Ordinanza cautelare 30 gennaio 2025
Sentenza breve 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IV, sentenza breve 20/02/2026, n. 1238 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1238 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01238/2026 REG.PROV.COLL.
N. 06338/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 6338 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, -OMISSIS-, in proprio ed in qualità di genitori del figlio minore, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato Michele Pascarelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Usr - Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, Scuola Secondaria di i Grado -OMISSIS- di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'annullamento
del provvedimento di assegnazione delle ore di sostegno, prot. n. -OMISSIS- /-OMISSIS-, con cui il Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo “-OMISSIS-” di -OMISSIS- ha assegnato, per l’anno scolastico 2024/2025, all’alunno -OMISSIS- solamente n. 18 ore di sostegno didattico, a fronte delle n. 37 ore proposte dal GLO e prescritte nel PEI per l’anno scolastico in corso;
dei provvedimenti ulteriori (dei quali non si conoscono gli estremi in quanto atti endoprocedimentali mai pubblicati) con i quali il Ministero dell’Istruzione e del Merito, l’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania e l’Ambito Territoriale Provinciale di Napoli hanno determinato l''organico di fatto dei posti di sostegno per l''anno scolastico 2024/2025, assegnando all’Istituto Scolastico sopra indicato un numero di insegnanti insufficiente ad assicurare un adeguato sostegno scolastico agli studenti con disabilità iscritti presso tale scuola e, nel caso di specie, all’alunno -OMISSIS-;
d’ogni altro atto, ancorché interno o non noto, comunque connesso, presupposto e consequenziale lesivo degli interessi del minore, ivi comprese eventuali determinazioni degli organi scolastici;
NONCHE’ PER L’ACCERTAMENTO
del diritto del minore -OMISSIS- a fruire del monte ore di sostegno e del relativo insegnante di sostegno secondo le sue esigenze ed in relazione al suo handicap, così come riconosciuti (37 ore – rapporto 1:1 – copertura oraria intera settimana scolastica);
dell''obbligo, in capo alle amministrazioni intimate, di dare corretta esecuzione al PEI (piano educativo individuale) in favore del piccolo -OMISSIS- e, pertanto, assegnare al minore il numero di ore di sostegno prescritto nel PEI (n. 37 ore – rapporto 1:1 - copertura oraria intera settimana scolastica);
E PER LA DA, ANCHE CON PROVEDIMENTO CAUTELARE,
dell’Amministrazione scolastica alla piena ed effettiva attuazione del PEI per l’anno scolastico in corso 2024/2025, con l’attribuzione delle ore di sostegno ivi indicate in favore del minore -OMISSIS-, con conseguente assegnazione allo stesso alunno di un insegnante specializzato per le attività didattiche di sostegno, per il numero di ore settimanali ivi quantificate e ritenute necessarie in relazione alla gravità dell’handicap riconosciuto (n. 37 ore);
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito e di Usr - Ufficio Scolastico Regionale per Campania e di Scuola Secondaria di i Grado -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 luglio 2025 il dott. Alfonso IA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Premesso che i ricorrenti, sulla premessa del dichiarato e documentato stato di portatore di handicap in situazione di gravità (art. 3 comma 3 l. 104/92) e d’invalidità con indennità di frequenza del proprio figlio minore, agiscono per l’annullamento della nota del d.s. dell’Istituto Scolastico in epigrafe, relativa al corrente a.s. 2024/2025, nella quale si assegnano 18 ore di sostegno scolastico, in suo favore; affermando, viceversa, la necessità di una copertura delle ore di sostegno scolastico specializzato, pari all’intero orario scolastico di 37 ore;
Rilevato che dalla diagnosi funzionale in atti emerge la necessità del sostegno scolastico con rapporto in deroga per gravità e che nel P.E.I. a.s. 2023/2024, in sede di verifica finale e proposta delle ore di sostegno per l’a.s. successivo, era indicato: “Totale copertura oraria dell’insegnante di sostegno in tutte le discipline”;
Rilevato che con decreto cautelare n. -OMISSIS- del 12/12/2024 è stata accolta la domanda di tutela cautelare monocratica ritenendosi “pertanto, che l’Amministrazione Scolastica debba intanto rideterminarsi, entro e non oltre giorni cinque dalla comunicazione o dalla notificazione del presente decreto, tenendo conto dell’effettivo fabbisogno dell’alunno, secondo i principi consolidati della Sezione e della giurisprudenza, anche costituzionale (tra le altre, cfr. T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 15 aprile 2024, n. 1105: “Il sostegno all’alunno in condizione di grave disabilità, quindi, deve essere sempre garantito nella misura occorrente a permettergli di realizzare il proprio diritto all’istruzione e all’integrazione scolastica, e può quindi ben giungere, nelle situazioni di gravità, anche sino alla copertura integrale del tempo – scuola, senza che possano nemmeno essere addotte, in senso contrario, esigenze organizzative o di contenimento della spesa pubblica (cfr. tra le molte Cons. Stato, sez. VI, 14 settembre 2017 n. 4341; T.A.R. Lazio, sede di Latina, sez. I, 30 dicembre 2022 n. 1051; T.A.R. Lazio, sede di Roma, sez. III, 23 maggio 2018 n. 5740)”, assegnando allo stesso le ore necessarie per la sua effettiva integrazione scolastica, conformemente a quanto prescritto nella verifica finale del P.E.I. a.s. 2023/2024;
Rilevato che a detti principi la Scuola s’ispirerà anche in sede di redazione del P.E.I. per il corrente anno scolastico e che alla camera di consiglio” appresso indicata si verificheranno le eventuali sopravvenienze e l’ottemperanza o meno al riportato decreto;
Considerato che con ordinanza 232/2025 la Sezione ha confermato il citato decreto, rinviando la causa alla camera di consiglio del 23 luglio 2025 nella quale si sarebbe provveduto, anche sulle spese della fase cautelare;
Considerato che con memoria del 18 luglio 2025 la difesa dei ricorrenti ha rappresentato al Collegio che la Pubblica Amministrazione resistente ha provveduto a ottemperare a quanto richiesto e stabilito, disponendo l’attribuzione al minore -OMISSIS- del monte ore di sostegno e del relativo insegnante di sostegno secondo le sue esigenze ed in relazione al suo handicap, così come riconosciuti (37 ore – rapporto 1:1 – copertura oraria intera settimana scolastica) e, pertanto, risultando pienamente soddisfatta la pretesa di parte ricorrente, ha chiesto una pronuncia di cessata materia del contendere, insistendo nel contempo per la condanna alle spese e competenze di lite a carico di parte resistente, in favore del legale antistatario;
Rilevato che alla Camera di consiglio del 23 luglio 2025 il Collegio, sulla scorta della riportata dichiarazione della parte ricorrente, non ha potuto che dichiarare la cessazione della materia del contendere ex art, 34, co. 5, c.p.a. trattenendo la causa in decisione, previo avviso dato alle parti presenti in camera di consiglio, come da verbale, in ordine all’eventuale definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata ex art 60, c.p.a.;
Ritenuto che a fronte della netta affermazione della difesa della ricorrente, contenuta nella richiesta di passaggio in decisione del 18 luglio 2025, a termini della quale il procuratore “dichiara che l’Istituto ha assegnato il sostegno didattico all’alunna per tutto il tempo scuola”, il Collegio debba sussumere la res iudicanda nell’appropriato istituto della cessazione della materia del contendere, la quale si produce allorché, ai sensi dell’art. 34, co. 5, c.p.a. “risult[i] pienamente soddisfatta” nel corso del giudizio la pretesa della parte ricorrente;
Considerato, inoltre, che, avendo la difesa attorea espressamente domandato la condanna dell’Amministrazione scolastica alle spese di lite, deve il Collegio procedere all’accertamento della fondatezza del ricorso nel merito, sub specie di “soccombenza virtuale” della parte pubblica resistente;
Orbene, nel merito dell’azione, ai fini della richiesta pronuncia di condanna alle spese di lite sub specie di “soccombenza virtuale”, denota il Collegio che il provvedimento impugnato, di assegnazione al minore per cui è controversia, di un numero inadeguato di ore di sostegno risulta carente di motivazione rapportata alla peculiarità della patologia sofferta dal minore - particolarmente grave ai sensi dell’art. 3, co.3, L. n. 104/1992 - e alla necessità del correlato idoneo numero di ore di sostegno scolastico, necessario a garantire al medesimo il diritto all’integrazione e alla congrua fruizione del servizio pubblico di istruzione, apparendo il citato provvedimento, ancorato alla sola considerazione dell’organico dei docenti;
Ne consegue che deve opinarsi che il ricorso, notificato il 15 novembre 2024, abbia avuto efficienza causale sulla nuova determinazione dell’Amministrazione, di assegnazione al minore per cui è causa, di un insegnante di sostegno per l’intero orario di frequenza settimanale, come preteso dalla parte ricorrente con il gravame in epigrafe e come disposto con l’ordinanza cautelare n. -OMISSIS- del 29 gennaio 2025, ragion per cui può acclararsi e pronunciarsi la condanna alle spese di lite dell’Amministrazione resistente, sub specie di c.d. soccombenza virtuale, come liquidate in dispositivo, con attribuzione al procuratore antistatario.
Ritenuto, conseguentemente, che debba essere dichiarata la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, co. 5, c.p.a., e che l’Amministrazione scolastica resistente vada condannata a pagare ai ricorrenti le spese di lite, incluse quelle afferenti la fase cautelare esitata con l’emissione dell’ordinanza n. -OMISSIS-, nella misura liquidata in dispositivo, con attribuzione al procuratore della parte ricorrente, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale la Campania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna l’Amministrazione scolastica resistente a corrispondere ai ricorrenti le spese di lite, che liquida in Euro 1000,00 (mille), oltre accessori di legge, con attribuzione all’Avv. Michele Pascarelli antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettera f), e 9, paragrafi 2 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, e all’articolo 2-septies, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 23 luglio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Severini, Presidente
Alfonso IA, Consigliere, Estensore
Rita Luce, Consigliere
| L'ES | IL PRESIDENTE |
| Alfonso IA | Paolo Severini |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.