Ordinanza 10 maggio 2019
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. VI, ordinanza 10/05/2019, n. 12590 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12590 |
| Data del deposito : | 10 maggio 2019 |
Testo completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso 27091-2017 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE
06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI
12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro
PI IU, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
CRESCENZIO
91, presso lo studio dell'avvocato CLAUDIO LUCISANO, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati LORENZO IMPERATO, RAFFAELLA ENRIET11; - con troricorrente - avverso la sentenza n. 6975/21/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di ROMA, depositata il 17/11/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 07/02/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ROSARIA MARIA CASTORINA. Ric. 2017 n. 27091 sez. MT ud. 07-02-2019 -2- Ragioni della decisione La Corte, costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal comma 1, lett. e), dell'art.
1 - bis del d.l. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, dalla I. n. 197/2016, osserva quanto segue;
Con sentenza n. 6975/21/2016, depositata il 17.11.2016 non notificata, la CTR del Lazio rigettava l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate nei confronti di Di NT EP avverso la sentenza della CTP di Roma che aveva accolto il ricorso proposto dal contribuente su controversia avente ad oggetto avviso di accertamento notificatogli in qualità di amministratore di fatto della società cooperativa LCS in liquidazione, sul presupposto che non fosse stata provata la qualità di amministratore di fatto. Avverso la sentenza della CTR l'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi. L'intimato si è costituito con controricorso.
1.Con il primo motivo l'Agenzia delle Entrate denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 132 c.pc. e 36 d.lgs 546/1992. Vizio di motivazione apparente in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c. La censura è fondata. La CTR ha motivato sul punto della qualifica di amministratore di fatto in capo al ricorrente osservando: "nel merito l'amministrazione finanziaria non ha fornito elementi idonei a dimostrare la qualità di amministratore di fatto, a nulla rilevando la circostanza che in base alla notifica dello stesso avviso di accertamento al socio presunto co-amministratore di fatto, i giudici abbiano ritenuto sussistente detta qualità. È ovvio che trattandosi di situazioni personali, l'accertamento positivo della qualità di amministratore circa un soggetto non Ric.27091/2017 può estendersi automaticamente ad un altro soggetto". Tale motivazione è solo apparente in quanto, benchè graficamente esistente, non rende percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass.8053/2014: Cass. 22232/16). Nemmeno può ritenersi che la sentenza sia motivata "per relationem" alla sentenza di primo grado non essendo stata nemmeno tentata una condivisione della ricostruzione in fatto e delle argomentazioni svolte dal primo giudice e men che meno un esame critico delle stesse in base ai motivi di gravame (Cass. 27112/2018). Il ricorso deve essere, pertanto accolto con assorbimento del secondo motivo di gravame e la sentenza cassata con rinvio alla CTR del Lazio in diversa composizione anche per le spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR del Lazio in diversa composizione anche per le spese del presente giudizio di legittimità. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 7.2.2019 Il Presid