritiene il collego che l'adozione non possa essere disposta per l'assorbente rilievo che CP_1
ha negato il suo assenso all'adozione.
[...]
Le norme di cui agli art.li 291 e 297 c.c., come modificate a seguito dell'intervento della Corte
Costituzionale (sent 557/1988 citata), devono essere infatti interpretate nel senso che il mancato assenso del figlio dell'adottante -come quello del coniuge dello stesso- non consente di procedere all'adozione.
La Corte Costituzionale nella citata sentenza 557/1988 ha seguito il seguente iter argomentativo.
Preliminarmente è da rilevare come indubbiamente il legislatore in via di principio possa, nell'esercizio del suo potere discrezionale, contenere l'istituto dell'adozione entro l'ambito ritenuto più opportuno per salvaguardare i diritti dei membri della famiglia legittima.
È tuttavia necessario che la normativa non comporti delle limitazioni eccessive - e come tali irrazionali
- rispetto allo scopo perseguito, sì da violare l'art. 3 Cost.
Ha quindi rilevato che, mentre l'esistenza del coniuge non osta all'adozione, sempre che questi presti il suo assenso (art. 297, primo comma, c.c.), la circostanza che vi siano figli legittimi o legittimati, benché maggiorenni e consenzienti, impedisce che si possa procedere alla adozione medesima.
Tale differente valutazione legislativa dell'assenso di persone (rispettivamente coniuge e figli), tutte facenti parte della famiglia legittima dell'adottante, ed egualmente interessate, sia sotto l'aspetto morale pagina 2 di 3 che sotto quello patrimoniale, anche in relazione al favor sempre dimostrato del legislatore verso l'istituto, appare chiaramente incongrua.
Non sussiste, infatti, un motivo razionale per ritenere sufficientemente tutelata la posizione del coniuge attraverso la previsione del suo assenso, e per non disporre analogamente, in una situazione sostanzialmente identica, rispetto ai discendenti legittimi o legittimati maggiorenni e consenzienti.
Deve concludersi che la norma impugnata viola, per la parte a cui si riferisce l'ordinanza di rimessione, il principio di eguaglianza (art. 3 Cost.) e deve quindi esserne dichiarata l'illegittimità costituzionale.
La decisione è fondata sulla discriminazione (e dunque sulla violazione del principio di uguaglianza) tra la posizione del coniuge e quella dei figli dell'adottante.
La dichiarazione di illegittimità costituzione risulta perciò strettamente collegata alla facoltà di assenso da parte dei figli, che è sempre richiesto, e in mancanza del quale l'adozione non può pronunciarsi.
Il temperamento, introdotto dalla riforma del 1975, che consente di pronunciare l'adozione ove il rifiuto dell'assenso sia “ingiustificato o contrario all'interesse dell'adottando” è infatti applicabile tranne per il caso del coniuge convivente ed oggi, per i suindicati motivi, pure dei figli che debbano prestare l'assenso.
L'assenso da parte del coniuge o dei figli dell'adottante deve ritenersi sempre richiesto e la sua mancanza impedisce di pronunciare l'adozione.
La mancanza dell'assenso di , figlia dell'adottante, impedisce perciò di pronunciare Controparte_1
l'adozione.
La domanda di adozione deve,
per questi motivi
, essere respinta.
Va esclusa l'applicazione dell'art. 91 c.p.c. in ragione della natura del procedimento, e comunque vi sarebbero giuste ragioni per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa istanza disattesa,
I – respinge la domanda di di adozione del maggiorenne . Parte_1 Persona_1
II – nulla sulle spese.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 6/3/2025
Il Presidente estensore
Riccardo Di Pasquale
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