Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 15/04/2025, n. 2387 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2387 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
II SEZIONE CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
In persona dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Gianna Maria Zannella Presidente
Dott. Camillo Romandini Consigliere rel.
Dott.ssa Maria Delle Donne Consigliere all'esito della camera di consiglio del 15.4.2025, ha pronunciato sulle conclusioni scritte delle parti, con motivazione contestuale, la seguente
SENTENZA NEI CONFONTI DI
, (c. f. ) in persona del Sig. in Parte_1 P.IVA_1 Parte_2 proprio e n.q. di legale rappresentante p.t. della suddetta società, nonché
[...]
(c. f , elett.te dom.ti in Roma, Lungotevere di Pietra Parte_3 C.F._1
Papa n. 21, presso la che, con l'Avv. Daniel Del Controparte_1
Monte ( ) li rappresenta e difende in virtù di procura allegata CodiceFiscale_2 all'atto di appello
- APPELLANTI -
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, e per essa e quala Controparte_2 mandataria elettivamente domiciliata in Roma, in Via Messico n°7, presso lo CP_3 studio dell' Avv. Valentino Benedetti;
(VE), Via Terraglio n°63, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Grillo (CF:
– pec: ; C.F._3 Email_1
- APPELLATE - CONTUMACI
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 7699/21.
Conclusioni: come da conclusioni scritte delle parti.
MOTIVAZIONE
La presente sentenza non attiene a materia di impresa.
Con atto di citazione ritualmente notificato, gli odierni appellanti, nelle loro rispettive qualità, hanno impugnato la sentenza n. 7699/21 con cui il Tribunale di Roma ha respinto la opposizione al decreto ingiuntivo emesso nei confronti di e, nei limiti della Parte_1 fideiussione prestata, di e quali fideiussori, con cui è Parte_2 Parte_3 stato ingiunto loro il pagamento in favore della banca della complessiva somma di €
104.247,82, oltre agli interessi fino al soddisfo e alle spese processuali, quale saldo debitore del conto corrente n. 11060196 acceso dalla società opponente, con affidamento del
18/6/2012.
A sostegno del gravame hanno posto i seguenti motivi:
- Erroneità della sentenza, atteso che risulterebbe essere stato superato il tasso soglia usura non rilevato dal Tribunale tanto più che, secondo la difesa degli appellanti,
“viene indicato il TAN come parametro di riferimento al fine di stabilire il superamento della soglia usuraia. Ciò, in spregio delle diposizioni sulla trasparenza bancaria e, in particolare dell'art. 117, comma 7 TUB. Infatti le Istruzioni di vigilanza, dando attuazione agli obblighi di trasparenza prescrivono che i fogli informativi debbano riportare l'indicazione che il cliente può consultare il TEGM sull'apposito cartello affisso ai sensi del comma 3 dell'art. 2 della legge n. 108/1996 e sul sito internet dell'intermediario”.
pag. 2/5 - Erroneità della sentenza nella parte in cui non sarebbe stata rilevata la violazione della disciplina di cui all'art. 1283 c.c. in relazione alla operazione di ricapitalizzazione trimestrale degli interessi.
Sulla base dei detti motivi hanno, pertanto, rassegnato le seguenti conclusioni:
“nel merito: revocare e/o annullare e/o dichiarare comunque privo di efficacia il decreto ingiuntivo opposto n. n. 11758/2017, n. R.G. 31664/2017 perche' infondato, ingiusto ed illegittimo, accogliendo le conclusioni già formulate in primo grado e, conseguentemente, condannando l'appellato alla refusione delle spese del primo e secondo grado”.
Non si sono costituiti gli appellati benchè ritualmente citati per cui ne è stata dichiarata la contumacia.
In sede di deposito delle note di trattazione del 25.3.2024, la difesa appellante ha eccepito altresì la nullità per indeterminatezza delle CMS applicate dall'istituto di credito, nonché della fideiussione omnibus per violazione della normativa antitrust ed ha così ulteriormente concluso:
“Voglia l'Ecc.ma Giustizia adita, contrariis reiecits, accogliere l'appello avanzato sulla scorta delle conclusioni già rassegnate che di seguito si riportano:
- nel merito: revocare e/o annullare e/o dichiarare comunque privo di efficacia il decreto ingiuntivo opposto n. n. 11758/2017, n. R.G. 31664/2017 perché' infondato, ingiusto ed illegittimo accogliendo le conclusioni già formulate in primo grado e, conseguentemente, condannando l'appellato alla refusione delle spese del primo e secondo grado;
Vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio, oltre al rimborso forfettario, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore costituito che se ne dichiara antistatario”.
Alla odierna udienza a trattazione scritta, sulle conclusioni della sola difesa di parti appellanti, la Corte ha emesso sentenza con motivazione contestuale come da Decreto
Presidenziale.
Innanzi tutto, va rilevata la inammissibilità delle ulteriori doglianze relative alla eccepita nullità delle CMS e della fideiussione in quanto tardivamente sollevata solo nel presente grado del giudizio per la prima volta e non evidenziabile già dagli atti processuali.
pag. 3/5 Al riguardo, non può farsi a meno di rilevare che, se è ben vero che la nullità delle fideiussioni omnibus redatte su schema ABI siccome violative della normativa antitrust sono rilevabili dal Giudice in ogni stato e grado del giudizio, è altrettanto vero che tale rilievo è possibile solo “là dove siano acquisiti agli atti del giudizio tutti gli elementi di fatto dai quali possa desumersene l'esistenza” (Cass. 4867/2024).
Nel caso di specie, a parte la circostanza che il profilo della nullità della fideiussione, come sopra detto, è stato rilevato solo in sede di deposito degli scritti finali nel presente grado, in ogni caso non sono state indicate ed allegate circostanze di fatto che potessero consentire al giudice di operare ex officio il rilievo di tale nullità, tanto più che non è stato prodotto neanche lo schema ABI che potesse consentire la verifica circa la corrispondenza della garanzia specifica rilasciata in uno con il contratto oggetto di causa al modello ABI censurato, né la sussistenza dell'intesa anticoncorrenziale tra istituti, e nello specifico dell'istituto di credito opposto, all'epoca della sottoscrizione del finanziamento medesimo.
Ad analoga conclusione deve pervenirsi con specifico riferimento alla eccezione di nullità delle CMS.
Quanto alle altre doglianze, le stesse sono assolutamente generiche , essendo l'appello fondato solo su principi giurisprudenziali della S.C., ma senza una specifica contestazione, non avendo gli appellanti neanche indicato in quale misura vi sarebbe stato il superamento del tasso soglia, omettendo di indicare finanche quale sarebbe il diverso tasso soglia che si sarebbe dovuto applicare, laddove come correttamente evidenziato dal Giudice di prime cure risultano indicati in contratto tutti gli elementi essenziali per garantire, nell'ambito della massima trasparenza, la consapevolezza della evoluzione del rapporto e ciò, anche con specifico riferimento alle CMS.
Ad analoga conclusione deve pervenirsi con riferimento alla applicazione della ricapitalizzazione degli interessi nel rispetto della delibera CICR anche in considerazione dell'epoca di sottoscrizione del contratto.
In ogni caso, la doglianza è ugualmente del tutto generica e va, quindi, respinta.
Per tutti i suesposti la sentenza appellata va confermata.
Attesa la contumacia delle parti appellate, le spese del grado possono essere compensate.
pag. 4/5
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da in persona di in proprio e n.q. di legale Parte_1 Parte_2 rappresentante p.t. della suddetta società, nonché da così provvede: Parte_3 rigetta l'appello e conferma la sentenza appellata.
Compensa per intero le spese del grado.
Dà atto della sussistenza nei confronti degli appellanti, dei presupposti richiesti dall'art. 13 comma 1 quater primo periodo D.P.R. 30.5.2002 n. 115, per il pagamento dell'ulteriore
C.U., se dovuto.
Così deciso alla camera di consiglio del 15.4.2025.
Il Presidente
Dott.ssa Gianna Maria Zannella
Il Consigliere Relatore
Dott. Camillo Romandini
pag. 5/5