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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 18/11/2025, n. 2994 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 2994 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 13648/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Michele Guernelli presidente dott. Vittorio Serra giudice relatore dott.ssa Roberta Dioguardi giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 13648/2020 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RESTA Parte_1 P.IVA_1 ROBERTA, dell'avv. BALESTRIERO MARIA ( , dell'avv. MURARO C.F._1
AR ( ), dell'avv. VEREA SILVIO ( ) e dell'avv. C.F._2 C.F._3 RUSSO GEMMA ( ; elettivamente domiciliato in VIA CARLO JUSSI N. 107 C.F._4 SAN LAZZARO DI SAVENA presso il difensore avv. RESTA ROBERTA
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_2 dell'avv. PICCARRETA VINCENZO, dell'avv. FRANZOSI MARIO ( ) e C.F._5 dell'avv. COLICA GIUSEPPE ( ) VIA BRERA 5 MILANO;
elettivamente C.F._6 domiciliato in VIA BRERA 5 MILANO presso lo studio dei difensori
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 17 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I
Con atto di citazione ritualmente notificato (di seguito anche solo Parte_2
conveniva in giudizio (di seguito anche solo Pt_1 Controparte_1
). CP_1
Esponeva l'attrice quanto segue.
1. L'ATTRICE
era una healthcare company tutta italiana che si occupava di cura della salute attraverso la Pt_1
realizzazione di prodotti 100% naturali, nel massimo rispetto dell'ambiente e della persona;
era Pt_1
azienda leader in Italia e in Europa nel mercato della medicina naturale, in particolare degli integratori alimentari e dispositivi medici per la salute.
2. I Parte_3
proteggeva i propri segni distintivi attraverso una molteplicità di registrazioni atte a rafforzarne
[...]
la capacità distintiva e identificativa.
"BO" era un termine di senso compiuto totalmente di fantasia rispetto ai prodotti che contraddistingueva e aveva una capacità identificativa svincolata da qualsivoglia componente evocativa.
Per quanto di interesse, i marchi di titolarità dell'attrice, rilevanti nel presente processo, erano:
- Marchio nazionale n. 302012902095948 "BO" depositato il 26.10.2012 e registrato il
12.11.2012, già rinnovo della domanda di marchio n. 302002091060499, a sua volta rinnovo della domanda di marchio n. MI1982C021817, depositata dunque la prima volta il 05.11.1982;
- Marchio nazionale n. 302018000043240 "OC" (figurativo) depositato il 28.12.2018 e registrato il
06.08.2019, esteso a livello internazionale con registrazione n. 1501091 in data 05.06.2019; registrato, tra le altre, nelle classi 30 e 33;
pagina 2 di 17 - Marchio internazionale n. 1401274 "OC Natura Sapiens" (figurativo) registrato il 24.08.2017, con estensione all'Unione Europea;
- Marchio internazionale n. 1472578 " (figurativo) Pt_1 Controparte_2
registrato il 27.12.2018, anch'esso esteso all'Unione Europea.
3. ANTEFATTI DELLA CONTROVERSIA
Nel giugno 2003 (titolare del marchio, come si è visto, sin dal 1982) aveva appreso che erano Pt_1
stati depositati due marchi nazionali “ ”. Pt_1
Risultavano essere state depositate contestualmente in data 31.05.2002 due domande e precisamente:
- domanda di marchio denominativo “OC n. 302002901022285 a nome Parte_4
- domanda di marchio denominativo “OC n. 302002901022286 a nome Controparte_3
Oggetto della presente controversia era il marchio denominativo “OC n. 302002901022286 a nome Controparte_3
Il marchio denominativo “OC n. 302002901022285 a nome era oggetto di Parte_4
altro procedimento.
La società attrice aveva diffidato chiedendo il ritiro della domanda di marchio. Controparte_3
All'epoca, aveva ritenuto sufficiente l'invio della diffida, avendo controparte dichiarato di non Pt_1
avere intenzione di usare la domanda di marchio.
Negli anni successivi OC non aveva riscontrato alcun uso del segno da parte di (già CP_1 [...]
. CP_3
nell'ambito della sua normale attività di tutela dei marchi, provvedeva a estendere la domanda Pt_1
di marchio nazionale n. …240 “OC a livello internazionale designando, tra gli altri paesi, anche l'Unione Europea;
tale domanda di marchio veniva pubblicata sul bollettino EUIPO in data 2.12.2019, rivendicando prodotti e servizi, tra le altre, per le classi 30 e 33.
In data 7.4.2020 l'EUIPO comunicava all'attrice l'avvenuto deposito di un'opposizione contro la classe
33 della designazione UE in oggetto da parte della società Controparte_1
pagina 3 di 17 L'opposizione era basata su un diritto anteriore di di cui OC ignorava l'esistenza, ossia CP_1
sulla base del marchio UE n. 002953032 “OC (denominativo) depositato il 18.11.2002 e registrato il 30.3.2004, successivamente rinnovato, per prodotti rientranti nelle classi 30 e 33.
Il marchio era stato originariamente depositato dalla società che nel marzo 2011 Controparte_3
comunicava la variazione della propria denominazione sociale in Controparte_1
[...]
La registrazione alla base dell'opposizione contro il marchio europeo n. 1501091 “OC
(figurativo) si rivelava essere la registrazione in sede europea del marchio italiano “OC n.
302002901022286 a nome di Controparte_1
Il marchio di era assente sul mercato italiano ed europeo a partire dal deposito nel 2002. CP_1
4. L'AZIONE DI DECADENZA
Il marchio registrato dalla convenuta era decaduto per non uso, ai sensi degli artt. 24 e 26 c.p.i..
Era onere della convenuta dare prova dell'uso, che all'attrice non risultava.
Ciò premesso, l'attrice formulava le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.no Tribunale adito, respinta ogni contraria domanda, eccezione o difesa, così giudicare:
nel merito :
1.- per le ragioni di fatto e diritto indicate in narrativa, accertare e dichiarare la decadenza per non uso del marchio nazionale “OC (denominativo) di cui alla domanda n. 302012902054863, depositata in data 29.05.2012 quindi registrata in data 06.06.2012 con il n. 0001494902 "BO", già rinnovo della domanda di marchio n. 302002901022286, depositata in data 31.5.2002, di titolarità di provvedendo alle conseguenti comunicazioni di legge, Controparte_1
all'UIBM per l'annotazione della pronuncia e la consequenziale cancellazione del marchio dal
Registro dei Marchi nazionali;
In ogni caso:
pagina 4 di 17 2.- con vittoria dei compensi professionali ed esborsi, oltre il 15% quale rimborso forfetario sui compensi, inerenti al presente giudizio, oltre IVA e CPA come per legge e ove dovuti.
Con espressa riserva di precisare e modificare le domande nonché di produrre documenti e indicare mezzi di prova, ai sensi e nei termini dell'art. 183, VI comma, c.p.c. e dell'art. 121.5 c.p.i.”.
II
Si costituiva Controparte_1
Esponeva la società convenuta quanto segue.
1. LA TT GR
La produceva, da più di dieci anni, vino e olio di elevatissima qualità. Parte_5
Per contraddistinguere i propri prodotti, provvedeva a registrare alcuni marchi, tra i quali: CP_1
- domanda di marchio denominativo “OC n. 302002901022286 a nome Controparte_3
depositata il 31.5.2002 e registrato il 24.4.2006 successivamente rinnovato in data 29.5.2012 con domanda n. 302012902054863, quindi registrata in data 6.6.2012 con il n. 1494902 “OC a nome
(già , classi 30 e 33; Controparte_1 Controparte_3
- marchio UE n. “OC (denominativo) depositato da Numero_1 Controparte_1
in 18.11.2002 e registrato il 30.3.2004, successivamente rinnovato, classi 30 e 33.
[...]
2. DIFETTO DI INTERESSE E DI LEGITTIMAZIONE AD CP_4
aveva ammesso di non ritenere in contrasto con i propri interessi la sussistenza dei marchi
[...]
BO registrati dalla convenuta e aveva dichiarato che l'unico fattore rilevante – nella prospettiva della tutela dei propri interessi – era l'utilizzo del marchio da parte della convenuta.
Il deposito di domande di registrazione di un marchio non costituiva uso del marchio.
Quindi l'azione giudiziaria era stata esercita in assenza di concreto interesse, richiesto invece dall'art. 100 c.p.c. e dall'art. 122 c.p.i..
3. NEL MERITO: CONTRADDITTORIETÀ DELLA CONDOTTA AVVERSARIA E CONTRARIETÀ AL VERO DELLE
DEDUZIONI AVVERSARIE pagina 5 di 17 non aveva mai rinunciato a utilizzare il marchio in discussione;
non era vero che la convenuta CP_1
non avesse interesse all'utilizzo del marchio.
La classe su cui porre attenzione era la n. 33, ossia le bevande alcoliche.
La classe 33 non era rivendicata nei marchi attorei più recenti;
era sempre stata del tutto Pt_1
estranea alla produzione e vendita di vino.
, invece, operando proprio nel settore vinicolo, aveva registrato il proprio marchio in classe 33 CP_1
sin dal 2002, sia in Italia che in Europa.
La domanda attorea di estensione del proprio marchio alla classe 33 aveva lo scopo di appropriarsi dell'avviamento creato da nel corso degli anni. CP_1
4. L'USO DEL MARCHIO DA PARTE DI CP_1
Il marchio “OC veniva ampiamente usato da , come dimostravano le fatture di vendita CP_1
di prodotti contraddistinti dal marchio “OC, le immagini delle etichette di vino riportanti il marchio “OC e la immagini relative all'esposizione in fiera dei prodotti a marchio “OC.
Tutto ciò premesso, la convenuta formulava le seguenti conclusioni:
“Rigettata ogni contraria domanda, eccezione e deduzione, voglia l'Ill.mo Tribunale intestato:
In rito
1. Rigettare l'azione in quanto carente di legittimazione ad agire e/o interesse ad agire ex art. 100 cpc
e/o ex art 122 cpi;
Nel merito
2. Rigettare la domanda di accertamento e dichiarazione della decadenza dei marchi di CP_1
svolta da per le ragioni di cui alla parte motiva;
Pt_1
In ogni caso
3. Condannare a rimborsare a compensi professionali e spese, oltre 15% quale Pt_1 CP_1
rimborso forfettario delle spese e IVA e CPA ove dovute;
pagina 6 di 17
4. Condannare l'attrice al risarcimento di ogni danno ex art. 96 cpc n. 1 ed al pagamento, a favore della convenuta, di una somma equitativamente determinata ex art. 96 cpc n. 3.”.
III
La causa, respinte le richieste di prove orali dedotte dalla convenuta, in seguito ad avvicendamenti di giudici istruttori era posta in decisione all'udienza del 2.10.2025; in tale sede, il difensore della convenuta formulava istanza di discussione orale ai sensi dell'art. 275 comma 2 c.p.c.; il giudice istruttore riservava di chiedere al Presidente la fissazione di udienza di discussione.
Il difensore dell'attrice precisava come da foglio di p.c. depositato in data 25.2.2025, formulando le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria domanda, eccezione o difesa, così giudicare:
- in via preliminare, in rito:
1.- respingere la domanda di carenza di legittimazione ad agire e/o interesse ad agire ex art. 100 c.p.c.
e/o ex art. 122 c.p.i., in quanto infondata in fatto ed in diritto per tutti i motivi di cui in narrativa;
- in via principale, nel merito:
2.- per le ragioni di fatto e di diritto indicate in narrativa, accertare e dichiarare la decadenza per non uso del marchio nazionale “OC (denominativo) di cui alla domanda n. 362022000059306, depositata in data 13.04.2022 e quindi registrata il 02.01.2023 (doc. 51), rinnovo della domanda n.
302012902054863, depositata in data 29.05.2012 e registrata il 06.06.2012 con il n. 0001494902, già rinnovo della domanda di marchio n. 302002901022286 depositata in data 31.05.2002, di titolarità di
provvedendo alle conseguenti comunicazioni di legge Controparte_1
all'UIBM per l'annotazione della pronuncia e la consequenziale cancellazione del marchio dal
Registro dei Marchi nazionali;
3.- rigettare, in ogni caso, tutte le domande ex adverso svolte, con particolare riguardo alla domanda di condanna dell'attrice al risarcimento ex art. 96, nn. 1 e 3, c.p.c., in quanto totalmente infondata in fatto ed in diritto;
- in subordine, nel merito: pagina 7 di 17 4.- nella denegata ipotesi di non accoglimento della domanda di decadenza per non uso, di cui al punto 1 che precede, accertare e dichiarare la decadenza parziale del marchio nazionale “OC
(denominativo) n. 362022000059306,relativamente alla classe 30, per tutti i prodotti rivendicati, ed alla classe 33, per "bevande alcoliche;
liquori", con le conseguenti comunicazioni ed annotazioni di legge;
- in estremo subordine, nel merito:
5.- nella denegata ipotesi di non accoglimento della domanda di decadenza per non uso ed, in subordine, di decadenza parziale, di cui ai punti 1 e 2 che precedono, accertare e dichiarare la decadenza parziale del marchio nazionale “OC (denominativo) n. 362022000059306, relativamente alla classe 30, per tutti i prodotti rivendicati.
- In ogni caso:
6.- con vittoria dei compensi professionali ed esborsi, oltre il 15% quale rimborso forfetario sui compensi, inerenti al presente giudizio, oltre IVA e CPA come per legge e ove dovuta.
- In via istruttoria:
7.- Si insiste per il rigetto delle istanze istruttorie come formulate da controparte, in quanto inammissibili per i motivi dedotti nella terza memoria ex art. 183, ultimo comma, c.p.c. (pagg. 10-12) .
Nella non creduta ipotesi di ammissione dei capitoli di prova ex adverso dedotti, si chiede di essere ammessi a prova contraria con i medesimi testi indicati da controparte.”.
Il difensore della convenuta precisava come da foglio di p.c. depositato in data 29.9.2025, formulando le seguenti conclusioni:
“Rigettata ogni contraria domanda, eccezione e deduzione, voglia l'Ill.mo Tribunale intestato:
In rito
1. Rigettare l'azione avversaria in quanto carente di legittimazione ad agire e/o interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. e/o ex art 122 c.p.i.;
Nel merito
pagina 8 di 17
2. Rigettare la domanda di accertamento e dichiarazione della decadenza dei marchi di Grignano svolta da in relazione ai prodotti “vini” di cui alla classe 33 per le ragioni in atti;
Pt_1
In via istruttoria
3. Ammettere i seguenti capitoli di prova per testimoni:
1) “vero che tutti i prodotti nelle fatture doc. 4, 7, 8 e 9 che mi si mostrano, descritti anche con le parole “OS GT OC, presentano il nome BO anche nell'etichetta frontale, come da etichetta riportata a pag. 3 del doc. 5 e nel doc. 5bis che mi si mostrano”;
2) “vero che tutti i prodotti nelle fatture doc. 4, 7, 8 e 9 che mi si mostrano, descritti anche con le parole “ ”, come ad esempio nella fattura n. 202 del 29.6.2015, presentano il Parte_6
nome BO anche nell'etichetta frontale, come da etichetta riportata a pag. 11 della comparsa di costituzione, a pag. 2 del doc. 5 e nel doc. 5 bis”;
3) “vero che tutti i prodotti nelle fatture doc. 4, 7, 8 e 9 che mi si mostrano, descritti anche con le parole “ ” presentano il nome BO anche nell'etichetta frontale, Parte_7
come da etichetta riportata nel doc. 10 che mi si mostra”.
4) “vero che le fotografie di cui al doc. 6 che mi si mostra sono state scattate presso lo stand CP_1
della fiera VINITALY edizione 2016”;
5) “vero che presso lo stand della fiera VINITALY edizione 2016 sono state esposte le CP_1
e delle quali le prime riportavano Parte_8 Parte_6 Parte_7
sul fronte il marchio BO mentre le seconde riportavano lo stesso marchio sul retro”.
Si indicano quali testi i Sig.ri e presso , nonché il Testimone_1 Testimone_2 CP_1
Sig. residente in [...]. Tes_3
In ogni caso
4. Condannare a rimborsare a i compensi professionali e le spese di legge, oltre il Pt_1 CP_1
15% quale rimborso forfettario delle spese oltre IVA e CPA ove dovute;
pagina 9 di 17
5. Condannare l'attrice al risarcimento di ogni danno ex art. 96 c.p.c. n. 1 ed al pagamento, a favore della convenuta, di una somma equitativamente determinata ex art. 96 c.p.c. n. 3.
*
Si chiede, ai sensi dell'art. 275, co. 2 c.p.c. ss., che venga fissata l'udienza di discussione orale della causa.”.
In accoglimento dell'istanza ex art. 275 comma 2 c.p.c. formulata dal difensore della convenuta, la causa veniva discussa davanti al collegio e contestualmente trattenuta in decisione in data 22.10.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda attorea va parzialmente accolta.
I. IN VIA PRELIMINARE: SULLA CARENZA DI INTERESSE E/O LEGITTIMAZIONE AD AGIRE DI BO
Preliminarmente al merito deve essere esaminata l'eccezione di carenza di interesse e/o legittimazione ad agire formulata da , secondo cui l'accertamento della decadenza prevista dagli art. 24 e 26 CP_1
c.p.i. è impedito dal difetto di interesse (art. 100 c.p.c.) e di legittimazione ad agire di OC (art. 122
c.p.i.).
A giudizio del collegio l'eccezione non può essere accolta.
Secondo la giurisprudenza, l'esercizio dell'azione di decadenza ai sensi dell'art. 122 c.p.i. richiede un interesse ad agire assimilabile a quello di cui all'art. 100 c.p.c. (cfr. App. Bologna, sez. spec. impresa, sentenza 399/2017, in DeJure); tale interesse deve essere concreto e attuale, cosa che postula “un rapporto di concorrenzialità perlomeno potenziale in ordine alle possibili attività espansive di chi invoca la decadenza” (cfr. App. cit.).
Dunque, anche in materia di marchi, l'interesse ad agire deve essere concreto e attuale, tale da consentire, attraverso la decisione di merito, di raggiungere un risultato utile giuridicamente apprezzabile, ovvero evitare il pericolo di un danno anche potenziale al patrimonio giuridico di chi agisce.
pagina 10 di 17 In altre parole, è necessario che si verifichi una situazione di obbiettiva incertezza che la parte - la cui libertà economica è minacciata dalle pretese del concorrente - ha interesse a rimuovere tramite “un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice” (ex multis
Cass. 6749/2012).
Nel caso di specie, versa senz'altro in una situazione di obbiettiva incertezza a seguito della Pt_1
notifica dell'opposizione alla domanda di registrazione in sede europea del suo marchio promossa da e ha quindi interesse ad ottenere un provvedimento giurisdizionale di accertamento di CP_1
decadenza del marchio avversario.
Infine, non assume particolare rilievo la circostanza che, in passato, l'attrice abbia tollerato la registrazione del marchio di cui oggi chiede la decadenza, non costituendo la mera tolleranza rinuncia all'esercizio dell'azione.
II. NEL MERITO: SULLA DECADENZA PER NON USO
1. L'art. 24 comma 1 c.p.i. dispone che a pena di decadenza il marchio deve formare oggetto di uso effettivo da parte del titolare o con il suo consenso, per i prodotti o servizi per i quali è stato registrato, entro cinque anni dalla registrazione, e tale uso non deve essere sospeso per un periodo ininterrotto di cinque anni, salvo che il mancato uso non sia giustificato da un motivo legittimo.
L'art. 26 lett. c) c.p.i. dispone che il marchio decade per non uso ai sensi dell'art.24.
Secondo non farebbe uso del marchio ”, né in Italia, né all'estero, sin dalla Pt_1 CP_1 Pt_1
sua registrazione nel 2003.
Secondo , invece, l'uso ci sarebbe sempre stato, come dimostrerebbero le fatture di vendita e CP_1
le etichette dei vini prodotte in giudizio.
2. Decadenza del marchio “OC della convenuta relativamente ai prodotti della classe 30
La classe 30 si riferisce ai seguenti prodotti: caffè, tè, cacao e succedanei del caffè; riso;
tapioca e sago;
farine e preparati fatti di cereali, pane, pasticceria e confetteria;
gelati; zucchero, miele, sciroppo di melassa;
lievito, polvere per fare lievitare;
sale; senape;
aceto, salse (condimenti); spezie;
ghiaccio).
pagina 11 di 17 La convenuta, in sede di p.c. e negli scritti conclusivi, ha espressamente rinunciato al rigetto della domanda di decadenza del marchio relativamente ai prodotti rientranti nella classe 30 (cfr. comparsa conclusionale di , dep. 14.7.2025, pag. 2: “A tal fine chiariamo che con il foglio di CP_1
precisazione delle conclusioni da ultimo depositato (12.5.2025), abbiamo inteso – nello spirito di una leale collaborazione processuale e con lo scopo di favorire uno snellimento del giudizio – chiarire che la nostra domanda di rigetto non dovesse ritenersi estesa anche ai prodotti della classe 30”).
Va pertanto dichiarata la decadenza del marchio “OC (denominativo) di cui alla domanda n.
362022000059306, depositata in data 13.04.2022 e quindi registrata il 02.01.2023, rinnovo della domanda n. 302012902054863, depositata in data 29.05.2012 e registrata il 06.06.2012 con il n.
0001494902, già rinnovo della domanda di marchio n. 302002901022286 depositata in data
31.05.2002, di titolarità di quanto ai prodotti rientranti nella Controparte_1
classe 30.
3. Decadenza del marchio “OC della convenuta relativamente ai prodotti liquori e bevande alcoliche della classe 33
La classe 33 si riferisce ai seguenti prodotti: vini, liquori;
bevande alcoliche.
A giudizio del collegio deve ritenersi che la convenuta abbia rinunciato a chiedere il rigetto della domanda di decadenza per non uso relativamente ai prodotti “liquori” e “bevande alcoliche” (senza rinunciare al rigetto della domanda rispetto ai “vini”).
Occorre in proposito considerare che ha inizialmente depositato 3 fogli di p.c.: il primo CP_1
datato 28.10.2024 per l'udienza di p.c. originariamente fissata al 31.10.2024 dal g.i. dr.ssa Per_1
non tenutasi in quanto rinviata al 28.2.2025 dal nuovo g.i. dr. Serra;
il secondo datato 24.2.2025 in vista dell'udienza del 27.2.2025, non tenutasi per sciopero dell'allora g.i. dr. , udienza rinviata al Per_2
19.5.2025; il terzo in data 12.5.2025 in vista dell'udienza del 15.5.2025, tenutasi davanti al g.i. dr.
che tratteneva la causa in decisione assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.. Per_2
In tutti e tre questi fogli di p.c. ha limitato la propria istanza di rigetto della domanda di CP_1
decadenza ai soli prodotti “vini” rientranti nella classe 33 (“voglia l'Ill.mo Tribunale intestato […] Nel merito Rigettare la domanda di accertamento e dichiarazione della decadenza dei marchi di CP_1 pagina 12 di 17 svolta da in relazione ai prodotti “vini” di cui alla classe 33 per le ragioni in atti” cfr. fogli di Pt_1
p.c. cit.).
Nei successivi scritti conclusionali depositati nei termini assegnati dall'allora g.i. dr. , Per_2
ha specificato che, quanto alla classe 33, la limitazione dell'istanza di rigetto ai soli prodotti CP_1
“vini” era in realtà un “refuso”, mentre la vera intenzione di era quella di chiedere il rigetto CP_1
della domanda di decadenza per l'intera classe 33 (cfr. comparsa conclusionale depositata da CP_1
in data 14.7.2025, pag. 2: “Occorre solo evidenziare che, laddove era nostra intenzione scrivere
“Rigettare la domanda di accertamento e dichiarazione della decadenza dei marchi di svolta CP_1
da in relazione ai prodotti di cui alla classe 33 per le ragioni in atti”, per un refuso è rimasto il Pt_1
termine “vini” dopo la parola “prodotti”. Chiediamo quindi che di tale refuso non si tenga conto. Del resto, poco senso avrebbe avuto limitare l'eccezione ai soli prodotti “vini”, posto che l'uso per il prodotto “vini” salva il marchio dalla decadenza anche in relazione ai prodotti affini/identici ai
“vini”, come si vedrà meglio più oltre.”).
Dopo il deposito degli scritti conclusionali, l'allora giudice istruttore dr. veniva trasferito ad Per_2
altro ufficio;
pertanto, pendente l'istanza ex art. 275 comma 2 c.p.c., la causa veniva rimessa sul ruolo dal collegio, affinché le parti precisassero nuovamente le proprie conclusioni davanti al nuovo giudice istruttore (qui relatore).
In vista della nuova udienza di precisazione delle conclusioni fissata al 2.10.2025, depositava CP_1
un quarto foglio di p.c. datato 29.9.2025; anche in tale quarto foglio di p.c. limitava la CP_1
richiesta di rigetto della domanda di decadenza ai soli prodotti “vini” di cui alla classe 33.
All'udienza del 2.10.2025 il procuratore della convenuta precisava come da foglio di p.c. del
29.9.2025; non venivano concessi nuovamente i termini ex art. 190 c.p.c., a cui i difensori delle parti rinunciavano.
Ciò premesso, si deve osservare che, secondo la giurisprudenza, “La omessa riproposizione, nella udienza di precisazione delle conclusioni, di una domanda formulata nel corso del giudizio implica una presunzione di abbandono della istanza non riproposta che, fondandosi sulla interpretazione della volontà delle parti, può essere vinta solo da specifici elementi sintomatici di una contraria volontà pagina 13 di 17 della parte, come nel caso in cui la domanda non riproposta si riconnetta strettamente a quella oggetto delle conclusioni;
ne consegue che il giudice di merito che espressamente considera abbandonata una domanda non riproposta in sede di precisazione delle conclusioni può solo limitarsi, nella motivazione, ad evidenziare che la domanda non è stata riprodotta quando non vi siano elementi dai quali possa desumersi una contraria volontà della parte;
questi elementi non possono, però, essere tratti dalla comparsa conclusionale che ha solo funzione di illustrare le conclusioni già presentate.” (Cass.
4111/1996).
Nel caso in esame, non vi è dubbio che abbia precisato le conclusioni (sempre), limitando ai CP_1
soli vini la contestazione della domanda di decadenza del marchio.
Non vi è motivo di ritenere che la limitazione non esprimesse l'effettiva volontà della parte, essendo al contrario ragionevole presumere che la convenuta volesse tener ferma l'istanza di rigetto solo in relazione a quel prodotto (i vini) per il quale vi era prova documentale dell'uso del marchio.
Non si possono trarre diverse indicazioni dalla comparsa conclusionale, secondo la giurisprudenza sopra richiamata.
È peraltro chiaro che, diversamente opinando, verrebbe ingiustificatamente sacrificato il diritto di difesa dell'attrice che nella comparsa conclusionale ha fatto affidamento sulle conclusioni Pt_1
rassegnate senza variazioni per ben tre volte da . CP_1
In conclusione, va quindi dichiarata la decadenza del marchio “OC (denominativo) di cui alla domanda n. 362022000059306, depositata in data 13.04.2022 e quindi registrata il 02.01.2023, rinnovo della domanda n. 302012902054863, depositata in data 29.05.2012 e registrata il 06.06.2012 con il n.
0001494902, già rinnovo della domanda di marchio n. 302002901022286 depositata in data
31.05.2002, di titolarità di quanto ai prodotti rientranti nella Controparte_1
classe 33, relativamente ai soli prodotti “bevande alcoliche” e “liquori”.
4. L'uso del marchio “OC per il prodotto “vini” di cui alla classe 33
In relazione ai “vini”, come si è visto, non ha rinunciato a contestare l'infondatezza della CP_1
domanda di decadenza, di cui ha chiesto il rigetto.
pagina 14 di 17 A giudizio del collegio la difesa della convenuta deve essere accolta.
L'utilizzo del marchio “OC da parte della convenuta per prodotti rientranti nella categoria “vini” di cui alla classe 33 è ampiamente provata dalla documentazione versata in atti.
In particolare, ha dimostrato di aver utilizzato il marchio ” ininterrottamente, sia in CP_1 Pt_1
Italia che all'estero, dal rinnovo della domanda di marchio nel 2012 sino - quantomeno - al 2020 (cfr. fatture di vendita docc. 4, 7, 8 e 9 ). CP_1
Da tali fatture è possibile evincere la vendita di prodotti quali Vino CG 2016 Parte_7
“OC (doc. 4, fatt. n. 153 del 24.6.2020), “OC (doc. 4, fatt. n. 154 Parte_9
del 6.6.2019), “OC (doc. 7, fatt. n. 297 del 14.12.2017 e fatt. n. Parte_10
319 del 15.12.2016), Vino OS GT CTC “OC (doc. 7, fatt. n. 217 del 16.9.2016) e Vino
CG '10 “OC (doc. 9, fatt. n. 126 del 25.6.2014). Parte_7
L'utilizzo è comunque dimostrato già a partire dal 2010 (cfr. fatture doc. 8).
L'apposizione del marchio sulle bottiglie di vino prodotte e commercializzate da è CP_1
adeguatamente dimostrata dalle fotografie di bottiglie ed etichette prodotte in giudizio.
Il marchio “OC è ben visibile sulle etichette dei vini prodotti da;
per alcuni vini è CP_1
presente sia davanti che sul retro (ad esempio, per il OS GT BO e per il IA CG
BO), mentre per altri compare solo sul retro (ad esempio, per il IA . Pt_7
Non sussistono, pertanto, i presupposti per dichiarare la decadenza per non uso del marchio ” Pt_1
di titolarità della convenuta quanto ai prodotti “vini”, stante l'uso continuativo fattone da CP_1
negli anni (quantomeno dal 2010 e sino al 2020).
Va pertanto rigettata la domanda attorea di decadenza per non uso del marchio “OC di titolarità di per i prodotti “vini” di cui alla classe 33. CP_1
III. CONCLUSIONI E SPESE
Per le ragioni esposte, la domanda di decadenza per non uso proposta dall'attrice deve essere accolta relativamente a tutti i prodotti ricompresi nella classe 30 e ai prodotti ricompresi nella classe 33, esclusi i vini. pagina 15 di 17 Ai sensi dell'art. 122 c.p.i. deve essere disposta la trasmissione della presente sentenza all'UIBM a cura della cancelleria.
Non si ravvisano gli estremi della responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c., non potendosi dire che parte attrice abbia agito col dolo o colpa grave.
Considerata la parziale soccombenza reciproca, è equo compensare interamente le spese di giudizio.
P.Q.M.
il tribunale, ogni diversa istanza, eccezione e domanda disattesa, definitivamente pronunciando nella causa tra
Parte_2
contro
Controparte_1
così provvede:
a) dichiara la decadenza per non uso del marchio nazionale “OC (denominativo) di cui alla domanda n. 362022000059306, depositata in data 13.04.2022 e quindi registrata il 02.01.2023, rinnovo della domanda n. 302012902054863, depositata in data 29.05.2012 e registrata il 06.06.2012 con il n.
0001494902, già rinnovo della domanda di marchio n. 302002901022286 depositata in data
31.05.2002, di titolarità di quanto ai prodotti rientranti nella Controparte_1
classe 30;
b) dichiara la decadenza per non uso del marchio nazionale “OC (denominativo) di cui alla domanda n. 362022000059306, depositata in data 13.04.2022 e quindi registrata il 02.01.2023, rinnovo della domanda n. 302012902054863, depositata in data 29.05.2012 e registrata il 06.06.2012 con il n.
0001494902, già rinnovo della domanda di marchio n. 302002901022286 depositata in data
31.05.2002, di titolarità di limitatamente ai prodotti “liquori” e Controparte_1
“bevande alcoliche” rientranti nella classe 33;
c) dispone la trasmissione della presente sentenza all'UIBM a cura della cancelleria;
d) compensa interamente tra le parti le spese di giudizio.
pagina 16 di 17 Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della sezione specializzata in materia di impresa del tribunale del 5.11.2025.
l'estensore il presidente dott. Vittorio Serra dott. Michele Guernelli
pagina 17 di 17
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Michele Guernelli presidente dott. Vittorio Serra giudice relatore dott.ssa Roberta Dioguardi giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 13648/2020 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RESTA Parte_1 P.IVA_1 ROBERTA, dell'avv. BALESTRIERO MARIA ( , dell'avv. MURARO C.F._1
AR ( ), dell'avv. VEREA SILVIO ( ) e dell'avv. C.F._2 C.F._3 RUSSO GEMMA ( ; elettivamente domiciliato in VIA CARLO JUSSI N. 107 C.F._4 SAN LAZZARO DI SAVENA presso il difensore avv. RESTA ROBERTA
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_2 dell'avv. PICCARRETA VINCENZO, dell'avv. FRANZOSI MARIO ( ) e C.F._5 dell'avv. COLICA GIUSEPPE ( ) VIA BRERA 5 MILANO;
elettivamente C.F._6 domiciliato in VIA BRERA 5 MILANO presso lo studio dei difensori
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 17 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I
Con atto di citazione ritualmente notificato (di seguito anche solo Parte_2
conveniva in giudizio (di seguito anche solo Pt_1 Controparte_1
). CP_1
Esponeva l'attrice quanto segue.
1. L'ATTRICE
era una healthcare company tutta italiana che si occupava di cura della salute attraverso la Pt_1
realizzazione di prodotti 100% naturali, nel massimo rispetto dell'ambiente e della persona;
era Pt_1
azienda leader in Italia e in Europa nel mercato della medicina naturale, in particolare degli integratori alimentari e dispositivi medici per la salute.
2. I Parte_3
proteggeva i propri segni distintivi attraverso una molteplicità di registrazioni atte a rafforzarne
[...]
la capacità distintiva e identificativa.
"BO" era un termine di senso compiuto totalmente di fantasia rispetto ai prodotti che contraddistingueva e aveva una capacità identificativa svincolata da qualsivoglia componente evocativa.
Per quanto di interesse, i marchi di titolarità dell'attrice, rilevanti nel presente processo, erano:
- Marchio nazionale n. 302012902095948 "BO" depositato il 26.10.2012 e registrato il
12.11.2012, già rinnovo della domanda di marchio n. 302002091060499, a sua volta rinnovo della domanda di marchio n. MI1982C021817, depositata dunque la prima volta il 05.11.1982;
- Marchio nazionale n. 302018000043240 "OC" (figurativo) depositato il 28.12.2018 e registrato il
06.08.2019, esteso a livello internazionale con registrazione n. 1501091 in data 05.06.2019; registrato, tra le altre, nelle classi 30 e 33;
pagina 2 di 17 - Marchio internazionale n. 1401274 "OC Natura Sapiens" (figurativo) registrato il 24.08.2017, con estensione all'Unione Europea;
- Marchio internazionale n. 1472578 " (figurativo) Pt_1 Controparte_2
registrato il 27.12.2018, anch'esso esteso all'Unione Europea.
3. ANTEFATTI DELLA CONTROVERSIA
Nel giugno 2003 (titolare del marchio, come si è visto, sin dal 1982) aveva appreso che erano Pt_1
stati depositati due marchi nazionali “ ”. Pt_1
Risultavano essere state depositate contestualmente in data 31.05.2002 due domande e precisamente:
- domanda di marchio denominativo “OC n. 302002901022285 a nome Parte_4
- domanda di marchio denominativo “OC n. 302002901022286 a nome Controparte_3
Oggetto della presente controversia era il marchio denominativo “OC n. 302002901022286 a nome Controparte_3
Il marchio denominativo “OC n. 302002901022285 a nome era oggetto di Parte_4
altro procedimento.
La società attrice aveva diffidato chiedendo il ritiro della domanda di marchio. Controparte_3
All'epoca, aveva ritenuto sufficiente l'invio della diffida, avendo controparte dichiarato di non Pt_1
avere intenzione di usare la domanda di marchio.
Negli anni successivi OC non aveva riscontrato alcun uso del segno da parte di (già CP_1 [...]
. CP_3
nell'ambito della sua normale attività di tutela dei marchi, provvedeva a estendere la domanda Pt_1
di marchio nazionale n. …240 “OC a livello internazionale designando, tra gli altri paesi, anche l'Unione Europea;
tale domanda di marchio veniva pubblicata sul bollettino EUIPO in data 2.12.2019, rivendicando prodotti e servizi, tra le altre, per le classi 30 e 33.
In data 7.4.2020 l'EUIPO comunicava all'attrice l'avvenuto deposito di un'opposizione contro la classe
33 della designazione UE in oggetto da parte della società Controparte_1
pagina 3 di 17 L'opposizione era basata su un diritto anteriore di di cui OC ignorava l'esistenza, ossia CP_1
sulla base del marchio UE n. 002953032 “OC (denominativo) depositato il 18.11.2002 e registrato il 30.3.2004, successivamente rinnovato, per prodotti rientranti nelle classi 30 e 33.
Il marchio era stato originariamente depositato dalla società che nel marzo 2011 Controparte_3
comunicava la variazione della propria denominazione sociale in Controparte_1
[...]
La registrazione alla base dell'opposizione contro il marchio europeo n. 1501091 “OC
(figurativo) si rivelava essere la registrazione in sede europea del marchio italiano “OC n.
302002901022286 a nome di Controparte_1
Il marchio di era assente sul mercato italiano ed europeo a partire dal deposito nel 2002. CP_1
4. L'AZIONE DI DECADENZA
Il marchio registrato dalla convenuta era decaduto per non uso, ai sensi degli artt. 24 e 26 c.p.i..
Era onere della convenuta dare prova dell'uso, che all'attrice non risultava.
Ciò premesso, l'attrice formulava le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.no Tribunale adito, respinta ogni contraria domanda, eccezione o difesa, così giudicare:
nel merito :
1.- per le ragioni di fatto e diritto indicate in narrativa, accertare e dichiarare la decadenza per non uso del marchio nazionale “OC (denominativo) di cui alla domanda n. 302012902054863, depositata in data 29.05.2012 quindi registrata in data 06.06.2012 con il n. 0001494902 "BO", già rinnovo della domanda di marchio n. 302002901022286, depositata in data 31.5.2002, di titolarità di provvedendo alle conseguenti comunicazioni di legge, Controparte_1
all'UIBM per l'annotazione della pronuncia e la consequenziale cancellazione del marchio dal
Registro dei Marchi nazionali;
In ogni caso:
pagina 4 di 17 2.- con vittoria dei compensi professionali ed esborsi, oltre il 15% quale rimborso forfetario sui compensi, inerenti al presente giudizio, oltre IVA e CPA come per legge e ove dovuti.
Con espressa riserva di precisare e modificare le domande nonché di produrre documenti e indicare mezzi di prova, ai sensi e nei termini dell'art. 183, VI comma, c.p.c. e dell'art. 121.5 c.p.i.”.
II
Si costituiva Controparte_1
Esponeva la società convenuta quanto segue.
1. LA TT GR
La produceva, da più di dieci anni, vino e olio di elevatissima qualità. Parte_5
Per contraddistinguere i propri prodotti, provvedeva a registrare alcuni marchi, tra i quali: CP_1
- domanda di marchio denominativo “OC n. 302002901022286 a nome Controparte_3
depositata il 31.5.2002 e registrato il 24.4.2006 successivamente rinnovato in data 29.5.2012 con domanda n. 302012902054863, quindi registrata in data 6.6.2012 con il n. 1494902 “OC a nome
(già , classi 30 e 33; Controparte_1 Controparte_3
- marchio UE n. “OC (denominativo) depositato da Numero_1 Controparte_1
in 18.11.2002 e registrato il 30.3.2004, successivamente rinnovato, classi 30 e 33.
[...]
2. DIFETTO DI INTERESSE E DI LEGITTIMAZIONE AD CP_4
aveva ammesso di non ritenere in contrasto con i propri interessi la sussistenza dei marchi
[...]
BO registrati dalla convenuta e aveva dichiarato che l'unico fattore rilevante – nella prospettiva della tutela dei propri interessi – era l'utilizzo del marchio da parte della convenuta.
Il deposito di domande di registrazione di un marchio non costituiva uso del marchio.
Quindi l'azione giudiziaria era stata esercita in assenza di concreto interesse, richiesto invece dall'art. 100 c.p.c. e dall'art. 122 c.p.i..
3. NEL MERITO: CONTRADDITTORIETÀ DELLA CONDOTTA AVVERSARIA E CONTRARIETÀ AL VERO DELLE
DEDUZIONI AVVERSARIE pagina 5 di 17 non aveva mai rinunciato a utilizzare il marchio in discussione;
non era vero che la convenuta CP_1
non avesse interesse all'utilizzo del marchio.
La classe su cui porre attenzione era la n. 33, ossia le bevande alcoliche.
La classe 33 non era rivendicata nei marchi attorei più recenti;
era sempre stata del tutto Pt_1
estranea alla produzione e vendita di vino.
, invece, operando proprio nel settore vinicolo, aveva registrato il proprio marchio in classe 33 CP_1
sin dal 2002, sia in Italia che in Europa.
La domanda attorea di estensione del proprio marchio alla classe 33 aveva lo scopo di appropriarsi dell'avviamento creato da nel corso degli anni. CP_1
4. L'USO DEL MARCHIO DA PARTE DI CP_1
Il marchio “OC veniva ampiamente usato da , come dimostravano le fatture di vendita CP_1
di prodotti contraddistinti dal marchio “OC, le immagini delle etichette di vino riportanti il marchio “OC e la immagini relative all'esposizione in fiera dei prodotti a marchio “OC.
Tutto ciò premesso, la convenuta formulava le seguenti conclusioni:
“Rigettata ogni contraria domanda, eccezione e deduzione, voglia l'Ill.mo Tribunale intestato:
In rito
1. Rigettare l'azione in quanto carente di legittimazione ad agire e/o interesse ad agire ex art. 100 cpc
e/o ex art 122 cpi;
Nel merito
2. Rigettare la domanda di accertamento e dichiarazione della decadenza dei marchi di CP_1
svolta da per le ragioni di cui alla parte motiva;
Pt_1
In ogni caso
3. Condannare a rimborsare a compensi professionali e spese, oltre 15% quale Pt_1 CP_1
rimborso forfettario delle spese e IVA e CPA ove dovute;
pagina 6 di 17
4. Condannare l'attrice al risarcimento di ogni danno ex art. 96 cpc n. 1 ed al pagamento, a favore della convenuta, di una somma equitativamente determinata ex art. 96 cpc n. 3.”.
III
La causa, respinte le richieste di prove orali dedotte dalla convenuta, in seguito ad avvicendamenti di giudici istruttori era posta in decisione all'udienza del 2.10.2025; in tale sede, il difensore della convenuta formulava istanza di discussione orale ai sensi dell'art. 275 comma 2 c.p.c.; il giudice istruttore riservava di chiedere al Presidente la fissazione di udienza di discussione.
Il difensore dell'attrice precisava come da foglio di p.c. depositato in data 25.2.2025, formulando le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria domanda, eccezione o difesa, così giudicare:
- in via preliminare, in rito:
1.- respingere la domanda di carenza di legittimazione ad agire e/o interesse ad agire ex art. 100 c.p.c.
e/o ex art. 122 c.p.i., in quanto infondata in fatto ed in diritto per tutti i motivi di cui in narrativa;
- in via principale, nel merito:
2.- per le ragioni di fatto e di diritto indicate in narrativa, accertare e dichiarare la decadenza per non uso del marchio nazionale “OC (denominativo) di cui alla domanda n. 362022000059306, depositata in data 13.04.2022 e quindi registrata il 02.01.2023 (doc. 51), rinnovo della domanda n.
302012902054863, depositata in data 29.05.2012 e registrata il 06.06.2012 con il n. 0001494902, già rinnovo della domanda di marchio n. 302002901022286 depositata in data 31.05.2002, di titolarità di
provvedendo alle conseguenti comunicazioni di legge Controparte_1
all'UIBM per l'annotazione della pronuncia e la consequenziale cancellazione del marchio dal
Registro dei Marchi nazionali;
3.- rigettare, in ogni caso, tutte le domande ex adverso svolte, con particolare riguardo alla domanda di condanna dell'attrice al risarcimento ex art. 96, nn. 1 e 3, c.p.c., in quanto totalmente infondata in fatto ed in diritto;
- in subordine, nel merito: pagina 7 di 17 4.- nella denegata ipotesi di non accoglimento della domanda di decadenza per non uso, di cui al punto 1 che precede, accertare e dichiarare la decadenza parziale del marchio nazionale “OC
(denominativo) n. 362022000059306,relativamente alla classe 30, per tutti i prodotti rivendicati, ed alla classe 33, per "bevande alcoliche;
liquori", con le conseguenti comunicazioni ed annotazioni di legge;
- in estremo subordine, nel merito:
5.- nella denegata ipotesi di non accoglimento della domanda di decadenza per non uso ed, in subordine, di decadenza parziale, di cui ai punti 1 e 2 che precedono, accertare e dichiarare la decadenza parziale del marchio nazionale “OC (denominativo) n. 362022000059306, relativamente alla classe 30, per tutti i prodotti rivendicati.
- In ogni caso:
6.- con vittoria dei compensi professionali ed esborsi, oltre il 15% quale rimborso forfetario sui compensi, inerenti al presente giudizio, oltre IVA e CPA come per legge e ove dovuta.
- In via istruttoria:
7.- Si insiste per il rigetto delle istanze istruttorie come formulate da controparte, in quanto inammissibili per i motivi dedotti nella terza memoria ex art. 183, ultimo comma, c.p.c. (pagg. 10-12) .
Nella non creduta ipotesi di ammissione dei capitoli di prova ex adverso dedotti, si chiede di essere ammessi a prova contraria con i medesimi testi indicati da controparte.”.
Il difensore della convenuta precisava come da foglio di p.c. depositato in data 29.9.2025, formulando le seguenti conclusioni:
“Rigettata ogni contraria domanda, eccezione e deduzione, voglia l'Ill.mo Tribunale intestato:
In rito
1. Rigettare l'azione avversaria in quanto carente di legittimazione ad agire e/o interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. e/o ex art 122 c.p.i.;
Nel merito
pagina 8 di 17
2. Rigettare la domanda di accertamento e dichiarazione della decadenza dei marchi di Grignano svolta da in relazione ai prodotti “vini” di cui alla classe 33 per le ragioni in atti;
Pt_1
In via istruttoria
3. Ammettere i seguenti capitoli di prova per testimoni:
1) “vero che tutti i prodotti nelle fatture doc. 4, 7, 8 e 9 che mi si mostrano, descritti anche con le parole “OS GT OC, presentano il nome BO anche nell'etichetta frontale, come da etichetta riportata a pag. 3 del doc. 5 e nel doc. 5bis che mi si mostrano”;
2) “vero che tutti i prodotti nelle fatture doc. 4, 7, 8 e 9 che mi si mostrano, descritti anche con le parole “ ”, come ad esempio nella fattura n. 202 del 29.6.2015, presentano il Parte_6
nome BO anche nell'etichetta frontale, come da etichetta riportata a pag. 11 della comparsa di costituzione, a pag. 2 del doc. 5 e nel doc. 5 bis”;
3) “vero che tutti i prodotti nelle fatture doc. 4, 7, 8 e 9 che mi si mostrano, descritti anche con le parole “ ” presentano il nome BO anche nell'etichetta frontale, Parte_7
come da etichetta riportata nel doc. 10 che mi si mostra”.
4) “vero che le fotografie di cui al doc. 6 che mi si mostra sono state scattate presso lo stand CP_1
della fiera VINITALY edizione 2016”;
5) “vero che presso lo stand della fiera VINITALY edizione 2016 sono state esposte le CP_1
e delle quali le prime riportavano Parte_8 Parte_6 Parte_7
sul fronte il marchio BO mentre le seconde riportavano lo stesso marchio sul retro”.
Si indicano quali testi i Sig.ri e presso , nonché il Testimone_1 Testimone_2 CP_1
Sig. residente in [...]. Tes_3
In ogni caso
4. Condannare a rimborsare a i compensi professionali e le spese di legge, oltre il Pt_1 CP_1
15% quale rimborso forfettario delle spese oltre IVA e CPA ove dovute;
pagina 9 di 17
5. Condannare l'attrice al risarcimento di ogni danno ex art. 96 c.p.c. n. 1 ed al pagamento, a favore della convenuta, di una somma equitativamente determinata ex art. 96 c.p.c. n. 3.
*
Si chiede, ai sensi dell'art. 275, co. 2 c.p.c. ss., che venga fissata l'udienza di discussione orale della causa.”.
In accoglimento dell'istanza ex art. 275 comma 2 c.p.c. formulata dal difensore della convenuta, la causa veniva discussa davanti al collegio e contestualmente trattenuta in decisione in data 22.10.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda attorea va parzialmente accolta.
I. IN VIA PRELIMINARE: SULLA CARENZA DI INTERESSE E/O LEGITTIMAZIONE AD AGIRE DI BO
Preliminarmente al merito deve essere esaminata l'eccezione di carenza di interesse e/o legittimazione ad agire formulata da , secondo cui l'accertamento della decadenza prevista dagli art. 24 e 26 CP_1
c.p.i. è impedito dal difetto di interesse (art. 100 c.p.c.) e di legittimazione ad agire di OC (art. 122
c.p.i.).
A giudizio del collegio l'eccezione non può essere accolta.
Secondo la giurisprudenza, l'esercizio dell'azione di decadenza ai sensi dell'art. 122 c.p.i. richiede un interesse ad agire assimilabile a quello di cui all'art. 100 c.p.c. (cfr. App. Bologna, sez. spec. impresa, sentenza 399/2017, in DeJure); tale interesse deve essere concreto e attuale, cosa che postula “un rapporto di concorrenzialità perlomeno potenziale in ordine alle possibili attività espansive di chi invoca la decadenza” (cfr. App. cit.).
Dunque, anche in materia di marchi, l'interesse ad agire deve essere concreto e attuale, tale da consentire, attraverso la decisione di merito, di raggiungere un risultato utile giuridicamente apprezzabile, ovvero evitare il pericolo di un danno anche potenziale al patrimonio giuridico di chi agisce.
pagina 10 di 17 In altre parole, è necessario che si verifichi una situazione di obbiettiva incertezza che la parte - la cui libertà economica è minacciata dalle pretese del concorrente - ha interesse a rimuovere tramite “un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice” (ex multis
Cass. 6749/2012).
Nel caso di specie, versa senz'altro in una situazione di obbiettiva incertezza a seguito della Pt_1
notifica dell'opposizione alla domanda di registrazione in sede europea del suo marchio promossa da e ha quindi interesse ad ottenere un provvedimento giurisdizionale di accertamento di CP_1
decadenza del marchio avversario.
Infine, non assume particolare rilievo la circostanza che, in passato, l'attrice abbia tollerato la registrazione del marchio di cui oggi chiede la decadenza, non costituendo la mera tolleranza rinuncia all'esercizio dell'azione.
II. NEL MERITO: SULLA DECADENZA PER NON USO
1. L'art. 24 comma 1 c.p.i. dispone che a pena di decadenza il marchio deve formare oggetto di uso effettivo da parte del titolare o con il suo consenso, per i prodotti o servizi per i quali è stato registrato, entro cinque anni dalla registrazione, e tale uso non deve essere sospeso per un periodo ininterrotto di cinque anni, salvo che il mancato uso non sia giustificato da un motivo legittimo.
L'art. 26 lett. c) c.p.i. dispone che il marchio decade per non uso ai sensi dell'art.24.
Secondo non farebbe uso del marchio ”, né in Italia, né all'estero, sin dalla Pt_1 CP_1 Pt_1
sua registrazione nel 2003.
Secondo , invece, l'uso ci sarebbe sempre stato, come dimostrerebbero le fatture di vendita e CP_1
le etichette dei vini prodotte in giudizio.
2. Decadenza del marchio “OC della convenuta relativamente ai prodotti della classe 30
La classe 30 si riferisce ai seguenti prodotti: caffè, tè, cacao e succedanei del caffè; riso;
tapioca e sago;
farine e preparati fatti di cereali, pane, pasticceria e confetteria;
gelati; zucchero, miele, sciroppo di melassa;
lievito, polvere per fare lievitare;
sale; senape;
aceto, salse (condimenti); spezie;
ghiaccio).
pagina 11 di 17 La convenuta, in sede di p.c. e negli scritti conclusivi, ha espressamente rinunciato al rigetto della domanda di decadenza del marchio relativamente ai prodotti rientranti nella classe 30 (cfr. comparsa conclusionale di , dep. 14.7.2025, pag. 2: “A tal fine chiariamo che con il foglio di CP_1
precisazione delle conclusioni da ultimo depositato (12.5.2025), abbiamo inteso – nello spirito di una leale collaborazione processuale e con lo scopo di favorire uno snellimento del giudizio – chiarire che la nostra domanda di rigetto non dovesse ritenersi estesa anche ai prodotti della classe 30”).
Va pertanto dichiarata la decadenza del marchio “OC (denominativo) di cui alla domanda n.
362022000059306, depositata in data 13.04.2022 e quindi registrata il 02.01.2023, rinnovo della domanda n. 302012902054863, depositata in data 29.05.2012 e registrata il 06.06.2012 con il n.
0001494902, già rinnovo della domanda di marchio n. 302002901022286 depositata in data
31.05.2002, di titolarità di quanto ai prodotti rientranti nella Controparte_1
classe 30.
3. Decadenza del marchio “OC della convenuta relativamente ai prodotti liquori e bevande alcoliche della classe 33
La classe 33 si riferisce ai seguenti prodotti: vini, liquori;
bevande alcoliche.
A giudizio del collegio deve ritenersi che la convenuta abbia rinunciato a chiedere il rigetto della domanda di decadenza per non uso relativamente ai prodotti “liquori” e “bevande alcoliche” (senza rinunciare al rigetto della domanda rispetto ai “vini”).
Occorre in proposito considerare che ha inizialmente depositato 3 fogli di p.c.: il primo CP_1
datato 28.10.2024 per l'udienza di p.c. originariamente fissata al 31.10.2024 dal g.i. dr.ssa Per_1
non tenutasi in quanto rinviata al 28.2.2025 dal nuovo g.i. dr. Serra;
il secondo datato 24.2.2025 in vista dell'udienza del 27.2.2025, non tenutasi per sciopero dell'allora g.i. dr. , udienza rinviata al Per_2
19.5.2025; il terzo in data 12.5.2025 in vista dell'udienza del 15.5.2025, tenutasi davanti al g.i. dr.
che tratteneva la causa in decisione assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.. Per_2
In tutti e tre questi fogli di p.c. ha limitato la propria istanza di rigetto della domanda di CP_1
decadenza ai soli prodotti “vini” rientranti nella classe 33 (“voglia l'Ill.mo Tribunale intestato […] Nel merito Rigettare la domanda di accertamento e dichiarazione della decadenza dei marchi di CP_1 pagina 12 di 17 svolta da in relazione ai prodotti “vini” di cui alla classe 33 per le ragioni in atti” cfr. fogli di Pt_1
p.c. cit.).
Nei successivi scritti conclusionali depositati nei termini assegnati dall'allora g.i. dr. , Per_2
ha specificato che, quanto alla classe 33, la limitazione dell'istanza di rigetto ai soli prodotti CP_1
“vini” era in realtà un “refuso”, mentre la vera intenzione di era quella di chiedere il rigetto CP_1
della domanda di decadenza per l'intera classe 33 (cfr. comparsa conclusionale depositata da CP_1
in data 14.7.2025, pag. 2: “Occorre solo evidenziare che, laddove era nostra intenzione scrivere
“Rigettare la domanda di accertamento e dichiarazione della decadenza dei marchi di svolta CP_1
da in relazione ai prodotti di cui alla classe 33 per le ragioni in atti”, per un refuso è rimasto il Pt_1
termine “vini” dopo la parola “prodotti”. Chiediamo quindi che di tale refuso non si tenga conto. Del resto, poco senso avrebbe avuto limitare l'eccezione ai soli prodotti “vini”, posto che l'uso per il prodotto “vini” salva il marchio dalla decadenza anche in relazione ai prodotti affini/identici ai
“vini”, come si vedrà meglio più oltre.”).
Dopo il deposito degli scritti conclusionali, l'allora giudice istruttore dr. veniva trasferito ad Per_2
altro ufficio;
pertanto, pendente l'istanza ex art. 275 comma 2 c.p.c., la causa veniva rimessa sul ruolo dal collegio, affinché le parti precisassero nuovamente le proprie conclusioni davanti al nuovo giudice istruttore (qui relatore).
In vista della nuova udienza di precisazione delle conclusioni fissata al 2.10.2025, depositava CP_1
un quarto foglio di p.c. datato 29.9.2025; anche in tale quarto foglio di p.c. limitava la CP_1
richiesta di rigetto della domanda di decadenza ai soli prodotti “vini” di cui alla classe 33.
All'udienza del 2.10.2025 il procuratore della convenuta precisava come da foglio di p.c. del
29.9.2025; non venivano concessi nuovamente i termini ex art. 190 c.p.c., a cui i difensori delle parti rinunciavano.
Ciò premesso, si deve osservare che, secondo la giurisprudenza, “La omessa riproposizione, nella udienza di precisazione delle conclusioni, di una domanda formulata nel corso del giudizio implica una presunzione di abbandono della istanza non riproposta che, fondandosi sulla interpretazione della volontà delle parti, può essere vinta solo da specifici elementi sintomatici di una contraria volontà pagina 13 di 17 della parte, come nel caso in cui la domanda non riproposta si riconnetta strettamente a quella oggetto delle conclusioni;
ne consegue che il giudice di merito che espressamente considera abbandonata una domanda non riproposta in sede di precisazione delle conclusioni può solo limitarsi, nella motivazione, ad evidenziare che la domanda non è stata riprodotta quando non vi siano elementi dai quali possa desumersi una contraria volontà della parte;
questi elementi non possono, però, essere tratti dalla comparsa conclusionale che ha solo funzione di illustrare le conclusioni già presentate.” (Cass.
4111/1996).
Nel caso in esame, non vi è dubbio che abbia precisato le conclusioni (sempre), limitando ai CP_1
soli vini la contestazione della domanda di decadenza del marchio.
Non vi è motivo di ritenere che la limitazione non esprimesse l'effettiva volontà della parte, essendo al contrario ragionevole presumere che la convenuta volesse tener ferma l'istanza di rigetto solo in relazione a quel prodotto (i vini) per il quale vi era prova documentale dell'uso del marchio.
Non si possono trarre diverse indicazioni dalla comparsa conclusionale, secondo la giurisprudenza sopra richiamata.
È peraltro chiaro che, diversamente opinando, verrebbe ingiustificatamente sacrificato il diritto di difesa dell'attrice che nella comparsa conclusionale ha fatto affidamento sulle conclusioni Pt_1
rassegnate senza variazioni per ben tre volte da . CP_1
In conclusione, va quindi dichiarata la decadenza del marchio “OC (denominativo) di cui alla domanda n. 362022000059306, depositata in data 13.04.2022 e quindi registrata il 02.01.2023, rinnovo della domanda n. 302012902054863, depositata in data 29.05.2012 e registrata il 06.06.2012 con il n.
0001494902, già rinnovo della domanda di marchio n. 302002901022286 depositata in data
31.05.2002, di titolarità di quanto ai prodotti rientranti nella Controparte_1
classe 33, relativamente ai soli prodotti “bevande alcoliche” e “liquori”.
4. L'uso del marchio “OC per il prodotto “vini” di cui alla classe 33
In relazione ai “vini”, come si è visto, non ha rinunciato a contestare l'infondatezza della CP_1
domanda di decadenza, di cui ha chiesto il rigetto.
pagina 14 di 17 A giudizio del collegio la difesa della convenuta deve essere accolta.
L'utilizzo del marchio “OC da parte della convenuta per prodotti rientranti nella categoria “vini” di cui alla classe 33 è ampiamente provata dalla documentazione versata in atti.
In particolare, ha dimostrato di aver utilizzato il marchio ” ininterrottamente, sia in CP_1 Pt_1
Italia che all'estero, dal rinnovo della domanda di marchio nel 2012 sino - quantomeno - al 2020 (cfr. fatture di vendita docc. 4, 7, 8 e 9 ). CP_1
Da tali fatture è possibile evincere la vendita di prodotti quali Vino CG 2016 Parte_7
“OC (doc. 4, fatt. n. 153 del 24.6.2020), “OC (doc. 4, fatt. n. 154 Parte_9
del 6.6.2019), “OC (doc. 7, fatt. n. 297 del 14.12.2017 e fatt. n. Parte_10
319 del 15.12.2016), Vino OS GT CTC “OC (doc. 7, fatt. n. 217 del 16.9.2016) e Vino
CG '10 “OC (doc. 9, fatt. n. 126 del 25.6.2014). Parte_7
L'utilizzo è comunque dimostrato già a partire dal 2010 (cfr. fatture doc. 8).
L'apposizione del marchio sulle bottiglie di vino prodotte e commercializzate da è CP_1
adeguatamente dimostrata dalle fotografie di bottiglie ed etichette prodotte in giudizio.
Il marchio “OC è ben visibile sulle etichette dei vini prodotti da;
per alcuni vini è CP_1
presente sia davanti che sul retro (ad esempio, per il OS GT BO e per il IA CG
BO), mentre per altri compare solo sul retro (ad esempio, per il IA . Pt_7
Non sussistono, pertanto, i presupposti per dichiarare la decadenza per non uso del marchio ” Pt_1
di titolarità della convenuta quanto ai prodotti “vini”, stante l'uso continuativo fattone da CP_1
negli anni (quantomeno dal 2010 e sino al 2020).
Va pertanto rigettata la domanda attorea di decadenza per non uso del marchio “OC di titolarità di per i prodotti “vini” di cui alla classe 33. CP_1
III. CONCLUSIONI E SPESE
Per le ragioni esposte, la domanda di decadenza per non uso proposta dall'attrice deve essere accolta relativamente a tutti i prodotti ricompresi nella classe 30 e ai prodotti ricompresi nella classe 33, esclusi i vini. pagina 15 di 17 Ai sensi dell'art. 122 c.p.i. deve essere disposta la trasmissione della presente sentenza all'UIBM a cura della cancelleria.
Non si ravvisano gli estremi della responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c., non potendosi dire che parte attrice abbia agito col dolo o colpa grave.
Considerata la parziale soccombenza reciproca, è equo compensare interamente le spese di giudizio.
P.Q.M.
il tribunale, ogni diversa istanza, eccezione e domanda disattesa, definitivamente pronunciando nella causa tra
Parte_2
contro
Controparte_1
così provvede:
a) dichiara la decadenza per non uso del marchio nazionale “OC (denominativo) di cui alla domanda n. 362022000059306, depositata in data 13.04.2022 e quindi registrata il 02.01.2023, rinnovo della domanda n. 302012902054863, depositata in data 29.05.2012 e registrata il 06.06.2012 con il n.
0001494902, già rinnovo della domanda di marchio n. 302002901022286 depositata in data
31.05.2002, di titolarità di quanto ai prodotti rientranti nella Controparte_1
classe 30;
b) dichiara la decadenza per non uso del marchio nazionale “OC (denominativo) di cui alla domanda n. 362022000059306, depositata in data 13.04.2022 e quindi registrata il 02.01.2023, rinnovo della domanda n. 302012902054863, depositata in data 29.05.2012 e registrata il 06.06.2012 con il n.
0001494902, già rinnovo della domanda di marchio n. 302002901022286 depositata in data
31.05.2002, di titolarità di limitatamente ai prodotti “liquori” e Controparte_1
“bevande alcoliche” rientranti nella classe 33;
c) dispone la trasmissione della presente sentenza all'UIBM a cura della cancelleria;
d) compensa interamente tra le parti le spese di giudizio.
pagina 16 di 17 Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della sezione specializzata in materia di impresa del tribunale del 5.11.2025.
l'estensore il presidente dott. Vittorio Serra dott. Michele Guernelli
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