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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 08/07/2025, n. 2421 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2421 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
Reg. gen. Sez. Lav. 1320/ 2022
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
La Corte, composta dai seguenti magistrati:
Dott.ssa AR ON ZI Presidente rel.
Dott. Ssa Gabriella Piantadosi Consigliere
Dott. ssa Alessandra Lucarino Consigliere
ha pronunciato, all'udienza dell'8/07/2025 la seguente
S E N T E N Z A CONTESTUALE
nella controversia in materia di lavoro in grado di appello iscritta al n. RG 1320/ 2022 vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'Avv. LUCCHETTI SERGIO ed elettivamente Parte_1 domiciliata presso lo studio dello stesso in VIA PREMUDA, 2 00192 ROMA ,giusta procura in atti;
APPELLANTE
E
CP_1
APPELLATO CONTUMACE
Oggetto: appello avverso la sentenza del tribunale di Roma n. 2790 del 283.22
Conclusioni: come da scritti difensivi FATTO E DIITTO
Con ricorso depositato in data 17 Febbraio 2021 , conveniva in giudizio la società Parte_1 deducendo di aver prestato servizio dal 21 giugno 2007 al 16 gennaio 2017 in qualità di CP_1 operaio con mansione di elettrauto , quarto livello del contratto collettivo metalmeccanica e artigianato , osservando l'orario dalle 6 alle 15 dal lunedì al venerdì e per i mesi estivi dal lunedì alla domenica dalle 6 alle 17.00 ; assumeva di aver lavorato per i primi tre mesi presso la sede di via dell'Omo e successivamente presso l'aeroporto di UM.
Il deduceva di aver diritto a percepire la somma di euro 22.532,78 a titolo di differenze Pt_1 retributive per indennità di trasferta , straordinario, lavoro diurno festivo , tredicesima mensilità , ferie maturate e non godute oltre a interessi e rivalutazione.
Argomentava che l'indennità di trasferta era stata da lui determinata nei conteggi in misura di euro
30 giornalieri e rivendicava il pagamento delle predette somme ai sensi dell'articolo 36 della costituzione .
Si costituiva la società formulando domanda riconvenzionale avente ad oggetto il risarcimento dei danni per una condotta tenuta dall'ex dipendente nell'aprile 2015 in relazione alla guida di un mezzo della società Alitalia CAI nell'aeroporto di UM .
Il tribunale rigettava il ricorso argomentando negando il diritto alla trasferta in ragione del distacco disposto nel luglio del 2013 - e mai contestato - presso la sede dell'aeroporto di UM da parte della e negando il raggiungimento della prova in relazione al preteso lavoro straordinario CP_1
Avverso la sentenza del tribunale il signor formulava atto di appello riproponendo le stesse Pt_1 argomentazioni svolte nel giudizio di primo grado, ma censurando la valutazione della prova operata dal tribunale medesimo e rivendicando nuovamente il pagamento della somma di euro 22.532,78.
La società , pur ritualmente intimata , non si costituiva CP_1
All'udienza odierna la causa era trattenuta in decisione.
La pretesa del ricorrente al pagamento di differenze retributive è correlata allo svolgimento di attività in trasferta , nonché alla prestazione di un numero di ore di lavoro straordinario non retribuite e alle ricadute di tali emolumenti anche sulla mensilità supplementare e le ferie.
In relazione alle ferie maturate e non godute il lavoratore è onerato della prova del mancato godimento e tale prova non è stata offerta dalla parte che si è limitata a capitolare una prova testimoniale esclusivamente sull'orario di lavoro e sulla sede ove egli svolgeva quotidianamente la sua prestazione lavorativa.
In relazione all'indennità di trasferta il ricorrente assume di aver svolto la propria prestazione lavorativa per la gran parte del periodo di servizio - con esclusione dei primi tre mesi - presso la sede di UM motivo per il quale egli assumeva di avere titolo per pretendere l'indennità di trasferta commisurata a euro 30 giornalieri
Nell'atto di appello invero il ricorrente riporta che , in sede di elaborazione del ricorso introduttivo, non aveva ricordato l'avvenuta formalizzazione del suo distacco presso la sede di UM nel mese di giugno 2013 essendo intervenuto detto distacco ad inizio rapporto. Tuttavia reiterava integralmente la richiesta di condanna al pagamento della somma di euro 22.531,78 che comprendeva il pagamento dell'indennità di trasferta. Nell'atto di appello non impugna il capo di motivazione che Pt_1 disconosce il diritto alla trasferta in ragione dell'operatività del distacco : il tribunale argomenta , infatti, che , non avendo il ricorrente censurato il distacco , né lamentato alcunchè relativamente alla legittimità del distacco presso l'aeroporto di UM , disposto a far data dal 26.7.13 , risulterebbe accertato che , in ragione della modifica contrattuale convenuta tra le parti , il lavoro reso presso la sede di UM , pur se diversa da quella originariamente convenuta , non legittimava la pretesa al pagamento dell'indennità di trasferta
L'indennità di trasferta è un emolumento corrisposto al lavoratore in relazione ad una prestazione effettuata, per limitato periodo di tempo e nell'interesse del datore, al di fuori della ordinaria sede lavorativa, volto a compensare i disagi derivanti dall'espletamento del lavoro in luogo diverso da quello previsto .
Nel distacco , invece , l'obbligazione del lavoratore di prestare la propria opera viene
(temporaneamente) adempiuta non già in favore del datore di lavoro , ma in favore del soggetto - cui sono attribuiti i connessi poteri direttivi e disciplinari - .
Il distacco del lavoratore non comporta una novazione soggettiva e l'insorgenza di un nuovo rapporto con il beneficiario della prestazione lavorativa, ma solo una modificazione nell'esecuzione dello stesso rapporto.
Tanto premesso stante la manata impugnazione specifica del capo di sentenza che ha escluso l'applicabilità del regime della trasferta e benchè il rivendichi nelle conclusioni dell'atto di Pt_1 appello l'intero ammontare delle differenze retributive richieste nel ricorso introduttivo del giudizio dinanzi al tribunale, la originaria pretesa deve essere riconsiderata eliminando il quantum inizialmente azionato a titolo di trasferta. L'appellante non si confronta in effetti con la pronuncia del tribunale che tale pretesa aveva motivatamente respinto con la conseguenza che le statuizioni del tribunale sono passate in autorità di giudicato.
Il ricorrente ulteriormente lamenta l'omesso pagamento di straordinari, compensi per lavoro diurno estivo e differenze sulla tredicesima mensilità e ferie in ragione della prestazione di siffatto lavoro straordinario e festivo e censura la valutazione della prova testimoniale operata dal giudice di prime cure . Il tribunale , invero , riportava in sentenza, testualmente , ampia parte della prova testimoniale Tes_ svolta . Il ricorrente lamenta che il tribunale abbia ritenuto la deposizione del teste non attendibile , senza indicarne le motivazioni , ma assumendo semplicemente che egli fosse impreciso e con scarsa capacità mnemonica e assume invece come fossero veramente inattendibili i testi e in quanto il primo era stato in passato amministratore e il secondo dipendente CP_1 Tes_2 della società appellata . Assumeva che il sabato e la domenica lavorava da solo e di conseguenza i testi escussi potevano fornire solo le dichiarazioni di quello che avevano potuto verificare i giorni seguenti al rientro in servizio dopo il fine settimana.
Invero , come correttamente riportato dal tribunale , i testi di parte resistente e cioè e CP_1 nonché avevano riportato che il offriva la propria attività lavorativa dal lunedì Tes_3 Tes_2 Pt_1 al venerdì quale elettrauto. Il teste rammentava che il ricorrente lavorava sempre dalle 6.00 Tes_2 alle 15 da lunedì al venerdì con la pausa pranzo e che in via dell'Omo l'orario invece era sfalsato di due ore , dalle 8 alle 17 , sempre con la pausa pranzo. Analoghe dichiarazioni hanno reso i testi Tes_3
e rammentando che lavoravano con un'ora di pausa sia in via dell'Omo che presso CP_1
l'aeroporto di UM con il medesimo orario sfalsato di due ore dal lunedì al venerdì . I testi hanno pure rilevato che , quando si lavorava il sabato era solo per mezza giornata e queste ore ulteriori , occasionalmente svolte, erano era sempre retribuite in buste paga . Il teste ha dichiarato CP_1 che nel periodo estivo c'erano dei picchi di lavoro e quindi vi poteva essere richiesta una maggiore richiesta di attività lavorativa , mentre nei periodi di calo di attività presso l'aeroporto di UM i dipendenti distaccati potevano essere richiesti di operare presso la sede di via dell'Omo . Il teste Tes_3 ha dichiarato di non aver mai lavorato a UM, ma di aver lavorato in via dell'Omo per sei anni, di aver visto il ricorrente solo quando andava a prendere il materiale presso la sede di via dell'Omo .
Il teste ha dichiarato di aver ricevuto delle telefonate anche di sabato e di domenica per avere delle informazioni sul lavoro che il ricorrente stava svolgendo.
Tes_ Il teste ha dichiarato di aver lavorato a tempo pieno fino al 2012 e poi con orario 7 - 16 e 30 dal lunedì al venerdì negli anni successivi e fino al 2017 per la società aeroporti di Roma. Il teste dichiarava di ricordare il ricorrente dal 2012 2013 e che questi iniziava a lavorare prima di lui (alle sei ). Invero la circostanza è incontroversa poiché l'orario di inizio della prestazione è lo stesso indicato anche dalla società ; il teste dichiara tuttavia che il ricorrente cessasse la sua attività alle Tes_ 16:30 e non alle 15, assieme a lui. Ma rammenta pure che il ricorrente smise di lavorare un anno prima del 2017 , e anzi , poi precisa nella deposizione, intorno al 2015 .
Si tratta di dichiarazioni assolutamente vaghe, imprecise e in contrasto sia con le allegazioni del ricorrente che con le allegazioni della società, e quindi , nel caso di specie sprovviste di idoneità probatoria.
Il ricorrente ha cessato di lavorare nel 2017 , e non nel 2015 : correttamente il tribunale ha rilevato che il teste rammentava della presenza del solo dal 2013 al 2015 , benché , in teoria , avrebbe Pt_1 dovuto avere quanto meno cognizione della sua presenza per ulteriori due anni;
il teste non ha dato nessuna indicazione sul mese in cui l'attività lavorativa del sarebbe cessata presso l'aeroporto Pt_1
e non era a conoscenza neppure dell'orario asseritamente rispettato dal il sabato poiché egli Pt_1 stesso non lavorava il sabato ( ma si limitava a verificare che c'erano delle schede di lavorazione riconducibili al ricorrente , asseritamente movimentate nel fine settimana) . Correttamente il tribunale ha valutato la deposizione per alcuni versi inattendibile perché il teste aveva una memoria imprecisa dei fatti di causa in relazione ai periodi in cui il aveva prestato servizio presso gli aeroporti Pt_1 di UM;
inoltre il teste non prestava attività lavorativa il sabato e quindi non poteva riferire della presenza della il sabato e lavorava peraltro per una società diversa con la conseguenza Pt_1 che anche la conoscenza dell'orario concretamente rispettato dal ricorrente poteva non essere corretta
(considerato anche che tutti gli altri testi dipendenti della società hanno riferito il rispetto del medesimo orario lavorativo full time indicato dalla società). Infine, quel che più conta, il ricorrente nell'atto introduttivo, riconosceva di aver prestato l'orario lavorativo dedotto dalla società nei mesi invernali e di aver osservato il più lungo orario dalle sei alle 17 e nel fine settimana solo nei mesi estivi. Il teste dichiarava invece che il osservava sempre l'orario fino alle 16:30 , in tal modo Pt_1 avvalorando la valutazione del tribunale in merito alla sua inattendibilità.
La circostanza che egli rinveniva talvolta delle schede di lavorazione riconducibili al ricorrente non
è sufficiente a comprovare lo svolgimento costante di attività lavorativa nella giornata di sabato e allo stesso modo la circostanza che vi fossero dei picchi lavorativi in alcuni periodi estivi non garantisce che questi picchi lavorativi coinvolgessero proprio il;
in ogni caso le dichiarazioni non Pt_1 provano la continuità di un impegno lavorativo del come dedotto nell'atto introduttivo per Pt_1 ore e giorni ulteriori rispetto a quelli convenuti contrattualmente.
Come rilevato dal tribunale, in applicazione dei principi affermati dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, sul lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per lavoro straordinario grava un onere probatorio rigoroso (Cass. Sez. L, Sentenza n. 16150 del 19/06/2018), sicchè è sufficiente rilevare ai fini della infondatezza del motivo in disamina che non emerge dalle dichiarazioni dei testimoni ascoltati nel corso del giudizio la prova rigorosa dello svolgimento di attività di lavoro straordinario. Difatti, le dichiarazioni dei testi sul tema sono generiche ed inoltre incoerenti e Tes_ contraddittorie, come evidenziato dal primo giudice . Infatti il teste è l'unico ad aver riportato un orario diverso da quello contrattuale , ma ha ricordi confusi sugli anni in cui il ricorrente prestava servizio presso gi aeroporti di fiumicino , lavorava per una società diversa nella medesima sede, non prestava servizio mai il sabato quando assumeva che il lavorasse , e non distingueva i periodi Pt_1 estivi dai periodi invernali per argomentare il diverso orario , come dedotto dal ricorrente nel ricorso;
gli altri testi hanno tutti confermato il rispetto da parte del del medesimo orario di servizio Pt_1 degli altri dipendenti addetti all'officina e cioè dalle 06:00 alle 15:00 e dalle ore 8 alle 17:00 nella sede di via dell'Olmo, pur non escludendo che in alcuni fine settimana egli possa aver prestato servizio con lavoro straordinario , ma per poche ore e venendo sempre retribuito in busta paga .
Avendo quasi tutti i testimoni riferito il medesimo orario di servizio indicato dalla società resistente Tes_ come orario ordinario full time e avendo solo il teste reso dichiarazioni diverse , ma inattendibili per le ragioni già espresse , non può dirsi raggiunta la prova dello svolgimento di lavoro straordinario da parte della odierna appellante
L'appello deve essere pertanto respinto posto che le pretese retributive si fondavano esclusivamente sulla prestazione di attività lavorativa straordinaria , non avendo parte ricorrente allegato alcunché in relazione a ferie non godute. La contumacia della società rende non necessaria qualsivoglia statuizione sulle spese di lite.
Occorre dare atto — ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 — della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione integralmente rigettata
Difatti la circostanza che il ricorso sia stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013 impone di dar atto dell'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228. Invero, in base al tenore letterale della disposizione, il rilevamento della sussistenza o meno dei presupposti per l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato costituisce un atto dovuto, poiché l'obbligo di tale pagamento aggiuntivo non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo - ed altrettanto oggettivamente insuscettibile di diversa valutazione - del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l'impugnante, dell'impugnazione, muovendosi, nella sostanza, la previsione normativa nell'ottica di un parziale ristoro dei costi del vano funzionamento dell'apparato giudiziario o della vana erogazione delle, pur sempre limitate, risorse a sua disposizione (così Cass., Sez. Un., n.
22035/2014 e di recente Cass. n. 25386/2016).
P.Q.M.
Rigetta l'appello. Nulla per le spese;
dà atto che sussistono per l'appellante le condizioni richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato.
Il Presidente
AR ON ZI
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
La Corte, composta dai seguenti magistrati:
Dott.ssa AR ON ZI Presidente rel.
Dott. Ssa Gabriella Piantadosi Consigliere
Dott. ssa Alessandra Lucarino Consigliere
ha pronunciato, all'udienza dell'8/07/2025 la seguente
S E N T E N Z A CONTESTUALE
nella controversia in materia di lavoro in grado di appello iscritta al n. RG 1320/ 2022 vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'Avv. LUCCHETTI SERGIO ed elettivamente Parte_1 domiciliata presso lo studio dello stesso in VIA PREMUDA, 2 00192 ROMA ,giusta procura in atti;
APPELLANTE
E
CP_1
APPELLATO CONTUMACE
Oggetto: appello avverso la sentenza del tribunale di Roma n. 2790 del 283.22
Conclusioni: come da scritti difensivi FATTO E DIITTO
Con ricorso depositato in data 17 Febbraio 2021 , conveniva in giudizio la società Parte_1 deducendo di aver prestato servizio dal 21 giugno 2007 al 16 gennaio 2017 in qualità di CP_1 operaio con mansione di elettrauto , quarto livello del contratto collettivo metalmeccanica e artigianato , osservando l'orario dalle 6 alle 15 dal lunedì al venerdì e per i mesi estivi dal lunedì alla domenica dalle 6 alle 17.00 ; assumeva di aver lavorato per i primi tre mesi presso la sede di via dell'Omo e successivamente presso l'aeroporto di UM.
Il deduceva di aver diritto a percepire la somma di euro 22.532,78 a titolo di differenze Pt_1 retributive per indennità di trasferta , straordinario, lavoro diurno festivo , tredicesima mensilità , ferie maturate e non godute oltre a interessi e rivalutazione.
Argomentava che l'indennità di trasferta era stata da lui determinata nei conteggi in misura di euro
30 giornalieri e rivendicava il pagamento delle predette somme ai sensi dell'articolo 36 della costituzione .
Si costituiva la società formulando domanda riconvenzionale avente ad oggetto il risarcimento dei danni per una condotta tenuta dall'ex dipendente nell'aprile 2015 in relazione alla guida di un mezzo della società Alitalia CAI nell'aeroporto di UM .
Il tribunale rigettava il ricorso argomentando negando il diritto alla trasferta in ragione del distacco disposto nel luglio del 2013 - e mai contestato - presso la sede dell'aeroporto di UM da parte della e negando il raggiungimento della prova in relazione al preteso lavoro straordinario CP_1
Avverso la sentenza del tribunale il signor formulava atto di appello riproponendo le stesse Pt_1 argomentazioni svolte nel giudizio di primo grado, ma censurando la valutazione della prova operata dal tribunale medesimo e rivendicando nuovamente il pagamento della somma di euro 22.532,78.
La società , pur ritualmente intimata , non si costituiva CP_1
All'udienza odierna la causa era trattenuta in decisione.
La pretesa del ricorrente al pagamento di differenze retributive è correlata allo svolgimento di attività in trasferta , nonché alla prestazione di un numero di ore di lavoro straordinario non retribuite e alle ricadute di tali emolumenti anche sulla mensilità supplementare e le ferie.
In relazione alle ferie maturate e non godute il lavoratore è onerato della prova del mancato godimento e tale prova non è stata offerta dalla parte che si è limitata a capitolare una prova testimoniale esclusivamente sull'orario di lavoro e sulla sede ove egli svolgeva quotidianamente la sua prestazione lavorativa.
In relazione all'indennità di trasferta il ricorrente assume di aver svolto la propria prestazione lavorativa per la gran parte del periodo di servizio - con esclusione dei primi tre mesi - presso la sede di UM motivo per il quale egli assumeva di avere titolo per pretendere l'indennità di trasferta commisurata a euro 30 giornalieri
Nell'atto di appello invero il ricorrente riporta che , in sede di elaborazione del ricorso introduttivo, non aveva ricordato l'avvenuta formalizzazione del suo distacco presso la sede di UM nel mese di giugno 2013 essendo intervenuto detto distacco ad inizio rapporto. Tuttavia reiterava integralmente la richiesta di condanna al pagamento della somma di euro 22.531,78 che comprendeva il pagamento dell'indennità di trasferta. Nell'atto di appello non impugna il capo di motivazione che Pt_1 disconosce il diritto alla trasferta in ragione dell'operatività del distacco : il tribunale argomenta , infatti, che , non avendo il ricorrente censurato il distacco , né lamentato alcunchè relativamente alla legittimità del distacco presso l'aeroporto di UM , disposto a far data dal 26.7.13 , risulterebbe accertato che , in ragione della modifica contrattuale convenuta tra le parti , il lavoro reso presso la sede di UM , pur se diversa da quella originariamente convenuta , non legittimava la pretesa al pagamento dell'indennità di trasferta
L'indennità di trasferta è un emolumento corrisposto al lavoratore in relazione ad una prestazione effettuata, per limitato periodo di tempo e nell'interesse del datore, al di fuori della ordinaria sede lavorativa, volto a compensare i disagi derivanti dall'espletamento del lavoro in luogo diverso da quello previsto .
Nel distacco , invece , l'obbligazione del lavoratore di prestare la propria opera viene
(temporaneamente) adempiuta non già in favore del datore di lavoro , ma in favore del soggetto - cui sono attribuiti i connessi poteri direttivi e disciplinari - .
Il distacco del lavoratore non comporta una novazione soggettiva e l'insorgenza di un nuovo rapporto con il beneficiario della prestazione lavorativa, ma solo una modificazione nell'esecuzione dello stesso rapporto.
Tanto premesso stante la manata impugnazione specifica del capo di sentenza che ha escluso l'applicabilità del regime della trasferta e benchè il rivendichi nelle conclusioni dell'atto di Pt_1 appello l'intero ammontare delle differenze retributive richieste nel ricorso introduttivo del giudizio dinanzi al tribunale, la originaria pretesa deve essere riconsiderata eliminando il quantum inizialmente azionato a titolo di trasferta. L'appellante non si confronta in effetti con la pronuncia del tribunale che tale pretesa aveva motivatamente respinto con la conseguenza che le statuizioni del tribunale sono passate in autorità di giudicato.
Il ricorrente ulteriormente lamenta l'omesso pagamento di straordinari, compensi per lavoro diurno estivo e differenze sulla tredicesima mensilità e ferie in ragione della prestazione di siffatto lavoro straordinario e festivo e censura la valutazione della prova testimoniale operata dal giudice di prime cure . Il tribunale , invero , riportava in sentenza, testualmente , ampia parte della prova testimoniale Tes_ svolta . Il ricorrente lamenta che il tribunale abbia ritenuto la deposizione del teste non attendibile , senza indicarne le motivazioni , ma assumendo semplicemente che egli fosse impreciso e con scarsa capacità mnemonica e assume invece come fossero veramente inattendibili i testi e in quanto il primo era stato in passato amministratore e il secondo dipendente CP_1 Tes_2 della società appellata . Assumeva che il sabato e la domenica lavorava da solo e di conseguenza i testi escussi potevano fornire solo le dichiarazioni di quello che avevano potuto verificare i giorni seguenti al rientro in servizio dopo il fine settimana.
Invero , come correttamente riportato dal tribunale , i testi di parte resistente e cioè e CP_1 nonché avevano riportato che il offriva la propria attività lavorativa dal lunedì Tes_3 Tes_2 Pt_1 al venerdì quale elettrauto. Il teste rammentava che il ricorrente lavorava sempre dalle 6.00 Tes_2 alle 15 da lunedì al venerdì con la pausa pranzo e che in via dell'Omo l'orario invece era sfalsato di due ore , dalle 8 alle 17 , sempre con la pausa pranzo. Analoghe dichiarazioni hanno reso i testi Tes_3
e rammentando che lavoravano con un'ora di pausa sia in via dell'Omo che presso CP_1
l'aeroporto di UM con il medesimo orario sfalsato di due ore dal lunedì al venerdì . I testi hanno pure rilevato che , quando si lavorava il sabato era solo per mezza giornata e queste ore ulteriori , occasionalmente svolte, erano era sempre retribuite in buste paga . Il teste ha dichiarato CP_1 che nel periodo estivo c'erano dei picchi di lavoro e quindi vi poteva essere richiesta una maggiore richiesta di attività lavorativa , mentre nei periodi di calo di attività presso l'aeroporto di UM i dipendenti distaccati potevano essere richiesti di operare presso la sede di via dell'Omo . Il teste Tes_3 ha dichiarato di non aver mai lavorato a UM, ma di aver lavorato in via dell'Omo per sei anni, di aver visto il ricorrente solo quando andava a prendere il materiale presso la sede di via dell'Omo .
Il teste ha dichiarato di aver ricevuto delle telefonate anche di sabato e di domenica per avere delle informazioni sul lavoro che il ricorrente stava svolgendo.
Tes_ Il teste ha dichiarato di aver lavorato a tempo pieno fino al 2012 e poi con orario 7 - 16 e 30 dal lunedì al venerdì negli anni successivi e fino al 2017 per la società aeroporti di Roma. Il teste dichiarava di ricordare il ricorrente dal 2012 2013 e che questi iniziava a lavorare prima di lui (alle sei ). Invero la circostanza è incontroversa poiché l'orario di inizio della prestazione è lo stesso indicato anche dalla società ; il teste dichiara tuttavia che il ricorrente cessasse la sua attività alle Tes_ 16:30 e non alle 15, assieme a lui. Ma rammenta pure che il ricorrente smise di lavorare un anno prima del 2017 , e anzi , poi precisa nella deposizione, intorno al 2015 .
Si tratta di dichiarazioni assolutamente vaghe, imprecise e in contrasto sia con le allegazioni del ricorrente che con le allegazioni della società, e quindi , nel caso di specie sprovviste di idoneità probatoria.
Il ricorrente ha cessato di lavorare nel 2017 , e non nel 2015 : correttamente il tribunale ha rilevato che il teste rammentava della presenza del solo dal 2013 al 2015 , benché , in teoria , avrebbe Pt_1 dovuto avere quanto meno cognizione della sua presenza per ulteriori due anni;
il teste non ha dato nessuna indicazione sul mese in cui l'attività lavorativa del sarebbe cessata presso l'aeroporto Pt_1
e non era a conoscenza neppure dell'orario asseritamente rispettato dal il sabato poiché egli Pt_1 stesso non lavorava il sabato ( ma si limitava a verificare che c'erano delle schede di lavorazione riconducibili al ricorrente , asseritamente movimentate nel fine settimana) . Correttamente il tribunale ha valutato la deposizione per alcuni versi inattendibile perché il teste aveva una memoria imprecisa dei fatti di causa in relazione ai periodi in cui il aveva prestato servizio presso gli aeroporti Pt_1 di UM;
inoltre il teste non prestava attività lavorativa il sabato e quindi non poteva riferire della presenza della il sabato e lavorava peraltro per una società diversa con la conseguenza Pt_1 che anche la conoscenza dell'orario concretamente rispettato dal ricorrente poteva non essere corretta
(considerato anche che tutti gli altri testi dipendenti della società hanno riferito il rispetto del medesimo orario lavorativo full time indicato dalla società). Infine, quel che più conta, il ricorrente nell'atto introduttivo, riconosceva di aver prestato l'orario lavorativo dedotto dalla società nei mesi invernali e di aver osservato il più lungo orario dalle sei alle 17 e nel fine settimana solo nei mesi estivi. Il teste dichiarava invece che il osservava sempre l'orario fino alle 16:30 , in tal modo Pt_1 avvalorando la valutazione del tribunale in merito alla sua inattendibilità.
La circostanza che egli rinveniva talvolta delle schede di lavorazione riconducibili al ricorrente non
è sufficiente a comprovare lo svolgimento costante di attività lavorativa nella giornata di sabato e allo stesso modo la circostanza che vi fossero dei picchi lavorativi in alcuni periodi estivi non garantisce che questi picchi lavorativi coinvolgessero proprio il;
in ogni caso le dichiarazioni non Pt_1 provano la continuità di un impegno lavorativo del come dedotto nell'atto introduttivo per Pt_1 ore e giorni ulteriori rispetto a quelli convenuti contrattualmente.
Come rilevato dal tribunale, in applicazione dei principi affermati dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, sul lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per lavoro straordinario grava un onere probatorio rigoroso (Cass. Sez. L, Sentenza n. 16150 del 19/06/2018), sicchè è sufficiente rilevare ai fini della infondatezza del motivo in disamina che non emerge dalle dichiarazioni dei testimoni ascoltati nel corso del giudizio la prova rigorosa dello svolgimento di attività di lavoro straordinario. Difatti, le dichiarazioni dei testi sul tema sono generiche ed inoltre incoerenti e Tes_ contraddittorie, come evidenziato dal primo giudice . Infatti il teste è l'unico ad aver riportato un orario diverso da quello contrattuale , ma ha ricordi confusi sugli anni in cui il ricorrente prestava servizio presso gi aeroporti di fiumicino , lavorava per una società diversa nella medesima sede, non prestava servizio mai il sabato quando assumeva che il lavorasse , e non distingueva i periodi Pt_1 estivi dai periodi invernali per argomentare il diverso orario , come dedotto dal ricorrente nel ricorso;
gli altri testi hanno tutti confermato il rispetto da parte del del medesimo orario di servizio Pt_1 degli altri dipendenti addetti all'officina e cioè dalle 06:00 alle 15:00 e dalle ore 8 alle 17:00 nella sede di via dell'Olmo, pur non escludendo che in alcuni fine settimana egli possa aver prestato servizio con lavoro straordinario , ma per poche ore e venendo sempre retribuito in busta paga .
Avendo quasi tutti i testimoni riferito il medesimo orario di servizio indicato dalla società resistente Tes_ come orario ordinario full time e avendo solo il teste reso dichiarazioni diverse , ma inattendibili per le ragioni già espresse , non può dirsi raggiunta la prova dello svolgimento di lavoro straordinario da parte della odierna appellante
L'appello deve essere pertanto respinto posto che le pretese retributive si fondavano esclusivamente sulla prestazione di attività lavorativa straordinaria , non avendo parte ricorrente allegato alcunché in relazione a ferie non godute. La contumacia della società rende non necessaria qualsivoglia statuizione sulle spese di lite.
Occorre dare atto — ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 — della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione integralmente rigettata
Difatti la circostanza che il ricorso sia stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013 impone di dar atto dell'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228. Invero, in base al tenore letterale della disposizione, il rilevamento della sussistenza o meno dei presupposti per l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato costituisce un atto dovuto, poiché l'obbligo di tale pagamento aggiuntivo non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo - ed altrettanto oggettivamente insuscettibile di diversa valutazione - del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l'impugnante, dell'impugnazione, muovendosi, nella sostanza, la previsione normativa nell'ottica di un parziale ristoro dei costi del vano funzionamento dell'apparato giudiziario o della vana erogazione delle, pur sempre limitate, risorse a sua disposizione (così Cass., Sez. Un., n.
22035/2014 e di recente Cass. n. 25386/2016).
P.Q.M.
Rigetta l'appello. Nulla per le spese;
dà atto che sussistono per l'appellante le condizioni richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato.
Il Presidente
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