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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Foggia, sez. I, sentenza 12/01/2026, n. 54 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Foggia |
| Numero : | 54 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 54/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 1, riunita in udienza il 11/12/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
D'ALESSIO ANTONIO, Presidente
IL TO, RE
GRANIERI GIORGIO, Giudice
in data 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1856/2022 depositato il 21/12/2022
proposto da
Ricorrente_1 Srls - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Foggia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO-REVOCA AGEVOLAZIONI-RATEAZ. n. RIGETTO CONTRIBUTO
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato e depositato la soc. Ricorrente_1 s.r.l. impugnava, chiedendone l'annullamento con vittoria di spese, il diniego di contributo a fondo perduto sopra specificato, sollevando eccezioni processuali e di merito. Agenzia delle Entrate, costituita, rilevava che aveva accolto l'istanza di mediazione e chiedeva dichiararsi estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere.
All'odierna udienza il Collegio, sentito il relatore, ha quindi trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sussistono i presupposti per dichiarare estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere, essendo pacifica tra le parti la mancanza di qualsivoglia interesse alla prosecuzione del giudizio in ragione dell'accoglimento della istanza di mediazione.
Non resta pertanto che prenderne atto e dichiarare estinto il giudizio con compensazione tra le parti delle spese di giudizio.
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere e compensa le spese.
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 1, riunita in udienza il 11/12/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
D'ALESSIO ANTONIO, Presidente
IL TO, RE
GRANIERI GIORGIO, Giudice
in data 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1856/2022 depositato il 21/12/2022
proposto da
Ricorrente_1 Srls - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Foggia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO-REVOCA AGEVOLAZIONI-RATEAZ. n. RIGETTO CONTRIBUTO
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato e depositato la soc. Ricorrente_1 s.r.l. impugnava, chiedendone l'annullamento con vittoria di spese, il diniego di contributo a fondo perduto sopra specificato, sollevando eccezioni processuali e di merito. Agenzia delle Entrate, costituita, rilevava che aveva accolto l'istanza di mediazione e chiedeva dichiararsi estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere.
All'odierna udienza il Collegio, sentito il relatore, ha quindi trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sussistono i presupposti per dichiarare estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere, essendo pacifica tra le parti la mancanza di qualsivoglia interesse alla prosecuzione del giudizio in ragione dell'accoglimento della istanza di mediazione.
Non resta pertanto che prenderne atto e dichiarare estinto il giudizio con compensazione tra le parti delle spese di giudizio.
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere e compensa le spese.