Sentenza 20 giugno 2006
Massime • 1
Nell'ipotesi di falsa attestazione sulla percezione di redditi sussiste il reato di cui all'art. 5 L. n. 217 del 1990 anche nel caso in cui il reddito realmente percepito avrebbe ugualmente consentito l'ammissione del soggetto beneficiario al gratuito patrocinio.
Commentario • 1
- 1. Patrocinio a spese dello Stato, non ogni falsità è reato (Cass. 20836/19)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 28 maggio 2019
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 20/06/2006, n. 28340 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28340 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2006 |
Testo completo
28340 /06 40
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE
UDIENZA PUBBLICA
DEL 20/06/2006
SENTENZA
N. 01142 /2006
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. VITALONE CLAUDIO PRESIDENTE
1. Dott. GRASSI ALDO CONSIGLIERE REGISTRO GENERALE
2. Dott. LOMBARDI ALFREDO MARIA 11 N. 011830/2005
3. Dott. AMOROSO GIOVANNI 11
4. Dott.SARNO GIULIO 11
ha pronunciato la seguente
SENTENZA / ORDINANZA
sul ricorso proposto da :
1) NO UI N. IL 26/02/1965
avverso SENTENZA del 09/12/2004
CORTE APPELLO di CATANZARO
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere
SARNO GIULIO
Udito, per la parte civile, l'Avv.
Udit i difensor Avv.
del dlott. UVinceup Geraci
del ricorse. In data 16 dicembre 2004 la corte d'appello di Catanzaro confermava la sentenza di condanna emessa dal tribunale di Catanzaro nei confronti di NT LU in relazione al reato di cui all'articolo 5 della legge 217/90, contestato per avere falsamente attestato, nell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello stato presentata al tribunale di Catanzaro in data 10.10.2001, di non essere percettore di alcun reddito per l'anno 2000 e di non essere titolare di alcun bene mobile registrato.
Con i motivi di ricorso il NT eccepisce: 1) mancanza e manifesta illogicità della motivazione anche sotto profilo del travisamento del fatto risultante dal testo del provvedimento impugnato;
2) inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e di norme integrative alla legge penale, violazione dell'articolo 192 relativamente alla valutazione della prova.
Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato. I motivi di ricorso poggiano entrambi sulla considerazione che il falso si sarebbe rivelato sostanzialmente inutile posto che il ricorrente, quand'anche avesse dichiarato regolarmente i redditi percepiti, avrebbe avuto comunque diritto di essere ammesso al patrocinio gratuito e che, per l'affermazione della responsabilità, il giudice si sarebbe limitato ad indicare in modo del tutto generico le fonti di prova omettendo anche di motivare sulla mancanza dell'intento doloso rappresentato dalla difesa.
Ciò premesso, esaminando le questioni sollevate nell'ordine logico, occorre anzitutto evidenziare che correttamente i giudici di merito hanno ritenuto la sussistenza del reato ipotizzato ed escluso qualsiasi efficacia scriminante alla circostanza che l'ammissione al gratuito patrocinio sarebbe stata ugualmente conseguita anche senza le dichiarazioni mendaci.
Esattamente, infatti, i giudici di merito osservano che avuto riguardo al reato di cui all'articolo 5 comma 7 legge 217/90, riprodotto fedelmente dell'articolo 95 DPR 115/2002, l'ammissione al gratuito patrocinio comporta esclusivamente un'ipotesi aggravata e che l'oggetto giuridico protetto dalla norma incriminatrice è rappresentato dalla pubblica fede la quale viene lesa anche nell'ipotesi in cui la dichiarazione dell'istante circa le sue fonti di reddito, pur non decisiva, si appalesi tuttavia falsa.
In senso analogo questa Corte ha peraltro già ritenuto che in tema di ammissione al gratuito patrocinio, l'obbligo per l'interessato di comunicare i dati richiesti prescinda dalla circostanza che le variazioni reddituali superino il tetto massimo del reddito previsto dalla legge, ed ha così escluso qualsiasi discrezionalità da parte del soggetto beneficiario nel comunicare le eventuali variazioni del limite di reddito verificatesi nell'anno precedente (Sez. 1, n. 14403 del 25/01/2001 Rv. 218932). Né rileva che, come avvenuto nella specie, il falso era comunque accertabile.
1 In parte ribadendo i principi sin qui esaminati si è già affermato infatti che l'attestazione al pubblico ufficiale di circostanze non veritiere in una dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio resa al pubblico ufficiale, integra il reato di falsità ideologica del privato in atto pubblico pure nel caso in cui quanto dichiarato possa essere altrimenti verificato dal successivo destinatario dell'atto; in tale ipotesi, invero, deve escludersi la configurabilità del falso innocuo, atteso che l'innocuità del falso in atto pubblico non va ritenuta con riferimento all'uso che si intende fare del documento - che non è necessario ad integrare la condotta incriminata, e può altrimenti integrare estremi di reato diverso ma solo se si esclude l'idoneità
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dell'atto falso ad ingannare comunque la fede pubblica (Sez. 5, n. 11681 del 30/09/1997 Rv. 209266).
Le considerazioni che precedono rimangono avvalorate dalla considerazione che, tenuto conto del principio della tassatività dei casi di revoca dell'ammissione, per effetto delle disposizioni ora riprodotte negli artt. 95 e 102 del T.U., ove non si accedesse alla soluzione indicata, si assisterebbe al paradosso per cui la revoca sarebbe consentita in presenza di una omessa comunicazione delle variazioni del reddito (anche se, come visto, ininfluente rispetto al superamento del tetto reddituale) e non già, sebbene ugualmente ininfluente, per l'originaria inveritiera dichiarazione.
Quanto all'elemento psicologico del reato il dolo richiesto è evidentemente quello generico.
Ciò posto appaiono invero generiche le doglianze del ricorrente secondo cui i giudici di merito non avrebbero fornito la prova del reato ipotizzato né considerato la tesi della dimenticanza sostenuta dal ricorrente.
Si osserva al riguardo che il reato è evidentemente formale e la "dimenticanza" riguardante nove autovetture ( per sei delle quali era stata dimostrata la perdita del possesso) e di assegni familiari per un importo di lire 2.600.000 non è stata evidentemente considerata tale dalla corte di merito che, con motivazione logica e congruente, ha invece sottolineato come l'accertamento della reale situazione reddituale si era resa possibile solo attraverso specifiche indagini della Guardia di Finanza.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
PQM
La Corte Suprema di Cassazione.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma il 20.6.2006
IL Presidente Il giudice estensore DEPOSITATA IN CANCELLERIA
Sectio صفا مثله BUPREMA E T fil 8 ACD 2006 R O 2 C
IL CANCELLERE C1
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Pacio Mensurati