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Sentenza 21 gennaio 2026
Sentenza 21 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Lecce, sez. IV, sentenza 21/01/2026, n. 106 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Lecce |
| Numero : | 106 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 106/2026
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LECCE Sezione 4, riunita in udienza il 23/10/2025 alle ore 11:15 in composizione monocratica:
DE LUCA TOBIA, Giudice monocratico in data 23/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2050/2024 depositato il 16/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Brindisi
elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica Centro Sud Puglia - 93544360725
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02420240010486963000 630 2023 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1967/2025 depositato il
14/11/2025
Richieste delle parti:
Le parti si riportano ai rispettivi scritti.
La Corte, in composizione monocratica, sentiti i fatti, trattiene in decisione.
Compare in sostituzione dell'avv. Difensore_3 l'avv. Nominativo_1.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato, a mezzo pec, al Consorzio di Bonifica Arneo il 18.06.2024 ed all'Agenzia delle Entrate-
Riscossione il 18.06.2024 ed inviato a questa Corte di Giustizia di I° grado il 16.07.2024 il Signor Ricorrente_1 (C.F. CF_Ricorrente_1), rappresentato e difeso avv. Difensore_1, presso lo studio del quale -in Latiano, alla Indirizzo_1- eleggeva domicilio- impugnava la cartella di pagamento n. 024 2024 0010 486963 000 notificata il 19.04.2024 mediante la quale ingiungeva la corresponsione della somma pari ad Euro 372,00 per contributo di bonifica e miglioramento fondiario, per l'anno 2023, (beneficio difesa idraulica T 2023, cod. trib. 0630, -ruolo n. 2024/000430, reso esecutivo in data 20.02.2024, consegnato il 10.03.2024 Ruolo Ordinario-).
Il ricorrente eccepiva i seguenti motivi:
1) Omessa notifica dell'avviso di pagamento emesso dal consorzio di bonifica dell'arneo – nullità della cartella di pagamento;
2) illegittimità del tributo opposto per inesistenza di un beneficio diretto ed immediato per gli immobili del ricorrente;
3) illegittimità delle ingiunzioni di pagamento opposti per insufficiente motivazione – infondatezza del tributo di bonifica;
4) illegittimità del piano di riparto e di contribuenza degli immobili e dei terreni per il riparto degli oneri di bonifica e di irrogazione de quo per mancata elaborazione del piano generale di bonifica;
Presentava perizia di parte a firma dell'ing. Nominativo_2 e del Geologo Nominativo_4
Dopo aver argomentato opportunamente su ogni punto concludeva chiedendo accogliere il ricorso presentato e :
- dichiarare la nullità e/o illegittimità della cartella di pagamento impugnata;
- dichiarare la nullità, illegittimità del piano di riparto.
Con vittoria di spese competenze ed onorari di giudizio.
L'Agenzia delle Entrate- Riscossione (ADER)si costituiva in giudizio, tramite l'avv. Nominativo_3, in data 05.09.2024, impugnando e contestando quando dedotto dalla ricorrente nel proprio ricorso, in ogni sua parte perché destituito di fondamento in fatto e diritto.
Concludeva chiedendo: - dichiarare la carenza di legittimazione passiva della ADER in merito ai motivi che attengono a profili sostanziali per i quali ADER, concessionario, non è legittimato passivo;
- rigettare il ricorso proposto.
Il Consorzio di Bonifica Centro Sud Puglia si costituiva in data 21.11.2024 tramite l'avv. Difensore_3 impugnando e contestando quando dedotto dal ricorrente nel proprio ricorso, in ogni sua parte perché destituito di fondamento in fatto e diritto.
Concludeva chiedendo di rigettare il ricorso, perché infondato in fatto ed in diritto.
Con vittoria di spese ed onorari.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La doglianza del ricorrente di cui al primo punto non merita essere accolta.
Quando la cartella esattoriale emessa per la riscossione dei contributi di bonifica sia motivata con riferimento ad un “piano di classifica” approvato dalla competente autorità regionale, la contestazione di tale piano da parte di un consorziato, in sede di impugnazione della cartella, impedisce di ritenere assolto da parte del
Consorzio il proprio onere probatorio, ed il giudice di merito deve procedere, secondo la normale ripartizione dell'onere della prova, all'accertamento dell'esistenza di vantaggi fondiari immediati e diretti derivanti dalle opere di bonifica per gli immobili di proprietà del consorziato stesso situati all'interno del perimetro di contribuenza (Corte di Cassazione sentenza n. 11471 depositata l' 8 aprile 2022 )
La Suprema Corte, con la sentenza n. 36273 del 28.12.2023, ha stabilito che “…… il consorzio, il cui avviso di pagamento sia stato impugnato, ha l'onere di produrre in giudizio il "piano di classifica" se intende essere esonerato dal dimostrare concretamente i presupposti del potere impositivo e, in particolare, lo specifico beneficio conseguito dal fondo onerato, risultando, invece, a tal fine insufficiente la mera dimostrazione dell'esistenza del piano medesimo e la sua mancata impugnazione dinanzi al giudice amministrativo”. (Cass. Civ., Sez. Trib., 28.12.2023, n. 36273
Il Consorzio resistente ha assolto tale onere producendo il Piano di classifica approvato per il Consorzio di Bonifica di Arneo (dante causa dell'odierno Consorzio di Bonifica Centro Sud-Puglia) (Cass. Civ Sez.V
Sent. n.27057/14).
Con riferimento alle restanti doglianze del ricorrente va rilevato che secondo una diffusa opinione, l'obbligo di contribuenza non deriva da un impegno di carattere contrattuale associativo, discendendo piuttosto da un obbligo posto dalla legge che considera essenziale, per il conseguimento delle finalità inerenti la bonifica, la compartecipazione alle spese dei proprietari degli immobili ricadenti nel perimetro del comprensorio;
sicché i contributi consortili sono esclusi categoricamente dall'ambito privatistico nel quale a fronte di una prestazione del Consorzio vi sarebbe una controprestazione (indennizzo o corrispettivo) dei consorziati (cfr.
Corte Costituzionale n. 55/1963 e n. 5/1967).
Tuttavia, “il beneficio per il consorziato contribuente deve necessariamente sussistere per legittimare l'imposizione; esso però consiste non solo nella fruizione, ma anche nella fruibilità, comunque concreta e non già meramente astratta, dell'attività di bonifica che, in ragione del miglioramento che deriva all'immobile del consorziato, assicura la capacità contributiva che giustifica l'imposizione” (v. Corte Cost. 10 ottobre 2018
n. 188 che ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 23, 1° comma, lett. a), l. Reg. Calabria 23 luglio 2003 n.
11, nella parte in cui prevede che il contributo consortile di bonifica, quanto alle spese afferenti al conseguimento dei fini istituzionali del consorzio, è dovuto «indipendentemente dal beneficio fondiario», invece che «in presenza del beneficio»). Ne discende che, se da un lato vi è un vero e proprio potere impositivo del consorzio nei confronti dei consorziati sul presupposto della legittima inclusione del bene immobile nel comprensorio di bonifica, per altro verso, nondimeno, l'imposizione fiscale presuppone necessariamente, a pena di illegittimità, che vi sia un beneficio diretto e specifico per il consorziato contribuente. In linea con detti principi, l'art. 18 della L.R. Puglia 13 marzo 2012, n. 4 dispone che “per benefìcio diretto e specifico deve intendersi il concreto vantaggio tratto dall'immobile a seguito dell'opera di bonifica”.
Quanto all'onere probatorio, costituisce principio pacifico che “il rapporto di contribuenza si determina per il fatto che il fondo di proprietà non solo ricade nell'area territoriale di competenza del consorzio di bonifica ma beneficia in modo diretto e specifico di un vantaggio. L'adozione del "perimetro di contribuenza" esonera il consorzio di bonifica dall'onere della prova dell'esistenza dei concreti benefici derivati a ciascun fondo dalle opere di bonifica” (cfr. ex mu. Cass. 06-06-2012, n. 9101), spettando, invece, al proprietario dimostrare il contrario, senza che, a tal fine, rilevi l'aver manifestato, per scelta personale o per situazioni particolari,
l'intenzione di non usufruire di quanto (nella specie, un impianto di irrigazione) realizzato dal primo (cfr. ex pl. Cass. 20-11-2015, n. 23815).
Peraltro, il contribuente, anche qualora non abbia impugnato innanzi al giudice amministrativo gli atti generali presupposti (e cioè il perimetro di contribuenza, il piano di contribuzione ed il bilancio annuale di previsione del consorzio), che riguardano la individuazione dei potenziali contribuenti e la misura dei relativi obblighi, può contestare, nel giudizio avente ad oggetto la richiesta di pagamento dinanzi al giudice tributario, la legittimità della pretesa impositiva dell'ente, assumendo che gli immobili di sua proprietà non traggono alcun beneficio diretto e specifico dall'opera del consorzio: in tal caso, però, quando vi sia un piano di classifica approvato dalla competente autorità, l'ente impositore è esonerato dalla prova del predetto beneficio, che si presume in ragione della comprensione dei fondi nel perimetro d'intervento consortile e della avvenuta approvazione del piano di classifica, salva la prova contraria da parte del contribuente (cfr. da ultimo Cass. 17.06.2016 n. 12576, che richiama Cass. n. 21176/2014, n. 20681/2014, n. 9104/2012).
Per quanto qui interessa, va puntualizzato che la Giunta Regionale della Regione Puglia, con delibera n.
1149/2013, a conclusione del prescritto iter procedimentale, ha approvato, ai sensi dell'art. 2 della Legge
Regionale n. 12 del 2011, il Piano di Classifica del Consorzio di Bonifica Arneo composto da relazione e connessi elaborati cartografici e “redatto nel rispetto dei principi normativi delle leggi statali e regionali, tra cui la recente L.R. n. 4/2012, nonché delle indicazioni contenute nelle linee guida emanate dall'ANBI”. Detto
Piano di Classifica, in esito alla pubblicazione sul BURP n. 94 del 10.07.2013 è divenuto operante con lo scopo di provvedere al riparto, tra i titolari degli immobili ricadenti nel territorio consortile, delle spese che il
Consorzio sostiene e che sono poste per legge a loro carico e può ritenersi, pertanto, legittimamente predisposto ai fini del calcolo del contributo di bonifica dovuto.
Con riferimento alla doglianza sull'insussistenza dello specifico vantaggio diretto e specifico e concreto beneficio in favore del fondo deve ritenersi che la ricorrente abbia offerto sufficienti elementi a sostegno dell'assunto di insussistenza di qualsiasi beneficio specifico.
Ne discende che sotto questo profilo il ricorso va accolto.
Considerata la peculiarità della materia e l'esito della causa, si appalesa equo, sussistendo giusti motivi, disporre la compensazione delle spese processuali tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria, in composizione monocratica, accoglie il ricorso. Spese compensate.
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LECCE Sezione 4, riunita in udienza il 23/10/2025 alle ore 11:15 in composizione monocratica:
DE LUCA TOBIA, Giudice monocratico in data 23/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2050/2024 depositato il 16/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Brindisi
elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica Centro Sud Puglia - 93544360725
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02420240010486963000 630 2023 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1967/2025 depositato il
14/11/2025
Richieste delle parti:
Le parti si riportano ai rispettivi scritti.
La Corte, in composizione monocratica, sentiti i fatti, trattiene in decisione.
Compare in sostituzione dell'avv. Difensore_3 l'avv. Nominativo_1.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato, a mezzo pec, al Consorzio di Bonifica Arneo il 18.06.2024 ed all'Agenzia delle Entrate-
Riscossione il 18.06.2024 ed inviato a questa Corte di Giustizia di I° grado il 16.07.2024 il Signor Ricorrente_1 (C.F. CF_Ricorrente_1), rappresentato e difeso avv. Difensore_1, presso lo studio del quale -in Latiano, alla Indirizzo_1- eleggeva domicilio- impugnava la cartella di pagamento n. 024 2024 0010 486963 000 notificata il 19.04.2024 mediante la quale ingiungeva la corresponsione della somma pari ad Euro 372,00 per contributo di bonifica e miglioramento fondiario, per l'anno 2023, (beneficio difesa idraulica T 2023, cod. trib. 0630, -ruolo n. 2024/000430, reso esecutivo in data 20.02.2024, consegnato il 10.03.2024 Ruolo Ordinario-).
Il ricorrente eccepiva i seguenti motivi:
1) Omessa notifica dell'avviso di pagamento emesso dal consorzio di bonifica dell'arneo – nullità della cartella di pagamento;
2) illegittimità del tributo opposto per inesistenza di un beneficio diretto ed immediato per gli immobili del ricorrente;
3) illegittimità delle ingiunzioni di pagamento opposti per insufficiente motivazione – infondatezza del tributo di bonifica;
4) illegittimità del piano di riparto e di contribuenza degli immobili e dei terreni per il riparto degli oneri di bonifica e di irrogazione de quo per mancata elaborazione del piano generale di bonifica;
Presentava perizia di parte a firma dell'ing. Nominativo_2 e del Geologo Nominativo_4
Dopo aver argomentato opportunamente su ogni punto concludeva chiedendo accogliere il ricorso presentato e :
- dichiarare la nullità e/o illegittimità della cartella di pagamento impugnata;
- dichiarare la nullità, illegittimità del piano di riparto.
Con vittoria di spese competenze ed onorari di giudizio.
L'Agenzia delle Entrate- Riscossione (ADER)si costituiva in giudizio, tramite l'avv. Nominativo_3, in data 05.09.2024, impugnando e contestando quando dedotto dalla ricorrente nel proprio ricorso, in ogni sua parte perché destituito di fondamento in fatto e diritto.
Concludeva chiedendo: - dichiarare la carenza di legittimazione passiva della ADER in merito ai motivi che attengono a profili sostanziali per i quali ADER, concessionario, non è legittimato passivo;
- rigettare il ricorso proposto.
Il Consorzio di Bonifica Centro Sud Puglia si costituiva in data 21.11.2024 tramite l'avv. Difensore_3 impugnando e contestando quando dedotto dal ricorrente nel proprio ricorso, in ogni sua parte perché destituito di fondamento in fatto e diritto.
Concludeva chiedendo di rigettare il ricorso, perché infondato in fatto ed in diritto.
Con vittoria di spese ed onorari.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La doglianza del ricorrente di cui al primo punto non merita essere accolta.
Quando la cartella esattoriale emessa per la riscossione dei contributi di bonifica sia motivata con riferimento ad un “piano di classifica” approvato dalla competente autorità regionale, la contestazione di tale piano da parte di un consorziato, in sede di impugnazione della cartella, impedisce di ritenere assolto da parte del
Consorzio il proprio onere probatorio, ed il giudice di merito deve procedere, secondo la normale ripartizione dell'onere della prova, all'accertamento dell'esistenza di vantaggi fondiari immediati e diretti derivanti dalle opere di bonifica per gli immobili di proprietà del consorziato stesso situati all'interno del perimetro di contribuenza (Corte di Cassazione sentenza n. 11471 depositata l' 8 aprile 2022 )
La Suprema Corte, con la sentenza n. 36273 del 28.12.2023, ha stabilito che “…… il consorzio, il cui avviso di pagamento sia stato impugnato, ha l'onere di produrre in giudizio il "piano di classifica" se intende essere esonerato dal dimostrare concretamente i presupposti del potere impositivo e, in particolare, lo specifico beneficio conseguito dal fondo onerato, risultando, invece, a tal fine insufficiente la mera dimostrazione dell'esistenza del piano medesimo e la sua mancata impugnazione dinanzi al giudice amministrativo”. (Cass. Civ., Sez. Trib., 28.12.2023, n. 36273
Il Consorzio resistente ha assolto tale onere producendo il Piano di classifica approvato per il Consorzio di Bonifica di Arneo (dante causa dell'odierno Consorzio di Bonifica Centro Sud-Puglia) (Cass. Civ Sez.V
Sent. n.27057/14).
Con riferimento alle restanti doglianze del ricorrente va rilevato che secondo una diffusa opinione, l'obbligo di contribuenza non deriva da un impegno di carattere contrattuale associativo, discendendo piuttosto da un obbligo posto dalla legge che considera essenziale, per il conseguimento delle finalità inerenti la bonifica, la compartecipazione alle spese dei proprietari degli immobili ricadenti nel perimetro del comprensorio;
sicché i contributi consortili sono esclusi categoricamente dall'ambito privatistico nel quale a fronte di una prestazione del Consorzio vi sarebbe una controprestazione (indennizzo o corrispettivo) dei consorziati (cfr.
Corte Costituzionale n. 55/1963 e n. 5/1967).
Tuttavia, “il beneficio per il consorziato contribuente deve necessariamente sussistere per legittimare l'imposizione; esso però consiste non solo nella fruizione, ma anche nella fruibilità, comunque concreta e non già meramente astratta, dell'attività di bonifica che, in ragione del miglioramento che deriva all'immobile del consorziato, assicura la capacità contributiva che giustifica l'imposizione” (v. Corte Cost. 10 ottobre 2018
n. 188 che ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 23, 1° comma, lett. a), l. Reg. Calabria 23 luglio 2003 n.
11, nella parte in cui prevede che il contributo consortile di bonifica, quanto alle spese afferenti al conseguimento dei fini istituzionali del consorzio, è dovuto «indipendentemente dal beneficio fondiario», invece che «in presenza del beneficio»). Ne discende che, se da un lato vi è un vero e proprio potere impositivo del consorzio nei confronti dei consorziati sul presupposto della legittima inclusione del bene immobile nel comprensorio di bonifica, per altro verso, nondimeno, l'imposizione fiscale presuppone necessariamente, a pena di illegittimità, che vi sia un beneficio diretto e specifico per il consorziato contribuente. In linea con detti principi, l'art. 18 della L.R. Puglia 13 marzo 2012, n. 4 dispone che “per benefìcio diretto e specifico deve intendersi il concreto vantaggio tratto dall'immobile a seguito dell'opera di bonifica”.
Quanto all'onere probatorio, costituisce principio pacifico che “il rapporto di contribuenza si determina per il fatto che il fondo di proprietà non solo ricade nell'area territoriale di competenza del consorzio di bonifica ma beneficia in modo diretto e specifico di un vantaggio. L'adozione del "perimetro di contribuenza" esonera il consorzio di bonifica dall'onere della prova dell'esistenza dei concreti benefici derivati a ciascun fondo dalle opere di bonifica” (cfr. ex mu. Cass. 06-06-2012, n. 9101), spettando, invece, al proprietario dimostrare il contrario, senza che, a tal fine, rilevi l'aver manifestato, per scelta personale o per situazioni particolari,
l'intenzione di non usufruire di quanto (nella specie, un impianto di irrigazione) realizzato dal primo (cfr. ex pl. Cass. 20-11-2015, n. 23815).
Peraltro, il contribuente, anche qualora non abbia impugnato innanzi al giudice amministrativo gli atti generali presupposti (e cioè il perimetro di contribuenza, il piano di contribuzione ed il bilancio annuale di previsione del consorzio), che riguardano la individuazione dei potenziali contribuenti e la misura dei relativi obblighi, può contestare, nel giudizio avente ad oggetto la richiesta di pagamento dinanzi al giudice tributario, la legittimità della pretesa impositiva dell'ente, assumendo che gli immobili di sua proprietà non traggono alcun beneficio diretto e specifico dall'opera del consorzio: in tal caso, però, quando vi sia un piano di classifica approvato dalla competente autorità, l'ente impositore è esonerato dalla prova del predetto beneficio, che si presume in ragione della comprensione dei fondi nel perimetro d'intervento consortile e della avvenuta approvazione del piano di classifica, salva la prova contraria da parte del contribuente (cfr. da ultimo Cass. 17.06.2016 n. 12576, che richiama Cass. n. 21176/2014, n. 20681/2014, n. 9104/2012).
Per quanto qui interessa, va puntualizzato che la Giunta Regionale della Regione Puglia, con delibera n.
1149/2013, a conclusione del prescritto iter procedimentale, ha approvato, ai sensi dell'art. 2 della Legge
Regionale n. 12 del 2011, il Piano di Classifica del Consorzio di Bonifica Arneo composto da relazione e connessi elaborati cartografici e “redatto nel rispetto dei principi normativi delle leggi statali e regionali, tra cui la recente L.R. n. 4/2012, nonché delle indicazioni contenute nelle linee guida emanate dall'ANBI”. Detto
Piano di Classifica, in esito alla pubblicazione sul BURP n. 94 del 10.07.2013 è divenuto operante con lo scopo di provvedere al riparto, tra i titolari degli immobili ricadenti nel territorio consortile, delle spese che il
Consorzio sostiene e che sono poste per legge a loro carico e può ritenersi, pertanto, legittimamente predisposto ai fini del calcolo del contributo di bonifica dovuto.
Con riferimento alla doglianza sull'insussistenza dello specifico vantaggio diretto e specifico e concreto beneficio in favore del fondo deve ritenersi che la ricorrente abbia offerto sufficienti elementi a sostegno dell'assunto di insussistenza di qualsiasi beneficio specifico.
Ne discende che sotto questo profilo il ricorso va accolto.
Considerata la peculiarità della materia e l'esito della causa, si appalesa equo, sussistendo giusti motivi, disporre la compensazione delle spese processuali tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria, in composizione monocratica, accoglie il ricorso. Spese compensate.