Cass. civ., sez. I, sentenza 04/04/2003, n. 5252
CASS
Sentenza 4 aprile 2003

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In tema di arbitrato, a partire dal 1.ò aprile 1995 l'onorario spettante agli arbitri, che siano anche avvocati, deve essere liquidato in base alla tariffa professionale, senza possibilità per il presidente del tribunale, che procede alla liquidazione ai sensi dell'art. 814, secondo comma, cod. proc. civ., di fare ricorso a criteri equitativi, atteso che il decreto ministeriale 5 ottobre 1994, n. 585 - con il quale è stata approvata la delibera del Consiglio nazionale forense in data 12 giugno 1993, che stabilisce i criteri per la determinazione degli onorari, dei diritti e delle indennità spettanti agli avvocati, a partire dal 1.ò aprile 1995, per le prestazioni giudiziali, in materia civile e penale, e stragiudiziali - prevede al punto 9) della tabella relativa alla attività stragiudiziale gli onorari spettanti al collegio composto da avvocati, indicandone il minimo e il massimo secondo il valore della controversia. Tali disposizioni, alla luce di quanto stabilito dalla Corte di giustizia CE (sent. 19 febbraio 2002, in C - 35/99), non si pongono in contrasto con il principio di libera concorrenza sancito dall'art. 85 (ora 81) del Trattato istitutivo, in quanto, pur essendo tali tariffe professionali predisposte da membri della stessa professione, sono soggette ad approvazione e controllo da parte di organi pubblici, conservando quindi i caratteri della normativa statale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 04/04/2003, n. 5252
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5252
    Data del deposito : 4 aprile 2003

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