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Sentenza 28 agosto 2025
Sentenza 28 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 28/08/2025, n. 1364 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1364 |
| Data del deposito : | 28 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 616/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dr.ssa Lucia Delfino, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, iscritta al n. 616/2020 R.G., introitata per la decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., giusta ordinanza dell'1.4.2025,
promossa da
codice fiscale nata a Parte_1 C.F._1
Reggio Calabria il 23.6.1976, rappresentata e difesa dall'avv. Maurizio
Condipodero; appellante
contro codice fiscale , nata a Controparte_1 C.F._2
Reggio Calabria il 13.6.1949 e codice fiscale CP_2
, nato a [...] il [...], rappresentati e difesi C.F._3 dall'avv. Mario Domenico La Bella;
, codice fiscale in Controparte_3 P.IVA_1 persona dell'amministratore pro tempore, SI.ra , rappresentato e CP_4 difeso dall'avv. Alessandra Legato;
pagina 1 di 12 appellati
Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta depositate in data 24 febbraio 2025.
Oggetto: appello in materia di risarcimento danni.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione, iscritto a ruolo in data 26 luglio 2013, conveniva Per_1 in giudizio la sig.ra e il “ in persona Parte_1 Controparte_5 dell'amministratore pro tempore ” per chiedere al Controparte_6 Controparte_7
Giudice adito di: “accertare che i danni subiti dall'appartamento di proprietà dell'attore […] sono stati provocati da infiltrazioni provenienti dal lastrico solare a causa di una cattiva manutenzione dello stesso;
Ordinare [a]l , Controparte_3
[…] la realizzazione delle opere necessarie per eliminare le cause di infiltrazioni,
[…] condannare altresì i convenuti in solido o in ragione della propria quota ex art.
1126 c.c. al risarcimento dei danni quantificati in € 5.000,00 […] o in quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia”.
A sostegno della domanda l'attore esponeva di essere proprietario di un appartamento sito al V° piano del Condominio di , servito dalla Scala B CP_3 dello stabile, nel quale, a partire dal mese di ottobre 2008, si erano registrate delle infiltrazioni di acqua provenienti dal soprastante lastrico solare, causate dalla mancata manutenzione dello stesso;
deduceva che il lastrico solare sovrastante l'appartamento era di proprietà, in parte, della sig.ra e, in parte Parte_1 condominiale (“relativo” alla Scala B). Tali infiltrazioni avevano causato danni materiali all'appartamento e alla salute del proprietario.
Si costituiva in giudizio la quale, pur rappresentando che le Parte_1 infiltrazioni d'acqua lamentate dall'attore derivavano dalla grondaia di proprietà
pagina 2 di 12 condominiale, si dichiarava disposta, per quanto di competenza, a dare inizio ai lavori di ristrutturazione necessari.
La causa era istruita a mezzo prova testimoniale ed espletamento consulenza tecnica d'ufficio.
All'udienza tenutasi in data 11.11.2016, si costituiva in giudizio il
[...]
eccependo, preliminarmente l'improcedibilità della domanda per Controparte_3 mancato esperimento del tentativo di mediazione, nonché la nullità della notificazione dell'atto introduttivo eseguita ai sensi dell'art. 140 c.p.c. (per mancata affissione dell'avviso di avvenuto deposito del plico contenente l'atto di citazione alla porta dell'abitazione del destinatario richiesto) e, conseguentemente, dell'intera attività processuale svolta;
eccepiva ancora l'erronea identificazione del soggetto convenuto in giudizio e l'omessa citazione del litisconsorte necessario,
[...]
Nel merito, deduceva la mancanza di prove in ordine alla Controparte_8 provenienza del danno subito da parte attrice.
Con sentenza n. 1309/2019 il Giudice di Pace così statuiva:
“1) dichiara cessata la materia del contendere sulla richiesta di esecuzione dei lavori, perché già avvenuta in corso di causa;
2) dichiara e il responsabili dei Parte_1 Controparte_3 danni subiti dagli attori e per l'effetto li condanna a corrispondere alla parte attrice, previa ripartizione delle quote per come indicato in parte motiva, al risarcimento del danno quantificato in € 1.850,00, oltre gli interessi al tasso legale;
3) compensa le spese di giudizio di 1/3 e condanna i convenuti al pagamento delle spese liquidate complessivamente in € 469,70, oltre a quelle di c.t.u.”
Avverso tale decisione, proponeva appello lamentando Parte_1
l'erronea valutazione delle risultanze istruttorie – ed in particolare delle risultanze della CTU – da parte del primo giudice.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 5.10.2020, si pagina 3 di 12 costituiva il che, reiterando le medesime eccezioni e Controparte_3 CP_3 difese sostenute innanzi al giudice di prime cure, chiedeva che venisse riformata la sentenza appellata.
Si costituivano in giudizio, con atto depositato l'11.11.2020, CP_9
e , nella qualità di eredi di , i quali preliminarmente,
[...] CP_10 Per_1 eccepivano la tardività dell'appello incidentale proposto dal , con CP_3 conseguente passaggio in giudicato della sentenza in relazione alle eccezioni preliminari riproposte dal nonché l'inammissibilità Controparte_11 dell'appello incidentale, così come del principale, per violazione dell'art. 342 c.p.c.
Nel merito, chiedevano la conferma delle statuizioni contenute nella sentenza gravata.
Regolarmente acquisito il fascicolo di primo grado, giusta ordinanza dell'1.4.2025, il Giudice tratteneva la causa in decisione, previo decorso dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Gli eredi di hanno eccepito la tardività dell'appello incidentale Per_1 proposto dal con comparsa di costituzione depositata Controparte_3 in 5.10.2020 (e ridepositata in data 13.12.2020).
L'eccezione è infondata.
L'appello incidentale si propone, a pena di decadenza, all'atto della costituzione in cancelleria ai sensi dell'articolo 166 c.p.c. e, cioè, nella comparsa di costituzione depositata almeno venti giorni prima dell'udienza di comparizione fissata nell'atto di citazione.
Nell'atto introduttivo del presente giudizio l'appellante principale aveva indicato la data del 30.04.2020 per la prima udienza di comparizione delle parti. Tale comparizione è stata rinviata, d'ufficio, dapprima, all'udienza immediatamente successiva tenuta dal giudice designato (ex art. 168 bis c.p.c., comma 4). La
pagina 4 di 12 chiamata della causa è stata, poi, ulteriormente differita d'ufficio, in data
30.04.2020, all'udienza del 12.11.2020.
Nella giurisprudenza di legittimità si è consolidata l'interpretazione in base alla quale, in tema di appello incidentale, solamente il differimento della udienza indicata nell'atto di citazione, ai sensi dell'art.168-bis, comma 4, c.p.c. per il caso che il giudice in quel giorno non tenga udienza, non incide sul termine per la proposizione del gravame incidentale, mentre incide il differimento previsto dal comma 5 del medesimo art. 168-bis c.p.c. (cfr. Cass., sez. 3, Ordinanza n. 13838 del 23/05/2025).
La Suprema Corte ha, tuttavia, precisato che “Il differimento della prima udienza ex art. 168-bis, comma 5, c.p.c. intervenuto dopo la scadenza del termine per la costituzione del convenuto ex art. 166 c.p.c. non determina la rimessione in termini dello stesso convenuto ai fini della sua tempestiva costituzione e, di conseguenza, restano ferme le decadenze già maturate a suo carico ai sensi dell'art. 167 c.p.c.”
(Cass. Sez. 3 - , sentenza n. 2394 del 03/02/2020); ciò in quanto “se il differimento
d'udienza ai sensi dell'art. 168 bis comma 5 c.p.c. disposto dopo lo spirare della stessa data di udienza indicata dall'attore comportasse automaticamente lo slittamento dei termini di costituzione per il convenuto, verrebbe vanificato il disposto di cui all'art. 166 c.p.c. e verrebbero aggirate le preclusioni processuali espressamente sancite in merito alle difese delle parti” (Cass. n. 4411/2025 che richiama il precedente costituito dalla sentenza n. 2394/2020).
Nel caso di specie, il differimento dell'udienza di prima comparizione è avvenuto, senza dubbio, prima della scadenza del termine di costituzione dei convenuti/appellati già solo in considerazione della sospensione dei termini processuali, per la pandemia da Covid-19, dal 9 marzo 2020 all'11 maggio 2020; dall'applicazione dei richiamati principi, consegue che rispetto all'udienza differita, tenutasi in data 12.11.2020, la proposizione dell'appello incidentale con la comparsa di costituzione, depositata in data 5.10.2020, è, certamente, tempestiva.
pagina 5 di 12 2. Occorre, pertanto, procedere all'esame delle eccezioni riproposte dall'appellante incidentale sia pure reiterando il contenuto della comparsa di costituzione proposta innanzi al primo giudice e, per alcune di esse, senza confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
È infondata l'eccezione di improcedibilità della domanda di risarcimento danni proposta da poiché essa non rientra tra le materie sottoposte alla Per_1 condizione di procedibilità della domanda, prevista dall'art. 5, comma 1, del decreto legislativo n. 28/2010. L'azione esercitata è da inquadrarsi in un'ipotesi di responsabilità extracontrattuale ex art. 2051 c.c. in relazione alla quale non vi è obbligo di instaurare il procedimento di mediazione. Per di più, con l'art. 71- quater disp. att. c.c., il legislatore ha specificato che “per controversie in materia di condominio, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n.
28, si intendono quelle derivanti dalla violazione o dall'errata applicazione delle disposizioni del libro III, titolo VII, capo II, del codice e degli articoli da 61 a 72 delle presenti disposizioni per l'attuazione del codice”.
3. Il ha reiterato l'eccezione di nullità della notificazione dell'atto di CP_3 citazione per inosservanza delle prescrizioni richieste dall'art. 140 c.p.c. e per l'errata indicazione del nome proprio di persona dell'amministratore pro tempore nella cartolina spedita nell'ambito del procedimento di notifica.
L'eccezione è inammissibile per le ragioni che seguono.
Il si è limitato a richiamare l'analisi, già svolta in primo grado, sugli CP_3 adempimenti caratterizzanti la notificazione di cui all'art. 140 c.p.c., concludendo per “la violazione ex art. 171, ultimo comma c.p.c., nonché la nullità dell'intero iter processuale”.
In applicazione del principio della conversione delle nullità in motivo di gravame, gli effetti della sua rilevazione da parte del giudice sono regolati in conformità all'art. 294 cod. proc. civ.: il convenuto già dichiarato contumace, una volta pagina 6 di 12 costituitosi in giudizio, può chiedere di essere rimesso in termini per il compimento delle attività precluse.
Nel caso di specie, nessuna specifica deduzione e/o contestazione è stata formulata dall'appellante incidentale in ordine all'attività istruttoria svolta precedentemente alla sua costituzione nel giudizio di primo grado (risulta, peraltro, dal verbale del 21.08.2016 - allegato alla consulenza tecnica d'ufficio – la presenza alle operazioni peritali dell'amministratore del , poi Controparte_12 costituitosi in giudizio) e, soprattutto, l'appellante incidentale non ha dedotto alcunché su come il compimento delle attività precluse avrebbe inciso sulla decisione appellata.
4. Resta da esaminare l'eccezione relativa alla mancata integrazione del contraddittorio nei confronti del , avente un Controparte_13 diverso amministratore persona fisica.
L'eccezione, per come formulata, deve, parimenti, ritenersi inammissibile.
Non è stato allegato, né tantomeno dimostrato, che esista un condominio dell'intero edificio.
In ogni caso, anche a voler ritenere che il , Controparte_14 costituito in giudizio ed oggi appellante incidentale, configuri un c.d. condominio parziale, non è stata contestata la sua legittimazione processuale e, pertanto, la questione deve ritenersi preclusa dal giudicato formatosi sul punto.
Ciò posto, non ha chiarito il le ragioni su cui si Controparte_14 fonderebbe la legittimazione processuale dell'altro condominio parziale in ordine alla domanda di risarcimento danni (essendo stata dichiarata cessata la materia del contendere sulla richiesta di esecuzione lavori perché già avvenuta in corso di causa).
Avuto, poi, riguardo alla decisione impugnata - con la quale il primo giudice ha posto i danni liquidati, oltre che per 1/3 a carico di per la Parte_2
pagina 7 di 12 restante parte a carico dei condomini “forniti dalle tubazioni del gas” - non ha spiegato se, ed in che misura, l'altro condominio parziale è interessato dalla ripartizione delle spese anche avuto riguardo al disposto di cui all'art. 1123, comma
3, c.c. (costituente il fondamento normativo della fattispecie del condominio parziale, configurabile "ex lege" tutte le volte in cui un bene risulti, per le sue obbiettive caratteristiche strutturali e funzionali, destinato oggettivamente al servizio e/o al godimento, in modo esclusivo, di una parte soltanto dell'edificio in condominio. In tal caso, i partecipanti al gruppo non concorrono alle spese se, dalle cose indicate dall'art. 1117 c.c., essi non traggano utilità, salva diversa attribuzione per titolo).
5. Passando all'esame del merito della decisione impugnata (sia da CP_15 che, in via incidentale, da è da
[...] Controparte_14 accogliere il gravame proposto in via principale.
Esso rispetta i dettami di cui all'art. 342 c. 1 c.p.c.: le censure si incentrano sul malgoverno delle risultanze istruttorie (ed, in particolare, delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio) e il quantum appellatum risulta individuato in modo complessivamente sufficiente.
Il primo giudice ha dichiarato e il Controparte_15 Controparte_14
responsabili dei danni subiti dagli attori offrendo la seguente motivazione:
[...]
< […] il problema della responsabilità dei danni cagionati a terzi […] la espletata
CTU […] ha consentito di accertare che i danni richiesti dall'attore sono riconducibili ad i lavori di realizzazione dell'impianto di adduzione del gas “che hanno previsto l'attraversamento del cornicione con modalità non corrette ed alla successiva mancata manutenzione del cornicione … il danno è da attribuire esclusivamente a responsabilità di carattere condominiale” e che in parte sono cessati a seguito dei lavori di riparazione del pluviale di scarico del piano di copertura dell'alloggio Riguardo la quantificazione dei danni […] al Parte_1 fine di ripristinare le condizioni iniziali del soffitto e delle pareti interessate è
pagina 8 di 12 necessario procedere ai lavori indicati per € 1.850,00. Pertanto, l'importo complessivo […] dovrà essere ripartito per 1/3 a carico di e la Parte_1 differenza tra tutti i condomini forniti dalle tubazioni del gas. […] Vanno aggiunti gli interessi legali >.
Non vi è nella sentenza appellata alcuna motivazione a sostegno della presupposta responsabilità di Parte_1
Nell'elaborato peritale il consulente tecnico d'ufficio dà atto che sono stati realizzati, in tempi recenti, lavori di manutenzione “che hanno interessato la terrazza condominiale e il cornicione condominiale antistante sia la terrazza esclusiva di proprietà sia la terrazza condominiale”; l'analisi dei Parte_1 rilievi fotografici in atti ha consentito all'ausiliario di osservare degrado del cornicione condominiale in corrispondenza delle aree interessate dall'umidità nell'alloggio di cui trattasi;
in particolare il predetto cornicione è attraversato dalla conduttura del gas … Tale “integrazione” ha modificato la pendenza del cornicione stesso e le condizioni di smaltimento per cui le acque meteoriche non sono correttamente incanalate verso il pluviale… Il foro di passaggio nel cornicione del gas è di diametro maggiore alla tubazione stessa (vedi foto n. 2) per cui si crea “una corona circolare” tra il foro e la tubazione che non risulta sigillata … Tale situazione ha determinato il dilavamento delle acque meteoriche lungo la conduttura del gas: in pratica le acque meteoriche non sono state incanalate nell'apposito pluviale, ma hanno trovato una più agevole via di uscita attraverso il foro di passaggio della conduttura del gas e ciò ha determinato
a lungo andare il degrado dell'intonaco esterno, distacco del calcestruzzo e dell'untonaco e sull'intradosso del cornicione, l'infiltrazione di umidità all'interno dell'alloggio ”. Per_2 CP_1
In presenza delle sintetizzate risultanze processuali, non può ritenersi dimostrato che le infiltrazioni subite dai locali di proprietà siano state anche causate dal Per_1
pagina 9 di 12 difetto di manutenzione della terrazza di proprietà così da fondare Parte_1
l'ipotesi di responsabilità concorsuale delineata nella sentenza appellata.
L'esperto, invero, ha rilevato che la terrazza condominiale è stata interessata dai lavori di impermeabilizzazione che hanno comportato la posa in opera di una guaina bituminosa ardesiana, nonché dell'opportunità di completare i lavori già seguiti con
“la impermeabilizzazione dell'interno dei fori di scolo che passano al di sotto del parapetto prospiciente la terrazza a livello di proprietà esclusiva , non Parte_1 mancando, però, di osservare che “ La terrazza a livello di proprietà Parte_1 esaminata attentamente durante il secondo sopralluogo, non ha evidenziato situazioni che possano indurre a pensare ad eventuali infiltrazioni a piano sottostante a questa ascrivibili.” (pag. 9 CTU).
Nel paragrafo 4, rubricato cause dei danni il CTU espone:“… E' ragionevole ritenere che la causa delle stesse (infiltrazioni) sia strettamente correlata alla realizzazione dell'impianto di alimentazione e distribuzione del gas e specificamente all'attraversamento della massa muraria del cornicione con la tubazione di adduzione principale del gas oltre, ovviamente all'assenza di manutenzione del cornicione ed alla modificata modalità di smaltimento delle acque meteoriche conseguente alla presenza dell'attraversamento citato. Per ciò che riguarda la lesione (al momento molto limitata) presente sulla parete interna dell'alloggio
Sofia-romeo lato mare (corrispondente alla parete condominiale cieca) la causa della stessa è certamente da attribuirsi ai distacchi di intonaco e copriferro presenti sul prospetto lato mare (vedi foto n. 26, 27)”.
Infine, conclude a pag. 12 affermando che “La causa del danno è da scriversi principalmente ai lavori di realizzazione dell'impianto di adduzione del gas che hanno previsto l'attraversamento del cornicione con modalità non corrette ed alla successiva mancata manutenzione del cornicione. (….) Il danno è da attribuire esclusivamente a responsabilità di carattere condominiale.”.
pagina 10 di 12 Non residua alcun dubbio che il compendio probatorio non consenta di confermare la statuizione di cui al capo 2) della sentenza impugnata che va, dunque, riformata nella parte in cui dichiara responsabile dei danni Parte_1 subiti dagli attori, condannandola al pagamento di 1/3 dell'ammontare del risarcimento liquidato.
6. Le spese e competenze del doppio grado di giudizio seguono il principio della soccombenza e vengono liquidate, in favore della parte appellante principale, come da dispositivo, tenuto conto del valore della sola somma che ha formato oggetto di impugnazione e, per il secondo grado di giudizio, della sua natura documentale.
In considerazione del rigetto integrale dell'appello incidentale, occorre darne atto ai fini della verifica dell'obbligo dell'appellante incidentale di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
il Tribunale di Reggio Calabria, II sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione sulla causa come in epigrafe promossa, così provvede:
a) accoglie l'appello principale e in riforma del capo n. 2 della sentenza n.
1309/2019 emessa dal giudice di pace di Reggio Calabria, rigetta la domanda di risarcimento dei danni proposta nei confronti di Parte_1
b) rigetta l'appello incidentale;
c) condanna il e gli eredi di , in Controparte_14 Per_1 solido, alla rifusione delle spese del doppio grado di giudizio che si liquidano in complessivi € 847,00, di cui € 147,00 per esborsi ed € 700,00 per compensi (di cui
€ 300,00 in relazione al primo grado di giudizio), oltre rimborso pari al 15% dei compensi, CPA ed IVA nelle misure di legge;
pagina 11 di 12 d) dà atto di avere emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello incidentale proposto dal , ai fini della verifica Controparte_14 dell'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Reggio Calabria, 28 agosto 2025
Il Giudice
(dr.ssa Lucia Delfino)
pagina 12 di 12 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Nella qualità di eredi di codice fiscale , nato a Per_1 C.F._4
AN (RC) il 18.1.1947 e deceduto l'1.2.2015.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dr.ssa Lucia Delfino, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, iscritta al n. 616/2020 R.G., introitata per la decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., giusta ordinanza dell'1.4.2025,
promossa da
codice fiscale nata a Parte_1 C.F._1
Reggio Calabria il 23.6.1976, rappresentata e difesa dall'avv. Maurizio
Condipodero; appellante
contro codice fiscale , nata a Controparte_1 C.F._2
Reggio Calabria il 13.6.1949 e codice fiscale CP_2
, nato a [...] il [...], rappresentati e difesi C.F._3 dall'avv. Mario Domenico La Bella;
, codice fiscale in Controparte_3 P.IVA_1 persona dell'amministratore pro tempore, SI.ra , rappresentato e CP_4 difeso dall'avv. Alessandra Legato;
pagina 1 di 12 appellati
Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta depositate in data 24 febbraio 2025.
Oggetto: appello in materia di risarcimento danni.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione, iscritto a ruolo in data 26 luglio 2013, conveniva Per_1 in giudizio la sig.ra e il “ in persona Parte_1 Controparte_5 dell'amministratore pro tempore ” per chiedere al Controparte_6 Controparte_7
Giudice adito di: “accertare che i danni subiti dall'appartamento di proprietà dell'attore […] sono stati provocati da infiltrazioni provenienti dal lastrico solare a causa di una cattiva manutenzione dello stesso;
Ordinare [a]l , Controparte_3
[…] la realizzazione delle opere necessarie per eliminare le cause di infiltrazioni,
[…] condannare altresì i convenuti in solido o in ragione della propria quota ex art.
1126 c.c. al risarcimento dei danni quantificati in € 5.000,00 […] o in quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia”.
A sostegno della domanda l'attore esponeva di essere proprietario di un appartamento sito al V° piano del Condominio di , servito dalla Scala B CP_3 dello stabile, nel quale, a partire dal mese di ottobre 2008, si erano registrate delle infiltrazioni di acqua provenienti dal soprastante lastrico solare, causate dalla mancata manutenzione dello stesso;
deduceva che il lastrico solare sovrastante l'appartamento era di proprietà, in parte, della sig.ra e, in parte Parte_1 condominiale (“relativo” alla Scala B). Tali infiltrazioni avevano causato danni materiali all'appartamento e alla salute del proprietario.
Si costituiva in giudizio la quale, pur rappresentando che le Parte_1 infiltrazioni d'acqua lamentate dall'attore derivavano dalla grondaia di proprietà
pagina 2 di 12 condominiale, si dichiarava disposta, per quanto di competenza, a dare inizio ai lavori di ristrutturazione necessari.
La causa era istruita a mezzo prova testimoniale ed espletamento consulenza tecnica d'ufficio.
All'udienza tenutasi in data 11.11.2016, si costituiva in giudizio il
[...]
eccependo, preliminarmente l'improcedibilità della domanda per Controparte_3 mancato esperimento del tentativo di mediazione, nonché la nullità della notificazione dell'atto introduttivo eseguita ai sensi dell'art. 140 c.p.c. (per mancata affissione dell'avviso di avvenuto deposito del plico contenente l'atto di citazione alla porta dell'abitazione del destinatario richiesto) e, conseguentemente, dell'intera attività processuale svolta;
eccepiva ancora l'erronea identificazione del soggetto convenuto in giudizio e l'omessa citazione del litisconsorte necessario,
[...]
Nel merito, deduceva la mancanza di prove in ordine alla Controparte_8 provenienza del danno subito da parte attrice.
Con sentenza n. 1309/2019 il Giudice di Pace così statuiva:
“1) dichiara cessata la materia del contendere sulla richiesta di esecuzione dei lavori, perché già avvenuta in corso di causa;
2) dichiara e il responsabili dei Parte_1 Controparte_3 danni subiti dagli attori e per l'effetto li condanna a corrispondere alla parte attrice, previa ripartizione delle quote per come indicato in parte motiva, al risarcimento del danno quantificato in € 1.850,00, oltre gli interessi al tasso legale;
3) compensa le spese di giudizio di 1/3 e condanna i convenuti al pagamento delle spese liquidate complessivamente in € 469,70, oltre a quelle di c.t.u.”
Avverso tale decisione, proponeva appello lamentando Parte_1
l'erronea valutazione delle risultanze istruttorie – ed in particolare delle risultanze della CTU – da parte del primo giudice.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 5.10.2020, si pagina 3 di 12 costituiva il che, reiterando le medesime eccezioni e Controparte_3 CP_3 difese sostenute innanzi al giudice di prime cure, chiedeva che venisse riformata la sentenza appellata.
Si costituivano in giudizio, con atto depositato l'11.11.2020, CP_9
e , nella qualità di eredi di , i quali preliminarmente,
[...] CP_10 Per_1 eccepivano la tardività dell'appello incidentale proposto dal , con CP_3 conseguente passaggio in giudicato della sentenza in relazione alle eccezioni preliminari riproposte dal nonché l'inammissibilità Controparte_11 dell'appello incidentale, così come del principale, per violazione dell'art. 342 c.p.c.
Nel merito, chiedevano la conferma delle statuizioni contenute nella sentenza gravata.
Regolarmente acquisito il fascicolo di primo grado, giusta ordinanza dell'1.4.2025, il Giudice tratteneva la causa in decisione, previo decorso dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Gli eredi di hanno eccepito la tardività dell'appello incidentale Per_1 proposto dal con comparsa di costituzione depositata Controparte_3 in 5.10.2020 (e ridepositata in data 13.12.2020).
L'eccezione è infondata.
L'appello incidentale si propone, a pena di decadenza, all'atto della costituzione in cancelleria ai sensi dell'articolo 166 c.p.c. e, cioè, nella comparsa di costituzione depositata almeno venti giorni prima dell'udienza di comparizione fissata nell'atto di citazione.
Nell'atto introduttivo del presente giudizio l'appellante principale aveva indicato la data del 30.04.2020 per la prima udienza di comparizione delle parti. Tale comparizione è stata rinviata, d'ufficio, dapprima, all'udienza immediatamente successiva tenuta dal giudice designato (ex art. 168 bis c.p.c., comma 4). La
pagina 4 di 12 chiamata della causa è stata, poi, ulteriormente differita d'ufficio, in data
30.04.2020, all'udienza del 12.11.2020.
Nella giurisprudenza di legittimità si è consolidata l'interpretazione in base alla quale, in tema di appello incidentale, solamente il differimento della udienza indicata nell'atto di citazione, ai sensi dell'art.168-bis, comma 4, c.p.c. per il caso che il giudice in quel giorno non tenga udienza, non incide sul termine per la proposizione del gravame incidentale, mentre incide il differimento previsto dal comma 5 del medesimo art. 168-bis c.p.c. (cfr. Cass., sez. 3, Ordinanza n. 13838 del 23/05/2025).
La Suprema Corte ha, tuttavia, precisato che “Il differimento della prima udienza ex art. 168-bis, comma 5, c.p.c. intervenuto dopo la scadenza del termine per la costituzione del convenuto ex art. 166 c.p.c. non determina la rimessione in termini dello stesso convenuto ai fini della sua tempestiva costituzione e, di conseguenza, restano ferme le decadenze già maturate a suo carico ai sensi dell'art. 167 c.p.c.”
(Cass. Sez. 3 - , sentenza n. 2394 del 03/02/2020); ciò in quanto “se il differimento
d'udienza ai sensi dell'art. 168 bis comma 5 c.p.c. disposto dopo lo spirare della stessa data di udienza indicata dall'attore comportasse automaticamente lo slittamento dei termini di costituzione per il convenuto, verrebbe vanificato il disposto di cui all'art. 166 c.p.c. e verrebbero aggirate le preclusioni processuali espressamente sancite in merito alle difese delle parti” (Cass. n. 4411/2025 che richiama il precedente costituito dalla sentenza n. 2394/2020).
Nel caso di specie, il differimento dell'udienza di prima comparizione è avvenuto, senza dubbio, prima della scadenza del termine di costituzione dei convenuti/appellati già solo in considerazione della sospensione dei termini processuali, per la pandemia da Covid-19, dal 9 marzo 2020 all'11 maggio 2020; dall'applicazione dei richiamati principi, consegue che rispetto all'udienza differita, tenutasi in data 12.11.2020, la proposizione dell'appello incidentale con la comparsa di costituzione, depositata in data 5.10.2020, è, certamente, tempestiva.
pagina 5 di 12 2. Occorre, pertanto, procedere all'esame delle eccezioni riproposte dall'appellante incidentale sia pure reiterando il contenuto della comparsa di costituzione proposta innanzi al primo giudice e, per alcune di esse, senza confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
È infondata l'eccezione di improcedibilità della domanda di risarcimento danni proposta da poiché essa non rientra tra le materie sottoposte alla Per_1 condizione di procedibilità della domanda, prevista dall'art. 5, comma 1, del decreto legislativo n. 28/2010. L'azione esercitata è da inquadrarsi in un'ipotesi di responsabilità extracontrattuale ex art. 2051 c.c. in relazione alla quale non vi è obbligo di instaurare il procedimento di mediazione. Per di più, con l'art. 71- quater disp. att. c.c., il legislatore ha specificato che “per controversie in materia di condominio, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n.
28, si intendono quelle derivanti dalla violazione o dall'errata applicazione delle disposizioni del libro III, titolo VII, capo II, del codice e degli articoli da 61 a 72 delle presenti disposizioni per l'attuazione del codice”.
3. Il ha reiterato l'eccezione di nullità della notificazione dell'atto di CP_3 citazione per inosservanza delle prescrizioni richieste dall'art. 140 c.p.c. e per l'errata indicazione del nome proprio di persona dell'amministratore pro tempore nella cartolina spedita nell'ambito del procedimento di notifica.
L'eccezione è inammissibile per le ragioni che seguono.
Il si è limitato a richiamare l'analisi, già svolta in primo grado, sugli CP_3 adempimenti caratterizzanti la notificazione di cui all'art. 140 c.p.c., concludendo per “la violazione ex art. 171, ultimo comma c.p.c., nonché la nullità dell'intero iter processuale”.
In applicazione del principio della conversione delle nullità in motivo di gravame, gli effetti della sua rilevazione da parte del giudice sono regolati in conformità all'art. 294 cod. proc. civ.: il convenuto già dichiarato contumace, una volta pagina 6 di 12 costituitosi in giudizio, può chiedere di essere rimesso in termini per il compimento delle attività precluse.
Nel caso di specie, nessuna specifica deduzione e/o contestazione è stata formulata dall'appellante incidentale in ordine all'attività istruttoria svolta precedentemente alla sua costituzione nel giudizio di primo grado (risulta, peraltro, dal verbale del 21.08.2016 - allegato alla consulenza tecnica d'ufficio – la presenza alle operazioni peritali dell'amministratore del , poi Controparte_12 costituitosi in giudizio) e, soprattutto, l'appellante incidentale non ha dedotto alcunché su come il compimento delle attività precluse avrebbe inciso sulla decisione appellata.
4. Resta da esaminare l'eccezione relativa alla mancata integrazione del contraddittorio nei confronti del , avente un Controparte_13 diverso amministratore persona fisica.
L'eccezione, per come formulata, deve, parimenti, ritenersi inammissibile.
Non è stato allegato, né tantomeno dimostrato, che esista un condominio dell'intero edificio.
In ogni caso, anche a voler ritenere che il , Controparte_14 costituito in giudizio ed oggi appellante incidentale, configuri un c.d. condominio parziale, non è stata contestata la sua legittimazione processuale e, pertanto, la questione deve ritenersi preclusa dal giudicato formatosi sul punto.
Ciò posto, non ha chiarito il le ragioni su cui si Controparte_14 fonderebbe la legittimazione processuale dell'altro condominio parziale in ordine alla domanda di risarcimento danni (essendo stata dichiarata cessata la materia del contendere sulla richiesta di esecuzione lavori perché già avvenuta in corso di causa).
Avuto, poi, riguardo alla decisione impugnata - con la quale il primo giudice ha posto i danni liquidati, oltre che per 1/3 a carico di per la Parte_2
pagina 7 di 12 restante parte a carico dei condomini “forniti dalle tubazioni del gas” - non ha spiegato se, ed in che misura, l'altro condominio parziale è interessato dalla ripartizione delle spese anche avuto riguardo al disposto di cui all'art. 1123, comma
3, c.c. (costituente il fondamento normativo della fattispecie del condominio parziale, configurabile "ex lege" tutte le volte in cui un bene risulti, per le sue obbiettive caratteristiche strutturali e funzionali, destinato oggettivamente al servizio e/o al godimento, in modo esclusivo, di una parte soltanto dell'edificio in condominio. In tal caso, i partecipanti al gruppo non concorrono alle spese se, dalle cose indicate dall'art. 1117 c.c., essi non traggano utilità, salva diversa attribuzione per titolo).
5. Passando all'esame del merito della decisione impugnata (sia da CP_15 che, in via incidentale, da è da
[...] Controparte_14 accogliere il gravame proposto in via principale.
Esso rispetta i dettami di cui all'art. 342 c. 1 c.p.c.: le censure si incentrano sul malgoverno delle risultanze istruttorie (ed, in particolare, delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio) e il quantum appellatum risulta individuato in modo complessivamente sufficiente.
Il primo giudice ha dichiarato e il Controparte_15 Controparte_14
responsabili dei danni subiti dagli attori offrendo la seguente motivazione:
[...]
< […] il problema della responsabilità dei danni cagionati a terzi […] la espletata
CTU […] ha consentito di accertare che i danni richiesti dall'attore sono riconducibili ad i lavori di realizzazione dell'impianto di adduzione del gas “che hanno previsto l'attraversamento del cornicione con modalità non corrette ed alla successiva mancata manutenzione del cornicione … il danno è da attribuire esclusivamente a responsabilità di carattere condominiale” e che in parte sono cessati a seguito dei lavori di riparazione del pluviale di scarico del piano di copertura dell'alloggio Riguardo la quantificazione dei danni […] al Parte_1 fine di ripristinare le condizioni iniziali del soffitto e delle pareti interessate è
pagina 8 di 12 necessario procedere ai lavori indicati per € 1.850,00. Pertanto, l'importo complessivo […] dovrà essere ripartito per 1/3 a carico di e la Parte_1 differenza tra tutti i condomini forniti dalle tubazioni del gas. […] Vanno aggiunti gli interessi legali >.
Non vi è nella sentenza appellata alcuna motivazione a sostegno della presupposta responsabilità di Parte_1
Nell'elaborato peritale il consulente tecnico d'ufficio dà atto che sono stati realizzati, in tempi recenti, lavori di manutenzione “che hanno interessato la terrazza condominiale e il cornicione condominiale antistante sia la terrazza esclusiva di proprietà sia la terrazza condominiale”; l'analisi dei Parte_1 rilievi fotografici in atti ha consentito all'ausiliario di osservare degrado del cornicione condominiale in corrispondenza delle aree interessate dall'umidità nell'alloggio di cui trattasi;
in particolare il predetto cornicione è attraversato dalla conduttura del gas … Tale “integrazione” ha modificato la pendenza del cornicione stesso e le condizioni di smaltimento per cui le acque meteoriche non sono correttamente incanalate verso il pluviale… Il foro di passaggio nel cornicione del gas è di diametro maggiore alla tubazione stessa (vedi foto n. 2) per cui si crea “una corona circolare” tra il foro e la tubazione che non risulta sigillata … Tale situazione ha determinato il dilavamento delle acque meteoriche lungo la conduttura del gas: in pratica le acque meteoriche non sono state incanalate nell'apposito pluviale, ma hanno trovato una più agevole via di uscita attraverso il foro di passaggio della conduttura del gas e ciò ha determinato
a lungo andare il degrado dell'intonaco esterno, distacco del calcestruzzo e dell'untonaco e sull'intradosso del cornicione, l'infiltrazione di umidità all'interno dell'alloggio ”. Per_2 CP_1
In presenza delle sintetizzate risultanze processuali, non può ritenersi dimostrato che le infiltrazioni subite dai locali di proprietà siano state anche causate dal Per_1
pagina 9 di 12 difetto di manutenzione della terrazza di proprietà così da fondare Parte_1
l'ipotesi di responsabilità concorsuale delineata nella sentenza appellata.
L'esperto, invero, ha rilevato che la terrazza condominiale è stata interessata dai lavori di impermeabilizzazione che hanno comportato la posa in opera di una guaina bituminosa ardesiana, nonché dell'opportunità di completare i lavori già seguiti con
“la impermeabilizzazione dell'interno dei fori di scolo che passano al di sotto del parapetto prospiciente la terrazza a livello di proprietà esclusiva , non Parte_1 mancando, però, di osservare che “ La terrazza a livello di proprietà Parte_1 esaminata attentamente durante il secondo sopralluogo, non ha evidenziato situazioni che possano indurre a pensare ad eventuali infiltrazioni a piano sottostante a questa ascrivibili.” (pag. 9 CTU).
Nel paragrafo 4, rubricato cause dei danni il CTU espone:“… E' ragionevole ritenere che la causa delle stesse (infiltrazioni) sia strettamente correlata alla realizzazione dell'impianto di alimentazione e distribuzione del gas e specificamente all'attraversamento della massa muraria del cornicione con la tubazione di adduzione principale del gas oltre, ovviamente all'assenza di manutenzione del cornicione ed alla modificata modalità di smaltimento delle acque meteoriche conseguente alla presenza dell'attraversamento citato. Per ciò che riguarda la lesione (al momento molto limitata) presente sulla parete interna dell'alloggio
Sofia-romeo lato mare (corrispondente alla parete condominiale cieca) la causa della stessa è certamente da attribuirsi ai distacchi di intonaco e copriferro presenti sul prospetto lato mare (vedi foto n. 26, 27)”.
Infine, conclude a pag. 12 affermando che “La causa del danno è da scriversi principalmente ai lavori di realizzazione dell'impianto di adduzione del gas che hanno previsto l'attraversamento del cornicione con modalità non corrette ed alla successiva mancata manutenzione del cornicione. (….) Il danno è da attribuire esclusivamente a responsabilità di carattere condominiale.”.
pagina 10 di 12 Non residua alcun dubbio che il compendio probatorio non consenta di confermare la statuizione di cui al capo 2) della sentenza impugnata che va, dunque, riformata nella parte in cui dichiara responsabile dei danni Parte_1 subiti dagli attori, condannandola al pagamento di 1/3 dell'ammontare del risarcimento liquidato.
6. Le spese e competenze del doppio grado di giudizio seguono il principio della soccombenza e vengono liquidate, in favore della parte appellante principale, come da dispositivo, tenuto conto del valore della sola somma che ha formato oggetto di impugnazione e, per il secondo grado di giudizio, della sua natura documentale.
In considerazione del rigetto integrale dell'appello incidentale, occorre darne atto ai fini della verifica dell'obbligo dell'appellante incidentale di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
il Tribunale di Reggio Calabria, II sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione sulla causa come in epigrafe promossa, così provvede:
a) accoglie l'appello principale e in riforma del capo n. 2 della sentenza n.
1309/2019 emessa dal giudice di pace di Reggio Calabria, rigetta la domanda di risarcimento dei danni proposta nei confronti di Parte_1
b) rigetta l'appello incidentale;
c) condanna il e gli eredi di , in Controparte_14 Per_1 solido, alla rifusione delle spese del doppio grado di giudizio che si liquidano in complessivi € 847,00, di cui € 147,00 per esborsi ed € 700,00 per compensi (di cui
€ 300,00 in relazione al primo grado di giudizio), oltre rimborso pari al 15% dei compensi, CPA ed IVA nelle misure di legge;
pagina 11 di 12 d) dà atto di avere emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello incidentale proposto dal , ai fini della verifica Controparte_14 dell'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Reggio Calabria, 28 agosto 2025
Il Giudice
(dr.ssa Lucia Delfino)
pagina 12 di 12 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Nella qualità di eredi di codice fiscale , nato a Per_1 C.F._4
AN (RC) il 18.1.1947 e deceduto l'1.2.2015.