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Sentenza 23 aprile 2025
Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Spoleto, sentenza 23/04/2025, n. 218 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Spoleto |
| Numero : | 218 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
Tribunale di Spoleto Giudice Paolo Mariotti
Verbale di udienza art. 281-sexies c.p.c. 23/04/2025
n. 1203/2023 r.g.
Parte appellante Per Parte_1
Avv. PARINI GIOVANNI, è presente l'avv. Gabriele Boschi.
Parte appellate Per , Controparte_1
Avv. PARRONI TANIA, è presente l'avv. Alessio Castellani Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni e dispone la discussione orale della causa.
Parte appellante
- Si riporta agli atti difensivi ed insiste nelle relative richieste e conclusioni.
- Precisa le conclusioni come da atto introduttivo;
Parte appellata:
- Si riporta agli atti difensivi ed insiste nelle relative richieste e conclusioni.
- Precisa le conclusioni come da comparsa di costituzione in appello;
Le parti discutono la causa. Il Giudice si ritira in camera di consiglio per la pronuncia della sentenza resa in calce al presente verbale.
Il Giudice Paolo Mariotti
1 Repubblica italiana Tribunale di Spoleto Giudice Paolo Mariotti
Sentenza pronunciata in nome del popolo italiano art. 281 sexies c.p.c., causa n. 1203/2023 r.g., udienza del 23/04/2025
Parte_1
Avv. PARINI GIOVANNI parte attrice appellante
, Controparte_1
Avv. PARRONI TANIA parte convenuta appellata
Le conclusioni delle parti:
Per parte attrice appellante:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, così giudicare:
IN VIA PRINCIPALE: accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 167/2022, pubblicata in data 28.11.2022 dal Giudice di Pace di Foligno – Sezione Civile, Giudice
Dott. Natali Leonardo, a definizione del procedimento di primo grado iscritto al ruolo generale n. 103/2021, dichiarare
l'adempimento contrattuale del Sig. nel contratto intercorso con la Sig.ra di conseguenza Parte_1 CP_1 respingere la domanda risarcitoria proposta dalla Sig.ra nei confronti di parte appellante e per l'effetto condannare CP_1 la Sig.ra alla restituzione delle somme tutte versate alla stessa dal Sig. oltre interessi e rivalutazione dal CP_1 Pt_1 dovuto al saldo.
Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda risarcitoria, proposta dalla Sig.ra nei CP_1 confronti del Sig. per le ragioni di cui in narrativa, porre la somma complessiva di € 1.500,00 a titolo di Pt_1 risarcimento del danno per l'accertato inadempimento di parte venditrice, in totale compensazione di quanto dovuto, con il conseguente azzeramento delle rispettive posizioni creditorie”
Per parte convenuta appellata:
2 “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adìto, contrariis rejectis, rigettare in toto l'appello per le ragioni suesposte e per l'effetto confermare la sentenza di primo grado in ogni sua statuizione”.
Le ragioni della decisione:
1. Con sentenza di primo grado, il Giudice di Pace di Foligno ha statuito che la parte Parte_1 non aveva fornito prova sufficiente, dimostrativa dell'aver sterilizzato il gatto acquistato da
[...]
(e non un differente gatto, con caratteristiche similari); conseguentemente è stata Controparte_1 accertato l'inadempimento del compratore, relativamente alla clausola di cui al punto 5) del contratto di acquisto dell'animale.
1.1. Il Giudice di prime cure, inoltre, ha ritenuto che non avesse debitamente provato il Parte_1 pregiudizio economico sofferto a causa della necessità di somministrazione di cure necessarie all'animale acquistato, in relazione a patologia che, nell'ottica dell'appellante, era stata contratta prima dell'acquisto.
2. Con atto di citazione ha proposto appello avverso la sentenza n. 167/2022 – R.G. n. Parte_1
103/2021, emessa dal Giudice di Pace di Foligno con la quale veniva condannato al pagamento, in favore di della somma di € 1.500,00 oltre interessi legali e alle spese di lite. Controparte_1
2.1. In data 05.03.2024 si è costituita in giudizio Controparte_1
2.2. Con ordinanza del 29.03.2024, rilevando la conclusione dell'attività istruttoria, è stata disposta la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
2.3. All'odierna udienza, a seguito di discussione orale, le parti hanno concluso come da verbale di cui sopra.
3. Occorre ora descrivere le argomentazioni elaborate dalle parti.
3.1. Parte appellante, ha inteso impugnare la sentenza del giudice di prime cure, in particolare il paragrafo
“sul dedotto inadempimento del compratore”, precisando che il giudicante aveva “errato nel ritenere sussistente, in capo al un ulteriore obbligo costituito dalla consegna al venditore anche della documentazione contenente il c.d. Pt_1 codice LO (…)” (si veda pag. 5 – atto introduttivo).
3.2. In modo particolare, nel proprio atto di citazione, ha riferito che in data 10.08.2020 Parte_1 ha sottoscritto con l'odierna appellata, contratto di compravendita di un gatto, Controparte_1 razza “SP”.
Parte appellante ha precisato che nel contratto “al punto 5) delle garanzie in capo all'acquirente veniva statuito che: l'acquirente si impegna ad eseguire la sterilizzazione del gatto entro e non oltre sei mesi di età, inviando al venditore la documentazione relativa a certificato, foto e la fattura comprovante l'esecuzione”; prevedendo il pagamento di una
3 penale pari ad euro 1.500,00 in caso di inadempimento della suddetta obbligazione (si veda pag. 4 – atto introduttivo).
3.3. Parte appellante ha riferito di aver “adempiuto alle obbligazioni assunte di cui al punto 5) del contratto (si veda pag. 4 – atto introduttivo) e che parte venditrice, a seguito della consegna della documentazione richiesta,
“pretendeva dal Sig. la consegna di una certificazione ad hoc contenente il numero identificativo, ovvero “numero Pt_1
LO”, da attribuire al gatto” e che il veterinario “non era nelle condizioni di poter certificare che il gatto sottoposto all'intervento fosse proprio il felino indicato nella certificazione ad hoc pretesa dal Sig. per conto della Sig.ra Per_1
atteso che l'animale non era dotato di microchip” (si veda pag. 5-6 – atto introduttivo). CP_1
3.4. Infine, parte appellante ha inteso impugnare la sentenza di prime cure, in particolare quanto dedotto nel paragrafo“sul quantum rispettivamente richiesto”; più in particolare, parte appellante sostiene che il giudice di prime cure “pur avendo riconosciuto “implicitamente” il diritto al risarcimento per aver acquistato un gatto infetto (…) erra nel ritenere non provato il pregiudizio sofferto a causa dell'inadempimento di parte venditrice” (si veda pag. 7 – atto introduttivo).
3.5. Parte appellante, infatti, ha esposto che il gatto acquistato risultava affetto da malattia denominata
“Giardia”, e ha pertanto chiesto il risarcimento dei danni, eccependo la violazione di quanto statuito al punto 3) del contratto di compravendita, in base al quale “il venditore garantisce che il gatto è libero da parassiti interni ed esterni, clinicamente sano”.
4. Parte appellata, ha chiesto la conferma della sentenza di primo grado. Controparte_1
4.1. Parte appellata, nella propria comparsa di costituzione, evidenzia il fatto che il certificato di sterilizzazione “risultava privo di data, recante nome ( anziché ), colore del mantello (smoke cioè grigio Per_2 Per_3 anziché nero) e una data di nascita (23.04.20 anziché 25.04.20) diversi da quelli del gatto compravenduto ma soprattutto non riportava il codice identificativo LO fornito dall'attrice” (si veda pag. 5 – comparsa di costituzione e risposta).
4.2. Parte appellata ha evidenziato che il certificato di sterilizzazione, come redatto dal veterinario, “non veniva considerato idoneo alla registrazione da parte di ANFI in quanto non conforme ai contenuti richiesti (…) e, pertanto,
l'animale non poteva essere registrato come gatto non da riproduzione né veniva consentito il passaggio di proprietà” (si veda pag. 6 e 8 – comparsa di costituzione e risposta).
4.3. Parte resistente, ha altresì evidenziato che, in relazione “all'asserita responsabilità dell'appellata, nei confronti dell'acquirente, per infezione da “giardia” la sentenza impugnata appare giusta ed esente da vizi”, sostenendo che il
“certificato medico, redatto in data 10.08.2020, dalla Clinica Veterinaria “Mevania”, attesta, senza ombra di dubbio, che l'animale oggetto di compravendita non era affetto da alcuna malattia infettiva” (si veda pag. 17 – comparsa di costituzione e risposta).
4 5. Una volta sintetizzata la vicenda processuale e le argomentazioni delle parti, occorre procedere alla loro analisi.
5.1. Va rilevato, in primo luogo, che nel contratto di compravendita (si veda doc. all. n. 1 citazione – fascicolo primo grado appellante), in modo particolare al punto 8), si legge che il venditore garantisce che
“il gatto viene ceduto solo da compagnia, con obbligo di sterilizzazione (castrazione) a carico dell'acquirente”; mentre al punto 10) il venditore deve garantire che “il passaggio di proprietà verrà eseguito solo dopo che l'acquirente avrà fornito il certificato di avvenuta sterilizzazione da eseguire entro e non oltre i 6 mesi di età del gatto, con foto e fattura di queste in allegato”.
Quanto, invece, agli obblighi posti in capo a parte acquirente, al punto 5) del medesimo contratto, si legge che “l'acquirente si impegna ad eseguire la sterilizzazione del gatto entro e non oltre sei mesi di età, inviando al venditore la documentazione relativa a: certificato, foto e la fattura comprovante l'esecuzione” ; mentre, al punto 6) si legge “se
l'acquirente non rispetta i termini specificati nel punto 5 dovrà versare al venditore una penale di euro 1.500,00” (si veda contratto di vendita – pag. 19 – 20 – “fascicolo primo grado parte appellante”).
Nel caso di specie, parrebbe aver adempiuto alle obbligazioni nascenti da tale contratto, Parte_1 affermando di aver fornito all'allevatore la documentazione pattuita al punto 5).
Tale circostanza potrebbe ritenersi dimostrata dal tenore dei messaggi intercorsi tra e Parte_1
(marito dell'odierna appellata): ha prodotto foto del gatto, fattura di Controparte_2 Parte_1 pagamento veterinario, dichiarazione del veterinario attestante l'avvenuta sterilizzazione e libretto veterinario (sul punto si veda doc. all. n. 6- 7 – “fascicolo primo grado parte appellante”).
Inoltre, va evidenziato che anche il veterinario, in sede giudiziale, ha confermato di aver eseguito la sterilizzazione del gatto (si veda verbale di udienza del 19.04.2022 – “fascicolo di primo grado”).
5.2. Ciò posto, è necessario con le considerazioni espresse da parte appellata, che contesta il contenuto della dichiarazione di avvenuta sterilizzazione rilasciata dal veterinario.
Più in particolare, parte appellata contesta l'errata indicazione dei dati anagrafici del gatto (nome, data di nascita e colore del mantello), affermando che non corrispondono a quelli indicati nel libretto veterinario;
Pe per altro verso, l'appellata contesta la carenza del codice identificativo del gatto .
5.2.1. A tal proposito deve ravvisarsi che, effettivamente, nella certificazione veterinaria di avvenuta sterilizzazione alle voci “nome”, “nato” e “mantello” si legge “ , “nato il [...]” e “mantello color Per_2 smoke”; mentre, nel libretto sanitario si legge, “ , “nato il [...]” e “mantello nero” (si veda doc. all. Per_3
n. 5 e 7 – “fascicolo primo grado parte appellante”).
Unico elemento che consentirebbe di affermare che i diversi nominativi indicati rispettivamente nella certificazione veterinaria e nel libretto sanitario, in realtà, si riferiscono al medesimo gatto, è la corrispondenza tra il numero di microchip indicato nella certificazione veterinaria (corrispondente al gatto
5 indicato con nominativo e quello indicato nel libretto sanitario (corrispondente al gatto indicato Per_2 con nominativo ) - si veda doc. all. n. 5 e 7 – “fascicolo primo grado parte appellante”. Per_3
5.2.2. Ciò posto, deve rilevarsi che la genericità delle dichiarazioni rese in sede giudiziale da parte del veterinario, in uno con le riportate contraddizioni, contenute nelle certificazioni rilasciate dal medico veterinario, non consentono di ricostruire con chiarezza la catena di accadimenti.
In particolare, l'eventuale presenza di errori materiali nella compilazione dei documenti ovvero di altre
(allo stato ignote) motivazioni che avevano determinato le divergenze contenute nei documenti analizzati, da parte del medico veterinario, avrebbe dovuto essere oggetto di puntuale e specifico approfondimento istruttorio da parte dell'appellante; pertanto, come visto, non solo il certificato di avvenuta sterilizzazione risulta carente del codice identificativo LO, ma la documentazione nel suo complesso risulta caratterizzata da divergenze in ordine ai dati relativi al nome, alla data di nascita e al colore del gatto indicati dal veterinario.
A corredo di tale ragionamento, deve rilevarsi la genericità dei quesiti che parte appellante ha formulato al veterinario nel giudizio di primo grado, con correlative generiche dichiarazioni rese dal medesimo medico veterinario.
5.2.3. A tal proposito è bene riportare i quesiti che parte odierna appellante, nel giudizio di primo grado, aveva formulato al medico veterinario citato come teste.
Al medico veterinario, attraverso la formulazione del capitolo n. 6 veniva richiesto “vero che il gatto di razza
SP veniva sottoposto a visita veterinaria in data 12.08.2020 e nell'occasione il veterinario Dott. riscontrava Per_5 la presenza di parassiti intestinali, nello specifico giardia” ; mentre, attraverso la formulazione del capito n. 10, al medico veterinario veniva richiesto “vero che, in occasione dell'orchiectomia del 26.09.2020 il gatto del Sig. Pt_1 veniva dotato di microchip e diveniva per la prima volta identificabile”.
Ed ancora, al medico veterinario, attraverso la formulazione del capitolo 9 veniva richiesto “vero che, in data 26.09.2020 il Dott. eseguiva orchiectomia sul gatto del Sig. ? (si veda pag. 4 – memoria Per_5 Pt_1 autorizzata “fascicolo primo grado parte appellante”).
Dalla lettura dei menzionati quesiti si rileva la generica indicazione del gatto, in assenza di precisi riferimenti in ordine al nome, alla data di nascita, al colore del mantello e al codice LO.
Ed ancora, deve rilevarsi la mancanza di quesiti formulati ad hoc finalizzati a richiedere al veterinario spiegazioni in merito alle divergenze tra i dati riportati nella certificazione e quelli riportato nel libretto sanitario.
5.2.4. Inoltre, va rilevato che le dichiarazioni rese in sede giudiziale da compagna di Testimone_1
permettono di chiarire alcuni aspetti (quali la conferma dell'avvenuta sterilizzazione del Parte_1 gatto razza “SP”), ma non di risalire all'effettiva identità del gatto (si veda verbale di udienza del
6 19.04.2022); a tal proposito è bene precisare che, data la vicinanza della teste alla parte e la mancata chiarificazione degli aspetti e delle contraddizioni derivanti dall'analisi della documentazioni prodotta e formata dal veterinario, l'onere della prova in ordine all'eventuale adempimento della clausola contrattuale n. 5) non può dirsi pienamente soddisfatto.
5.2.5. Deve, peraltro, evidenziarsi che la clausola n. 5) del contratto, che pone obblighi a carico del compratore, era evidentemente finalizzata a consentire al venditore l'aggiornamento dei registri relativi al passaggio di proprietà dell'animale ceduto.
Alla luce della normativa vigente in materia (“Disciplinare del libro genealogico del gatto di razza”), al fine di aggiornare i registri relativi alla sterilizzazione e di formalizzare il passaggio di proprietà dell'animale, occorre comunicare la certificazione di avvenuta sterilizzazione contenente i dati anagrafici del gatto ed il corrispondente codice identificato LO.
Tale circostanza è stata confermata da già segretaria del libro genealogico A.N.F.I., la Testimone_2 quale, in sede giudiziale ha riferito “preciso che per eseguire l'aggiornamento dei registri con riferimento alla sterilizzazione, l'unico documento necessario è il certificato di sterilizzazione che può essere redatto su un formulario utilizzato dal veterinario oppure sul nostro formulario che, però, deve essere sempre compilato dal veterinario. Senza questo documento non posso aggiornare i registri” (si veda verbale di udienza del 30.03.2022 – “fascicolo di primo grado”). Pe Tale certificazione avrebbe dovuto contenere il codice identificativo - (alla luce del modello Perso predisposto da A.N.F.I. in qualità di depositario del Libro Genealogico Italiano – il quale, invece, risulta omesso, poiché, al momento della sterilizzazione, risultava impossibile accertare l'effettiva identità del gatto.
Pertanto, parte appellata non si trovava nelle condizioni di poter aggiornare il registro relativo alla proprietà dell'animale.
6. L'appello deve pertanto essere rigettato poiché gli elementi forniti parte appellante non consentono, in maniera chiara e univoca, di identificare il gatto sottoposto a sterilizzazione;
conseguentemente ciò non consente neppure di riconoscere risarcimento relativo alle cure affrontate per medicare gatto non chiaramente individuato.
6.1. A tal proposito è bene rilevare che il presente pronunciamento non si fonda solo sulla mancata indicazione del codice LO nel certificato di vaccinazione, ma anche sulle individuate contraddizioni rispetto alla compilazione del libretto sanitario e della certificazione veterinaria di avvenuta sterilizzazione, che paiono non oggetto di adeguato approfondimento istruttorio in ordine alla possibilità di un loro razionale componimento.
7 Tale carenza istruttoria riverbera quindi a carico dell'acquirente, che avrebbe dovuto dimostrare pieno adempimento della clausola in parola.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo sulla base delle statuizioni contenute nel d.m. Giustizia 10 marzo 2014, n. 55, come successivamente modificato, con riferimento al valore della causa e con riferimento a importi pari ai minimi tariffari, in relazione alla complessità del procedimento, alla sua durata, al numero delle parti.
7.1. Le spese di lite vengono quantificate in complessivi € 1.278,00 di cui € 213,00 per la fase di studio, €
213,00 per la fase introduttiva, € 426,00 per la fase istruttoria ed € 426,00 per la fase decisionale.
7.2. Raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002,
n.115.
p.q.m.
Rigetta l'appello promosso da Parte_1
Condanna l'appellante al pagamento, in favore della parte appellata, delle spese di lite Parte_1 del presente grado di giudizio, importo complessivamente quantificato in €. 1.278,00 per compensi, oltre a i.v.a., c.p.a. e spese generali del 15%.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la presentazione del mezzo di impugnazione, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Spoleto, 23 aprile 2025
Il giudice
Paolo Mariotti
8
Verbale di udienza art. 281-sexies c.p.c. 23/04/2025
n. 1203/2023 r.g.
Parte appellante Per Parte_1
Avv. PARINI GIOVANNI, è presente l'avv. Gabriele Boschi.
Parte appellate Per , Controparte_1
Avv. PARRONI TANIA, è presente l'avv. Alessio Castellani Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni e dispone la discussione orale della causa.
Parte appellante
- Si riporta agli atti difensivi ed insiste nelle relative richieste e conclusioni.
- Precisa le conclusioni come da atto introduttivo;
Parte appellata:
- Si riporta agli atti difensivi ed insiste nelle relative richieste e conclusioni.
- Precisa le conclusioni come da comparsa di costituzione in appello;
Le parti discutono la causa. Il Giudice si ritira in camera di consiglio per la pronuncia della sentenza resa in calce al presente verbale.
Il Giudice Paolo Mariotti
1 Repubblica italiana Tribunale di Spoleto Giudice Paolo Mariotti
Sentenza pronunciata in nome del popolo italiano art. 281 sexies c.p.c., causa n. 1203/2023 r.g., udienza del 23/04/2025
Parte_1
Avv. PARINI GIOVANNI parte attrice appellante
, Controparte_1
Avv. PARRONI TANIA parte convenuta appellata
Le conclusioni delle parti:
Per parte attrice appellante:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, così giudicare:
IN VIA PRINCIPALE: accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 167/2022, pubblicata in data 28.11.2022 dal Giudice di Pace di Foligno – Sezione Civile, Giudice
Dott. Natali Leonardo, a definizione del procedimento di primo grado iscritto al ruolo generale n. 103/2021, dichiarare
l'adempimento contrattuale del Sig. nel contratto intercorso con la Sig.ra di conseguenza Parte_1 CP_1 respingere la domanda risarcitoria proposta dalla Sig.ra nei confronti di parte appellante e per l'effetto condannare CP_1 la Sig.ra alla restituzione delle somme tutte versate alla stessa dal Sig. oltre interessi e rivalutazione dal CP_1 Pt_1 dovuto al saldo.
Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda risarcitoria, proposta dalla Sig.ra nei CP_1 confronti del Sig. per le ragioni di cui in narrativa, porre la somma complessiva di € 1.500,00 a titolo di Pt_1 risarcimento del danno per l'accertato inadempimento di parte venditrice, in totale compensazione di quanto dovuto, con il conseguente azzeramento delle rispettive posizioni creditorie”
Per parte convenuta appellata:
2 “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adìto, contrariis rejectis, rigettare in toto l'appello per le ragioni suesposte e per l'effetto confermare la sentenza di primo grado in ogni sua statuizione”.
Le ragioni della decisione:
1. Con sentenza di primo grado, il Giudice di Pace di Foligno ha statuito che la parte Parte_1 non aveva fornito prova sufficiente, dimostrativa dell'aver sterilizzato il gatto acquistato da
[...]
(e non un differente gatto, con caratteristiche similari); conseguentemente è stata Controparte_1 accertato l'inadempimento del compratore, relativamente alla clausola di cui al punto 5) del contratto di acquisto dell'animale.
1.1. Il Giudice di prime cure, inoltre, ha ritenuto che non avesse debitamente provato il Parte_1 pregiudizio economico sofferto a causa della necessità di somministrazione di cure necessarie all'animale acquistato, in relazione a patologia che, nell'ottica dell'appellante, era stata contratta prima dell'acquisto.
2. Con atto di citazione ha proposto appello avverso la sentenza n. 167/2022 – R.G. n. Parte_1
103/2021, emessa dal Giudice di Pace di Foligno con la quale veniva condannato al pagamento, in favore di della somma di € 1.500,00 oltre interessi legali e alle spese di lite. Controparte_1
2.1. In data 05.03.2024 si è costituita in giudizio Controparte_1
2.2. Con ordinanza del 29.03.2024, rilevando la conclusione dell'attività istruttoria, è stata disposta la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
2.3. All'odierna udienza, a seguito di discussione orale, le parti hanno concluso come da verbale di cui sopra.
3. Occorre ora descrivere le argomentazioni elaborate dalle parti.
3.1. Parte appellante, ha inteso impugnare la sentenza del giudice di prime cure, in particolare il paragrafo
“sul dedotto inadempimento del compratore”, precisando che il giudicante aveva “errato nel ritenere sussistente, in capo al un ulteriore obbligo costituito dalla consegna al venditore anche della documentazione contenente il c.d. Pt_1 codice LO (…)” (si veda pag. 5 – atto introduttivo).
3.2. In modo particolare, nel proprio atto di citazione, ha riferito che in data 10.08.2020 Parte_1 ha sottoscritto con l'odierna appellata, contratto di compravendita di un gatto, Controparte_1 razza “SP”.
Parte appellante ha precisato che nel contratto “al punto 5) delle garanzie in capo all'acquirente veniva statuito che: l'acquirente si impegna ad eseguire la sterilizzazione del gatto entro e non oltre sei mesi di età, inviando al venditore la documentazione relativa a certificato, foto e la fattura comprovante l'esecuzione”; prevedendo il pagamento di una
3 penale pari ad euro 1.500,00 in caso di inadempimento della suddetta obbligazione (si veda pag. 4 – atto introduttivo).
3.3. Parte appellante ha riferito di aver “adempiuto alle obbligazioni assunte di cui al punto 5) del contratto (si veda pag. 4 – atto introduttivo) e che parte venditrice, a seguito della consegna della documentazione richiesta,
“pretendeva dal Sig. la consegna di una certificazione ad hoc contenente il numero identificativo, ovvero “numero Pt_1
LO”, da attribuire al gatto” e che il veterinario “non era nelle condizioni di poter certificare che il gatto sottoposto all'intervento fosse proprio il felino indicato nella certificazione ad hoc pretesa dal Sig. per conto della Sig.ra Per_1
atteso che l'animale non era dotato di microchip” (si veda pag. 5-6 – atto introduttivo). CP_1
3.4. Infine, parte appellante ha inteso impugnare la sentenza di prime cure, in particolare quanto dedotto nel paragrafo“sul quantum rispettivamente richiesto”; più in particolare, parte appellante sostiene che il giudice di prime cure “pur avendo riconosciuto “implicitamente” il diritto al risarcimento per aver acquistato un gatto infetto (…) erra nel ritenere non provato il pregiudizio sofferto a causa dell'inadempimento di parte venditrice” (si veda pag. 7 – atto introduttivo).
3.5. Parte appellante, infatti, ha esposto che il gatto acquistato risultava affetto da malattia denominata
“Giardia”, e ha pertanto chiesto il risarcimento dei danni, eccependo la violazione di quanto statuito al punto 3) del contratto di compravendita, in base al quale “il venditore garantisce che il gatto è libero da parassiti interni ed esterni, clinicamente sano”.
4. Parte appellata, ha chiesto la conferma della sentenza di primo grado. Controparte_1
4.1. Parte appellata, nella propria comparsa di costituzione, evidenzia il fatto che il certificato di sterilizzazione “risultava privo di data, recante nome ( anziché ), colore del mantello (smoke cioè grigio Per_2 Per_3 anziché nero) e una data di nascita (23.04.20 anziché 25.04.20) diversi da quelli del gatto compravenduto ma soprattutto non riportava il codice identificativo LO fornito dall'attrice” (si veda pag. 5 – comparsa di costituzione e risposta).
4.2. Parte appellata ha evidenziato che il certificato di sterilizzazione, come redatto dal veterinario, “non veniva considerato idoneo alla registrazione da parte di ANFI in quanto non conforme ai contenuti richiesti (…) e, pertanto,
l'animale non poteva essere registrato come gatto non da riproduzione né veniva consentito il passaggio di proprietà” (si veda pag. 6 e 8 – comparsa di costituzione e risposta).
4.3. Parte resistente, ha altresì evidenziato che, in relazione “all'asserita responsabilità dell'appellata, nei confronti dell'acquirente, per infezione da “giardia” la sentenza impugnata appare giusta ed esente da vizi”, sostenendo che il
“certificato medico, redatto in data 10.08.2020, dalla Clinica Veterinaria “Mevania”, attesta, senza ombra di dubbio, che l'animale oggetto di compravendita non era affetto da alcuna malattia infettiva” (si veda pag. 17 – comparsa di costituzione e risposta).
4 5. Una volta sintetizzata la vicenda processuale e le argomentazioni delle parti, occorre procedere alla loro analisi.
5.1. Va rilevato, in primo luogo, che nel contratto di compravendita (si veda doc. all. n. 1 citazione – fascicolo primo grado appellante), in modo particolare al punto 8), si legge che il venditore garantisce che
“il gatto viene ceduto solo da compagnia, con obbligo di sterilizzazione (castrazione) a carico dell'acquirente”; mentre al punto 10) il venditore deve garantire che “il passaggio di proprietà verrà eseguito solo dopo che l'acquirente avrà fornito il certificato di avvenuta sterilizzazione da eseguire entro e non oltre i 6 mesi di età del gatto, con foto e fattura di queste in allegato”.
Quanto, invece, agli obblighi posti in capo a parte acquirente, al punto 5) del medesimo contratto, si legge che “l'acquirente si impegna ad eseguire la sterilizzazione del gatto entro e non oltre sei mesi di età, inviando al venditore la documentazione relativa a: certificato, foto e la fattura comprovante l'esecuzione” ; mentre, al punto 6) si legge “se
l'acquirente non rispetta i termini specificati nel punto 5 dovrà versare al venditore una penale di euro 1.500,00” (si veda contratto di vendita – pag. 19 – 20 – “fascicolo primo grado parte appellante”).
Nel caso di specie, parrebbe aver adempiuto alle obbligazioni nascenti da tale contratto, Parte_1 affermando di aver fornito all'allevatore la documentazione pattuita al punto 5).
Tale circostanza potrebbe ritenersi dimostrata dal tenore dei messaggi intercorsi tra e Parte_1
(marito dell'odierna appellata): ha prodotto foto del gatto, fattura di Controparte_2 Parte_1 pagamento veterinario, dichiarazione del veterinario attestante l'avvenuta sterilizzazione e libretto veterinario (sul punto si veda doc. all. n. 6- 7 – “fascicolo primo grado parte appellante”).
Inoltre, va evidenziato che anche il veterinario, in sede giudiziale, ha confermato di aver eseguito la sterilizzazione del gatto (si veda verbale di udienza del 19.04.2022 – “fascicolo di primo grado”).
5.2. Ciò posto, è necessario con le considerazioni espresse da parte appellata, che contesta il contenuto della dichiarazione di avvenuta sterilizzazione rilasciata dal veterinario.
Più in particolare, parte appellata contesta l'errata indicazione dei dati anagrafici del gatto (nome, data di nascita e colore del mantello), affermando che non corrispondono a quelli indicati nel libretto veterinario;
Pe per altro verso, l'appellata contesta la carenza del codice identificativo del gatto .
5.2.1. A tal proposito deve ravvisarsi che, effettivamente, nella certificazione veterinaria di avvenuta sterilizzazione alle voci “nome”, “nato” e “mantello” si legge “ , “nato il [...]” e “mantello color Per_2 smoke”; mentre, nel libretto sanitario si legge, “ , “nato il [...]” e “mantello nero” (si veda doc. all. Per_3
n. 5 e 7 – “fascicolo primo grado parte appellante”).
Unico elemento che consentirebbe di affermare che i diversi nominativi indicati rispettivamente nella certificazione veterinaria e nel libretto sanitario, in realtà, si riferiscono al medesimo gatto, è la corrispondenza tra il numero di microchip indicato nella certificazione veterinaria (corrispondente al gatto
5 indicato con nominativo e quello indicato nel libretto sanitario (corrispondente al gatto indicato Per_2 con nominativo ) - si veda doc. all. n. 5 e 7 – “fascicolo primo grado parte appellante”. Per_3
5.2.2. Ciò posto, deve rilevarsi che la genericità delle dichiarazioni rese in sede giudiziale da parte del veterinario, in uno con le riportate contraddizioni, contenute nelle certificazioni rilasciate dal medico veterinario, non consentono di ricostruire con chiarezza la catena di accadimenti.
In particolare, l'eventuale presenza di errori materiali nella compilazione dei documenti ovvero di altre
(allo stato ignote) motivazioni che avevano determinato le divergenze contenute nei documenti analizzati, da parte del medico veterinario, avrebbe dovuto essere oggetto di puntuale e specifico approfondimento istruttorio da parte dell'appellante; pertanto, come visto, non solo il certificato di avvenuta sterilizzazione risulta carente del codice identificativo LO, ma la documentazione nel suo complesso risulta caratterizzata da divergenze in ordine ai dati relativi al nome, alla data di nascita e al colore del gatto indicati dal veterinario.
A corredo di tale ragionamento, deve rilevarsi la genericità dei quesiti che parte appellante ha formulato al veterinario nel giudizio di primo grado, con correlative generiche dichiarazioni rese dal medesimo medico veterinario.
5.2.3. A tal proposito è bene riportare i quesiti che parte odierna appellante, nel giudizio di primo grado, aveva formulato al medico veterinario citato come teste.
Al medico veterinario, attraverso la formulazione del capitolo n. 6 veniva richiesto “vero che il gatto di razza
SP veniva sottoposto a visita veterinaria in data 12.08.2020 e nell'occasione il veterinario Dott. riscontrava Per_5 la presenza di parassiti intestinali, nello specifico giardia” ; mentre, attraverso la formulazione del capito n. 10, al medico veterinario veniva richiesto “vero che, in occasione dell'orchiectomia del 26.09.2020 il gatto del Sig. Pt_1 veniva dotato di microchip e diveniva per la prima volta identificabile”.
Ed ancora, al medico veterinario, attraverso la formulazione del capitolo 9 veniva richiesto “vero che, in data 26.09.2020 il Dott. eseguiva orchiectomia sul gatto del Sig. ? (si veda pag. 4 – memoria Per_5 Pt_1 autorizzata “fascicolo primo grado parte appellante”).
Dalla lettura dei menzionati quesiti si rileva la generica indicazione del gatto, in assenza di precisi riferimenti in ordine al nome, alla data di nascita, al colore del mantello e al codice LO.
Ed ancora, deve rilevarsi la mancanza di quesiti formulati ad hoc finalizzati a richiedere al veterinario spiegazioni in merito alle divergenze tra i dati riportati nella certificazione e quelli riportato nel libretto sanitario.
5.2.4. Inoltre, va rilevato che le dichiarazioni rese in sede giudiziale da compagna di Testimone_1
permettono di chiarire alcuni aspetti (quali la conferma dell'avvenuta sterilizzazione del Parte_1 gatto razza “SP”), ma non di risalire all'effettiva identità del gatto (si veda verbale di udienza del
6 19.04.2022); a tal proposito è bene precisare che, data la vicinanza della teste alla parte e la mancata chiarificazione degli aspetti e delle contraddizioni derivanti dall'analisi della documentazioni prodotta e formata dal veterinario, l'onere della prova in ordine all'eventuale adempimento della clausola contrattuale n. 5) non può dirsi pienamente soddisfatto.
5.2.5. Deve, peraltro, evidenziarsi che la clausola n. 5) del contratto, che pone obblighi a carico del compratore, era evidentemente finalizzata a consentire al venditore l'aggiornamento dei registri relativi al passaggio di proprietà dell'animale ceduto.
Alla luce della normativa vigente in materia (“Disciplinare del libro genealogico del gatto di razza”), al fine di aggiornare i registri relativi alla sterilizzazione e di formalizzare il passaggio di proprietà dell'animale, occorre comunicare la certificazione di avvenuta sterilizzazione contenente i dati anagrafici del gatto ed il corrispondente codice identificato LO.
Tale circostanza è stata confermata da già segretaria del libro genealogico A.N.F.I., la Testimone_2 quale, in sede giudiziale ha riferito “preciso che per eseguire l'aggiornamento dei registri con riferimento alla sterilizzazione, l'unico documento necessario è il certificato di sterilizzazione che può essere redatto su un formulario utilizzato dal veterinario oppure sul nostro formulario che, però, deve essere sempre compilato dal veterinario. Senza questo documento non posso aggiornare i registri” (si veda verbale di udienza del 30.03.2022 – “fascicolo di primo grado”). Pe Tale certificazione avrebbe dovuto contenere il codice identificativo - (alla luce del modello Perso predisposto da A.N.F.I. in qualità di depositario del Libro Genealogico Italiano – il quale, invece, risulta omesso, poiché, al momento della sterilizzazione, risultava impossibile accertare l'effettiva identità del gatto.
Pertanto, parte appellata non si trovava nelle condizioni di poter aggiornare il registro relativo alla proprietà dell'animale.
6. L'appello deve pertanto essere rigettato poiché gli elementi forniti parte appellante non consentono, in maniera chiara e univoca, di identificare il gatto sottoposto a sterilizzazione;
conseguentemente ciò non consente neppure di riconoscere risarcimento relativo alle cure affrontate per medicare gatto non chiaramente individuato.
6.1. A tal proposito è bene rilevare che il presente pronunciamento non si fonda solo sulla mancata indicazione del codice LO nel certificato di vaccinazione, ma anche sulle individuate contraddizioni rispetto alla compilazione del libretto sanitario e della certificazione veterinaria di avvenuta sterilizzazione, che paiono non oggetto di adeguato approfondimento istruttorio in ordine alla possibilità di un loro razionale componimento.
7 Tale carenza istruttoria riverbera quindi a carico dell'acquirente, che avrebbe dovuto dimostrare pieno adempimento della clausola in parola.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo sulla base delle statuizioni contenute nel d.m. Giustizia 10 marzo 2014, n. 55, come successivamente modificato, con riferimento al valore della causa e con riferimento a importi pari ai minimi tariffari, in relazione alla complessità del procedimento, alla sua durata, al numero delle parti.
7.1. Le spese di lite vengono quantificate in complessivi € 1.278,00 di cui € 213,00 per la fase di studio, €
213,00 per la fase introduttiva, € 426,00 per la fase istruttoria ed € 426,00 per la fase decisionale.
7.2. Raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002,
n.115.
p.q.m.
Rigetta l'appello promosso da Parte_1
Condanna l'appellante al pagamento, in favore della parte appellata, delle spese di lite Parte_1 del presente grado di giudizio, importo complessivamente quantificato in €. 1.278,00 per compensi, oltre a i.v.a., c.p.a. e spese generali del 15%.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la presentazione del mezzo di impugnazione, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Spoleto, 23 aprile 2025
Il giudice
Paolo Mariotti
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