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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 23/07/2025, n. 458 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 458 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
n. 153/2025 R.G. A.C.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO I TALIANO
TRIBUNALE DI CROTONE
nella persona del Giudice monocratico dott. Emmanuele Agostini , ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 153 del Ruolo Generale contenzioso dell'anno 2025 e vertente TRA
(C.F.: ) , Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Crotone (c.a.p. 88900), alla Via XXV Aprile, n. 157, nello studio dell'Avv. Alfredo Messina (pec:
, che lo rappresenta e Email_1 difende giusta procura in atti
Opponente E (C.F./P.IVA: Controparte_1
, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente P.IVA_1 domiciliata in Belvedere Marittimo (c.a.p. 87021), alla Via G. Fortunato, 86, presso lo studio dell'Avv. Raffaele Maria Sparano (C.F.:
– pec: , che la C.F._2 Email_2 rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
Opposta NONCHE' C.F.: Controparte_2
, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente P.IVA_2 domiciliato in Crotone, alla via Di Vittorio s.n., presso gli Uffici dell' rappresentato e difeso dalla dott.ssa Annarita Car nuccio, CP_3 dalla dott.ssa Maria Grazia Balestrieri e dalla dott.ssa Antonella Trocino (pec: ) ex art. 9, co. Email_3
2 d.lgs. n. 149/2015 Opposto
-Conclusioni: come da verbale di udienza del 10/04/2025.
1 -Oggetto: Opposizione a cartella di pagamento ex art. 615 c.p.c.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione La presente sentenza è redatta secondo i ca noni dettati dall'art. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., così come modificati dalla l. n. 69/2009, e cioè limitandosi alla concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, locuzione quest'ultima interpretata come estrinsecazione dell'iter logico-giuridico seguito per addivenire alla decisione, che può prescindere dal dar conto di tutte le questioni prospettate dalle parti ove non costituiscano premesse logicamente e giuridicamente necessarie (Trib. Monza, sent. 27.7.2016).
1. Con ricorso depositato presso la Corte di Giustizia Tributaria di Crotone, chiedeva l'annullamento, previa Parte_1 sospensione, della cartella di pagamento n. 13320220009791286000, notificatagli il 25.1.2023, in qualità di legale rappresentante della società . Parte_2
Con sentenza n. 130/2024, depositata il 18.1.2024 e notificata il 26.2.2024, la Corte di Giustizia di I grado di Crotone dichiarava il proprio difetto di giurisdizione.
Con ricorso in riassunzione depositato presso il Trib unale di Crotone, sez. lavoro, l'opponente esponeva: che la IN NE OC s.a.s. aveva ricevuto in data 24.6.2017 verbale unico di accertamento e notificazione n. 2017-111632PCON-1 con il quale l'Ispettorato del Lavoro di Crotone aveva contestato alla società la violazione dell'art. 3, co. 3 l. 73/2022, per aver impiegato lavoratori in nero;
che aveva provveduto a pagare la sanzione di € 3.150,00 in data 20.10.2017 ed aveva regolarizzato gli operai come richiesto;
che ciononostante, era successivamente notificata ordinanza ingiunzione n. 91/2018 , con la quale era reiterata la Pt_3 richiesta di pagamento della sanzione, per il medesimo importo e la stessa causale;
che in data 21.1.2019 aveva comunicato all' CP_2 del Lavoro di aver già pagato la sa nzione;
che in data 30.12.2020 la rappresentanza legale della IN NE OC s.a.s. era passata da a e in data 10.11.2022 era Parte_1 Persona_1 stata notificata al secondo, nella sua qualità di nuovo legale rappresentante della , su richiesta dell' del Parte_2 CP_2
Lavoro di Crotone, la cartella di pagamento portante la somma di € 5.132.91, comprensiva dell'importo di € 3.015,00 (già pagato), oltre ad €. 1.470,00 ed €. 630,00 a titolo di maggiorazioni per presunti ritardi negli adempimenti prescritti;
che avverso tale cartella n.
13320220009791286001 era stato proposto ricorso;
che proponeva
2 opposizione avverso la cartella a lui notificata in quanto: sussisteva la sua carenza di legittimazione passiva, poiché egli non era più legale rappresentante della società dal 2020; la pretesa era infondata poiché erano state emesse diverse cartelle di pagamento per la medesima pretesa;
che la pretesa era comunque infondata in quanto le sanzioni erano state corrisposte prima della formazione del ruolo. Chiedeva, pertanto, di annullare la cartella di pagamento, previa sospensione.
2. Si costituiva con propria Controparte_1 comparsa, eccependo preliminarmente il proprio difetto di legittimazione passiva, in quanto nessun vizio era stato eccepito dall'opponente con riferimento alla cartella di pagamento. Nel merito, deducendo che la cartella risultava integralmente pagata. Chiedeva, pertanto, la dichiarazione del proprio difetto di legittimazione passiva e nel merito la dichiarazione della cessata materia del contendere.
3. Si costituiva l' con Controparte_4 propria memoria, deducendo: che, non avendo l'odierno opponente ottemperato a quanto in diffida, era stata emessa l'ordinanz a ingiunzione, avverso la quale la società debitrice non aveva proposto alcuna opposizione;
che non aveva pertanto legittimazione passiva in quanto non era mai stata impugnata l'ordinanza ingiunzione. Chiedeva, pertanto, la declaratoria del proprio difett o di legittimazione passiva e la declaratoria di inammissibilità o il rigetto dell'opposizione.
4. Trasmesso il fascicolo al Contenzioso Civile ed in assenza di attività istruttoria, all'udienza del 10.4.2025 i procuratori precisavano le conclusioni come da verbale, e la causa era trattenuta in decisione.
5. Dev'essere in via preliminare rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva come formulata dall' Controparte_4 per la fase successiva e da
[...] Controparte_5
per la fase antecedente alla consegna dei ruoli, atteso che
[...] nell'opposizione a cartella per crediti da sanzioni ispettive, legittimati passivi sono considerati sia il titolare del credito che l'ente esattore, ognuno per la sua parte responsabile del processo che conduce alla notifica della cartella di pagamento.
6. Nel merito, va rilevato che la presente opposizione è formulata ex art. 615 c.p.c.
La cartella di pagamento può essere infatti opposta ex art. 615 c.p.c. per motivi attinenti alla formazione del titolo o per fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo;
nella fattispecie in esame, l'opponente sostiene che la sanzione sia stata regolarmente
3 pagata dopo aver ricevuto il verbale di accertamento e che, nonostant e ciò, fu notificata anche l'ordinanza ingiunzione. L'opponente sostiene, inoltre, infondatamente, di avere carenza di legittimazione passiva in quanto non è più legale rappresentante della società debitrice;
tale eccezione è evidentemente infondata, poic hé all'epoca della sanzione e dell'ordinanza ingiunzione egli era legale rappresentante della società Parte_2
Deve rilevarsi che il ricorso è inammissibile. L'unico motivo di opposizione attiene infatti a fatti antecedenti alla formazione del titolo, costituito dall'ordinanza -ingiunzione, e sono volti in sostanza a contestare nel merito i fatti posti a base del titolo medesimo. Costituisce infatti orientamento pacifico in giurisprudenza quello secondo il quale in sede di opposizione all'esecuzio ne le pretese del creditore munito di titolo esecutivo possono essere validamente fronteggiate sulla base unicamente di censure che si sostanzino nell'allegazione e nella prova di fatti modificativi o estintivi del rapporto sostanziale, verificatisi succes sivamente alla sua formazione, tra i quali possono indicarsi, a titolo esemplificativo, il pagamento, la compensazione, la novazione, la transazione e l'impossibilità sopravvenuta (Cass., n. 6605/1988, n. 2870/1997, n. 9061/1999, n. 12664/2000, n. 13872/2001, n. 4505/2011, n. 3850/2011, n. 16998/2011,
n. 1183/2012, n. 3979/2012, n. 12911/2012, n. 14529/2013, n. 3619/2014, n. 19832/2014). L'opposizione deve essere, pertanto, dichiarata inammissibile quando si basi sulla prospettazione di fatti modificativi o estintivi del diritto accaduti prima o durante la fase di formazione del titolo e che, in relazione al tempo in cui sono venuti in essere, avrebbero potuto essere fatti valere nel giudizio di merito o che, come nel caso in esame, avrebbero dovuto essere fatti valere in sede di opposizione ad ordinanza ingiunzione. Pertanto, tutte le volte in cui, nell'esercizio del suo potere -dovere di accertamento della natura dei fatti modificativi e soprattutto della loro collocazione temporale, il giudice rilevi che le contestazioni, in relazione al titolo esecutivo giudiziale, non abbiano i requisiti dianzi descritti, prima ancora di scendere ad un esame del merito delle contestazioni medesime, dovrà emettere una pronuncia di inammissibilità della domanda. Tuttavia, il ricorso è anche infondato nel merito, come ben ricostruito dall' convenuto, che ha specificato e documentato che la CP_2
4 condotta illecita della società opponente è consistita nell'aver impiegato due lavoratori subordinati senza preventiva com unicazione di instaurazione del rapporto di lavoro dal 13.4.2017, per n. 1 giorno di lavoro nero accertato. Prima della redazione del verbale ispettivo, come attestato dai verbalizzanti, la società opponente aveva esibito ai verbalizzanti le ricevute delle comunicazioni obbligatorie d'instaurazione dei rapporti di lavoro che, tuttavia, risultavano inviate in orario successivo a quello dell'accesso ispettivo. Per tale motivo, alla società opponente fu contestata la maxi sanzione per lavoro nero e redatto verbale unico di accertamento contenente diffida ex art. 13 D.lgs. n. 124/2004. Non avendo dimostrato di aver ottemperato alle prescrizioni previste dal d.lgs. n. 151/2015 (Mantenimento in servizio per n. 3 mesi dei lavoratori trovati in nero, con allegazione del contratto di lavoro, delle buste paga di 3 mensilità, del pagamento delle retribuzioni e dei versamenti contributivi per n. 3 mesi decorrenti dalla data dell'accesso ispettivo;
Pagamento della maxi - sanzione, è stata emessa l'ordinanza ingiunzione (dal la quale erano stati detratti i pagamenti già effettuati). Come ben specificato dall'Ispettorato del Lavoro, peraltro, non vi è alcuna duplicazione in quanto la cartella è stata notificata al debitore ed all'obbligato in solido.
7. L'opposizione, per i motivi su indicati, dovrebbe essere dichiarata inammissibile. Tuttavia, poiché ha chiesto la Controparte_1 dichiarazione della cessazione della materia del contendere, in quanto risulta che il debito è stato pagato (come risulta dall'estra tto di ruolo aggiornato e allegato in atti), dev'essere dichiarata la cessata materia del contendere.
8. In ragione del principio della c.d. soccombenza virtuale, tenuto conto dell'inammissibilità dell'opposizione, l'opponente dev'essere condannato al pagamento delle spese di lite sostenute dall'Ispettorato del Lavoro. Nel rapporto processuale con Controparte_1
le spese, invece, possono essere compensate, tenuto conto
[...] dell'espressa richiesta dell' formulata all'udienza di CP_1 precisazione delle conclusioni. Le spese di lite in favore dell'Ispettorato del Lavoro di - CP_2
Crotone si liquidano come da dispositivo in conformità a quanto disposto dal D.M. n. 55 del 10 marzo 2014, come aggiornato dal D.M. n. 147/2022, con applicazione delle tariffe medie secondo il valore della controversia, ridotte del 50% in ragione della semplicità delle questioni
5 giuridiche dedotte in causa ed esclusa la fase istruttoria, non svolta, con la riduzione ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 9 , comma 2, d.lgs. n. 149/2015 e 152 bis, disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Crotone, in persona del Giudice monocratico dott.
Emmanuele Agostini, definitivamente pronunciando sulla causa n. 153/2025 R.G.A.C., ogni altra e diversa domanda, istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
1) dichiara la cessazione della materia del contendere tra le parti ;
2) compensa le spese di lite nel rapporto processuale tra l'opponente e;
Controparte_1
3) condanna l'opponente al pagamento delle Parte_1 spese sostenute da che Controparte_2 liquida in € 681,60, oltre oneri e accessori come per legge. Così deciso in Crotone, il 23.7.2025.
Il Giudice
Dott. Emmanuele Agostini
6
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO I TALIANO
TRIBUNALE DI CROTONE
nella persona del Giudice monocratico dott. Emmanuele Agostini , ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 153 del Ruolo Generale contenzioso dell'anno 2025 e vertente TRA
(C.F.: ) , Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Crotone (c.a.p. 88900), alla Via XXV Aprile, n. 157, nello studio dell'Avv. Alfredo Messina (pec:
, che lo rappresenta e Email_1 difende giusta procura in atti
Opponente E (C.F./P.IVA: Controparte_1
, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente P.IVA_1 domiciliata in Belvedere Marittimo (c.a.p. 87021), alla Via G. Fortunato, 86, presso lo studio dell'Avv. Raffaele Maria Sparano (C.F.:
– pec: , che la C.F._2 Email_2 rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
Opposta NONCHE' C.F.: Controparte_2
, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente P.IVA_2 domiciliato in Crotone, alla via Di Vittorio s.n., presso gli Uffici dell' rappresentato e difeso dalla dott.ssa Annarita Car nuccio, CP_3 dalla dott.ssa Maria Grazia Balestrieri e dalla dott.ssa Antonella Trocino (pec: ) ex art. 9, co. Email_3
2 d.lgs. n. 149/2015 Opposto
-Conclusioni: come da verbale di udienza del 10/04/2025.
1 -Oggetto: Opposizione a cartella di pagamento ex art. 615 c.p.c.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione La presente sentenza è redatta secondo i ca noni dettati dall'art. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., così come modificati dalla l. n. 69/2009, e cioè limitandosi alla concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, locuzione quest'ultima interpretata come estrinsecazione dell'iter logico-giuridico seguito per addivenire alla decisione, che può prescindere dal dar conto di tutte le questioni prospettate dalle parti ove non costituiscano premesse logicamente e giuridicamente necessarie (Trib. Monza, sent. 27.7.2016).
1. Con ricorso depositato presso la Corte di Giustizia Tributaria di Crotone, chiedeva l'annullamento, previa Parte_1 sospensione, della cartella di pagamento n. 13320220009791286000, notificatagli il 25.1.2023, in qualità di legale rappresentante della società . Parte_2
Con sentenza n. 130/2024, depositata il 18.1.2024 e notificata il 26.2.2024, la Corte di Giustizia di I grado di Crotone dichiarava il proprio difetto di giurisdizione.
Con ricorso in riassunzione depositato presso il Trib unale di Crotone, sez. lavoro, l'opponente esponeva: che la IN NE OC s.a.s. aveva ricevuto in data 24.6.2017 verbale unico di accertamento e notificazione n. 2017-111632PCON-1 con il quale l'Ispettorato del Lavoro di Crotone aveva contestato alla società la violazione dell'art. 3, co. 3 l. 73/2022, per aver impiegato lavoratori in nero;
che aveva provveduto a pagare la sanzione di € 3.150,00 in data 20.10.2017 ed aveva regolarizzato gli operai come richiesto;
che ciononostante, era successivamente notificata ordinanza ingiunzione n. 91/2018 , con la quale era reiterata la Pt_3 richiesta di pagamento della sanzione, per il medesimo importo e la stessa causale;
che in data 21.1.2019 aveva comunicato all' CP_2 del Lavoro di aver già pagato la sa nzione;
che in data 30.12.2020 la rappresentanza legale della IN NE OC s.a.s. era passata da a e in data 10.11.2022 era Parte_1 Persona_1 stata notificata al secondo, nella sua qualità di nuovo legale rappresentante della , su richiesta dell' del Parte_2 CP_2
Lavoro di Crotone, la cartella di pagamento portante la somma di € 5.132.91, comprensiva dell'importo di € 3.015,00 (già pagato), oltre ad €. 1.470,00 ed €. 630,00 a titolo di maggiorazioni per presunti ritardi negli adempimenti prescritti;
che avverso tale cartella n.
13320220009791286001 era stato proposto ricorso;
che proponeva
2 opposizione avverso la cartella a lui notificata in quanto: sussisteva la sua carenza di legittimazione passiva, poiché egli non era più legale rappresentante della società dal 2020; la pretesa era infondata poiché erano state emesse diverse cartelle di pagamento per la medesima pretesa;
che la pretesa era comunque infondata in quanto le sanzioni erano state corrisposte prima della formazione del ruolo. Chiedeva, pertanto, di annullare la cartella di pagamento, previa sospensione.
2. Si costituiva con propria Controparte_1 comparsa, eccependo preliminarmente il proprio difetto di legittimazione passiva, in quanto nessun vizio era stato eccepito dall'opponente con riferimento alla cartella di pagamento. Nel merito, deducendo che la cartella risultava integralmente pagata. Chiedeva, pertanto, la dichiarazione del proprio difetto di legittimazione passiva e nel merito la dichiarazione della cessata materia del contendere.
3. Si costituiva l' con Controparte_4 propria memoria, deducendo: che, non avendo l'odierno opponente ottemperato a quanto in diffida, era stata emessa l'ordinanz a ingiunzione, avverso la quale la società debitrice non aveva proposto alcuna opposizione;
che non aveva pertanto legittimazione passiva in quanto non era mai stata impugnata l'ordinanza ingiunzione. Chiedeva, pertanto, la declaratoria del proprio difett o di legittimazione passiva e la declaratoria di inammissibilità o il rigetto dell'opposizione.
4. Trasmesso il fascicolo al Contenzioso Civile ed in assenza di attività istruttoria, all'udienza del 10.4.2025 i procuratori precisavano le conclusioni come da verbale, e la causa era trattenuta in decisione.
5. Dev'essere in via preliminare rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva come formulata dall' Controparte_4 per la fase successiva e da
[...] Controparte_5
per la fase antecedente alla consegna dei ruoli, atteso che
[...] nell'opposizione a cartella per crediti da sanzioni ispettive, legittimati passivi sono considerati sia il titolare del credito che l'ente esattore, ognuno per la sua parte responsabile del processo che conduce alla notifica della cartella di pagamento.
6. Nel merito, va rilevato che la presente opposizione è formulata ex art. 615 c.p.c.
La cartella di pagamento può essere infatti opposta ex art. 615 c.p.c. per motivi attinenti alla formazione del titolo o per fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo;
nella fattispecie in esame, l'opponente sostiene che la sanzione sia stata regolarmente
3 pagata dopo aver ricevuto il verbale di accertamento e che, nonostant e ciò, fu notificata anche l'ordinanza ingiunzione. L'opponente sostiene, inoltre, infondatamente, di avere carenza di legittimazione passiva in quanto non è più legale rappresentante della società debitrice;
tale eccezione è evidentemente infondata, poic hé all'epoca della sanzione e dell'ordinanza ingiunzione egli era legale rappresentante della società Parte_2
Deve rilevarsi che il ricorso è inammissibile. L'unico motivo di opposizione attiene infatti a fatti antecedenti alla formazione del titolo, costituito dall'ordinanza -ingiunzione, e sono volti in sostanza a contestare nel merito i fatti posti a base del titolo medesimo. Costituisce infatti orientamento pacifico in giurisprudenza quello secondo il quale in sede di opposizione all'esecuzio ne le pretese del creditore munito di titolo esecutivo possono essere validamente fronteggiate sulla base unicamente di censure che si sostanzino nell'allegazione e nella prova di fatti modificativi o estintivi del rapporto sostanziale, verificatisi succes sivamente alla sua formazione, tra i quali possono indicarsi, a titolo esemplificativo, il pagamento, la compensazione, la novazione, la transazione e l'impossibilità sopravvenuta (Cass., n. 6605/1988, n. 2870/1997, n. 9061/1999, n. 12664/2000, n. 13872/2001, n. 4505/2011, n. 3850/2011, n. 16998/2011,
n. 1183/2012, n. 3979/2012, n. 12911/2012, n. 14529/2013, n. 3619/2014, n. 19832/2014). L'opposizione deve essere, pertanto, dichiarata inammissibile quando si basi sulla prospettazione di fatti modificativi o estintivi del diritto accaduti prima o durante la fase di formazione del titolo e che, in relazione al tempo in cui sono venuti in essere, avrebbero potuto essere fatti valere nel giudizio di merito o che, come nel caso in esame, avrebbero dovuto essere fatti valere in sede di opposizione ad ordinanza ingiunzione. Pertanto, tutte le volte in cui, nell'esercizio del suo potere -dovere di accertamento della natura dei fatti modificativi e soprattutto della loro collocazione temporale, il giudice rilevi che le contestazioni, in relazione al titolo esecutivo giudiziale, non abbiano i requisiti dianzi descritti, prima ancora di scendere ad un esame del merito delle contestazioni medesime, dovrà emettere una pronuncia di inammissibilità della domanda. Tuttavia, il ricorso è anche infondato nel merito, come ben ricostruito dall' convenuto, che ha specificato e documentato che la CP_2
4 condotta illecita della società opponente è consistita nell'aver impiegato due lavoratori subordinati senza preventiva com unicazione di instaurazione del rapporto di lavoro dal 13.4.2017, per n. 1 giorno di lavoro nero accertato. Prima della redazione del verbale ispettivo, come attestato dai verbalizzanti, la società opponente aveva esibito ai verbalizzanti le ricevute delle comunicazioni obbligatorie d'instaurazione dei rapporti di lavoro che, tuttavia, risultavano inviate in orario successivo a quello dell'accesso ispettivo. Per tale motivo, alla società opponente fu contestata la maxi sanzione per lavoro nero e redatto verbale unico di accertamento contenente diffida ex art. 13 D.lgs. n. 124/2004. Non avendo dimostrato di aver ottemperato alle prescrizioni previste dal d.lgs. n. 151/2015 (Mantenimento in servizio per n. 3 mesi dei lavoratori trovati in nero, con allegazione del contratto di lavoro, delle buste paga di 3 mensilità, del pagamento delle retribuzioni e dei versamenti contributivi per n. 3 mesi decorrenti dalla data dell'accesso ispettivo;
Pagamento della maxi - sanzione, è stata emessa l'ordinanza ingiunzione (dal la quale erano stati detratti i pagamenti già effettuati). Come ben specificato dall'Ispettorato del Lavoro, peraltro, non vi è alcuna duplicazione in quanto la cartella è stata notificata al debitore ed all'obbligato in solido.
7. L'opposizione, per i motivi su indicati, dovrebbe essere dichiarata inammissibile. Tuttavia, poiché ha chiesto la Controparte_1 dichiarazione della cessazione della materia del contendere, in quanto risulta che il debito è stato pagato (come risulta dall'estra tto di ruolo aggiornato e allegato in atti), dev'essere dichiarata la cessata materia del contendere.
8. In ragione del principio della c.d. soccombenza virtuale, tenuto conto dell'inammissibilità dell'opposizione, l'opponente dev'essere condannato al pagamento delle spese di lite sostenute dall'Ispettorato del Lavoro. Nel rapporto processuale con Controparte_1
le spese, invece, possono essere compensate, tenuto conto
[...] dell'espressa richiesta dell' formulata all'udienza di CP_1 precisazione delle conclusioni. Le spese di lite in favore dell'Ispettorato del Lavoro di - CP_2
Crotone si liquidano come da dispositivo in conformità a quanto disposto dal D.M. n. 55 del 10 marzo 2014, come aggiornato dal D.M. n. 147/2022, con applicazione delle tariffe medie secondo il valore della controversia, ridotte del 50% in ragione della semplicità delle questioni
5 giuridiche dedotte in causa ed esclusa la fase istruttoria, non svolta, con la riduzione ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 9 , comma 2, d.lgs. n. 149/2015 e 152 bis, disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Crotone, in persona del Giudice monocratico dott.
Emmanuele Agostini, definitivamente pronunciando sulla causa n. 153/2025 R.G.A.C., ogni altra e diversa domanda, istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
1) dichiara la cessazione della materia del contendere tra le parti ;
2) compensa le spese di lite nel rapporto processuale tra l'opponente e;
Controparte_1
3) condanna l'opponente al pagamento delle Parte_1 spese sostenute da che Controparte_2 liquida in € 681,60, oltre oneri e accessori come per legge. Così deciso in Crotone, il 23.7.2025.
Il Giudice
Dott. Emmanuele Agostini
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