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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 23/12/2025, n. 5294 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 5294 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno –III sezione civile – nella persona del G.I., Dott.ssa
EP TE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6368 del Ruolo Affari Contenzioso Civile dell'anno 2023, avente ad oggetto “Opposizione agli atti esecutivi ex art.617 cpc e opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.”
Tra
(C.F. ) nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Salerno alla via Silvio Baratta n.31 presso lo studio dell'avv. Carlo Parisi che lo rappresenta e difende;
attore
e
(C.F. ), residente in [...] C.F._2
n.
7 -Torino, ed ivi elettivamente domiciliata in Via G. Pomba n. 18, presso lo studio dell'avv. Alessia Ceste (C.F. che la C.F._3 rappresenta e difende;
convenuta
CONCLUSIONI: all'udienza del 19/03/2025 le parti costituite concludevano come da verbale.
Tribunale di Salerno
Foglio n. 2 di 8
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato via pec il sig. Parte_1 introduceva il presente giudizio, premettendo:
-che la sig.ra incardinava nei suoi confronti una procedura CP_1 esecutiva immobiliare all'esito dell'asserita infruttuosa notifica di atto di precetto con il quale gli si intimava di pagare la somma di €. 16.598,09 oltre interessi legali, in forza della sentenza di divorzio n. 4823/2018 emessa dal Tribunale di Torino, notificata il 13.07.2022, dichiarata esecutiva e munita di formula esecutiva apposta il 10.05.2022;
-che la detta creditrice avviava il pignoramento per la quota di 2/36 sui seguenti immobili
Fabbricato sito nel comune di Capaccio Paestum (SA), in Via Laura, piano
T-1, scala U, distinto in Catasto Fabbricati, al foglio 10, particella 550,
Tribunale di Salerno
Foglio n. 3 di 8
sub. 3 e particella 833, natura A/2, consistenza 6.5 vani, per la quota di
2/36;
Fabbricato sito nel comune di Capaccio Paestum (SA), distinto in Catasto
Fabbricati, al foglio 10, particella 550, sub. 4, natura C/6, consistenza
76 mq., per la quota di 2/36;
Fabbricato sito nel comune di Salerno, in Via Francesco Crispi n. 33, piano 7, distinto in Catasto Fabbricati, al foglio 58, particella 537, sub.
39, natura A/2, consistenza 6.5 vani, per la quota di 2/36;
Fabbricato sito nel comune di Salerno, distinto in Catasto Fabbricati, al foglio 58, particella 537, sub. 4, natura C/1, consistenza 32 mq., per la quota di 2/36;
-di aver proposto formale opposizione alla procedura RGE 264/22 con istanza di sospensione immediata del titolo e dell'esecuzione;
- che il G.E. con provvedimento del 28 giugno 2023 rigettava l'istanza di sospensione dell'esecuzione e fissava termine di giorni 60 per l'introduzione del giudizio di merito
Tanto premesso, in ottemperanza all'ordinanza resa dal GE, provvedeva all'introduzione del presente giudizio di merito, chiedendo all'adito
Tribunale l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “-accertare e dichiarare l'insussistenza del diritto a procedere ad esecuzione da parte di
nel procedimento di esecuzione immobiliare n.r.g.e. 264/22 CP_1 innanzi al Tribunale di Salerno per i motivi esposti in narrativa e per
l'effetto accogliere l'opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi. – con vittoria di spese e competenze di lite”
In particolare, a fondamento della domanda, parte attrice deduceva la nullità della notifica del titolo esecutivo, in quanto la detta notifica sarebbe stata richiesta da un procuratore non legittimato, in quanto sfornito di mandato, né sarebbero stati rispettati i requisiti per procedere
Tribunale di Salerno
Foglio n. 4 di 8
alla notifica ex art.143 cpc. La stessa parte contesta, inoltre, la pignorabilità dei beni sottoposti alla procedura espropriativa in quanto oggetto di un'eredità non accettata.
Instaurato il contraddittorio tra le parti, in data 28.11.2023, si costituiva in giudizio, mediante deposito di comparsa di costituzione e di risposta, la sig.ra che, nel contestare in toto la domanda, chiedeva “In via CP_1 principale- Rigettare le domande di parte attrice perché infondate e illegittime in fatto e in diritto. In ogni caso con il favore di spese, diritti e onorari del presente giudizio, oltre le successive occorrende”.
Nella spiegata difesa, la convenuta deduceva la piena validità della notifica del titolo esecutivo, precisando che il detto titolo sarebbe stato regolarmente notificato unitamente a un primo atto di precetto del
7.06.2022 (poi scaduto prima dell'avvio dell'azione esecutiva) a cui sarebbe seguito un nuovo atto di precetto del 2.10.2022. Quanto all'inesistenza della notifica del titolo per carenza della procura in capo al difensore di essa creditrice, la sig.ra sottolineava che il detto CP_1 mandato veniva apposto a margine dell'atto di precetto del 07.06.2022, notificato congiuntamente al titolo, nonché apposto a margine anche del successivo atto di precetto, in rinnovazione, del 2.10.22. La parte ad ogni modo sottolinea la tardività della suindicata censura che, riconducibile motivi di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 cpc, doveva proporsi entro 20 giorni dal primo atto di esecuzione.
In merito alla mancata accettazione dell'eredità paterna, parte convenuta sottolineava la sussistenza di una pluralità di indici utili all'accertamento della sussistenza di un'accettazione dell'eredità paterna da parte del sig.
(quali la presentazione della dichiarazione di successione, la Pt_1 trascrizione della stessa, la voltura catastale, pagamento dell'IMU, indicazione dei fabbricati nella dichiarazione dei redditi, possesso degli
Tribunale di Salerno
Foglio n. 5 di 8
immobili nel corso degli anni). Parte convenuta sottolineava, infine, che pur assumendo che il sig. non avesse assunto la qualità di erede, Pt_1 si sarebbe palesato un difetto di legittimazione ad agire dello stesso nel presente giudizio, non potendo di infatti derivargli alcun pregiudizio, dall'espropriazione del bene di un terzo.
All'udienza del 21.02.24, il Giudice precedente titolare della causa, rinviava per l'udienza di rimessione della causa in decisione al dì 8 maggio 2024, assegnando i termini di cui all'art. 281 quinquies. Con nota depositata in data 03.04.24, parte opponente chiedeva l'accoglimento delle conclusioni rassegnate, precisando inoltre la sostanziale estinzione della procedura esecutiva per mancata riassunzione del procedimento di merito all'esito della sospensione disposta dal G.E. nella successiva opposizione proposta ex art. 619 cpc dalla sig.ra . Parte_2
Dopo una serie di rinvii, all'udienza del 19.03.25, la causa veniva assegnata in decisione senza termini.
L'opposizione, per le ragioni di cui in prosieguo, non può trovare accoglimento.
Preliminarmente deve rilevarsi che non essendo data contezza dell'eventuale formale estinzione della procedura esecutiva rge 264.22,
(all'esito dell'asserita mancata riassunzione del procedimento di merito a seguito della sospensione disposta dal G.E. nella successiva opposizione proposta ex art. 619 cpc dalla sig.ra ) il presente Parte_2 procedimento, assunto in decisione, deve essere definito.
Quanto alla censura afferente la nullità della notifica del titolo esecutivo, la stessa qualificata quale opposizione agli atti esecutivi, essa deve essere dichiarata inammissibile. Dalla documentazione versata in atti risulta infatti che la notifica del precetto in rinnovazione del 3.10.2022 si sia
Tribunale di Salerno
Foglio n. 6 di 8
perfezionata ex art. 140 c.p.c. con deposito presso la casa comunale del
4.10.2022, spedizione della CAD in data 6.10.2022 e restituzione dell'avviso al mittente per compiuta giacenza attestata al 20.101.2022.
La ritualità del suddetto procedimento notificatorio comporta la conoscenza legale del precetto (e del titolo esecutivo allo stesso presupposto) e il conseguente decorso, a far data dal perfezionamento della notifica del precetto, del termine per proporre l'opposizione ex art. 617 c.p.c. L'opposizione de qua, proposta in data 05.09.23, quindi ben oltre il termine di cui all'art.617 cpc, non può che qualificarsi come tardiva.
Deve procedersi al vaglio della censura afferente la carenza di titolarità dei beni oggetto della procedura esecutiva, in quanto parte dell'asse ereditario paterno, mai espressamente accettato dall'opponente. Tale motivo di opposizione, riconducibile al novero dei motivi di opposizione all'esecuzione ex art.615 cpc, deve egualmente essere dichiarato inammissibile in ragione del difetto di interesse ad agire dell'opponente.
Tale interesse non trova, infatti, riscontro nel caso di specie, attesa l'assenza di pregiudizio in capo debitore esecutato in ragione dell'espropriazione di un bene di un terzo ai fini della soddisfazione dei suoi creditori.
La Corte di Cassazione con ordinanza del 29.11.22 n.35005, ha di recente ribadito tale principio affermando che "deve escludersi che il debitore esecutato possa proporre opposizione all'esecuzione per espropriazione promossa nei suoi confronti deducendo di non essere proprietario dei beni pignorati, in quanto egli difetta del necessario interesse ad agire, ai sensi dell'art. 100 c.p.c.". (…) Di conseguenza egli non ha alcun interesse giuridicamente rilevante a far valere il difetto della propria qualità di proprietario dei beni pignorati in suo danno, situazione che legittima
Tribunale di Salerno
Foglio n. 7 di 8
esclusivamente il terzo proprietario di tali beni a proporre l'opposizione di terzo all'esecuzione di cui all'art. 619 c.p.c..”.
Ad ogni buon conto, va evidenziato che l'opponente ha riportato nella dichiarazione dei redditi del 2012 (ben successiva alla apertura di successione) i redditi da fabbricato relativi alle quote ricevute in successione, il che comporta esercizio di un potere di gestione sui beni ereditari, come la percezione e dichiarazione dei frutti, che può equipararsi ad accettazione tacita.
Non si tratta, invero, del diverso caso della mera dichiarazione di successione, che ha notoriamente valenza solo fiscale, ma, invece, di dichiarazione nella successiva dichiarazione dei propri redditi anche dei redditi derivanti dai fabbricati ricevuti pro quota in via di successione.
Alla luce delle argomentazioni di cui sopra, l'opposizione deve essere rigettata.
Quanto alle spese di lite del presente procedimento, stante il rigetto integrale della domanda, vanno regolate secondo il criterio della soccombenza ai sensi del DM 147/22 e sono, pertanto, poste integralmente a carico degli attori, sulla base dello scaglione da € 5.201
a € 26.000, secondo i valori medi per le fasi di studio, introduttiva, trattazione e decisionale, con riduzione nella misura del 50 per cento della fase di trattazione, in ragione del mancato espletamento di attività istruttoria;
P. Q. M.
Tribunale di Salerno
Foglio n. 8 di 8
a) Il Tribunale di Salerno, in funzione di giudice di appello, nella persona del G.I. Dott.ssa EP TE, definitivamente pronunciandosi, disattesa ogni contraria eccezione e conclusione, così provvede:
-RIGETTA, per i motivi di cui in narrativa, l'opposizione proposta da
(C.F. Parte_1 C.F._1
- ON parte attrice al pagamento in favore della convenuta delle spese di lite per il presente giudizio, che si liquidano in euro 4.237,00 per compensi professionali, in assenza di spese vive documentate, oltre rimborso spese generali, nella misura del 15% sui compensi, IVA e CPA, se dovute, come per legge.
Così deciso in Salerno il 22.12.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa EP TE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno –III sezione civile – nella persona del G.I., Dott.ssa
EP TE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6368 del Ruolo Affari Contenzioso Civile dell'anno 2023, avente ad oggetto “Opposizione agli atti esecutivi ex art.617 cpc e opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.”
Tra
(C.F. ) nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Salerno alla via Silvio Baratta n.31 presso lo studio dell'avv. Carlo Parisi che lo rappresenta e difende;
attore
e
(C.F. ), residente in [...] C.F._2
n.
7 -Torino, ed ivi elettivamente domiciliata in Via G. Pomba n. 18, presso lo studio dell'avv. Alessia Ceste (C.F. che la C.F._3 rappresenta e difende;
convenuta
CONCLUSIONI: all'udienza del 19/03/2025 le parti costituite concludevano come da verbale.
Tribunale di Salerno
Foglio n. 2 di 8
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato via pec il sig. Parte_1 introduceva il presente giudizio, premettendo:
-che la sig.ra incardinava nei suoi confronti una procedura CP_1 esecutiva immobiliare all'esito dell'asserita infruttuosa notifica di atto di precetto con il quale gli si intimava di pagare la somma di €. 16.598,09 oltre interessi legali, in forza della sentenza di divorzio n. 4823/2018 emessa dal Tribunale di Torino, notificata il 13.07.2022, dichiarata esecutiva e munita di formula esecutiva apposta il 10.05.2022;
-che la detta creditrice avviava il pignoramento per la quota di 2/36 sui seguenti immobili
Fabbricato sito nel comune di Capaccio Paestum (SA), in Via Laura, piano
T-1, scala U, distinto in Catasto Fabbricati, al foglio 10, particella 550,
Tribunale di Salerno
Foglio n. 3 di 8
sub. 3 e particella 833, natura A/2, consistenza 6.5 vani, per la quota di
2/36;
Fabbricato sito nel comune di Capaccio Paestum (SA), distinto in Catasto
Fabbricati, al foglio 10, particella 550, sub. 4, natura C/6, consistenza
76 mq., per la quota di 2/36;
Fabbricato sito nel comune di Salerno, in Via Francesco Crispi n. 33, piano 7, distinto in Catasto Fabbricati, al foglio 58, particella 537, sub.
39, natura A/2, consistenza 6.5 vani, per la quota di 2/36;
Fabbricato sito nel comune di Salerno, distinto in Catasto Fabbricati, al foglio 58, particella 537, sub. 4, natura C/1, consistenza 32 mq., per la quota di 2/36;
-di aver proposto formale opposizione alla procedura RGE 264/22 con istanza di sospensione immediata del titolo e dell'esecuzione;
- che il G.E. con provvedimento del 28 giugno 2023 rigettava l'istanza di sospensione dell'esecuzione e fissava termine di giorni 60 per l'introduzione del giudizio di merito
Tanto premesso, in ottemperanza all'ordinanza resa dal GE, provvedeva all'introduzione del presente giudizio di merito, chiedendo all'adito
Tribunale l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “-accertare e dichiarare l'insussistenza del diritto a procedere ad esecuzione da parte di
nel procedimento di esecuzione immobiliare n.r.g.e. 264/22 CP_1 innanzi al Tribunale di Salerno per i motivi esposti in narrativa e per
l'effetto accogliere l'opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi. – con vittoria di spese e competenze di lite”
In particolare, a fondamento della domanda, parte attrice deduceva la nullità della notifica del titolo esecutivo, in quanto la detta notifica sarebbe stata richiesta da un procuratore non legittimato, in quanto sfornito di mandato, né sarebbero stati rispettati i requisiti per procedere
Tribunale di Salerno
Foglio n. 4 di 8
alla notifica ex art.143 cpc. La stessa parte contesta, inoltre, la pignorabilità dei beni sottoposti alla procedura espropriativa in quanto oggetto di un'eredità non accettata.
Instaurato il contraddittorio tra le parti, in data 28.11.2023, si costituiva in giudizio, mediante deposito di comparsa di costituzione e di risposta, la sig.ra che, nel contestare in toto la domanda, chiedeva “In via CP_1 principale- Rigettare le domande di parte attrice perché infondate e illegittime in fatto e in diritto. In ogni caso con il favore di spese, diritti e onorari del presente giudizio, oltre le successive occorrende”.
Nella spiegata difesa, la convenuta deduceva la piena validità della notifica del titolo esecutivo, precisando che il detto titolo sarebbe stato regolarmente notificato unitamente a un primo atto di precetto del
7.06.2022 (poi scaduto prima dell'avvio dell'azione esecutiva) a cui sarebbe seguito un nuovo atto di precetto del 2.10.2022. Quanto all'inesistenza della notifica del titolo per carenza della procura in capo al difensore di essa creditrice, la sig.ra sottolineava che il detto CP_1 mandato veniva apposto a margine dell'atto di precetto del 07.06.2022, notificato congiuntamente al titolo, nonché apposto a margine anche del successivo atto di precetto, in rinnovazione, del 2.10.22. La parte ad ogni modo sottolinea la tardività della suindicata censura che, riconducibile motivi di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 cpc, doveva proporsi entro 20 giorni dal primo atto di esecuzione.
In merito alla mancata accettazione dell'eredità paterna, parte convenuta sottolineava la sussistenza di una pluralità di indici utili all'accertamento della sussistenza di un'accettazione dell'eredità paterna da parte del sig.
(quali la presentazione della dichiarazione di successione, la Pt_1 trascrizione della stessa, la voltura catastale, pagamento dell'IMU, indicazione dei fabbricati nella dichiarazione dei redditi, possesso degli
Tribunale di Salerno
Foglio n. 5 di 8
immobili nel corso degli anni). Parte convenuta sottolineava, infine, che pur assumendo che il sig. non avesse assunto la qualità di erede, Pt_1 si sarebbe palesato un difetto di legittimazione ad agire dello stesso nel presente giudizio, non potendo di infatti derivargli alcun pregiudizio, dall'espropriazione del bene di un terzo.
All'udienza del 21.02.24, il Giudice precedente titolare della causa, rinviava per l'udienza di rimessione della causa in decisione al dì 8 maggio 2024, assegnando i termini di cui all'art. 281 quinquies. Con nota depositata in data 03.04.24, parte opponente chiedeva l'accoglimento delle conclusioni rassegnate, precisando inoltre la sostanziale estinzione della procedura esecutiva per mancata riassunzione del procedimento di merito all'esito della sospensione disposta dal G.E. nella successiva opposizione proposta ex art. 619 cpc dalla sig.ra . Parte_2
Dopo una serie di rinvii, all'udienza del 19.03.25, la causa veniva assegnata in decisione senza termini.
L'opposizione, per le ragioni di cui in prosieguo, non può trovare accoglimento.
Preliminarmente deve rilevarsi che non essendo data contezza dell'eventuale formale estinzione della procedura esecutiva rge 264.22,
(all'esito dell'asserita mancata riassunzione del procedimento di merito a seguito della sospensione disposta dal G.E. nella successiva opposizione proposta ex art. 619 cpc dalla sig.ra ) il presente Parte_2 procedimento, assunto in decisione, deve essere definito.
Quanto alla censura afferente la nullità della notifica del titolo esecutivo, la stessa qualificata quale opposizione agli atti esecutivi, essa deve essere dichiarata inammissibile. Dalla documentazione versata in atti risulta infatti che la notifica del precetto in rinnovazione del 3.10.2022 si sia
Tribunale di Salerno
Foglio n. 6 di 8
perfezionata ex art. 140 c.p.c. con deposito presso la casa comunale del
4.10.2022, spedizione della CAD in data 6.10.2022 e restituzione dell'avviso al mittente per compiuta giacenza attestata al 20.101.2022.
La ritualità del suddetto procedimento notificatorio comporta la conoscenza legale del precetto (e del titolo esecutivo allo stesso presupposto) e il conseguente decorso, a far data dal perfezionamento della notifica del precetto, del termine per proporre l'opposizione ex art. 617 c.p.c. L'opposizione de qua, proposta in data 05.09.23, quindi ben oltre il termine di cui all'art.617 cpc, non può che qualificarsi come tardiva.
Deve procedersi al vaglio della censura afferente la carenza di titolarità dei beni oggetto della procedura esecutiva, in quanto parte dell'asse ereditario paterno, mai espressamente accettato dall'opponente. Tale motivo di opposizione, riconducibile al novero dei motivi di opposizione all'esecuzione ex art.615 cpc, deve egualmente essere dichiarato inammissibile in ragione del difetto di interesse ad agire dell'opponente.
Tale interesse non trova, infatti, riscontro nel caso di specie, attesa l'assenza di pregiudizio in capo debitore esecutato in ragione dell'espropriazione di un bene di un terzo ai fini della soddisfazione dei suoi creditori.
La Corte di Cassazione con ordinanza del 29.11.22 n.35005, ha di recente ribadito tale principio affermando che "deve escludersi che il debitore esecutato possa proporre opposizione all'esecuzione per espropriazione promossa nei suoi confronti deducendo di non essere proprietario dei beni pignorati, in quanto egli difetta del necessario interesse ad agire, ai sensi dell'art. 100 c.p.c.". (…) Di conseguenza egli non ha alcun interesse giuridicamente rilevante a far valere il difetto della propria qualità di proprietario dei beni pignorati in suo danno, situazione che legittima
Tribunale di Salerno
Foglio n. 7 di 8
esclusivamente il terzo proprietario di tali beni a proporre l'opposizione di terzo all'esecuzione di cui all'art. 619 c.p.c..”.
Ad ogni buon conto, va evidenziato che l'opponente ha riportato nella dichiarazione dei redditi del 2012 (ben successiva alla apertura di successione) i redditi da fabbricato relativi alle quote ricevute in successione, il che comporta esercizio di un potere di gestione sui beni ereditari, come la percezione e dichiarazione dei frutti, che può equipararsi ad accettazione tacita.
Non si tratta, invero, del diverso caso della mera dichiarazione di successione, che ha notoriamente valenza solo fiscale, ma, invece, di dichiarazione nella successiva dichiarazione dei propri redditi anche dei redditi derivanti dai fabbricati ricevuti pro quota in via di successione.
Alla luce delle argomentazioni di cui sopra, l'opposizione deve essere rigettata.
Quanto alle spese di lite del presente procedimento, stante il rigetto integrale della domanda, vanno regolate secondo il criterio della soccombenza ai sensi del DM 147/22 e sono, pertanto, poste integralmente a carico degli attori, sulla base dello scaglione da € 5.201
a € 26.000, secondo i valori medi per le fasi di studio, introduttiva, trattazione e decisionale, con riduzione nella misura del 50 per cento della fase di trattazione, in ragione del mancato espletamento di attività istruttoria;
P. Q. M.
Tribunale di Salerno
Foglio n. 8 di 8
a) Il Tribunale di Salerno, in funzione di giudice di appello, nella persona del G.I. Dott.ssa EP TE, definitivamente pronunciandosi, disattesa ogni contraria eccezione e conclusione, così provvede:
-RIGETTA, per i motivi di cui in narrativa, l'opposizione proposta da
(C.F. Parte_1 C.F._1
- ON parte attrice al pagamento in favore della convenuta delle spese di lite per il presente giudizio, che si liquidano in euro 4.237,00 per compensi professionali, in assenza di spese vive documentate, oltre rimborso spese generali, nella misura del 15% sui compensi, IVA e CPA, se dovute, come per legge.
Così deciso in Salerno il 22.12.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa EP TE