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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 28/05/2025, n. 838 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 838 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
V.G. n. 21779/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA MINORI -
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
MICHELE POSIO Presidente estensore
CLAUDIA GHERI Giudice
ANDREA MARCHESI Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c. iscritto al n. 21779/2024
V.G. instaurato da
(c.f.: con l'avv. ORRU' MASSIMILIANO Parte_1 C.F._1
e
(c.f.: ) con l'avv. PEDRALI NICOLA CP_1 C.F._2 con l'intervento del
Pubblico Ministero.
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia del divorzio alle condizioni di cui alla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., di seguito trascritte.
“1) Dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra il Sig. e la Sig.ra Parte_2 CP_1
contratto in Golf Sud (Senegal);
[...]
2) I coniugi convengono l'affidamento esclusivo della secondogenita in favore Persona_1
della Sig.ra con collocazione stabile, anche ai fini anagrafici, presso la stessa. Tale scelta è CP_1
dettata solo ed esclusivamente dall'esigenza di agevolare il più possibile la gestione della bambina, che si è trasferita in provincia di Brescia insieme alla madre. La Sig.ra si impegna comunque CP_1
a coinvolgere il Sig. per quanto concerne le decisioni di maggiore interesse della figlia, quali Pt_1
a titolo meramente esemplificativo, quelle relative all'istruzione, all'educazione e alla salute della minore. La Sig.ra inoltre è consapevole che è diritto della figlia mantenere un rapporto CP_1
1 equilibrato, continuativo e sereno con il padre, di ricevere cura ed educazione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. In ogni caso, i Sigg.ri e si terranno reciprocamente aggiornati, anche telefonicamente, sulle Pt_1 CP_1
situazioni dagli stessi ritenute e percepite come di maggiore interesse per la figlia, nonché rilevanti per la sua serena ed equilibrata crescita, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni e delle aspirazioni di Persona_1
3) Quanto alle modalità di frequentazione padre/figlia è riconosciuto al Sig. il più ampio Parte_1
diritto di visita e ogni più ampia facoltà di tenere presso sé previo preavviso e accordo Persona_1
con la madre e compatibilmente con le esigenze, gli impegni e i desiderata del minore;
questo anche e soprattutto in ragione del fatto che i genitori intendono, per quanto possibile, tenuto conto anche la grande distanza tra le parti, preservare ed incoraggiare un coinvolgimento reciproco ed il più possibile costante nella crescita e nell'educazione della propria figlia.
4) Il Sig. contribuirà al mantenimento della secondogenita corrispondendo alla Sig.ra Parte_1
in via anticipata ed entro il giorno 5 di ogni mese, l'importo di euro 85,00 CP_1
(ottantacinque/00) rivalutabile annualmente secondo l'indice Istat. La prima rivalutazione decorrerà trascorso un anno dal mese di comparizione dei coniugi avanti al Presidente del Tribunale.
5) I Sigg.ri e sosterranno nella misura del 50% ciascuno, le spese straordinarie che si Pt_1 CP_1
dovessero rendere necessarie per le due figlie. Per la individuazione delle voci di spesa straordinaria le parti convengono che:
a) siano spese straordinarie che non necessitano di preventivo accordo fra i genitori, ma che saranno rimborsate previa esibizione della relativa documentazione fiscale:
- spese scolastiche: retta scuola dell'infanzia, tasse, libri di testo, corredo di inizio anno scolastico, gite, trasporto pubblico da/per la scuola, buoni pasto se previsti;
- spese parascolastiche: prescuola o doposcuola unicamente nel caso di incompatibilità dell'orario scolastico ordinario del figlio con l'orario lavorativo di entrambi i genitori e qualora non vi siano altri familiari disponibili e/o idonei;
baby-sitter e centri estivi unicamente nel caso in cui sia necessario per esigenze lavorative di entrambi i genitori e non vi siano altri familiari disponibili e idonei;
- spese mediche e sanitarie: tickets, visite specialistiche, farmaci con esclusione di quelli da banco se non specificamente prescritti, interventi chirurgici indifferibili, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite SSN, cicli di psicoterapia e logopedia unicamente qualora le problematiche psico/fisiche presentate dal figlio siano diagnosticate dal medico di base o dal pediatra e necessitino delle predette terapie, prescritte dal medico;
visite specialistiche e interventi chirurgici, anche non effettuate tramite il SSN, nei casi di urgenza;
b) spese che devono essere previamente concordate tra i genitori:
2 - spese scolastiche: rette di scuole private ed eventuali spese alloggiative per studio fuori sede di università pubbliche e private, ripetizioni -queste ultime anche senza pezza giustificativa;
- spese parascolastiche: doposcuola e centri estivi qualora opportuno per l'educazione del figlio, indipendentemente dalla disponibilità di uno o di entrambi i genitori e di altri familiari;
viaggi di istruzione in genere, anche se organizzati dalla scuola, ivi compresi corsi di lingua straniera o di informatica;
- spese medico sanitarie: tutte quelle non effettuate dal SSN, cicli di psicoterapia e logopedia qualora di semplice ausilio per il figlio in assenza di problematiche psico/fisiche diagnosticate;
- spese ludiche, sportive e ricreative: vacanze trascorse senza i genitori, acquisto e/o manutenzione straordinaria di auto, moro, motorino;
attività sportive comprese l'attrezzatura e quant'altro necessario per lo svolgimento dell'attività stessa, corsi artistici quali, a titolo meramente esemplificativo, danza, pittura, musica, ecc…
6) Per quanto riguarda la primogenita entrambi i genitori si obbligano a versare Persona_2 il 50% ciascuno delle spese relative alla permanenza della stessa all'interno del collegio ove attualmente risiede e vive in Senegal, contribuendo, dunque, in tal modo in via diretta e paritetica alla stessa.
7) Nessun mantenimento da un coniuge all'altro stante la precaria condizione economica di entrambi.
8) Le parti, fatto salvo quanto previsto e disciplinato nel presente atto, danno atto di aver già definito ogni altra questione patrimoniale tra loro esistente e di non avere, pertanto, l'uno nei confronti dell'altra, alcuna pretesa da esigere o far valere per qualsivoglia ragione, titolo e/o causa connessa al rapporto matrimoniale.
9) I coniugi si danno sin d'ora reciproco assenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto per l'estero e/o di ogni altro documento ad esso equipollente per sè stessi e per le figlie minori.
10) Le spese legali, saranno interamente compensate tra le parti, rispetto alle quali i predetti legali rinunciano alla solidarietà professionale di cui all'art. 13, comma VIII, L. 31/12/2012 n. 247”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in Senegal in data 18/07/2007 e hanno chiesto la pronuncia del divorzio, alle condizioni di cui sopra.
Tale domanda merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte sono conformi alla legge e corrispondenti all'interesse dei figli minori e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 l. 1° dicembre 1970, n. 898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
Alla luce dell'accordo raggiunto le spese di lite sono compensate per l'intero.
Si dà altresì atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
3
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del
Pubblico Ministero:
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate nell'accordo in epigrafe, da intendersi qui integralmente trascritto;
2. dichiara che perde il diritto di aggiungere al proprio il cognome del coniuge CP_1
che aveva acquisito per effetto del matrimonio;
3. compensa le spese di lite.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 22/05/2025.
Il Presidente estensore
Michele Posio
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA MINORI -
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
MICHELE POSIO Presidente estensore
CLAUDIA GHERI Giudice
ANDREA MARCHESI Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c. iscritto al n. 21779/2024
V.G. instaurato da
(c.f.: con l'avv. ORRU' MASSIMILIANO Parte_1 C.F._1
e
(c.f.: ) con l'avv. PEDRALI NICOLA CP_1 C.F._2 con l'intervento del
Pubblico Ministero.
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia del divorzio alle condizioni di cui alla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., di seguito trascritte.
“1) Dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra il Sig. e la Sig.ra Parte_2 CP_1
contratto in Golf Sud (Senegal);
[...]
2) I coniugi convengono l'affidamento esclusivo della secondogenita in favore Persona_1
della Sig.ra con collocazione stabile, anche ai fini anagrafici, presso la stessa. Tale scelta è CP_1
dettata solo ed esclusivamente dall'esigenza di agevolare il più possibile la gestione della bambina, che si è trasferita in provincia di Brescia insieme alla madre. La Sig.ra si impegna comunque CP_1
a coinvolgere il Sig. per quanto concerne le decisioni di maggiore interesse della figlia, quali Pt_1
a titolo meramente esemplificativo, quelle relative all'istruzione, all'educazione e alla salute della minore. La Sig.ra inoltre è consapevole che è diritto della figlia mantenere un rapporto CP_1
1 equilibrato, continuativo e sereno con il padre, di ricevere cura ed educazione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. In ogni caso, i Sigg.ri e si terranno reciprocamente aggiornati, anche telefonicamente, sulle Pt_1 CP_1
situazioni dagli stessi ritenute e percepite come di maggiore interesse per la figlia, nonché rilevanti per la sua serena ed equilibrata crescita, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni e delle aspirazioni di Persona_1
3) Quanto alle modalità di frequentazione padre/figlia è riconosciuto al Sig. il più ampio Parte_1
diritto di visita e ogni più ampia facoltà di tenere presso sé previo preavviso e accordo Persona_1
con la madre e compatibilmente con le esigenze, gli impegni e i desiderata del minore;
questo anche e soprattutto in ragione del fatto che i genitori intendono, per quanto possibile, tenuto conto anche la grande distanza tra le parti, preservare ed incoraggiare un coinvolgimento reciproco ed il più possibile costante nella crescita e nell'educazione della propria figlia.
4) Il Sig. contribuirà al mantenimento della secondogenita corrispondendo alla Sig.ra Parte_1
in via anticipata ed entro il giorno 5 di ogni mese, l'importo di euro 85,00 CP_1
(ottantacinque/00) rivalutabile annualmente secondo l'indice Istat. La prima rivalutazione decorrerà trascorso un anno dal mese di comparizione dei coniugi avanti al Presidente del Tribunale.
5) I Sigg.ri e sosterranno nella misura del 50% ciascuno, le spese straordinarie che si Pt_1 CP_1
dovessero rendere necessarie per le due figlie. Per la individuazione delle voci di spesa straordinaria le parti convengono che:
a) siano spese straordinarie che non necessitano di preventivo accordo fra i genitori, ma che saranno rimborsate previa esibizione della relativa documentazione fiscale:
- spese scolastiche: retta scuola dell'infanzia, tasse, libri di testo, corredo di inizio anno scolastico, gite, trasporto pubblico da/per la scuola, buoni pasto se previsti;
- spese parascolastiche: prescuola o doposcuola unicamente nel caso di incompatibilità dell'orario scolastico ordinario del figlio con l'orario lavorativo di entrambi i genitori e qualora non vi siano altri familiari disponibili e/o idonei;
baby-sitter e centri estivi unicamente nel caso in cui sia necessario per esigenze lavorative di entrambi i genitori e non vi siano altri familiari disponibili e idonei;
- spese mediche e sanitarie: tickets, visite specialistiche, farmaci con esclusione di quelli da banco se non specificamente prescritti, interventi chirurgici indifferibili, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite SSN, cicli di psicoterapia e logopedia unicamente qualora le problematiche psico/fisiche presentate dal figlio siano diagnosticate dal medico di base o dal pediatra e necessitino delle predette terapie, prescritte dal medico;
visite specialistiche e interventi chirurgici, anche non effettuate tramite il SSN, nei casi di urgenza;
b) spese che devono essere previamente concordate tra i genitori:
2 - spese scolastiche: rette di scuole private ed eventuali spese alloggiative per studio fuori sede di università pubbliche e private, ripetizioni -queste ultime anche senza pezza giustificativa;
- spese parascolastiche: doposcuola e centri estivi qualora opportuno per l'educazione del figlio, indipendentemente dalla disponibilità di uno o di entrambi i genitori e di altri familiari;
viaggi di istruzione in genere, anche se organizzati dalla scuola, ivi compresi corsi di lingua straniera o di informatica;
- spese medico sanitarie: tutte quelle non effettuate dal SSN, cicli di psicoterapia e logopedia qualora di semplice ausilio per il figlio in assenza di problematiche psico/fisiche diagnosticate;
- spese ludiche, sportive e ricreative: vacanze trascorse senza i genitori, acquisto e/o manutenzione straordinaria di auto, moro, motorino;
attività sportive comprese l'attrezzatura e quant'altro necessario per lo svolgimento dell'attività stessa, corsi artistici quali, a titolo meramente esemplificativo, danza, pittura, musica, ecc…
6) Per quanto riguarda la primogenita entrambi i genitori si obbligano a versare Persona_2 il 50% ciascuno delle spese relative alla permanenza della stessa all'interno del collegio ove attualmente risiede e vive in Senegal, contribuendo, dunque, in tal modo in via diretta e paritetica alla stessa.
7) Nessun mantenimento da un coniuge all'altro stante la precaria condizione economica di entrambi.
8) Le parti, fatto salvo quanto previsto e disciplinato nel presente atto, danno atto di aver già definito ogni altra questione patrimoniale tra loro esistente e di non avere, pertanto, l'uno nei confronti dell'altra, alcuna pretesa da esigere o far valere per qualsivoglia ragione, titolo e/o causa connessa al rapporto matrimoniale.
9) I coniugi si danno sin d'ora reciproco assenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto per l'estero e/o di ogni altro documento ad esso equipollente per sè stessi e per le figlie minori.
10) Le spese legali, saranno interamente compensate tra le parti, rispetto alle quali i predetti legali rinunciano alla solidarietà professionale di cui all'art. 13, comma VIII, L. 31/12/2012 n. 247”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in Senegal in data 18/07/2007 e hanno chiesto la pronuncia del divorzio, alle condizioni di cui sopra.
Tale domanda merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte sono conformi alla legge e corrispondenti all'interesse dei figli minori e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 l. 1° dicembre 1970, n. 898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
Alla luce dell'accordo raggiunto le spese di lite sono compensate per l'intero.
Si dà altresì atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del
Pubblico Ministero:
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate nell'accordo in epigrafe, da intendersi qui integralmente trascritto;
2. dichiara che perde il diritto di aggiungere al proprio il cognome del coniuge CP_1
che aveva acquisito per effetto del matrimonio;
3. compensa le spese di lite.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 22/05/2025.
Il Presidente estensore
Michele Posio
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