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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 14/03/2025, n. 3115 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3115 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA 2^ SEZIONE LAVORO
Il Giudice designato dr.ssa Maria Teresa Consiglio, lette le note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 26901 del ruolo generale dell'anno 2024 promossa
DA
rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Ferri Parte_1
RICORRENTI CONTRO
con sede in Roma, in persona del Presidente legale rappresentante pro- CP_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Costanza Patanè come in atti CP_2
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 11.7.2024 e ritualmente notificato all' la
CP_1 parte ricorrente, premesso di aver diritto ai ratei di indennità di accompagnamento in virtù di decreto di omologa emesso dal Tribunale di Roma, ha convenuto in giudizio l' chiedendone la condanna al pagamento
CP_1 dei suddetti ratei. Si è costituito l' dichiararsi cessata la materia del contendere con
CP_1 compensazione delle spese, avendo liquidato gli arretrati della provvidenza in questione con decorrenza gennaio 2025. Nelle note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 12.3.2025, la parte ricorrente ha dato atto del pagamento;
ha quindi chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere, con condanna dell' al pagamento delle spese
CP_1 processuali.
Le parti hanno chiesto una pronuncia di cessazione della materia del contendere, dando atto del sopravvenuto mutamento della situazione evocata in giudizio;
l'accoglimento in via amministrativa della domanda volta al riconoscimento della prestazione richiesta, con integrale soddisfazione della parte ricorrente, consente di dichiarare cessata la materia del contendere (rilevabile anche d'ufficio dal giudice).
Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, si osserva che l' si è CP_1 attivato con il procedimento di liquidazione solo in data successiva a sito del ricorso e alla notifica dello stesso, come pacifico tra le parti;
le spese vanno, pertanto, poste a carico dell' , come da liquidazione in CP_3 dispositivo operata secondo le vigenti tabelle, limitatamente alla fase di studio e introduttiva, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, dichiara cessata la materia del contendere;
condanna l' al pagamento delle spese processuali che liquida in € 854,00 CP_1 oltre spese rali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi.
Si comunichi.
Roma, 14/03/2025
Il giudice
Maria Teresa Consiglio
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