Rigetto
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 24/11/2025, n. 9161 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 9161 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 09161/2025REG.PROV.COLL.
N. 01749/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1749 del 2023, proposto da
BE s.r.l, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Paolo Giovanni Borghi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Maria Lodovica Bognetti, Paola Cozzi, PE Lepore, Antonello Mandarano, Alessandra Montagnani Amendolea, Anna Maria Pavin, Maria Giulia Schiavelli, Elena Maria Ferradini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio PE Lepore in Roma, via Polibio n. 15;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) n. 1508/2022.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Milano;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, c.p.a;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 5 novembre 2025 il Cons. OB LE AL;
Viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La società BE s.r.l. (di seguito, per brevità: la società) ha impugnato il provvedimento 21.12.2016, con il quale il Comune di Milano ha disposto annullamento in autotutela “ della SCIA atti W.F. 8108/2015 e della SCIA atti p.n., in ragione della non ammissibilità dell’intervento, eccedente la qualifica di manutenzione straordinaria (come invece dichiarata dalle SS.VV.) trattandosi di traslazione di s.l.p. con modifica di sagoma (opera rientrante nel regime ex concessorio) ”.
A sostegno del ricorso, essa ha dedotto la sussistenza di plurime violazioni di legge, nonché l’eccesso di potere da parte dell’Amministrazione.
Ha chiesto pertanto l’annullamento dell’atto impugnato, con vittoria delle spese di lite.
Costituitosi in giudizio, il Comune di Milano ha chiesto il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese di lite.
Con sentenza n. 1508/22 il TAR Lombardia ha rigettato il ricorso.
Avverso tale statuizione giudiziale la società ha interposto appello, affidato ai seguenti motivi di gravame, appresso sintetizzati: 1) violazione degli artt. 7, 34 e 134 c.p.a, nonché degli artt. 10, 22 e 23 d.P.R. n. 380/01; 2) violazione degli artt. 19 e 21 nonies l. n. 241/90; difetto e/o contraddittorietà della motivazione; 3) violazione dell’art. 33 d.P.R. n. 380/01 (TUE); 4) riproposizione dei motivi non esaminati; violazione degli artt. 22 e 23 TUE; violazione degli artt. 41 e 42 L.R. n. 12/05 e 19 l. n. 241/90; eccesso di potere; violazione degli artt. 19 e 21 nonies sotto altri profili; violazione degli artt. 23 TUE e 42 L.R. n. 12/05; difetto di motivazione.
Ha chiesto pertanto, in accoglimento dell’appello, e in riforma dell’impugnata sentenza, l’annullamento dell’atto impugnato in primo grado. Il tutto con vittoria delle spese di lite.
Costituitosi in giudizio, il Comune di Milano ha chiesto il rigetto dell’appello, con vittoria delle spese di lite.
All’udienza di smaltimento del 5.11.2025 – tenutasi con modalità di collegamento da remoto in videoconferenza, ai sensi dell’art. 87 co. 4-bis c.p.a. – l’appello è stato trattenuto in decisione.
2. L’appello è infondato.
3. Con il primo motivo di gravame, l’appellante lamenta che il giudice di prime cure avrebbe configurato una “ ratio decidendi” (vale a dire la non formazione di un titolo) nient’affatto ravvisabile nei provvedimenti impugnati, essendo invece gli stessi espressamente fondati sulla circostanza che -in tesi, illegittimamente- il titolo fosse pienamente esistente ed efficace ” (atto di appello, p. 10).
Il motivo è infondato.
4. Il Tar meneghino ha ritenuto dirimente, nel senso della legittimità del provvedimento impugnato: “ una diversa circostanza – assunta, tra le altre, a fondamento del provvedimento impugnato – ossia quella relativa all’utilizzo di un titolo non adeguato, considerato che, a fronte della traslazione di s.l.p. con modifica di sagoma, era necessario munirsi di un permesso di costruire in sanatoria, non essendo idonea all’uopo una mera segnalazione certificata di inizio attività ”.
Trattasi di motivazione giuridicamente corretta, atteso che con l’atto odiernamente impugnato l’Amministrazione ha disposto annullamento della SCIA “ in ragione della non ammissibilità dell’intervento, eccedente la qualifica di manutenzione straordinaria (come invece dichiarata dalle SS.VV.), trattandosi di traslazione di s.l.p. con modifica di sagoma (opera rientrante nel regime ex concessorio) ”.
5. All’evidenza, vi è piena coincidenza tra le ragioni poste a fondamento dell’impugnato provvedimento, e le motivazioni poste dal giudice di prime cure a fondamento del rigetto.
A ciò aggiungasi che non è dirimente la presentazione della SCIA al Servizio interventi edilizi maggiori ovvero al Servizio interventi edilizi minori, così come la modulistica utilizzata (denominata art. 22, in luogo di art. 23), essendo decisivo il fatto che, avuto riguardo alle opere realizzate (interventi di traslazione di SLP, cioè superficie lorda di pavimento) quelli in progetto andavano qualificati come interventi non già di manutenzione straordinaria, ma di nuova costruzione, per i quali occorreva pertanto il rilascio di un permesso di costruire, ovvero di SCIA alternativa al permesso di costruire, non essendo sufficiente la presentazione della semplice SCIA in senso stretto, ammissibile soltanto in presenza di interventi di edilizia conservativa.
Per tali ragioni, va escluso il lamentato vizio di travisamento dei fatti, essendo la motivazione utilizzata dal giudice di prime cure del tutto coerente con quella posta dal Comune a fondamento del provvedimento di annullamento in autotutela.
6. Per tali ragioni, il primo motivo di ricorso è infondato, e va dunque rigettato.
7. Con il secondo motivo di appello la società lamenta il superamento dei termini previsti dall’art. 21 nonies l. n. 241/90 per l’esercizio dei propri poteri di autotutela.
Il motivo è infondato.
Premesso che non trova applicazione, ratione temporis , la novellata previsione di cui all’art. 21 nonies l. n. 241/90 (che non ha portata retroattiva, operando soltanto pro futuro ), che ha previsto un termine – attualmente di 12 mesi – per l’esercizio del potere di intervento in autotutela, reputa il Collegio non superato il “ termine ragionevole ” previsto ante novella ai fini dell’adozione del provvedimento in esame. Invero, a fronte della SCIA comunicata in data 7.7.2015, il Comune ha dato avvio al procedimento di annullamento in autotutela con comunicazione 6.4.2016, ossia nei successivi 11 mesi.
Il provvedimento di annullamento reca poi la data del 22.12.2016, ed è pertanto intervenuto circa sedici mesi dopo la comunicazione della SCIA.
Orbene, tale scansione procedimentale evidenzia il mancato superamento del “ termine ragionevole ”, che sotto il vigore della relativa previsione normativa veniva ritenuto rispettato in presenza di un intervallo temporale tra l’adozione del provvedimento e il suo successivo ritiro, pari a circa due anni.
Per tali ragioni, il relativo motivo di gravame è infondato, e va dunque rigettato.
8. Con il terzo motivo di gravame l’appellante contesta la congruità del termine di 30 giorni indicato dall’Amministrazione ai fini della spontanea demolizione del manufatto abusivo.
Il motivo è infondato, e va dunque disatteso, avendo il giudice correttamente motivato in ragione del fatto che, avendo l’Amministrazione correttamente richiamato l’art. 33 TUE (interventi eseguiti in assenza di permesso, o in totale difformità da esso), in luogo dell’art. 31 comma 3, la rimozione va eseguita “ … entro il congruo termine stabilito dal dirigente o del responsabile del competente ufficio comunale con propria ordinanza, decorso il quale l’ordinanza stessa è eseguita a cura del comune e a spese dei responsabili dell’abuso ”.
E nella specie, avuto riguardo alla natura del contestato abuso, la previsione di un termine di 30 giorni costituisce esercizio non irragionevole della discrezionalità amministrativa, e si sottrae pertanto dalle lamentate censure.
9. Con il quarto motivo di gravame, assorbito dal giudice di prime cure e riproposto in appello, la società deduce l’insussistenza dei presupposti per l’esercizio del potere di autotutela, a suo avviso ammissibile unicamente nelle ipotesi di cui all’art. 19 l. n. 241/90, vale a dire in caso di pericolo per la tutela dell'interesse pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza pubblica o difesa nazionale.
Il motivo non coglie nel segno, e va dunque disatteso, posto che la previsione normativa di riferimento in tema di intervento in autotutela è quella di cui all’art. 21 nonies l. n. 241/90, che prevede un ampio potere di intervento in autotutela, non circoscritto alle sole ipotesi di cui all’art. 19 l. n. 241/90; previsione, quest’ultima, che disciplina unicamente gli interventi a iniziativa di parte, e i successivi poteri di controllo immediato da parte dell’Amministrazione, ai quali si affiancano tuttavia quelli – di portata generale – previsti dalla cennata previsione di cui all’art. 21 nonies l. n. 241/90.
10. Con l’ulteriore motivo di gravame, non esaminato dal giudice di prime cure, la società lamenta che “ non viene in alcun modo rilevata la difformità rispetto agli strumenti urbanistici ed edilizi, la quale soltanto può astrattamente … giustificare l’intervento in autotutela ” (atto di appello, p. 17).
Il motivo è infondato, e va disatteso, in quanto l’intervento in autotutela si fonda sulla presa d’atto dell’insussistenza di un titolo edilizio, richiesto in ragione degli interventi di che trattasi, comportanti, come sopra detto, traslazione di superficie lorda di pavimento.
Né rileva in questa sede appurare se l’intervento in esame fosse o meno assentibile previo rilascio di titolo edilizio, in quanto l’appellante, pur formalmente invitato a proporre istanza di sanatoria, non ha provveduto in tal senso, sicché la relativa questione si risolve in un mero esercizio teorico, come tale inidoneo a revocare in dubbio la legittimità dell’atto impugnato.
11. Con l’ulteriore motivo di gravame, non esaminato dal giudice di prime cure, l’appellante lamenta il difetto di motivazione in ordine all’interesse pubblico all’annullamento.
Il motivo è infondato.
È sufficiente legge la comunicazione di avvio del procedimento in esame per avvedersi della mole delle contestazioni evidenziate dall’Amministrazione in relazione agli interventi in esame (tra l’altro: occorre dimostrare la liceità edilizia del laboratorio al piano terra; occorre dimostrare la liceità edilizia del servizio igienico esterno, demolito ed oggetto di traslazione di s.l.p.; gli ingressi agli alloggi non possono essere scomputati nel conteggio della s.l.p.; occorre produrre verifica della distanza dai confini di proprietà ai sensi del Codice Civile e dell’art. 86 R. E.; occorre la verifica della salubrità del suolo, con eventuale procedimento di bonifica ex art. 5 N.A. PdR del PGT; occorre dotare il terrazzo delle opere volte al rispetto delle norme di sicurezza; l’intervento peraltro eccede la qualifica di manutenzione straordinaria, trattandosi di traslazione di s.l.p. con modifica di sagoma).
Per tali ragioni, l’interesse pubblico alla rimozione delle opere abusive deve ritenersi prevalente su quello al mantenimento dello status quo , sicché non occorreva spendere una puntuale motivazione al riguardo, diversa e ulteriore a quella evincibile dall’esame complessivo degli atti relativi al procedimento di annullamento in autotutela.
12. Conclusivamente, l’appello è infondato.
Ne consegue il suo rigetto.
13. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna l’appellante al rimborso delle spese di lite sostenute dal Comune di Milano, che si liquidano in € 3.000 per onorario, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2025 – tenutasi con modalità di collegamento da remoto in videoconferenza, ai sensi dell’art. 87 co. 4-bis c.p.a. – con l'intervento dei magistrati:
OR ER, Presidente FF
Davide Ponte, Consigliere
Sergio Zeuli, Consigliere
Giovanni Tulumello, Consigliere
OB LE AL, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OB LE AL | OR ER |
IL SEGRETARIO