Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXIV, sentenza 03/02/2026, n. 1571
CGT1
Sentenza 3 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Applicabilità agevolazione fiscale imprese costruttrici (art. 1, commi 750 e 769, L. 160/2019)

    La Corte ha ritenuto che la società ricorrente non abbia provato la sussistenza dei requisiti necessari per ottenere l'agevolazione, limitandosi a depositare il bilancio. Il bilancio, sebbene necessario, non è sufficiente a dimostrare la spettanza dell'agevolazione in quanto non permette il riscontro delle caratteristiche catastali e della concreta destinazione degli immobili. Inoltre, la norma prevede un obbligo dichiarativo a pena di decadenza, che non è stato assolto dalla società ricorrente.

  • Rigettato
    Illegittimità irrogazione sanzioni

    La richiesta di riduzione delle sanzioni non è condivisibile in quanto trova applicazione la sanzione prevista dall'art. 13, comma 1, del D.Lgs. n. 471/1997 e dall'art. 20 del Regolamento IMU del Comune di Roma Capitale, nella misura del 30% dell'importo non versato entro i termini.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXIV, sentenza 03/02/2026, n. 1571
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma
    Numero : 1571
    Data del deposito : 3 febbraio 2026

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