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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. I, sentenza 09/02/2026, n. 2078 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2078 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2078/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 1, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
LEPRE ANTONIO, Giudice monocratico in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16626/2025 depositato il 02/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 Società_1 A R.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 505413-377608 TARI
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2125/2026 depositato il
05/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da atti di causa Resistente/Appellato: come da atti di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente Ricorrente_1 Società_1 a R.L. ha impugnato l'avviso bonario pagamento TARI - ACCONTO 2025, prot. n. 505413/377608 del 03/06/2025, notificato a mezzo pec l'11/06/2025 e rinotificato il successivo 20/06/2025, con il quale l'amministrazione comunale resistente ha quantificato l'importo l'acconto della TARI 2025, in riferimento all'immobile individuato nella Sez. SFE, Fog. 1, Num.
390 Sub 9, Cat. A10, nell'ammontare di € 1.571,00 – comprensivo di n. 2 rate da € 524,00 e n. 1 rata da
€ 523,00 – così calcolato in ragione della superficie tassabile calcolata nella misura di mq. 212,00 in riferimento ad una superficie lorda asseritamente stimata di mq. 265,00.
Parte ricorrente sostiene di aver sempre pagato la stessa cifra dall'anno 2015, in ragione della comunicazione al Comune della < planimetria dell'immobile attualmente in conduzione, da cui emerge inequivocabilmente la superficie effettiva dello stesso – come attinto dall'imposta per cui è attuale controversia - evidentemente inferiore a quella malamente stimata e calcolata in eccesso con l'avviso di pagamento dell'acconto TARI per l'anno
2025 ad oggetto del presente ricorso>>.
Specificamente, nel ricorso si rileva che < pagamento dell'imposta TARI, a far tempo sin dall'annualità del 2015 e sino al versamento degli importi relativi agli acconti versati con riguardo alla precedente annualità 2024, non ha mai prima né segnalato, ovvero in alcun modo mai contestato, ovvero giammai eccepito alcunché in contrario avviso (…). Soltanto in sede di comunicazione dell'Avviso di pagamento TARI – SALDO 2024, prot. n. 201932/129522 del
04/03/2025 il Comune di Napoli – del tutto inopinatamente e sempre senza alcuna previa contestazione né dei dati catastali né della planimetria fornita dall'attuale ricorrente e senza mai procedere a comunicare e/o a notificare alcuna avviso di rettifica, ha provveduto a calcolare e liquidare il detto saldo in aumento, sulla scorta di un'ingiustificata maggiore quantificazione tanto della misura della superficie catastale dell'immobile per cui è attuale controversia, tanto della misura della superficie tassabile (…)
Avverso il detto provvedimento di SALDO 2024, quest'ultimo ha regolarmente prodotto apposito ricorso a codesta on. Corte di Giustizia Tributaria di promo grado, recante N.RG. …, tutt'ora pendente e non ancora deciso>>.
Sulla base di tali premesse, parte ricorrente contesta la violazione della normativa in materia, riportando altresì l'orientamento giurisprudenziale secondo cui < precisato che se la denuncia è stata presentata ed il Comune non intende contestarla, allora l'Ente procede alla liquidazione del tributo sulla base degli elementi dichiarati dal contribuente, senza emettere alcun avviso di accertamento. Ciò è esattamente quanto avvenuto nella presente fattispecie laddove il soggetto passivo del tributo (all'epoca Associazione_1 Avv.ti Rappresentante_1 e Nominativo_1 – Ricorrente_1), in data 12.10.15, ha puntualmente e formalmente inoltrato a mezzo Pec all'amministrazione comunale la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, con la quale chiedeva altresì
l'iscrizione al ruolo RS (ora TARI) dichiarando il pregresso possesso dell'immobile per cui è attuale controversia. Con la predetta comunicazione lo stesso contribuente indicava le superfici dell'immobile occupato, fornendo contemporaneamente ampia e esaustiva documentazione estratta dal Catasto fabbricati dell'Ufficio Provinciale dell'Agenzia del Territorio di Napoli, con l'esatta identificazione della superficie dell'immobile medesimo, fisicamente riscontrabile in mq. 214, con conseguente commisurazione dell'entità della superficie tassabile (80%) nella misura pari a mq. 171. Sulla scorta di tali dati, ed in piena ed integrale condivisione dei medesimi, l'Amministrazione Comunale procedeva a calcolare ed applicare il tributo RS (ora TARI) dovuto per l'anno 2016 e 2017 in relazione alla indicata ampiezza della superficie imponibile – mq. 171 - dell'immobile oggi in controversia>>.
Con ulteriore motivo, lo studio ricorrente contesta l'insufficiente motivazione dell'atto impugnato.
Col terzo motivo si contesta la violazione dell'art. 6 del Regolamento comunale, secondo cui la superficie assoggettabile a tale tributo va calcolata nella misura dell'80% di quella catastale, che va conteggiata senza considerar i muri interni e perimetrali.
Si è costituito il Comune di Napoli, eccependo:
1) Di aver addotto a tassazione l'immobile sito alla Nominativo_2 n.79 per un superficie imponibile pari all'80 per cento della superficie catastale (si allega visura) così come previsto dal regolamento comunale;
2) Lo studio ricorrente sostiene di occupare una superficie minore senza tuttavia produrre prova;
3) L'atto impugnato è un mera comunicazione senza vincolatività sicché non richiedeva una specifica motivazione
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Il Comune di Napoli ha prodotto la copia della visura catastale da cui emerge una superficie catastale di mq. 265,00, il cui 80% corrisponde a m1 212 e cioè alla superficie effettivamente oggetto di tassazione. Il calcolo dell'80% si spiega proprio in ragione della necessità di escludere lo spazio occupato dalle mure dell'appartamento di volta in volta considerato.
Il ricorrente sostiene che la superficie tassabile dovrebbe essere di mq 171,00 ma di ciò non fornisce alcuna prova.
Allega una dichiarazione a firma di Rappresentante_1 e Nominativo_1 dell'anno 2015 i cui allegati – visura catastale, planimetri catasto immobile, pianta immobile – non riportano i metri quadrati complessivi dell'appartamento, né sono accompagnati da una tabella di conversione o da relazione tecnica.
In ordine alla motivazione dell'atto impugnato, è agevole osservare che esso contiene i dati essenziali in quanto indica i mq oggetto di tassazione, tant'è che parte ricorrente sulla base di tale atto ha potuto formulare specifiche contestazioni. Inoltre, la notifica di un precedente avviso per l'anno 2024 rende evidente che, quanto meno per l'anno 2025, nessun affidamento del contribuente è stato leso rispetto alla nuova e rideterminata imposizione tributaria locale
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in € 567,00 per la fase di studio, € 357,00 per la fase introduttiva, € 284,00 per la fase istruttoria, € 919,00 per la fase decisionale, per un totale di € 2.127,00; somma da ridurre del 20% ex art. 15 co. 2 sexies d.l.vo n. 546/1992 in € 1.701,60, oltre rimborso di € 255,24 per spese generali per un totale di € 1.956,84
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in euro
1.956,84.
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 1, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
LEPRE ANTONIO, Giudice monocratico in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16626/2025 depositato il 02/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 Società_1 A R.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 505413-377608 TARI
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2125/2026 depositato il
05/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da atti di causa Resistente/Appellato: come da atti di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente Ricorrente_1 Società_1 a R.L. ha impugnato l'avviso bonario pagamento TARI - ACCONTO 2025, prot. n. 505413/377608 del 03/06/2025, notificato a mezzo pec l'11/06/2025 e rinotificato il successivo 20/06/2025, con il quale l'amministrazione comunale resistente ha quantificato l'importo l'acconto della TARI 2025, in riferimento all'immobile individuato nella Sez. SFE, Fog. 1, Num.
390 Sub 9, Cat. A10, nell'ammontare di € 1.571,00 – comprensivo di n. 2 rate da € 524,00 e n. 1 rata da
€ 523,00 – così calcolato in ragione della superficie tassabile calcolata nella misura di mq. 212,00 in riferimento ad una superficie lorda asseritamente stimata di mq. 265,00.
Parte ricorrente sostiene di aver sempre pagato la stessa cifra dall'anno 2015, in ragione della comunicazione al Comune della < planimetria dell'immobile attualmente in conduzione, da cui emerge inequivocabilmente la superficie effettiva dello stesso – come attinto dall'imposta per cui è attuale controversia - evidentemente inferiore a quella malamente stimata e calcolata in eccesso con l'avviso di pagamento dell'acconto TARI per l'anno
2025 ad oggetto del presente ricorso>>.
Specificamente, nel ricorso si rileva che < pagamento dell'imposta TARI, a far tempo sin dall'annualità del 2015 e sino al versamento degli importi relativi agli acconti versati con riguardo alla precedente annualità 2024, non ha mai prima né segnalato, ovvero in alcun modo mai contestato, ovvero giammai eccepito alcunché in contrario avviso (…). Soltanto in sede di comunicazione dell'Avviso di pagamento TARI – SALDO 2024, prot. n. 201932/129522 del
04/03/2025 il Comune di Napoli – del tutto inopinatamente e sempre senza alcuna previa contestazione né dei dati catastali né della planimetria fornita dall'attuale ricorrente e senza mai procedere a comunicare e/o a notificare alcuna avviso di rettifica, ha provveduto a calcolare e liquidare il detto saldo in aumento, sulla scorta di un'ingiustificata maggiore quantificazione tanto della misura della superficie catastale dell'immobile per cui è attuale controversia, tanto della misura della superficie tassabile (…)
Avverso il detto provvedimento di SALDO 2024, quest'ultimo ha regolarmente prodotto apposito ricorso a codesta on. Corte di Giustizia Tributaria di promo grado, recante N.RG. …, tutt'ora pendente e non ancora deciso>>.
Sulla base di tali premesse, parte ricorrente contesta la violazione della normativa in materia, riportando altresì l'orientamento giurisprudenziale secondo cui < precisato che se la denuncia è stata presentata ed il Comune non intende contestarla, allora l'Ente procede alla liquidazione del tributo sulla base degli elementi dichiarati dal contribuente, senza emettere alcun avviso di accertamento. Ciò è esattamente quanto avvenuto nella presente fattispecie laddove il soggetto passivo del tributo (all'epoca Associazione_1 Avv.ti Rappresentante_1 e Nominativo_1 – Ricorrente_1), in data 12.10.15, ha puntualmente e formalmente inoltrato a mezzo Pec all'amministrazione comunale la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, con la quale chiedeva altresì
l'iscrizione al ruolo RS (ora TARI) dichiarando il pregresso possesso dell'immobile per cui è attuale controversia. Con la predetta comunicazione lo stesso contribuente indicava le superfici dell'immobile occupato, fornendo contemporaneamente ampia e esaustiva documentazione estratta dal Catasto fabbricati dell'Ufficio Provinciale dell'Agenzia del Territorio di Napoli, con l'esatta identificazione della superficie dell'immobile medesimo, fisicamente riscontrabile in mq. 214, con conseguente commisurazione dell'entità della superficie tassabile (80%) nella misura pari a mq. 171. Sulla scorta di tali dati, ed in piena ed integrale condivisione dei medesimi, l'Amministrazione Comunale procedeva a calcolare ed applicare il tributo RS (ora TARI) dovuto per l'anno 2016 e 2017 in relazione alla indicata ampiezza della superficie imponibile – mq. 171 - dell'immobile oggi in controversia>>.
Con ulteriore motivo, lo studio ricorrente contesta l'insufficiente motivazione dell'atto impugnato.
Col terzo motivo si contesta la violazione dell'art. 6 del Regolamento comunale, secondo cui la superficie assoggettabile a tale tributo va calcolata nella misura dell'80% di quella catastale, che va conteggiata senza considerar i muri interni e perimetrali.
Si è costituito il Comune di Napoli, eccependo:
1) Di aver addotto a tassazione l'immobile sito alla Nominativo_2 n.79 per un superficie imponibile pari all'80 per cento della superficie catastale (si allega visura) così come previsto dal regolamento comunale;
2) Lo studio ricorrente sostiene di occupare una superficie minore senza tuttavia produrre prova;
3) L'atto impugnato è un mera comunicazione senza vincolatività sicché non richiedeva una specifica motivazione
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Il Comune di Napoli ha prodotto la copia della visura catastale da cui emerge una superficie catastale di mq. 265,00, il cui 80% corrisponde a m1 212 e cioè alla superficie effettivamente oggetto di tassazione. Il calcolo dell'80% si spiega proprio in ragione della necessità di escludere lo spazio occupato dalle mure dell'appartamento di volta in volta considerato.
Il ricorrente sostiene che la superficie tassabile dovrebbe essere di mq 171,00 ma di ciò non fornisce alcuna prova.
Allega una dichiarazione a firma di Rappresentante_1 e Nominativo_1 dell'anno 2015 i cui allegati – visura catastale, planimetri catasto immobile, pianta immobile – non riportano i metri quadrati complessivi dell'appartamento, né sono accompagnati da una tabella di conversione o da relazione tecnica.
In ordine alla motivazione dell'atto impugnato, è agevole osservare che esso contiene i dati essenziali in quanto indica i mq oggetto di tassazione, tant'è che parte ricorrente sulla base di tale atto ha potuto formulare specifiche contestazioni. Inoltre, la notifica di un precedente avviso per l'anno 2024 rende evidente che, quanto meno per l'anno 2025, nessun affidamento del contribuente è stato leso rispetto alla nuova e rideterminata imposizione tributaria locale
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in € 567,00 per la fase di studio, € 357,00 per la fase introduttiva, € 284,00 per la fase istruttoria, € 919,00 per la fase decisionale, per un totale di € 2.127,00; somma da ridurre del 20% ex art. 15 co. 2 sexies d.l.vo n. 546/1992 in € 1.701,60, oltre rimborso di € 255,24 per spese generali per un totale di € 1.956,84
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in euro
1.956,84.