Sentenza 4 aprile 2003
Massime • 1
In tema di arbitrato, a partire dal 1.ò aprile 1995 l'onorario spettante agli arbitri, che siano anche avvocati, deve essere liquidato in base alla tariffa professionale, senza possibilità per il presidente del tribunale, che procede alla liquidazione ai sensi dell'art. 814, secondo comma, cod. proc. civ., di fare ricorso a criteri equitativi, atteso che il decreto ministeriale 5 ottobre 1994, n. 585 - con il quale è stata approvata la delibera del Consiglio nazionale forense in data 12 giugno 1993, che stabilisce i criteri per la determinazione degli onorari, dei diritti e delle indennità spettanti agli avvocati, a partire dal 1.ò aprile 1995, per le prestazioni giudiziali, in materia civile e penale, e stragiudiziali - prevede al punto 9) della tabella relativa alla attività stragiudiziale gli onorari spettanti al collegio composto da avvocati, indicandone il minimo e il massimo secondo il valore della controversia. Tali disposizioni, alla luce di quanto stabilito dalla Corte di giustizia CE (sent. 19 febbraio 2002, in C - 35/99), non si pongono in contrasto con il principio di libera concorrenza sancito dall'art. 85 (ora 81) del Trattato istitutivo, in quanto, pur essendo tali tariffe professionali predisposte da membri della stessa professione, sono soggette ad approvazione e controllo da parte di organi pubblici, conservando quindi i caratteri della normativa statale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 04/04/2003, n. 5252 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5252 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SAGGIO Antonio - Presidente -
Dott. CAPPUCCIO Giammarco - Consigliere -
Dott. ADAMO Mario - Consigliere -
Dott. CELENTANO Walter - Consigliere -
Dott. RORDORF Renato - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TT BR, nella qualità di titolare della omonima impresa elettivamente domiciliato in ROMA VIA PREMUDA 6, presso l'avvocato MELIADÒ GIOVANNI, rappresentato e difeso dall'avvocato SAGUATTI GIANCARLO, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
PA DR, LL UG, EN ER, elettivamente domiciliati in ROMA VIA BARBERINI 86, presso l'avvocato FRANCO SALVUCCI, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato FRANCESCO MERCURIO, giusta procura in calce al controricorso;
- controricorrente -
e sul 2^ ricorso n. 04463/00 proposto da:
SOCIETÀ ARCH. ALEX SAS, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA PIAZZA DI PIETRA 26, presso l'avvocato JOUVENAL LONG DANIELA, che la rappresenta e difende unitamente all'Avvocato BOVO PAOLO, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
nonché
contro
PA DR, LL UG, EN ER, elettivamente domiciliati in ROMA VIA BARBERINI 86, presso l'avvocato FRANCO SALVUCCI, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato FRANCESCO MERCURIO, giusta procura in calce al controricorso;
- controricorrenti -
avverso il provvedimento del Tribunale di VENEZIA, depositato il 22/03/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/11/2002 dal Consigliere Dott. Renato RORDORF;
udito per il ricorrente, l'Avvocato JOUVENAL LONG, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente, l'Avvocato PA, con delega, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Dario CAFIERO che ha concluso per il rigetto del primo motivo, l'accoglimento del secondo motivo e l'assorbimento del terzo motivo del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Una controversia insorta tra il geom. RI TT e la Società di Architetture Alex s.a.s. di LO AR & C. fu devoluta al giudizio arbitrale degli avv. Andrea Pasqualin, Augusto Gabrielli ed Umberto Vincenti. Depositato il lodo in data 30 luglio 1998, non avendo le parti accettato la liquidazione del compenso direttamente operata dagli arbitri, questi ricorsero al presidente del tribunale di Venezia, ai sensi dell'art. 814 c.p.c, per far determinare l'ammontare delle spese e dell'onorario loro spettante. In quella sede si costituì il solo geom. TT, che si oppose alla liquidazione richiesta dagli arbitri eccependo l'inapplicabilità dei valori al riguardo indicati nella tariffa forense approvata con d.m. n. 585 del 1994, perché in contrasto con l'art. 85 del Trattato istitutivo della Comunità europea, e contestando comunque i criteri adoperati dagli arbitri per la quantificazione del compenso.
Il presidente del tribunale, con ordinanza datata 3 stente, liquidò le spese e gli onorari, conformemente alla richiesta degli arbitri, rispettivamente nella misura di L. 280.000 e L. 50.000.000. Ricorrono separatamente in Cassazione il geom. TT e la Società di Architetture Alex, per i motivi che saranno in seguito illustrati.
Resistono con controricorso, illustrato anche da successiva memoria, gli avv. Pasqualin, Gabrielli e Vincenti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I ricorsi debbono essere riuniti, siccome diretti avverso il medesimo provvedimento, secondo quanto dispone l'art. 335 c.p.c.
2. I resistenti hanno preliminarmente eccepito l'inammissibilità di entrambi i ricorsi per difetto di indicazione della data della procura a margine dei ricorsi medesimi.
L'eccezione è infondata. È vero che le procure a margine dei due ricorsi in esame non recano espressa ed autonoma indicazione di data, ma la loro stretta connessione con il contenuto dei ricorsi, nella cui intestazione espressamente a tali procure si fa riferimento, non lascia dubbi circa l'anteriorità (o, almeno, la contestualità) del rilascio di dette procure rispetto ai relativi ricorsi. In simili casi - come più volte affermato da questa corte (cfr., tra le altre, le decisioni nn. 5077, 3314, 2991 e 1058 del 2001) - la mancanza della data non produce nullità della procura, perché la posteriorità del suo rilascio rispetto alla sentenza gravata si ricava dall'intima connessione con il ricorso cui la procura medesima accede, nel quale la sentenza è menzionata. D'altro canto la procura per il giudizio di Cassazione, costituendo in simili casi corpo unico con l'atto cui si riferisce, garantisce il requisito della specialità del mandato al difensore, e la data di tale mandato, se non specificamente indicata deve ritenersi esser quella del ricorso.
Occorre, perciò, vagliare il merito dei proposti ricorsi, che possono essere esaminati congiuntamente per la stretta affinità del loro contenuto.
3. Entrambi i ricorrenti denunciano, anzitutto, la violazione dell'art. 85 (divenuto ora 81) del Trattato istitutivo della Comunità europea, in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c. Sostengono, infatti, che il giudice a quo non avrebbe dovuto fare riferimento, nella liquidazione dei compensi degli arbitri, alla tariffa professionale forense, giacché questa, tanto per il suo oggetto quanto per il procedimento attraverso cui è emanata, contrasterebbe con il principio di libera concorrenza fissato nell'anzidetta norma del Trattato.
La censura è ammissibile, giacché la questione dell'applicabilità della tariffa forense ha formato oggetto di dibattito dinanzi al giudice di merito, è stata espressamente presa in esame nel provvedimento impugnato ed era senza alcun dubbio rilevante ai fini della liquidazione del compenso arbitrale. Infatti, la predeterminazione in via normativa dell'onorario spettante all'avvocato per l'attività arbitrale, operata dal citato d.m. n. 585/94, comporta che il potere di liquidazione dell'onorario affidato al presidente del tribunale dall'art. 814 c.p.c. può ora esprimersi soltanto nell'ambito dei limiti minimo e massimo previsti dalla tabella dalla cui applicazione il presidente del tribunale - a differenza di quanto in precedenza accadeva - non può dunque prescindere (si vedano, in argomento, Cass. n. 371 del 1999, n. 1929 del 1999, n. 15784 del 2000, n. 6513 del 2000, e n. 3035 del 2001). La doglianza dei ricorrenti, tuttavia, è priva di fondamento. Proprio sulla questione da essi sollevata, infatti, si è di recente pronunciata la Corte di giustizia delle comunità europee, la quale è giunta alla conclusione che le invocate disposizioni del trattano non ostano all'adozione di tariffe professionali come quella in esame che, pur essendo predisposte da membri della stessa professione, sono soggette ad approvazione e controllo da parte di organi pubblici e conservano quindi i caratteri della normativa statale (sentenza 19 febbraio 2002, causa C-35/99, Arduino e. Soc. Compagnia assicuratrice Ras).
Alla stregua di tali indicazioni il primo motivo di entrambi i ricorsi dev'essere senz'altro rigettato.
4. Anche il secondo mezzo di impugnazione è comune ad entrambi i ricorsi. Con esso l'impugnata ordinanza è censurata per aver violato l'art. 1 della tariffa forense approvata con d.m. n. 585 del 1994. In particolare, i ricorrenti si dolgono del fatto che il presidente del tribunale adito abbia malamente applicato il punto 9) della tariffa in materia stragiudiziale (riguardante i compensi arbitrali) avendo sommato tra loro i diversi scaglioni previsti per importi di valore della causa maggiori di L. 50.000.000, anziché - come sarebbe stato invece corretto - applicare soltanto l'importo previsto per lo scaglione corrispondente al valore complessivo della causa stessa.
La censura è ammissibile.
Il provvedimento presidenziale impugnato non indica espressamente con qual criterio è stata data applicazione a quanto previsto dal citato punto 9) della tariffa, limitandosi a condividere la liquidazione dei compensi operata in precedenza dagli stessi arbitri. Non è però contestato che tale liquidazione rispondesse al criterio su cui si appuntano ora le critiche dei ricorrenti;
e poiché - come s'è già detto l'applicazione della tariffa costituisce ora il parametro legale obbligato del provvedimento giudiziale di liquidazione dei compensi arbitrali ex art. 814 c.p.c, l'eventuale errore commesso dal giudice nel compiere tale applicazione si traduce in un vizio di legittimità denunciabile in Cassazione.
Nel merito la doglianza è fondata.
Questa corte ha già più volte avuto occasione di chiarire che la suindicata disposizione della tariffa professionale deve essere interpretata nel senso che per le controversie di valore superiore a L. 50.000.000 gli onorari previsti in relazione a cause non eccedenti tale valore vanno comunque corrisposti, costituendo essi la base minima di liquidazione, e che ad essi debba essere aggiunto il solo importo previsto, ovviamente entro il limite minimo e massimo, per lo scaglione corrispondente al valore della causa. In altri termini, l'onorario aggiuntivo deve essere applicato una sola volta, in relazione al valore della pratica e quindi al corrispondente scaglione di riferimento (cfr., in tal senso, oltre alla citata sentenza n. 371 del 1999, anche la più recente pronunzia n. 3935 del 2001).
Le obiezioni che i ricorrenti muovono a siffatto orientamento giurisprudenziale (non significativamente contraddetto da Cass. n. 631 del 2000, che al tema in esame si è riferita solo in un obiter dictum e senza specifica motivazione) non colgono nel segno. L'espressione adoperata al punto 9) della citata tabella, infatti, sta chiaramente ad indicare che, fermo il diritto dell'arbitro a percepire l'onorario previsto per il primo scaglione di valore ivi indicato (fino a L.. 5.000.000), compete al medesimo arbitro un ulteriore importo "sul maggior valore"; e tale ulteriore importo è poi dettagliato dalla tabella con riferimento ad altri sei scaglioni di valore. Nulla però consente di affermare che la successione di tali, scaglioni costituisca un percorso progressivo di determinazione degli onorati, tale per cui ogni scaglione presupponga la precedente applicazione del precedente. Se tanto il legislatore avesse voluto significare, avrebbe dovuto espressamente collegare tra loro i diversi menzionati scaglioni, riferendo l'onorario per ciascuno di essi solo alla parte di valore della causa eccedente rispetto a quella compresa nello scaglione precedente, come in molte altre analoghe tabelle tariffarie risulta. Ma così il legislatore qui non ha fatto o, per meglio dire, lo ha fatto solo nel successivo capoverso, dove, nel regolare gli onorari per le controversie di valore superiore all'ultimo dei predetti scaglioni (oltre L..
50.000.000.000) si è appunto riferito a quelli indicati "nello scaglione precedente" con la previsione aggiuntiva dello 0,50% sulla parte eccedente detto valore. Il riferimento al singolare all'ultimo scaglione e la limitata applicazione di detta percentuale aggiuntiva alla parte eccedente consente dunque agevolmente di ravvisare la piena autonomia ed autosufficienza - salvo il richiamato limite minimo dettato per le controversie fino a L. 50.000.000 - dei valori via via previsti in successione negli scaglioni precedenti. Nè, del resto, si spiegherebbe altrimenti come mai agli ultimi due scaglioni del primo capoverso corrispondano misure di onorario del tutto identiche tanto nel minimo quanto nel massimo.
Tale sistema, come già rilevato da questa corte nelle proprie precedenti già citate pronunce, è conforme a logica, giacché consente sì l'applicazione di importi gradualmente crescenti in funzione del valore delle controversie, ma con margini di sovrapposizione tra importi progressivi nei limiti minimo e massimo, in modo tale da assicurare anche la possibilità che per una controversia di minor valore sia liquidato un onorario maggiore, nel rispetto beninteso dei minimi e dei massimi, rispetto a quello di una controversia di valore più elevato, ma di minor complessità. Un effetto, questo, che se pure non del tutto impossibile nella diversa ed alternativa impostazione seguita dal giudice a quo e propugnata dai controricorrenti, risulterebbe altrimenti assai più limitato e contribuirebbe perciò a rendere l'intero sistema irragionevolmente più rigido.
Coerente con tale impostazione appare anche la diversa tecnica di aumento degli onorari adottata nella disposizione relativa alla redazione dei contratti e degli altri atti indicati nel n. 2, lett. f) della stessa tabella, che fa anch'essa riferimento al "maggior valore", prevedendo tuttavia percentuali man mano decrescenti su detto maggior valore, in modo da garantire la necessaria gradualità in relazione a valori crescenti, secondo il criterio generale innanzi richiamato. Al contrario, l'interpretazione secondo la quale, una volta individuato il valore della controversia, si dovrebbe sommare al relativo scaglione tariffario ogni scaglione inferiore varrebbe a conferire un'estrema rigidità alle tariffe, così da comportare che una sola lira di maggior valore faccia elevare l'onorario minimo e massimo in misura notevolissima ed in modo del tutto irrazionale.
5. L'impugnato provvedimento, non essendosi attenuto al principio sopra enunciato, deve essere annullato, e ciò rende superfluo l'esame del terzo motivo di entrambi i ricorsi.
La cassazione dell'impugnato provvedimento impone il rinvio della causa al presidente del Tribunale di Venezia in persona di altro magistrato.
Si ravvisano giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte, riuniti i ricorsi, rigetta il primo motivo, accoglie il secondo, e dichiara assorbito il terzo motivo di entrambi. Cassa l'impugnata ordinanza, in relazione al motivo accolto, e rinvia la causa al presidente del Tribunale di Venezia in persona di altro giudice.
Compensa tra le parti le spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, il 21 novembre 2002.
Depositato in Cancelleria il 4 aprile 2003