Articolo 135 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza
Articolo 153Articolo 155
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31 dicembre 2019
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15 luglio 2022
Art. 135. Sostituzione del curatore (( 1. Al fine di evitare conflitti di interessi, il debitore e i creditori ammessi possono chiedere la sostituzione del curatore indicandone al tribunale le ragioni. Il tribunale, valutate le ragioni della richiesta e verificata l'assenza di conflitto di interessi in capo ai creditori istanti, provvede alla nomina del nuovo curatore. )) 2. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 17 GIUGNO 2022, N. 83)) .
Entrata in vigore il 15 luglio 2022