Articolo 33 della Legge 5 agosto 1991, n. 249
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25 agosto 1991
Art. 33. (Composizione e convocazione del consiglio di amministrazione) 1. Il consiglio di amministrazione del'Ente e' composto da nove membri eletti a scrutinio segreto dall'assemblea dei delegati tra gli iscritti che alla data fissata per le elezioni degli organi dell'Ente abbiano almeno otto anni di anzianita' di iscrizione. Le elezioni si svolgono col sistema delle liste concorrenti, comprendenti candidati in numero non superiore a nove, con voto segreto e preferenze limitate a non piu' di due terzi dei nove consiglieri da eleggere ed assegnabili solo a candidati della lista votata.
2. Sono eletti i sei candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze all'interno della lista piu' votata ed i tre candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze nella lista che ha riportato il secondo posto. In caso di parita' di voti e' eletto il candidato con maggiore anzianita' di iscrizione all'Ente e, in caso di ulteriore parita' il piu' anziano di eta'.
3. Per la validita' delle sedute del consiglio di amministrazione e' necessaria la presenza di almeno cinque componenti.
4. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti; in caso di parita' prevale il voto di chi presiede la seduta.
5. I componenti del consiglio di amministrazione dimissionari, deceduti o decaduti, sono sostituiti dai candidati compresi nella graduatoria che, dopo quelli eletti, hanno ottenuto il maggior numero di voti nell'ambito delle rispettive liste.
6. Qualora il numero dei componenti in carica si riduca a meno di cinque, si procede entro trenta giorni a nuova elezione di tutti i componenti il consiglio di amministrazione.
Entrata in vigore il 25 agosto 1991