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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 03/12/2025, n. 636 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 636 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PORDENONE
Il Giudice dott. Giorgio Cozzarini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2852/2022 del R.G. Trib. in data 20/12/2022 promossa d a
- , nato a [...], il [...], residente in [...] C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Alberto CodiceFiscale_1
De AN
a t t o r e contro
- , con sede corrente in CodiceFiscale_2
Pordenone (PN), Via della Vecchia Ceramica n.1 in persona del suo Direttore Generale e legale rappresentante P. IVA e COD. FISC. , rappresentata Controparte_1 P.IVA_1
e difesa dall'avv. Paolo Salvini
c o n v e n u t a
avente per oggetto: altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale non ricompresa nelle altre materie (art.2043 c.c. e norme speciali) trattenuta in decisione nell'udienza del giorno 20/6/25, in cui le parti hanno richiamato le seguenti
1 CONCLUSIONI
- per parte attrice (come da foglio di conclusioni depositato in via telematica in data
20/6/25):
“Nel merito:
- Accertata e dichiarata la sussistenza delle negligenze assistenziali del personale medico- infermieristico della Controparte_2
- Accertata e dichiarata la sussistenza del nesso di causalità tra evento condotta (attiva od omissiva) della di Pordenone ed il Controparte_2 verificarsi del decesso del paziente;
- Accertata e dichiarata la sussistenza della responsabilità ex artt. 1218, 1228, 2049 e
2043 c.c. in capo all di Pordenone per Controparte_3 il decesso del Sig. ; Persona_1
- Accertata e dichiarata la fondatezza della richiesta di risarcimento avanzata dal sig.
, odierno attore;
Parte_1
Condannare la convenuta al risarcimento dei danni derivati e patiti in conseguenza della perdita del padre, pari ad € 154.790,00, o alla misura minore che sarà ritenuta provata o di giustizia;
Con la refusione delle spese di lite, delle spese di Ctu, di Ctp e di perizia sostenute anche nella fase stragiudiziale (doc. 9 fascicolo attoreo) e delle spese legali per il procedimento di mediazione esperito.
In via istruttoria
Si chiede ammettersi prova per testi sui seguenti capitoli di prova:
1) “Vero che la sera del 30 marzo 2021 in occasione del ricovero presso il nosocomio pordenonese il sig. veniva informato dal personale medico ed assistenziale Parte_1 che il padre si trovava in uno stato di agitazione?” 2) “Vero che in data 30 marzo 2021 i sigg. e chiedevano al personale del 112 di poter Parte_1 Parte_2 accompagnare il padre presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale Civile S. Maria degli
Angeli, ma la richiesta veniva disattesa per le limitazioni imposte dall'emergenza pandemica?” 3) “Vero che il pomeriggio/sera del 30 marzo 2021 i sigg. e Parte_1
trovandosi presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale Civile, venuti a Controparte_4 conoscenza dal personale ospedaliero che il padre si trovava in uno Persona_1
2 stato di agitazione e confusione, chiedevano più volte di poterlo vedere, ma la richiesta veniva respinta?” 4) “Vero che in data 31 marzo 2021 il sig. , Parte_1 telefonicamente richiedeva al personale del reparto di chirurgia vascolare, ove il padre
era stato ricoverato, di poter vedere il padre, ma la richiesta veniva respinta per Per_1 rispetto del protocollo anti-Covid predisposto dalla struttura ospedaliera?” 5) “Vero che in data 2 aprile 2021 alle ore 16.40 circa il sig. , come da Lei dichiarato Persona_1 nelle sit di data 10 aprile 2021 avanti ai Carabinieri di ED, in doc. 4 che Le si rammostra, sceso dal letto, restava attaccato alla sponda con la mano e una volta lasciata la presa per incamminarsi verso l'uscita cadeva all'indietro battendo la nuca sulla sponda medesima” (test. Johnson Steven Walter) 6) “Vero che nei giorni di ricovero presso il reparto di chirurgia della struttura ospedaliera 30.3.2021- Controparte_3
2.04.2021, il sig. ha provato diverse volte a scavalcare le spondine del Persona_1 letto o a scendere passando attraverso le medesime barriere, come da Lei dichiarato nelle
s.i.t. di data 10 aprile 2021 avanti ai Carabinieri di ED, di cui al doc. 4 che si rammostra al teste?” (test. . 7) “Vero che nel corso del ricovero Controparte_5 presso il reparto di chirurgia, avvenuto nel periodo 30 marzo - 2 aprile 2021, il sig.
, come da Lei dichiarato nelle sit di data 6 aprile 2021 rilasciate avanti Persona_1 alla divisione polizia anticrimine della Questura di Pordenone, di cui al doc. 5 che Le si rammostra, è stato trovato in più di un'occasione a cavallo delle spondine ed è stato aiutato dal personale infermieristico a riposizionarsi nel letto?” (test. Testimone_1
) 8) Vero che il sig. , durante il ricovero nel reparto di
[...] Persona_1 chirurgia tra il 30 marzo ed il 2 aprile 2021, urlava nomi di donna, prendeva e scuoteva le barre laterali, sbatteva continuamente il palmo della mano sul muro, urlava continuamente al punto da farle richiedere i tappi per le orecchie, come da Lei dichiarato nelle s.i.t. di data 10 aprile 2021 avanti ai Carabinieri di ED, di cui al doc. 4 che si rammostra al teste?” (test. . 9) “Vero che domenica 4 aprile 2021, Controparte_5 su sua richiesta, veniva consentito al sig. di vedere il padre nel reparto di Parte_1 chirurgia vascolare ove era ricoverato?” Si indicano a testimoni i signori: Tes_2
, via Zenari, 26, Pordenone;
via Poffabro, 7 Pordenone;
[...] Controparte_4
, via Cividale, 18 Pordenone;
, via Testimone_3 Testimone_1
3 ZI De IE 1/1 Cordenons (PN); via Garibaldi 93, Controparte_5
ED (PN).”;
- per parte convenuta (come da foglio di conclusioni depositato in via telematica in data
18/6/25):
“Voglia il Tribunale Ill.mo, rejectis contrariis, previa rinnovazione della CTU ed ammissione dei capitoli di prova per testimoni dedotti in memoria n. 2, in via preliminare, dichiarare la carenza di legittimazione attiva di parte attrice per i danni reclamati iure proprio sotto il profilo contrattuale o, comunque, dichiarare nel merito il relativo difetto di titolarità attiva del rapporto giuridico controverso in capo alla stessa;
nel merito, assolvere l' , in persona del suo legale Controparte_6 rappresentante pro tempore, da ogni avversa domanda;
Con il favore delle spese.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, agendo quale figlio di Parte_1
[...
deceduto in data 8/4/2021 durante la degenza nell'ospedale Persona_1 di Pordenone, ha chiesto la condanna dell' Controparte_3 Controparte_6
(d'ora in avanti ) al risarcimento del danno patito iure
[...] CP_2 proprio per la perdita del rapporto parentale.
L'attore, allegando le circostanze della morte del congiunto, avvenuta per le conseguenze lesive a livello cerebrale di una caduta verificatasi durante il ricovero, ha dedotto la responsabilità della struttura sanitaria per difetto di assistenza e sorveglianza (culpa in vigilando), in presenza di un “elevatissimo e concreto rischio di eventi infortunistici”, a causa delle condizioni soggettive del paziente, “… già affetto da demenza senile e in stato di agitazione sin dal ricovero …”.
A fondamento della domanda, unitamente all'atto introduttivo è stata prodotta copia di alcuni atti del procedimento penale instaurato all'esito del decesso e concluso con l'archiviazione, nei quali erano state ricostruite la condotta del paziente durante il ricovero, la dinamica della caduta, gli asseriti deficit assistenziali (dal punto di vista farmacologico e
4 gestionale).
In ordine al quantum risarcitorio, l'attore ha dedotto il “profondo turbamento interiore” subito per la perdita del rapporto parentale, caratterizzato, prima del ricovero, da significativa frequenza e intensità. Applicando le tabelle del Tribunale di Milano, ha quantificato il danno da risarcire nella misura di € 154.790,00, o in quella minore ritenuta di giustizia.
2. Costituitasi regolarmente, la convenuta ha preliminarmente eccepito la natura extracontrattuale della responsabilità azionata, dalla quale ha dedotto “… la carenza di legittimazione attiva dell'attore per quanto attiene i danni reclamati iure proprio a titolo di responsabilità contrattuale, o comunque, il difetto, nel merito, della titolarità attiva del rapporto …”. Da tale qualificazione, inoltre, l' ha dedotto l'onere a carico dell'attore CP_2 della prova degli elementi costitutivi della responsabilità extracontrattuale.
Nel merito, la convenuta ha contestato: a) i profili di colpa dedotti dall'attore; b)
l'esistenza del nesso causale materiale tra condotta sanitaria ed evento;
c) la prova dei presupposti per la liquidazione del danno nella misura richiesta in citazione.
3. La causa, dopo lo scambio delle memorie ex art. 181 comma 6 c.p.c., è stata istruita mediante svolgimento di C.T.U. e mediante assunzione di alcune delle testimonianze richieste da parte attrice. Assunte le prove orali, è stata fissata udienza per la precisazione delle conclusioni, nella quale la causa è stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini di legge per gli scritti conclusivi.
4. Gli elementi probatori da porre a fondamento della decisione derivano, in primo luogo, dai documenti prodotti.
Quanto agli atti delle indagini preliminari svolte in sede penale, il valore probatorio delle sommarie informazioni prodotte deriva, sotto il profilo formale, dalla loro qualificazione di indizi (cfr., tra le altre, Cass. 19521/2019) e, sotto il profilo sostanziale, dall'avere avuto a oggetto circostanze di fatto non contestate, quindi pacifiche. Per questo motivo, sono state ritenute manifestamente superflue e dunque irrilevanti le richieste (di entrambe le parti e in
5 particolare di parte convenuta) di assumere quali testimoni gli informatori già sentiti in sede penale.
Alla copia degli atti penali si aggiungono i documenti sanitari, che, per quanto riguarda i fatti oggettivi ivi attestati, godono anche di fede privilegiata.
Se gli elementi probatori di natura documentale si sono riferiti ai profili della dedotta responsabilità, le testimonianze, dalle quali può complessivamente ricavarsi un quadro univoco e congruente, hanno avuto a oggetto alcuni profili rilevanti in tema di prova del danno risarcibile.
5. La decisione deve essere assunta sulla scorta degli elementi probatori sopra indicati e delle valutazioni tecniche della C.T.U., che possono essere condivise per un duplice ordine di profili. In primo luogo, si fondano su circostanze di fatto che, per quanto appena argomentato, possono ritenersi oggettivamente univoche e pienamente riscontrate. In secondo luogo, sono state esposte in modo adeguatamente motivato, logico, documentato, tanto che nemmeno sono state contestate in sede di contraddittorio tecnico, sicché è del tutto ingiustificata la richiesta di rinnovazione formulata dalla parte convenuta.
Le conclusioni della C.T.U. possono sintetizzarsi come segue.
a) Il paziente è deceduto a causa di “un arresto cardiocircolatorio conseguente ad un trauma cranico evoluto in stato di coma per emorragia sottodurale in seguito a caduta dal letto”.
O meglio, conviene precisare incidentalmente che, per quanto riferito in sede penale dall'informatore , degente nella stessa stanza di la caduta CP_5 Persona_1 non era direttamente avvenuta dal letto, ma era conseguita alla discesa dal letto del paziente, il quale, riuscito a scendere sfruttando l'unico spazio disponibile tra la sponda e la testiera, si era inizialmente tenuto in precario equilibrio poggiando i piedi sul materasso messo per terra e tenendosi con una mano sulla sponda, ma quando aveva cercato di dirigersi verso l'uscita, era scivolato all'indietro e aveva sbattuto sulla sponda con la parte posteriore della testa.
b) Prima dell'infortunio, a seguito della consulenza neurologica e della valutazione infermieristica era stato definito un elevato rischio di caduta del paziente, affetto da stato di
6 agitazione e disturbi cognitivi, ma anche da difficoltà nei movimenti (“… stazione erette possibile con appoggio. Deambulazione possibile con appoggio a piccoli passi …”).
Per questo motivo, nella cartella infermieristica, e in particolare nella tabella relativa al
“bisogno di assistenza infermieristica-sicurezza”, erano state previste le seguenti azioni:
“… D) mantenere il letto al suo livello più basso (là dove possibile); E) vigilare il comportamento;
… G) attuare le azioni previste dalle procedure/protocolli aziendali …”.
c) Il protocollo richiamato nella cartella infermieristica (“Protocollo per la riduzione CP_2 del rischio di caduta” – PSG_PR_01 Ed. 2 Rev. 2 Dicembre 2018) aveva previsto, tra le altre misure per ridurre o eliminare il rischio di caduta, “… un'attenta sorveglianza …”.
d) Anche le linee guida adottate dalla Regione Friuli-Venezia Giulia (Delibera FVG n°
1904 del 14 ottobre 2016 “Adozione della raccomandazione per il superamento della contenzione nelle strutture sanitarie, socio-sanitarie e assistenziali pubbliche e private convenzionate con il Servizio Sanitario Regionale”) avevano stabilito che, in situazioni analoghe, dovesse essere “… assicurata senza interruzione l'osservazione da parte di personale sanitario e/o operatori finalizzata alla rivalutazione continuativa …”.
e) Secondo il criterio causale del più probabile che non, la condotta del paziente avrebbe potuto essere evitata limitandone l'agitazione, con una terapia sedativa pienamente aderente al quadro clinico e soprattutto con una continua sorveglianza e un'interruzione della contenzione in tempi stabiliti, per permettergli di deambulare accompagnato. In sostanza, una condotta pienamente adeguata ai protocolli e alle linee guida assistenziali avrebbe consentito, secondo giudizio controfattuale, di evitare l'infortunio.
f) In difetto di una sorveglianza continuativa, la mera sottoposizione a contenzione
(mediante sponde del letto) e il posizionamento di un materasso sotto il letto non avrebbero potuto costituire misure sufficienti a prevenire il rischio di caduta (e le conseguenti lesioni).
5. Vanno tratte le conclusioni dalle premesse che precedono.
È condivisibile la tesi di parte convenuta, secondo la quale la responsabilità invocata dall'attore ha natura extracontrattuale. La Suprema Corte ha chiarito che “il rapporto contrattuale tra il paziente e la struttura sanitaria o il medico non produce, di regola, effetti protettivi in favore dei terzi, perché, fatta eccezione per il circoscritto campo delle
7 prestazioni sanitarie afferenti alla procreazione, trova applicazione il principio generale di cui all'art. 1372, comma 2, c.c., con la conseguenza che l'autonoma pretesa risarcitoria vantata dai congiunti del paziente per i danni ad essi derivati dall'inadempimento dell'obbligazione sanitaria, rilevante nei loro confronti come illecito aquiliano, si colloca nell'ambito della responsabilità extracontrattuale” (Cass. 11320/2022)
Nel caso in esame, la corretta qualificazione non si pone in contrasto con la domanda, perché parte attrice, invocando genericamente gli artt. 1218, 1228, 2049 e 2043 c.c., ha alternativamente dedotto la responsabilità della struttura a titolo contrattuale o extracontrattuale.
Le implicazioni di tale qualificazione vanno dunque misurate in tema di ripartizione dell'onere probatorio, dovendo l'attore fornire la prova di tutti gli elementi costitutivi della responsabilità extracontrattuale della convenuta e non essendo invece sufficiente, come per la responsabilità contrattuale, la prova della sola fonte negoziale del diritto, abbinata all'allegazione dell'inadempimento.
Sulla scorta di quanto premesso, va ricavata la conclusione che la parte attrice ha fornito la prova di cui era onerata.
Gli elementi probatori sopra sinteticamente ricostruiti, letti e interpretati secondo le valutazioni tecniche della C.T.U., hanno rivelato che l'evento mortale è dipeso da una condotta omissiva di natura colposa. In violazione dei protocolli assistenziali e delle linee guida, è mancata la necessaria continua osservazione del paziente, abbinata agli intervalli di non contenzione necessari per farlo scendere dal letto e per ridurne l'agitazione. Il monitoraggio, pur frequente ma non continuo, non è stato sufficiente né adeguato a evitare l'evento. Secondo il giudizio controfattuale proposto dalla C.T.U., si è integrato il nesso causale, perché la condotta doverosa omessa (monitoraggio continuativo e interruzione della contenzione per consentire al paziente di placare l'agitazione) avrebbe consentito, in forza del criterio del più probabile che non, di evitare la caduta e le conseguenze lesive che ne sono derivate.
Quanto al danno ingiusto, si condivide con la convenuta l'affermazione per cui il danno risarcibile, quale danno conseguenza, non coincide con l'evento e deve essere dimostrato.
La prova, tuttavia, può avvenire anche mediante presunzioni (“In tema di pregiudizio derivante da perdita o lesione del rapporto parentale, il giudice è tenuto a verificare, in
8 base alle evidenze probatorie acquisite, se sussistano uno o entrambi i profili di cui si compone l'unitario danno non patrimoniale subito dal prossimo congiunto e, cioè,
l'interiore sofferenza morale soggettiva e quella riflessa sul piano dinamico-relazionale, nonché ad apprezzare la gravità ed effettiva entità del danno in considerazione dei concreti rapporti col congiunto, anche ricorrendo ad elementi presuntivi quali la maggiore
o minore prossimità del legame parentale, la qualità dei legami affettivi (anche se al di fuori di una configurazione formale), la sopravvivenza di altri congiunti, la convivenza o meno col danneggiato, l'età delle parti ed ogni altra circostanza del caso”;
Cass.28989/2019). Nel caso in esame, alla prova presuntiva, conseguente alla immediata prossimità del rapporto parentale, sono state abbinate le prove orali. Le due testimoni, figlia e sorella dell'attore, hanno concordemente riferito che Persona_1 almeno fino alla diffusione della pandemia, per diversi anni aveva frequentato regolarmente l'abitazione del figlio, ove si era recato per sottoporsi ad un trattamento di benessere. Per quanto emerso, non sempre, in tali occasioni, i due congiunti si erano incontrati, ma la consuetudine si era comunque radicata e mantenuta nel tempo. La frequentazione tra di loro era stata costante, in particolare, di domenica e durante le altre festività. Più in generale, è stato riferito il pressocché quotidiano interesse dell'attore (e degli altri figli) per le condizioni del padre.
Sulla scorta degli elementi probatori emersi, si può dunque complessivamente sostenere che, nella fattispecie concreta, per effetto della perdita del rapporto parentale parte attrice abbia subito un danno, nella liquidazione equitativa del quale può farsi uso dello strumento tabellare, assumendo come riferimento il sistema a punto variabile delle tabelle del
Tribunale di Milano dell'anno 2024, in quanto versione più aggiornata (si veda, quanto all'impiego dei parametri tabellari più recenti, Cass. 37009/2022).
L'applicazione dei criteri tabellari proposta da parte attrice è solo parzialmente condivisibile. Si ritiene corretta, in quanto sostanzialmente automatica, l'applicazione dei punti per l'età della vittima primaria (4 punti), per l'età della vittima secondaria (18 punti), per l'esistenza di altri congiunti superstiti (9 punti). Pare invece sovrastimata l'individuazione di 15 punti (su un massimo di 30) per la qualità e l'intensità della relazione affettiva. Per quanto siano risultati contatti frequenti, anche e soprattutto durante i giorni festivi, i due congiunti non conviventi avevano condiviso solo alcuni momenti
9 conviviali, ma non il tempo libero, né attività comuni. La qualità del rapporto era stata inevitabilmente condizionata dal deterioramento cognitivo del padre, il quale, peraltro, non aveva fruito dell'assistenza del figlio. Infine, la malattia che aveva condotto alla morte della vittima primaria non era durata a lungo e non era stata particolarmente penosa, per cui anche la sofferenza indotta nella vittima secondaria era stata commisurata a tale evoluzione, relativamente rapida e incruenta. In definitiva, si stimano congrui 5 punti per la qualità e intensità della relazione affettiva. Il totale complessivo dei punti (36), moltiplicato per il valore unitario (3.911,00 euro), determina l'importo di € 140.796,00.
A tale ammontare si deve aggiungere, quale danno emergente, la spesa sostenuta per la consulenza tecnica di parte svolta prima del giudizio (€ 1.830,00), in quanto esborso resosi necessario per la tutela del diritto, del quale la C.T.U. ha riconosciuto la congruità e che è stato documentato.
L'ammontare complessivo liquidato a titolo risarcitorio è di € 142.626,00.
Sull'importo capitale liquidato, espresso già in valori attuali, debbono essere riconosciuti, anche in assenza di domanda, gli interessi compensativi del danno derivante dal mancato tempestivo godimento dell'equivalente pecuniario del bene perduto. La giurisprudenza di legittimità, infatti, ha statuito che “Gli interessi sulla somma liquidata a titolo di risarcimento del danno da fatto illecito hanno fondamento e natura differenti da quelli moratori, regolati dall'art. 1224 c.c., in quanto sono rivolti a compensare il pregiudizio derivante al creditore dal ritardato conseguimento dell'equivalente pecuniario del danno subito, di cui costituiscono, quindi, una necessaria componente, al pari di quella rappresentata dalla somma attribuita a titolo di svalutazione monetaria, la quale non configura il risarcimento di un maggiore e distinto danno, ma esclusivamente una diversa espressione monetaria del danno medesimo (che, per rendere effettiva la reintegrazione patrimoniale del danneggiato, deve essere adeguata al mutato valore del denaro nel momento nel quale è emanata la pronuncia giudiziale finale). Ne consegue che nella domanda di risarcimento del danno per fatto illecito è implicitamente inclusa la richiesta di riconoscimento sia degli interessi compensativi sia del danno da svalutazione monetaria - quali componenti indispensabili del risarcimento, tra loro concorrenti attesa la diversità delle rispettive funzioni - e che il giudice di merito deve attribuire gli uni e l'altro anche se
10 non espressamente richiesti, pure in grado di appello, senza, per ciò solo, incorrere in ultrapetizione.” (Cass. 24468/2020 e succ. conformi)
Sempre secondo l'insegnamento della Corte di Cassazione, gli interessi compensativi decorrono dalla produzione dell'evento di danno sino al tempo della liquidazione e si calcolano però non sulla somma finale in valori attuali, bensì sulla somma via via rivalutata nell'arco di tempo considerato. Poiché la somma capitale è stata liquidata in valori attuali, per il calcolo degli interessi l'importo riconosciuto dovrà essere devalutato alla data della verificazione dell'evento (data che ovviamente sarà diversa per la perdita del rapporto parentale, coincidendo con l'evento mortale, e per le spese di consulenza tecnica di parte, coincidendo con l'esborso materiale). Eseguita la devalutazione, gli interessi andranno calcolati sulla somma da rivalutare di anno in anno.
Infine, sull'importo complessivo e finale saranno dovuti gli interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza, che rende liquido il credito, al saldo.
6. L'accoglimento della domanda risarcitoria comporta la soccombenza della parte convenuta e la conseguente condanna alla rifusione delle spese legali, in esse comprese quelle per la mediazione obbligatoria. La liquidazione di cui al dispositivo consegue all'applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014 e successivi aggiornamenti, secondo valori medi per tutte le fasi, tenuto conto del valore della causa.
P. Q. M.
Il giudice monocratico dott. Giorgio Cozzarini, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando nella causa n. 2852/22
R.G., così decide:
1) accertata e dichiarata la responsabilità della struttura sanitaria convenuta, in accoglimento della domanda proposta dall'attore condanna l Controparte_6
al pagamento in favore della parte attrice
[...] Parte_1 dell'importo di € 142.626,00, oltre agli interessi compensativi nei termini di cui alla motivazione e oltre agli ulteriori interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza al saldo;
11 2) condanna parte convenuta alla Controparte_6 rifusione in favore dell'attore delle spese di lite, che liquida, per la Parte_1 presente fase, in € 14.103,00 per compenso di avvocato e in € 786,00 per anticipazioni, e per la fase della mediazione in € 224,00 per compenso avvocato e in € 48,00 per anticipazioni, in entrambi i casi oltre al rimborso forfettario del 15% per le spese generali ed oltre agli ulteriori accessori, se e in quanto dovuti per legge.
3) pone definitivamente e integralmente a carico della parte convenuta
[...]
le spese per la consulenza tecnica d'ufficio, già Controparte_6 liquidate con separato decreto, per l'effetto condannandola in solido a rifondere a parte attrice quanto da quest'ultima anticipato a tale titolo. Parte_1
Così deciso in Pordenone, il 3 dicembre 2025
Il Giudice Dr. Giorgio Cozzarini
12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PORDENONE
Il Giudice dott. Giorgio Cozzarini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2852/2022 del R.G. Trib. in data 20/12/2022 promossa d a
- , nato a [...], il [...], residente in [...] C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Alberto CodiceFiscale_1
De AN
a t t o r e contro
- , con sede corrente in CodiceFiscale_2
Pordenone (PN), Via della Vecchia Ceramica n.1 in persona del suo Direttore Generale e legale rappresentante P. IVA e COD. FISC. , rappresentata Controparte_1 P.IVA_1
e difesa dall'avv. Paolo Salvini
c o n v e n u t a
avente per oggetto: altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale non ricompresa nelle altre materie (art.2043 c.c. e norme speciali) trattenuta in decisione nell'udienza del giorno 20/6/25, in cui le parti hanno richiamato le seguenti
1 CONCLUSIONI
- per parte attrice (come da foglio di conclusioni depositato in via telematica in data
20/6/25):
“Nel merito:
- Accertata e dichiarata la sussistenza delle negligenze assistenziali del personale medico- infermieristico della Controparte_2
- Accertata e dichiarata la sussistenza del nesso di causalità tra evento condotta (attiva od omissiva) della di Pordenone ed il Controparte_2 verificarsi del decesso del paziente;
- Accertata e dichiarata la sussistenza della responsabilità ex artt. 1218, 1228, 2049 e
2043 c.c. in capo all di Pordenone per Controparte_3 il decesso del Sig. ; Persona_1
- Accertata e dichiarata la fondatezza della richiesta di risarcimento avanzata dal sig.
, odierno attore;
Parte_1
Condannare la convenuta al risarcimento dei danni derivati e patiti in conseguenza della perdita del padre, pari ad € 154.790,00, o alla misura minore che sarà ritenuta provata o di giustizia;
Con la refusione delle spese di lite, delle spese di Ctu, di Ctp e di perizia sostenute anche nella fase stragiudiziale (doc. 9 fascicolo attoreo) e delle spese legali per il procedimento di mediazione esperito.
In via istruttoria
Si chiede ammettersi prova per testi sui seguenti capitoli di prova:
1) “Vero che la sera del 30 marzo 2021 in occasione del ricovero presso il nosocomio pordenonese il sig. veniva informato dal personale medico ed assistenziale Parte_1 che il padre si trovava in uno stato di agitazione?” 2) “Vero che in data 30 marzo 2021 i sigg. e chiedevano al personale del 112 di poter Parte_1 Parte_2 accompagnare il padre presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale Civile S. Maria degli
Angeli, ma la richiesta veniva disattesa per le limitazioni imposte dall'emergenza pandemica?” 3) “Vero che il pomeriggio/sera del 30 marzo 2021 i sigg. e Parte_1
trovandosi presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale Civile, venuti a Controparte_4 conoscenza dal personale ospedaliero che il padre si trovava in uno Persona_1
2 stato di agitazione e confusione, chiedevano più volte di poterlo vedere, ma la richiesta veniva respinta?” 4) “Vero che in data 31 marzo 2021 il sig. , Parte_1 telefonicamente richiedeva al personale del reparto di chirurgia vascolare, ove il padre
era stato ricoverato, di poter vedere il padre, ma la richiesta veniva respinta per Per_1 rispetto del protocollo anti-Covid predisposto dalla struttura ospedaliera?” 5) “Vero che in data 2 aprile 2021 alle ore 16.40 circa il sig. , come da Lei dichiarato Persona_1 nelle sit di data 10 aprile 2021 avanti ai Carabinieri di ED, in doc. 4 che Le si rammostra, sceso dal letto, restava attaccato alla sponda con la mano e una volta lasciata la presa per incamminarsi verso l'uscita cadeva all'indietro battendo la nuca sulla sponda medesima” (test. Johnson Steven Walter) 6) “Vero che nei giorni di ricovero presso il reparto di chirurgia della struttura ospedaliera 30.3.2021- Controparte_3
2.04.2021, il sig. ha provato diverse volte a scavalcare le spondine del Persona_1 letto o a scendere passando attraverso le medesime barriere, come da Lei dichiarato nelle
s.i.t. di data 10 aprile 2021 avanti ai Carabinieri di ED, di cui al doc. 4 che si rammostra al teste?” (test. . 7) “Vero che nel corso del ricovero Controparte_5 presso il reparto di chirurgia, avvenuto nel periodo 30 marzo - 2 aprile 2021, il sig.
, come da Lei dichiarato nelle sit di data 6 aprile 2021 rilasciate avanti Persona_1 alla divisione polizia anticrimine della Questura di Pordenone, di cui al doc. 5 che Le si rammostra, è stato trovato in più di un'occasione a cavallo delle spondine ed è stato aiutato dal personale infermieristico a riposizionarsi nel letto?” (test. Testimone_1
) 8) Vero che il sig. , durante il ricovero nel reparto di
[...] Persona_1 chirurgia tra il 30 marzo ed il 2 aprile 2021, urlava nomi di donna, prendeva e scuoteva le barre laterali, sbatteva continuamente il palmo della mano sul muro, urlava continuamente al punto da farle richiedere i tappi per le orecchie, come da Lei dichiarato nelle s.i.t. di data 10 aprile 2021 avanti ai Carabinieri di ED, di cui al doc. 4 che si rammostra al teste?” (test. . 9) “Vero che domenica 4 aprile 2021, Controparte_5 su sua richiesta, veniva consentito al sig. di vedere il padre nel reparto di Parte_1 chirurgia vascolare ove era ricoverato?” Si indicano a testimoni i signori: Tes_2
, via Zenari, 26, Pordenone;
via Poffabro, 7 Pordenone;
[...] Controparte_4
, via Cividale, 18 Pordenone;
, via Testimone_3 Testimone_1
3 ZI De IE 1/1 Cordenons (PN); via Garibaldi 93, Controparte_5
ED (PN).”;
- per parte convenuta (come da foglio di conclusioni depositato in via telematica in data
18/6/25):
“Voglia il Tribunale Ill.mo, rejectis contrariis, previa rinnovazione della CTU ed ammissione dei capitoli di prova per testimoni dedotti in memoria n. 2, in via preliminare, dichiarare la carenza di legittimazione attiva di parte attrice per i danni reclamati iure proprio sotto il profilo contrattuale o, comunque, dichiarare nel merito il relativo difetto di titolarità attiva del rapporto giuridico controverso in capo alla stessa;
nel merito, assolvere l' , in persona del suo legale Controparte_6 rappresentante pro tempore, da ogni avversa domanda;
Con il favore delle spese.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, agendo quale figlio di Parte_1
[...
deceduto in data 8/4/2021 durante la degenza nell'ospedale Persona_1 di Pordenone, ha chiesto la condanna dell' Controparte_3 Controparte_6
(d'ora in avanti ) al risarcimento del danno patito iure
[...] CP_2 proprio per la perdita del rapporto parentale.
L'attore, allegando le circostanze della morte del congiunto, avvenuta per le conseguenze lesive a livello cerebrale di una caduta verificatasi durante il ricovero, ha dedotto la responsabilità della struttura sanitaria per difetto di assistenza e sorveglianza (culpa in vigilando), in presenza di un “elevatissimo e concreto rischio di eventi infortunistici”, a causa delle condizioni soggettive del paziente, “… già affetto da demenza senile e in stato di agitazione sin dal ricovero …”.
A fondamento della domanda, unitamente all'atto introduttivo è stata prodotta copia di alcuni atti del procedimento penale instaurato all'esito del decesso e concluso con l'archiviazione, nei quali erano state ricostruite la condotta del paziente durante il ricovero, la dinamica della caduta, gli asseriti deficit assistenziali (dal punto di vista farmacologico e
4 gestionale).
In ordine al quantum risarcitorio, l'attore ha dedotto il “profondo turbamento interiore” subito per la perdita del rapporto parentale, caratterizzato, prima del ricovero, da significativa frequenza e intensità. Applicando le tabelle del Tribunale di Milano, ha quantificato il danno da risarcire nella misura di € 154.790,00, o in quella minore ritenuta di giustizia.
2. Costituitasi regolarmente, la convenuta ha preliminarmente eccepito la natura extracontrattuale della responsabilità azionata, dalla quale ha dedotto “… la carenza di legittimazione attiva dell'attore per quanto attiene i danni reclamati iure proprio a titolo di responsabilità contrattuale, o comunque, il difetto, nel merito, della titolarità attiva del rapporto …”. Da tale qualificazione, inoltre, l' ha dedotto l'onere a carico dell'attore CP_2 della prova degli elementi costitutivi della responsabilità extracontrattuale.
Nel merito, la convenuta ha contestato: a) i profili di colpa dedotti dall'attore; b)
l'esistenza del nesso causale materiale tra condotta sanitaria ed evento;
c) la prova dei presupposti per la liquidazione del danno nella misura richiesta in citazione.
3. La causa, dopo lo scambio delle memorie ex art. 181 comma 6 c.p.c., è stata istruita mediante svolgimento di C.T.U. e mediante assunzione di alcune delle testimonianze richieste da parte attrice. Assunte le prove orali, è stata fissata udienza per la precisazione delle conclusioni, nella quale la causa è stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini di legge per gli scritti conclusivi.
4. Gli elementi probatori da porre a fondamento della decisione derivano, in primo luogo, dai documenti prodotti.
Quanto agli atti delle indagini preliminari svolte in sede penale, il valore probatorio delle sommarie informazioni prodotte deriva, sotto il profilo formale, dalla loro qualificazione di indizi (cfr., tra le altre, Cass. 19521/2019) e, sotto il profilo sostanziale, dall'avere avuto a oggetto circostanze di fatto non contestate, quindi pacifiche. Per questo motivo, sono state ritenute manifestamente superflue e dunque irrilevanti le richieste (di entrambe le parti e in
5 particolare di parte convenuta) di assumere quali testimoni gli informatori già sentiti in sede penale.
Alla copia degli atti penali si aggiungono i documenti sanitari, che, per quanto riguarda i fatti oggettivi ivi attestati, godono anche di fede privilegiata.
Se gli elementi probatori di natura documentale si sono riferiti ai profili della dedotta responsabilità, le testimonianze, dalle quali può complessivamente ricavarsi un quadro univoco e congruente, hanno avuto a oggetto alcuni profili rilevanti in tema di prova del danno risarcibile.
5. La decisione deve essere assunta sulla scorta degli elementi probatori sopra indicati e delle valutazioni tecniche della C.T.U., che possono essere condivise per un duplice ordine di profili. In primo luogo, si fondano su circostanze di fatto che, per quanto appena argomentato, possono ritenersi oggettivamente univoche e pienamente riscontrate. In secondo luogo, sono state esposte in modo adeguatamente motivato, logico, documentato, tanto che nemmeno sono state contestate in sede di contraddittorio tecnico, sicché è del tutto ingiustificata la richiesta di rinnovazione formulata dalla parte convenuta.
Le conclusioni della C.T.U. possono sintetizzarsi come segue.
a) Il paziente è deceduto a causa di “un arresto cardiocircolatorio conseguente ad un trauma cranico evoluto in stato di coma per emorragia sottodurale in seguito a caduta dal letto”.
O meglio, conviene precisare incidentalmente che, per quanto riferito in sede penale dall'informatore , degente nella stessa stanza di la caduta CP_5 Persona_1 non era direttamente avvenuta dal letto, ma era conseguita alla discesa dal letto del paziente, il quale, riuscito a scendere sfruttando l'unico spazio disponibile tra la sponda e la testiera, si era inizialmente tenuto in precario equilibrio poggiando i piedi sul materasso messo per terra e tenendosi con una mano sulla sponda, ma quando aveva cercato di dirigersi verso l'uscita, era scivolato all'indietro e aveva sbattuto sulla sponda con la parte posteriore della testa.
b) Prima dell'infortunio, a seguito della consulenza neurologica e della valutazione infermieristica era stato definito un elevato rischio di caduta del paziente, affetto da stato di
6 agitazione e disturbi cognitivi, ma anche da difficoltà nei movimenti (“… stazione erette possibile con appoggio. Deambulazione possibile con appoggio a piccoli passi …”).
Per questo motivo, nella cartella infermieristica, e in particolare nella tabella relativa al
“bisogno di assistenza infermieristica-sicurezza”, erano state previste le seguenti azioni:
“… D) mantenere il letto al suo livello più basso (là dove possibile); E) vigilare il comportamento;
… G) attuare le azioni previste dalle procedure/protocolli aziendali …”.
c) Il protocollo richiamato nella cartella infermieristica (“Protocollo per la riduzione CP_2 del rischio di caduta” – PSG_PR_01 Ed. 2 Rev. 2 Dicembre 2018) aveva previsto, tra le altre misure per ridurre o eliminare il rischio di caduta, “… un'attenta sorveglianza …”.
d) Anche le linee guida adottate dalla Regione Friuli-Venezia Giulia (Delibera FVG n°
1904 del 14 ottobre 2016 “Adozione della raccomandazione per il superamento della contenzione nelle strutture sanitarie, socio-sanitarie e assistenziali pubbliche e private convenzionate con il Servizio Sanitario Regionale”) avevano stabilito che, in situazioni analoghe, dovesse essere “… assicurata senza interruzione l'osservazione da parte di personale sanitario e/o operatori finalizzata alla rivalutazione continuativa …”.
e) Secondo il criterio causale del più probabile che non, la condotta del paziente avrebbe potuto essere evitata limitandone l'agitazione, con una terapia sedativa pienamente aderente al quadro clinico e soprattutto con una continua sorveglianza e un'interruzione della contenzione in tempi stabiliti, per permettergli di deambulare accompagnato. In sostanza, una condotta pienamente adeguata ai protocolli e alle linee guida assistenziali avrebbe consentito, secondo giudizio controfattuale, di evitare l'infortunio.
f) In difetto di una sorveglianza continuativa, la mera sottoposizione a contenzione
(mediante sponde del letto) e il posizionamento di un materasso sotto il letto non avrebbero potuto costituire misure sufficienti a prevenire il rischio di caduta (e le conseguenti lesioni).
5. Vanno tratte le conclusioni dalle premesse che precedono.
È condivisibile la tesi di parte convenuta, secondo la quale la responsabilità invocata dall'attore ha natura extracontrattuale. La Suprema Corte ha chiarito che “il rapporto contrattuale tra il paziente e la struttura sanitaria o il medico non produce, di regola, effetti protettivi in favore dei terzi, perché, fatta eccezione per il circoscritto campo delle
7 prestazioni sanitarie afferenti alla procreazione, trova applicazione il principio generale di cui all'art. 1372, comma 2, c.c., con la conseguenza che l'autonoma pretesa risarcitoria vantata dai congiunti del paziente per i danni ad essi derivati dall'inadempimento dell'obbligazione sanitaria, rilevante nei loro confronti come illecito aquiliano, si colloca nell'ambito della responsabilità extracontrattuale” (Cass. 11320/2022)
Nel caso in esame, la corretta qualificazione non si pone in contrasto con la domanda, perché parte attrice, invocando genericamente gli artt. 1218, 1228, 2049 e 2043 c.c., ha alternativamente dedotto la responsabilità della struttura a titolo contrattuale o extracontrattuale.
Le implicazioni di tale qualificazione vanno dunque misurate in tema di ripartizione dell'onere probatorio, dovendo l'attore fornire la prova di tutti gli elementi costitutivi della responsabilità extracontrattuale della convenuta e non essendo invece sufficiente, come per la responsabilità contrattuale, la prova della sola fonte negoziale del diritto, abbinata all'allegazione dell'inadempimento.
Sulla scorta di quanto premesso, va ricavata la conclusione che la parte attrice ha fornito la prova di cui era onerata.
Gli elementi probatori sopra sinteticamente ricostruiti, letti e interpretati secondo le valutazioni tecniche della C.T.U., hanno rivelato che l'evento mortale è dipeso da una condotta omissiva di natura colposa. In violazione dei protocolli assistenziali e delle linee guida, è mancata la necessaria continua osservazione del paziente, abbinata agli intervalli di non contenzione necessari per farlo scendere dal letto e per ridurne l'agitazione. Il monitoraggio, pur frequente ma non continuo, non è stato sufficiente né adeguato a evitare l'evento. Secondo il giudizio controfattuale proposto dalla C.T.U., si è integrato il nesso causale, perché la condotta doverosa omessa (monitoraggio continuativo e interruzione della contenzione per consentire al paziente di placare l'agitazione) avrebbe consentito, in forza del criterio del più probabile che non, di evitare la caduta e le conseguenze lesive che ne sono derivate.
Quanto al danno ingiusto, si condivide con la convenuta l'affermazione per cui il danno risarcibile, quale danno conseguenza, non coincide con l'evento e deve essere dimostrato.
La prova, tuttavia, può avvenire anche mediante presunzioni (“In tema di pregiudizio derivante da perdita o lesione del rapporto parentale, il giudice è tenuto a verificare, in
8 base alle evidenze probatorie acquisite, se sussistano uno o entrambi i profili di cui si compone l'unitario danno non patrimoniale subito dal prossimo congiunto e, cioè,
l'interiore sofferenza morale soggettiva e quella riflessa sul piano dinamico-relazionale, nonché ad apprezzare la gravità ed effettiva entità del danno in considerazione dei concreti rapporti col congiunto, anche ricorrendo ad elementi presuntivi quali la maggiore
o minore prossimità del legame parentale, la qualità dei legami affettivi (anche se al di fuori di una configurazione formale), la sopravvivenza di altri congiunti, la convivenza o meno col danneggiato, l'età delle parti ed ogni altra circostanza del caso”;
Cass.28989/2019). Nel caso in esame, alla prova presuntiva, conseguente alla immediata prossimità del rapporto parentale, sono state abbinate le prove orali. Le due testimoni, figlia e sorella dell'attore, hanno concordemente riferito che Persona_1 almeno fino alla diffusione della pandemia, per diversi anni aveva frequentato regolarmente l'abitazione del figlio, ove si era recato per sottoporsi ad un trattamento di benessere. Per quanto emerso, non sempre, in tali occasioni, i due congiunti si erano incontrati, ma la consuetudine si era comunque radicata e mantenuta nel tempo. La frequentazione tra di loro era stata costante, in particolare, di domenica e durante le altre festività. Più in generale, è stato riferito il pressocché quotidiano interesse dell'attore (e degli altri figli) per le condizioni del padre.
Sulla scorta degli elementi probatori emersi, si può dunque complessivamente sostenere che, nella fattispecie concreta, per effetto della perdita del rapporto parentale parte attrice abbia subito un danno, nella liquidazione equitativa del quale può farsi uso dello strumento tabellare, assumendo come riferimento il sistema a punto variabile delle tabelle del
Tribunale di Milano dell'anno 2024, in quanto versione più aggiornata (si veda, quanto all'impiego dei parametri tabellari più recenti, Cass. 37009/2022).
L'applicazione dei criteri tabellari proposta da parte attrice è solo parzialmente condivisibile. Si ritiene corretta, in quanto sostanzialmente automatica, l'applicazione dei punti per l'età della vittima primaria (4 punti), per l'età della vittima secondaria (18 punti), per l'esistenza di altri congiunti superstiti (9 punti). Pare invece sovrastimata l'individuazione di 15 punti (su un massimo di 30) per la qualità e l'intensità della relazione affettiva. Per quanto siano risultati contatti frequenti, anche e soprattutto durante i giorni festivi, i due congiunti non conviventi avevano condiviso solo alcuni momenti
9 conviviali, ma non il tempo libero, né attività comuni. La qualità del rapporto era stata inevitabilmente condizionata dal deterioramento cognitivo del padre, il quale, peraltro, non aveva fruito dell'assistenza del figlio. Infine, la malattia che aveva condotto alla morte della vittima primaria non era durata a lungo e non era stata particolarmente penosa, per cui anche la sofferenza indotta nella vittima secondaria era stata commisurata a tale evoluzione, relativamente rapida e incruenta. In definitiva, si stimano congrui 5 punti per la qualità e intensità della relazione affettiva. Il totale complessivo dei punti (36), moltiplicato per il valore unitario (3.911,00 euro), determina l'importo di € 140.796,00.
A tale ammontare si deve aggiungere, quale danno emergente, la spesa sostenuta per la consulenza tecnica di parte svolta prima del giudizio (€ 1.830,00), in quanto esborso resosi necessario per la tutela del diritto, del quale la C.T.U. ha riconosciuto la congruità e che è stato documentato.
L'ammontare complessivo liquidato a titolo risarcitorio è di € 142.626,00.
Sull'importo capitale liquidato, espresso già in valori attuali, debbono essere riconosciuti, anche in assenza di domanda, gli interessi compensativi del danno derivante dal mancato tempestivo godimento dell'equivalente pecuniario del bene perduto. La giurisprudenza di legittimità, infatti, ha statuito che “Gli interessi sulla somma liquidata a titolo di risarcimento del danno da fatto illecito hanno fondamento e natura differenti da quelli moratori, regolati dall'art. 1224 c.c., in quanto sono rivolti a compensare il pregiudizio derivante al creditore dal ritardato conseguimento dell'equivalente pecuniario del danno subito, di cui costituiscono, quindi, una necessaria componente, al pari di quella rappresentata dalla somma attribuita a titolo di svalutazione monetaria, la quale non configura il risarcimento di un maggiore e distinto danno, ma esclusivamente una diversa espressione monetaria del danno medesimo (che, per rendere effettiva la reintegrazione patrimoniale del danneggiato, deve essere adeguata al mutato valore del denaro nel momento nel quale è emanata la pronuncia giudiziale finale). Ne consegue che nella domanda di risarcimento del danno per fatto illecito è implicitamente inclusa la richiesta di riconoscimento sia degli interessi compensativi sia del danno da svalutazione monetaria - quali componenti indispensabili del risarcimento, tra loro concorrenti attesa la diversità delle rispettive funzioni - e che il giudice di merito deve attribuire gli uni e l'altro anche se
10 non espressamente richiesti, pure in grado di appello, senza, per ciò solo, incorrere in ultrapetizione.” (Cass. 24468/2020 e succ. conformi)
Sempre secondo l'insegnamento della Corte di Cassazione, gli interessi compensativi decorrono dalla produzione dell'evento di danno sino al tempo della liquidazione e si calcolano però non sulla somma finale in valori attuali, bensì sulla somma via via rivalutata nell'arco di tempo considerato. Poiché la somma capitale è stata liquidata in valori attuali, per il calcolo degli interessi l'importo riconosciuto dovrà essere devalutato alla data della verificazione dell'evento (data che ovviamente sarà diversa per la perdita del rapporto parentale, coincidendo con l'evento mortale, e per le spese di consulenza tecnica di parte, coincidendo con l'esborso materiale). Eseguita la devalutazione, gli interessi andranno calcolati sulla somma da rivalutare di anno in anno.
Infine, sull'importo complessivo e finale saranno dovuti gli interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza, che rende liquido il credito, al saldo.
6. L'accoglimento della domanda risarcitoria comporta la soccombenza della parte convenuta e la conseguente condanna alla rifusione delle spese legali, in esse comprese quelle per la mediazione obbligatoria. La liquidazione di cui al dispositivo consegue all'applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014 e successivi aggiornamenti, secondo valori medi per tutte le fasi, tenuto conto del valore della causa.
P. Q. M.
Il giudice monocratico dott. Giorgio Cozzarini, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando nella causa n. 2852/22
R.G., così decide:
1) accertata e dichiarata la responsabilità della struttura sanitaria convenuta, in accoglimento della domanda proposta dall'attore condanna l Controparte_6
al pagamento in favore della parte attrice
[...] Parte_1 dell'importo di € 142.626,00, oltre agli interessi compensativi nei termini di cui alla motivazione e oltre agli ulteriori interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza al saldo;
11 2) condanna parte convenuta alla Controparte_6 rifusione in favore dell'attore delle spese di lite, che liquida, per la Parte_1 presente fase, in € 14.103,00 per compenso di avvocato e in € 786,00 per anticipazioni, e per la fase della mediazione in € 224,00 per compenso avvocato e in € 48,00 per anticipazioni, in entrambi i casi oltre al rimborso forfettario del 15% per le spese generali ed oltre agli ulteriori accessori, se e in quanto dovuti per legge.
3) pone definitivamente e integralmente a carico della parte convenuta
[...]
le spese per la consulenza tecnica d'ufficio, già Controparte_6 liquidate con separato decreto, per l'effetto condannandola in solido a rifondere a parte attrice quanto da quest'ultima anticipato a tale titolo. Parte_1
Così deciso in Pordenone, il 3 dicembre 2025
Il Giudice Dr. Giorgio Cozzarini
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