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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 25/07/2025, n. 560 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 560 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di DI, 2^ sezione civile, in composizione monocratica nella persona del dott. Gianmarco
Calienno, ha pronunziato la seguente
sentenza
nella causa civile di opposizione di terzo (fase di merito)
iscritta al n. 3173/24 R.G. promossa con ricorso 281 undecies del 6/12/24, come integrato da parte ricorrente con deposito del 21/12/24,
da
nato a [...] il [...] e Parte_1
residente in [...]5,
rappresentato e difeso dall'avv. Massimiliano Aita del Foro
di DI;
- opponente–
contro
nata a [...] il [...], CP_1
nata a [...] il [...] e Controparte_2
nato a [...] il [...], tutti CP_3
residenti in [...]2, rappresentati e difesi dagli avv.ti Roberto Corbo e Sophie Corbo del Foro di
Trieste;
-opposti-
e nei confronti
nato a [...] il [...], CP_4
residente in [...],
rappresentato e difeso dall'avv. Cristina Rainis del Foro di
1 DI;
-debitore esecutato-
OGGETTO: OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE IMMOBILIARE
(giudizio di merito)
Causa ritenuta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per l'opponente: all'udienza del 3/6/25 l'opponente ha così concluso: La parte ricorrente precisa le conclusioni come in ricorso. (si riportano di seguito le conclusioni di cui al ricorso: IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: in accoglimento del motivo 1) del presente ricorso, accertare e per l'effetto dichiarare la sussistenza del diritto di proprietà esclusivo di sui Parte_1 beni immobili (terreni e fabbricati) di seguito distinti al Catasto Terreni e Fabbricati del Comune di Fagagna: a) Catasto Terreni, Foglio 25, mappale 149, subalterno 13; b) Catasto Terreni, Foglio 25, mappale 418; c) Catasto Fabbricati, Foglio 25, mappale 149 subalterno 11; d) Catasto Fabbricati, Foglio 25, mappale 419 in forza del contratto di compravendita del 01.08.2024, trascritto il 02.08.2024; in accoglimento del motivo 2), condannare i resistenti al pagamento del compenso di avvocato anche per la fase del giudizio di opposizione svoltosi dinanzi al Giudice dell'Esecuzione Immobiliare. Con vittoria di compenso di avvocato e spese.
Per gli opposti: (si riportano le conclusioni di cui all'atto di costituzione) Voglia l'Ill.mo Tribunale di DI adito rigettare il ricorso.
Per il debitore esecutato: all'udienza del 3/6/25 la parte ha cos' CP_4 concluso: La parte conclude come da comparsa di CP_4 costituzione. (si riportano di seguito le conclusioni di cui all'atto di costituzione: IN VIA PRINCIPALE: accogliere tutte le domande formulate dall'opponente, sig. che qui si devono intendere Parte_1 integralmente richiamate e trascritte.)
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
L'opposizione di terzo è parzialmente fondata e,
2 pertanto, va accolta nei limiti di seguito esposti.
Come noto, secondo l'articolo 619 c.p.c., il terzo che ha subito un pignoramento che ritiene illegittimo, può
proporre opposizione al fine di far accertare che il diritto di proprietà o altro diritto reale sui beni pignorati appartiene a lui e non al debitore.
In altri termini con l'opposizione il terzo deduce che il bene pignorato non può appartenere all'espropriazione perché non fa parte del patrimonio dell'esecutato.
Non è, quindi, uno strumento per contestare il diritto di procedere all'esecuzione forzata, ma si tratta di un rimedio contro errori nell'esecuzione, tendente a evitare che il bene del terzo venga coinvolto nella liquidazione, o almeno a recuperarne il prezzo.
Ebbene, il diritto sul quale il terzo fonda la sua posizione deve avere due caratteristiche:
1) deve essere incompatibile è prevalente rispetto al diritto oggetto del pignoramento;
i due diritti sono incompatibili quando è giuridicamente impossibile la loro contemporanea esistenza sullo stesso bene;
in caso di compatibilità mancherebbe l'interesse del terzo a proporre opposizione perché gli sarebbe indifferente che il bene appartenga al debitore o ad altri;
2) il diritto deve essere anche prevalente rispetto a quello del creditore procedente cioè a questo opponibile;
per poter essere opponibile il diritto deve essere stato acquistato dal terzo a titolo originario (es. usucapione) oppure a titolo derivativo da un soggetto diverso dal debitore;
se
3 invece il terzo ha acquistato a titolo derivativo dallo stesso debitore esecutato il diritto deve essere opponibile in base alle regole indicate dagli articoli 2913- 2915 codice civile, relativi agli effetti del pignoramento.
Orbene, ognun vede che nel caso concreto al vaglio del
Tribunale i fatti prospettati da parte ricorrente a fondamento della propria opposizione di terzo si inquadrino nell'ultima delle ipotesi sopra indicate, ossia sull'opponibilità o meno del pignoramento al terzo acquirente a titolo derivativo dal debitore secondo la disciplina degli art.2913 -2915 c.c..
Trattandosi di diritti reali immobiliari la soluzione del conflitto tra creditore pignorante e terzo acquirente non può che risolversi attraverso la regola della prevalenza temporale delle relative trascrizioni, che si desume dal punto 1) dell'art.2914 c.c..
Così delineate le linee guida in diritto, la soluzione della presente causa si appalesa dalla mera esposizione dei seguenti fatti.
L'opponente, sino alla data del 15 Parte_1
luglio 2024, era comproprietario pari quota col debitore esecutato dei terreni censiti all'omonimo CP_4
Catasto del Comune di Fagagna al Foglio 25, mappale 149,
subalterni 8 e 9 e mappale 418; successivamente, con frazionamento di tale data il subalterno 9 veniva distinto in due aree corrispondenti ai nuovi subalterni 11 e 13.
Il primo agosto 2024, con rogito del Notaio
[...]
, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Per_1
riuniti di DI e OL (rep. n. 10.107; raccolta n.
4 8.266), il Signor vendeva al fratello, CP_4 Pt_1
, la propria quota di proprietà degli immobili censiti
[...]
al C. F. di Fagagna al foglio 25, mappale 149, subalterni 11
e 13 e dell'appezzamento di terreno censito al C. T. di
Fagagna al foglio 25, mappale 418, contestualmente Pt_1
costituiva servitù perpetua di transito pedonale a
[...]
carico di quest'ultimo terreno, acquisito con tale atto per l'intero, e a favore dell'immobile censito al C.F. di Fagagna
al foglio 25, map. 419, che rimaneva in comproprietà
indivisa tra i due fratelli.
L'atto veniva trascritto il 2 agosto 2024.
I creditori sottoponevano a pignoramento la proprietà
per l'intero di dell'unità immobiliare sita nel CP_4
comune di Fagagna (UD) in via dei Fistulari, identificata in
Catasto dei Fabbricati al Foglio 16, Part. 3200, Sub. 20, Cat
A/2 e Sub. 33, Cat C/6 e, per quanto qui interessa, la proprietà per un mezzo dell'unità immobiliare sita nel comune di Fagagna, in via Molini sul Ledra, identificata in Catasto
dei Fabbricati al Foglio 25, Part. 419, Cat D/10 e Part.149,
Sub. 8, Cat A/3 e Sub. 9 Cat D/10.
La raccomandata con cui veniva notificato il pignoramento era ritirata dal il 2 agosto 2024, CP_4
formalità quest'ultima trascritta presso i registri di
pubblicità immobiliare di DI soltanto il 3 settembre 2024
e da cui originava il procedimento di esecuzione immobiliare iscritto al 160/2024 N.R.ES.
Alla luce di tali evidenze non è, quindi, dubitabile che l'atto di acquisto della quota di un mezzo dei beni indicati nel predetto rogito, trascritto il 2/8/24, sia opponibile ai creditori pignoranti limitatamente ai beni
5 effettivamente trasferiti in rapporto a quelli effettivamente pignorati in data 3/9/24.
In altri termini, l'opposizione va senz'altro accolta con riferimento alle particelle 149, sia sub 13 sia sub 11,
mentre difetta di interesse in relazione alla particella 418,
divenuta comunque pacificamente di proprietà esclusiva dell'opponente in virtù del predetto rogito, perchè non oggetto del pignoramento trascritto in data 3/9/24, mentre risulta infondata in relazione alla quota del 50% della particella 419 perchè essa non è stata trasferita all'opponente dall'esecutato in occasione del rogito trascritto in data 2/8/24.
In definitiva, andrà dichiarata la proprietà esclusiva in favore dell'opponente delle particelle n.149 sub 11, sub
13 e n.418, e per l'effetto andrà dichiarato inefficace nei confronti dell'opponente il pignoramento relativo alle sole particelle 149 sub 11 e sub 13, tenuto conto che la n.418 non
è stato oggetto di pignoramento e che la n.149 è invece rimasta in comproprietà al 50% tra l'opponente e l'esecutato.
In ragione della reciproca parziale soccombenza, le spese del giudizio, comprese quelle della fase sospensiva,
vanno compensate interamente tra gli opposti e il debitore esecutato, mentre tra l'opponente e gli opposti vanno compensate per un terzo e il resto va posto a carico degli opposti in ragione della prevalente soccombenza di questi ultimi.
P.Q.M.
Definitivamente pronunziando, ogni contraria domanda ed eccezione rigettate, così decide:
a) in parziale accoglimento dell'opposizione, dichiara
6 che l'opponente è proprietario esclusivo degli immobili iscritti al C. F. di Fagagna al foglio 25,
mappale 149, subalterni 11 e 13, e mappale 418
b) e per l'effetto, dichiara inefficace nei confronti dell'opponente il pignoramento trascritto in data
3/9/24 sul predetto mappale 149, sub 11 e sub 13,
con conseguente esclusione di tali mappali dalla procedura esecutiva 160/2024 R.Es.Imm.;
c) dichiara inammissibile l'opposizione in relazione al mappale n.418 mentre la rigetta in riferimento al n.419;
d) compensa tra l'opponente e gli opposti un terzo delle spese di lite e condanna gli opposti al pagamento, in favore dell'opponente, di quelle restanti che liquida in Euro 9.250,00 a titolo di compenso, Euro 503,00 per spese vive, oltre al rimborso spese generali, CNA e IVA come per legge;
e) compensa interamente tra gli opposti e il debitore esecutato le spese di lite.
Così deciso in DI in data 25/7/25
Il Giudice
Gianmarco Calienno
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di DI, 2^ sezione civile, in composizione monocratica nella persona del dott. Gianmarco
Calienno, ha pronunziato la seguente
sentenza
nella causa civile di opposizione di terzo (fase di merito)
iscritta al n. 3173/24 R.G. promossa con ricorso 281 undecies del 6/12/24, come integrato da parte ricorrente con deposito del 21/12/24,
da
nato a [...] il [...] e Parte_1
residente in [...]5,
rappresentato e difeso dall'avv. Massimiliano Aita del Foro
di DI;
- opponente–
contro
nata a [...] il [...], CP_1
nata a [...] il [...] e Controparte_2
nato a [...] il [...], tutti CP_3
residenti in [...]2, rappresentati e difesi dagli avv.ti Roberto Corbo e Sophie Corbo del Foro di
Trieste;
-opposti-
e nei confronti
nato a [...] il [...], CP_4
residente in [...],
rappresentato e difeso dall'avv. Cristina Rainis del Foro di
1 DI;
-debitore esecutato-
OGGETTO: OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE IMMOBILIARE
(giudizio di merito)
Causa ritenuta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per l'opponente: all'udienza del 3/6/25 l'opponente ha così concluso: La parte ricorrente precisa le conclusioni come in ricorso. (si riportano di seguito le conclusioni di cui al ricorso: IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: in accoglimento del motivo 1) del presente ricorso, accertare e per l'effetto dichiarare la sussistenza del diritto di proprietà esclusivo di sui Parte_1 beni immobili (terreni e fabbricati) di seguito distinti al Catasto Terreni e Fabbricati del Comune di Fagagna: a) Catasto Terreni, Foglio 25, mappale 149, subalterno 13; b) Catasto Terreni, Foglio 25, mappale 418; c) Catasto Fabbricati, Foglio 25, mappale 149 subalterno 11; d) Catasto Fabbricati, Foglio 25, mappale 419 in forza del contratto di compravendita del 01.08.2024, trascritto il 02.08.2024; in accoglimento del motivo 2), condannare i resistenti al pagamento del compenso di avvocato anche per la fase del giudizio di opposizione svoltosi dinanzi al Giudice dell'Esecuzione Immobiliare. Con vittoria di compenso di avvocato e spese.
Per gli opposti: (si riportano le conclusioni di cui all'atto di costituzione) Voglia l'Ill.mo Tribunale di DI adito rigettare il ricorso.
Per il debitore esecutato: all'udienza del 3/6/25 la parte ha cos' CP_4 concluso: La parte conclude come da comparsa di CP_4 costituzione. (si riportano di seguito le conclusioni di cui all'atto di costituzione: IN VIA PRINCIPALE: accogliere tutte le domande formulate dall'opponente, sig. che qui si devono intendere Parte_1 integralmente richiamate e trascritte.)
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
L'opposizione di terzo è parzialmente fondata e,
2 pertanto, va accolta nei limiti di seguito esposti.
Come noto, secondo l'articolo 619 c.p.c., il terzo che ha subito un pignoramento che ritiene illegittimo, può
proporre opposizione al fine di far accertare che il diritto di proprietà o altro diritto reale sui beni pignorati appartiene a lui e non al debitore.
In altri termini con l'opposizione il terzo deduce che il bene pignorato non può appartenere all'espropriazione perché non fa parte del patrimonio dell'esecutato.
Non è, quindi, uno strumento per contestare il diritto di procedere all'esecuzione forzata, ma si tratta di un rimedio contro errori nell'esecuzione, tendente a evitare che il bene del terzo venga coinvolto nella liquidazione, o almeno a recuperarne il prezzo.
Ebbene, il diritto sul quale il terzo fonda la sua posizione deve avere due caratteristiche:
1) deve essere incompatibile è prevalente rispetto al diritto oggetto del pignoramento;
i due diritti sono incompatibili quando è giuridicamente impossibile la loro contemporanea esistenza sullo stesso bene;
in caso di compatibilità mancherebbe l'interesse del terzo a proporre opposizione perché gli sarebbe indifferente che il bene appartenga al debitore o ad altri;
2) il diritto deve essere anche prevalente rispetto a quello del creditore procedente cioè a questo opponibile;
per poter essere opponibile il diritto deve essere stato acquistato dal terzo a titolo originario (es. usucapione) oppure a titolo derivativo da un soggetto diverso dal debitore;
se
3 invece il terzo ha acquistato a titolo derivativo dallo stesso debitore esecutato il diritto deve essere opponibile in base alle regole indicate dagli articoli 2913- 2915 codice civile, relativi agli effetti del pignoramento.
Orbene, ognun vede che nel caso concreto al vaglio del
Tribunale i fatti prospettati da parte ricorrente a fondamento della propria opposizione di terzo si inquadrino nell'ultima delle ipotesi sopra indicate, ossia sull'opponibilità o meno del pignoramento al terzo acquirente a titolo derivativo dal debitore secondo la disciplina degli art.2913 -2915 c.c..
Trattandosi di diritti reali immobiliari la soluzione del conflitto tra creditore pignorante e terzo acquirente non può che risolversi attraverso la regola della prevalenza temporale delle relative trascrizioni, che si desume dal punto 1) dell'art.2914 c.c..
Così delineate le linee guida in diritto, la soluzione della presente causa si appalesa dalla mera esposizione dei seguenti fatti.
L'opponente, sino alla data del 15 Parte_1
luglio 2024, era comproprietario pari quota col debitore esecutato dei terreni censiti all'omonimo CP_4
Catasto del Comune di Fagagna al Foglio 25, mappale 149,
subalterni 8 e 9 e mappale 418; successivamente, con frazionamento di tale data il subalterno 9 veniva distinto in due aree corrispondenti ai nuovi subalterni 11 e 13.
Il primo agosto 2024, con rogito del Notaio
[...]
, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Per_1
riuniti di DI e OL (rep. n. 10.107; raccolta n.
4 8.266), il Signor vendeva al fratello, CP_4 Pt_1
, la propria quota di proprietà degli immobili censiti
[...]
al C. F. di Fagagna al foglio 25, mappale 149, subalterni 11
e 13 e dell'appezzamento di terreno censito al C. T. di
Fagagna al foglio 25, mappale 418, contestualmente Pt_1
costituiva servitù perpetua di transito pedonale a
[...]
carico di quest'ultimo terreno, acquisito con tale atto per l'intero, e a favore dell'immobile censito al C.F. di Fagagna
al foglio 25, map. 419, che rimaneva in comproprietà
indivisa tra i due fratelli.
L'atto veniva trascritto il 2 agosto 2024.
I creditori sottoponevano a pignoramento la proprietà
per l'intero di dell'unità immobiliare sita nel CP_4
comune di Fagagna (UD) in via dei Fistulari, identificata in
Catasto dei Fabbricati al Foglio 16, Part. 3200, Sub. 20, Cat
A/2 e Sub. 33, Cat C/6 e, per quanto qui interessa, la proprietà per un mezzo dell'unità immobiliare sita nel comune di Fagagna, in via Molini sul Ledra, identificata in Catasto
dei Fabbricati al Foglio 25, Part. 419, Cat D/10 e Part.149,
Sub. 8, Cat A/3 e Sub. 9 Cat D/10.
La raccomandata con cui veniva notificato il pignoramento era ritirata dal il 2 agosto 2024, CP_4
formalità quest'ultima trascritta presso i registri di
pubblicità immobiliare di DI soltanto il 3 settembre 2024
e da cui originava il procedimento di esecuzione immobiliare iscritto al 160/2024 N.R.ES.
Alla luce di tali evidenze non è, quindi, dubitabile che l'atto di acquisto della quota di un mezzo dei beni indicati nel predetto rogito, trascritto il 2/8/24, sia opponibile ai creditori pignoranti limitatamente ai beni
5 effettivamente trasferiti in rapporto a quelli effettivamente pignorati in data 3/9/24.
In altri termini, l'opposizione va senz'altro accolta con riferimento alle particelle 149, sia sub 13 sia sub 11,
mentre difetta di interesse in relazione alla particella 418,
divenuta comunque pacificamente di proprietà esclusiva dell'opponente in virtù del predetto rogito, perchè non oggetto del pignoramento trascritto in data 3/9/24, mentre risulta infondata in relazione alla quota del 50% della particella 419 perchè essa non è stata trasferita all'opponente dall'esecutato in occasione del rogito trascritto in data 2/8/24.
In definitiva, andrà dichiarata la proprietà esclusiva in favore dell'opponente delle particelle n.149 sub 11, sub
13 e n.418, e per l'effetto andrà dichiarato inefficace nei confronti dell'opponente il pignoramento relativo alle sole particelle 149 sub 11 e sub 13, tenuto conto che la n.418 non
è stato oggetto di pignoramento e che la n.149 è invece rimasta in comproprietà al 50% tra l'opponente e l'esecutato.
In ragione della reciproca parziale soccombenza, le spese del giudizio, comprese quelle della fase sospensiva,
vanno compensate interamente tra gli opposti e il debitore esecutato, mentre tra l'opponente e gli opposti vanno compensate per un terzo e il resto va posto a carico degli opposti in ragione della prevalente soccombenza di questi ultimi.
P.Q.M.
Definitivamente pronunziando, ogni contraria domanda ed eccezione rigettate, così decide:
a) in parziale accoglimento dell'opposizione, dichiara
6 che l'opponente è proprietario esclusivo degli immobili iscritti al C. F. di Fagagna al foglio 25,
mappale 149, subalterni 11 e 13, e mappale 418
b) e per l'effetto, dichiara inefficace nei confronti dell'opponente il pignoramento trascritto in data
3/9/24 sul predetto mappale 149, sub 11 e sub 13,
con conseguente esclusione di tali mappali dalla procedura esecutiva 160/2024 R.Es.Imm.;
c) dichiara inammissibile l'opposizione in relazione al mappale n.418 mentre la rigetta in riferimento al n.419;
d) compensa tra l'opponente e gli opposti un terzo delle spese di lite e condanna gli opposti al pagamento, in favore dell'opponente, di quelle restanti che liquida in Euro 9.250,00 a titolo di compenso, Euro 503,00 per spese vive, oltre al rimborso spese generali, CNA e IVA come per legge;
e) compensa interamente tra gli opposti e il debitore esecutato le spese di lite.
Così deciso in DI in data 25/7/25
Il Giudice
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