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Sentenza 22 marzo 2025
Sentenza 22 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 22/03/2025, n. 3474 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3474 |
| Data del deposito : | 22 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa Renata Quartulli in funzione di giudice del lavoro a seguito della sostituzione dell'udienza del 20/02/2025 mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter cpc ha pronunciato la seguente sentenza nella causa n.17357 /2024
Tra
( avv.BIANCHINI FRANCESCA , ) Parte_1
E
in persona del legale rapp.te p.t. ( avv.IANDOLO GUSTAVO , ) CP_1
FATTO E DIRITTO
Il in epigrafe ha proposto opposizione alla comunicazione preventiva di iscrizione Parte_1 ipotecaria n. . 09776202400000521000 del 23-4-2024 e al titolo esattoriali sotteso, identificati con n 39720220031040716000. relativo a contributi . A fondamento dell'opposizione ha CP_1 eccepito: la decadenza;
il difetto di motivazione e sottoscrizione dei ruoli esattoriali;
il vizio di notifica dell'atto presupposto, in quanto non eseguita conformemente agli artt. 137 e ss.
c.p.c; la prescrizione.
L si è costituito in giudizio chiedendo l'integrazione del contraddittorio con l CP_1 [...]
ed eccependo : la carenza di interesse ad agire;
l'inammissibilità CP_2 dell'opposizione stante la regolare notifica degli avvisi di addebito oggetto del preavviso di iscrizione ipotecaria, la tardività dell'eccezione di prescrizione, il difetto di legittimazione passiva in relazione ai vizi del preavviso di iscrizione ipotecaria;
la regolarità della formazione e notifica dell'avviso di addebito;
la tardività dell'eccezione di prescrizione.
Il ricorso non è meritevole di accoglimento.
Come si desume dalla documentazione in atti versata dall' l'avviso indicato in ricorso CP_1 risulta notificato lia pec l'11.1.23 sicchè, essendo stato il ricorso depositato il 6.5.24, risulta ampiamente spirato il termine di legge previsto per fare valere eventuali contestazioni nel merito delle pretese dell'Ente impositore (opposizione al ruolo) ovvero per dedurre eventuali vizi di legittimità del titolo (opposizione agli atti esecutivi), rivelandosi del tutto tardive le doglianze espresse, in questa sede.
Va pertanto rigettata la domanda avverso l'iscrizione ipotecaria, atteso che quest'ultima, come emerge dai motivi di ricorso, si fonda sul presupposto dell'annullamento del ruolo impugnato, annullamento che non può essere pronunciato stante l'inammissibilità dell'opposizione. Come è noto, secondo il prevalente indirizzo giurisprudenziale, il termine per proporre opposizione avverso la cartella esattoriale ha natura perentoria, essendo finalizzato a delimitare nel tempo la facoltà del debitore di proporre opposizione e consentire, in tempi brevi, la costituzione di un titolo definitivo a favore dell'ente creditore.La scadenza del termine per l'opposizione ha pertanto l'effetto preclusivo non soltanto con riferimento alla censura dei vizi formali della cartella, ma anche con riguardo alla possibilità di contestare nel merito la sussistenza del credito contributivo. Pertanto, deve ritenersi inammissibile la richiesta della parte che, non avendo presentato opposizione alla cartella esattoriale, proponga, dopo la scadenza del termine dei quaranta giorni, un'azione di accertamento negativo del credito contributivo .
Tali considerazioni hanno carattere assorbente e giustificano il rigetto della domanda.
Le spese sono la soccombenza.
Pqm
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore dell Parte_1 CP_1 dell'importo di euro 5000 a titolo di compensi professionali oltre oneri di legge.
Il Giudice