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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 23/10/2025, n. 2221 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2221 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Martino CASAVOLA Presidente rel.
IA NI CE
NA AR CE
ha pronunziato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA
nel procedimento civile in primo grado, iscritto al n. 4379/2021 del R.G., avente ad oggetto:
divorzio contenzioso,
TRA
, difeso e rappresentato dall'avv. ANNICCHIARICO LUCIANO come Parte_1
da mandato in atti;
RICORRENTE
E
, difesa e rappresentata dall'avv. PANARELLI FELICE come da mandato Controparte_1
in atti;
RESISISTENTE
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Taranto, INTERVENUTO
1 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 21/06/2021, , premesso di aver contratto matrimonio Parte_1
in data 23/09/1993 in Fragagnano (TA) con che dalla loro unione erano nati i figli CP_1
, e , rispettivamente il 3.11.1994, il 20.06.1998, il 26.04.2006 ed il Per_1 Per_2 CP_2 Per_3
15.11.2008 e che in data 19.06.2017 era stata omologata la loro separazione consensuale, adiva questo
Tribunale, chiedendo che fosse pronunciato lo scioglimento del matrimonio, essendo decorsi i termini di legge dalla loro separazione e non essendo, nelle more, intervenuta alcuna forma di riconciliazione;
chiedeva, inoltre, l'esclusione del contributo al mantenimento già previsto in favore della moglie e la corresponsione in maniera diretta dell'assegno di mantenimento previsto nei confronti del figlio con conferma delle restanti condizioni della separazione, così come modificate dalla Per_2
ordinanza resa a definizione del giudizio da egli instaurato ai sensi dell'art. 710 c.p.c..
Con ordinanza n. 3218/2019 del 01/04/2019, infatti, il Tribunale di Taranto aveva revocato l'assegno di mantenimento previsto in favore del figlio sull'assunto del raggiungimento da parte sua Per_1
della piena indipendenza economica, confermando nel resto i provvedimenti della separazione.
Instauratosi il contraddittorio, la resistente non si opponeva alla domanda di divorzio, contestando invece le avverse richieste di carattere economico.
Con sentenza non definitiva n. 1459/2022, pubblicata il 30/05/2022, il Tribunale pronunziava lo scioglimento del matrimonio, disponendo con separata ordinanza per la ulteriore prosecuzione del giudizio.
Rimessa la causa innanzi all'istruttore, all'udienza del 04.06.2025 le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva rimessa al collegio per la decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c..
Ciò premesso in fatto, passando all'esame degli aspetti accessori della pronunzia, va rilevata in primo luogo la insussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell'assegno di divorzio richiesto dalla
CP_1
E' opportuno a tal proposito in via preliminare evidenziare che, ai sensi dell'art.5 c.VI L 1°.12.1970
2 n.898, “con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del
matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del
contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione
del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti
elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di
somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi
adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive”.
Secondo la più recente ed ormai consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, all'assegno divorzile va attribuita, oltre alla natura assistenziale, anche natura perequativa-compensativa, atteso che il diritto all'assegno discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà e conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento della autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale e al sacrificio delle aspettative professionali subito per la scelta condivisa che uno solo dei coniugi si dedicasse esclusivamente alla famiglia (Cass.civ. sez.un. 11.07.2018 n.18287; nello stesso senso Cass.civ. sez.I 17.04.2019
n.10782, Cass.civ. sez.I 17.04.2019 n.10781).
È inoltre onere dell'ex coniuge che pretende l'assegno divorzile provare la sussistenza di tutti i presupposti indicati dall'art.5 su citato, primo fra tutti la inadeguatezza (da intendersi nel senso su esposto) dei mezzi economici e l'impossibilità di procurarseli (in tal senso, sull'onere della prova,
Cass.civ. sez.VI 22.05.2019 n.13902, Cass.civ. sez.I 17.04.2019 n.10782, Cass.civ. sez.I 13.07.2017
n. 1682, Cass.civ. sez.I 10.05.2017 n.11504).
Ciò premesso, osserva il collegio che nella fattispecie la di professione bracciante agricola, CP_1
non ha sufficientemente dimostrato la mancanza e l'impossibilità di procurarsi redditi “adeguati” al contributo dato alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale e al correlativo sacrificio delle proprie aspettative professionali che avrebbe subito per scelta condivisa
3 con il marito;
ella, nello specifico, non ha infatti provato (e neppure chiesto di provare) che la sua attuale condizione ecomica sia stata effettivamente determinata da un sacrificio delle sue aspettative professionali frutto di una scelta concordata con l'RI durante il matrimonio, né quale contributo effettivo abbia fornito al menage familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale,
sacrificio e contributo che sono (si ribadisce) i parametri per determinare il possesso o meno di mezzi
“adeguati”.
Non sussistono pertanto i presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile in favore della resistente.
Quanto alla prole, si rende doveroso osservare che nelle more del giudizio di divorzio anche il figlio maggiorenne ha raggiunto l'indipendenza economica e lavorativa, così come confermato negli Per_2
ultimi scritti difensivi depositati da entrambe le parti del giudizio (si veda contratto di lavoro depositato dalla parte resistente in data 23.01.2024).
Con riferimento invece ai figli e , rispettivamente di anni 19 e 16, tenuto conto CP_2 Per_3
delle loro esigenze di vita e di relazione, non avendo le parti allegato nel corso del giudizio circostanze modificative delle condizioni preesistenti sia con riguardo agli aspetti economico-patrimoniali, sia con riferimento agli aspetti relativi il regime di affidamento, collocamento, diritto di visita e mantenimento, ritiene il collegio che sussistano i presupposti per confermare nella loro interezza i provvedimenti attualmente in vigore resi in sede di separazione.
In considerazione della materia del contendere, sussistono i presupposti per disporre la compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunziando nella causa promossa da nei confronti di , Parte_1 CP_1
così provvede:
1) revoca con effetto dalla data della presente pronunzia l'assegno posto a carico di
[...]
per il mantenimento di;
Pt_1 CP_1
4 2) conferma i provvedimenti in vigore relativamente all'affidamento, collocazione e diritto di visita del figlio minore;
Per_3
3) conferma i provvedimenti economici in vigore relativamente all'assegno posto a carico dell'RI per il mantenimento dei figli e;
oltre alla rivalutazione CP_2 Per_3
monetaria Istat ed al 50% delle spese straordinarie come da protocollo in vigore presso il
Tribunale;
4) compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso il 17/10/2025 nella camera di consiglio della prima sezione civile del Tribunale di
Taranto.
Il Presidente estensore
dott. Martino Casavola
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