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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 28/04/2025, n. 1734 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1734 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Bari, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa
Emanuela Foggetti, ha pronunciato, all'udienza del 28/4/2025, la seguente
Sentenza contestuale nella causa previdenziale iscritta al n. 13362/2024 R.G. promossa da
, rappresentata e difesa dall'avv. R. Positano Parte_1
Ricorrente nei confronti di
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1
dall'avv. C. La Gatta
Resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 31/10/2024, la ricorrente indicata in epigrafe – premesso che, con provvedimento di omologa del Tribunale di Bari, Sezione Lavoro, datato
17/2/2024, veniva accertata la sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento dell'assegno ordinario con decorrenza maggio 2022 e di quello per il riconoscimento dell'assegno mensile, con decorrenza da aprile 2022, in proprio favore – esponeva che, in data 21/3/2024, comunicava all' resistente di optare per il trattamento CP_2
pensionistico più favorevole.
Lamentava che l avesse dato parziale esecuzione al decreto di omologa, CP_1
liquidando la prestazione di assegno ordinario a far data da luglio 2024, senza corrispondere i ratei maturati;
adiva, pertanto, il Tribunale di Bari, Sezione Lavoro, chiedendo il riconoscimento del diritto a beneficiare dell'assegno mensile ex art. 13 l.n.
118/71 con decorrenza dal mese di aprile 2022 nonché l'accertamento del diritto di esercitare l'opzione in favore del trattamento pensionistico economicamente più favorevole ovvero la percezione dell'assegno mensile in luogo di quello ordinario, con condanna dell'Istituto al pagamento dei ratei di assegno mensile ex art. 13 l.n. 118/71 con decorrenza dal mese di aprile 2022, maggiorati di interessi e danno da svalutazione monetaria come per legge, con vittoria delle spese di lite.
Si costituiva parte resistente, deducendo di aver liquidato quanto dovuto, come da documentazione amministrativa allegata;
invocava la declaratoria di cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
All'odierna udienza, parte ricorrente ha dato riscontro alle deduzioni dell' e si è CP_2
associata alla richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere, insistendo nella condanna dell'Istituto al pagamento delle spese di lite.
La causa è stata, pertanto, decisa con sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarata cessata la materia del contendere, così come richiesto, essendo intervenuta, nel corso del giudizio, la liquidazione di quanto richiesto da parte ricorrente.
Ciò posto, rilevato che: secondo il consolidato insegnamento del Giudice di Legittimità, "la pronuncia di cessazione della materia del contendere postula che sopravvengano nel corso del giudizio fatti tali da determinare la totale eliminazione delle ragioni di contrasto tra le parti e, con ciò, il venir meno dell'interesse ad agire ed a contraddire e della conseguente necessità di una pronuncia del giudice sull'oggetto della controversia;
sicché, con riguardo alla posizione di chi ha agito in giudizio, è necessario che la situazione sopravvenuta soddisfi in modo pieno ed irretrattabile il diritto esercitato, così da non residuare alcuna utilità alla pronuncia di merito " (cfr. Cass. Civ. Sez.
Lav., Sent. n. 6909 del 20.3.2009); nel caso di specie è venuto meno l'interesse delle parti alla pronuncia sul merito;
anche il procuratore della parte ricorrente ha preso atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio, chiedendo pronunciarsi la cessazione della materia del contendere (cfr. verbale d'udienza); la statuizione di cessazione della materia del contendere comporta l'obbligo per il giudice di provvedere sulle spese processuali dell'intero giudizio, salva la facoltà di
Pag. 2 di 4 disporne la compensazione, totale o parziale (Cass. Sez.
6 - L, Ord. n. 3148 del
17/02/2016). Il giudicante non è esonerato dall'esame del merito della vicenda, atteso che naturale corollario della cessazione della materia del contendere è l'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese di lite (Cass. Civ.
Sez. I, Sent. n. 19160 del 13.9.2007; Cass. Civ. Sez. I, Sent. n. 10553 del 7.5.2009).
L'Istituto previdenziale ha implicitamente riconosciuto la fondatezza della domanda di parte ricorrente, avendo liquidato quanto dovuto in epoca successiva all'introduzione del giudizio, così come affermato dal difensore del ricorrente all'udienza odierna.
In ordine alle spese, si osserva che, essendo il pagamento avvenuto in data 2/12/2024
(cfr. all. ), vale a dire in epoca successiva a quella dell'introduzione del giudizio CP_1
(31/10/2024) nonché a quella di notifica del decreto di fissazione udienza (18/11/2024), esse devono essere poste a carico della parte resistente, con distrazione.
P.Q.M.
Il Giudice di Bari, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di , con ricorso Parte_1 CP_1
depositato in data 31/10/2024, così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) condanna al pagamento delle spese di lite che liquida in € 1.865,00 per CP_1
compensi, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CAP come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Bari, 28/4/2025
Il Giudice
(Dott.ssa Emanuela FOGGETTI)
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Bari, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa
Emanuela Foggetti, ha pronunciato, all'udienza del 28/4/2025, la seguente
Sentenza contestuale nella causa previdenziale iscritta al n. 13362/2024 R.G. promossa da
, rappresentata e difesa dall'avv. R. Positano Parte_1
Ricorrente nei confronti di
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1
dall'avv. C. La Gatta
Resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 31/10/2024, la ricorrente indicata in epigrafe – premesso che, con provvedimento di omologa del Tribunale di Bari, Sezione Lavoro, datato
17/2/2024, veniva accertata la sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento dell'assegno ordinario con decorrenza maggio 2022 e di quello per il riconoscimento dell'assegno mensile, con decorrenza da aprile 2022, in proprio favore – esponeva che, in data 21/3/2024, comunicava all' resistente di optare per il trattamento CP_2
pensionistico più favorevole.
Lamentava che l avesse dato parziale esecuzione al decreto di omologa, CP_1
liquidando la prestazione di assegno ordinario a far data da luglio 2024, senza corrispondere i ratei maturati;
adiva, pertanto, il Tribunale di Bari, Sezione Lavoro, chiedendo il riconoscimento del diritto a beneficiare dell'assegno mensile ex art. 13 l.n.
118/71 con decorrenza dal mese di aprile 2022 nonché l'accertamento del diritto di esercitare l'opzione in favore del trattamento pensionistico economicamente più favorevole ovvero la percezione dell'assegno mensile in luogo di quello ordinario, con condanna dell'Istituto al pagamento dei ratei di assegno mensile ex art. 13 l.n. 118/71 con decorrenza dal mese di aprile 2022, maggiorati di interessi e danno da svalutazione monetaria come per legge, con vittoria delle spese di lite.
Si costituiva parte resistente, deducendo di aver liquidato quanto dovuto, come da documentazione amministrativa allegata;
invocava la declaratoria di cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
All'odierna udienza, parte ricorrente ha dato riscontro alle deduzioni dell' e si è CP_2
associata alla richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere, insistendo nella condanna dell'Istituto al pagamento delle spese di lite.
La causa è stata, pertanto, decisa con sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarata cessata la materia del contendere, così come richiesto, essendo intervenuta, nel corso del giudizio, la liquidazione di quanto richiesto da parte ricorrente.
Ciò posto, rilevato che: secondo il consolidato insegnamento del Giudice di Legittimità, "la pronuncia di cessazione della materia del contendere postula che sopravvengano nel corso del giudizio fatti tali da determinare la totale eliminazione delle ragioni di contrasto tra le parti e, con ciò, il venir meno dell'interesse ad agire ed a contraddire e della conseguente necessità di una pronuncia del giudice sull'oggetto della controversia;
sicché, con riguardo alla posizione di chi ha agito in giudizio, è necessario che la situazione sopravvenuta soddisfi in modo pieno ed irretrattabile il diritto esercitato, così da non residuare alcuna utilità alla pronuncia di merito " (cfr. Cass. Civ. Sez.
Lav., Sent. n. 6909 del 20.3.2009); nel caso di specie è venuto meno l'interesse delle parti alla pronuncia sul merito;
anche il procuratore della parte ricorrente ha preso atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio, chiedendo pronunciarsi la cessazione della materia del contendere (cfr. verbale d'udienza); la statuizione di cessazione della materia del contendere comporta l'obbligo per il giudice di provvedere sulle spese processuali dell'intero giudizio, salva la facoltà di
Pag. 2 di 4 disporne la compensazione, totale o parziale (Cass. Sez.
6 - L, Ord. n. 3148 del
17/02/2016). Il giudicante non è esonerato dall'esame del merito della vicenda, atteso che naturale corollario della cessazione della materia del contendere è l'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese di lite (Cass. Civ.
Sez. I, Sent. n. 19160 del 13.9.2007; Cass. Civ. Sez. I, Sent. n. 10553 del 7.5.2009).
L'Istituto previdenziale ha implicitamente riconosciuto la fondatezza della domanda di parte ricorrente, avendo liquidato quanto dovuto in epoca successiva all'introduzione del giudizio, così come affermato dal difensore del ricorrente all'udienza odierna.
In ordine alle spese, si osserva che, essendo il pagamento avvenuto in data 2/12/2024
(cfr. all. ), vale a dire in epoca successiva a quella dell'introduzione del giudizio CP_1
(31/10/2024) nonché a quella di notifica del decreto di fissazione udienza (18/11/2024), esse devono essere poste a carico della parte resistente, con distrazione.
P.Q.M.
Il Giudice di Bari, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di , con ricorso Parte_1 CP_1
depositato in data 31/10/2024, così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) condanna al pagamento delle spese di lite che liquida in € 1.865,00 per CP_1
compensi, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CAP come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Bari, 28/4/2025
Il Giudice
(Dott.ssa Emanuela FOGGETTI)
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