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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 14/10/2025, n. 4946 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4946 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di Lavoro e di Previdenza ed Assistenza composta dai signori:
1.dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente
2. dr.ssa Maristella Agostinacchio Consigliere
3. dr.ssa Francesca Romana Amarelli Consigliere rel.
All'esito di trattazione scritta, riunita in camera di consiglio all'udienza del 2 ottobre 2025 ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento N. 3724/2022 RG Lavoro vertente
TRA con sede in Napoli (Na) alla Piazza Sannazaro n. 71, Parte_1
C.F. e P.IVA in persona dell'amministratore unico e legale P.IVA_1 rappresentante sig. nato a [...] il [...] e residente in Parte_2
Portici al Corso Garibaldi n. 162, C.F: , CodiceFiscale_1 nonché
nato a [...] il [...] e residente in [...]al Corso Parte_2
Garibaldi n. 162 C.F. , in proprio, quale obbligato solidale, CodiceFiscale_2 entrambi rappresentati e difesi, in virtù di procura in calce al presente atto, dall'Avv. Maurizio Napoli, (pec: – Fax 081 7614886 Email_1
C.F. ), presso il cui studio elettivamente domiciliano in C.F._3
Napoli alla Piazza Sannazaro n. 71
Ricorrenti in Riassunzione - già Appellanti
E
P.I. , subentrata con decorrenza dal Controparte_1 P.IVA_2 primo gennaio 2015 ai sensi dell'art. 1 comma 16 della L. 7/04/14 n. 56 alla in persona del pro-tempore Controparte_2 Controparte_3 CP_4
, rapp.to e difeso dagli Avv.ti Maurizio Massimo Marsico C.F.
[...]
e MO LA C.F. giusta C.F._4 C.F._5 procura generale del 30 luglio 2019 per Notar del Persona_1
17/11/2021 rep. n.
3.026 racc. 2411 e contestuale elezione di domicilio in Napoli Piazza Matteotti 1, Fax 081/5511100
PEC Email_2
PEC Email_3
Resistente in Riassunzione- già Appellato
Corte di Appello di Napoli
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 9.9.2022 l'epigrafata parte ricorrente ha riassunto il giudizio in seguito all'Ordinanza della Corte di Cassazione n. 15184/22 del 29.04.2022, depositata in data 12.05.2022 che ha cassato con rinvio la sentenza n. 4629/2019 emessa dalla Corte di Appello di Napoli, sez. civile con la quale era stato rigettato il gravame proposto da e da Parte_1 avverso la sentenza n. 1679/2017 del Tribunale di Napoli che Parte_2 aveva rigettato l'opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione di pagamento n. 976/2015 emessa dalla con cui era stata Controparte_1 contestata la tenuta incompleta dei registri di carico e scarico dei rifiuti, in violazione dell'art. 190 del d.lgs. 152/2006. La Suprema Corte ha rilevato che “La sentenza impugnata, nonostante l'allegazione dei ricorrenti secondo cui l'indicazione della classe di pericolosità dei rifiuti di cui alle annotazioni oggetto della sanzione irrogata, era presente nei formulari di identificazione (cfr. pag. 12 e 13 del ricorso), ha semplicemente fatto richiamo a precedenti, come detto, maturati in relazione ad un diverso quadro normativo di riferimento, ribadendo il carattere sostanziale della violazione, ma senza però confrontarsi con la possibilità di dare applicazione all'ipotesi di cui al co. 5, ove la documentazione richiamata sia effettivamente idonea a supplire alla carenza delle informazioni inserite nel registro di carico. Il motivo appare quindi fondato in questi termini, e la sentenza impugnata deve quindi essere cassata, con rinvio per nuovo esame alla Corte d'Appello di Napoli, in diversa composizione, affinché valuti la possibilità di dare applicazione alla previsione di cui al co. 5 dell'art. 258 del D. Lgs. n. 152/2006”, provvedendo alla liquidazione delle spese del presente giudizio. L'appellante originario, ripercorsi i fatti e le argomentazioni poste a fondamento del secondo motivo di gravame respinto dalla Corte di Appello, ha chiesto – in attuazione del principio dettato dalla Suprema Corte - l'applicazione del comma 5 dell'art. 258 d.lgs. n.152/2006 ricorrendo l'ipotesi ivi prevista, “ove la documentazione richiamata sia effettivamente idonea a supplire alla carenza delle informazioni inserite nel registro di carico”. Ha rilevato che nel caso in esame i dati riportati nei registri cronologici di scarico, nei formulari di identificazione dei rifiuti trasportati e nelle altre scritture contabili tenute per legge dalla OS (ritualmente prodotti in giudizio dai ricorrenti) consentono di ricostruire le informazioni riportate dalla OS nel registro di carico e scarico, nelle tre operazioni in oggetto, in maniera incompleta. Ha quindi sollecitato il Giudice del rinvio a valutare, applicando il “principio” espresso nella sentenza di rinvio, se nel caso di specie la documentazione prodotta dalla OS “sia effettivamente idonea a supplire alla carenza delle informazioni inserite nel registro di carico”. Secondo la tesi degli appellanti, la violazione contestata è di tipo formale in quanto nel registro di carico erano regolarmente annotate le tre operazioni contestate ma vi era un errore formale (il registro era formalmente incompleto). Precisamente in ciascuna delle registrazioni contestate, cioè la n. 01, 02, e 03 del 27.08.2010, erano stati indicati il codice CER, la descrizione del rifiuto e lo stato fisico del rifiuto - tre dei quattro elementi che devono essere riportati nella
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Corte di Appello di Napoli
seconda colonna del registro di carico riguardante le caratteristiche del rifiuto;
non era stata indicata, invece, la classe di pericolo (in ciò la violazione commessa dalla che però era stata riportata nelle operazioni di scarico degli stessi Pt_1 rifiuti e nello specifico, nel formulario di identificazione n. XRIF0405366/2008 del 07-09-2010 relativo all'operazione di registrazione di scarico n. 8 che richiama l'operazione di carico n. 01; nel formulario di identificazione n.
del 07-09-2010 relativo all'operazione di registrazione di NumeroDiCarta_1 scarico n. 10 che richiama l'operazione di carico n. 02; nel formulario di identificazione n. del 14/09/2010 relativo all'operazione di NumeroDiCarta_2 registrazione di scarico n. 9 che richiama l'operazione n. 03 (Vedi pag. n. 5, 6 e 7 del presente atto nel FATTO ed anche Doc. n. 11, 12 e 13 – primo grado di questa difesa – Doc. n. 9 del presente giudizio). La classe di pericolo, sempre in riferimento alle tre operazioni di registrazione contestate n. 01, 02 e 03 del 27.08.2010, era stata riportata anche nelle registrazioni di scarico dei rifiuti sul registro di carico e scarico;
nello specifico in corrispondenza delle registrazioni n. 008 del 08/09/2010, n. 009 del 08/09/2010 e n. 010 del 15/09/2010, come risulta dalla pagina n. 3 e n. 4 del Registro di carico e scarico del 7.10.2009 (Doc. n. 14 – primo grado– Doc. n. 9 del presente giudizio). Nel registro di carico, in riferimento alle tre operazioni di registrazioni contestate, era stato indicato che i rifiuti oggetto delle registrazioni erano tutti classificati come “pericolosi” a causa della presenza di amianto e/o della contaminazione da amianto (indicati come “Materiali da costruzione contenenti amianto”) Tali fatti, provati documentalmente, erano stati confermati anche nella Relazione del Responsabile dell'Ufficio Gestione Rifiuti, dr. (Doc. n. 15 – Persona_2 produzione di primo grado – Doc. n. 9 del presente grado) e non erano stati contestati dalla controparte ne è stato provato il Controparte_1 contrario. L'appellante quindi, considerata la possibilità di recuperare i dati mancanti “per relationem tramite l'utilizzo elementi tramite l'utilizzo di elementi diversi quali, appunto, anche i formulari di identificazione dei rifiuti trasportati e le registrazioni di carico e scarico dei rifiuti”, ha concluso come in atti chiedendo: a) accertare e dichiarare che l'Ordinanza – Ingiunzione n. 976/2015 emessa dalla è nulla e /o annullabile in quanto la stessa ha Controparte_1 illegittimamente applicato la sanzione disposta dal comma 2 dell'art. 258 d.lgs. 152/2006; b) accertare e dichiarare che la sanzione da applicare nei confronti della OS è quella più lieve disposta dal comma 5 dell'art. 258 d.lgs. 152/2006; c) conseguentemente accertare e dichiarare che la OS e/o il sig. sono Pt_2 tenuti a corrispondere l'importo di Euro 260,00 in favore della Controparte_1 ai sensi del comma 5 dell'art. 258 d.lgs. 152/2006; d) accertare e dichiarare che la OS ha corrisposto in favore della
[...]
l'importo di Euro 19.622,98 in virtù della Ordinanza ingiunzione n. CP_1
e) e per l'effetto accertare e dichiarare che la OS ha diritto ad ottenere dalla
[...]
l'importo di Euro 19.362,98 (Euro 19.622,98 – Euro 260,00) ai sensi CP_1 pc;
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Corte di Appello di Napoli
f) per l'effetto condannare la alla restituzione dell'importo di Controparte_1
Euro 19.362,98 in favore della OS, vale a dire la differenza dell'importo dovuto dalla stessa alla ai sensi del comma 5 dell'art. 258 d.lgs. Controparte_1
152/2006 e l'impo 8 corrisposto dalla OS;
g) in via subordinata ordinare lo sgravio di tutte le somme iscritte a ruolo n. 2016/000370 di cui alla cartella di pagamento n. 0712060008532501 con diritto al rimborso da parte della ricorrente;
h) condannare la al pagamento delle spese del triplo Controparte_1 grado di giudizio giudizio di riassunzione, come da specifiche allegate.
Notificato l'atto, l'originario appellato si è costituito, resistendo al gravame.
La causa era stata incardinata, in seguito al deposito dell'appello, presso la sezione Civile di questa Corte per l'udienza dell'8.11.2022 sul ruolo del Consigliere Antonio Lepre, quindi è stata rinviata d'ufficio al 10.1.2023 per impedimento del relatore poi al 31.10.2023 per esigenze di ruolo e di nuovo per la medesima causale al 18.2.2025, di modo che alcuna udienza si è tenuta in quella sede.
Per effetto del decreto n. 402/2024 del Presidente della Corte di Appello (avente ad oggetto la variazione tabellare immediatamente esecutiva con la quale è stata disposta la riassegnazione alla Sezione Lavoro dei procedimenti pendenti in materia di opposizione ad ingiunzione amministrativa, come indicati in apposito elenco, pendenti sui Ruoli delle Sezioni I e V Civile) il fascicolo è pervenuto a questo relatore ed è stato fissato con decreto del Presidente di questa U.O. del 28.2.2025 per l'udienza (la prima di trattazione) del 27.11.2025.
Considerata l'esigenza di prioritaria definizione del presente giudizio, di riassunzione da iscritto a ruolo nel 2022, con decreto del 10.7.2025 è CP_5 stata disposta l'anticipazione dell'udienza alla data del 25 settembre 2025 ore 9.30 (udienza presso questa Sezione Lavoro).
Disposta la trattazione scritta, la causa è stata rinviata ex art. 348 c.p.c.; quindi acquisite le note delle parti costituite, all'esito dell'udienza odierna come
“sostituita” ex art. 127 ter c.p.c. e della camera di consiglio, la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
Il gravame è fondato.
1.Dal punto di vista processuale, appare opportuno precisare in premessa che l'ordinanza ex art. 348 c.p.c. era stata emessa all'esito dell'udienza del 25.9.2025 (quando non risultavano pervenute- per mero disguido informatico - le note di parte appellante); per analogo disservizio telematico tale ordinanza è stata lavorata tardivamente ed è divenuta disponibile per le parti quando erano state già prodotte le note di chiarimento, rimessione in termini e trattazione scritta per l'odierna udienza. Deve dunque procedersi alla disamina della questione controversa.
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Corte di Appello di Napoli
2.Il ricorso in riassunzione si sottrae all'eccezione di inammissibilità sollevata dalla difesa dell'Ente, contenendo la chiara individuazione della questione da definirsi in applicazione del principio di diritto indicato dalla Suprema Corte e quindi del thema decidendum di questa fase di rinvio. Peraltro la , nell'invocare la declaratoria di inammissibilità di Controparte_1 domande nuove, neppure le individua.
3.Nella motivazione della sentenza della Cassazione si legge che: “Alla Corte è sostanzialmente posto il quesito se, in sede di compilazione del registro di carico e scarico rifiuti, la mancata indicazione della classe di rischio di essi, integri la sanzione prevista dal comma 2 ovvero quella dettata dal comma 5 dell'art. 258 d.lgs. 152/2006 a fronte, da un lato, della puntuale indicazione del codice CER, della precisa descrizione del rifiuto e del suo stato fisico, ed a fronte, dall'altro, dell'indicazione della classe nei rispettivi FIR. Non può revocarsi in dubbio che i precedenti di questa Corte richiamati dal giudice di merito (Cass. n. 17115/2004, Cass. n. 20324/2007 e Cass. n. 24247/2018) traggano origine da episodi in cui erano state totalmente omesse le registrazioni delle operazioni di carico e scarico rifiuti nel relativo registro (Cass. n. 24247/2018 concerneva la contestazione dell'omesso aggiornamento del registro;
Cass. n. 20324/2007 atteneva alla mancata registrazione del conferimento di 2900 kg di olio esausto;
Cass. n. 17115/2004 riguardava la mancata registrazione di sette operazioni). Inoltre, non deve trascurarsi la circostanza che i precedenti risultano relativi a fattispecie per le quali risultava applicabile la previgente disciplina di cui al D. Lgs. n. 22/1997, il cui articolo 52 non trova una previsione che abbia esatta corrispondenza con l'attuale previsione di cui al co. 5 dell'art. 258 del D. Lgs. n. 152/2006, invece applicabile ratione temporis. Tale norma in particolare dispone che “Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 4, ove le informazioni, pur formalmente incomplete o inesatte, siano rinvenibili in forma corretta dai dati riportati nella comunicazione al catasto, nei registri cronologici di carico e scarico, nei formulari di identificazione dei rifiuti trasportati e nelle altre scritture contabili tenute per legge, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro. La stessa pena si applica nei casi di indicazioni formalmente incomplete o inesatte, ma contenenti gli elementi atti a ricostruire le informazioni richieste ai sensi di legge, nonché nei casi di mancato invio alle autorità competenti e di mancata conservazione dei registri di cui all'articolo 190, comma 1, o del formulario di cui all'articolo 193. La sanzione ridotta di cui alla presente disposizione si applica alla omessa o incompleta tenuta dei registri cronologici di carico e scarico da parte del produttore quando siano presenti i formulari di trasporto, a condizione che la data di produzione e presa in carico dei rifiuti possa essere dimostrata, o coincida con la data di scarico dei rifiuti stessi”.
Ritiene la Corte che, mentre rientra nella previsione di cui al comma 2 dell'art. 258 d.lgs. 152/2006 la condotta di quei soggetti, indicati nell'art. 190 d.lgs. 152/2006, i quali, pur avendo adempiuto all'obbligo di tenere il registro di carico e scarico, ciononostante non lo tengano aggiornato, omettendo del tutto di riportare le relative operazioni, l'attuale comma 5 prevede una più lieve sanzione, laddove, pur a fronte di un'incompletezza dell'indicazione dei dati, sia consentito un loro recupero per relationem tramite l'utilizzo di elementi diversi quali, appunto, anche i formulari di
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identificazione dei rifiuti trasportati e le registrazioni di carico e scarico dei rifiuti. La sentenza impugnata, nonostante l'allegazione dei ricorrenti secondo cui l'indicazione della classe di pericolosità dei rifiuti di cui alle annotazioni oggetto della sanzione irrogata, era presente nei formulari di identificazione (cfr. pag. 12 e 13 del ricorso), ha semplicemente fatto richiamo a precedenti, come detto, maturati in relazione ad un diverso quadro normativo di riferimento, ribadendo il carattere sostanziale della violazione, ma senza però confrontarsi con la possibilità di dare applicazione all'ipotesi di cui al co. 5, ove la documentazione richiamata sia effettivamente idonea a supplire alla carenza delle informazioni inserite nel registro di carico”.
4.Tanto premesso, deve farsi applicazione del principio di diritto sopra esposto nella presente fattispecie.
La controversia, in questa fase di rinvio, verte su questione di diritto, potendo ritenersi incontestati i profili di fatto, puntualmente allegati dai ricorrenti, relativi alla reperibilità aliunde dei dati riguardanti la pericolosità dei rifiuti ed anche alla sufficienza degli stessi per il completamento delle informazioni necessarie del registro di carico.
La difesa della infatti si è concentrata sull'identificazione della Controparte_1 formulazione della normativa controversa applicabile ratione temporis: sul punto questo Collegio non può esimersi dal far riferimento al testo indicato dalla Suprema Corte quale disposizione regolatrice della vicenda.
Pertanto, pacifici di dati di fatto, dall'applicazione della norma indicata dalla Suprema Corte discende l'irrogazione della sanzione per la violazione formale, risultando infondata la pretesa dell'Ente avanzata con l'ordinanza ingiunzione in relazione alla più grave violazione sostanziale contestata. In assenza di contestazione sulla quantificazione della sanzione (come prevista per la fattispecie del co.5), si può applicare la misura minima di euro 260,00 richiesta dall'appellante.
5.Parte ricorrente in riassunzione, nell'atto introduttivo della presente fase di rinvio, ha formulato espressa e tempestiva istanza di restituzione degli importi pagati in esecuzione della sentenza cassata.
Secondo il consolidato orientamento di legittimità “La richiesta di restituzione di somme corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado, anche nel rito del lavoro, consegue alla richiesta di modifica della decisione impugnata e, non costituendo domanda nuova, è ammissibile in appello, se formulata, a pena di decadenza, con l'atto di gravame, ove a tale momento la sentenza sia stata già eseguita, ovvero nel corso del giudizio, qualora l'esecuzione sia avvenuta dopo la proposizione dell'impugnazione; la sua proposizione è, invece, preclusa nella comparsa conclusionale, o nel rito del lavoro nelle "note conclusionali", trattandosi di atto di carattere meramente illustrativo, senza che rilevi che la decisione di primo grado sia stata messa in esecuzione tra l'udienza di conclusioni e la scadenza del termine per il deposito delle relative comparse” (Cass. sez. L, Ordinanza n. 2292 del 30/01/2018 (Rv. 647305 - 01).
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La maggior somma pacificamente già corrisposta dalla società (e comunque documentata in atti mediante deposito delle ricevute: v. doc. 4) dovrà quindi essere alla stessa restituita per effetto della caducazione della sentenza impugnata ex art. 336 c.p.c. (“Art. 336.(Effetti della riforma o della cassazione).
“La riforma o la cassazione parziale ha effetto anche sulle parti della sentenza dipendenti dalla parte riformata o cassata.La riforma o la cassazione estende i suoi effetti ai provvedimenti e agli atti dipendenti dalla sentenza riformata o cassata”).
In conclusione, in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza di primo grado, annullata l'ordinanza ingiunzione n. 976/2015 impugnata, dovendo applicarsi sanzione più lieve disposta dal comma 5 dell'art. 258 d.lgs. 152/2006, deve dichiararsi che la parte appellante è tenuta a corrispondere l'importo di Euro 260,00 in favore della ai sensi del comma 5 dell'art. 258 d.lgs. Controparte_1
152/2006 ed in tali limiti va condannata.
Considerato che – come è pacifico - la OS ha corrisposto in favore della
[...]
l'importo di Euro 19.622,98 in virtù della suddetta Ordinanza CP_1 ingiunzione, la stessa ha diritto ad ottenere dall'ente l'importo di Euro 19.362,98 (Euro 19.622,98 – Euro 260,00) ed in tale misura va emessa la condanna della resistente alla restituzione.
Le spese di lite, considerati l'esito alternato delle varie fasi di giudizio, la natura squisitamente interpretativa della questione (resa complessa anche dal susseguirsi nel tempo di diverse formulazioni del testo normativo e quindi delle relative applicazioni giurisprudenziali) ed infine la reciproca soccombenza (risultando comunque dovuta una sanzione, seppure più tenue) possono essere compensate per intero per tutti i gradi.
P.Q.M.
La Corte così provvede: in accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della sentenza gravata,annulla l'ordinanza ingiunzione n. 976/2015 impugnata;
condanna parte appellante al pagamento della sanzione più lieve prevista dal comma 5 dell'art. 258 d.lgs. 152/2006 nella misura di Euro 260,00 in favore della Controparte_1 condanna la suddetta alla restituzione dell'importo di Euro Controparte_1
19.622,98 in favore dell'appellante Parte_1 compensa per intero le spese di tutti i gradi di giudizio. Così deciso in Napoli il 2 ottobre 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente
Dr.ssa Francesca Romana Amarelli Dr.ssa Anna Carla Catalano
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LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di Lavoro e di Previdenza ed Assistenza composta dai signori:
1.dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente
2. dr.ssa Maristella Agostinacchio Consigliere
3. dr.ssa Francesca Romana Amarelli Consigliere rel.
All'esito di trattazione scritta, riunita in camera di consiglio all'udienza del 2 ottobre 2025 ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento N. 3724/2022 RG Lavoro vertente
TRA con sede in Napoli (Na) alla Piazza Sannazaro n. 71, Parte_1
C.F. e P.IVA in persona dell'amministratore unico e legale P.IVA_1 rappresentante sig. nato a [...] il [...] e residente in Parte_2
Portici al Corso Garibaldi n. 162, C.F: , CodiceFiscale_1 nonché
nato a [...] il [...] e residente in [...]al Corso Parte_2
Garibaldi n. 162 C.F. , in proprio, quale obbligato solidale, CodiceFiscale_2 entrambi rappresentati e difesi, in virtù di procura in calce al presente atto, dall'Avv. Maurizio Napoli, (pec: – Fax 081 7614886 Email_1
C.F. ), presso il cui studio elettivamente domiciliano in C.F._3
Napoli alla Piazza Sannazaro n. 71
Ricorrenti in Riassunzione - già Appellanti
E
P.I. , subentrata con decorrenza dal Controparte_1 P.IVA_2 primo gennaio 2015 ai sensi dell'art. 1 comma 16 della L. 7/04/14 n. 56 alla in persona del pro-tempore Controparte_2 Controparte_3 CP_4
, rapp.to e difeso dagli Avv.ti Maurizio Massimo Marsico C.F.
[...]
e MO LA C.F. giusta C.F._4 C.F._5 procura generale del 30 luglio 2019 per Notar del Persona_1
17/11/2021 rep. n.
3.026 racc. 2411 e contestuale elezione di domicilio in Napoli Piazza Matteotti 1, Fax 081/5511100
PEC Email_2
PEC Email_3
Resistente in Riassunzione- già Appellato
Corte di Appello di Napoli
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 9.9.2022 l'epigrafata parte ricorrente ha riassunto il giudizio in seguito all'Ordinanza della Corte di Cassazione n. 15184/22 del 29.04.2022, depositata in data 12.05.2022 che ha cassato con rinvio la sentenza n. 4629/2019 emessa dalla Corte di Appello di Napoli, sez. civile con la quale era stato rigettato il gravame proposto da e da Parte_1 avverso la sentenza n. 1679/2017 del Tribunale di Napoli che Parte_2 aveva rigettato l'opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione di pagamento n. 976/2015 emessa dalla con cui era stata Controparte_1 contestata la tenuta incompleta dei registri di carico e scarico dei rifiuti, in violazione dell'art. 190 del d.lgs. 152/2006. La Suprema Corte ha rilevato che “La sentenza impugnata, nonostante l'allegazione dei ricorrenti secondo cui l'indicazione della classe di pericolosità dei rifiuti di cui alle annotazioni oggetto della sanzione irrogata, era presente nei formulari di identificazione (cfr. pag. 12 e 13 del ricorso), ha semplicemente fatto richiamo a precedenti, come detto, maturati in relazione ad un diverso quadro normativo di riferimento, ribadendo il carattere sostanziale della violazione, ma senza però confrontarsi con la possibilità di dare applicazione all'ipotesi di cui al co. 5, ove la documentazione richiamata sia effettivamente idonea a supplire alla carenza delle informazioni inserite nel registro di carico. Il motivo appare quindi fondato in questi termini, e la sentenza impugnata deve quindi essere cassata, con rinvio per nuovo esame alla Corte d'Appello di Napoli, in diversa composizione, affinché valuti la possibilità di dare applicazione alla previsione di cui al co. 5 dell'art. 258 del D. Lgs. n. 152/2006”, provvedendo alla liquidazione delle spese del presente giudizio. L'appellante originario, ripercorsi i fatti e le argomentazioni poste a fondamento del secondo motivo di gravame respinto dalla Corte di Appello, ha chiesto – in attuazione del principio dettato dalla Suprema Corte - l'applicazione del comma 5 dell'art. 258 d.lgs. n.152/2006 ricorrendo l'ipotesi ivi prevista, “ove la documentazione richiamata sia effettivamente idonea a supplire alla carenza delle informazioni inserite nel registro di carico”. Ha rilevato che nel caso in esame i dati riportati nei registri cronologici di scarico, nei formulari di identificazione dei rifiuti trasportati e nelle altre scritture contabili tenute per legge dalla OS (ritualmente prodotti in giudizio dai ricorrenti) consentono di ricostruire le informazioni riportate dalla OS nel registro di carico e scarico, nelle tre operazioni in oggetto, in maniera incompleta. Ha quindi sollecitato il Giudice del rinvio a valutare, applicando il “principio” espresso nella sentenza di rinvio, se nel caso di specie la documentazione prodotta dalla OS “sia effettivamente idonea a supplire alla carenza delle informazioni inserite nel registro di carico”. Secondo la tesi degli appellanti, la violazione contestata è di tipo formale in quanto nel registro di carico erano regolarmente annotate le tre operazioni contestate ma vi era un errore formale (il registro era formalmente incompleto). Precisamente in ciascuna delle registrazioni contestate, cioè la n. 01, 02, e 03 del 27.08.2010, erano stati indicati il codice CER, la descrizione del rifiuto e lo stato fisico del rifiuto - tre dei quattro elementi che devono essere riportati nella
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seconda colonna del registro di carico riguardante le caratteristiche del rifiuto;
non era stata indicata, invece, la classe di pericolo (in ciò la violazione commessa dalla che però era stata riportata nelle operazioni di scarico degli stessi Pt_1 rifiuti e nello specifico, nel formulario di identificazione n. XRIF0405366/2008 del 07-09-2010 relativo all'operazione di registrazione di scarico n. 8 che richiama l'operazione di carico n. 01; nel formulario di identificazione n.
del 07-09-2010 relativo all'operazione di registrazione di NumeroDiCarta_1 scarico n. 10 che richiama l'operazione di carico n. 02; nel formulario di identificazione n. del 14/09/2010 relativo all'operazione di NumeroDiCarta_2 registrazione di scarico n. 9 che richiama l'operazione n. 03 (Vedi pag. n. 5, 6 e 7 del presente atto nel FATTO ed anche Doc. n. 11, 12 e 13 – primo grado di questa difesa – Doc. n. 9 del presente giudizio). La classe di pericolo, sempre in riferimento alle tre operazioni di registrazione contestate n. 01, 02 e 03 del 27.08.2010, era stata riportata anche nelle registrazioni di scarico dei rifiuti sul registro di carico e scarico;
nello specifico in corrispondenza delle registrazioni n. 008 del 08/09/2010, n. 009 del 08/09/2010 e n. 010 del 15/09/2010, come risulta dalla pagina n. 3 e n. 4 del Registro di carico e scarico del 7.10.2009 (Doc. n. 14 – primo grado– Doc. n. 9 del presente giudizio). Nel registro di carico, in riferimento alle tre operazioni di registrazioni contestate, era stato indicato che i rifiuti oggetto delle registrazioni erano tutti classificati come “pericolosi” a causa della presenza di amianto e/o della contaminazione da amianto (indicati come “Materiali da costruzione contenenti amianto”) Tali fatti, provati documentalmente, erano stati confermati anche nella Relazione del Responsabile dell'Ufficio Gestione Rifiuti, dr. (Doc. n. 15 – Persona_2 produzione di primo grado – Doc. n. 9 del presente grado) e non erano stati contestati dalla controparte ne è stato provato il Controparte_1 contrario. L'appellante quindi, considerata la possibilità di recuperare i dati mancanti “per relationem tramite l'utilizzo elementi tramite l'utilizzo di elementi diversi quali, appunto, anche i formulari di identificazione dei rifiuti trasportati e le registrazioni di carico e scarico dei rifiuti”, ha concluso come in atti chiedendo: a) accertare e dichiarare che l'Ordinanza – Ingiunzione n. 976/2015 emessa dalla è nulla e /o annullabile in quanto la stessa ha Controparte_1 illegittimamente applicato la sanzione disposta dal comma 2 dell'art. 258 d.lgs. 152/2006; b) accertare e dichiarare che la sanzione da applicare nei confronti della OS è quella più lieve disposta dal comma 5 dell'art. 258 d.lgs. 152/2006; c) conseguentemente accertare e dichiarare che la OS e/o il sig. sono Pt_2 tenuti a corrispondere l'importo di Euro 260,00 in favore della Controparte_1 ai sensi del comma 5 dell'art. 258 d.lgs. 152/2006; d) accertare e dichiarare che la OS ha corrisposto in favore della
[...]
l'importo di Euro 19.622,98 in virtù della Ordinanza ingiunzione n. CP_1
e) e per l'effetto accertare e dichiarare che la OS ha diritto ad ottenere dalla
[...]
l'importo di Euro 19.362,98 (Euro 19.622,98 – Euro 260,00) ai sensi CP_1 pc;
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f) per l'effetto condannare la alla restituzione dell'importo di Controparte_1
Euro 19.362,98 in favore della OS, vale a dire la differenza dell'importo dovuto dalla stessa alla ai sensi del comma 5 dell'art. 258 d.lgs. Controparte_1
152/2006 e l'impo 8 corrisposto dalla OS;
g) in via subordinata ordinare lo sgravio di tutte le somme iscritte a ruolo n. 2016/000370 di cui alla cartella di pagamento n. 0712060008532501 con diritto al rimborso da parte della ricorrente;
h) condannare la al pagamento delle spese del triplo Controparte_1 grado di giudizio giudizio di riassunzione, come da specifiche allegate.
Notificato l'atto, l'originario appellato si è costituito, resistendo al gravame.
La causa era stata incardinata, in seguito al deposito dell'appello, presso la sezione Civile di questa Corte per l'udienza dell'8.11.2022 sul ruolo del Consigliere Antonio Lepre, quindi è stata rinviata d'ufficio al 10.1.2023 per impedimento del relatore poi al 31.10.2023 per esigenze di ruolo e di nuovo per la medesima causale al 18.2.2025, di modo che alcuna udienza si è tenuta in quella sede.
Per effetto del decreto n. 402/2024 del Presidente della Corte di Appello (avente ad oggetto la variazione tabellare immediatamente esecutiva con la quale è stata disposta la riassegnazione alla Sezione Lavoro dei procedimenti pendenti in materia di opposizione ad ingiunzione amministrativa, come indicati in apposito elenco, pendenti sui Ruoli delle Sezioni I e V Civile) il fascicolo è pervenuto a questo relatore ed è stato fissato con decreto del Presidente di questa U.O. del 28.2.2025 per l'udienza (la prima di trattazione) del 27.11.2025.
Considerata l'esigenza di prioritaria definizione del presente giudizio, di riassunzione da iscritto a ruolo nel 2022, con decreto del 10.7.2025 è CP_5 stata disposta l'anticipazione dell'udienza alla data del 25 settembre 2025 ore 9.30 (udienza presso questa Sezione Lavoro).
Disposta la trattazione scritta, la causa è stata rinviata ex art. 348 c.p.c.; quindi acquisite le note delle parti costituite, all'esito dell'udienza odierna come
“sostituita” ex art. 127 ter c.p.c. e della camera di consiglio, la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
Il gravame è fondato.
1.Dal punto di vista processuale, appare opportuno precisare in premessa che l'ordinanza ex art. 348 c.p.c. era stata emessa all'esito dell'udienza del 25.9.2025 (quando non risultavano pervenute- per mero disguido informatico - le note di parte appellante); per analogo disservizio telematico tale ordinanza è stata lavorata tardivamente ed è divenuta disponibile per le parti quando erano state già prodotte le note di chiarimento, rimessione in termini e trattazione scritta per l'odierna udienza. Deve dunque procedersi alla disamina della questione controversa.
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2.Il ricorso in riassunzione si sottrae all'eccezione di inammissibilità sollevata dalla difesa dell'Ente, contenendo la chiara individuazione della questione da definirsi in applicazione del principio di diritto indicato dalla Suprema Corte e quindi del thema decidendum di questa fase di rinvio. Peraltro la , nell'invocare la declaratoria di inammissibilità di Controparte_1 domande nuove, neppure le individua.
3.Nella motivazione della sentenza della Cassazione si legge che: “Alla Corte è sostanzialmente posto il quesito se, in sede di compilazione del registro di carico e scarico rifiuti, la mancata indicazione della classe di rischio di essi, integri la sanzione prevista dal comma 2 ovvero quella dettata dal comma 5 dell'art. 258 d.lgs. 152/2006 a fronte, da un lato, della puntuale indicazione del codice CER, della precisa descrizione del rifiuto e del suo stato fisico, ed a fronte, dall'altro, dell'indicazione della classe nei rispettivi FIR. Non può revocarsi in dubbio che i precedenti di questa Corte richiamati dal giudice di merito (Cass. n. 17115/2004, Cass. n. 20324/2007 e Cass. n. 24247/2018) traggano origine da episodi in cui erano state totalmente omesse le registrazioni delle operazioni di carico e scarico rifiuti nel relativo registro (Cass. n. 24247/2018 concerneva la contestazione dell'omesso aggiornamento del registro;
Cass. n. 20324/2007 atteneva alla mancata registrazione del conferimento di 2900 kg di olio esausto;
Cass. n. 17115/2004 riguardava la mancata registrazione di sette operazioni). Inoltre, non deve trascurarsi la circostanza che i precedenti risultano relativi a fattispecie per le quali risultava applicabile la previgente disciplina di cui al D. Lgs. n. 22/1997, il cui articolo 52 non trova una previsione che abbia esatta corrispondenza con l'attuale previsione di cui al co. 5 dell'art. 258 del D. Lgs. n. 152/2006, invece applicabile ratione temporis. Tale norma in particolare dispone che “Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 4, ove le informazioni, pur formalmente incomplete o inesatte, siano rinvenibili in forma corretta dai dati riportati nella comunicazione al catasto, nei registri cronologici di carico e scarico, nei formulari di identificazione dei rifiuti trasportati e nelle altre scritture contabili tenute per legge, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro. La stessa pena si applica nei casi di indicazioni formalmente incomplete o inesatte, ma contenenti gli elementi atti a ricostruire le informazioni richieste ai sensi di legge, nonché nei casi di mancato invio alle autorità competenti e di mancata conservazione dei registri di cui all'articolo 190, comma 1, o del formulario di cui all'articolo 193. La sanzione ridotta di cui alla presente disposizione si applica alla omessa o incompleta tenuta dei registri cronologici di carico e scarico da parte del produttore quando siano presenti i formulari di trasporto, a condizione che la data di produzione e presa in carico dei rifiuti possa essere dimostrata, o coincida con la data di scarico dei rifiuti stessi”.
Ritiene la Corte che, mentre rientra nella previsione di cui al comma 2 dell'art. 258 d.lgs. 152/2006 la condotta di quei soggetti, indicati nell'art. 190 d.lgs. 152/2006, i quali, pur avendo adempiuto all'obbligo di tenere il registro di carico e scarico, ciononostante non lo tengano aggiornato, omettendo del tutto di riportare le relative operazioni, l'attuale comma 5 prevede una più lieve sanzione, laddove, pur a fronte di un'incompletezza dell'indicazione dei dati, sia consentito un loro recupero per relationem tramite l'utilizzo di elementi diversi quali, appunto, anche i formulari di
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identificazione dei rifiuti trasportati e le registrazioni di carico e scarico dei rifiuti. La sentenza impugnata, nonostante l'allegazione dei ricorrenti secondo cui l'indicazione della classe di pericolosità dei rifiuti di cui alle annotazioni oggetto della sanzione irrogata, era presente nei formulari di identificazione (cfr. pag. 12 e 13 del ricorso), ha semplicemente fatto richiamo a precedenti, come detto, maturati in relazione ad un diverso quadro normativo di riferimento, ribadendo il carattere sostanziale della violazione, ma senza però confrontarsi con la possibilità di dare applicazione all'ipotesi di cui al co. 5, ove la documentazione richiamata sia effettivamente idonea a supplire alla carenza delle informazioni inserite nel registro di carico”.
4.Tanto premesso, deve farsi applicazione del principio di diritto sopra esposto nella presente fattispecie.
La controversia, in questa fase di rinvio, verte su questione di diritto, potendo ritenersi incontestati i profili di fatto, puntualmente allegati dai ricorrenti, relativi alla reperibilità aliunde dei dati riguardanti la pericolosità dei rifiuti ed anche alla sufficienza degli stessi per il completamento delle informazioni necessarie del registro di carico.
La difesa della infatti si è concentrata sull'identificazione della Controparte_1 formulazione della normativa controversa applicabile ratione temporis: sul punto questo Collegio non può esimersi dal far riferimento al testo indicato dalla Suprema Corte quale disposizione regolatrice della vicenda.
Pertanto, pacifici di dati di fatto, dall'applicazione della norma indicata dalla Suprema Corte discende l'irrogazione della sanzione per la violazione formale, risultando infondata la pretesa dell'Ente avanzata con l'ordinanza ingiunzione in relazione alla più grave violazione sostanziale contestata. In assenza di contestazione sulla quantificazione della sanzione (come prevista per la fattispecie del co.5), si può applicare la misura minima di euro 260,00 richiesta dall'appellante.
5.Parte ricorrente in riassunzione, nell'atto introduttivo della presente fase di rinvio, ha formulato espressa e tempestiva istanza di restituzione degli importi pagati in esecuzione della sentenza cassata.
Secondo il consolidato orientamento di legittimità “La richiesta di restituzione di somme corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado, anche nel rito del lavoro, consegue alla richiesta di modifica della decisione impugnata e, non costituendo domanda nuova, è ammissibile in appello, se formulata, a pena di decadenza, con l'atto di gravame, ove a tale momento la sentenza sia stata già eseguita, ovvero nel corso del giudizio, qualora l'esecuzione sia avvenuta dopo la proposizione dell'impugnazione; la sua proposizione è, invece, preclusa nella comparsa conclusionale, o nel rito del lavoro nelle "note conclusionali", trattandosi di atto di carattere meramente illustrativo, senza che rilevi che la decisione di primo grado sia stata messa in esecuzione tra l'udienza di conclusioni e la scadenza del termine per il deposito delle relative comparse” (Cass. sez. L, Ordinanza n. 2292 del 30/01/2018 (Rv. 647305 - 01).
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La maggior somma pacificamente già corrisposta dalla società (e comunque documentata in atti mediante deposito delle ricevute: v. doc. 4) dovrà quindi essere alla stessa restituita per effetto della caducazione della sentenza impugnata ex art. 336 c.p.c. (“Art. 336.(Effetti della riforma o della cassazione).
“La riforma o la cassazione parziale ha effetto anche sulle parti della sentenza dipendenti dalla parte riformata o cassata.La riforma o la cassazione estende i suoi effetti ai provvedimenti e agli atti dipendenti dalla sentenza riformata o cassata”).
In conclusione, in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza di primo grado, annullata l'ordinanza ingiunzione n. 976/2015 impugnata, dovendo applicarsi sanzione più lieve disposta dal comma 5 dell'art. 258 d.lgs. 152/2006, deve dichiararsi che la parte appellante è tenuta a corrispondere l'importo di Euro 260,00 in favore della ai sensi del comma 5 dell'art. 258 d.lgs. Controparte_1
152/2006 ed in tali limiti va condannata.
Considerato che – come è pacifico - la OS ha corrisposto in favore della
[...]
l'importo di Euro 19.622,98 in virtù della suddetta Ordinanza CP_1 ingiunzione, la stessa ha diritto ad ottenere dall'ente l'importo di Euro 19.362,98 (Euro 19.622,98 – Euro 260,00) ed in tale misura va emessa la condanna della resistente alla restituzione.
Le spese di lite, considerati l'esito alternato delle varie fasi di giudizio, la natura squisitamente interpretativa della questione (resa complessa anche dal susseguirsi nel tempo di diverse formulazioni del testo normativo e quindi delle relative applicazioni giurisprudenziali) ed infine la reciproca soccombenza (risultando comunque dovuta una sanzione, seppure più tenue) possono essere compensate per intero per tutti i gradi.
P.Q.M.
La Corte così provvede: in accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della sentenza gravata,annulla l'ordinanza ingiunzione n. 976/2015 impugnata;
condanna parte appellante al pagamento della sanzione più lieve prevista dal comma 5 dell'art. 258 d.lgs. 152/2006 nella misura di Euro 260,00 in favore della Controparte_1 condanna la suddetta alla restituzione dell'importo di Euro Controparte_1
19.622,98 in favore dell'appellante Parte_1 compensa per intero le spese di tutti i gradi di giudizio. Così deciso in Napoli il 2 ottobre 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente
Dr.ssa Francesca Romana Amarelli Dr.ssa Anna Carla Catalano
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