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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 21/01/2025, n. 441 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 441 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro e Previdenza, in funzione del giudice monocratico dr.ssa
Matilde Dell'Erario, all'udienza del 21/01/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3488/2024 del R.G.A.C. Sez. Lavoro e Previdenza
TRA
, nato a [...] il [...], elett.nte domiciliato in Torre del Greco al Parte_1
C.so Vittorio Emanuele n. 21, presso lo studio dell'avv. Simona Castellano, che lo rappresenta e difende come da mandato in atti
RICORRENTE
E
, in persona Controparte_1
dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: erogazione carta docente
CONCLUSIONI: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1 Con ricorso depositato in data 13.02.2024, il ricorrente in epigrafe indicato deduceva di essere dipendente del , con il profilo di Educatore (classe di concorso Controparte_1
LO30 «Pedagogia e didattiche speciali dell'insegnamento, ordine scuola PPPP», ai sensi dall'articolo
3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988 n. 399); di prestare a tutt'oggi regolarmente servizio presso il Convitto Nazionale “Vittorio Emanuele II” di Napoli in virtù di contratto a tempo indeterminato, a far data dal 31/05/1996, per 24/30 ore settimanali;
di aver invano richiesto l'attribuzione della carta docente, istituita dalla legge n.107 del 2015, per le spese di formazione e aggiornamento, per gli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020,
2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, anni per i quali aveva sottoscritto un contratto a tempo indeterminato senza percepire, per nessuna di tali annualità, l'importo aggiuntivo previsto dall'art. 1, co. 12, della L. 13 luglio 2015 n. 107 (c.d. Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado), pari ad € 500,00 annui.
Tanto premesso, il lavoratore rassegnava le seguenti conclusioni: 1) accertarsi e dichiararsi il diritto del ricorrente sig. ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la Parte_1
“Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della
Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/20, 2020/21,
2021/22, 2022/23 e 2023/2024; 2) conseguentemente condannarsi il Controparte_1
al riconoscimento del beneficio stesso, così come previsto e disciplinato dalla normativa in
[...]
favore dei docenti per tutti i suddetti anni scolastici e quelli a venire;
3)condannarsi il
[...]
al pagamento della somma di € 4.000,00 o di quella minore o maggiore Controparte_1
ritenuta di giustizia;
4) con vittoria di spese, diritti ed onorari oltre I.VA., C.P.A. e spese generali, con distrazione in favore della presente procuratrice”.
Il , ritualmente citato, non si costituiva in giudizio. CP_1
Ritenuta la superfluità di ogni indagine istruttoria, il Tribunale osserva che:
La domanda è parzialmente fondata nei termini di seguito precisati.
La questione sottoposta all'attenzione del Giudicante scaturisce dalla mancata erogazione a parte ricorrente, quale educatore scolastico, tutt'ora dipendente a tempo indeterminato, per gli anni dedotti in giudizio, della c.d. “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”, pari ad € 500,00 annui.
In via preliminare sussiste la giurisdizione dell'adito giudice ordinario.
E' costante in giurisprudenza il principio secondo cui “nella materia dell'impiego pubblico privatizzato, in base al criterio del petitum sostanziale, se si accerta che la controversia attiene alla lesione di un diritto soggettivo derivante da un atto o da un comportamento posto in essere dalla P.A. con i poteri del privato datore di lavoro, la giurisdizione compete al giudice ordinario, senza che
2 rilevi che la pretesa giudiziale sia stata prospettata come richiesta di annullamento di un atto amministrativo” (cfr. tra le altre Cass. civ., Sez. Un., 15 gennaio 2021 n. 616. In termini, cfr. ex multis
Cass. civ., Sez. Un., 17 dicembre 2018 n. 32625).
Nel caso in esame, come già detto, l'oggetto principale della domanda è l'accertamento del diritto ad usufruire del medesimo sostegno economico alla luce della disciplina contrattuale e dei principi fondamentali dell'ordinamento giuridico, anche di origine comunitaria, che sanciscono la piena equiparazione dell'educatore scolastico al docente di ruolo.
Tale oggetto si traduce nella richiesta di riconoscimento di una prestazione di natura economica nei confronti del derivante dallo svolgimento del rapporto di lavoro. Controparte_1
Ne consegue, quindi, che, alla luce del condivisibile orientamento costante dei Giudici di Legittimità, questo tipo di controversie, vertendo su atti che rientrano tra le determinazioni assunte con la capacità
e i poteri del datore di lavoro privato (cfr. Cass. SS.UU. n. 16765/2014 e Cass. SS.UU. n. 3032/2011), rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario.
Venendo al merito, la questione alla base del ricorso risulta invero definita dalla Corte di Cassazione, con sentenza n. 32104 del 31.10.2022 (e negli stessi termini, ancor più di recente, con ordinanza n.
9895/2024 dell'11.04.2024) che ha così chiarito: “L'art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015, testualmente recita: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di Controparte_2
laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile». Il successivo comma 122 prevede: «Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il
[...] con il Ministro dell'economia e delle finanze, da Controparte_3 adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità̀ di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121, l'importo da assegnare
3 nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità̀ digitale, nonché́ le modalità̀ per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima». In attuazione di quanto disposto dal comma 122 è stato adottato il
D.P.C.M. 23 settembre 2015, recante “modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”, il cui articolo 2, comma 1, è del seguente tenore: «I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, hanno diritto all'assegnazione di una Carta, che è nominativa, personale e non trasferibile».
2.2 La carta in discorso è attribuita, dunque, al personale docente, nel cui ambito può ben dirsi rientrare quello educativo ad esso assimilato sul piano funzionale dall'art. 395 d.lgs. n. 297 del 1994, rubricato «funzione docente», il quale prevede: «La funzione docente è intesa come esplicazione essenziale dell'attività di trasmissione della cultura, di contributo alla elaborazione di essa e di impulso alla partecipazione dei giovani a tale processo e alla formazione umana e critica della loro personalità».
2.3 Con specifico riguardo alla posizione del personale educativo, il c.c.n.l. Comparto Scuola 2016-2018 lo include, infatti, nell'area professionale del personale docente stabilendo, all'art. 25, che «1. Il personale docente ed educativo degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e degli istituti e scuole speciali statali, è collocato nella distinta area professionale del personale docente.
2. Rientrano in tale area i docenti della scuola dell'infanzia; i docenti della scuola primaria;
i docenti della scuola secondaria di 1° grado;
i docenti diplomati e laureati della scuola secondaria di 2° grado;
il personale educativo dei convitti e degli educandati femminili».
2.4 Il successivo art. 127 aggiunge che «1. Il profilo professionale del personale educativo è costituito da competenze di tipo psicopedagogico, metodologico ed organizzativo-relazionale tra loro correlate ed integrate, che si sviluppano attraverso la maturazione dell'esperienza educativa e l'attività di studio e di ricerca.
2. Nell'ambito dell'area della funzione docente, la funzione educativa partecipa al processo di formazione e di educazione degli allievi, convittori e semiconvittori, in un quadro coordinato di rapporti e di intese con i docenti delle scuole da essi frequentate e di rispetto dell'autonomia culturale e professionale del personale educativo.
3. La funzione educativa si esplica in una serie articolata di attività che comprendono l'attività educativa vera e propria, le attività ad essa funzionali e le attività aggiuntive».
2.5 L'art. 128 stabilisce, ancora, che «1. L'attività educativa è volta alla promozione dei processi di crescita umana, civile e culturale, nonché di socializzazione degli allievi, convittori e semiconvittori, i quali sono così assistiti e guidati nella loro partecipazione ai vari momenti della vita comune nel convitto od istituzione educativa. La medesima attività è finalizzata anche all'organizzazione degli studi e del tempo libero, delle iniziative culturali, sportive e ricreative, nonché alla definizione delle rispettive
4 metodologie, anche per gli aspetti psicopedagogici e di orientamento».
2.6 Ciò posto, svolgendo una lettura coordinata delle disposizioni di legge e del c.c.n.l. di categoria sopra richiamate, emerge che il personale educativo, seppur impegnato in funzione differente rispetto a quella propriamente didattica e di istruzione, tipica del personale docente, nondimeno ne partecipa i contenuti sul piano della formazione e istruzione degli allievi, convittori e semiconvittori, di qui l'espressa collocazione all'interno dell'area professionale del personale docente. Sul piano esegetico, decisiva valenza riveste il comma 2 dell'articolo 127, cit., ove è puntualizzato che, nell'ambito dell'area della funzione docente, la funzione educativa partecipa al processo di formazione e di educazione, in un quadro coordinato di rapporti e intese con i docenti delle scuole, sicché, all'istitutore spetterebbe appunto il compito di integrare l'istruzione ricevuta dal corpo docente, oltre che di conferire agli alunni speciali complementi di cultura.
2.7 Né può sostenersi che sul personale educativo, a differenza di quello docente, non graverebbe un preciso obbligo formativo. Contrariamente a quanto opina la difesa del
, l'art. 129 c.c.n.l. cit. prevede che «[…] 4. Rientra altresì nell'attività funzionale all'attività CP_4
educativa la partecipazione ad iniziative di formazione e di aggiornamento programmate a livello nazionale, regionale o di istituzione educativa», appalesando in tal guisa come tali iniziative si correlino funzionalmente alla realizzazione dei compiti assegnati al personale educativo, con assimilazione in parte qua al personale docente in senso stretto.
Pertanto, tenuto conto della ratio dell'introduzione del bonus in parola, non si spiegherebbe una differenziazione di trattamento, posto che entrambe le figure professionali sono soggette, a ben vedere, a precisi oneri formativi, tanto da giustificare l'introduzione di un sostegno datoriale in correlazione all'esborso economico per le spese di aggiornamento e di studio.
2.8 La circostanza che l'art. 398 del d.lgs. 16/04/1994, n. 297, preservi una distinzione tra i ruoli del personale docente e di quello educativo non giova a supportare la tesi del , laddove si consideri che, al comma 2, CP_4
articolo ult. cit., si specifica chiaramente – con espressione lessicalmente sovrapponibile a quella in precedenza adoperata dall'art. 121 del d.P.R. 31/05/1974, n. 417 – che al personale educativo «si applicano le disposizioni concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico dei docenti elementari». Com'è agevole constatare, trattasi di locuzione che, dove estende al personale educativo le disposizioni concernenti lo stato giuridico e il trattamento economico dei docenti elementari, opera un'equiparazione a tali fini fra le due categorie, e ciò per la complementarietà delle rispettive funzioni.
2.9 Se è indubbio, poi, che la carta docente «dell'importo nominale di €. 500 annui» costituisce un beneficio economico, non può non convenirsi sul fatto che, anche per via della disposizione da ultimo richiamata, essa debba essere attribuita, conclusivamente, al personale docente tout court, ivi compresi gli appartenenti al ruolo degli educatori.” (così Cass. cit.)
5 Ciò posto in linea di principio, condividendo questo Giudice integralmente il suddetto orientamento della Suprema Corte, richiamato altresì da numerose pronunce di merito, anche di questo Tribunale, le cui argomentazioni qui si riportano ex art. 118 c.p.c. (cfr. sentenza n. 3438/23 dott. G. Ruoppolo;
n. 7470/23 dott.ssa va rilevato che, nel caso in esame, risulta documentalmente provato Per_1
che il ricorrente sia inserito stabilmente nei ruoli dell'amministrazione scolastica ovvero nel ruolo del personale educativo, a decorrere dal 31/05/1996, svolgendo la prestazione lavorativa conseguente e che non ha ricevuto il beneficio in esame.
Seppure il personale educativo sia impegnato in funzione differente rispetto a quella propriamente didattica e di istruzione, tipica del personale docente, nondimeno ne partecipa i contenuti sul piano della formazione e istruzione degli allievi, convittori e semiconvittori, di qui l'espressa collocazione all'interno dell'area professionale del personale docente.
Ne consegue che va ritenuto accertato e va dichiarato il diritto di parte istante ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, per ciascuna delle annualità richieste, vertendosi in tema di adempimento di un obbligo contrattuale da parte dell'amministrazione.
Orbene, riconosciuto al ricorrente, nei termini su esposti, il diritto all'assegnazione della carta docente ritiene, tuttavia, il Tribunale, in adesione all'orientamento espresso da altri giudici della sezione, come sopra citati, che per poter fruire del bonus nel rispetto dei vincoli di legge, l'equiparazione del trattamento economico a quello dei docenti di ruolo può avvenire soltanto tramite l'assegnazione materiale della carta docenti, sicché solo attraverso il suo impiego è osservato il vincolo di destinazione imposto dal legislatore agli importi ad essa legati (ex art. 1, comma 121, L. n. 107 cit.).
Da ciò deriva che non appare, invece, fondata la ulteriore domanda proposta, di condanna al pagamento dell'equivalente valore economico della carta, in quanto l'art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015 prevede uno specifico ed infungibile strumento a destinazione vincolata che non appare suscettibile di automatica conversione nel corrispondente ipotetico valore monetario.
La disposizione citata, infatti, non ha previsto in favore dei docenti di ruolo il versamento diretto di una somma di denaro, ma la consegna di una carta avente un dato valore nominale, utilizzabile, coerentemente con la finalità formativa, per l'acquisto di beni e servizi dal contenuto professionale.
Si tratta, in sostanza, di un beneficio a destinazione vincolata;
del resto, per espressa previsione normativa, esso non ha natura di retribuzione accessoria e non costituisce reddito imponibile.
Ne deriva che la condanna a liquidare il controvalore in denaro della “rappresentazione di valore” contenuta nella carta del docente significherebbe assicurare al ricorrente un trattamento per nulla corrispondente a quello proprio dei docenti di ruolo. Una tale soluzione, invero, consentendo un potenziale impiego del denaro per l'acquisto di beni e servizi privi d'ogni attinenza con lo sviluppo
6 della professionalità dell'interessato, finirebbe per accordare al ricorrente un trattamento privilegiato rispetto a quello riservato ai docenti di ruolo, all'opposto vincolati all'acquisto di determinati beni e servizi. Inoltre, non sarebbe in grado di valorizzare pienamente la ratio della misura di cui all'art. 1, comma 121, legge cit., né terrebbe in debita considerazione il presupposto su cui si fonda la necessaria equiparazione di tutti i docenti, ossia il fatto che la formazione è una «condizione d'impiego» da accordare in maniera egualitaria per garantire il buon andamento dell'amministrazione scolastica.
Deve pertanto rigettarsi la domanda di condanna al pagamento dell'importo corrispettivo del “bonus”.
Va, inoltre, evidenziato che parte ricorrente ha formulato le conclusioni del ricorso in riferimento alla corrispettività dell'erogazione e non a titolo di risarcimento del danno subito per aver dovuto fare fronte alle esigenze di formazione aggiornamento con spese a proprio carico, non risultando alcuna allegazione specifica riferita alla fattispecie risarcitoria e all'entità del danno effettivamente subito, unico risarcibile.
Il ricorso deve essere, pertanto, accolto per quanto di ragione con condanna del
[...]
all'assegnazione, in favore di parte ricorrente, della carta docente e Controparte_1 conseguente emissione, in suo favore, del relativo buono elettronico, di importo di € 500,00 annui per ciascuno anno scolastico 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022,
2022/2023, 2023/2024 da utilizzare, al momento della concreta attribuzione, secondo le modalità ed alle condizioni di cui al DPCM 28.11.2016.
Per ciascun importo spettano gli interessi dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione, senza la rivalutazione monetaria in quanto in base al combinato disposto dell'art. 16 co. 6 l. 412/1991
e dell'art. 22 co. 36 l. 724/1994, come risultante dalla sentenza della Consulta n. 459/2000, nell'ambito del pubblico impiego, l'importo dovuto a titolo di interessi, stante il divieto di cumulo, è portato in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno subito dal creditore per la diminuzione del valore del suo credito.
Nel caso in esame parte ricorrente non ha né allegato, né provato di aver subìto un maggior danno per la diminuzione del valore del suo credito.
Non può, infine, trovare accoglimento la domanda del ricorrente volta ad ottenere l'attribuzione della carta docente anche per gli anni scolastici futuri, trattandosi di ipotesi di condanna c.d. in futuro, di carattere tipico e di natura eccezionale, con la quale l'ordinamento tutela l'interesse del creditore all'ottenimento di un provvedimento nei confronti del debitore prima ancora che si verifichi l'inadempimento, che, nel caso in esame, non può trovare ingresso, ben potendo il , anche CP_1
alla luce del presente giudizio, ottemperare spontaneamente per i successivi anni scolastici.
7 Le spese, in considerazione dell'accoglimento parziale della domanda, si compensano per un terzo;
per il resto sono a carico del e vanno liquidate come in dispositivo, attesa la serialità della CP_1
controversia.
P.Q.M.
In parziale accoglimento della domanda giudiziale proposta da , condanna il Parte_1 [...]
all'assegnazione, in suo favore, della “carta elettronica per Controparte_1
l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”, per le annualità 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022,
2022/2023 e 2023/2024 con conseguente emissione, in suo favore, dei relativi buoni elettronici, di importo di € 500,00 annui per ciascuno dei predetti anni scolastici, ciascuno dei quali da utilizzare, al momento della concreta attribuzione, secondo le modalità ed alle condizioni di cui al DPCM
28.11.2016, oltre interessi dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
rigetta, per la restante parte, la domanda giudiziale;
liquida le spese di lite in € 1.314,00 per compenso professionale, di cui compensa un terzo e condanna il al pagamento della restante parte, CP_1
oltre spese generali, IVA e CPA, con attribuzione in favore del difensore anticipatario.
Così deciso in Napoli in data 21.01.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Matilde Dell'Erario
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