Decreto decisorio 10 maggio 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, decreto decisorio 10/05/2021, n. 264 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 264 |
| Data del deposito : | 10 maggio 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 10/05/2021
N. 00264/2021 REG.PROV.PRES.
N. 00489/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 489 del 2015, proposto da
-OM-OMISSIS-SS-OMISSIS-S-, rappresentato e difeso dall'avvocato Luigi Elefante, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore - -OM-OMISSIS-SS-OMISSIS-S-- -OMISSIS-^ Sezione, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale di Venezia, domiciliataria ex lege in Venezia, San Marco, 63;
per l'annullamento
del decreto-OM-OMISSIS-SS-OMISSIS-S- emesso dal Ministero della Difesa - -OM-OMISSIS-SS-OMISSIS-S-- -OMISSIS-^-OM-OMISSIS-SS-OMISSIS-S- con il quale è stato comunicato al ricorrente il rigetto della domanda diretta ad ottenere il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e la concessione di equo indennizzo per alcune infermità dal medesimo accusate.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli articoli 82 e 83 cod. proc. amm.;
Rilevato che il ricorso risulta depositato il giorno -OM-OMISSIS-SS-OMISSIS-S-;
Rilevato altresì che in data 26 maggio 2020 la Segreteria ha provveduto a comunicare alle parti costituite, tramite p.e.c., l’avviso di perenzione ultraquinquennale di cui all’art. 82, co.1, cod. proc. amm., e che tale avviso è stato ricevuto nella stessa data di trasmissione;
Considerato che nel termine e nel modo previsti dal citato art. 82, co. 1, cod. proc. amm. non è stata presentata nuova istanza di fissazione di udienza e che pertanto il ricorso va dichiarato perento;
Dato atto che, ai sensi dell’art. 83 cod. proc. amm., le spese di giudizio restano a carico delle parti che le hanno sopportate.
P.Q.M.
Dichiara estinto per perenzione il ricorso indicato in epigrafe.
Nulla per le spese.
La Segreteria darà comunicazione del presente decreto alle parti costituite. Nel termine di 60 giorni dalla comunicazione ciascuna delle parti costituite può proporre opposizione al Collegio, con atto notificato a tutte le parti e depositato presso la Segreteria entro 10 giorni dall'ultima notifica.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso il giorno 7 maggio 2021.
| Il Presidente |
| Maddalena Filippi |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.