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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 23/06/2025, n. 117 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 117 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO
Il Tribunale di Ascoli Piceno, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Alessandra Panichi Pres.
Dott.ssa Rita De Angelis Giudice Rel.
Dott.ssa Enza Foti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in primo grado iscritta al n. R.G.V.G. 410/2025 promossa con ricorso depositato in data 10/04/2025 da:
, C.F. Parte_1 C.F._1 nata a [...] il [...] e residente a [...], e , C.F. Parte_2
, nato a [...] il [...] e residente a C.F._2
Castignano (AP) in via Borgo Garibaldi n. 134, entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Serena Demasi
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL P.M. che in data 14/05/2025 ha dichiarato “visto, nulla si oppone”
OGGETTO: omologa separazione consensuale dei coniugi CONCLUSIONI
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da ricorso
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 10/04/2025 i ricorrenti sulla premessa che:
- in data 12/07/2017 avevano contratto matrimonio civile in Carrizal (Venezuela), trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio dell'Ufficio dello Stato Civile del
Comune di Castignano (AP);
- dall'unione coniugale sono nati due figli: nato in Persona_1
Venezuela il 22/01/2016; , nata in [...] Persona_2
il 26/05/2020;
- la convivenza matrimoniale si era risolta negativamente per insanabili contrasti e da da detti contrasti sono derivate incomprensioni che avevano reso intollerabile la prosecuzione della convivenza dei coniugi;
- non sussistevano altri procedimenti aventi ad oggetto in tutto o in parte le medesime domande proposte con il ricorso o domande ad esso connesse;
tutto ciò premesso, i ricorrenti chiedevano, previa nomina del Giudice relatore e fissazione di udienza per la comparizione dei coniugi dinanzi allo stesso, che fosse omologata la separazione tra essi ricorrenti alle seguenti
CONDIZIONI
1) I coniugi vivranno separati, liberi ciascuno di stabilire la residenza ove meglio credano, con obbligo del reciproco rispetto e di comunicare eventuali mutamenti di residenza o domicilio;
2) la casa coniugale, condotta in affitto dalla signora sita a Parte_1
Castignano (AP) in via U. Tupini n. 14 resterà a lei assegnata e ci vivrà unitamente ai due figli minori;
il signor ha già fissato la propria residenza in un Parte_2
altro appartamento a Castignano in via Borgo Garibaldi n. 134; 3) tutto il mobilio, gli arredi, suppellettili e quant'altro trovasi nella casa coniugale rimarranno nell'abitazione coniugale;
4) quale contributo per il mantenimento, l'istruzione e l'educazione dei figli minorenni,
e il signor Persona_1 Persona_2
corrisponderà entro il giorno 15 (quindici) di ogni mese, la somma Parte_2
complessiva per entrambi i figli di € 350,00 (euro trecentocinquanta), rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat;
5) le spese straordinarie verranno regolate secondo quanto determinato dal Protocollo
d'Intesa per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli minorenni e ancora non autosufficienti nelle cause di diritto familiare per la individuazione delle spese straordinarie in materia di separazione, stipulato tra il Tribunale di Ascoli Piceno
e l'ordine degli Avvocati di Ascoli Piceno in data 04.09.19, le cui condizioni qui interamente si richiamano;
6) le visite del padre ai figli minori saranno regolate secondo i seguenti tempi e modalità:
- Il padre potrà tenere con sé i minori durante la settimana dal lunedì al giovedì e la mattina del giovedì il padre li porterà a scuola ove poi al termine delle lezioni saranno ripresi dalla madre che li terrà con sé fino al lunedì mattina che li accompagnerà a scuola;
- Per le vacanze natalizie, pasquali, per quelle estive e per le altre festività, i coniugi concorderanno, di comune accordo, tempi e modalità di visita;
7) ferme restando le determinazioni concordate, entrambi i genitori potranno fare visita ai figli e tenerli con sé anche al di fuori dei giorni e degli orari stabiliti, previo accordo con l'altro genitore e compatibilmente con gli impegni scolastici, ludici e quant'altro dello stesso;
8) I coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare o di mantenimento essendo entrambi economicamente indipendenti;
9) I coniugi dichiarano di avere definito tra loro ogni rapporto patrimoniale e quindi di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altro, per qualsiasi titolo e/o ragione per i rapporti pregressi;
10) entrambi i coniugi rinunciano reciprocamente al rilascio dei documenti di espatrio e consentono l'iscrizione dei figli minori sul proprio passaporto;
11) I ricorrenti si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono.
Il Presidente del Tribunale nominava quale Giudice relatore il magistrato dott.ssa Rita
De Angelis e fissava per il giorno 27/05/2025 l'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi ad essa, disponendo sostituirsi detta udienza con il deposito di note scritte.
Acquisite dette note, nonché il parere del P.M. in sede, il Giudice relatore rimetteva la causa in decisione dinanzi al Collegio.
La domanda è fondata e merita pertanto accoglimento.
I coniugi hanno confermato che la convivenza tra loro è ormai divenuta intollerabile, sicché sussistono le condizioni per una pronuncia di separazione personale.
Le condizioni della separazione stabilite tra le parti nei termini sopra riportati appaiono adeguate a tutelare i rispettivi interessi delle parti stesse e dei figli minori.
Le spese di lite, considerata la natura necessitata della controversia e l'accordo in tal senso intervenuto tra le parti, sono integralmente da compensare tra le parti medesime.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta tra le parti come in epigrafe indicate, così provvede:
1) Omologa la separazione consensuale tra i coniugi ricorrenti alle condizioni di cui al ricorso introduttivo, come sopra riportate e trascritte;
2) manda la Cancelleria del Tribunale di Ascoli Piceno di trasmettere copia della presente sentenza, quando sia passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune di Castignano (AP) per le annotazioni e le altre incombenze di cui al D.P.R.
3.11.2000 n. 396, in quanto il matrimonio è stato trascritto nel registro degli atti dello
Stato Civile di detto Comune dell'anno 2020, Atto n. 1 parte II Serie C Ufficio 1; 3) compensa integralmente, tra le parti, le spese di lite.
Ascoli Piceno, 23/06/2025
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Rita De Angelis Dott.ssa Alessandra Panichi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO
Il Tribunale di Ascoli Piceno, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Alessandra Panichi Pres.
Dott.ssa Rita De Angelis Giudice Rel.
Dott.ssa Enza Foti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in primo grado iscritta al n. R.G.V.G. 410/2025 promossa con ricorso depositato in data 10/04/2025 da:
, C.F. Parte_1 C.F._1 nata a [...] il [...] e residente a [...], e , C.F. Parte_2
, nato a [...] il [...] e residente a C.F._2
Castignano (AP) in via Borgo Garibaldi n. 134, entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Serena Demasi
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL P.M. che in data 14/05/2025 ha dichiarato “visto, nulla si oppone”
OGGETTO: omologa separazione consensuale dei coniugi CONCLUSIONI
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da ricorso
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 10/04/2025 i ricorrenti sulla premessa che:
- in data 12/07/2017 avevano contratto matrimonio civile in Carrizal (Venezuela), trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio dell'Ufficio dello Stato Civile del
Comune di Castignano (AP);
- dall'unione coniugale sono nati due figli: nato in Persona_1
Venezuela il 22/01/2016; , nata in [...] Persona_2
il 26/05/2020;
- la convivenza matrimoniale si era risolta negativamente per insanabili contrasti e da da detti contrasti sono derivate incomprensioni che avevano reso intollerabile la prosecuzione della convivenza dei coniugi;
- non sussistevano altri procedimenti aventi ad oggetto in tutto o in parte le medesime domande proposte con il ricorso o domande ad esso connesse;
tutto ciò premesso, i ricorrenti chiedevano, previa nomina del Giudice relatore e fissazione di udienza per la comparizione dei coniugi dinanzi allo stesso, che fosse omologata la separazione tra essi ricorrenti alle seguenti
CONDIZIONI
1) I coniugi vivranno separati, liberi ciascuno di stabilire la residenza ove meglio credano, con obbligo del reciproco rispetto e di comunicare eventuali mutamenti di residenza o domicilio;
2) la casa coniugale, condotta in affitto dalla signora sita a Parte_1
Castignano (AP) in via U. Tupini n. 14 resterà a lei assegnata e ci vivrà unitamente ai due figli minori;
il signor ha già fissato la propria residenza in un Parte_2
altro appartamento a Castignano in via Borgo Garibaldi n. 134; 3) tutto il mobilio, gli arredi, suppellettili e quant'altro trovasi nella casa coniugale rimarranno nell'abitazione coniugale;
4) quale contributo per il mantenimento, l'istruzione e l'educazione dei figli minorenni,
e il signor Persona_1 Persona_2
corrisponderà entro il giorno 15 (quindici) di ogni mese, la somma Parte_2
complessiva per entrambi i figli di € 350,00 (euro trecentocinquanta), rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat;
5) le spese straordinarie verranno regolate secondo quanto determinato dal Protocollo
d'Intesa per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli minorenni e ancora non autosufficienti nelle cause di diritto familiare per la individuazione delle spese straordinarie in materia di separazione, stipulato tra il Tribunale di Ascoli Piceno
e l'ordine degli Avvocati di Ascoli Piceno in data 04.09.19, le cui condizioni qui interamente si richiamano;
6) le visite del padre ai figli minori saranno regolate secondo i seguenti tempi e modalità:
- Il padre potrà tenere con sé i minori durante la settimana dal lunedì al giovedì e la mattina del giovedì il padre li porterà a scuola ove poi al termine delle lezioni saranno ripresi dalla madre che li terrà con sé fino al lunedì mattina che li accompagnerà a scuola;
- Per le vacanze natalizie, pasquali, per quelle estive e per le altre festività, i coniugi concorderanno, di comune accordo, tempi e modalità di visita;
7) ferme restando le determinazioni concordate, entrambi i genitori potranno fare visita ai figli e tenerli con sé anche al di fuori dei giorni e degli orari stabiliti, previo accordo con l'altro genitore e compatibilmente con gli impegni scolastici, ludici e quant'altro dello stesso;
8) I coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare o di mantenimento essendo entrambi economicamente indipendenti;
9) I coniugi dichiarano di avere definito tra loro ogni rapporto patrimoniale e quindi di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altro, per qualsiasi titolo e/o ragione per i rapporti pregressi;
10) entrambi i coniugi rinunciano reciprocamente al rilascio dei documenti di espatrio e consentono l'iscrizione dei figli minori sul proprio passaporto;
11) I ricorrenti si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono.
Il Presidente del Tribunale nominava quale Giudice relatore il magistrato dott.ssa Rita
De Angelis e fissava per il giorno 27/05/2025 l'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi ad essa, disponendo sostituirsi detta udienza con il deposito di note scritte.
Acquisite dette note, nonché il parere del P.M. in sede, il Giudice relatore rimetteva la causa in decisione dinanzi al Collegio.
La domanda è fondata e merita pertanto accoglimento.
I coniugi hanno confermato che la convivenza tra loro è ormai divenuta intollerabile, sicché sussistono le condizioni per una pronuncia di separazione personale.
Le condizioni della separazione stabilite tra le parti nei termini sopra riportati appaiono adeguate a tutelare i rispettivi interessi delle parti stesse e dei figli minori.
Le spese di lite, considerata la natura necessitata della controversia e l'accordo in tal senso intervenuto tra le parti, sono integralmente da compensare tra le parti medesime.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta tra le parti come in epigrafe indicate, così provvede:
1) Omologa la separazione consensuale tra i coniugi ricorrenti alle condizioni di cui al ricorso introduttivo, come sopra riportate e trascritte;
2) manda la Cancelleria del Tribunale di Ascoli Piceno di trasmettere copia della presente sentenza, quando sia passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune di Castignano (AP) per le annotazioni e le altre incombenze di cui al D.P.R.
3.11.2000 n. 396, in quanto il matrimonio è stato trascritto nel registro degli atti dello
Stato Civile di detto Comune dell'anno 2020, Atto n. 1 parte II Serie C Ufficio 1; 3) compensa integralmente, tra le parti, le spese di lite.
Ascoli Piceno, 23/06/2025
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Rita De Angelis Dott.ssa Alessandra Panichi